CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 maggio 2023
114.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 113

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 23 maggio 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 13.15.

Proposta di nomina del professor Beniamino Quintieri a Presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo (I.C.S.).
Nomina n. 10.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

  Marco OSNATO, presidente, ricorda che la proposta di nomina è stata trasmessa dal Governo al Parlamento lo scorso 3 maggio 2023 e che nella giornata del 18 maggio 2023 si è svolta l'audizione del professor Quintieri.
  Intervenendo in sostituzione della relatrice, onorevole Matera, richiama il curriculum del professor Quintieri trasmesso dal Governo e il contenuto dell'audizione, formulando una proposta di parere favorevole sulla nomina di Beniamino Quintieri a Presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo (I.C.S.).
  Nessuno chiedendo di intervenire, avverte quindi che si procederà ora alla votazione sulla proposta di parere testé formulata.
  Dopo aver ricordato le modalità di votazione sulla proposta, dà conto delle sostituzioni.
  Invita quindi il deputato Testa e la deputata Raffa, in sostituzione del deputato Pag. 114Del Barba, a svolgere la funzioni di segretari.

  La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole relativa alla proposta di nomina del professor Quintieri.

  (Segue la votazione).

  Marco OSNATO, presidente, comunica il risultato della votazione:

   Presenti... 23
   Votanti... 23
   Astenuti... 0
   Maggioranza... 12

    Hanno votato sì... 23
    Hanno votato no... 0

  La Commissione approva.

  Hanno preso parte alla votazione i deputati: Alifano, Amich (in sostituzione di Congedo), Bagnai, Benzoni (in sostituzione di Del Barba), Borrelli, Cavandoli, D'Alfonso, De Palma, Filini, Furgiuele (in sostituzione di Centemero), Gusmeroli, Lovecchio, Maullu, Merola, Osnato, Perissa (in sostituzione di Matera), Raffa, Toni Ricciardi, Rubano, Ruspandini (in sostituzione di Matteoni), Gaetana Russo (in sostituzione di Tremonti), Tabacci, Testa.

  Marco OSNATO, presidente, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera ai fini della trasmissione al Governo.

  La seduta termina alle 13.30.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 23 maggio 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

  La seduta comincia alle 13.30.

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.
C. 1114 Governo.
(Parere alle Commissioni I e XI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Vito DE PALMA (FI-PPE), relatore, ricorda che la Commissione esamina oggi – ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite Commissioni I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro) – il decreto-legge n. 44 del 2023, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche (C. 1114). Il provvedimento consta di 30 articoli.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi dettagliata del contenuto del decreto-legge, si sofferma sulle disposizioni di interesse della VI Commissione Finanze.
  Richiama in primo luogo l'articolo 15, commi da 11 a 14, che incrementa la consistenza organica del ruolo di appuntati e finanzieri e il limite massimo di unità da adibire alla componente specialistica Anti Terrorismo e Pronto Impiego del Corpo della Guardia di finanza; ricorda che la disposizione autorizza altresì il Corpo della Guardia di finanza all'assunzione straordinaria di un contingente di complessive 289 unità. I commi da 25 a 30 introducono norme volte a potenziare il Servizio sanitario del Corpo della Guardia di finanza nonché ad accrescere il numero massimo di unità di ufficiali del Corpo stesso da distaccare presso le Forze armate e le altre Forze di polizia.
  Più in dettaglio il comma 11, al fine di potenziare gli organici del Corpo della Guardia di finanza introduce delle modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, che disciplina il nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo. In particolare la norma, alla lettera a), modifica l'articolo 3 del sopra citato decreto legislativo, prevedendo che a decorrerePag. 115 dal 1° gennaio 2023, la consistenza organica del ruolo di appuntati e finanzieri sia fissata in 23.894 unità. A tal fine si ricorda che l'articolo 3, come modificato nel tempo, prevede che la consistenza organica del ruolo appuntati e finanzieri, alla data del 1° gennaio 2017, sia pari a 23.313 unità, mentre a decorrere dal 1° gennaio 2020 sia fissata in 24.263 unità e dal 1° gennaio 2022 in 23.605 unità. La lettera b) stabilisce inoltre che, al fine di accrescere l'efficienza della componente specialistica Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.) del Corpo della guardia di finanza, il limite massimo annuale indicato all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, è incrementato di 24 unità per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
  Si ricorda nello specifico che, al fine di accrescere l'efficienza dell'A.T.P.I., il richiamato articolo 7 stabilisce che le riserve previste nei concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia non operano per i posti messi a concorso per la componente specialistica A.T.P.I. del Corpo della guardia di finanza nel limite massimo di 180 unità annuali.
  Il comma 12, al fine di incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali, autorizza il Corpo della guardia di finanza all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 289 unità come di seguito indicato: non prima del 1° giugno 2023, n. 55 unità nel ruolo appuntati e finanzieri; non prima del 1° giugno 2024, n. 55 unità nel ruolo appuntati e finanzieri; non prima del 1° giugno 2025, n. 89 unità nel ruolo appuntati e finanzieri; non prima del 1° giugno 2026, n. 90 unità nel ruolo appuntati e finanzieri.
  I commi 13 e 14 provvedono alla copertura finanziaria degli oneri assunzionali e alle spese di funzionamento delle disposizioni introdotte dal comma 12.
  Il comma 25 interviene per potenziare il Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza. La norma infatti autorizza per l'anno 2023 l'assunzione straordinaria di complessive 10 unità di ispettori del medesimo Corpo, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e non prima del 1° luglio 2023.
  Il comma 26 precisa che fermo restando quanto previsto dal comma 29, le assunzioni straordinarie di cui al sopra citato comma 25 avvengono, con il grado di maresciallo, mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani, anche se alle armi, in possesso dei seguenti requisiti:

   età non superiore ad anni 28;

   essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, di una laurea triennale abilitante all'esercizio delle professioni sanitarie, rientrante nelle classi di laurea previste dal bando di concorso, o titolo equipollente e dell'iscrizione al relativo albo professionale.

  Il comma 27 prevede che i vincitori del concorso di cui al comma precedente siano:

   nominati marescialli con anzianità relativa stabilita nell'ordine determinato dalla graduatoria finale di concorso, con decorrenza dalla data di incorporamento, e iscritti in ruolo dopo i parigrado del contingente di appartenenza in possesso della medesima anzianità giuridica di grado;

   avviati alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi, al superamento del quale l'anzianità relativa è rideterminata nell'ordine della graduatoria finale, con la decorrenza dalla data di incorporamento (con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza sono stabiliti la durata, la sede e le modalità di svolgimento del corso, ivi inclusi i relativi programmi didattici, nonché la disciplina dei casi di mancato superamento del medesimo corso);

   destinati, al termine del corso, allo svolgimento di incarichi propri del Servizio sanitario del Corpo, con vincolo di impiego, Pag. 116presso le articolazioni del medesimo Servizio sanitario.

  Il comma 28 stabilisce che, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-bis, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, al personale arruolato in base all'assunzione straordinaria prevista dal comma 25, collocato in soprannumero agli organici del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza, è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza e (in deroga all'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199) il medesimo personale è vincolato a una ferma volontaria di due anni, con decorrenza dalla data di arruolamento.
  A tale proposito si ricorda che l'articolo 8-bis, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 stabilisce che agli appartenenti al ruolo ispettori sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, ufficiale di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza mentre l'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, stabilisce che i frequentatori del corso per il conferimento della nomina a maresciallo:

   a) contraggono una ferma volontaria di quattro anni, con decorrenza dalla data di arruolamento;

   b) al termine del corso, i dichiarati idonei, vengono nominati maresciallo in ferma volontaria e inviati ai reparti di impiego.

