CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 maggio 2023
112.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
COMUNICATO
Pag. 6

SEDE REFERENTE

  Giovedì 18 maggio 2023. — Presidenza del presidente della I Commissione Nazario PAGANO. – Interviene, in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.

  La seduta comincia alle 10.05.

DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.
C. 1151 Governo.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Nazario PAGANO, presidente, ricorda che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il Regolamento. Invita dunque il relatore per la I Commissione, onorevole Urzì a svolgere il suo intervento introduttivo, che riguarderà gli articoli da 1 a 6, preannunciando che i restanti articoli saranno illustrati dall'onorevole Cattoi, in qualità di relatrice per la V Commissione.

  Alessandro URZÌ (FDI), relatore per la I Commissione, evidenzia che il provvedimento d'urgenza, come si evince dal titolo e più chiaramente dal preambolo, risponde alla necessità di intervenire urgentemente in tre diversi ambiti: stabilire misure volte a garantire l'efficienza dell'organizzazione degli enti previdenziali pubblici, nonché delle fondazioni lirico-sinfoniche; provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa in materia sanitaria e fiscale, nonché l'occupazione nel settore del salvamento acquatico; stabilire misure che assicurino l'effettività delle politiche di solidarietà sociale.
  Nell'accingersi ad illustrare i contenuti del provvedimento, fa presente che il decreto-legge consta di 14 articoli suddivisi in quattro capi e che nella sua relazione, come preannunciato dal presidente, si dedicherà agli articoli da 1 a 6, mentre i restanti articoli saranno oggetto della relazione dell'onorevole Cattoi, relatrice per la V Commissione.
  Evidenzia che il Capo I, composto dagli articoli 1 e 2, reca disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici.
  Fa presente in particolare che l'articolo 1 contiene disposizioni di riforma degli enti Pag. 7previdenziali pubblici. In particolare, i commi 1 e 5 recano un complesso di modifiche alla disciplina di alcuni organi di INAIL e INPS: le novelle, con riferimento a ciascuno dei due enti, sopprimono la figura del vice presidente e modificano alcune norme, relative al presidente, al consiglio di amministrazione e al direttore generale; in particolare, le modifiche riformulano i requisiti soggettivi per le titolarità dei suddetti organi – introducendo il requisito della specifica esperienza e del rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia – e riducono la durata del mandato del direttore generale a 4 anni. I commi da 2 a 4 prevedono: la nomina di un commissario straordinario per ciascuno dei due enti, che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione spettanti al presidente e al consiglio di amministrazione, con decadenza – contestuale alla suddetta nomina – del presidente, del vice presidente e del consiglio di amministrazione già in carica; l'adozione, da parte del commissario straordinario, delle modifiche regolamentari conseguenti alle suddette novelle e la successiva nomina del consiglio di amministrazione, con decadenza, contestuale all'insediamento di quest'ultimo, del direttore generale già in carica; la presentazione della proposta, da parte del consiglio di amministrazione al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della nomina del direttore generale.
  Passando all'articolo 2, fa presente che la disposizione contiene disposizioni urgenti in materia di fondazioni lirico sinfoniche. In particolare, il comma 1 modifica l'ambito soggettivo di operatività del divieto di conferimento di incarichi a titolo oneroso nelle fondazioni lirico-sinfoniche, riferendolo ora a tutti i soggetti in quiescenza che abbiano compiuto il settantesimo anno di età (invece del sessantacinquesimo, come previsto in precedenza). La nuova disposizione introdotta dal comma 2 specifica che il sovrintendente delle fondazioni lirico-sinfoniche cessa «in ogni caso» dalla carica al compimento del settantesimo anno di età. Il comma 3 detta una disposizione transitoria, la quale prevede la cessazione anticipata dalla carica a decorrere dal 1° giugno 2023 per i sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data dell'11 maggio 2023 (data di entrata in vigore del decreto in esame), abbiano compiuto il settantesimo anno di età, indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso.
  Rammenta che il Capo II del decreto-legge, composto dagli articoli da 3 a 10, reca disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
  Osserva, in particolare, che l'articolo 3 proroga termini in materia sanitaria. I commi 1 e 2 prevedono l'estensione al 31 dicembre 2023 del periodo massimo di applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria, disponendo in particolare che, con riferimento al supporto tecnico ed operativo fornito dall'AgeNaS, la proroga opera limitatamente alle unità con contratto flessibile risultante in servizio. Si prevede inoltre che i Commissari straordinari nominati, ove non confermati, decadano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame e dunque entro il 10 luglio 2023. Il comma 3 stabilisce che ai sub-commissari delle regioni in disavanzo che affiancano i commissari ad acta nei compiti di risanamento finanziario venga corrisposto un compenso pari a quello definito a livello regionale per i direttori generali degli enti del Servizio sanitario. Il comma 4 conferma, a decorrere dal 1° luglio 2023, la soppressione dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia e il subentro del Ministero della salute nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla medesima, definendo alcuni correlati adempimenti in capo al Ministero subentrante e al Ragioniere generale dello Stato. Contestualmente, la disposizione proroga al 31 dicembre 2023 la contabilità speciale ed il conto corrente bancario già nella titolarità del direttore dell'Unità. Il comma 5 dispone l'ulteriore (quinta) proroga, al 1° ottobre 2023, di due organi consultivi dell'Agenzia italiana del Farmaco, la Commissione consultiva tecnico-scientifica ed il Comitato prezzi e rimborso, in scadenza il prossimo Pag. 830 giugno. Il comma 6, infine, proroga dal 30 giugno 2023 al 1° ottobre 2023 la sospensione dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a cento euro, prevista per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19.
