CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 maggio 2023
111.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 201

AUDIZIONI INFORMALI

  mercoledì 17 maggio 2023.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Aldigas, nell'ambito delle risoluzioni 7-00050 Appendino e 7-00079 Peluffo, sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 10.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 17 maggio 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il Ministro del turismo Daniela Garnero Santanchè.

  La seduta comincia alle 11.

Schema del piano strategico di sviluppo del turismo, per il periodo 2023-2027.
Atto n. 39.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 maggio 2023.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, rivolge un saluto al ministro del Turismo, ringraziandolo per la sua presenza alla seduta, e invita il relatore a formulare la sua proposta di parere sull'atto in titolo.

  Gianluca CARAMANNA (FDI) relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1). Sottolinea, in particolare, il particolare pregio del provvedimento in esame che consiste nel guardare in avanti. Tale provvedimento si fonda su cinque pilastri fondamentali per rilanciare il settore, penalizzato nel recente passato dal Covid e adesso dalla crisi in Ucraina. Evidenzia, inoltre, l'importanza del pilastro relativo alla sostenibilità che rilancerà i borghi e le aree interne. Si sofferma, infine, sul pilastro della formazione, sul quale ringrazia il Ministro per aver puntato molto. A suo avviso, infatti, non si possono creare nuovi flussi turistici senza un'adeguata formazione.

  Il ministro Daniela GARNERO SANTANCHÈ, ringrazia i membri della Commissione per il lavoro svolto segnalando che nel corso del ciclo di audizioni da essa svolto sono emerse talune tematiche di grande interesse alcune delle quali, peraltro, fanno già parte delle linee strategiche che il ministero si è dato quali, ad esempio quelle concernenti la tax free, i modelli di certificazione della qualità dell'offerta turistica nonché quella relativa all'attività di guida turistica che, conferma, sarà presto oggetto di un apposito provvedimento ricordando, peraltro, che la materia costituisce un obiettivo del PNRR da conseguire entro l'anno.
  Ribadendo l'intenzione di restare a disposizione della Commissione anche riferendo sull'avanzamento dei lavori del piano nel corso della sua esecuzione, esprime quindi apprezzamento per la proposta di parere del relatore.

  Emma PAVANELLI (M5S) si stupisce che nel parere del relatore non sia stata recepita alcuna criticità sollevata nel corso delle tante audizioni svolte testimoniando, in tal modo, l'inutilità del lavoro parlamentare. Ricorda, a riguardo, i dubbi sollevati dalla FIAB in merito alle piste ciclabili, oppure ancora le critiche delle associazioni rivolte alle nuove certificazioni prospettate dal documento. A suo avviso, si sarebbe dovuto puntare maggiormente al settore e sulla digitalizzazione. È stata, inoltre, evidenziata la necessità di gestire meglio la tassa di soggiorno così come la mobilità nelle città. Auspica, inoltre, che la questione del tax free sia adeguata alle migliori prassi degli altri Paesi europei. Infine, da umbra, le spiace che sul tema del turismo di lusso la sua regione sia l'unica non citata nel Piano. Preannuncia infine il parere contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Pag. 202

  Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), informa che sarebbe stata intenzione del deputato Gnassi intervenire in dichiarazione di voto sul piano strategico all'esame, facendo tuttavia presente che la grave emergenza meteorologica che ha colpito l'Emilia-Romagna non gli ha consentito di essere presente alla seduta.
  Intervenendo in dichiarazione di voto, annuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore la quale testimonia uno sforzo assai limitato nell'accogliere i suggerimenti emersi dal ciclo di audizioni che, a suo avviso, proponevano soluzioni ragionevoli e migliorative. Ritiene che il provvedimento sia di notevole rilievo e ne sottolinea due aspetti. Il primo è la constatazione che il piano all'esame prende le mosse dal piano precedente, presentato e attuato dai Governi precedenti, confermandone quindi gli indirizzi, fatto che considera in modo positivo perché dimostra un senso di continuità ed evita di distruggere quanto in precedenza realizzato. Il secondo aspetto riguarda le risorse a disposizione, evidenziando che la maggior parte di esse provengono dal PNRR. Ritiene quindi che è necessario impiegarle bene e in modo strategico, osservando tuttavia che le prime azioni e applicazioni poste in essere sono molto deludenti mostrano piuttosto una certa discrasia tra obiettivi e attività svolte. Rileva, inoltre, che manca un serio approccio alla tematica dei balneari e all'applicazione della direttiva Bolkestein.

  Giorgia ANDREUZZA (LEGA), intervenendo in dichiarazione di voto, esprime apprezzamento per la proposta di parere del relatore sulla quale annuncia il voto favorevole del suo gruppo. Esprime altresì apprezzamento per il piano strategico all'esame che conferma come il turismo sia considerato un volano importantissimo per l'economia italiana. Osserva che il settore turistico è un settore che evolve rapidissimamente, soprattutto se considerato nel contesto internazionale, che richiede l'adozione di provvedimenti con coerente velocità e crede che il piano proposto dal Governo sia idoneo a consentire di essere opportunamente celeri. Valuta altresì favorevolmente che il piano strategico affronti tematiche concernenti anche aspetti turistici di nicchia che rappresenta un importante realtà del turismo italiano.

  Luca SQUERI (FI-PPE) si unisce agli apprezzamenti dei colleghi di maggioranza espressi sul documento in esame. Ricorda che quando lui è entrato in Parlamento non esisteva un Ministero del turismo ed evidenzia che oggi proprio grazie alla sua istituzione si vede nettamente un cambio di marcia nella gestione del settore. Sottolinea che il provvedimento in oggetto coniuga al meglio una visione strategica con interventi concreti necessari per aiutare il turismo. Preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

  Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M), intervenendo in dichiarazione di voto, esprime apprezzamento sul piano strategico all'esame soprattutto perché affronta il tema in modo ampio e articolato, con una particolare cura alla tematica dell'innovazione e dando ascolto alla voce dei territori e alle esigenze delle imprese e del Paese. Considera altresì favorevolmente il suo carattere fortemente programmatico e il notevole impegno sulla formazione turistica.
  Annuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 1).

Sull'ordine dei lavori.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte, concorde la Commissione, che si procederà a un'inversione dei punti all'ordine del giorno, nel senso di procedere dapprima all'esame del documento conclusivo dell'Indagine conoscitiva «Sul made in Italy: valorizzazione e sviluppo dell'impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi» e successivamente all'esame dello schema di decreto ministeriale concernente disciplina dei criteri e delle modalità per Pag. 203l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero dell'energia elettrica (Atto n. 44).

