CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 maggio 2023
111.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 104

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 17 maggio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 11.40.

Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.
C. 1060-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, ricorda che nella seduta odierna la Commissione esaminerà le modifiche e le integrazioni apportate al testo del decreto-legge nel corso dell'esame in sede referente da parte delle Commissioni riunite VI e XII.
  Ricorda, in proposito, che il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo, è stato già esaminato dalla V Commissione bilancio, che ha espresso, nella seduta del 9 maggio 2023, un parere favorevole con due condizioni concernenti, rispettivamente, la più puntuale formulazione della disposizione di copertura e l'allineamento di una delle fonti di copertura all'effettivo ammontare degli oneri, che sono state recepite nel testo ora all'esame.
  Nel segnalare che gli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite VI e XII non sono corredati di relazione tecnica, con riferimento all'articolo 2, comma 5-bis, concernente lo stanziamento a favore di comuni il cui piano di equilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015, rileva che la disposizione ripartisce, tra i comuni aventi determinati requisiti, risorse pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas. Sottolinea che, da un punto di vista formale, la disposizione risulta priva di un'espressa autorizzazione di spesa e del rinvio per la copertura dei relativi oneri all'articolo 24 del provvedimento, ossia alla clausola di copertura finanziaria dell'intero decreto. Dal punto di vista sostanziale, non ha comunque osservazioni da formulare, giacché l'onere è configurato come limite di spesa.
  In merito all'articolo 4, commi 10-bis e 10-ter, relativi alle garanzie rilasciate da ISMEA, con riferimento ai profili di quantificazione ricorda che la disposizione consente il rilascio della garanzia diretta di ISMEA in favore dei nuovi finanziamenti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati, in favore delle micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca per la realizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili, in subordine all'autorizzazione della Commissione europea sugli aiuti di Stato. Sottolinea, inoltre, come all'attuazione della disposizione si provveda nel limite delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale intestato all'ISMEA, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. Rileva, inoltre, che alle presenti disposizioni, non corredate di relazione tecnica, non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. In proposito, fa preliminarmente presente che le garanzie ora previste sono concedibili in via valutativa, non automatica, e nel limite delle risorse disponibiliPag. 105 ed inoltre rammenta che, con riferimento all'analoga garanzia ISMEA in favore delle PMI agricole e della pesca, l'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, non aveva ascritto effetti sui saldi di finanza pubblica in merito all'utilizzo di una quota delle risorse disponibili nel conto corrente di tesoreria centrale intestato all'ISMEA. In proposito, non ha osservazioni da formulare considerato che la disposizione non dovrebbe comportare nuovi o maggiori oneri, giacché essa ha l'effetto di consentire una nuova, possibile, finalizzazione di risorse già stanziate e scontate nei tendenziali. Ritiene che, ove il Governo confermasse tale ricostruzione, sarebbe tuttavia opportuno valutare l'opportunità di riformulare il comma 10-ter, sostituendo le parole: «Agli oneri derivanti dal comma 10-bis si provvede» con le seguenti: «All'attuazione del comma 10-bis si provvede».
  In merito ai profili di copertura finanziaria, invece, fa presente che il comma 10-ter dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dall'ammissione alla garanzia diretta rilasciata dall'ISMEA dei nuovi finanziamenti, concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari, nonché dagli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, nel limite delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale intestato all'ISMEA, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n. 50 del 2022. In proposito, ricorda che la citata disposizione, al comma 2, ha trasferito risorse pari a 180 milioni di euro per l'anno 2022 su un conto corrente di tesoreria centrale, appositamente istituito e intestato all'ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subìto un incremento dei costi energetici. Inoltre, fermo quanto osservato con riferimento ai profili di quantificazione, segnala l'esigenza che il Governo fornisca elementi in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, alla luce delle garanzie già concesse, anche considerando che la relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 50 del 2022 ha specificato che la misura delle garanzie prevista dal citato articolo 20 sarà operativa fino ad esaurimento delle risorse all'uopo destinate.
  Con riferimento all'articolo 4-bis¸ recante un contributo in favore delle vittime di Marcinelle, rileva che la norma prevede un contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 in favore di un polo didattico. In proposito, non ha osservazioni da formulare dal momento che l'onere è limitato all'importo del contributo.
  Con riferimento all'articolo 4-ter, recante disposizioni per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia nel settore sportivo, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma incrementa di 10 milioni per il 2023 il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e destina una quota delle risorse del Fondo alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti natatori e piscine. In proposito, non ha osservazioni da formulare essendo l'onere limitato allo stanziamento previsto.
  Per quanto riguarda l'articolo 7-ter, che prevede un contributo destinato ai piccoli comuni, non ha osservazioni da formulare, dal momento che le norme si limitano a disporre l'incremento della dotazione di un fondo destinato a consentire l'erogazione di contributi a piccoli comuni e che l'onere si configura pertanto quale tetto massimo di spesa.
  Con riferimento all'articolo 7-quater, avente ad oggetto un credito d'imposta per le start-up, evidenzia che la norma riconosce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, alle start-up innovative operanti nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità. In proposito, dato che l'onere è limitato allo stanziamento previsto, non ha osservazioni da formulare.
  Per quanto riguarda l'articolo 7-quinquies, che prevede un contributo alla fondazione «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile», rileva che la norma dispone un contributo Pag. 106di 3 milioni di euro per il 2023 per l'operatività della Fondazione «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile». In proposito, pur dichiarando di non avere osservazioni da formulare dal momento che la norma viene espressa in termini di limiti di spesa, ricorda tuttavia che in occasione dell'esame dalla legge n. 145 del 2018 era stato osservato come le norme istituissero un nuovo ente fornendo risorse solo per un triennio, con il conseguente insorgere dell'esigenza di reperire nuove risorse alla scadenza del triennio, senza la possibilità per l'ente di sostenersi con entrate proprie. Tutto ciò considerato, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo sulle modalità di finanziamento dell'ente per gli anni successivi al 2023.
  Per quanto concerne l'articolo 8, recante un contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme modificano l'articolo 8 del decreto, il quale disciplina il ripiano del «payback» dovuto dalle aziende fornitrici di dispositivi medici alle regioni e province autonome per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni dal 2015 al 2018. Inoltre, rammenta che l'articolo 8, da un lato, ha consentito alle imprese fornitrici di versare la quota dovuta nella misura pari al 48 per cento purché non attivino contenzioso oppure rinuncino al contenzioso avviato, dall'altro, ha istituito un fondo, con dotazione pari a 1.085 milioni di euro per l'anno 2023, da ripartire tra le regioni e le province autonome, quale contributo statale al ripiano del superamento del tetto di spesa. Osserva che, come desumibile dalla relazione tecnica riferita all'articolo 8, il fondo statale è dimensionato in misura tale da soddisfare integralmente i crediti delle regioni e province autonome anche nell'ipotesi in cui tutte le aziende fornitrici rinuncino al contenzioso e versino il 48 per cento delle somme dovute. Sottolinea come le modifiche in esame, introdotte in sede referente, si inseriscono nel meccanismo di rinuncia al contenzioso precisando più puntualmente le condizioni di abbandono del contenzioso e disponendo che il versamento nella misura ridotta estingua l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici e precluda loro ogni ulteriore azione giurisdizionale in merito. In proposito, non ha osservazioni da formulare, considerato che la disposizione incide sui presupposti e sugli effetti della rinuncia al contenzioso prima descritto e che il fondo per il contributo statale è comunque di ammontare congruo anche nell'ipotesi che tutte le aziende debitrici accettino il versamento in misura ridotta.
  Con riferimento ai commi 1-bis e 1-quater dell'articolo 9, concernente l'IVA sul payback sui dispositivi medici, evidenzia che la norma integra l'articolo 9, prevedendo che le regioni e le province autonome rendano alcune comunicazioni in materia di IVA alle imprese fornitrici di dispositivi medici. In proposito, non ha osservazioni da formulare.
  Con riferimento all'articolo 10, che reca disposizioni in materia di appalto e reinternalizzazione dei servizi sanitari nonché in materia di retribuzioni, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame disciplinano le modalità di affidamento a terzi dei servizi medici e infermieristici da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale. In particolare, nel sottolineare che le modifiche introdotte in sede referente intervengono sull'ambito di applicazione dell'affidamento in questione, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto della natura ordinamentale delle novelle in questione, che inoltre incidono su una disciplina cui non sono stati ascritti effetti finanziari. Per quanto concerne, invece, la facoltà prevista per i membri del Parlamento di visitare i locali degli enti del Servizio sanitario nazionale e le strutture socio-sanitarie pubbliche, non ha osservazioni da formulare, anche in considerazione del fatto che risulta espressamente previsto che da tale facoltà non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Per quanto riguarda l'articolo 11, comma 1-bis, contenente disposizioni in materia di incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive nei servizi di emergenza-Pag. 107urgenza, rileva che le modifiche introdotte in sede referente estendono la possibilità, introdotta dal testo iniziale del decreto, per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di ricorrere a determinate prestazioni aggiuntive del personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri, da contenere entro i limiti di spesa fissati dalla norma. In particolare, viene ora previsto che alle predette prestazioni aggiuntive si possa ricorrere anche per il personale medico e infermieristico operante nei pronto soccorso pediatrici e ginecologici afferenti ai presìdi di emergenza-urgenza e ai dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione di I e II livello del Servizio sanitario nazionale, sempre nel rispetto dei medesimi limiti di spesa previsti dalla norma originaria, che non vengono modificati. In proposito, non ha osservazioni da formulare, dato che gli oneri sono limitati ai tetti di spesa fissati dall'articolo 11, comma 1, del decreto in esame.
  Con riferimento all'articolo 12, rileva preliminarmente che le disposizioni prevedono misure rivolte al personale dei servizi di emergenza-urgenza. In particolare, le modificazioni introdotte consentono al personale medico in formazione di prestare la propria collaborazione volontaria e occasionale, con contratto libero-professionale, agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, vista la natura ordinamentale delle modifiche introdotte.
  Con riferimento al comma 1-bis dell'articolo 13, contenente disposizioni in materia di procedure concorsuali per la stabilizzazione del personale precario del Servizio sanitario nazionale, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, dal momento che le norme in esame intervengono sull'applicazione delle procedure concorsuali da espletare ai fini della stabilizzazione e che la stessa deve avvenire nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, non comportando, pertanto, effetti sui saldi di finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 15-bis, recante misure per fronteggiare la grave carenza di operatori di interesse sanitario, in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma interviene, relativamente ai massofisioterapisti, sulla disciplina dell'elenco speciale ad esaurimento ai cui iscritti è consentito di continuare a svolgere le attività della professione sanitaria di riferimento pur in mancanza dei nuovi requisiti previsti per l'iscrizione al rispettivo albo. In particolare, la norma consente, a determinate condizioni, l'iscrizione all'elenco anche a coloro che abbiano svolto l'attività professionale per un periodo inferiore ai 36 mesi previsti a legislazione vigente. In proposito, considerato che la norma disciplina i requisiti di abilitazione allo svolgimento di un'attività professionale, non formula osservazioni.
  Con riferimento all'articolo 15-ter, contenente disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che la norma detta specifiche disposizioni in materia di esercizio della professione odontoiatrica prevedendo, in particolare, al comma 1 la soppressione del requisito della specializzazione per la partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale e recando, ai commi 2 e 3, le disposizioni di coordinamento. In proposito, osserva preliminarmente che la disposizione, concernendo i requisiti per l'accesso a un concorso pubblico, non incide sul numero delle assunzioni e non comporta effetti diretti sui saldi di finanza pubblica. Non ha osservazioni da formulare, infine, in merito al comma 4, considerata la portata ordinamentale delle relative disposizioni che specificano l'oggetto della professione od odontoiatria e modificano il regime delle incompatibilità Pag. 108per l'iscrizione al relativo albo professionale.
  Con riferimento all'articolo 16, comma 1-bis, contenente disposizioni in materia di sicurezza nei servizi di emergenza-urgenza, in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma consente l'istituzione di presidi fissi della Polizia di Stato presso le strutture ospedaliere pubbliche e convenzionate dotate di un servizio di emergenza-urgenza, a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In proposito, non ha osservazioni da formulare considerando che la norma prevede attività di carattere facoltativo, non obbligatorio, per l'amministrazione e che la stessa è assistita da una disciplina volta ad assicurare l'invarianza finanziaria.
  Con riferimento all'articolo 16-bis, recante disposizioni in materia di ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e IZS, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che le norme prevedono che gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, dal 1° luglio 2023 e al 31 dicembre 2025, assumano a tempo indeterminato personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, già reclutato a tempo determinato con le procedure introdotte dall'articolo 1, commi da 422 a 434, della legge di bilancio per il 2018. Rammenta, altresì, che la citata legge di bilancio n. 205 del 2017 ha disposto che le assunzioni a tempo determinato di ricercatori e personale di supporto alla ricerca possono avvenire nell'ambito delle risorse stanziate dal comma 424 dell'articolo 1 della medesima legge, che erano state individuate dalla relazione tecnica, a suo tempo predisposta, sulla base di una ricognizione puntuale di tutto il personale di ricerca, al 31 giugno 2016, reclutato dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e dagli Istituti zooprofilattici sperimentali con contratti di lavoro a tempo determinato atipici e delle funzioni svolte. Considerato che le disposizioni in esame dovrebbero essere attuate in deroga ai limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale e dagli altri vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale, al fine di valutarne l'impatto finanziario ritiene necessario disporre di dati aggiornati circa la potenziale platea interessata dalle assunzioni a tempo indeterminato, comprensivi, ad esempio, di inquadramento economico e retribuzione media pro capite, nonché sull'effettiva disponibilità delle predette risorse. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 5 dell'articolo 16-bis prevede che per la copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo 16-bis, concernente le assunzioni a tempo indeterminato di personale già reclutato a tempo determinato da parte degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, e degli Istituti zooprofilattici sperimentali, con un successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della salute in cui confluiscono le risorse di cui all'articolo 1, comma 424, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205. In proposito, ricorda che tale ultima norma prevede che le risorse finanziarie disponibili per le attività di ricerca degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli Istituti zooprofilattici sperimentali siano incrementate per complessivi 19 milioni di euro di euro per l'anno 2018, 50 milioni di euro per l'anno 2019, 70 milioni di euro per l'anno 2020 e 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al fine di innalzare dal 20 al 30 per cento la quota massima delle complessive risorse disponibili per attività di ricerca destinabili alle spese per personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, che, in base alle novelle introdotte dalla disposizione in esame, sono ora destinabili anche all'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato. In proposito osserva che il comma 5 in esame, nel rinviare l'istituzione del predetto fondo ad un successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni Pag. 109dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in sostanza affida ad un futuro provvedimento, peraltro di rango secondario, l'individuazione della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 16-bis, che non sono oggetto di quantificazione nell'ambito della disposizione, mentre l'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica richiede che le disposizioni che recano nuovi o maggiori oneri, nell'indicare la spesa autorizzata ovvero le relative previsioni di spesa, provvedano alla «contestuale copertura finanziaria» dei medesimi oneri.
  Con riferimento all'articolo 17-bis, rileva che le norme si limitano ad attribuire agli enti locali la facoltà di definire, con propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 229-bis, relative allo stralcio dei carichi fino a mille euro, e comma 231, concernente la definizione agevolata dei carichi, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare dal momento che tale facoltà dovrà essere necessariamente esercitata nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica che gravano sugli enti medesimi e nel presupposto che dalle disposizioni regionali non derivino effetti, che risulterebbero non quantificati e non coperti, sulla finanza statale. In ordine a tali aspetti, reputa comunque necessario acquisire dati ed elementi dal Governo.
  Con riferimento all'articolo 23-bis, contenente disposizioni in materia di promozione della previdenza complementare, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che la norma sostituisce l'associazione «Assoprevidenza» al Comitato «Previdenza Italia» quale ente destinatario del contributo previsto a normativa vigente a valere sul bilancio dello Stato per lo svolgimento di attività di promozione della previdenza complementare. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se, soprattutto per l'esercizio 2023 attualmente in corso, le risorse così riattribuite siano effettivamente disponibili e se sulle stesse gravino impegni in rapporto ai quali il Comitato «Previdenza Italia» possa vantare pretese giuridicamente tutelabili.
  Infine, con riferimento ai profili di copertura finanziaria fa presente che il comma 6 dell'articolo 24 provvede agli oneri derivanti dal presente decreto, richiamando anche le disposizioni di spesa di cui agli articoli 4-bis, 4-ter, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, introdotte nel corso dell'esame in sede referente e a cui aveva fatto riferimento per gli aspetti di quantificazione. Al riguardo, evidenzia che le citate modifiche non comportano una variazione degli oneri complessivamente indicati all'alinea del comma 6 del predetto articolo 24, risultando in tal senso neutrali sui saldi di finanza pubblica associati al presente provvedimento, dal momento che le spese determinate da tali disposizioni, unitamente a quelle recate dal comma 5-bis dell'articolo 2, trovano integrale compensazione, per un importo cumulato di 26,5 milioni di euro per l'anno 2023, nella riduzione – da 30 a 3,5 milioni di euro per il medesimo anno – del rifinanziamento, previsto dal comma 3 dello stesso articolo 24, del Fondo di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 176 del 2022, destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025. Ciò considerato, non ha osservazioni da formulare.

  Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, fa presente che le disposizioni dell'articolo 4, comma 10-bis, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che esse si limitano a consentire una nuova, possibile finalizzazione di risorse già stanziate e scontate nell'ambito delle previsioni tendenziali di finanza pubblica. Tanto considerato, evidenzia la necessità di modificare conseguentemente la formulazione del comma 10-ter del medesimo articolo 4, al fine di precisare che la disposizione non reca una copertura finanziaria per far fronte a nuovi o maggiori oneri derivanti dal precedente comma 10-bis, ma individua esclusivamente le risorse da utilizzare ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma.Pag. 110
  Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 7-quinquies, che nell'anno 2023 riconosce un contributo alla fondazione «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile», precisa che le spese di funzionamento della medesima fondazione negli anni successivi saranno finanziate a valere sul fondo di gestione di cui all'articolo 3 dello Statuto della fondazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2020, n. 195.
  Richiama l'attenzione della Commissione in ordine alla necessità di sopprimere l'articolo 16-bis, recante disposizioni in materia di stabilizzazione del personale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e degli Istituti zooprofilattici sperimentali, in quanto suscettibile di determinare a regime nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di quantificazione e idonea copertura. In particolare, fa presente che le assunzioni a tempo indeterminato del predetto personale consentite, per gli anni 2023, 2024 e 2025, dal comma 2 del citato articolo 16-bis sarebbero effettuate, per espressa previsione della disposizione testé richiamata, in deroga ad una serie di vincoli concernenti la spesa di personale stabiliti a legislazione vigente con particolare riferimento al comparto sanitario, determinando conseguentemente oneri permanenti a carico della finanza pubblica. Peraltro, le risorse di cui all'articolo 1, comma 424, della legge n. 205 del 2017, individuate dal medesimo articolo 16-bis, comma 5, a copertura degli oneri derivanti dalla spesa per il predetto personale a tempo indeterminato, presentano solo in parte carattere strutturale, requisito necessario a far fronte ad oneri di carattere permanente. Sottolinea, altresì, che le disposizioni di cui al medesimo comma 5, nel demandare a un decreto del Ministro della salute l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del medesimo Ministero, in cui confluirebbero le predette risorse, non sono di per sé in grado di assicurare la contestuale copertura finanziaria dei predetti oneri, richiesta dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009. Rileva inoltre che, a seguito dell'assorbimento delle risorse strutturali per le stabilizzazioni previste dal medesimo articolo 16-bis non residuerebbero risorse idonee per assumere a tempo indeterminato il nuovo personale a tempo determinato reclutato con le altre risorse disponibili di carattere non strutturale, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 200 del 2022, che prevede la possibilità di ridurre la durata dei contratti a tempo determinato ai fini dell'inquadramento in ruolo, con la conseguenza che le future richieste di inquadramento a tempo indeterminato risulterebbero prive di idonea copertura finanziaria.
  Chiarisce, altresì, che le disposizioni dell'articolo 17-bis che consentono agli enti territoriali di definire, con propri atti, l'applicazione delle disposizioni per la definizione agevolata dei carichi di cui all'articolo 1, commi 227, 229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, anche prevedendo modalità applicative diverse da quelle fissate con norme nazionali, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché si limitano a delineare una mera facoltà in capo agli enti territoriali, che pertanto valuteranno l'eventuale adesione agli istituti in esame alla luce dell'effettiva capacità di riscossione e comunque nel rispetto dei propri equilibri di bilancio.
  Assicura, infine, che le previsioni dell'articolo 23-bis, che assegnano all'associazione «Assoprevidenza», anziché al Comitato «Previdenza Italia», il contributo previsto a normativa vigente a valere sul bilancio dello Stato per lo svolgimento di attività di promozione della previdenza complementare, non determinano effetti negativi per la finanza pubblica, giacché le relative risorse sono effettivamente disponibili e sulle stesse non gravano impegni in rapporto ai quali il Comitato «Previdenza Italia» possa vantare pretese giuridicamente tutelabili.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, formula la seguente proposta di parere:Pag. 111
  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1060-A, di conversione in legge del decreto-legge n. 34 del 2023, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali;

   premesso che:

    la V Commissione ha esaminato il testo originario del provvedimento, esprimendo sul medesimo, nella seduta del 9 maggio 2023, parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e con una condizione;

    le Commissioni riunite VI e XII, nel corso dell'esame in sede referente, hanno recepito le predette condizioni, apportando altresì ulteriori modificazioni al testo del provvedimento;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le disposizioni dell'articolo 4, comma 10-bis, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che esse si limitano a consentire una nuova, possibile finalizzazione di risorse già stanziate e scontate nell'ambito delle previsioni tendenziali di finanza pubblica;

    occorre, conseguentemente, modificare la formulazione del comma 10-ter del medesimo articolo 4, al fine di precisare che la disposizione non reca una copertura finanziaria per far fronte a nuovi o maggiori oneri derivanti dal precedente comma 10-bis, ma individua esclusivamente le risorse da utilizzare ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma;

    con riferimento alle disposizioni dell'articolo 7-quinquies, che nell'anno 2023 riconosce un contributo alla fondazione “Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile”, le spese di funzionamento della medesima fondazione negli anni successivi saranno finanziate a valere sul fondo di gestione di cui all'articolo 3 dello Statuto della fondazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2020, n. 195;

    appare necessario sopprimere l'articolo 16-bis, recante disposizioni in materia di stabilizzazione del personale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), in quanto suscettibile di determinare a regime nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di quantificazione e idonea copertura;

    in particolare, le assunzioni a tempo indeterminato del predetto personale consentite, per gli anni 2023, 2024 e 2025, dal comma 2 del citato articolo 16-bis sarebbero effettuate, per espressa previsione della disposizione testé richiamata, in deroga ad una serie di vincoli concernenti la spesa di personale stabiliti a legislazione vigente con particolare riferimento al comparto sanitario, determinando conseguentemente oneri permanenti a carico della finanza pubblica;

    le risorse di cui all'articolo 1, comma 424, della legge n. 205 del 2017, individuate dal medesimo articolo 16-bis, comma 5, a copertura degli oneri derivanti dalla spesa per il predetto personale a tempo indeterminato, presentano solo in parte carattere strutturale, requisito necessario a far fronte ad oneri di carattere permanente;

    le disposizioni di cui al medesimo comma 5, nel demandare a un decreto del Ministro della salute l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del medesimo Ministero, in cui confluirebbero le predette risorse, non sono di per sé in grado di assicurare la contestuale copertura finanziaria dei predetti oneri, richiesta dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009;

    a seguito dell'assorbimento delle risorse strutturali per le stabilizzazioni previstePag. 112 dal medesimo articolo 16-bis non residuerebbero risorse idonee per assumere a tempo indeterminato il nuovo personale a tempo determinato reclutato con le altre risorse disponibili di carattere non strutturale, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 200 del 2022, che prevede la possibilità di ridurre la durata dei contratti a tempo determinato ai fini dell'inquadramento in ruolo, con la conseguenza che le future richieste di inquadramento a tempo indeterminato risulterebbero prive di idonea copertura finanziaria;

    le disposizioni dell'articolo 17-bis che consentono agli enti territoriali di definire, con propri atti, l'applicazione delle disposizioni per la definizione agevolata dei carichi di cui all'articolo 1, commi 227, 229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, anche prevedendo modalità applicative diverse da quelle fissate con norme nazionali, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché si limitano a delineare una mera facoltà in capo agli enti territoriali, che pertanto valuteranno l'eventuale adesione agli istituti in esame alla luce dell'effettiva capacità di riscossione e comunque nel rispetto dei propri equilibri di bilancio;

    le previsioni dell'articolo 23-bis, che assegnano all'associazione “Assoprevidenza”, anziché al Comitato “Previdenza Italia”, il contributo previsto a normativa vigente a valere sul bilancio dello Stato per lo svolgimento di attività di promozione della previdenza complementare, non determinano effetti negativi per la finanza pubblica, giacché le relative risorse sono effettivamente disponibili e sulle stesse non gravano impegni in rapporto ai quali il Comitato “Previdenza Italia” possa vantare pretese giuridicamente tutelabili,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 4, comma 10-ter, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dal con le seguenti: All'attuazione del.

  Sopprimere l'articolo 16-bis».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), anche alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, da cui si ricava, in particolare, la necessità di sopprimere l'articolo 16-bis del testo in esame, a differenza di molte altre disposizioni introdotte in sede referente che non sembrerebbero invece richiedere, ai fini della loro attuazione, lo stanziamento di specifiche risorse finanziarie, rileva da un punto di vista generale come oramai sempre più spesso il Parlamento sia chiamato ad approvare norme, nella maggior parte dei casi di iniziativa governativa, contenenti clausole di invarianza finanziaria ai sensi delle quali all'attuazione dei provvedimenti si provvederà nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Ritiene che la mera previsione di una clausola di invarianza finanziaria non sia sufficiente a dare dimostrazione del fatto che sia effettivamente possibile far fronte agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e che, pertanto, molte delle disposizioni approvate siano sostanzialmente inattuabili.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.
C. 1114 Governo.
(Parere alle Commissioni I e XI).
(Esame e rinvio).