  Per quanto riguarda il successivo articolo 4, evidenzia che la disposizione proroga alcuni termini in materia fiscale. In particolare, il comma 1 riapre i termini per aderire alla cosiddetta rottamazione-quater, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione fino al 30 giugno 2022. Il termine per la presentazione delle domande per aderire alla procedura viene posticipato dal 30 aprile al 30 giugno 2023; viene differito al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione deve trasmettere ai soggetti che hanno presentato le istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata; slitta anche la scadenza per il pagamento della prima o unica rata, originariamente fissata al 31 luglio 2023 e prorogata dalle norme in esame al 31 ottobre 2023. Il comma 2 posticipa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 22 giugno 2022 (in sostanza, al periodo d'imposta 2023) l'efficacia delle disposizioni che impongono ai sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille Irpef. Il comma 3 dispone che le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria siano indette entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame e che esse abbiano luogo entro il 30 settembre 2023.
  Fa presente che l'articolo 5 reca disposizioni urgenti in materia di sport. In particolare, il comma 1 proroga il mandato degli organi dell'Istituto per il credito sportivo – Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato gestione fondi speciali, Collegio dei sindaci e Direttore generale – al 31 dicembre 2023. Il comma 2 prevede un finanziamento di 39 milioni complessivi per il periodo 2024-2026, per la realizzazione di interventi strettamente connessi e funzionali allo svolgimento di giochi olimpici relativi all'allestimento del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo. Il comma 3 prevede che il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi possa erogare finanziamenti (e non più solo mutui) sotto qualsiasi forma, ivi incluse garanzie, fideiussioni e altri impegni di firma, destinati alle medesime finalità e possa concedere finanziamenti a favore di soggetti pubblici o privati per le attività finalizzate alla promozione, all'aggiudicazione e all'organizzazione di grandi eventi internazionali in svolgimento entro il 30 giugno 2026. Il comma 4 reca la clausola di invarianza degli oneri finanziari.
  Passando al successivo articolo 6, evidenzia che la disposizione interviene su termini legislativi in materia di infrastrutture e trasporti. In particolare, il comma 1 differisce dal 31 marzo al 31 dicembre 2023 il termine per la revocabilità delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e agli aeroporti di Firenze e Salerno. Entro tale nuovo termine – più volte prorogato con successivi interventi legislativi e ora differito dalla norma in esame al 31 dicembre 2023 – possono essere compiuti gli adempimenti previsti dal relativo decreto di finanziamento al fine di ritenere realizzate le condizioni di appaltabilità e di cantierabilità ed evitare pertanto la revoca dei finanziamenti. Il comma 2 proroga di ulteriori 12 mesi il termine di conclusione della sperimentazione della circolazione di segway, hoverboard, monowheel e analoghi dispositivi di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali i monopattini.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice per la V Commissione, dopo aver ringraziato il relatore Urzì per aver illustrato la prima parte del provvedimento, proseguendo nell'esposizione delle disposizioni in materia di termini legislativi contenute nel Capo II Pag. 9del decreto-legge, fa presente che l'articolo 7 reca modifiche all'articolo 24, comma 6-bis, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, al fine di prorogare il termine massimo per l'aggiudicazione degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia di cui all'articolo 1, comma 59, della legge di bilancio per il 2020, confluiti come «progetti in essere» nell'Investimento 1.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Fa presente che per l'aggiudicazione di tali interventi, inizialmente il decreto-legge n. 152 del 2021 aveva fissato il termine del 31 marzo 2023, poi prorogato al 31 maggio dal decreto-legge n. 198 del 2022, in materia di proroga di termini legislativi. Con la disposizione in esame, si proroga ulteriormente il termine per l'aggiudicazione, che ora coincide con quello previsto dagli obiettivi del PNRR, che prevedono il traguardo relativo all'aggiudicazione degli appalti al 30 giugno 2023. In merito evidenzia che, nella relazione illustrativa, si precisa che, con la modifica apportata, si superano le disparità di trattamento tra i «progetti in essere», per cui l'aggiudicazione doveva intervenire entro il 31 maggio 2023, e i progetti «nuovi», per i quali si applica invece direttamente il termine dell'obiettivo intermedio europeo. Sottolinea che la medesima relazione evidenzia, peraltro, che l'obiettivo intermedio è tuttora oggetto di confronto con la Commissione europea.