  La seduta termina alle 11.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 17 maggio 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

  La seduta comincia alle 11.20.

Indagine conoscitiva sul Made in Italy: valorizzazione e sviluppo dell'impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi.
(Esame e approvazione del documento conclusivo).

  La Commissione inizia l'esame del documento conclusivo.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica.
  Ricorda, quindi, a conclusione delle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva, che una proposta di documento conclusivo è già stata anticipata in via informale ai rappresentanti dei gruppi della Commissione e il cui testo è disponibile su GeoComm e in distribuzione, e ne illustra i contenuti (vedi allegato 2).
  Ricorda che il documento in discussione arriva all'esito di un intenso lavoro svolto dalla Commissione da dicembre 2022 a fine marzo di quest'anno. Fa presente che il Ministro Urso ha affermato che utilizzerà il documento conclusivo che sarà approvato dalla Commissione come base per la redazione del testo di un disegno di legge sul made in Italy. Tale circostanza testimonia, a suo avviso, il ruolo centrale che ha assunto il Parlamento in questa occasione.
  Ricorda, altresì, che il documento in esame è stato già condiviso informalmente dai Gruppi ed è stato portato a conoscenza del Governo. Evidenzia che è stato fatto il possibile per inserire tutte le proposte di modifica ed integrazione del testo trasmesse dai Gruppi e ritiene, a riguardo, che lo stesso sarà uno strumento utile per la valorizzazione del made in Italy sul quale pensa che possa convergere l'avviso favorevole di tutti i Gruppi.
  Fa infine presente che il collega Squeri ha chiesto da ultimo un'integrazione, anch'essa già condivisa informalmente con tutti i rappresentanti dei Gruppi, relativa al settore della cosmetica.

  Enrico CAPPELLETTI (M5S), dà atto che nel corso dei lavori dell'indagine conoscitiva nonché nella predisposizione delle successive bozze di documento conclusivo si è cercato di coinvolgere tutte le componenti della Commissione apportando altresì modifiche migliorative alla prima versione del documento, accogliendone alcune anche proposte dai gruppi di minoranza. Ritiene, tuttavia, che il documento conclusivo proposto oltre ai molti aspetti positivi contenga anche talune criticità non superate in fase di revisione finale.
  In tal senso, ribadendo che il suo gruppo è favorevole alla tutela del made in Italy e resta in attesa del disegno di legge annunciato dal Governo in materia per verificarne gli aspetti in merito, ritiene che l'inclusione nel documento conclusivo di indirizzi sulla politica energetica non sia conferente alla tematica. In particolare ritiene inappropriato quanto inclusovi circa la tassonomia delle fonti energetiche nonché quanto auspicato in relazione all'incremento della produzione nazionale di prodotti energetici climalteranti di materie prime, senza peraltro del tutto chiarire la tematica riguardante l'individuazione delle aree idonee.
  Per tali motivi annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di documento conclusivo all'esame.

  Giorgia ANDREUZZA (LEGA) ringrazia il presidente e i colleghi per il lavoro svolto, che giudica importante e corposo. Nel ritenere che non tutto quello che è emerso nel corso delle numerose audizioni poteva entrare a far parte del documento, evidenzia che lo stesso costituirà un importante strumento di lavoro per il futuro. Ritiene Pag. 204che il tema del made in Italy costituisca il cuore della Commissione e fa presente che anche la parte energetica contenuta nel documento è rilevante, lei stessa, infatti, ha posto l'attenzione sulle vetrerie di Murano che hanno chiuso a causa dell'aumento del costo del gas.

  Luca SQUERI (FI-PPE) rivolge al presidente e ai colleghi un particolare apprezzamento per il lavoro svolto. Nel sottolinearne la qualità, evidenzia che il documento dà voce a tutti i soggetti intervenuti nel corso delle audizioni.

  Paola DE MICHELI (PD-IDP), esprime apprezzamento per il lavoro effettuato dalla Commissione e per l'impegno profuso sull'importante tematica del made in Italy. Ritiene tuttavia che proprio la sua rilevanza deve consigliare di evitare che sforzi dispersivi possano, in qualche modo, «sviare» l'annunciato e imminente disegno di legge governativo sul made in Italy. È dell'avviso che sia opportuno prevedere interventi a sostegno delle filiere, in particolar modo di quelle della logistica, nonché concentrarsi sul rifinanziamento di alcune misure adottate in passato che hanno dimostrato di essere di effettivo sostegno per le filiere produttive, e spera dunque che il predetto disegno di legge si concentri sulle questioni fondamentali per il made in Italy.
  Conclude annunciando il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di documento conclusivo all'esame.

  Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M), considerando il lavoro svolto assai impegnativo ma molto importante, e il proposto documento conclusivo efficace e condivisibile, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento conclusivo all'esame.

  Fabrizio COMBA (FDI), ringrazia il presidente Gusmeroli e la Commissione per il proficuo lavoro svolto e annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento conclusivo all'esame.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, replicando al collega Cappelletti, ricorda che anche il tema energetico costituiva sin dall'inizio un obiettivo contenuto nel programma dell'indagine. Con riferimento alle osservazioni del collega Peluffo, desidera evidenziare che il centro del provvedimento è costituito dalle conclusioni, e proprio quelle dovrebbero essere tenute in considerazione dal Ministro Urso nella redazione del disegno di legge sul made in Italy.

  Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), ringrazia il presidente per l'intervento svolto che sembra, peraltro, coerente con un approccio di lavoro che è stato dato all'intero svolgimento dell'indagine conoscitiva. Continua tuttavia a ritenere che mentre la prima parte del documento conclusivo esprima una condivisibile fotografia della situazione del made in Italy, la sua seconda parte entra nel merito di tematiche sono ancora in fase di discussione aperta sul piano politico, ad esempio la materia fiscale. Per tale motivo ribadisce il preannunciato voto di astensione che riconosce, al contempo, lo sforzo complessivo profuso dalla Commissione ma anche la presenza di tematiche ancora aperte.

  Enrico CAPPELLETTI (M5S), conferma quanto espresso in precedenza e ribadisce il preannunciato voto di astensione del suo gruppo.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva.

  La seduta termina alle 11.45.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 17 maggio 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il viceministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

  La seduta comincia alle 11.45.

Pag. 205

Schema di decreto ministeriale concernente disciplina dei criteri e delle modalità per l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero dell'energia elettrica.
Atto n. 44.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 maggio 2023.

  Luca SQUERI (FI-PPE), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 3).

