CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 maggio 2023
114.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 136

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 23 maggio 2023.

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando e C. 1053 Richetti, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo.
Audizione informale di rappresentanti di CLAAI, Unimpresa, ANPIT (Associazione italiana per l'industria e il terziario).

  L'audizione si è svolta dalle 11.15 alle 11.45.

Audizione informale di rappresentanti di Assindatcolf, Federmep e Confindustria Moda.

  L'audizione si è svolta dalle 11.45 alle 12.30.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 23 maggio 2023. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI.

  La seduta comincia alle 12.30.

Dl 51/2023: disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.
C. 1151 Governo.
(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Lorenzo MALAGOLA (FDI), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alle Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) il parere di competenza sul disegno di legge C. 1151, di conversione del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in Pag. 137materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.
  Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, composto da 14 articoli suddivisi in quattro Capi, con riferimento alle norme di diretto interesse della XI Commissione, rileva, anzitutto, che, i commi 1 e 5 dell'articolo 1 recano un complesso di modifiche alla disciplina di alcuni organi dell'Inail e dell'Inps.
  In particolare, l'alinea del comma 1 fa riferimento alle finalità di razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi degli enti in esame e di sviluppare il monitoraggio e la valutazione sull'attività svolta dai medesimi enti. Le novelle di cui al comma 1, lettere a) e c), sopprimono la figura del vice presidente. La lettera b) dello stesso comma introduce il principio che il presidente dell'ente è scelto tra persone di comprovata competenza e professionalità, con specifica esperienza nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia. La successiva lettera d) formula gli stessi requisiti con riferimento agli altri membri del consiglio di amministrazione (la cui presidenza resta attribuita al suddetto presidente dell'ente); rispetto alla corrispondente norma previgente, si introduce il riferimento alla specifica esperienza e al rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia. Il numero complessivo dei componenti del consiglio di amministrazione (ivi compreso il presidente) resta pari a cinque (il numero dei membri diversi dai titolari di organi monocratici viene elevato da tre a quattro, in relazione alla soppressione della figura del vicepresidente, il quale era anche un componente del consiglio di amministrazione). I suddetti requisiti soggettivi vengono posti anche per il direttore generale, da parte della novella di cui alla lettera e). Riguardo alla procedura di nomina del direttore generale, la lettera e) conferma che la proposta è operata dal consiglio di amministrazione dell'ente; riguardo alla fase successiva, la novella prevede che la nomina sia effettuata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, mentre la norma previgente prevedeva come atto di nomina un decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal suddetto Ministro. La medesima lettera e) specifica, in merito al principio, già previsto, secondo cui il direttore generale ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi, che i risultati e gli obiettivi in oggetto sono quelli fissati dal consiglio di amministrazione. La novella di cui alla lettera e), inoltre, conferma le altre disposizioni sulle funzioni del direttore generale già previste dal testo normativo previgente. La successiva lettera f) riformula la norma sulla durata della titolarità degli organi. La nuova formulazione concerne, oltre che il presidente e gli organi collegiali (ivi compresi il consiglio di indirizzo e vigilanza e il collegio dei sindaci), il direttore generale. Si prevede il limite temporale di quattro anni, con la possibilità di rinnovo per una sola volta; a parte l'esplicitazione che il rinnovo può anche non essere consecutivo, tale nuova norma conferma quella già prevista per gli organi diversi dal direttore generale e determina, con riferimento a quest'ultimo, gli effetti, da un lato, di ridurre di un anno la durata del mandato e, dall'altro, di escludere esplicitamente la possibilità di rinnovi ulteriori dopo il primo (in precedenza, non erano posti limiti espliciti). La novella, inoltre, prevede che la suddetta durata quadriennale decorra, per ciascun organo, dalla data di insediamento. La novella di cui alla lettera f), inoltre, conferma che i membri degli organi collegiali degli enti in oggetto cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di quest'ultimo, in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.
  Le norme transitorie di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo 1 prevedono, nell'ambito delle fasi sopra ricordate, i seguenti termini, criteri e modalità. Entro venti giorni, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, si provvede, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, alla nomina di un commissario straordinario (per ciascuno dei due enti), scelto tra persone di comprovata competenza e professionalità Pag. 138nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia; il commissario straordinario, entro novanta giorni dal proprio insediamento, adotta, in relazione alle novelle di cui al comma 1, le modifiche al regolamento di organizzazione dell'ente e agli altri regolamenti interni; il consiglio di amministrazione, nominato successivamente alle suddette modifiche regolamentari, formula, entro quarantacinque giorni dalla data del proprio insediamento, la proposta di nomina del direttore generale.
