CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 maggio 2023
114.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 97

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 23 maggio 2023.

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 399 Rossello, C. 645 Pittalis, C. 654 Enrico Costa e C. 716 Pella, recanti «Disposizioni in materia di abuso d'ufficio e traffico di influenze illecite».
Audizione informale, in videoconferenza, di Giandomenico Caiazza, Presidente dell'Unione Italiana Camere Penali.

  L'audizione informale si è svolta dalle 10.15 alle 10.30.

Audizione informale, in videoconferenza, di Giuseppe Santalucia, Presidente dell'Associazione nazionale magistrati.

  L'audizione informale si è svolta dalle 10.30 alle 10.45.

Audizione informale di Roberto Garofoli, Presidente di sezione del Consiglio di Stato.

  L'audizione informale si è svolta dalle 10.45 alle 11.15.

Audizione informale, in videoconferenza, di Luigi Salvato, Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione.

  L'audizione informale si è svolta dalle 11.15 alle 11.40.

Audizione informale di Marco Gambardella, professore di diritto penale presso l'Università degli Studi di Roma «La Sapienza».

  L'audizione informale si è svolta dalle 11.40 alle 12.

Audizione informale di Giacomo Caliendo, già magistrato e senatore.

  L'audizione informale si è svolta dalle 12.05 alle 12.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 23 maggio 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.