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, ricorda che termine per l'espressione del parere scade il prossimo 24 maggio.
  Avverte che il gruppo MoVimento 5 Stelle ha presentato una proposta di parere alternativo (vedi allegato 4).

  La viceministra dell'Ambiente e della sicurezza energetica Vannia GAVA esprime apprezzamento per la proposta di parere del relatore.

  Enrico CAPPELLETTI (M5S) esprime perplessità per l'accelerazione che si è impressa della Commissione sul provvedimento in titolo ricordando, ad esempio, che il contributo trasmesso da Acquirente unico S.p.A. – a margine di un ciclo di audizioni che definisce apprezzabile e qualificato – è giunto solo nella serata di ieri che fino a questa mattina non è stata resa disponibile alcuna bozza di proposta di parere da parte del relatore che l'ha presentata solo pochi minuti fa.
  Illustra quindi la proposta di parere alternativa, favorevole con osservazioni, presentata dal suo gruppo, soffermandosi, tra le osservazioni in esso recate, in particolare, su quella volta a rendere coerente la durata massima del primo periodo di erogazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili con la data di decorrenza fissata al 1° aprile 2027, a partire dal quale il servizio in questione assolverà solo alla funzione di ultima istanza nonché su quella volta a precisare a chi viene conferita la responsabilità di verificare che l'esercente scelga l'offerta più «favorevole» per l'utente e quali siano i parametri di valutazione (riferita all'articolo 2, comma 4, punto b)). Sottolinea inoltre l'osservazione volta a estendere ulteriormente le funzioni dello «sportello per il consumatore energia e ambiente», gestito da Acquirente Unico S.p.A., affinché il consumatore possa usufruire di nuovi servizi quali, inter alia, la possibilità di ottenere in tempo reale i dati sui propri consumi.
  Osserva che nella proposta di parere del relatore suscita perplessità l'osservazione di cui alla lettera a), che sembra auspicare l'anticipo del termine del servizio di maggior tutela per i clienti vulnerabili, sottolineando che ciò sarebbe assai rischioso per questi utenti soprattutto se si tiene conto del momento delicatissimo, in termini economici e energetici, che stanno attraversando le famiglie italiane.
  Annuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore e raccomanda l'approvazione della proposta di parere alternativa, favorevole con osservazioni, presentata dal suo gruppo.

  Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), si associa alle perplessità espresse dal collega Cappelletti circa l'accelerazione dei lavori della Commissione sul provvedimento in titolo ricordando, peraltro, che al Senato non sembra essersi tenuta la stessa premura. Esprime anche disagio quanto alla tempistica con la quale il relatore ha reso nota la sua proposta di parere, giunta solo da pochi minuti e che non lascia molto tempo ai commissari per essere approfondita.
  Osserva, altresì, che la strada da percorrere sulla tematica in questione è nota da molti anni e che, peraltro, si tratta di un obiettivo strategico incluso nel PNRR, percorso che ha già visto la sua applicazione al mondo delle imprese e delle piccole e micro imprese di cui si conosce quindi la dimensione.
  Esprime apprezzamento per il fatto che nella sua proposta di parere il relatore abbia accolto alcune osservazioni dell'AutoritàPag. 206 garante della concorrenza e del mercato, ma ritiene che in esso siano presenti taluni aspetti critici che ne consigliano le opportune modifiche.
  Si riferisce innanzitutto a quanto contenuto nell'osservazione di cui alla lettera a), che sembra interpretabile, al di là di ogni intenzione e buona fede, anche nel senso di anticipare la cessazione del servizio di maggior tutela per i clienti vulnerabili ad una data anteriore al 2027. Nel testo del Governo e nella relazione che lo accompagna sembra invece chiaro che il predetto servizio di maggior tutela si estende a quella data. In tal senso sottolinea che la tematica dei vulnerabili è molto delicata anche perché all'interno di una platea composta da oltre nove milioni, vi sono soggetti, individui, in condizioni assai diverse tra di loro. Evidenzia peraltro che dal ciclo di audizioni svolto è emersa nettamente l'esigenza di rafforzare la tutela ad essi assicurata non di diminuirla.
  Osserva inoltre che l'osservazione di cui alla lettera g), della proposta di parere del relatore, indebolisce la tematica riguardante la necessità di programmare una campagna informativa per accompagnare il consumatore nella conoscenza alle reale del funzionamento del mercato dell'energia. Sottolinea che il Governo non ha ravvisato la necessità di inserire questo tema nello schema di decreto all'esame perché, verosimilmente, già regolato da due precedenti provvedimenti; rileva tuttavia come sia palese l'attuale mancanza di chiarezza informativa, come è emerso dal recente ciclo di audizioni nonché riportato in specifici studi. Evidenzia, in particolare, che si sta parlando di soggetti privi di idonei strumenti che li rendono consapevoli di cosa accadrà e che quindi c'è assoluto bisogno di più ampie campagne di informazione anche attraverso la televisione generalista. Su quest'ultimo punto, ricorda peraltro che il tema è anche previsto nell'attuale contratto di servizio con la RAI. Ribadisce, comunque, che finché mancherà un'efficace campagna di pubblicizzazione non si potrà parlare onestamente, di consapevolezza dei consumatori, soprattutto vulnerabili, in materia di accesso nel mercato libero dell'energia elettrica. Chiede quindi al relatore che l'osservazione di cui alla lettera g) possa essere modificata rafforzando le azioni di risposta alle necessità informative dei soggetti coinvolti.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte che l'Assemblea è in procinto di avviare la fase di votazione. Sospende quindi la seduta che riprenderà al termine delle predette votazioni.

  La seduta, sospesa alle 12, riprende alle 13.

  Luca SQUERI (FI-PPE), relatore, condivide le perplessità espresse in precedenza da chi è intervenuto circa la difficoltà di definire con precisione il criterio di vulnerabilità in questione. Fa presente tuttavia che quanto emerso dal dibattito è meritevole di accoglimento: in tal senso ritiene di dover espungere dalla sua proposta di parere l'osservazione di cui alla lettera a) nonché sopprimere le parole «l'opportunità» dall'osservazione di cui alla lettera g). Ritiene inoltre necessario apportare una correzione formale all'osservazione di cui alla lettera e).
  Formula quindi una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni contenente le modifiche testé indicate (vedi allegato 5).

  La viceministra dell'Ambiente e della sicurezza energetica Vannia GAVA esprime una valutazione favorevole sulla nuova proposta di parere del relatore.

