CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 maggio 2023
114.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 6 SETTEMBRE 2023

Pag. 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

  Martedì 23 maggio 2023.Presidenza del vicepresidente Bruno TABACCI.

  La seduta comincia alle 12.45.

Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura.
C. 115 e abb.-A.
(Esame e conclusione – Parere con condizione e opinione dissenziente).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Bruno TABACCI, presidente, in sostituzione della relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 115-A e rilevato che:

  sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

   il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   il comma 1 dell'articolo 1, all'alinea, prevede che la delega sia attuata nel rispetto dei principi di uguaglianza, personalità, libertà, segretezza e sicurezza del voto; tali principi appaiono riferiti solo all'oggetto di delega di cui alla successiva lettera a), in materia di esercizio del diritto di voto degli elettori che per motivi di studio, lavoro o cura si trovano in un comune diverso da quello di residenza in occasione dello svolgimento di consultazioni elettorali o referendarie, e non anche a quello di cui alla lettera b) concernente la rimodulazione della tariffa agevolata applicata dagli enti e dalle società che gestiscono i servizi di trasporto in favore degli elettori residenti in Italia e all'estero che devono recarsi a votare nei rispettivi comuni di iscrizione elettorale; inoltre, essi, con la sola eccezione del principio della sicurezza del voto, appaiono in realtà riprodurre quanto già previsto dall'articolo 48, secondo comma, della Costituzione che infatti, tra le altre cose, afferma che “il voto è personale ed eguale, libero e segreto”; in proposito, si ricorda che la Corte costituzionale nella sentenza n. 158 del 1985, ha affermato che “le direttive, i principi ed i criteri servono, da un verso, a circoscrivere il campo della delega, sì da evitare che essa venga esercitata in modo divergente dalle finalità che l'hanno determinata, ma, dall'altro, devono consentire al potere delegato la possibilità di valutare le particolariPag. 4 situazioni giuridiche da regolamentare. In particolare, la norma di delega non deve contenere enunciazioni troppo generiche o troppo generali, riferibili indistintamente ad ambiti vastissimi della normazione oppure enunciazioni di finalità, inidonee o insufficienti ad indirizzare l'attività normativa del legislatore delegato”; al tempo stesso, nella sentenza n. 98 del 2008 la Corte ha riconosciuto che “la varietà delle materie riguardo alle quali si può ricorrere alla delega legislativa comporta che neppure è possibile enucleare una nozione rigida valevole per tutte le ipotesi di principi e criteri direttivi”, con la conseguenza che “il Parlamento, approvando una legge di delegazione, non è certo tenuto a rispettare regole metodologicamente rigorose”; con l'ordinanza n. 134 del 2003 la Corte ha precisato che “il livello di specificazione dei principi criteri direttivi può in concreto essere diverso da caso a caso, anche in relazione alle caratteristiche della materia e della disciplina su cui la legge delegata incide”; in linea generale la Corte ammette, poi, che i principi e criteri direttivi possano essere ricavati per implicito (sentenza n. 48 del 1986) o per relationem con riferimento ad altri atti normativi, purché sufficientemente specifici (sentenze n. 156 del 1987 e n. 87 del 1989); ciò che invece per la Corte non può essere validamente ammesso come principio e criterio direttivo è un generico rinvio alla stessa discrezionalità del Governo: come affermato dalla Corte nella sentenza n. 68 del 1991 (e ribadito nella sentenza n. 340 del 2007), per quanta ampiezza possa a questo riconoscersi, “il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio od a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata quale è, per definizione, la legislazione su delega”;

  formula, per il rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   all'articolo 1, comma 1, sia valutata l'esigenza di integrare e specificare i principi e criteri direttivi ivi previsti, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale e, in particolare, di quanto affermato dalla Corte nella sentenza n. 158 del 1985 in ordine al fatto che “la norma di delega non deve contenere [...] enunciazioni di finalità, inidonee o insufficienti ad indirizzare l'attività normativa del legislatore delegato”».

  Ingrid BISA trova eccessiva la formulazione di una condizione e non di un'osservazione per i rilievi avanzati dalla proposta di parere.

  Bruno TABACCI, presidente, ricorda che la proposta di parere pone in evidenza un problema serio, vale a dire l'esigenza di integrare e specificare i principi e criteri direttivi di delega che allo stato appaiono carenti. Ritiene pertanto opportuna la formulazione di una condizione, anche per rendere maggiormente incisivo il parere reso dal Comitato, con l'auspicio che esso possa avere un seguito e un impatto positivo sui lavori parlamentari nell'ottica di superare la criticità evidenziata.

  Alfonso COLUCCI ritiene congrua la presenza nella parte dispositiva del parere di una condizione posto che il rilievo attiene a un profilo di costituzionalità, coinvolgendo il rispetto dell'articolo 76 della Costituzione.

  Antonio BALDELLI, nel giudicare opinabili alcuni rilievi delle premesse del parere, ritiene non opportuna la presenza di una condizione, peraltro formulata con l'espressione «sia valutata l'esigenza» che appare piuttosto espressione tipica di un'osservazione. Osserva anche che la condizione va oltre le competenze del Comitato.

  Alfonso COLUCCI ricorda che l'articolo 16-bis del Regolamento prevede espressamente, al comma 6, che il Comitato per la legislazione possa anche formulare condizioni.

  Antonio BALDELLI avanza quindi la richiesta, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma Pag. 55, del Regolamento, che nel parere sia dato conto della propria opinione dissenziente in ordine alla presenza nella proposta di parere della condizione riferita all'articolo 1, comma 1.

  Ingrid BISA si associa alla richiesta avanzata dal collega Baldelli.

  In risposta a una richiesta di chiarimenti del deputato BALDELLI in ordine alle modalità di deliberazione del Comitato, Bruno TABACCI, presidente, ricorda che, come precisato anche dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 28 febbraio 2007, il Comitato, in ragione della peculiare missione istituzionale affidata all'organo, ispirata a valori comuni che non possono risentire di logiche di schieramento, e della sua composizione paritetica, non procede a votazioni a maggioranza.

  Il Comitato approva la proposta di parere che dà conto dell'opinione dissenziente formulata dai deputati Baldelli e Bisa in ordine alla presenza nel parere della condizione riferita all'articolo 1, comma 1.

  La seduta termina alle 13.