  La seduta comincia alle 13.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online.
Atto n. 45.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Tommaso Antonino CALDERONE (FI-PPE), relatore, osserva che lo schema in esame è adottato in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge di delegazione europea 2021 (articolo 15 della legge n. 127 del 2022). Il termine di esercizio della delega è stato fissato al 31 maggio 2023 con il decreto-legge cosiddetto «proroga termini» (decreto-legge n. 234 del 2012) che è intervenuto a sanare l'erronea formulazione originaria del citato articolo 15, in cui non si prevedeva alcun termine per l'attuazione della delega. Avendo il Governo trasmesso lo schema alle Camere il 16 maggio 2023, trova applicazione il meccanismo di «scorrimento del termine», ovvero la proroga di 3 mesi funzionale a consentire alle competenti Commissioni parlamentari di esprimere il parere e al Governo di poterne tenere conto; pertanto, il decreto legislativo dovrà essere adottato entro il 31 agosto 2023.
  L'articolo 15 definisce anche specifici princìpi e criteri direttivi di esercizio della delega e reca la clausola di invarianza finanziaria.Pag. 98
  Si rinvia alla documentazione degli uffici in ordine ai contenuti del Regolamento (UE) 2021/784, che stabilisce norme a livello dell'Unione per contrastare l'uso improprio dei servizi di hosting per la diffusione al pubblico di contenuti terroristici online.
  La finalità del provvedimento in esame, esplicitata all'articolo 1, consiste nell'adozione di disposizioni di adeguamento della normativa nazionale al citato regolamento, che trova applicazione dal 7 giugno 2022. Al riguardo, si fa presente che, con nota 137 final del 26 gennaio 2023, la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, per non aver provveduto, entro la suddetta data, all'individuazione delle autorità competenti a emettere ed esaminare gli ordini di rimozione dei contenuti terroristici, nonché alla predisposizione delle norme volte a sanzionare le violazioni delle disposizioni del regolamento.
  L'articolo 2 reca alcune definizioni, che riguardano le strutture del Ministero dell'interno indicate nel provvedimento. In particolare, la disposizione si riferisce a: Comitato di analisi strategica antiterrorismo (C.A.S.A.) per indicare il Comitato istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno con decreto ministeriale 6 maggio 2004, che ha disciplinato il Piano nazionale per la gestione degli eventi di natura terroristica; Dipartimento della pubblica sicurezza per indicare il Dipartimento del Ministero dell'interno che, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 121 del 1981, provvede secondo le direttive del Ministro all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica; al coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia; alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato, nonché alla direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero dell'interno; Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione per indicare l'organo del Ministero previsto dall'articolo 1, comma 13, della legge 13 luglio 1997, n. 249 e dal decreto interministeriale del 19 gennaio 1999 in sostituzione del Servizio polizia postale e delle comunicazioni.
  L'articolo 3 dello schema interviene con riguardo all'emissione degli ordini di rimozione, individuando l'Autorità competente e disciplinando la relativa procedura. In particolare, l'autorità competente per l'emissione degli ordini di rimozione di contenuti terroristici on line viene individuata nell'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo di distretto di corte d'appello (procura distrettuale) competente per i delitti con finalità di terrorismo riconducibili ai contenuti on line o che per primo ha acquisito la notizia relativa alla presenza dei contenuti terroristici on line.
  Il comma 2 riguarda l'individuazione del punto di contatto da parte dell'Autorità competente, per trattare le richieste di chiarimenti e di riscontro relative agli ordini di rimozione. In particolare, si stabilisce che i procuratori distrettuali, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, individuino il punto di contatto tra il personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria e assicurino adeguata pubblicità alle relative informazioni. Si prevede che il punto di contatto, nell'assolvimento dei suoi compiti, possa avvalersi del supporto tecnico dell'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione.
  Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 3 il pubblico ministero informa immediatamente il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo della ricezione della notizia relativa alla presenza di contenuti terroristici on line e informa altresì il medesimo procuratore prima di adottare i decreti con i quali è emesso l'ordine di rimozione o ne viene ritardata l'emissione (comma 7). Ai fini dell'emissione dell'ordine di rimozione il pubblico ministero acquisisce, anche presso il Comitato di analisi strategica antiterrorismo (C.A.S.A.), ogni necessario elemento informativo e valutativo (comma 4).
  Ai sensi del comma 5 il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'emissione dell'ordine di rimozione quando ciò si renda necessario per l'acquisizione di rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazionePag. 99 o la cattura dei responsabili dei delitti con finalità di terrorismo cui i contenuti terroristici on line siano riconducibili.
  Il comma 6 prevede che l'ordine di rimozione sia emesso con decreto motivato e che sia portato a conoscenza dei destinatari preferibilmente per il tramite di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti all'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni. Il medesimo comma prevede che nel caso di contenuti generati dagli utenti su piattaforme di soggetti terzi l'ordine di rimozione riguardi i soli specifici contenuti illeciti.
  Il comma 8 stabilisce che, nel caso di mancato adempimento sia disposta, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale (sequestro preventivo), l'interdizione dell'accesso al dominio internet, garantendo comunque, ove tecnicamente possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle attività illecite.
  Il comma 9 disciplina l'opposizione all'ordine di rimozione su cui si pronuncia il giudice per indagini preliminari, che provvede con ordinanza in camera di consiglio. Avverso l'ordinanza è ammesso ricorso per cassazione unicamente per violazione di legge.
  L'articolo 4 disciplina l'esame degli ordini di rimozione transfrontalieri individuando l'autorità competente in materia nel giudice per le indagini preliminari. La competenza sugli ordini di rimozione è attribuita a livello distrettuale, quindi al gip appartenente al tribunale del capoluogo del distretto in cui è situato lo stabilimento principale del prestatore di servizi di hosting o in cui risiede o è stabilito il rappresentante legale del prestatore di servizi di hosting.