  L'articolo 2, comma 1, modifica, rispetto alla disciplina previgente, l'ambito soggettivo di operatività del divieto di conferimento di incarichi a titolo oneroso nelle fondazioni lirico-sinfoniche, riferendolo ora a tutti i soggetti in quiescenza che abbiano compiuto il settantesimo anno di età (invece del sessantacinquesimo, come previsto in precedenza). La nuova disposizione introdotta dal comma 2 specifica che il sovrintendente delle fondazioni lirico-sinfoniche cessa «in ogni caso» dalla carica al compimento del settantesimo anno di età. Il comma 3 detta una disposizione transitoria, la quale prevede la cessazione anticipata dalla carica a decorrere dal 1° giugno 2023 per i sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data dell'11 maggio 2023 (data di entrata in vigore del decreto in esame), hanno compiuto il settantesimo anno di età, indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso.
  L'articolo 3, ai commi 1 e 2, prevede l'estensione al 31 dicembre 2023 del periodo massimo di applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria, disponendo in particolare che, con riferimento al supporto tecnico ed operativo fornito dall'AgeNaS, la proroga opera limitatamente alle unità con contratto flessibile risultante in servizio. Si prevede inoltre che i Commissari straordinari nominati, ove non confermati, decadano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (11 maggio 2023). Il comma 3 stabilisce che ai sub-commissari delle regioni in disavanzo che affiancano i commissari ad acta nei compiti di risanamento finanziario venga corrisposto un compenso pari a quello definito a livello regionale per i direttori generali degli enti del Servizio sanitario. Il comma 4 prevede poi ulteriori disposizioni di carattere organizzativo, con la soppressione dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, nonché, ai commi 5 e 6, ulteriori disposizioni di proroga.
  L'articolo 4 proroga alcuni termini in materia fiscale.
  L'articolo 5 proroga il mandato degli organi dell'Istituto per il credito sportivo (Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato gestione fondi speciali, Collegio dei sindaci e Direttore generale) al 31 dicembre 2023, prevedendo un finanziamento per la realizzazione di interventi strettamente connessi e funzionali allo svolgimento di giochi olimpici relativi all'allestimento del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo e intervenendo sul tema dei finanziamenti per la costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi.
  L'articolo 6 prevede proroghe di termini in materia di infrastrutture e trasporti.
  L'articolo 7 prevede proroghe di termini per l'aggiudicazione degli interventi relativi ad asili nido e scuole dell'infanzia, a valere su risorse rientranti nel PNRR.
  L'articolo 8 differisce dal 30 giugno al 30 novembre 2023 l'entrata in vigore del regolamento, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, sulla formazione degli assistenti bagnanti e, conseguentemente, proroga per il medesimo periodo la validità delle autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011 (lettera a)). Sono, poi, sostituite le finalità per le quali il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a modificare il predetto regolamento ministeriale, introducendovi quelle di garantire la salute dei bagnanti e la sicurezza delle attività balneari e di valorizzare il carattere altamente specialistico dell'attività di salvamento acquatico,Pag. 139 in luogo delle finalità precedentemente indicate di assicurare la piena osservanza delle regole della concorrenza ed evitare l'eccessiva mobilità delle persone nel periodo pandemico per sostenere gli esami per il brevetto. Per tali finalità di interesse pubblico, è quindi autorizzato il rilascio di autorizzazioni a nuovi soggetti formatori aventi personalità giuridica e privi di scopo di lucro, con presenza diffusa sul territorio nazionale.
  L'articolo 9 modifica l'articolo 4, comma 2, della legge 30 marzo 2004, n. 92, prevedendo che le domande volte ad ottenere, da parte dei congiunti degli infoibati, una apposita insegna metallica con relativo diploma debbano essere presentate entro il termine di trent'anni – anziché venti, come attualmente previsto – dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
  L'articolo 10, al fine di garantire la tutela delle minoranze linguistiche nell'attività della pubblica amministrazione, limitatamente ai fondi relativi all'esercizio finanziario 2023, differisce al 7 luglio e al 31 agosto 2023 i termini attualmente previsti dall'articolo 8, commi 2, 3 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001 per la trasmissione dei programmi dettagliati degli interventi previsti dalla legge sulle minoranze linguistiche storiche e dei relativi progetti.
  L'articolo 11 dispone che le emissioni filateliche possano prevedere alla vendita una maggiorazione di prezzo rispetto al loro valore facciale, da destinare a finalità di natura solidaristica in relazione a emergenze nazionali o internazionali caratterizzate da effetti gravemente pregiudizievoli per le popolazioni, per le città o per l'ambiente.
  L'articolo 12 prevede disposizioni in materia di impugnazioni delle decisioni di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria.
  L'articolo 13 reca una generale clausola di neutralità finanziaria.
  L'articolo 14 dispone che il decreto-legge in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dall'11 maggio 2023.

  Tiziana NISINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.35.