  Il comma 29 chiarisce che si applicano, ove non diversamente stabilito dall'articolo in esame e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di reclutamento, addestramento, stato e avanzamento degli ispettori del Corpo della guardia di finanza di cui al decreto legislativo n. 199 del 1995.
  Il comma 30, al fine di salvaguardare i livelli di funzionalità del Corpo della guardia di finanza, modifica il comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 che disciplina la materia degli ufficiali in soprannumero agli organici.
  La norma, come modificata dal comma in esame, prevede che fermi restando i collocamenti in soprannumero agli organici previsti da altre fonti normative, possono essere altresì collocati in soprannumero agli organici, nel numero massimo di venticinque unità (in precedenza quindici unità) e, comunque, nel limite di spesa annuale di 790.000 euro (rispetto ai precedenti 531.000 euro) gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza da distaccare presso le Forze armate e le altre Forze di polizia ovvero da impiegare per esigenze delle altre amministrazioni dello Stato.
  Sempre con riferimento ai profili di interesse della Commissione Finanze, richiama inoltre l'articolo 15, comma 22, che contiene le disposizioni finanziarie per potenziare gli organici della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (incisi dai commi 1-21).
  La copertura finanziaria è pari a euro 27.341.506 per l'anno 2023, a euro 74.423.179 per l'anno 2024, a euro 81.800.685 per l'anno 2025, a euro 100.364.542 per l'anno 2026, a euro 108.238.994 per l'anno 2027, a euro 114.555.792 per l'anno 2028, a euro 117.131.857 per l'anno 2029, a euro 117.655.036 per l'anno 2030, a euro 119.427.439 per l'anno 2031, a euro 121.272.776 per l'anno 2032, a euro 121.617.150 per l'anno 2033, a euro 121.828.429 per l'anno 2034, a euro 121.759.052 per l'anno 2035, a euro 122.887.289 per l'anno 2036, a euro 123.174.795 per l'anno 2037, a euro 123.272.066 per l'anno 2038, a euro 123.125.242 per l'anno 2039, a euro 123.408.177 per l'anno 2040, a euro 124.019.165 per l'anno 2041, a euro 124.029.746 annui a decorrere dal 2042, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'uopo istituito.
  Ricorda inoltre che è di specifico interesse per questa Commissione anche l'articolo 20, al comma 3, che modifica il comma 728 dell'articolo 1 della legge di Pag. 117bilancio 2020, prevedendo che la disciplina dell'utilizzo e dell'analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi da intrattenimento sia definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (in luogo del Ministro dell'interno) senza scadenze prefissate (in luogo della scadenza di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio medesima).
  In particolare, il menzionato comma 728, nella formulazione pre-vigente al decreto-legge in esame, ha disposto che, fatta salva la disciplina in materia di tutela della privacy, l'utilizzo e l'analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi di cui al comma 727, lettere a) e b), sono riservati:

   a) al Ministero della Salute e all'Osservatorio per il Contrasto e la Diffusione del Gioco d'Azzardo e il Fenomeno della dipendenza grave per finalità di studio, monitoraggio e tutela della salute e dei cittadini;

   b) all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le finalità di pubblicazione dei report sul proprio sito e documentazione richiesta da Governo e organi parlamentari;

   c) alla suddetta Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alle Forze dell'Ordine ed ai soggetti istituzionali preposti, per i compiti di controllo e verifica degli adempimenti concessori ed esigenze di prevenzione e repressione del gioco illegale.