  Dal punto di vista sostanziale, la competenza del giudice per le indagini preliminari riguarda l'esame degli ordini di rimozione emessi dall'autorità competente di un altro Stato membro nel quale il prestatore di servizi di hosting non abbia lo stabilimento principale o il rappresentante legale, nonché l'assunzione di decisioni motivate che stabiliscano se l'ordine di rimozione violi in modo grave o manifesto il regolamento o i diritti e delle libertà fondamentali garantiti dalla Carta di Nizza, previste dall'articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento.
  Le decisioni motivate in merito alla sussistenza di violazioni gravi o manifeste del presente regolamento o dei diritti e delle libertà fondamentali, previste dall'articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento sono adottate con decreto motivato, sentito il pubblico ministero. Il gip competente, inoltre, trasmette immediatamente copia dell'ordine di rimozione transfrontaliero al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o, comunque, prima di assumere le citate decisioni.
  Infine, qualora il decreto sia stato adottato a seguito di richiesta presentata dal prestatore di servizi di hosting o dal fornitore di contenuti, i medesimi soggetti hanno facoltà di proporre ricorso per cassazione esclusivamente per violazione di legge entro 10 giorni «dal deposito dell'ordinanza».
  L'articolo 5 conferisce all'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione alcune attribuzioni che contribuiscono all'attuazione nazionale delle disposizioni del citato regolamento (UE) 2021/784. Nello specifico, l'organo ministeriale viene individuato come l'autorità nazionale competente ad: adottare le decisioni con cui si accerta che il prestatore di servizi di hosting è «esposto a contenuti terroristici»; sorvegliare l'attuazione delle misure specifiche che, a seguito dell'accertamento svolto, il prestatore di servizi di hosting è tenuto ad adottare; emettere le ulteriori decisioni, nei casi di insufficienza delle misure poste in essere dal prestatore di servizi ovvero nei casi di riesame, modifica e revoca delle decisioni già adottate.
  Le decisioni assunte dall'Organo del Ministero dell'interno possono essere impugnate dal prestatore di servizi di hosting dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale entro l'ordinario termine di sessanta giorni dalla notifica.
  L'articolo 6 disciplina il regime sanzionatorio ne regola il procedimento di applicazione, prevedendo gruppi di illeciti, di Pag. 100gravità crescente e configurabili solo quando il fatto non integri reato. In particolare sono previste sanzioni amministrative pecuniarie da 25.000 a 100.000 euro nei confronti del prestatore di servizi di hosting per le condotte di cui al comma 1, e da 50.000 a 200.000 euro nel caso in cui quest'ultimo sia esposto a contenuti terroristici e ponga in essere una delle condotte previste dal comma 2. Infine, il comma 3 prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 75.000 a 300.000 euro nei confronti del prestatore di servizi di hosting esposto a contenuti terroristici che omette di adottare misure specifiche di protezione ovvero misure imposte dalle autorità.
  L'articolo 7 reca le sanzioni penali a carico del prestatore di servizi di hosting, prevedendo gruppi di illeciti, di gravità crescente e configurabili solo quando il fatto non integri più grave reato.
  In particolare, il comma 1 punisce con l'arresto fino a sei mesi oppure con l'ammenda da 100.000 a 400.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, quando: omette di designare o istituire un punto di contatto per la ricezione e l'immediata esecuzione degli ordini di rimozione in via telematica, oppure omette di fornire al pubblico le informazioni inerenti ai medesimi punti di contatto istituiti o designati; omette, quando non abbia lo stabilimento principale nell'Unione europea, di designare per iscritto una persona fisica o giuridica quale rappresentante legale all'interno dell'Unione al fine di ricevere e dare seguito agli ordini di rimozione impartiti o alle altre decisioni assunte dalle autorità competenti.
  Le medesime sanzioni si applicano quando il rappresentante legale designato non risieda o non sia stabilito in uno degli Stati membri in cui il prestatore di servizi di hosting offre i propri servizi oppure quando il rappresentante legale non abbia ricevuto i poteri o le risorse necessari per ottemperare agli ordini di rimozione e a collaborare con le autorità.
  Il comma 4 prevede che, nei casi previsti dal comma 1, l'autorità giudiziaria possa disporre l'interdizione dell'accesso al dominio internet al prestatore di servizi di hosting che non provveda agli adempimenti omessi nei 15 giorni successivi all'accertamento e alla contestazione delle violazioni. Si applica l'articolo 321 del codice di procedura penale.
  Il comma 2 prevede le medesime pene nei confronti del prestatore di servizi di hosting e del rappresentante legale quando, salvo che il fatto costituisca più grave reato: omettono di ottemperare all'ordine di rimozione del contenuto terroristico entro un'ora dal ricevimento o di disabilitare l'accesso a tali contenuti entro il medesimo termine; forniscono informazioni riguardanti la rimozione o la disabilitazione in parola, in violazione dell'obbligo di segretezza previsto dall'articolo 11, paragrafo 3, del Regolamento, per motivi di pubblica sicurezza; non informano immediatamente l'autorità giudiziaria o altra autorità competente circa la presenza online di contenuti terroristici, in violazione dell'articolo 14, paragrafo 5, del Regolamento.
  Il comma 3 disciplina la sanzione applicabile al prestatore di servizi di hosting e al rappresentante legale quando l'omessa rimozione o disabilitazione entro un'ora abbia carattere sistematico e persistente. In tali casi la sanzione consiste nell'arresto fino a un anno e nell'ammenda pari ad una somma da 250.000 a 1.000.000 euro oppure pari al 4 per cento del fatturato realizzato a livello mondiale dal prestatore di servizi di hosting, nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione, se superiore.
  Il comma 5 stabilisce che le disposizioni del presente articolo non si applichino al rappresentante legale che abbia comunicato, entro 15 giorni dalla sua designazione, di non disporre dei poteri e delle risorse necessari al corretto svolgimento delle proprie funzioni. Tale comunicazione è effettuata all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza delle telecomunicazioni e alla competente Direzione Generale del Ministero delle imprese e del made in Italy (attualmente la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali e, in particolare, gli Ispettorati territoriali).Pag. 101
  Infine, l'articolo 8 dispone l'abrogazione delle norme riguardanti la vigente disciplina in materia e l'articolo 9 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.10.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 23 maggio 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.