  Enrico CAPPELLETTI (M5S), pur osservando che talune criticità non sono state rimosse del tutto, avverte che il suo gruppo, a seguito delle modifiche alla proposta di parere del relatore, intende esprimere voto di astensione sulla medesima proposta di parere del relatore mutando così la preannunciata intenzione di voto contrario.

  Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), esprime apprezzamento per la nuova proposta di parere favorevole con osservazioniPag. 207 del relatore e annuncia il voto favorevole da parte del suo gruppo.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, comunica che sarà posta in votazione la nuova proposta di parere del relatore, ricordando che, se questa risulterà approvata, la proposta di parere alternativa sarà preclusa.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore (vedi allegato 5).

  La seduta termina alle 13.10.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 17 maggio 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

  La seduta comincia alle 13.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021.
C. 1001 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, esponendo i contenuti del provvedimento in titolo, fa presente che l'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e l'Ucraina è stato firmato il 12 ottobre 2021 in occasione del 23° Vertice congiunto UE-Ucraina tenutosi a Kiev. In tale contesto, oltre all'Accordo sullo spazio aereo comune, sono stati firmati altri due accordi: un accordo di cooperazione nel settore della ricerca e dell'innovazione con il quale l'Ucraina entra ufficialmente a far parte del programma Horizon Europe e del programma Euratom e un accordo nel settore culturale ed artistico di partecipazione dell'Ucraina al programma Creative Europe.
  Ricorda che l'Accordo, come rilevato dalla relazione che accompagna il provvedimento, regola le relazioni aeronautiche tra tutti gli Stati membri dell'Unione europea e l'Ucraina e si sostituisce agli accordi bilaterali sottoscritti tra l'Ucraina e i singoli Stati membri, creando così un unico mercato del trasporto aereo caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori di tutti i Paesi partecipanti e superando eventuali distorsioni alla concorrenza che sarebbero potuti derivare dal mosaico di disposizioni presenti nei diversi accordi bilaterali tra l'Ucraina e i singoli Stati membri.
  Segnala, in particolare, che l'Accordo ha l'obiettivo di: aprire gradualmente il mercato su base reciproca per quanto concerne l'accesso alle rotte e la capacità di trasporto; garantire la convergenza normativa e un'effettiva osservanza da parte dell'Ucraina della pertinente normativa dell'Unione europea in materia di trasporto aereo; garantire agli operatori economici parità di condizioni e assenza di discriminazioni. Osserva che la relazione sottolinea la particolare rilevanza economica della disposizione che non pone alcun limite alle frequenze operabili per i collegamenti diretti tra ciascun punto nell'Unione europea e ciascun punto in Ucraina. Il numero delle frequenze viene quindi fissato esclusivamente sulla base di considerazioni commerciali dei vettori. L'Accordo prevede il raggiungimento di norme identiche, tra le altre, in materia di tutela dei consumatori e sistemi telematici di prenotazione. A questo fine, vengono stabiliti norme, requisiti tecnici, procedure amministrative, norme operative di base e modalità di attuazione applicabili tra le Parti.
  Quanto al testo, fa presente che l'Accordo, composto da 40 articoli e VII allegati regola i seguenti argomenti principali: diritti di sorvolo e di traffico e definizione della tabella delle rotte; modalità di designazione di vettori per operare i servizi concordati; tutela della concorrenza; disposizioni in materia di sicurezza (safety) e protezione (security); disposizioni in materia di tutela del passeggero; flessibilità operative e possibilità di accordi commerciali Pag. 208di cooperazione tra i vettori; disposizioni in tema di interpretazione, revisione, denuncia e contenzioso; rapporto tra il presente Accordo e i preesistenti accordi bilaterali tra l'Ucraina e i singoli Stati membri. In tale ambito, segnala che gli articoli che risultano di particolare interesse per la Commissione sono i seguenti: 6, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 34.
  Evidenzia, innanzitutto, che l'articolo 6 contiene disposizioni generali di rinvio a leggi e regolamenti applicabili agli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale in materia di entrata, stazionamento e uscita dal territorio e prevede specifiche disposizioni relative a passeggeri, bagagli e merci che transitano nel territorio dell'altra Parte senza lasciare l'area dell'aeroporto.
  Sottolinea poi che l'articolo 11 (Tutela dei consumatori) prevede che, ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'allegato III all'Accordo, le parti agiscano in conformità alle rispettive normative per quanto riguarda i requisiti e le norme relativi alla tutela del consumatore specificati nell'allegato I, parte F, all'Accordo stesso.
  L'articolo 12 descrive i possibili campi della cooperazione industriale tra le due Parti, mentre l'articolo 13 prevede che le Parti agiscano in conformità alle rispettive normative per quanto riguarda i requisiti e le norme relative ai sistemi telematici di prenotazione specificati nell'allegato I, parte G, all'Accordo. Le parti garantiscono il libero accesso dei sistemi telematici di prenotazione di una parte al mercato dell'altra parte.
  Sottolinea altresì che l'articolo 19 definisce i casi in cui le autorità competenti di ciascuna Parte hanno il diritto di revocare, rifiutare, sospendere o limitare l'autorizzazione di esercizio ovvero di sospendere o limitare in altro modo l'esercizio di un vettore aereo designato dall'altra Parte. Salvi i casi in cui la revoca, la sospensione o l'imposizione delle condizioni di cui al paragrafo 1 si rendano necessarie al fine di non incorrere in violazione di leggi o di regolamenti, per tutte le altre ipotesi è previsto il ricorso alla consultazione delle competenti autorità aeronautiche dell'altra Parte.
  Ricorda che l'articolo 20 regola le modalità con cui le parti possono consentire che un vettore aereo dell'Ucraina sia detenuto tramite partecipazione di maggioranza o sia effettivamente controllato da Stati membri dell'Unione europea o da loro cittadini, o che un vettore aereo dell'Unione europea sia detenuto tramite partecipazione di maggioranza o sia effettivamente controllato dall'Ucraina.
  Segnala quindi che l'articolo 21 stabilisce che, fatte salve disposizioni più favorevoli contenute in accordi esistenti e nell'ambito di applicazione del presente Accordo, le Parti aboliscono restrizioni quantitative e misure aventi effetto equivalente sui trasferimenti di attrezzature, forniture, pezzi di ricambio e altri dispositivi qualora siano necessari a un vettore aereo per continuare a fornire servizi di trasporto aereo alle condizioni previste dal presente Accordo.
  Evidenzia poi che all'articolo 22 (Opportunità commerciali) sono previste una serie di norme che toccano diversi aspetti dei servizi aerei e aeroportuali e per la salvaguardia della concorrenza nella prestazione dei servizi. In particolare, la disciplina riguarda: il diritto di aprire nel territorio dell'altra Parte uffici e infrastrutture necessari alla prestazione dei servizi nell'ambito del presente Accordo; la previsione della possibilità che vi siano diversi fornitori di assistenza a terra (handling) negli aeroporti, come pure la possibilità dell'autoassistenza a terra (self-handling) da parte del vettore; la previsione che l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti sia effettuata in modo trasparente e non discriminatorio; la previsione secondo cui i piani operativi dei vettori dell'altra Parte possano essere richiesti a mero titolo informativo; la regolamentazione della vendita da parte di un vettore dei servizi di trasporto aereo e dei servizi ad essi collegati, per proprio conto o per conto di un altro vettore aereo, nel territorio dell'altra Parte; la previsione della possibilità per i vettori di convertire in una valuta liberamente convertibile e di trasferire in qualsiasiPag. 209 momento e in qualsiasi modo, verso il Paese di propria scelta, tutti i redditi locali eccedenti gli importi corrisposti in loco, senza restrizioni o imposizioni fiscali, al tasso di cambio applicabile al momento della richiesta di trasferimento, conformemente alla normativa valutaria vigente di ciascuna Parte; la regolamentazione della possibilità per qualsiasi vettore aereo di stipulare accordi di cooperazione in materia di commercializzazione, come accordi di blocked-space, code-sharing, affiliazione commerciale (franchising), impiego del marchio (branding) e locazione finanziaria (leasing).