  Per quanto riguarda l'articolo 8, rammenta che la disposizione è volta a favorire l'occupazione nel settore del salvamento acquatico, introducendo modifiche alla disciplina riguardante lo svolgimento delle relative attività di formazione. In primo luogo, la lettera a) del comma 1 proroga dal 30 giugno al 30 novembre 2023 l'entrata in vigore del regolamento, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, sulla formazione degli assistenti bagnanti e, conseguentemente, proroga alla medesima data la validità delle autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011. La lettera b) novella l'articolo 10, comma 3-quinquies, secondo periodo, del decreto-legge n. 228 del 2021, modificando le finalità per le quali il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad apportare al predetto regolamento modifiche volte a semplificare le procedure amministrative necessarie per il rilascio, il rinnovo e la sostituzione delle abilitazioni per l'esercizio della professione di assistente ai bagnanti, nonché per il rilascio delle autorizzazioni a nuovi soggetti formatori. In sostituzione delle finalità precedentemente individuate, che miravano a garantire la piena osservanza delle regole della concorrenza ed evitare, nel contesto pandemico, eccessivi spostamenti delle persone per sostenere gli esami per l'ottenimento del brevetto, ora si richiede che le modifiche puntino ad assicurare la salute dei bagnanti, la sicurezza delle attività balneari lungo i litorali marittimi, lacustri, fluviali e nelle piscine e a valorizzare il carattere altamente specialistico che comporta l'attività dei soggetti abilitati al salvamento. La disposizione delinea altresì i requisiti principali dei soggetti che potranno essere autorizzati allo svolgimento delle attività di formazione, rimandando al regolamento la disciplina di dettaglio. In particolare, si prevede che, per perseguire le finalità di interesse pubblico precedentemente indicate, possano essere rilasciate autorizzazioni a nuovi soggetti formatori aventi personalità giuridica e privi di scopo di lucro, con presenza diffusa sul territorio nazionale. Infine, l'ultimo periodo stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore del decreto di modifica del decreto ministeriale n. 206 del 2016, si applichino le disposizioni in vigore prima dell'emanazione del medesimo decreto.
  Fa presente, inoltre, che l'articolo 9 modifica l'articolo 4, comma 2, della legge 30 marzo 2004, n. 92, prevedendo che le Pag. 10domande volte ad ottenere, da parte dei congiunti degli infoibati, una apposita insegna metallica con relativo diploma debbano essere presentate entro il termine di trent'anni – anziché venti, come attualmente previsto – dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per effetto di tale disposizione il termine per la presentazione delle domande è prorogato dal 28 aprile 2024 al 28 aprile 2034.
  Il successivo articolo 10, al fine di garantire la tutela delle minoranze linguistiche nell'attività della pubblica amministrazione, limitatamente ai fondi relativi all'esercizio finanziario 2023, differisce al 7 luglio e al 31 agosto 2023 i termini finali, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 354 del 2001, per la trasmissione, rispettivamente, al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e alle regioni dei programmi dettagliati degli interventi per la tutela delle minoranze linguistiche storiche e dei relativi progetti previsti dalla legge sulle minoranze linguistiche storiche da parte delle amministrazioni pubbliche interessate.
  Passando al Capo III del decreto-legge, che reca disposizioni urgenti in materia di iniziative di solidarietà sociale, evidenzia che l'articolo 11 dispone che le emissioni filateliche possano prevedere, alla vendita, una maggiorazione di prezzo rispetto al loro valore facciale, da destinare a finalità di natura solidaristica in relazione a emergenze nazionali o internazionali caratterizzate da effetti gravemente pregiudizievoli per le popolazioni, per le città o per l'ambiente. Fa presente che, di norma, le emissioni filateliche con maggiorazione sono legate a finalità di commemorazione di personaggi o di celebrazione di avvenimenti di particolare importanza, mentre con le disposizioni in esame si svincola l'emissione con maggiorazione da tali finalità. Sottolinea che l'autorizzazione all'emissione, la definizione del valore della maggiorazione e i soggetti beneficiari saranno disciplinati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy.
  Rammenta che l'articolo 12, facendo seguito ai rilievi contenuti nel parere reso dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 20 del 2023, successivamente trasfusi in un ordine del giorno accolto dal Governo a prima firma del presidente del medesimo Comitato, prevede che il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria dei richiedenti protezione internazionale non sia limitato ai soli casi di rigetto e di manifesta infondatezza della domanda, ma anche a quelli di inammissibilità. Ricorda che tale limitazione era stata introdotta recentemente dal decreto-legge n. 20 del 2023 nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica. Come evidenziato dal Governo nel corso dell'esame del citato decreto-legge n. 20 del 2023 presso la Camera dei deputati e ribadito nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto, l'impugnabilità delle dichiarazioni di inammissibilità poteva comunque desumersi in via interpretativa dal testo previgente, ma, al fine di evitare incertezze in sede applicativa e rendere la disciplina in materia esplicitamente conforme alla normativa europea di riferimento, con l'articolo 12 del decreto-legge in esame viene ripristinato, nella versione antecedente la modifica, il testo dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2008.
  Infine, segnala che l'articolo 13 reca una clausola di neutralità finanziaria in base alla quale dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni provvedono agli adempimenti conseguenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, mentre l'articolo 14 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Da ultimo, per quanto riguarda i profili di carattere finanziario del provvedimento,Pag. 11 rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera.

  Nazario PAGANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.25.