  La seduta comincia alle 13.10.

DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.
C. 1151 Governo.
(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo PULCIANI (FDI), relatore, in qualità di relatore, introduce, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni riunite I e V, i contenuti del disegno di legge C. 1151, di conversione in legge del decreto-legge n. 51 del 2023 recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.
  Rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici per una analisi dettagliata dei contenuti del decreto-legge che è composto da 13 articoli, oltre quello relativo all'entrata in vigore, suddivisivi in quattro capi, che richiama sinteticamente.
  Il Capo I (articoli 1 e 2) prevede disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici. In particolare, l'articolo 1 reca la riforma dell'ordinamento degli enti previdenziali pubblici e l'articolo 2 introduce alcune disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche.
  Il Capo II (articoli da 3 a 10) reca disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
  Con riferimento a tale Capo, si evidenzia che l'articolo 3 reca diverse proroghe di termini in materia sanitaria. Tra di esse, si evidenzia quella recata dal comma 6 che proroga dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024 la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a cento euro, prevista per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, obbligo stabilito – con riferimento a vari periodi temporali, poi conclusi – per molteplici categorie di soggetti. Si rammenta che la sanzione amministrativa pecuniaria in oggetto è irrogata dal Ministero della salute, tramite l'Agenzia delle entrate-Riscossione, il quale vi provvede sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale, periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero.
  Si segnala inoltre che l'articolo 4 proroga alcuni termini in materia fiscale. In particolare, si evidenzia che il comma 3 dispone che le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria siano indette entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame e che esse abbiano luogo entro il 30 settembre 2023. La norma è esplicitamente emanata in considerazione delle recenti modifiche apportate dall'articolo 40, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 13 del 2023 alla riforma della giustizia tributaria (articolo 8, comma 5, della legge n. 130 del 2022).
  In particolare la richiamata lettera b) ha modificato la procedura per l'indizione delle elezioni per la scelta della componente togata del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, prevedendo che le elezioni debbano essere indette entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale della procedura di interpello per il passaggio definitivo alla giurisdizione tributaria dei giudici provenienti da altre giurisdizioni (di cui al comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 130 del 2022) e che debbano comunque avere luogo non oltre il 31 maggio 2023.Pag. 102
  Il Capo III (articoli 11 e 12) reca disposizioni urgenti in materia di iniziative di solidarietà sociale. In particolare, l'articolo 12, prevede che il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria dei richiedenti protezione internazionale non sia limitato ai soli casi di rigetto e di manifesta infondatezza della domanda, ma anche a quelli di inammissibilità.
  Tale limitazione era stata introdotta recentemente dal decreto-legge n. 20 del 2023, come modificato al Senato. Al momento dell'approvazione del provvedimento da parte dell'Assemblea della Camera, il Governo ha accolto l'ordine del giorno n. 9/1112/3, a prima firma dell'onorevole Rotondi, Presidente del Comitato per la legislazione, che impegnava il Governo, tenuto conto del parere reso sul provvedimento dal medesimo Comitato «a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui all'articolo 7-ter, comma 1, lettera d), allo scopo di adottare, in tempi rapidi, le opportune iniziative normative volte ad espungere dall'articolo 35, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 25 del 2008 (come novellato dal provvedimento in esame) il riferimento all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo».
  La disciplina in esame quindi ripristina, così, il testo antecedente dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2008 che consente di impugnare anche le dichiarazioni di inammissibilità della domanda da parte delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, come del resto previsto dalla normativa comunitaria.
  Da ultimo, il Capo IV (articoli 13 e 14) prevede una clausola di invarianza finanziaria e dispone la data di entrata in vigore del decreto-legge.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.15.

SEDE REFERENTE

  Martedì 23 maggio 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.

  La seduta comincia alle 13.15.