Pag. 113

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, rinviando ai contenuti della documentazione predisposta dagli uffici della Camera, ricorda preliminarmente che il disegno di legge, che dispone la conversione del decreto-legge n. 44 del 22 aprile 2023, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
  Per quanto riguarda l'articolo 1, comma 1, concernente incarichi dirigenziali per l'attuazione del PNRR, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la disposizione modifica le percentuali riferite alle dotazioni organiche del personale dirigente di I e II fascia entro le quali è consentito il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato a soggetti estranei ai ruoli dell'amministrazione, portandoli al 12 per cento delle rispettive dotazioni organiche, nell'ambito dell'attuazione del PNRR e non oltre il 31 dicembre 2026. Al riguardo, non formula osservazioni tenuto conto del fatto che il conferimento di tali incarichi essendo disposto, come espressamente previsto dall'articolo 1, comma 15, del decreto-legge n. 80 del 2021, nei limiti delle vigenti capacità assunzionali, deve essere attuato in condizioni di neutralità finanziaria, come per altro confermato dalla relazione tecnica.
  Con riferimento all'articolo 1, commi da 2 a 4, 13 e 14, recanti incrementi di dotazioni organiche e assunzioni presso pubbliche amministrazioni, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che il comma 2 incrementa le dotazioni organiche, relative a posizioni dirigenziali e qualifiche funzionali, della Presidenza del Consiglio, di specifici Ministeri, dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e dell'Avvocatura dello Stato nei termini indicati nella Tabella A dell'Allegato 1. Evidenzia, inoltre, che il comma 3, autorizza altresì un complesso di assunzioni, indicate nella Tabella B dell'Allegato 2, concernenti sia l'attuazione dei summenzionati incrementi di dotazioni organiche sia assunzioni riferibili a vigenti dotazioni organiche di ulteriori amministrazioni. Fa presente che il comma 13, ai fini dell'attuazione dei commi 2 e 3, reca la relativa autorizzazione di spesa specificamente riferita a ciascuna delle amministrazioni coinvolte e ripartita tra spese per assunzioni e spese per funzionamento. Il successivo comma 14 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa indicate al comma 13 determinando gli stessi in complessivi euro 43.234.619 per il 2023, euro 57.344.571 per il 2024, euro 59.519.205 per il 2025, euro 59.519.205 per il 2026 ed euro 58.817.940 annui a decorrere dal 2027. Al riguardo, evidenzia che gli importi complessivi degli oneri indicati al comma 14 appaiono discostarsi da quelli analiticamente quantificati dalla relazione tecnica con riferimento a ciascuna amministrazione, con riguardo al 2023. In particolare, fa presente come l'ammontare degli oneri, quale risultante dalla relazione tecnica, risulta superiore di euro 499.998 rispetto a quello indicato al comma 14, ai fini della copertura finanziaria. Osserva che tale differenza appare riconducibile alla spesa di euro 500.000 relativa alle procedure concorsuali del Ministero dell'interno, come indicato al comma 13, lettera c). Rileva che tale spesa, pur essendo considerata dalla relazione tecnica ai fini della quantificazione dell'onere di funzionamento complessivo, pari a euro 1.808.729,44, previsto per il medesimo dicastero, non viene considerata né nell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13, lettera c) né nel prospetto riepilogativo degli oneri che, a tale riguardo, indicano l'importo di euro 1.308.730. In proposito, evidenzia che appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla reale incidenza delle suddette spese concorsuali, ai fini della puntuale quantificazione delle complessive spese di funzionamento riferite al suddetto dicastero e della loro corretta copertura finanziaria. Osserva, inoltre, che l'importo autorizzato con riferimento al Ministero della difesa, indicato al comma 13, lettera d), ai sensi di quanto rappresentato nella Tabella B, si riferisce Pag. 114all'assunzione straordinaria di 2 dirigenti di I fascia con corrispondente incremento della relativa dotazione organica evidenziato nella Tabella A. Fa presente che la quantificazione di tale importo, pari a euro 175.669 per il 2023 ed euro 263.503 annui a decorrere dal 2024 per l'assunzione, e a euro 26.351 per il 2023 ed euro 2.636 annui a decorrere dal 2024 per le spese di funzionamento, come risulta anche in base ai dati riportati dalla relazione tecnica è stato, viceversa, effettuato con riferimento ad una sola unità. Al riguardo, ritiene pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.
  In merito alla componente della spesa autorizzata riferita alle spese di funzionamento, comprese quelle concernenti le procedure concorsuali, pur prendendo atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, ovvero che queste sono state valorizzate forfettariamente sulla base dei dati storici, rileva comunque l'opportunità di acquisire i dati e i parametri utilizzati nella suddetta stima. Non formula osservazioni in merito al comma 4, che prevede la possibilità di ricorre alla Commissione RIPAM ai fini dell'avvio delle procedure concorsuali finalizzate alle assunzioni previste alla Tabella B dell'Allegato 2, concordando con la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione confermata anche dalla relazione tecnica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 1, comma 14, lettere da a) a c), fa fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni in materia di personale delle pubbliche amministrazioni centrali di cui al medesimo articolo 1. Indica che tali oneri sono pari nel complesso a 43.234.619 euro per l'anno 2023, a 57.344.571 euro per l'anno 2024, a 59.519.205 euro per l'anno 2025, a 59.519.205 euro per l'anno 2026 e a 58.817.940 euro annui a decorrere dal 2027, cui si provvede tramite le seguenti modalità: quanto a 36.671.908 euro per l'anno 2023, a 55.945.217 euro per l'anno 2024, a 58.757.301 euro per l'anno 2025, a 58.757.301 euro per l'anno 2026 e a 58.062.980 euro annui a decorrere dal 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come indicato alla lettera a); quanto a 822.718 euro per l'anno 2023 e a 86.524 euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come indicato alla lettera b); quanto, infine, a 5.739.993 euro per l'anno 2023, a 1.312.830 euro per l'anno 2024 e a 675.380 euro annui a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza dei Ministeri ivi richiamati ai numeri da 1) a 13). In particolare, evidenzia che sono oggetto di riduzione tutti gli accantonamenti previsti nell'ambito del citato fondo speciale, con esclusione di quelli di competenza dei Ministeri della giustizia e dell'istruzione e del merito, come indicato alla lettera c).
  In proposito, fermo restando quanto osservato, con riferimento ai profili di quantificazione, in relazione alle differenze riscontrate tra i dati contenuti nella relazione tecnica e le autorizzazioni di spesa recate dal comma 13 dell'articolo 1, rileva che gli importi relativi agli oneri indicati all'alinea del citato comma 14 corrispondono alla somma delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 13 e prende atto dell'adeguatezza sul piano quantitativo delle risorse finanziarie reperite a fini di copertura dalle lettere da a) a c) del medesimo comma 14. A tale ultimo riguardo, segnala peraltro che le risorse indicate come mezzi di copertura anzi superano, con riferimento agli importi previsti a decorrere dall'anno 2027, gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, per un ammontare di 6.944 euro. Sul punto, ritiene che potrebbe quindi valutarsi l'opportunità, sul piano della formulazione della disposizione, di allineare l'importo delle risorse individuate come mezzi di copertura a quello degli oneri, indicato nell'alinea del comma 14.
  In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, nel ricordare che l'articolo 1, comma 607, della legge n. 234 del 2021, Pag. 115ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, rileva che, come risulta da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato il 20 aprile 2023, ossia in una data immediatamente antecedente l'adozione del decreto-legge in esame, tale Fondo recava per l'anno in corso una disponibilità di circa 74,7 milioni di euro e importi accantonati per circa 94,9 milioni di euro. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, giacché il Fondo reca per l'anno 2023 le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate dagli articoli 6, comma 2; 14, comma 5; 15, comma 36; 19, commi 1, 2, 4 e 8; nonché 22, commi 1 e 7. In riferimento alle annualità successive all'esercizio in corso, segnala che il decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2023-2025 prevede sul predetto Fondo uno stanziamento di 194,6 milioni di euro per l'anno 2024 e 178,4 milioni di euro per l'anno 2025. In proposito, nel segnalare che tali risorse sono quantitativamente adeguate a far fronte al complesso delle riduzioni disposte dal provvedimento in esame, rileva come appaia opportuno che il Governo assicuri che le risorse previste a copertura risultino effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate dal presente decreto.
  In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, rappresenta preliminarmente l'esigenza, sotto il profilo formale, di modificare la lettera b) del comma 14, al fine di precisare, in linea con quanto desumibile anche dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica, che l'utilizzo delle risorse poste a carico del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, in misura pari a euro «86.524 annui», decorre dall'anno 2024 anziché dall'anno 2023, come indicato nel testo della norma. Ciò premesso, poiché da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che sul citato Fondo sono disponibili per l'anno 2023 circa 12,5 milioni di euro, non ha osservazioni da formulare per tale annualità. Per quanto riguarda, invece, gli oneri a regime dal 2024, nonostante l'esiguità delle risorse utilizzate a copertura a fronte di uno stanziamento iniziale del Fondo pari a circa 140 milioni di euro per l'anno 2024 e a 98 milioni di euro per l'anno 2025, indica che andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo in merito alla disponibilità in via permanente delle risorse impiegate con finalità di copertura, anche alla luce dell'ulteriore riduzione del Fondo stesso disposta, a decorrere dal 2032, dall'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 6).
  In merito alla terza modalità di copertura finanziaria, non ha osservazioni da formulare, giacché i singoli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, interessati dalla norma recano ciascuno le occorrenti disponibilità, anche alla luce delle ulteriori riduzioni apportate ad alcuni dei medesimi accantonamenti ad opera di altre disposizioni del presente provvedimento.
  In relazione all'articolo 1, comma 5, concernente il reclutamento di personale da parte del Dipartimento della disabilità, in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni considerato che la norma, nell'autorizzare la Presidenza del Consiglio a bandire concorsi e ad assumere per far fronte alle esigenze del medesimo Dipartimento, opera, come espressamente previsto dalla norma stessa, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
  In merito ai profili di quantificazione riferiti all'articolo 1, comma 6, evidenzia che la norma prevede nei bandi di concorso per l'assunzione di personale non dirigente del Ministero del turismo disciplinati dal provvedimento in esame, una specifica riserva di posti in favore del personale a tempo indeterminato dell'Agenzia nazionale del turismo. Al riguardo, non formula osservazioni concordando con la natura ordinamentale e la neutralità finanziariaPag. 116 della norma confermate anche dalla relazione tecnica.
  Per quanto riguarda l'articolo 1, commi 7 e 8, lettera c), recante incremento delle posizioni dirigenziali del Ministero del turismo, in merito ai profili di quantificazione, osserva che le disposizioni apportano modifiche di coordinamento al decreto-legge n. 21 del 2022 e al decreto legislativo n. 300 del 1999 al fine di tener conto dell'incremento delle posizioni dirigenziali, nello specifico due generali e quattro non generali, del Ministero del turismo disposte ai sensi delle Tabelle A e B richiamate dai commi 2 e 3 dell'articolo 1. Al riguardo, pertanto, non ha osservazioni da formulare.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, comma 8, lettere a) e b), concernente l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, evidenzia che la norma ridefinisce l'organizzazione del predetto Ministero, disponendo che lo stesso si articoli in tre aree funzionali, in un corrispondente numero massimo di tre dipartimenti e in numero di posizioni dirigenziali generali non superiori a dodici, inclusi i Capi dipartimento. Al riguardo, considerato che, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, il numero complessivo di posizioni dirigenziali generali resta invariato rispetto a quello definito dalla previgente disciplina, che prevede la figura del Segretario generale, dieci direzioni generali e un incarico dirigenziale generale conferibile secondo l'ex articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 tra l'altro, per attività di consulenza, studio e ricerca, non ha osservazioni da formulare.
  Con riferimento invece alla diversa incidenza degli oneri relativi alla retribuzione di posizione variabile e di risultato spettante ai nuovi Capi di dipartimento rispetto a quelli del Segretario generale, osserva che la relazione tecnica afferma che questi trovano comunque copertura nel Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza di I fascia del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che, pertanto, la disposizione opera in condizioni di invarianza finanziaria. Al riguardo, a conferma di tale invarianza finanziaria, ritiene opportuno che vengano forniti dati ed elementi di quantificazione volti ad evidenziare la portata di tali nuovi oneri retributivi nonché l'ammontare delle risorse appostate sul suddetto Fondo a normativa vigente al fine di poterne valutare la congruità rispetto alle nuove esigenze di spesa determinate dalla norma in esame.
  Per quanto riguarda l'articolo 1, comma 9, concernente procedure concorsuali per assunzioni di personale presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma modifica, per esigenze di coordinamento, i riferimenti normativi relativi alle procedure concorsuali applicabili alle assunzioni previste presso il medesimo Ministero dall'articolo 17-quinquies, del decreto-legge n. 80 del 2021. Al riguardo non formula osservazioni, concordando con la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma evidenziate anche dalla relazione tecnica.
  Con riferimento all'articolo 1, commi 10 e 11, evidenzia che il comma 10 prevede l'avvalimento, fino al 31 dicembre 2023, da parte dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di un contingente massimo di cinquanta unità appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni comprese le autorità indipendenti. Evidenzia che i relativi oneri retributivi sono a carico dell'Agenzia, diversamente da quanto previsto per il personale proveniente da altre amministrazioni già in avvalimento presso la stessa, i cui oneri, in base all'assetto vigente, sono posti a carico delle rispettive amministrazioni di appartenenza. Fa inoltre presente che il suddetto personale può essere inquadrato, entro il medesimo termine del 31 dicembre 2023, nei ruoli dell'Agenzia nei limiti della dotazione organica prevista dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge n. 82 del 2021, secondo modalità selettive determinate dal relativo regolamento. Al riguardo, rileva che la relazione tecnica riferisce che i suddetti oneri potranno essere sostenuti a valere sulla vigente dotazione finanziaria dell'Agenzia. Tanto premesso, a conferma della asserita sostenibilità finanziaria di tali nuove spese di personalePag. 117 fa presente che andrebbe comunque fornita sia una stima degli oneri retributivi, sulla base dei profili professionali coinvolti, dirigente o meno, e del relativo livello di inquadramento retributivo, sia un quadro delle risorse effettivamente disponibili per tale nuova finalità di spesa. Quanto al successivo transito di tale personale nei ruoli dell'Agenzia, pur considerato che, come espressamente previsto dalla norma questo avverrà nei limiti della dotazione organica prevista a normativa vigente, osserva che andrebbe acquisito un chiarimento in merito all'impatto che potrebbe prodursi sugli organigrammi delle amministrazioni cedenti, peraltro non individuate alla norma, posto che tale cessione, ove diventasse permanente, potrebbe precostituire le condizioni di successive richieste assunzionali da parte delle amministrazioni medesime. Rileva che, ciò stante, andrebbe comunque valutata l'opportunità di inserire un'apposita clausola di neutralità finanziaria con riferimento all'attuazione del comma 10. In merito al comma 11, che include i titolari di incarichi di vertice e di funzione dirigenziale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale tra i soggetti che possono essere esentati dal vigente obbligo di pubblicazione di dati personali, non formula osservazioni considerata la natura ordinamentale della disposizione.
  Con riferimento all'articolo 1, comma 12, ritiene che andrebbero acquisiti ulteriori elementi di valutazione volti a confermare la previsione di neutralità finanziaria riferita dalla relazione tecnica con riguardo alla norma in esame che consente fino al 31 dicembre 2026 all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente di avvalersi di un contingente di 15 unità di personale in mobilità proveniente da pubbliche amministrazioni. In particolare, fa presente che andrebbero evidenziati i profili professionali del personale, dirigente o meno, interessato dalla disposizione al fine di poter valutare l'impatto della stessa sull'efficienza operativa delle amministrazioni cedenti ed escludere, pertanto, l'insorgenza presso le stesse di nuovi fabbisogni di personale. A tale ultimo riguardo, comunque, al fine di assicurare la neutralità finanziaria della disposizione, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere, nell'ipotesi di collocamento fuori ruolo, che per tutta la durata dell'impiego del suddetto personale, venga reso indisponibile un numero di posti finanziariamente equivalente nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza, posto che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, in relazione a ciascun collocamento fuori ruolo, nella qualifica iniziale del ruolo stesso, deve essere lasciato scoperto un posto.
  In merito ai profili di quantificazione riferiti all'articolo 2, concernente il monitoraggio delle riforme per la pubblica amministrazione, non ha osservazioni da formulare, giacché le norme, nell'istituire presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico, da un lato, prevedono sia che quest'ultimo operi avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sia la contestuale abrogazione delle disposizioni istitutive dell'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni nonché della Commissione tecnica per la performance, le sui funzioni vengono sostanzialmente assorbite da quelle del nuovo Osservatorio, dall'altro lato, stabiliscono che ai componenti del medesimo Osservatorio non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa, o altri emolumenti comunque denominati.