  L'articolo 23 stabilisce il regime e i casi di reciproca esenzione doganale e fiscale concernenti il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio e le dotazioni normalmente previste a bordo.
  Evidenzia altresì che l'articolo 25 prescrive che ciascuna Parte consenta ai vettori aerei delle parti di fissare liberamente le tariffe per il trasporto di passeggeri e di merci sulla base di una concorrenza libera ed equa. In una prospettiva di tutela della concorrenza, viene inoltre precisato che ciascuna Parte, su base non discriminatoria, può chiedere che siano comunicate alle proprie autorità competenti le tariffe previste per i servizi di trasporto di passeggeri e di merci che hanno origine nel proprio territorio, secondo modalità semplificate e unicamente a titolo informativo.
  Segnala quindi che l'articolo 26 (Contesto concorrenziale) regola dettagliatamente, anche al livello procedurale, tutti gli aspetti relativi alla tutela della concorrenza. Oltre alla garanzia di eque opportunità e di non discriminazione per i vettori, l'articolo dispone che eventuali aiuti pubblici siano trasparenti.
  Infine fa presente che l'articolo 34 stabilisce che le disposizioni del presente Accordo prevalgono sulle pertinenti disposizioni previste dagli accordi o intese bilaterali vigenti in materia di trasporto aereo fra le Parti. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le disposizioni riguardanti proprietà, diritti di traffico, capacità, frequenze, tipo o cambiamento di aeromobile, code sharing e formazione dei prezzi di un accordo o intesa bilaterale tra l'Ucraina e l'Unione europea o uno Stato membro dell'Unione europea si applicano tra le Parti se tale accordo o intesa bilaterale è più favorevole sotto l'aspetto della libertà conferita ai vettori aerei interessati o sotto altri aspetti e a condizione che non vi sia alcuna discriminazione tra gli Stati membri dell'Unione europea e i loro cittadini. Lo stesso vale per le disposizioni che non sono contemplate dal presente Accordo.
  Quanto al disegno di legge di ratifica, ricorda che esso è composto di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 stabiliscono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo; l'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie; l'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.
C. 1114 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e XI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gianluca CARAMANNA (FDI), relatore, ricorda che la X Commissione è chiamata ad esprimere parere alle Commissioni riunite I Affari Costituzionali e XI Lavoro sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche il cui testo è diviso in tre Capi, composto di 30 articoli e 8 allegati. Il Capo I, contenente gli articoli da 1 a 23, reca misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, il Capo II (articoli da 24 a 27), misure in materia di potenziamento e Pag. 210riorganizzazione delle associazioni e delle società a partecipazione pubblica e il Capo III le disposizioni finali.
  Avverte che nella sua relazione illustrerà brevemente i soli articoli che contengono le parti del testo del decreto-legge che investono profili di interesse della X Commissione e rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.
  Fa quindi presente che l'articolo 1, comma 1, consente alle pubbliche amministrazioni di conferire a soggetti estranei ai ruoli dell'amministrazione incarichi dirigenziali generali e non generali nel limite del 12 per cento delle rispettive dotazioni organiche. Tale deroga ai limiti percentuali previsti dal TU in materia di impiego pubblico si applica solo per la copertura di posti delle articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR e fino al 31 dicembre 2026.
  Osserva che il comma 2 prevede che, al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, sono autorizzati gli incrementi delle dotazioni organiche di cui alla Tabella A dell'allegato 1, tra cui ricorda in particolare quelli relativi al Ministero delle imprese e del made in Italy (due dirigenti di livello non generale da attribuire all'«Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti»), del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con quattro (4) unità di livello dirigenziale generale, del Ministero dell'università e della ricerca (al fine di fare fronte alle politiche pubbliche che il Ministero intende attuare nell'ambito di una strategia nazionale della ricerca e della promozione del sistema dell'alta formazione sia sul piano nazionale che sul piano internazionale, si prevedono due nuove posizioni dirigenziali di livello generale e due nuove posizioni dirigenziali di livello non generale), del Ministero del turismo (141 unità di cui 6 dirigenziali).
  Evidenzia che il comma 3 prevede che le amministrazioni di cui alla Tabella B dell'allegato 2 sono autorizzate ad assumere a tempo indeterminato, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, le unità di personale per ciascuna indicate. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione fa presente che il Ministero delle imprese e del made in Italy, al fine di sopperire ad una grave carenza organizzativa, che si è manifestata negli scorsi mesi, è autorizzato ad assumere a tempo determinato (fino al 31 dicembre 2026) due (2) dirigenti di livello non generale.
  Sottolinea quanto recato nel comma 6 che autorizza il Ministero del turismo a prevedere, nei propri bandi di concorso, una riserva di posti fino al 50 per cento per il personale in servizio a tempo indeterminato di ENIT –Agenzia nazionale del turismo, che abbia maturato per almeno nove mesi un'adeguata esperienza nelle attività strettamente collegate all'esercizio dei compiti istituzionali del predetto Ministero. Il comma 7 e il comma 8, lettera c) contengono gli adeguamenti normativi che si sono resi necessari a seguito dell'incremento del numero delle posizioni di livello dirigenziale generale (da 5 a 7) e non generale (da 19 a 23) nell'ambito del Ministero del turismo.
  Ricorda poi che il comma 9 novella l'articolo 17-quinquies, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, come modificato dalla legge di conversione n. 113 del 6 agosto 2021, che ha autorizzato il Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), per il biennio 2021-2022, ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, duecentodiciotto (218) unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III, in possesso di laurea specialistica o magistrale. Stante il mancato perfezionamento delle procedure assunzionali, con decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (articolo 11, comma 3) è stato disposto il differimento del termine di assunzione al triennio 2022-2024.
  Rileva anche che il comma 12 attribuisce all'ARERA un contingente di comandi obbligatori, finalizzato a consentire all'AutoritàPag. 211 stessa il tempestivo adempimento dei maggiori compiti e funzioni assegnati dal Legislatore, mediante ripetuti provvedimenti adottati sin dall'anno 2021, in materia di energia elettrica e gas naturale, nonché nell'ambito dell'emergenza idrica. L'attribuzione in argomento consente ad ARERA di avvalersi di professionalità esterne per supportare il proprio organico anche nel presente contesto che ha visto l'introduzione di misure volte a ridurre significativamente il ricorso a istituti di mobilità che non comportano trasferimenti (ossia «comandi» e «distacchi»).
  Fa poi presente che l'articolo 9 è relativo alla riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca e potenziamento dell'attività di ricerca. In particolare, le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 sono finalizzate ad incrementare la competitività e l'attrattività, anche in considerazione delle best practice europee, delle università e degli enti pubblici di ricerca, nonché la capacità di retention nei confronti del personale altamente qualificato da destinarsi alla realizzazione delle progettualità di ricerca e innovazione nell'ambito di bandi competitivi.