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche.
C. 911, approvata dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea PELLICINI (FDI), relatore, in qualità di relatore, introduce l'esame della proposta di legge, a prima firma del presidente Balboni, riguardante l'introduzione del «reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche», approvata dal Senato.
  Preliminarmente, si fa presente che il disegno di legge approvato, con alcune modifiche, dal Senato riprende il contenuto di un progetto di legge della scorsa legislatura, che era stato trasmesso dal Senato ma non aveva concluso il suo iter alla Camera a seguito della conclusione anticipata della legislatura.
  La finalità della proposta di legge è quella di estendere l'applicazione delle norme penali previste per le fattispecie di omicidio stradale (articolo 589-bis) e per le lesioni personali stradali gravi o gravissime (articolo 590-bis) anche ai casi in cui la morte o le lesioni siano determinati da soggetti alla guida di una delle unità da diporto elencate all'articolo 3 del Codice della nautica da diporto.
  L'articolo 1 novella in tal senso i citati articoli del codice penale.
  Il comma 1, al fine di estendere anche all'omicidio nautico la disciplina attualmente riferita al solo omicidio stradale (articolo 589-bis del codice penale), la sostituisce integralmente intervenendo, oltre che sulla rubrica, su diversi commi.
  In particolare, si include al primo comma la violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna, tra le ipotesi che possono integrare il reato, senza modificarne i limiti edittali della reclusione da due a sette anni.
  Ancora, si integra il secondo comma estendendo le relative previsioni a chi si pone alla conduzione di una delle unità da diporto successivamente all'assunzione di Pag. 103sostanze stupefacenti o psicotrope e cagioni per colpa la morte di una persona, anche in questo caso senza modificarne i limiti edittali della reclusione da otto a dodici anni.
  Coerentemente, la novella modifica anche il terzo e il quarto comma dell'articolo 589-bis del codice penale, i quali puniscono l'omicidio colposo commesso da conducente in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro (articolo 186, comma 2, lettera b), del codice della strada) con la pena da otto a dodici anni di reclusione, se trattasi di conducenti di veicoli a motore che esercitino l'attività di trasporto di persone o di cose, (articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d) del codice della strada), ovvero con la pena da cinque a dieci anni di reclusione, se trattasi di conducenti veicoli a motore non rientranti nelle particolari categorie individuate dal terzo comma. In particolare, il terzo comma viene integrato con il riferimento a coloro che si pongono, in stato di ebbrezza alla guida di unità da diporto a fini commerciali e il quarto comma viene modificato al fine di estendere al conduttore di una unità da diporto, la fattispecie di omicidio colposo in stato di ebbrezza, lasciando immutate le pene (da cinque a dieci anni di reclusione).
  Con la modifica al sesto comma poi si prevede che le pene previste dall'articolo 589-bis del codice penale, ad eccezione delle ipotesi contemplate dal quinto comma (il quale rimane identico e applicabile solo all'ipotesi di omicidio stradale) sono aumentate se il fatto è commesso da persona non munita di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata ovvero nel caso in cui l'unità da diporto, sia di proprietà dell'autore del fatto e tale mezzo risulti sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
  Infine, con la modifica all'ottavo comma, si estende al conducente di una unità da diporto la disposizione prevista per i casi di pluralità di eventi lesivi. Si prevede che, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, debba applicarsi la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, purché la pena non superi i diciotto anni di reclusione (quindi superiore al limite previsto all'articolo 589 del codice penale per l'omicidio colposo, che è di quindici anni), configurando dunque un'ipotesi di concorso formale di reati.
  L'articolo in commento, al comma 2, modifica, a fini di coordinamento, la rubrica dell'articolo 589-ter del codice penale, relativo alla circostanza aggravante ad effetto speciale prevista per il caso di fuga del conducente a seguito di omicidio stradale, che troverà applicazione anche al caso di omicidio nautico, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 589-bis del codice penale.
  Il comma 3 sostituisce l'articolo 590-bis del codice penale, che attualmente disciplina le sole fattispecie di lesioni personali stradali gravi o gravissime, al fine di estendere la relativa disciplina anche alle corrispondenti ipotesi di lesioni nautiche. Analogamente alle modifiche apportate all'articolo 589-bis, si interviene sul citato articolo 590-bis, al fine di estendere l'autonoma fattispecie di reato (ivi incluse tutte le ipotesi aggravate) relativa alle lesioni personali stradali anche alle ipotesi di lesioni, gravi o gravissime, che siano commesse con violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna.
  Per quanto riguarda la procedibilità, si ricorda che il decreto legislativo n. 150 del 2022, cosiddetta «riforma Cartabia» ha reso procedibile a querela della persona offesa il delitto di cui all'articolo 590-bis del codice penale salvo che non ricorrano le circostanze aggravanti speciali. Tale regime è stato mantenuto nella nuova formulazione del citato articolo.
  Il comma 4 modifica la rubrica dell'articolo 590-ter, relativo alla circostanza aggravante ad effetto speciale prevista per il caso di fuga del conducente a seguito di lesioni, che trova ora applicazione anche al caso di fuga a seguito di lesioni nautiche, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 590-bis.
  L'articolo 2, al comma 1 sostituisce la lettera m-quater), dell'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, in primo Pag. 104luogo, al fine di estendere anche alle ipotesi di omicidio nautico aggravato dalla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, citato in precedenza (articolo 589-bis, secondo e terzo comma) l'arresto obbligatorio in flagranza. In secondo luogo, innovando anche la disciplina vigente riferita all'omicidio colposo stradale, prevede l'esclusione dell'arresto obbligatorio in flagranza ove il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi, oppure nel caso in cui si sia messo a disposizione degli organi di polizia giudiziaria.
  Infine, il comma 2 modifica l'articolo 381, comma 2, lettera m-quinquies), riguardante l'arresto facoltativo in flagranza, coordinando il riferimento ivi contenuto all'articolo 590-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma del codice penale con la nuova rubrica di tale articolo, denominato «lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime».