  Per quanto riguarda l'articolo 3, recante disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali, in merito ai profili di quantificazione rileva che i commi 1, 3, 4, 5 e 6 consentono ad alcune amministrazioni pubbliche di incrementare le proprie spese di personale. In particolare, evidenzia che: il comma 1 consente alle regioni di applicare la disciplina statale in materia di uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico; il comma 3 consente alle Regioni a statuto ordinario, ai fini dell'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, di reclutare personale a tempo determinato Pag. 118con qualifica non dirigenziale; il comma 4 consente alle Agenzie regionali per la protezione ambientale interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere di procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato; il comma 5 consente a regioni, province, comuni e città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026 di procedere alla stabilizzazione di personale, avente determinati requisiti, in servizio a tempo determinato; il comma 6 esclude temporaneamente il trattamento economico del segretario comunale dal computo degli attuali tetti di spesa del personale per i soli comuni che ne sono sprovvisti. Fa presente che ciascuna di queste disposizioni, pur derogatorie a norme generali, risulta comunque assoggettata a determinati vincoli di spesa o di equilibrio finanziario, esplicitati dalla norma o rammentati dalla relazione tecnica. In proposito, non ha osservazioni da formulare considerato che le disposizioni, come rammentato anche dalla relazione tecnica, continuano ad operare nel quadro di vincoli finanziari già previsti a legislazione vigente, che esse attribuiscono alle amministrazioni interessate facoltà e non obblighi e che, inoltre, per quanto riguarda la stabilizzazione consentita dal comma 5, alla disposizione che ne reca la disciplina, secondo l'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, a suo tempo, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
  Con riferimento, invece, al comma 2, rileva che la disposizione interviene sul fondo costituito dall'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge n. 152 del 2021, presso il Ministero dell'interno, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, destinato alla copertura dell'onere per assunzioni nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti attuatori dei progetti previsti dal PNRR. Evidenzia che il comma 2, da un lato, consente di utilizzare le risorse relative all'annualità 2022 assegnate ai comuni beneficiari individuati dall'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pari a 9.593.409 euro, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nell'anno 2022, per la medesima spesa di personale nell'anno 2023, dall'altro, mantiene in bilancio le risorse in conto residui del fondo, pari a 20 milioni di euro, attribuendole, per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, al medesimo fondo. Rileva che la disposizione quantifica, poi, gli oneri, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, in misura pari a 7.516.000 euro per l'anno 2023 e a 2.575.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, rilevando che tali partite sono riscontrabili nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. In proposito, evidenzia che, per quanto riguarda il rinvio al 2023 delle risorse assegnate ai comuni nel 2022, ad eccezione di quelle riferite a spese già sostenute nel medesimo 2022, la relazione tecnica non fornisce l'importo delle risorse così trasferite. Al fine di poter verificare gli effetti quantificati dalla disposizione e rappresentati nel prospetto riepilogativo degli oneri, ritiene pertanto necessario che il Governo fornisca il dato relativo al predetto importo e la relativa fonte. Inoltre, per quanto riguarda il mantenimento in bilancio di 20 milioni di euro originariamente stanziati per il 2022 e che ora vengono imputati agli esercizi 2023-2026 nella misura di 5 milioni per ciascuna annualità, osserva che, in merito all'anno 2023, la verifica degli effetti richiede di acquisire preliminarmente i chiarimenti sopra richiesti, mentre in merito agli anni 2024-2026 la disposizione quantifica un onere di 2.575.000 euro, pari al 51,5 per cento della somma rinviata: tale onere appare infatti quantificato al netto degli effetti riflessi sulle entrate tributarie e contributive, ossia degli effetti di maggior gettito sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dalle spese di personale cui sono destinate le risorse del fondo. Riguardo a tale ricostruzione ritiene che andrebbe comunque acquisita una conferma da parte del Governo, tenuto conto del fatto che la relazione tecnica non fornisce informazioni al riguardo e che usualmente il prospetto riepilogativo degli oneri espone gli effetti riflessi separatamente dagli oneri in una riga apposita, in modo da consentire di distinguere le maggiori entrate tributarie e contributive dalla spesa da cui esse derivano,Pag. 119 anziché il mero effetto netto risultante dalla compensazione spesa-entrate.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il primo periodo del comma 2 prevede che le risorse relative all'annualità 2022 del fondo per il concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni previste per l'attuazione del PNRR, di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge n. 152 del 2021, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5, pari a 9.593.409 euro, possano essere utilizzate per la medesima spesa di personale nell'anno 2023. Evidenzia che il secondo periodo del medesimo comma prevede, inoltre, che le rimanenti risorse in conto residui del citato fondo, pari a 20 milioni di euro, vengano mantenute in bilancio per essere trasferite, per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, al medesimo fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge n. 152 del 2021. Osserva che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle due disposizioni, pari complessivamente a 7.516.000 euro per l'anno 2023 e 2.575.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, segnala che il citato Fondo reca una dotazione iniziale, in termini di sola cassa, pari a circa 396 milioni di euro per l'anno 2023, a 382 milioni di euro per l'anno 2024 e a 410 milioni di euro per l'anno 2025 e che sullo stesso, come emerge da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risultano attualmente disponibili, con specifico riferimento all'anno in corso, 43.506.269 euro. Ciò posto, preso atto della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura per il 2023, ritiene comunque opportuno acquisire una rassicurazione del Governo in ordine alla disponibilità delle citate risorse anche per le annualità successive e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse.
  Con riferimento all'articolo 4, non ha osservazioni da formulare, giacché le norme si limitano ad apportare modifiche ordinamentali alla disciplina relativa allo svolgimento delle attività formative dell'ottavo corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione.
  Riguardo l'articolo 5, comma 1, recante disposizioni in materia di personale del Ministero dell'istruzione e del merito, e nello specifico il concorso per i dirigenti tecnici con funzioni ispettive del medesimo Ministero, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme modificano alcune disposizioni del decreto legislativo n. 297 del 1994 sulle modalità di svolgimento del concorso per i dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero dell'istruzione e del merito, rinviando a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito la disciplina dello svolgimento del relativo concorso, già demandata, a legislazione previgente, ad altri atti quali il bando di concorso o i decreti dirigenziali, e ridefinendo la composizione delle commissioni esaminatrici, cui possono essere nominati anche i soggetti collocati in quiescenza da non più di quattro anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso. In proposito, non formula osservazioni considerato che la norma interviene principalmente, da un lato, a modificare l'atto cui è demandata la fissazione dei profili attuativi del concorso, dall'altro, sulla composizione delle commissioni, a invarianza del numero dei relativi componenti, nonché del fatto che gli oneri per lo svolgimento dei concorsi sono quantificati e coperti dalle rispettive norme autorizzative, alla luce dei chiarimenti riportati nella relazione tecnica.
  Con riferimento all'articolo 5, commi da 2 a 4, in merito ai profili di quantificazione Pag. 120rileva che le norme prevedono che anche per l'anno scolastico 2022/2023 continuino ad operare le Contrattazioni integrative regionali, sottoscritte tra gli Uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali rappresentative, per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale, come indicato al comma 2, e che le contrattazioni integrative regionali sopra citate possano innalzare anche nell'anno scolastico 2022/2023 la percentuale delle risorse complessive del Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate e prevista dall'articolo 42, comma 3, del contratto collettivo nazionale del lavoro area istruzione e ricerca dell'8 luglio 2019, esclusivamente al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici anche nell'anno scolastico 2002/2023 e non solo negli anni 2020/2021 e 2021/2022, come previsto a legislazione vigente, ai sensi di quanto indicato al comma 3. Rileva, altresì che le norme stabiliscono esplicitamente che all'attuazione di tali proroghe disposizioni si provvede nei limiti delle risorse disponibili sul fondo unico nazionale e che dalla loro attuazione non possono derivare aumenti della retribuzione di posizione di parte variabile rispetto a quella definita per l'anno scolastico 2021/2022. Evidenzia, inoltre, come le norme stabiliscano che qualora dalle rilevazioni di consuntivo dovessero emergere nuovi o maggiori oneri, anche per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, alla loro copertura si provvederà con riduzione dei risparmi accertati ai sensi della legislazione vigente ovvero a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, ai sensi di quanto indicato al comma 4. In proposito, mentre per la proroga del comma 2 non formula osservazioni stante il contenuto ordinamentale della disposizione, come confermato dalla relazione tecnica, sul comma 3, pur rilevando che la norma è configurata come di carattere facoltativo e che essa proroga una disposizione al comma 559 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023, cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, ritiene comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito all'adeguatezza delle risorse già stanziate sul Fondo unico nazionale, posto che negli ultimi anni si sono resi necessari adeguamenti strutturali e straordinari del fondo stesso, quali il decreto-legge n. 34 del 2020, la legge di bilancio per il 2021 e la legge di bilancio per il 2022, al fine di garantire nel quinquennio dal 2017/2018 al 2021/2022 il mantenimento delle retribuzioni di parte «variabile» già percepite dai dirigenti scolastici, ferme ai valori del 2016/2017. Inoltre, rileva che, al fine di assicurare coerenza interna alla norma in esame, la sostituzione dell'anno scolastico 2021/2022 con gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 dovrebbe essere effettuata ovunque ricorra all'interno del comma 559 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2023, in modo da chiarire che l'aggiunta dell'anno scolastico 2022/2023 si riferisca non solo alla possibilità di innalzare la predetta percentuale delle risorse complessive del Fondo unico nazionale, ma anche alla finalità per la quale tale innalzamento viene disposto, ossia quella di evitare la ripetizione delle somme già erogate anche nell'anno scolastico 2022/2023, come per altro emerge dalla relazione illustrativa. Sul punto, considera comunque opportuna una conferma da parte del Governo.
  Con riferimento all'articolo 5, commi da 5 a 19, in merito ai profili di quantificazione, rileva che i commi da 5 a 12 prevedono in via straordinaria per l'anno scolastico 2023/2024, che i posti di sostegno vacanti e disponibili siano assegnati con contratto a tempo determinato ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023. Evidenzia che per tali docenti si prevede un periodo di prova di un anno, lo svolgimento di prove di professionalità dinanzi a un comitato di valutazione la cui composizione è integrata rispetto alla legislazione vigente e, in caso Pag. 121di esito favorevole, l'assunzione a tempo indeterminato e la conferma in ruolo. Tanto premesso, con riguardo alle assunzioni, non ha osservazioni da formulare dal momento che le stesse avvengono nell'ambito dei posti vacanti e disponibili e considerato che la relazione tecnica stima che il numero di tali posti dovrebbe eccedere il numero dei potenziali candidati. Parimenti non ha osservazioni da formulare a proposito dell'integrazione del comitato di valutazione incaricato di esaminare i neo assunti dal momento che la relazione tecnica ha chiarito che all'ulteriore componente non spettano compensi e che l'eventuale rimborso di spese, in base a norme vigenti, resta a carico degli istituti scolastici che hanno assunto i soggetti esaminati. Circa tale ultima asserzione, rileva che andrebbe comunque acquisita conferma che dalla procedura ora delineata non derivino dunque oneri ulteriori rispetto a quanto già scontato a legislazione vigente, laddove la relazione tecnica parrebbe riferire la neutralità al fatto che l'onere gravi sull'istituzione scolastica. Osserva che analoghe considerazioni possono essere svolte sulle norme recate dai successivi commi da 13 a 17 che prevedono che per l'anno scolastico 2023/2024 coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze sul sostegno, con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, siano collocati in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all'effettivo riconoscimento del titolo di accesso e che a costoro siano conferiti contratti di supplenza in subordine ai docenti oggetto delle procedure dei commi da 5 a 12. Fa presente che i soggetti in questione al termine dell'eventuale percorso annuale di formazione e prova, sono immessi in ruolo sui posti di sostegno vacanti e disponibili, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 449 del 1997. Con riguardo al comma 18 che prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base di una convenzione triennale, si avvalga del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, non ha osservazioni da formulare atteso che la copertura dell'onere derivante da detta convenzione è configurata come tetto di spesa e che la relazione tecnica dà conto della congruità dello stanziamento rispetto alle spese che si presume di dover sostenere. Infine, con riferimento alla semplificazione dei percorsi di specializzazione alle attività di sostegno fino al termine del periodo transitorio del 31 dicembre 2024, prevista al comma 19, che si sostanzia nel venir meno del requisito dell'abilitazione all'insegnamento per coloro che possono accedere ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico, non ha osservazioni da formulare atteso il loro carattere ordinamentale.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 18 dell'articolo 5 provvede agli oneri derivanti dalla stipula della convenzione con il Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche, pari a 1,46 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, che reca le occorrenti disponibilità. Al riguardo, non ha pertanto osservazioni da formulare.
  In merito ai profili di quantificazione riferiti all'articolo 5, comma 20, rileva che la norma introduce uno specifico regime per la limitazione della mobilità per tutto il personale docente, della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria immesso in ruolo a partire dall'anno scolastico 2023/2024. A tal fine, evidenzia che viene esteso il campo di applicazione dell'articolo 13, comma 5 del decreto legislativo n. 59 del 2017, che ha posto una disciplina vincolante della mobilità dei docenti di nuova assunzione. In proposito, non ha osservazioni da formulare visto il carattere ordinamentale della norma, che incide sulla mobilità dei docenti e non sul loro numero o sulla loro retribuzione, e tenuto conto del fatto che la disposizione di cui viene ampliata la portataPag. 122 applicativa è assistita da una clausola di neutralità finanziaria all'articolo 19, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2017, e che alla stessa, a suo tempo, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
  Per quanto riguarda l'articolo 5, comma 21, rileva che la norma interviene sul contingente di esperti, già previsto nel numero massimo di sei dall'articolo 47 comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 36 del 2022, di cui si avvale il Ministero dell'istruzione e del merito, fino al 31 dicembre 2026, a supporto dell'Ufficio di gabinetto, per stabilire che gli esperti siano impegnati nell'attuazione anche degli investimenti e non soltanto delle riforme legate al PNRR, per individuare nuovi requisiti per la loro nomina e per specificare che tale gruppo sia aggiuntivo rispetto a quello previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 167 del 2020, relativo all'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, per il quale il Ministro può nominare fino a 15 tra esperti o consulenti di alta professionalità o specializzazione nelle materie di competenza del Ministero. Osserva, inoltre, che le risorse disponibili, ove residuino, possono essere utilizzate per conferire incarichi a lavoratori collocati in quiescenza in deroga al divieto generale, per tutte le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR. In proposito, osserva che l'intervento della norma in esame avviene all'interno delle risorse disponibili a legislazione vigente senza aumentare il numero degli esperti coinvolti e pertanto non si formulano osservazioni.
  Con riferimento all'articolo 6, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che la norma introduce, al comma 1, per il biennio 2023-2024, una riserva di posti in favore del personale assunto localmente dagli uffici all'estero, nelle procedure concorsuali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relative all'assunzione di personale dell'area assistenti richiamata dall'Allegato 2 della Tabella B del provvedimento in esame. Rileva come venga, quindi, anticipato dal 1° ottobre al 1° giugno 2023 l'incremento di cento unità di personale dell'area assistenti, disposto con riferimento alla dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dalla legge n. 197 del 2022, per un onere complessivamente determinato dalla medesima norma in euro 1.250.206 per il 2023 e con copertura a valere sul fondo assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello Stato, come stabilito dal comma 2, primo periodo. Rileva come sia, inoltre, adeguata a quanto riportato nell'Allegato 2 della Tabella B, a partire dal 1° ottobre 2024, la dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferita al personale dell'area assistenti, come indicato al comma 2, secondo periodo. Evidenzia che viene, altresì, introdotta la possibilità di aumentare la percentuale massima del rimborso previsto per le spese sostenute dai funzionari all'estero per l'istruzione scolastica primaria e secondaria dei figli a carico, come indicato al comma 4. Fa inoltre presente che viene, infine, autorizzata la spesa di euro 3.400.000 per il 2023 e di euro 5.200.000 a decorrere dal 2024 per l'incremento del contingente di militari dell'Arma dei carabinieri inviati negli uffici all'estero con copertura a valere sulla Tabella A del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come indicato al comma 5.
  Non formula osservazioni in merito al comma 2, primo periodo, e al comma 5, considerato che gli importi rispettivamente riferiti agli oneri relativi all'anticipata assunzione di personale amministrativo e all'incremento del contingente dei carabinieri in servizio presso uffici all'estero, appaiono verificabili e confermabili alla luce dei dati e dei parametri forniti dalla relazione tecnica.