  Il testo previgente rinviava a un decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio, la definizione dei criteri e delle garanzie necessarie al rispetto del presente comma 728 per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della rete telematica e dei sistemi di conservazione dei dati suddetti.
  Formula in conclusione una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021.
C. 1001 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Stefano Giovanni MAULLU (FDI), relatore, rammenta che la Commissione esamina oggi – ai fini del parere da rendere alla Commissione III (Affari esteri) – il disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021 (C. 1001).
  L'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'UE e l'Ucraina regola le relazioni aeronautiche tra tutti gli Stati membri dell'Unione europea e l'Ucraina e si sostituisce agli accordi bilaterali sottoscritti tra l'Ucraina e i singoli Stati membri, creando così un unico mercato del trasporto aereo caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori di tutti i Paesi partecipanti e superando eventuali distorsioni alla concorrenza che sarebbero potuti derivare dal mosaico di disposizioni presenti nei diversi accordi bilaterali tra l'Ucraina e i singoli Stati membri. Tuttavia, l'Accordo consente l'esercizio dei diritti di traffico esistenti scaturiti da tali accordi bilaterali e non coperti dal presente Accordo, a condizione che non vengano operate discriminazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea e i loro cittadini.
  Sotto il profilo procedurale, l'Accordo è stata sottoscritto il 28 novembre 2013, per quanto concerne l'Unione europea la negoziazione è avvenuta sulla base del mandato negoziale conferito dal Consiglio alla Commissione il 12 dicembre 2006. Per quanto riguarda i Paesi membri dell'UE, l'Accordo è stato finora ratificato da Austria, Estonia, Lettonia, Romania e Repubblica ceca. L'Ucraina ha notificato la sua Pag. 118ratifica il 17 giugno 2022. L'Accordo in particolare ha l'obiettivo di: aprire gradualmente il mercato su base reciproca per quanto concerne l'accesso alle rotte e la capacità di trasporto; garantire la convergenza normativa e un'effettiva osservanza da parte dell'Ucraina della pertinente normativa dell'Unione europea in materia di trasporto aereo; garantire agli operatori economici parità di condizioni e assenza di discriminazioni.
  Esso prevede il raggiungimento di norme identiche in materia di sicurezza (safety e security), gestione del traffico aereo, ambiente, tutela dei consumatori e sistemi telematici di prenotazione, nonché su norme identiche per quanto riguarda gli aspetti sociali. A questo fine, vengono stabiliti norme, requisiti tecnici, procedure amministrative, norme operative di base e modalità di attuazione applicabili tra le Parti.
  Quanto al contenuto dall'accordo, esso è composto da 40 articoli e VII allegati e regola i seguenti argomenti principali: diritti di sorvolo e di traffico e definizione della tabella delle rotte; modalità di designazione di vettori per operare i servizi concordati; tutela della concorrenza; disposizioni in materia di sicurezza (safety) e protezione (security); disposizioni in materia di tutela del passeggero; flessibilità operative e possibilità di accordi commerciali di cooperazione tra i vettori; disposizioni in tema di interpretazione, revisione, denuncia e contenzioso; rapporto tra l'Accordo e i preesistenti accordi bilaterali tra l'Ucraina e i singoli Stati membri.
  Nel rinviare, per un'analisi dettagliata del contenuto dell'Accordo, alla documentazione predisposta dagli Uffici, rammenta che sono di particolare interesse per la Commissione VI Finanze l'articolo 21 dell'Accordo il quale stabilisce che, fatte salve disposizioni più favorevoli contenute in accordi esistenti e nell'ambito di applicazione del presente Accordo, le Parti aboliscono restrizioni quantitative e misure aventi effetto equivalente sui trasferimenti di attrezzature, forniture, pezzi di ricambio e altri dispositivi qualora siano necessari a un vettore aereo per continuare a fornire servizi di trasporto aereo alle condizioni previste dal presente Accordo. L'articolo 23 disciplina i diritti doganali e la fiscalità, stabilendo il regime e i casi di reciproca esenzione doganale e fiscale concernenti il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio e le dotazioni normalmente previste a bordo.
  Rammenta che il Governo, nella relazione illustrativa, precisa che le disposizioni dell'articolo risultano conformi a quanto previsto, a normativa vigente, dall'articolo 24 della Convenzione di Chicago sull'aviazione civile, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561. Di conseguenza gli effetti di gettito derivanti da tali esenzioni si considerano già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente e non producono nuovi o maggiori oneri, nemmeno nella forma di mancato introito, a carico del bilancio dello Stato. L'articolo chiarisce inoltre che la stipulazione del presente Accordo non incide sull'ambito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), con l'eccezione dell'imposta sul volume d'affari delle importazioni di beni.
  Il disegno di legge è costituito da quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 stabiliscono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
  L'articolo 3, recante disposizioni finanziarie, stabilisce al comma 1) che dall'attuazione degli articoli 2, 5, 7, 8, 22, 24, 25, 26, 27, 29 e 35 dell'Accordo non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica. L'Ente nazionale per l'aviazione civile provvede agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Ente stesso e i relativi oneri sono posti a carico del suo bilancio. Il comma 2) prevede che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. A eventuali oneri derivanti dall'Articolo 30 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo (comma 3).
  L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello Pag. 119della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) rammenta che la Commissione ha testé espresso parere favorevole sul decreto-legge n. 44 del 2023, che reca – tra le numerose disposizioni in tema di dotazione organica delle pubbliche amministrazioni – anche norme volte a potenziare sia le strutture del Ministero degli Affari esteri, sia l'organico della Guardia di finanza, soggetti coinvolti nelle attività concernenti il provvedimento in esame, altresì predisponendo la relativa copertura finanziaria. Si riferisce in particolare alle disposizioni recate dall'articolo 6 e dai commi da 19 a 23, da 31 a 34 e 36 dell'articolo 15. Riterrebbe opportuno che nel parere che la Commissione si appresta a votare possa essere inserito un riferimento a tali disposizioni.

  Marco OSNATO, presidente, invita il relatore Maullu a valutare tale richiesta.

  Stefano Giovanni MAULLU (FDI), relatore, si dichiara disponibile ad inserire nelle premesse del parere il riferimento indicato dal collega D'Alfonso, che ritiene si collochi nello spirito del provvedimento in esame.
  Alla luce del dibattito svoltosi, formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole come riformulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.45.