CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 maggio 2023
111.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 6 SETTEMBRE 2023

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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS,
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 17 maggio 2023. – Presidenza del presidente Gianfranco ROTONDI.

  La seduta comincia alle 10.40.

Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.
C. 1151 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Riccardo DE CORATO, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 1151 e rilevato che:

  sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

   il provvedimento, composto da 14 articoli per un totale di 34 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a distinte finalità: vi è, infatti, la finalità di stabilire misure volte a garantire l'efficienza dell'organizzazione degli enti previdenziali pubblici, nonché delle fondazioni lirico-sinfoniche; a questa si affianca quella di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa in materia sanitaria e fiscale nonché l'occupazione nel settore del salvamento acquatico; segue, infine, la finalità di prevedere misure che assicurino l'effettività delle politiche di solidarietà sociale; in proposito, si deve in primo luogo rilevare che la finalità relativa alla proroga di termini legislativi non appare limitata ai settori indicati nel preambolo coinvolgendo anche lo sport (articolo 5), le infrastrutture e trasporti (articolo 6), i termini per l'aggiudicazione degli interventi relativi ad asili nido e scuole dell'infanzia (articolo 7), termini relativi al giorno del ricordo in memoria delle Foibe (articolo 9) e alle minoranze linguistiche (articolo 10); in proposito, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012 ha riconosciuto, per i decreti-legge in materia di proroga di termini, una ratio unitaria particolare e trasversale ai diversi ambiti materiali, vale a dire quella di “intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per Pag. 4interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento” e di “incidere in situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale”; alla luce di ciò si segnala che il Comitato per la legislazione, in precedenti analoghe occasioni, ha raccomandato al Legislatore ed al Governo di “avviare una riflessione sull'opportunità della confluenza, nel medesimo provvedimento d'urgenza, di disposizioni attinenti alla proroga di termini legislativi e di disposizioni rispondenti ad ulteriori finalità”, alla luce della peculiare ratio unitaria, trasversale a diversi ambiti, del DL proroga termini; (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 20 febbraio 2023 sul disegno di legge C. 888 di conversione del decreto-legge n. 198 del 2022); ciò premesso, si osserva infine che non risulta richiamata dal preambolo la disposizione di cui all'articolo 12 con cui il Governo, mostrando di recepire l'osservazione espressa dal Comitato per la legislazione nel parere reso nella seduta del 26 aprile 2023 sul disegno di legge C. 1112 di conversione del decreto-legge n. 20 del 2023, interviene sul regime di impugnazione dei provvedimenti adottati dalla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato;

   con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 34 commi, 3 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare è prevista l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un decreto ministeriale e di un provvedimento di altra natura;

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, il comma 3 dell'articolo 1 prevede che i commissari straordinari dell'INPS e dell'INAIL apportino le necessarie modifiche ai regolamenti interni dei due enti entro novanta giorni dall'insediamento; al riguardo, si valuti l'opportunità di precisare se “l'insediamento” costituisca, per i commissari straordinari un momento diverso dalla “nomina” e come sia in concreto individuato; il capoverso 2 del comma 4 dell'articolo 3 dispone che “al 31 dicembre 2023” il Ministero della salute proceda alla chiusura della contabilità speciale e del conto corrente intestati al direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione delle misure di contrasto della pandemia; al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire se la chiusura debba avvenire effettivamente nella data del 31 dicembre 2023 o se si intenda piuttosto che tale chiusura debba avvenire entro il 31 dicembre 2023; il comma 1 dell'articolo 8 prevede, da un lato, alla lettera a), il differimento al 30 novembre 2023 dell'entrata in vigore del regolamento ministeriale (decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206), che disciplina la formazione dell'assistente bagnante; dall'altro lato, alla lettera b), stabilisce però che il regolamento non entri in vigore fino a che allo stesso non siano apportate determinate modifiche;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   il comma 2 dell'articolo 1 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio dei ministri, sia nominato un commissario straordinario per l'INPS e un commissario straordinario per l'INAIL; in tal senso la disposizione appare una deroga, peraltro solo implicita, a quanto previsto in via generale dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 che dispone che alla nomina dei commissari straordinari si proceda con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

   il provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

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  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   valutino le Commissioni di merito l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 3, dell'articolo 3, comma 4 e dell'articolo 8, comma 1;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 2;

  il Comitato raccomanda infine:

   provvedano il Legislatore e il Governo ad avviare una riflessione sull'opportunità della confluenza, nel medesimo provvedimento d'urgenza, di disposizioni attinenti alla proroga di termini legislativi e di disposizioni rispondenti ad ulteriori finalità.».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 10.45.