  Non ha nulla da osservare, altresì, con riguardo al comma 2, secondo periodo, considerato che, come riferito dalla relazione tecnica, il disposto adeguamento in aumento della dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativa all'Area assistenti risponde ad esigenze di coordinamentoPag. 123 con quanto riportato nell'Allegato 2 della Tabella B, richiamata dall'articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame e che gli oneri di tale disposizione sono già scontati nel calcolo di quelli derivanti dalla disposizione da ultimo richiamata. Non ha nulla da osservare anche con riguardo al comma 4, concordando con quanto evidenziato dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della disposizione, ovvero che la stessa opera comunque nell'ambito dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, che costituisce un limite massimo di spesa. Non ha osservazioni da formulare, infine, anche in merito al comma 1, stante la natura ordinamentale della disposizione.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 6, comma 2, terzo periodo, provvede agli oneri derivanti dal primo periodo del medesimo comma, riguardante l'incremento della dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, pari a 1.250.206 per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, di cui all'articolo 1, comma 607, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021. In proposito, nel rinviare a quanto osservato in riferimento all'articolo 1, comma 14, lettera a), riguardo alle risorse disponibili sul citato Fondo per l'esercizio in corso, non ha osservazioni da formulare, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate, oltre che dal citato articolo 1, comma 14, lettera a), anche dagli articoli 14, comma 5, 15, comma 36, 19, commi 1, 2, 4 e 8, nonché 22, commi 1 e 7. Inoltre, fa presente che il comma 5 dell'articolo 6 provvede agli oneri derivanti dall'incremento del contingente di militari dell'Arma dei carabinieri inviati negli uffici all'estero, pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5,2 milioni di euro a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto dell'ulteriore riduzione operata dall'articolo 1, comma 14, lettera c), numero 4), del presente provvedimento. Al riguardo, non ha pertanto osservazioni da formulare.
  Per quanto riguarda l'articolo 7, recante disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che la norma al comma 1 autorizza il Ministero della difesa, a decorrere dal 1° aprile 2023, ad assumere a tempo indeterminato un numero massimo di 6 unità funzionari tecnici. Ai relativi oneri, nel limite di spesa pari a euro 180.760 per il 2023 e a euro 271.140 a decorrere dal 2024, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie del Ministero della difesa già maturate e disponibili a legislazione vigente. Rileva che i suddetti importi appaiono verificabili in base ai dati ed agli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica. In proposito, non formula quindi osservazioni. Rileva che la norma modifica, altresì, l'articolazione del Ministero della difesa aumentando da 2 a 3 il numero dei relativi Uffici centrali, come indicato al comma 2, lettera a), n. 1.1, e trasformando il previgente Commissariato generale per le onoranze ai caduti in Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa, come al comma 2, lettera a), n. 1.2. Osserva che vengono, inoltre, incrementate di 2 unità le posizioni dirigenziali generali del Ministero della difesa, come indicato al comma 3, disponendo, a compensazione e al fine di assicurare l'invarianza di spesa, la soppressione, presso il medesimo dicastero, di un numero di posizioni dirigenziali equivalente sul piano finanziario e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili, ai sensi di quanto previsto dal comma 4. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla portata applicativa dei suddetti commi, alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica che, diversamente da quanto previsto dalle citate Pag. 124disposizioni, nel fornire i dati della quantificazione di euro 263.503 annui e della copertura di euro 320.700 annui dei relativi oneri, riferisce questi ultimi alla costituzione di 1 posizione dirigenziale generale aggiuntive, cioè 2 nel testo delle norme, e alla conseguente soppressione di 2 posizioni dirigenziali non generali. A tal fine, risulta pertanto necessario aggiornare i dati e i parametri forniti dalla relazione tecnica allo scopo di renderli più aderenti al dato testuale delle disposizioni. Osserva che la norma dispone, altresì, il rafforzamento dell'organico della sanità militare, autorizzando la messa a concorso nel 2023 per il reclutamento nelle Forze armate di 16 ufficiali medici con il grado di tenente e gradi corrispondenti e di 120 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo e gradi corrispondenti, come indicato al comma 5. Al riguardo evidenzia che gli oneri recati dalla disposizione non appaiono determinati né nel testo dell'articolato né risultano desumibili dalla relazione tecnica che si limita a riferire, in merito ai profili di copertura, che tali oneri saranno sostenuti, per Esercito, Marina e Aeronautica, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa relativi al personale militare, attraverso l'attribuzione dei corrispondenti anni persona a ciascuna Forza armata e, per l'Arma dei carabinieri, a valere sulle relative facoltà assunzionali. Sul punto, fa presente che appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.
  In riferimento all'articolo 8, concernente il subcommissario per la realizzazione di interventi in aree di interesse nazionale, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme prevedono che il Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale dell'ex area militare denominata Arsenale militare e area militare contigua molo carbone, situata nell'isola de La Maddalena possa nominare un sub-commissario, responsabile di uno o più interventi, fissando la remunerazione del sub-commissario in 80 mila euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, senza tuttavia stabilire alcun limite di durata dell'incarico di cui trattasi. Su tale aspetto, sottolinea la necessità di acquisire un chiarimento da parte del Governo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 8, comma 1, novellando l'articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, consente la nomina di un sub-commissario responsabile del coordinamento e della realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 3 del medesimo articolo 33 nell'ex area militare denominata Arsenale militare e area militare contigua molo carbone, situata nell'isola de La Maddalena, la cui remunerazione è pari a 80.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, considerato che in base a un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta che per il 2023 sul citato Fondo sono disponibili circa 355 milioni di euro, rileva che il Fondo medesimo reca disponibilità adeguate, anche tenendo conto dell'ulteriore riduzione operata dell'articolo 18, comma 2, del provvedimento in esame per la stessa annualità. Per quanto riguarda, invece, il 2024, pur rilevando l'esiguità delle risorse utilizzate a copertura a fronte di uno stanziamento iniziale di bilancio pari a circa 225 milioni di euro sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, ritiene che andrebbe comunque acquisita una conferma da parte del Governo in merito alla disponibilità delle citate risorse per la predetta annualità.
  Per quanto concerne l'articolo 9, rileva che i commi 1 e 2 intervengono sull'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, trasformando in direzioni generali del dicastero le strutture tecniche di missione relative al rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario e alla valutazionePag. 125 dei progetti di ricerca; conseguentemente, le direzioni generali del ministero passano da 6 a 8. Segnala che la relazione tecnica si limita ad affermare che la riorganizzazione non determina nuovi oneri, trattandosi di una modifica a livello organizzativo. In proposito, tuttavia, al fine di suffragare l'assunzione di invarianza delle disposizioni, peraltro non assistite da una clausola di neutralità finanziaria, sottolinea che andrebbero forniti i dati relativi alle spese sostenute per le strutture oggetto di soppressione e la spesa da sostenere per l'istituzione delle due nuove direzioni generali o, in alternativa, esplicitare più specificamente le ragioni dell'equivalenza fra le strutture soppresse e quelle istituite. Si potrebbe in ogni caso, afferma, valutare l'opportunità di inserire un'apposita clausola di neutralità finanziaria riferita all'attuazione dei predetti commi 1 e 2. Inoltre, rileva che i commi 3 e 4 prevedono che con le risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, non ricompresi nel PNRR, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, le università possono istituire un fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca e che gli enti pubblici di ricerca possano integrare il trattamento accessorio del personale impegnato nella ricerca entro il limite massimo del 30 per cento del trattamento economico individuale in relazione alla capacità di attrarre risorse a seguito del finanziamento di progetti di ricerca mediante bandi competitivi e alla realizzazione dei relativi interventi. Con riguardo a tali disposizioni non ha osservazioni da formulare visto il carattere facoltativo delle previsioni e considerato che tali interventi saranno realizzati nel limite delle risorse disponibili e che, per altro, dette risorse sono rivenienti da fondi (esterni) dei progetti di ricerca, finanziati da UE o da soggetti internazionali e nel rispetto dei vigenti vincoli di bilancio.
  Con riferimento all'articolo 10, riguardante le attività ad alto contenuto specialistico, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme in esame autorizzano, per l'anno 2023, la spesa di euro 270.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del Ministero delle imprese e del made in Italy addetto alle attività ad alto contenuto specialistico. Rileva altresì che, come esplicitato dalla relazione illustrativa, la ratio della norma sarebbe riconducibile a carenze di personale e definisce l'intervento in esame come un intervento finanziario una tantum riferito all'anno 2023 in attesa di reperire una soluzione strutturale. In proposito, considerando che le spese hanno carattere obbligatorio e poco modulabile, trattandosi di prestazioni lavorative la cui esecuzione è necessaria e di carattere poco differibile al sussistere dei relativi presupposti, dichiara di non avere osservazioni da formulare. Sottolinea come la relazione illustrativa precisa che gli oneri economici necessari per lo svolgimento delle attività cui sono finalizzate le predette prestazioni lavorative non incidono sulle risorse di finanza pubblica, in quanto completamente a carico dei terzi e che l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, già dispone che i proventi derivanti da siffatte attività siano destinati agli stati di previsione del Ministero interessato per il finanziamento dei servizi preposti. Tale impostazione, riporta, parrebbe divergere rispetto a quanto riportato nella relazione tecnica che invece provvede alla quantificazione e alla copertura finanziaria dell'onere per l'anno 2023. Sul punto, ritiene necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi informativi da parte del Governo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 10 provvede agli oneri derivanti dal pagamento di prestazioni di lavoro straordinario in favore di personale dipendente del Ministero delle imprese e del made in Italy, pari a 270.000 euro per il 2023, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del medesimo Ministero, che reca le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate dagli articoli 1, comma 14, lettera c), numero 2), e 11, comma 2, del presente provvedimento. Al riguardo, non ha pertanto osservazioni da formulare.Pag. 126
  Con riferimento all'articolo 11, in merito ai profili di quantificazione rileva che l'onere derivante dall'affidamento del servizio di pubblica utilità «1500», ossia il servizio di comunicazioni, senza oneri per il chiamante, in materia di emergenze per la salute pubblica, al Ministero della salute per il periodo che va dal 1° marzo al 31 dicembre 2023, pari a euro 4.911.400 per l'anno 2023, appare sostanzialmente coerente con i parametri e le ipotesi formulate dalla relazione tecnica. Non ha pertanto osservazioni da formulare.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 11 fa fronte agli oneri derivanti dalla presa in carico da parte del Ministero della salute del servizio di pubblica utilità «1500», nelle more dell'affidamento ad un nuovo operatore economico, pari a 4.911.400 euro per l'anno 2023, tramite le seguenti modalità: quanto a 1.500.000 euro, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy; quanto a 1.500.000 euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; quanto a 1.911.400 euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, non ha osservazioni da formulare, dal momento che l'accantonamento oggetto di riduzione presenta le necessarie disponibilità, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate dagli articoli 1, comma 14, lettera c), numero 2), e 10, comma 2, del presente provvedimento.
  In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, fa presente che il fondo di cui all'articolo 34-ter della legge n. 196 del 2009 è alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie. In proposito, fa presente che il citato fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, reca uno stanziamento iniziale di bilancio per l'anno 2023 pari a circa 25,28 milioni di euro. Atteso che, come risulta da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, per l'anno 2023 il Fondo stesso presenta una disponibilità residua pari a circa 23,78 milioni di euro, come tale congrua rispetto agli oneri oggetto di copertura, non ha osservazioni da formulare.
  In merito alla terza modalità di copertura finanziaria, ricorda che il comma 199 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, che per l'anno 2023 reca uno stanziamento iniziale di bilancio pari a circa 71 milioni di euro. Al riguardo, tenuto conto che da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato il citato Fondo reca per il 2023 una disponibilità residua pari a circa 67,58 milioni di euro, considera necessaria una conferma da parte del Governo circa il fatto che l'utilizzo di tali risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  Con riferimento all'articolo 12, ricorda che la norma in esame modifica la disciplina concernente l'Inviato speciale per il cambiamento climatico, nominato dai Ministri dell'ambiente e degli affari esteri per un periodo di tempo la cui durata non è definita dalla norma, sebbene si preveda la possibilità per i Ministri del nuovo Governo eventualmente subentrante di non confermare l'incarico conferito in precedenza e ferma restando la possibilità di revoca anticipata o di dimissioni. Tanto premesso, pur prendendo atto che l'onere relativo al compenso dell'Inviato è previsto entro un tetto massimo di spesa di 238.380 euro lordi, si osserva che la copertura di tale onere è disposta per i soli anni 2023, 2024 e 2025 e non a regime. Su tale aspetto, reputa necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articoloPag. 127 12 provvede agli oneri derivanti dal compenso corrisposto all'inviato speciale per il cambiamento climatico, nonché a quelli connessi alle relative spese di missione – il cui importo complessivo, pari a 348.380 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e a 238.380 euro per l'anno 2025, non viene peraltro espressamente richiamato dalla disposizione in esame mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che reca le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto dell'ulteriore riduzione operata dall'articolo 1, comma 14, lettera c), numero 6), del presente provvedimento.
  Con riguardo all'articolo 13, non ha osservazioni da formulare, dal momento che le norme in esame confermano la normativa previgente che consente al predetto Ministero di avvalersi del personale di ENEA e ISPRA. Le modifiche apportate consentono il ricorso a tale avvalimento per finalità più ampie di quelle originariamente previste non incidendo, però, sul contingente massimo di unità di personale potenzialmente utilizzabili mediante l'avvalimento.
  Con riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 14, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare con riferimento all'incremento della dotazione organica dei dirigenti di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy considerato che l'onere recato dalle norme è stato quantificato con riferimento alle norme di cui all'articolo 1, comma 13, lettera f), alla cui illustrazione si rinvia. Per quanto concerne l'attribuzione delle funzioni di coordinamento dell'Unità di missione oggetto delle norme al dirigente generale già individuato quale coordinatore della Segreteria tecnica – istituita sempre presso il Ministero delle imprese e del made in Italy – di supporto al Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri, atteso che la relazione tecnica non fornisce alcuna indicazione in proposito, ritiene opportuno acquisire conferma da Governo che detta attribuzione non possa implicare l'erogazione di ulteriori elementi retributivi.
  Con riferimento all'articolo 14, comma 3, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare considerato che l'onere recato dalle norme, derivante dall'assunzione di personale presso il Ministero della salute è stato quantificato con riferimento alle norme di cui all'articolo 1, comma 13, lettera o), alla cui illustrazione si rinvia. Rileva, tuttavia, che nella tabella A dell'allegato 1, per altro espressamente richiamata dalla norma in esame ai fini dell'individuazione dell'incremento da apportare alla dotazione organica del Ministero della salute, non figurano le unità di personale di cui trattasi, che sono invece incluse soltanto nella Tabella B dell'Allegato 2, che reca esclusivamente l'indicazione delle unità di personale da assumere da parte delle diverse amministrazioni ivi elencate. Su tale aspetto, ritiene pertanto opportuno un chiarimento da parte del Governo.
  Con riferimento all'articolo 14, comma 4, concernente la rimodulazione assunzioni al Ministero della salute, in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma interviene su un contingente di assunzioni del Ministero della salute che sono state autorizzate dall'articolo 1, commi 882 e 883, della legge di bilancio per il 2021. In particolare, fermo restando il numero dei dirigenti da assumere, che sono 45, i dirigenti sanitari aumentano da 25 a 33, mentre i dirigenti non sanitari scendono da 20 a 12; le assunzioni, inizialmente autorizzate per il 2021, sono ora autorizzate per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024. Viene inoltre escluso l'utilizzo delle graduatorie prevedendo dunque esclusivamente il ricorso a concorso pubblico e la dotazione organica del Ministero della salute è incrementata di 22 unità di dirigenti sanitari, mentre rimangono invariate le unità non dirigenziali che sono 135. Osserva che alla norma non sono ascritti effetti finanziari e che la relazione tecnica afferma che le norme non comportano oneri aggiuntivi rispetto a quelli già quantificati nella relazione tecnica all'articolo 1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, poichéPag. 128 non è modificato il numero complessivo di unità dirigenziali da assumere, limitandosi a prevedere una diversa ripartizione tra la dirigenza sanitaria e non sanitaria. La relazione medesima dà inoltre conto dei dati sulla cui base la dotazione organica deve essere incrementata di 22 unità di dirigenti medici al fine di consentire le assunzioni così come ora rimodulate. In proposito, osserva che, come si evince anche dalla relazione tecnica riferita all'articolo 1, comma 13, lettera o), del decreto in esame, la remunerazione annua di un dirigente sanitario appare superiore a quella di un dirigente non sanitario. Al riguardo, ritiene vadano dunque chiarite più puntualmente le ragioni per le quali risulta neutrale una rimodulazione che vede l'incremento dei dirigenti sanitari con corrispondente decremento dei dirigenti non sanitari. Inoltre, ferma restando l'esigenza di acquisire i predetti chiarimenti, con riferimento alla rimodulazione temporale delle assunzioni – originariamente autorizzate per il solo 2021 e ora per gli anni 2021-2024 – rileva che l'onere ascritto alla disposizione iniziale era di carattere permanente e pertanto, poiché detta rimodulazione temporale comporta un differimento nel medesimo numero di assunzioni, dalla stessa non dovrebbero derivare nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto già scontato nei tendenziali: ciò, naturalmente, nel presupposto che la rimodulazione sia effettivamente neutrale finanziariamente. Osserva altresì che tali assunzioni, anche a seguito della rimodulazione qualitativa e temporale, restano autorizzate in un numero determinato di unità, ciò a fronte di oneri assunzionali che, essendo configurati come limiti massimi di spesa, ai sensi del comma 883 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, richiederebbero che anche il numero di assunzioni fosse definito entro un contingente massimo, per assicurare l'osservanza del limite medesimo. Circa tale questione appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento all'articolo 14, comma 5, che istituisce un'unità di missione presso l'ISPRA, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare considerato che la norma si limita a prevedere l'assunzione di un dirigente di livello generale a tempo determinato e dispone la copertura del conseguente onere quantificato sulla base delle informazioni fornite dalla relazione tecnica. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 14, comma 5, provvede agli oneri derivanti dal primi due periodi del medesimo comma, pari a euro 107.317 per l'anno 2023 e a euro 214.634 annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. In proposito, nel rinviare a quanto osservato in riferimento all'articolo 1, comma 14, lettera a), riguardo alle risorse disponibili per l'esercizio in corso sul citato Fondo, non ha osservazioni da formulare, anche tenuto conto delle riduzioni operate, oltre che dal citato articolo 1, comma 14, lettera a), anche dagli articoli 6, comma 2, 15, comma 36, 19, commi 1, 2, 4 e 8, nonché 22, commi 1 e 7. Per quanto riguarda le annualità successive, ritiene opportuno che il Governo assicuri che le risorse previste a copertura risultino effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate, dall'articolo 1, comma 14, lettera a), e dagli articoli 15, comma 36, 17, comma 2, 19, commi 1, 2, 4 e 8, nonché 22, commi 1 e 7.