  Ciro MASCHIO (FDI), presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere.
C. 1135, approvata dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ingrid BISA (LEGA), relatrice, in qualità di relatrice, introduce l'esame della proposta di legge, a prima firma della presidente senatrice Bongiorno, recante «Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere» (C. 1135), approvata dal Senato il 3 maggio scorso.
  La finalità della proposta di legge, composta da un solo articolo, è quella di rafforzare il cosiddetto «codice rosso», vale a dire l'obbligo del pubblico ministero, nel caso di delitti di violenza domestica o di genere, di assumere informazioni dalla persona offesa nel termine di tre giorni dall'acquisizione della notizia di reato.
  A tal fine il provvedimento in esame novella gli articoli 2 e 6 della legge che disciplina l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero (legge n. 106 del 2006).
  La lettera a), integrando la disciplina vigente, prevede – nel caso in cui il pubblico ministero assegnatario delle indagini non proceda nel termine dei tre giorni all'ascolto della persona offesa – la facoltà di revoca da parte del procuratore della Repubblica. Revocata l'assegnazione, il procuratore della Repubblica, è tenuto, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio, a provvedere senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, salvo che ricorrano le imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini richiamate dall'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale.
  La novella si riferisce alla previsione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, secondo cui quando si procede per i reati di violenza domestica o di genere specificamente richiamati, il pubblico ministero assume sommariamente informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza (il termine «istanza» è stato interpretato nel senso di «segnalazione» proveniente dal Centro antiviolenza o qualsiasi altro presidio quale Servizi sociali, Servizi di neuropsichiatria infantile o servizi ospedalieri in genere o simili) entro il termine di tre giorni. I delitti richiamati dalla norma sono i seguenti: omicidio (articolo 575 del codice penale), nella forma tentata; maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del codice penale); violenza sessuale, aggravata e di gruppo (articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale); Pag. 105atti sessuali con minorenne (articolo 609-quater del codice penale); corruzione di minorenne (articolo 609-quinquies del codice penale); atti persecutori (articolo 612-bis del codice penale); lesioni personali (articolo 582 del codice penale) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-quinquies del codice penale), nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'articolo 577, primo comma n. 1 e secondo comma, del codice penale.
  Il termine di tre giorni decorre dalla iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini.
  La lettera b), integrando la normativa vigente, prevede che il procuratore generale presso la Corte di appello debba acquisire i dati con cadenza trimestrale, dalle procure della Repubblica del distretto sul rispetto del termine fissato dal citato articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale e invii al procuratore generale presso la Corte di cassazione, con una relazione almeno semestrale.

  Ciro MASCHIO (FDI), presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.20.