  Di interesse per la Commissione segnala l'articolo 10 che autorizza la spesa di 270 mila euro per il 2023, per la prosecuzione (in pratica: per il lavoro straordinario) di attività di alto contenuto specialistico del personale del Ministero delle imprese e del made in Italy – MIMIT, anche inerente ai controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo, ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare.
  Fa presente che l'articolo 13, dispone in materia di avvalimento da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di personale di ENEA e ISPRA per attività di interesse comune: tale avvalimento, fino a un contingente massimo, per ciascun «ente», di 30 unità di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (in considerazione dei sempre più sfidanti traguardi a livello europeo e internazionale in materia di ambiente, energia e clima), è funzionale all'enforcement delle attività tecnico-scientifiche in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile di interesse comune a tutte e tre le amministrazioni coinvolte.
  Evidenzia che l'articolo 14, comma 1, istituisce presso il MIMIT una nuova Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti, in luogo della già istituita Struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese. La nuova Unità di missione assorbe, per espressa previsione, le finalità già perseguite dalla soppressa Struttura di supporto. All'Unità di missione sono assegnati i funzionari già destinati alla Struttura di supporto, nonché due dirigenti di livello non generale – di cui è dato conto nella tabella A dell'Allegato 1 (comma 2) – e, con funzioni di coordinamento, un dirigente di livello generale. Quest'ultimo è il dirigente generale già individuato quale coordinatore della Segreteria tecnica – istituita sempre presso il MIMIT – di supporto al Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri (CAIE) (comma 1, lettera a)). L'Unità di missione svolge la propria attività anche avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e garantisce la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori (comma 1, lettera b)).
  Sottolinea come di particolare interesse per la Commissione talune disposizioni contenute nel Capo II recante, come anticipato, misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle associazioni e società a partecipazione pubblica. Innanzitutto l'articolo 25 che reca disposizioni in materia di organizzazione del Ministero del turismo e per la costituzione di ENIT S.p.A. La norma prevede la costituzione di una nuova società, denominata «ENIT S.p.A.», e, parallelamente, la soppressione dell'ente pubblico economico ENIT –Agenzia nazionale del turismo, in ragione della necessità di assicurare il rilancio dell'industria turistica italiana e della relativa promozione. Il primo comma dell'articolo 25, nel prevedere l'autorizzazione del Ministero del turismo a costituire la nuova società, indica un capitale iniziale nella misura di 7 milioniPag. 212 di euro, fissando il principio per cui il Ministero dell'economia e delle finanze è l'unico azionista di ENIT S.p.A. Al secondo comma viene precisato che ENIT S.p.A. costituisce una società in house ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, controllata dal Ministero del turismo. Sono pertanto indicati gli strumenti e le modalità attraverso i quali il Ministero del turismo esercita detto controllo. Nel complesso, si sottolinea la natura privatistica dei poteri di gestione che potranno essere esercitati sulla società, inclusa – come previsto dal successivo comma 3 – la nomina degli amministratori. In particolare, la società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di amministratore delegato. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri due componenti dal Ministro del turismo.
  Segnala che al comma 4 è riconosciuta la facoltà della neoistituita società ENIT di stipulare convenzioni con le regioni, le province autonome, in tal modo consentendo ad essi di apportare proprie risorse al capitale della società. Ciò dovrà avvenire nel rispetto del piano industriale della società e subordinatamente al rilascio di apposita autorizzazione del Ministero del turismo. In tal modo, a conferma del potere di controllo riconosciuto sulla società al Dicastero dal primo comma, si afferma il principio che eventuali aperture alla partecipazione di soggetti terzi non possano pregiudicare la posizione di controllo, di direzione e coordinamento della società rivestita dal Ministero del turismo, facendo salvo l'imprescindibile coordinamento con tutte le regioni e province autonome.
  Ricorda poi che il comma 5 sottopone la neoistituita società al controllo della Corte dei conti. Il comma 6 prevede che, contestualmente alla costituzione della società ENIT S.p.A., l'ente pubblico ENIT – Agenzia nazionale del turismo venga soppresso e le relative funzioni siano attribuite ad ENIT S.p.A. La costituzione della società ENIT S.p.A. è disposta con decreto del Ministro del turismo, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il decreto del Ministro del turismo determina scopi, patrimonio e organizzazione della società, nonché lo schema di statuto. Lo statuto prevede che almeno l'80 per cento del fatturato della società sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Ministero del turismo. Tutti i rapporti attivi e passivi esistenti alla data di soppressione dell'ente pubblico ENIT – Agenzia nazionale del turismo, come risultanti dalle scritture contabili, nonché tutte le relative risorse finanziarie e strumentali sono trasferiti al Ministero del turismo. A tale fine, il Ministro del turismo nomina con proprio decreto un commissario liquidatore che, entro sei mesi dalla soppressione dell'ente pubblico ENIT – Agenzia nazionale del turismo, predispone un inventario del patrimonio dell'ente soppresso. Il comma 7 prevede che con contratto di servizio da stipularsi tra il Ministero del turismo e il presidente della società ENIT S.p.A. sono definiti, tra l'altro, gli obiettivi attribuiti alla società ENIT, le modalità di funzionamento statale, i risultati attesi un arco di tempo determinato, le modalità di verifica dei risultati di gestione, strategie per il miglioramento dei servizi. Il comma 8 prevede il transito del personale di ruolo dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo alla nuova S.p.A. con mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento.
  Segnala quindi che il comma 9 modifica l'articolo 7 del decreto-legge n. 22 del 2021, sostituendo il comma 4. Per effetto di tale sostituzione, viene riformulata la definizione delle missioni affidate alle articolazioni amministrative del Ministero e vengono incrementati, da due a tre, gli uffici dirigenziali non generali. Il comma 10 prevede l'adozione delle norme regolamentari di organizzazione conseguenti alla novella di cui al comma 9. Il comma 11 reca la quantificazione e la copertura degli oneri finanziari di cui al medesimo articolo 25.
  Fa infine presente che l'articolo 27 ridelinea i compiti e la struttura organizzativa della Fondazione Ugo Bordoni. In particolare,Pag. 213 il comma 1, lettera a) specifica che trattasi di ente finalizzato alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi, con lo scopo di promuovere l'innovazione, lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo lo sviluppo del sistema produttivo nazionale. Inoltre, per il perseguimento della propria missione la Fondazione pianifica, esegue e valuta, anche utilizzando i laboratori del Ministero delle imprese e del made in Italy, attività di studio e ricerca nel campo delle reti e sistemi di telecomunicazioni di nuova generazione, delle tecnologie emergenti, dell'economia dei dati e del business e management. La Fondazione può instaurare rapporti con Università, enti pubblici e privati, imprese, sia a livello nazionale che internazionale. La Fondazione, inoltre, partecipa attivamente a progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea. Il comma 1, lettera b) demanda allo statuto, da approvare con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, la disciplina dei compiti e struttura organizzativa della Fondazione, l'individuazione delle categorie di partecipanti, gli organi di amministrazione e scientifici, le modalità della loro elezione e i relativi poteri, durata, ambiti di attività e controlli di gestione e di risultato.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.20.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 17 maggio 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