  Con riguardo all'articolo 14, comma 6, in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma stabilisce che l'ISPRA conferisce gli incarichi dirigenziali di livello non generale, sulla base della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia. Osserva che alla norma non sono ascritti effetti finanziari e che la relazione tecnica afferma che la norma non determina maggiori oneri atteso che i conferimenti avvengono nel limite di spesa per le assunzioni. In proposito non formula osservazioni, tenuto conto che la norma in esame, individuando la base di calcolo cui riferire le aliquote di incarichi conferibili, Pag. 129non obbliga l'ente a conferire detti incarichi nel numero massimo, e dunque può essere attuata nel quadro dei vincoli di spesa per le assunzioni, come ribadito dalla relazione tecnica, dei complessivi vincoli di bilancio dell'ente, cui la disposizione non deroga, e nel limite delle risorse disponibili.
  Per quanto concerne l'articolo 15, commi da 1 a 6, relativi al potenziamento degli organici della Polizia di Stato, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che la norma ridefinisce gli organici del personale della Polizia di Stato svolgente funzioni di polizia, attività tecnico-scientifica e attività sanitaria in un numero complessivo di 548 unità, ripartite tra le varie qualifiche, con incrementi definiti secondo un cronoprogramma pluriennale, secondo quanto previsto dal comma 1. Nell'ambito delle dotazioni organiche, come incrementate ai sensi della summenzionata disposizione, è, altresì, prevista la preposizione di dirigenti generali di pubblica sicurezza con funzioni di questore presso le questure di Ancona, L'Aquila, Perugia e Potenza, ai sensi di quanto stabilito dal comma 2. La Polizia di Stato, nell'ambito dei medesimi incrementi delle dotazioni organiche disposti dal comma 1, viene, inoltre, autorizzata ad effettuare l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 302 unità di personale della Polizia di Stato secondo la ripartizione e la programmazione indicata dalla medesima norma, al comma 4. Gli oneri assunzionali e di funzionamento recati dai commi 1 e 4 sono rispettivamente determinati dai commi 5 e 6 che per la copertura finanziaria dei medesimi rinviano al comma 22 dell'articolo in esame. Al riguardo, pur considerato che i dati, gli elementi e i parametri forniti dalla relazione tecnica consentono di verificare e confermare nel complesso la quantificazione dei suddetti oneri, osserva che, in merito alla quantificazione delle spese di funzionamento, tra gli elementi di costo presi in considerazione – diversamente da quanto evidenziato con riferimento ad analoghe disposizioni relative all'Arma del carabinieri, di cui ai commi da 7 a 10, al Corpo della Guardia di finanza, di cui ai commi da 11 a 14 e 25, e al Corpo di Polizia penitenziaria, di cui ai commi da 15 a 18 – la relazione tecnica non fornisce elementi di valutazione concernenti l'armamento. Sul punto, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.
  Con riferimento all'articolo 15, commi da 7 a 10, concernente il potenziamento degli organici dell'Arma dei carabinieri, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che la norma definisce un potenziamento degli organici dell'Arma dei carabinieri, al comma 7, e nell'ambito di questi autorizza l'assunzione straordinaria, non prima del 1° settembre 2023, di un contingente massimo di complessive 371 unità secondo la ripartizione indicata dalla medesima disposizione, al comma 8. Gli oneri assunzionali e di funzionamento recati dal comma 8 sono rispettivamente determinati dai commi 9 e 10, che per la copertura finanziaria dei medesimi rinviano al comma 22 dell'articolo in esame.
  Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento in merito alla stima degli oneri di funzionamento relativi al 2023, di euro 865.433, posto che, alla luce del dato normativo che fa decorrere le assunzioni dal 1° settembre 2023 e considerato i parametri e gli elementi forniti dalla relazione tecnica, i criteri adottati per la sua quantificazione appaiono disallineati tra alcune categorie di personale di cui si prevede l'assunzione. Infatti, rileva che, mentre con riguardo a 292 appuntati/carabinieri la componente vitto delle spese di funzionamento sembra essere stata computata, conformemente al dato normativo, per quattro dodicesimi di anno, per le restanti unità di personale la corresponsione della suddetta componente viene prevista integralmente come riferita all'intera annualità.
  Con riferimento all'articolo 15, commi da 11 a 14, concernenti il potenziamento degli organici della Guardia di finanza, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che la norma incrementa la consistenza organica del ruolo di appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza di 289 unità a decorre dal 1° gennaio 2023, ai sensi di quanto previsto Pag. 130dal comma 11, lettera a). Il medesimo Corpo, nell'ambito delle dotazioni organiche, come incrementate ai sensi della summenzionata disposizione, viene, inoltre, autorizzato ad effettuare l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 289 unità complessive nel ruolo appuntati e finanzieri, secondo il cronoprogramma indicato dalla medesima disposizione, al comma 12. Gli oneri assunzionali e di funzionamento recati dal comma 12 sono rispettivamente determinati dai commi 13 e 14 che, per la copertura finanziaria dei medesimi, rinviano al comma 22 dell'articolo in esame. Al riguardo, non formula osservazioni considerati i dati, gli elementi ed i parametri forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare e confermare la quantificazione dei suddetti oneri. Con riferimento al comma 11, lettera b), che incrementa per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 il limite massimo annuale di posti riservati alla componente specialistica «Anti terrorismo e pronto impiego» del Corpo della Guardia di finanza, nell'ambito dei concorsi per il reclutamento di personale della Guardia di finanza, non formula osservazioni nel presupposto che, come riferito anche dalla relazione tecnica, a tale incremento si provveda a valere sulle facoltà assunzionali straordinarie per il ruolo «appuntati e finanzieri» come autorizzate dal comma 12.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 15, commi da 15 a 18, concernenti la carriera dei Medici del Corpo di Polizia penitenziaria, evidenzia preliminarmente che la norma istituisce e disciplina la carriera con sviluppo dirigenziale dei medici del Corpo di Polizia penitenziaria, fissandone la dotazione organica in 102 unità: 51 medici principali, 32 medici capo, 16 primi dirigenti medici, 3 dirigenti superiori medici. Segnala che il trattamento economico del personale medico è equiparato a quello spettante al personale di pari qualifica del Corpo e che allo stesso personale medico sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria fino alla qualifica di primo dirigente medico. Viene altresì previsto, al comma 15, che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria possa stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti ai fini dell'espletamento delle attività inerenti alle attribuzioni dei Medici del Corpo di Polizia penitenziaria. Rileva che gli oneri derivanti dalle suddette convenzioni sono determinati dal comma 16, primo periodo, e che agli stessi si provvede ai sensi del comma 22. Segnala che il Ministero della giustizia viene, altresì, autorizzato, ad assumere a tempo indeterminato nella qualifica di medico, in deroga ai vigenti limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria e nell'ambito della relativa dotazione organica come sopra determinata, secondo un cronoprogramma di reclutamento individuato dalla medesima disposizione, al comma 16, secondo periodo. Evidenzia altresì che gli oneri assunzionali e di funzionamento derivanti dai suddetti reclutamenti sono rispettivamente determinati dai commi 17 e 18 che per la relativa copertura finanziaria rinviano al comma 22. Al riguardo, prende atto dei dati e degli elementi e dei parametri forniti dalla relazione tecnica ai fini della quantificazione degli oneri assunzionali e di funzionamento. A tale proposito, pur considerato che gli stessi consentono la verifica e la conferma della stima effettuata, rileva l'opportunità di acquisire ulteriori elementi di valutazione volti a chiarire se nell'ambito della suddetta quantificazione si sia tenuto conto delle componenti d'onere riferite alle indennità da riconoscere al personale medico in ragione dell'attribuzione allo stesso delle qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria. Quanto, infine, agli oneri riferiti alle convenzioni, che sono dalla norma indicati pari ad euro 178.000 per il 2023 e ad euro 288.000 a decorrere dal 2024, pur considerato che gli stessi appaiono configurati all'interno di un limite massimo di spesa, rileva l'utilità di acquisire comunque i dati e gli elementi sottostanti la loro quantificazione.
  Per quanto concerne i profili di quantificazione dell'articolo 15, commi da 19 a 21, relativo alle assunzioni straordinarie Pag. 131presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, evidenzia preliminarmente che la norma autorizza, al comma 15, lettera a), in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 616 unità, nei termini riferiti agli specifici ruoli del medesimo Corpo, con cronoprogramma e modalità procedurali definiti dalla medesima norma e con corrispondente incremento della dotazione organica dei suddetti ruoli. Viene, quindi, autorizzata, non prima del 1° settembre 2023, un'ulteriore assunzione straordinaria, nei limiti della dotazione organica e in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, di un contingente massimo di 404 unità nel medesimo Corpo ripartite tra i vari ruoli del Corpo e secondo le modalità procedurali indicate dalla medesima disposizione. Sottolinea che gli oneri assunzionali e di funzionamento derivanti dal comma 19 sono rispettivamente determinati dai commi 20 e 21 che, per la copertura finanziaria dei medesimi, rinviano al comma 22 dell'articolo in esame. Al riguardo, non formula osservazioni, considerati i dati, gli elementi ed i parametri forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare e confermare la quantificazione dei suddetti oneri.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 15, comma 22, recante disposizioni finanziarie per il potenziamento delle Forze di polizia, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e dei Vigili del fuoco, evidenzia che la norma individua la copertura finanziaria dei commi da 1 a 21 dell'articolo 15. Al riguardo, non formula considerazioni, rinviando per le osservazioni in ordine alla quantificazione degli oneri alle schede relative ai summenzionati commi.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 22 dell'articolo 15 provvede agli oneri derivanti dal potenziamento e dalla rideterminazione degli organici della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dei precedenti commi da 1 a 21, pari a euro 27.341.506 per l'anno 2023, a euro 74.423.179 per l'anno 2024, a euro 81.800.685 per l'anno 2025, a euro 100.364.542 per l'anno 2026, a euro 108.238.994 per l'anno 2027, a euro 114.555.792 per l'anno 2028, a euro 117.131.857 per l'anno 2029, a euro 117.655.036 per l'anno 2030, a euro 119.427.439 per l'anno 2031, a euro 121.272.776 per l'anno 2032, a euro 121.617.150 per l'anno 2033, a euro 121.828.429 per l'anno 2034, a euro 121.759.052 per l'anno 2035, a euro 122.887.289 per l'anno 2036, a euro 123.174.795 per l'anno 2037, a euro 123.272.066 per l'anno 2038, a euro 123.125.242 per l'anno 2039, a euro 123.408.177 per l'anno 2040, a euro 124.019.165 per l'anno 2041 e a euro 124.029.746 annui a decorrere dal 2042, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 662, della legge di bilancio per il 2023. Al riguardo, prende preliminarmente atto della corrispondenza tra gli importi relativi agli oneri indicati al comma 22 del presente articolo e la somma delle autorizzazioni di spesa recate dai precedenti commi, nonché dell'adeguatezza sul piano quantitativo delle risorse finanziarie reperite a fini di copertura. Quanto alla copertura finanziaria individuata, osserva che il ricordato articolo 1, comma 662, della legge di bilancio per il 2023 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per le assunzioni in deroga di personale delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2023, di 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di 117.151.088 euro per l'anno 2026, di 117.206.959 euro per l'anno 2027, di 121.459.388 euro per l'anno 2028, di 122.284.002 euro per l'anno 2029, di 122.286.410 euro per l'anno 2030, di 122.836.497 euro per l'anno 2031, di 123.523.497 euro per l'anno 2032 e di 125.797.593 euro annui a decorrere dall'anno 2033. Al riguardo, atteso che da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato con riferimento all'anno 2023 sul predetto Fondo risultano accantonate risorse esattamente Pag. 132corrispondenti agli oneri da fronteggiare per la medesima annualità, ritiene comunque opportuna una conferma da parte del Governo circa l'effettiva disponibilità delle predette risorse anche per gli esercizi finanziari successivi a quello in corso.
  Per quanto concerne i profili di quantificazione dell'articolo 15, commi 23 e 24, che recano disposizioni in materia di sanzioni disciplinari del personale della Polizia di Stato, non formula osservazioni, concordando con quanto riferito dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria delle stesse.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 15, commi da 25 a 30, che prevedono ulteriori disposizioni in materia di personale del Corpo della Guardia di finanza, evidenzia che le norme autorizzano l'assunzione straordinaria di complessive 10 unità di ispettori del Corpo della Guardia di finanza, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2023, per il potenziamento del relativo Servizio sanitario e recano l'occorrente autorizzazione di spesa. Viene, inoltre, incrementato di 10 unità il contingente massimo di ufficiali del medesimo Corpo che è consentito – ai sensi del comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto legislativo n. 69 del 2001 – collocare in soprannumero ai fini del distacco presso Forze armate, altre Forze di polizia o amministrazioni dello Stato. Rileva che il relativo limite annuo di spesa, indicato dalla medesima summenzionata disposizione, viene rideterminato in aumento per un onere annuo di euro 259.000. Al riguardo, non formula osservazioni considerati i dati, gli elementi ed i parametri forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare e confermare la quantificazione degli importi recati dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 25 e degli oneri indicati dal comma 30.
  Per quanto riguarda i profili di quantificazione dell'articolo 15, commi da 31 a 34, che recano ulteriori disposizioni in materia di personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, evidenzia che la norma incrementa a decorrere dal 1° luglio 2023, la dotazione organica del ruolo dei dirigenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco – per complessivi 55 posti da primo dirigente – con contestuale e corrispondente riduzione della dotazione organica del personale direttivo del medesimo Corpo e reca l'occorrente autorizzazione di spesa. Al riguardo, non formula osservazioni, considerati i dati, gli elementi ed i parametri forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare e confermare la quantificazione degli importi indicati nella predetta autorizzazione di spesa. Vengono, inoltre, dettate specifiche disposizioni concernenti il conferimento di posizioni organizzative al personale direttivo e dirigente del Corpo. In proposito non ha osservazioni da formulare, considerata la natura ordinamentale delle disposizioni in riferimento.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 15, comma 35, evidenzia che la norma incrementa le risorse destinate all'invio di esperti per la sicurezza del Ministero dell'interno presso le rappresentanze diplomatiche e consolari, fermo restando il contingente – massimo 50 unità – a tal fine previsto dall'articolo 3 del decreto ministeriale 30 marzo 2016, n. 104. Al riguardo, evidenzia che la relazione tecnica riferisce che nell'ambito del disposto incremento di risorse, il potenziamento operativo del suddetto contingente si sostanzia nell'istituzione di 4 posti funzione di esperti per la sicurezza del Ministero dell'interno da inviare all'estero. Sul punto, non formula osservazioni, considerato che l'onere recato dalla disposizione opera come limite massimo di spesa, nonché alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione in tal proposito forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificarne la congruità rispetto alle finalità evidenziate dalla stessa.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 15, comma 36, che reca disposizioni finanziarie per il potenziamento del Corpo della guardia di finanza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per l'invio di esperti per la sicurezza, evidenzia che la norma individua la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 25, 30, 31 e 35 dell'articolo 15. Al riguardo, non formula considerazioni rinviando per le osservazioni in ordine alla quantificazione Pag. 133degli oneri alle osservazioni relative ai summenzionati commi.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 36 dell'articolo 15 fa fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni in materia di personale della Guardia di finanza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, di cui ai precedenti commi 25, 30, 31 e 35. Evidenzia che ai predetti oneri, pari a 2.874.175 euro per l'anno 2023, a 5.515.528 euro per l'anno 2024, a 5.526.642 euro per l'anno 2025, a 5.537.756 euro per l'anno 2026, a 5.548.172 euro per l'anno 2027, a 5.553.337 euro per l'anno 2028, a 5.553.337 euro per l'anno 2029, a 5.553.337 euro per l'anno 2030, a 5.559.190 euro per l'anno 2031 e a 5.565.043 euro annui a decorrere dal 2032, si provvede tramite le seguenti modalità:

   quanto a 2.400.175 euro per l'anno 2023, a 4.607.528 euro per l'anno 2024, a 4.618.642 euro per l'anno 2025, a 4.629.756 euro per l'anno 2026, a 4.640.172 euro per l'anno 2027, a 4.645.337 euro per l'anno 2028, a 4.645.337 euro per l'anno 2029, a 4.645.337 euro per l'anno 2030, a 4.651.190 euro per l'anno 2031 e a 4.657.043 euro annui a decorrere dal 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge n. 234 del 2021;

   quanto a 450.000 euro per l'anno 2023 e a 900.000 euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'interno e, quanto a 24.000 euro per l'anno 2023 e a 8.000 euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Ciò posto, prende preliminarmente atto della corrispondenza tra gli importi relativi agli oneri indicati al citato comma 36 e la somma delle spese autorizzate dai precedenti commi 25, 30, 31 e 35 nonché della adeguatezza, sul piano quantitativo, delle risorse finanziarie reperite dal medesimo comma 36. Da un punto di vista meramente formale, con riferimento all'incremento della dotazione organica dei vigili del fuoco, segnala l'opportunità di richiamare il comma 34, che reca l'autorizzazione di spesa relativa a tale incremento, anziché il comma 31, che reca le disposizioni carattere sostanziale. Circa l'opportunità di tale modifica considera in ogni caso utile acquisire l'avviso del Governo.
  In merito alla prima modalità di copertura, nel rinviare a quanto osservato in riferimento all'articolo 1, comma 14, lettera a), riguardo alle risorse disponibili sul Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie per l'esercizio in corso, di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non ha osservazioni da formulare, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate, oltre che dall'articolo 1, comma 14, lettera a), anche dagli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 19, commi 1, 2, 4 e 8, nonché 22, commi 1 e 7. Per quanto riguarda le annualità successive, ritiene opportuno che il Governo assicuri che le risorse previste a copertura risultino effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate dall'articolo 1, comma 14, lettera a), e dagli articoli 14, comma 5, 17, comma 2, 19, commi 1, 2, 4 e 8, nonché 22, commi 1 e 7.
  In merito alla seconda modalità di copertura, non ha osservazioni da formulare, giacché entrambi gli accantonamenti interessati recano le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate, rispettivamente, dai numeri 1) e 5) dell'articolo 1, comma 14, lettera c), del presente provvedimento.
  Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 16, evidenzia preliminarmente che la norma modifica le annualità di riferimento dell'autorizzazione di spesa e delle corrispondenti misure di copertura finanziaria recate dall'articolo 1-bis, del decreto-legge n. 198 del 2022, per il potenziamento dell'organico del ruolo direttivo e Pag. 134del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; ciò al fine di rendere permanente la suddetta autorizzazione di spesa a decorre dal 2032, laddove il testo previgente dall'articolo 1-bis, del decreto-legge n. 198 del 2022 limitava l'efficacia della stessa fino all'esercizio finanziario 2032. Al riguardo non formula osservazioni, considerato che la norma appare finalizzata ad intervenire in via correttiva sull'applicazione di una disposizione le cui criticità finanziarie erano state già evidenziate nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 198 del 2022.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che le disposizioni dell'articolo 16 recano una serie di novelle volte a rendere permanente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge n. 198 del 2022, destinata al potenziamento dell'organico del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, prevedendo che l'importo di 18.075.000 euro ivi indicato sia «a decorrere dal 2032», anziché limitato a tale ultima annualità; ciò al fine di adeguare detta autorizzazione di spesa al carattere strutturale dei sottostanti oneri di personale, in linea con quanto correttamente indicato nella relazione tecnica riferita alle norme in parola. Contestualmente, le disposizioni in esame aggiornano il profilo temporale delle corrispondenti voci di copertura di cui alle lettere da a) ad e) del comma 6 del medesimo articolo 1-bis, prevedendo che ciascuna di essa provveda in via permanente, anziché solo fino all'anno 2032, alla quota parte degli oneri posta a proprio carico. In particolare, rammenta che le citate risorse utilizzate a copertura sono le seguenti:

   l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 35 del 2005, concernente l'istituzione del Sistema d'informazione visti finalizzato al contrasto della criminalità organizzata e della immigrazione illegale, quanto a 2,4 milioni di euro a decorrere dal 2024 (lettera a));

   l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 608, della legge n. 232 del 2016, concernente la gestione e la manutenzione della piattaforma informatica per l'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione dei reati di terrorismo e dei reati gravi, quanto a 1,2 milioni di euro a decorrere dal 2023 (lettera b));

   l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 7 del 2006, concernente la realizzazione del sistema informativo per la gestione del numero verde finalizzato alla prevenzione e al divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, quanto a complessivi 200.000 euro a decorrere dal 2023, imputando il predetto importo per metà al piano gestionale n. 1 e, per l'altra metà, al piano gestionale n. 2 del capitolo 2568 dello stato di previsione del Ministero dell'interno (lettera c));

   le risorse disponibili per l'attuazione dell'articolo 16 del decreto-legge n. 341 del 2000, che riguarda lo svolgimento delle procedure di controllo dell'imputato posto agli arresti domiciliari mediante mezzi elettronici e altri strumenti tecnici, nel quadro delle misure alternative alla custodia cautelare in carcere che possono essere disposte dal giudice, quanto a 7.325.000 euro a decorrere dal 2032 (lettera d));

   il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, quanto a 6,95 milioni di euro a decorrere dal 2031 (lettera e)).