  La seduta comincia alle 13.20.

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
C. 1134 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede referente del disegno di legge recante modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (C. 1134 Governo, approvato dal Senato).
  Invita quindi il relatore, on. Pietrella, a svolgere la relazione introduttiva che, ricorda, è stata già messa a disposizione dei colleghi sull'applicazione GeoCamera.

  Fabio PIETRELLA (FDI), relatore, ricorda che il 2 maggio 2023 il Senato ha approvato in prima lettura, con modificazioni, il disegno di legge presentato dal Governo il 16 dicembre 2022, recante modifiche al codice della proprietà industriale (da ora in poi: Codice), di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, che di fatto riproponeva il testo del disegno di legge Atto Senato 2631 già presentato a maggio 2022 dal Governo pro tempore in carica. Il disegno di legge è stato quindi trasmesso alla Camera dei deputati il 3 maggio 2023 e assegnato alla Commissione in sede referente.
  Ricorda, altresì, che l'iniziativa si inquadra all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale prevista dalla Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In particolare, la componente 2 della prima missione (M1C2) intende perseguire le finalità di digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo attraverso la riforma del sistema della proprietà industriale (Riforma 1), volta, quindi, ad adattare la legislazione ai cambiamenti del sistema economico e garantire che il potenziale di innovazione contribuisca efficacemente alla ripresa e alla resilienza del Paese.
  Sottolinea la riforma intende: rafforzare il sistema di protezione della proprietà industriale; incentivare l'uso e la diffusione della proprietà industriale, in particolare da parte delle PMI; facilitare l'accesso ai beni immateriali e la loro condivisione, garantendo nel contempo un equo Pag. 214rendimento degli investimenti; garantire un rispetto più rigoroso della proprietà industriale; rafforzare il ruolo dell'Italia nei consessi europei e internazionali sulla proprietà industriale.
  Fa presente che il PNRR indica come traguardo da conseguire l'entrata in vigore di un decreto legislativo di riforma del codice della proprietà industriale e dei pertinenti strumenti attuativi entro il terzo trimestre dell'anno 2023.
  Passando all'articolato, illustra quindi brevemente i contenuti del disegno di legge rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera per ogni ulteriore approfondimento.
  Segnala, innanzi tutto, che l'articolo 1 integra il disposto dell'articolo 14, comma 1, lettera b) del Codice della proprietà industriale, che vieta di registrare come marchi i segni idonei ad ingannare il pubblico, estendendo tale divieto ai segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte.
  L'articolo 2 introduce nel Codice la protezione temporanea dei disegni e dei modelli che figurano in una esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o di uno Stato estero con il quale si abbiano accordi reciprocità di trattamento.
  Con l'articolo 3, modificato dal Senato, il disegno di legge, ribaltando l'approccio in vigore relativamente alla titolarità delle invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca, stabilisce che i diritti nascenti dall'invenzione spettino alla struttura di appartenenza dell'inventore, a meno che la stessa struttura non ne abbia interesse.
  L'articolo 4 introduce nel Codice un nuovo articolo 65-bis, che consente alle istituzioni universitarie e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli enti pubblici di ricerca ovvero agli IRCCS di dotarsi di un Ufficio di trasferimento tecnologico (UTT) con la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese.
  L'articolo 5, inserito dal Senato, modifica l'articolo 59 del Codice, che prevede, qualora per la medesima invenzione siano stati concessi allo stesso inventore un brevetto italiano ed un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, il primo cessi di produrre i suoi effetti. L'articolo in esame modifica tale disposizione prevedendo che il brevetto italiano mantenga i suoi effetti e coesista con il brevetto europeo, anche in caso di successivo annullamento o decadenza di quest'ultimo.
  L'articolo 6, inserito dal Senato, aumenta il minimo e il massimo edittale della sanzione applicabile a chiunque apponga, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, rispettivamente, da 51,65 a 150 euro e da 516,46 a 1.500 euro.
  L'articolo 7 modifica e integra la disciplina sulle condizioni di ricevibilità della domanda di brevetto, consentendo il differimento del pagamento dei diritti di deposito per la domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità entro un mese dalla data di presentazione della domanda stessa.
  L'articolo 8 reca norme finalizzate al rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato e, a tal fine, apporta modifiche alla relativa disciplina, prevedendo, da una parte, la riduzione dei termini per l'esercizio del controllo preventivo ministeriale su tali domande, ma, dall'altra, l'estensione delle casistiche da sottoporre a controllo preventivo.
  L'articolo 9 estende da 2 a 4 anni la durata in carica della Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM).
  L'articolo 10 riduce da quaranta a trenta il numero minimo di giorni intercorrenti tra la convocazione delle parti e la relativa Pag. 215udienza di trattazione presso la Commissione ricorsi.
  L'articolo 11 prevede che siano opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono o modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo iscritti nel registro dei brevetti europei.
  L'articolo 12 interviene sulla disciplina del deposito delle domande e delle istanze presentate a norma del codice della proprietà industriale, disponendo la soppressione dell'obbligo di trasmissione di documentazione cartacea all'UIBM e la semplificazione delle modalità di accesso e di utilizzo del deposito telematico.
  L'articolo 13 interviene sulle modalità procedurali attraverso le quali è rivendicata la priorità del deposito di una domanda volta ad ottenere un titolo di proprietà industriale.
  L'articolo 14 sopprime la Commissione a cui compete l'espressione di un parere circa l'esistenza dei requisiti di validità per le nuove varietà vegetali propedeutici alla registrazione del diritto di privativa al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che dunque si prevede esprima direttamente il proprio parere vincolante.
  Il disegno di legge in esame, all'articolo 15, include esplicitamente, tra i soggetti legittimati a proporre opposizione avverso una domanda o registrazione di marchio, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), quale autorità nazionale competente per le DOP, le IGP e le IG agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose, in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto.
  L'articolo 16 modifica l'articolo 191 del Codice, fissando un termine univoco in materia di proroga dei termini dei procedimenti presso l'UIBM.
  L'articolo 17 modifica il termine di presentazione dell'istanza di reintegrazione dei diritti di proprietà industriale, fissandolo ad un anno dalla scadenza del termine non osservato.
  L'articolo 18 riduce da otto a sette il numero dei componenti della commissione d'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale e riduce da diciotto a dodici mesi il periodo obbligatorio di tirocinio ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione.
  L'articolo 19 include le domande internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia tra i riferimenti che devono essere tenuti in considerazione dall'UIBM per valutare la novità del brevetto.
  L'articolo 20 precisa il termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e del brevetto per modello di utilità, prevedendo che esso coincida con l'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda.
  L'articolo 21 interviene sugli articoli 61 e 81 del codice della proprietà industriale, al fine di abrogare le previsioni inerenti ai certificati complementari di protezione, disciplinati dalla legge n. 349 del 1991, già abrogata dall'articolo 246 del medesimo Codice, per i quali si stabiliva una durata maggiore rispetto a quella quinquennale prevista dalla disciplina europea.
  L'articolo 22 abroga il comma 3 dell'articolo 129 del Codice, consentendo il sequestro delle merci contraffatte esposte in fiera.
  L'articolo 23 novella l'articolo 138 del Codice, per prevedere che debbano essere resi pubblici mediante trascrizione, ai fini della opponibilità di fronte ai terzi, anche gli atti che «estinguono» i diritti su titoli di proprietà industriale, nonché le sentenze di fallimento di soggetti titolari di diritti sui titoli di proprietà industriale.
  L'articolo 24 precisa che con l'esame delle domande per i diritti di proprietà industriale su invenzioni e modelli di utilità è accertata la conformità dell'oggetto della domanda ai requisiti di validità di cui agli articoli 46 (novità), 48 (attività inventiva) e 49 (industrialità) del Codice. La verifica di sussistenza degli stessi, per le invenzioni in ogni caso e per i modelli di utilità nei soli casi di brevettazione alternativa, è da condurre all'esito della ricerca di precedenza nel tempo (anteriorità). Con riguardo a quest'ultima si sopprime l'attuale previsione che rinviava a un decreto ministeriale la disciplina della ricerca delle anteriorità ai fini della verifica di sussistenza dei requisitiPag. 216 di validità. Si esplicita quindi la previsione per cui, in ogni caso, l'Ufficio verifica che l'assenza di tali requisiti non risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni e allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio.
  L'articolo 25 sostituisce il comma 1 dell'articolo 178 del Codice, stabilendo le seguenti due ipotesi nelle quali non opera il termine di due mesi dalla presentazione dell'opposizione alla domanda di registrazione di un marchio, entro il quale l'UIBM deve comunicare alle parti l'opposizione stessa: i) se ricorre uno dei casi di sospensione previsti dall'articolo 180, comma 1, lettere da b) a e-ter) del Codice; ii) se è stata depositata un'istanza di limitazione della domanda di marchio sulla quale si renda necessario chiedere il parere dell'opponente per la prosecuzione della procedura.
  L'articolo 26 consente di richiedere la nullità di un marchio caratterizzato da parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia e vieta di «parcellizzare» le domande di nullità e decadenza.
  L'articolo 27 qualifica come istanza e non più come domanda l'atto con il quale si chiede l'accertamento della decadenza o la dichiarazione di nullità del marchio; stabilisce che l'oggetto della comunicazione dell'istanza alle parti debba contenere l'avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione; elimina la previsione per cui alla comunicazione alle parti dell'istanza deve essere allegato «qualsiasi documento presentato dal richiedente»; disciplina l'ipotesi del mancato raggiungimento di un accordo, consentendo al titolare del marchio di presentare per iscritto le proprie deduzioni entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
  L'articolo 28 introduce tra le cause di estinzione del procedimento di decadenza o nullità del marchio la rinuncia allo stesso.
  L'articolo 29 chiarisce e specifica i criteri per il rimborso di tasse e diritti in relazione alla ipotesi di rigetto della domanda di marchio o di rinuncia alla stessa prima che la registrazione sia stata effettuata.
  L'articolo 30 modifica l'articolo 230, comma 2, del Codice, precisando che la regolarizzazione dei diritti annuali per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale è subordinata al pagamento del diritto di mora per ogni annualità incompleta o irregolare.
  L'articolo 31 modifica la misura degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo per le domande di concessione o di registrazione dei titoli di proprietà industriale ed atti allegati, nonché per le successive formalità ed istanze varie, presentate alle Camere di commercio e all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed inviate per via telematica ovvero consegnate su supporto informatico.
  L'articolo 32 reca, infine, la clausola d'invarianza finanziaria.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.25.