  Nel mutato quadro derivante dalle novelle sopra descritte, fermo restando che le predette voci di copertura recano stanziamenti a carattere permanente, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle occorrenti disponibilità anche per gli anni successivi al 2032, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle citate risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 17, che reca disposizioni in Pag. 135materia di personale delle capitanerie di porto – Guardia costiera, evidenzia preliminarmente che la norma reca specifiche modifiche al decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare – COM) volte ad incrementare l'organico del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera, mediante l'arruolamento nei vari ruoli di 390 unità – 40 ufficiali del Ruolo speciale, 100 unità del Ruolo Sergenti e 250 Graduati – secondo un cronoprogramma assunzionale quinquennale decorrente dal 2024. A tale fine viene autorizzata la spesa relativa agli oneri retributivi, con copertura a valere sul fondo assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello Stato, nonché la spesa per oneri di funzionamento con copertura mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo al bilancio triennale 2023-2025, imputando l'onere massimo ultra triennale, pari a euro 672.840 annui, a decorrere dal 2025, ossia dal terzo anno del triennio in corso. Al riguardo, sebbene i dati e i parametri forniti dalla relazione tecnica consentano di verificare e confermare gli importi delle autorizzazioni di spesa disposte dalla norma, evidenzia come, con riguardo alle spese di funzionamento, la relazione tecnica ipotizzi un onere unitario di 1.500 euro sul primo anno di arruolamento, identico per tutte le categorie di personale militare interessate dalla disposizione, e precisi che tale onere si riferisce per 800 euro alle esigenze di vestiario e per 700 euro a quelle di istruzione. Ciò stante, ritiene pertanto opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito alle suddette ipotesi, considerata la presumibile diversa incidenza delle attività di formazione degli Ufficiali, dei Sergenti e dei Graduati.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 17 provvede agli oneri derivanti dal primo periodo, concernente il potenziamento del personale delle capitanerie di porto-Guardia costiera, pari a euro 6.672.011 per l'anno 2024, euro 9.858.697 per l'anno 2025, euro 13.045.384 per l'anno 2026, euro 16.232.070 per l'anno 2027, euro 19.458.811 per l'anno 2028, euro 19.599.967 per l'anno 2029, euro 19.736.022 per l'anno 2030, euro 19.872.076 per l'anno 2031, euro 20.008.131 per l'anno 2032, euro 20.232.498 per l'anno 2033, euro 20.740.733 per l'anno 2034, euro 21.152.967 per l'anno 2035, euro 21.565.201 per l'anno 2036, euro 21.996.488 per l'anno 2037, ed euro 22.299.409 a decorrere dall'anno 2038, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  Nel rinviare a quanto osservato in riferimento all'articolo 1, comma 14, lettera a), riguardo alle risorse disponibili sul citato Fondo per l'esercizio in corso, considera opportuno che il Governo assicuri che le risorse previste a copertura risultino effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle riduzioni operate, oltre che dal citato articolo 1, comma 14, lettera a), anche dagli articoli 14, comma 5, 15, comma 36, 19, commi 1, 2, 4 e 8, nonché 22, comma 1 e 7.
  Inoltre, fa presente che il comma 3 dell'articolo 17 provvede agli oneri derivanti dalle spese di funzionamento connesse al potenziamento del personale delle capitanerie di porto-Guardia costiera, pari a 325.160 euro per l'anno 2024, a 367.080 euro per l'anno 2025, a 469.000 euro per l'anno 2026, a 570.920 euro per l'anno 2027, a 672.840 euro per l'anno 2028 e a 567.840 euro a decorrere dall'anno 2029, mediante riduzione, per 325.160 euro per l'anno 2024 e 672.840 euro annui a decorrere dal 2025, delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che reca le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto dell'ulteriore riduzione operata dall'articolo 1, comma 14, lettera c), numero 7), del presente provvedimento. Al riguardo, non ha pertanto osservazioni da formulare.Pag. 136
  Per quanto concerne l'articolo 18 comma 1, rileva che le norme in esame modificano i commi da 6-ter a 6-sexies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 115 del 2022, che prevedono una procedura agevolata per il rientro dall'ulteriore disavanzo che i comuni in dissesto registrano a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso in cui questo fondo fosse stato, in precedenza, eliminato. L'agevolazione si sostanzia in un differimento dei tempi per il rientro dal nuovo disavanzo emerso, rispetto ai tempi previsti a legislazione vigente. Le modifiche differiscono di un anno l'avvio della procedura di rientro dal disavanzo, il che sembra implicare un aumento della capacità di spesa dell'ente con riferimento a tale anno di differimento ed un peggioramento della capacità di spesa nell'anno che si aggiunge al termine della procedura di rientro, ossia nel 2033. In proposito, da quanto sopra esposto, rileva che la norma potrebbe apparire idonea ad incidere sui saldi di finanza pubblica, con presumibili peggioramenti nell'anno 2023. Al riguardo, ritiene pertanto necessario acquisire dal Governo elementi idonei a suffragare l'assenza di oneri derivanti dalla norma in esame, quale risultante dalla relazione tecnica, con particolare riferimento all'anno 2023.
  Riguardo all'articolo 18 comma 2, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare dal momento che le norme si limitano a ridurre il contributo dovuto dalla regione Valle d'Aosta per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, provvedendo a fornire idonea copertura dell'onere. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 18 riduce di 3 milioni di euro per il 2023 il concorso alla finanza pubblica della regione Valle d'Aosta di cui all'articolo 1, comma 559, della legge n. 234 del 2021, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, considerato che da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che sul citato Fondo sono disponibili circa 355 milioni di euro per il 2023, non ha osservazioni da formulare, anche alla luce dell'ulteriore riduzione del medesimo Fondo operata per il 2023 dall'articolo 8 del provvedimento in esame.
  Rispetto all'articolo 18, commi 3 e 4, relativi alla definizione dei rapporti finanziari con le regioni a statuto ordinario relativi ai ristori per l'emergenza epidemiologica, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare dal momento che le norme definiscono i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario connessi ai ristori erogati per l'emergenza epidemiologica, senza imporre a tali enti alcuna ulteriore spesa o minore entrata. Pur rilevando che la norma in esame non determina l'insorgenza di minori entrate o di maggiori spese né il venir meno di effetti scontati a legislazione vigente in ordine alla definitiva regolazione dei predetti rapporti finanziari, ritiene comunque opportuno acquisire dal Governo una ricostruzione delle ragioni di credito e di debito in materia di ristori tra lo Stato e l'insieme delle regioni a statuto ordinario, posto che la relazione tecnica non appare consentirne una ricostruzione esaustiva.
  Relativamente all'articolo 19, comma 1, evidenzia preliminarmente che la norma reca specifici incrementi del fondo trattamenti accessori del personale del comparto Ministeri per 55 milioni di euro a decorrere dal 2023 e del fondo risorse decentrate del personale delle aree del Contatto collettivo nazionale di lavoro – Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 del Ministero dell'università e della ricerca, per 2 milioni di euro nel 2023, 2,5 milioni di euro nel 2024 e 3 milioni di euro a decorrere dal 2025. Per esigenze di copertura viene corrispondentemente ridotto il Fondo assunzioni a tempo indeterminato di personale nelle amministrazioni dello Stato. Al riguardo non formula osservazioni considerato che gli oneri recati dalla disposizione appaiono limitati all'entità dei summenzionati incrementi di Fondi. In merito ai profiliPag. 137 di copertura finanziaria, fa presente che il primo periodo del comma 1 dell'articolo 19 provvede agli oneri derivanti dall'incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, destinato alla progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, per un importo di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il secondo periodo del medesimo comma 1 provvede agli oneri derivanti dall'incremento del fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 del Ministero dell'università e della ricerca, di cui al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, a 2,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del medesimo Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con riferimento a entrambe le coperture finanziarie previste, nel rinviare a quanto osservato in riferimento all'articolo 1, comma 14, lettera a), riguardo alle risorse disponibili sul citato Fondo per l'esercizio in corso, non ha osservazioni da formulare, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate, oltre che dall'articolo 1, comma 14, lettera a), anche dagli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 15, comma 36, 19, commi 2, 4 e 8, nonché 22, commi 1 e 7. Per quanto riguarda le annualità successive, ritiene opportuno che il Governo assicuri che le risorse previste a copertura risultino effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate dagli articoli 1, comma 14, lettera a), 14, comma 5, 15, comma 36, 17, comma 2, 19, commi 2, 4 e 8, nonché 22, commi 1 e 7.
  Riguardo all'articolo 19, comma 2, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma incrementa di euro 2.000.000 a decorrere dal 2023 il Fondo premialità e condizioni di lavoro del personale non dirigente dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) di cui al Contratto collettivo nazionali di lavoro – comparto sanità riferito al triennio 2019-2021. Ai fini della copertura degli oneri derivanti da tale incremento viene corrispondentemente ridotto il Fondo assunzioni a tempo indeterminato di personale nelle amministrazioni dello Stato. Al riguardo, non formula osservazioni considerato che gli oneri recati dalla disposizione appaiono configurati come limiti massimi di spesa. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 19 provvede agli oneri derivanti dall'incremento del Fondo premialità e condizioni di lavoro del personale appartenente ai ruoli non dirigenziali dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) per un importo di 2.000.000 di euro a decorrere dal 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Nel rinviare a quanto osservato in riferimento all'articolo 1, comma 14, lettera a), riguardo alle risorse disponibili sul citato Fondo per l'esercizio in corso, non ha osservazioni da formulare, anche tenuto conto delle riduzioni operate, oltre che dal citato articolo 1, comma 14, lettera a), dagli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 15, comma 36, 19, commi 1, 4 e 8, nonché 22, commi 1 e 7. Per quanto riguarda le annualità successive, ritiene opportuno che il Governo assicuri che le risorse previste a copertura risultino effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate dagli articoli 1, comma 14, lettera a), 14, comma 5, 15, comma 36, 17, comma 2, 19, commi 1, 4 e 8, nonché 22, comma 1 e 7.
  In merito all'articolo 19, comma 3, evidenzia come la norma preveda che le risorsePag. 138 finanziarie riguardanti la contrattazione del personale proveniente dalle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) e Scuola superiore per la pubblica amministrazione locale (SSPAL), che sono confluite nei fondi destinati alla contrattazione del personale del Ministero dell'interno in ragione del transito del suddetto personale nei ruoli di tale Ministero, vengano destinate al personale delle amministrazioni soppresse, ai sensi dell'articolo 7, comma 31-sexies, del decreto-legge n. 78 del 2010, secondo i criteri e nella misura previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa. La norma prevede, altresì, che in caso di riduzione del personale delle amministrazioni soppresse, le risorse in questione possono essere destinate, per la parte corrispondente, a favore di tutto il personale del Ministero dell'interno. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, trattandosi di un diverso utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente.
  Rispetto all'articolo 19 comma 4, evidenzia che la norma dispone l'adeguamento, a decorrere dal 2023, dell'indennità di amministrazione del personale delle aree dell'Agenzia italiana del farmaco a quanto stabilito in materia per il personale del Ministero della salute. Con la stessa decorrenza il differenziale stipendiale previsto in favore del suddetto personale è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero della Salute previste alla data del 31 ottobre 2022. Il relativo onere viene valutato in euro 962.640 annui a decorrere dal 2023 e allo stesso si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo assunzioni a tempo indeterminato di personale nelle amministrazioni dello Stato. Al riguardo, pur prendendo atto dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica, che stima l'importo complessivo dell'onere sulla base del differenziale tra l'importo dell'indennità di amministrazione prevista in base all'assetto previgente e quella determinabile in ragione delle innovazioni normative introdotte, rileva l'opportunità che siano forniti gli elementi e i dati alla base di siffatta determinazione, al fine di consentire la piena verifica della medesima stima. Osserva inoltre che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari attesi dalla norma non evidenzia il corrispondente effetto di minori entrate fiscali e contributive, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dalla riduzione del Fondo assunzioni a tempo indeterminato di personale nelle amministrazioni dello Stato disposta ai fini della copertura della disposizione, giacché il predetto prospetto ascrive erroneamente la copertura medesima alla riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute. In sostanza, con riferimento alle norme in esame, il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari indica un effetto netto positivo, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari 0,5 milioni di euro per ciascun anno del periodo considerato, di fatto non esistente. Ciò tuttavia non compromette la copertura finanziaria complessiva del decreto in esame, posto che il medesimo prospetto riepilogativo, con riferimento all'intero provvedimento, evidenzia un avanzo, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, comunque superiore al predetto effetto netto, ossia pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2023, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2024, e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 19 provvede agli oneri derivanti dai primi due periodi del medesimo comma, concernenti l'indennità di amministrazione del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, valutati in euro 962.640 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Nel rinviare a quanto osservato in riferimento all'articolo 1, comma 14, lettera a), riguardo alle risorse disponibili sul citato Fondo per l'esercizio Pag. 139in corso, non ha osservazioni da formulare, anche tenuto conto delle riduzioni operate, oltre che dal citato articolo 1, comma 14, lettera a), dagli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 15, comma 36, 19, commi 1, 2 e 8, nonché 22, commi 1 e 7. Per quanto riguarda le annualità successive, ritiene opportuno che il Governo assicuri che le risorse previste a copertura risultino effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate dagli articoli 1, comma 14, lettera a), 14, comma 5, 15, comma 36, 17, comma 2, 19, commi 1, 2 e 8, nonché 22, commi 1 e 7.
  Relativamente all'articolo 19, comma 5, recante il riparto delle risorse per la valorizzazione del personale delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma modifica la procedura di riparto delle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 309, della legge n. 234 del 2021 per la valorizzazione del personale delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, prevedendo che non si proceda più tramite decreto di ripartizione ma secondo criteri la cui individuazione viene demandata alla contrattazione collettiva. Al riguardo, non formula osservazioni concordando con quanto riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della disposizione.
  Rispetto all'articolo 19, commi da 6 a 8 relativi ai trattamenti accessori a favore del personale della Presidenza del Consiglio, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme recano disposizioni che, in primo luogo, incrementano, a decorrere dal 2023, risorse destinate alla corresponsione dei trattamenti accessori del personale della Presidenza del Consiglio, ivi compreso il personale non di ruolo individuato dalla medesima disposizione al comma 6. In secondo luogo, al comma 7, vengono previste specifiche disposizioni volte ad incrementare, sempre a decorrere dal 2023, la dotazione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale non generale della Presidenza del Consiglio, ivi compreso il personale non di ruolo della Presidenza del Consiglio individuato dalla norma, nei medesimi termini disciplinati dal comma 6. Gli oneri derivanti dalle summenzionate disposizioni sono indicati pari ad euro 6.130.495 per il 2023 e a euro 3.862.482 a decorrere dal 2024. Ciò posto, evidenzia innanzitutto che gli oneri dianzi citati appaiono sostanzialmente confermati alla luce di quanto riportato dalla relazione tecnica. Tuttavia, osserva, con riguardo all'estensione applicativa dei commi 6 e 7 anche al personale non di ruolo della Presidenza del Consiglio, che la relazione tecnica si limita a riportare gli importi dei relativi oneri senza fornire i dati e gli elementi sottostanti la stima degli stessi. Parimenti, non vengono forniti elementi di valutazione atti a giustificare la limitazione degli effetti finanziari dell'onere specificamente riferito al comma 7, al solo 2023. Al riguardo ritiene pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo, segnalando altresì l'esigenza di un chiarimento in merito alla mancata contabilizzazione nel prospetto riepilogativo degli effetti riflessi di natura fiscale e contributiva relativi all'applicazione dei commi 6 e 7 anche al personale non di ruolo della Presidenza del Consiglio.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 8 dell'articolo 19 provvede agli oneri derivanti dai precedenti commi 6 e 7, concernenti rispettivamente i trattamenti accessori del personale della Presidenza del Consiglio e l'incremento del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale di livello dirigenziale non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, pari a euro 6.130.495 per l'anno 2023 e a euro 3.862.482 a decorrere dall'anno 2024, comprensivi degli effetti indotti sul personale di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 , mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. A tale proposito evidenzia che, come è dato ricavare dalle quantificazioniPag. 140 riportate dalla relazione tecnica, l'importo dell'onere previsto a regime a decorrere dall'anno 2024 risulterebbe superiore, sia pure nella misura estremamente esigua di 70 euro, rispetto a quello indicato nella disposizione. In ordine a tale discrepanza, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo. Per quanto attiene alla copertura finanziaria, nel rinviare a quanto osservato in riferimento all'articolo 1, comma 14, lettera a), riguardo alle risorse disponibili sul citato Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per l'esercizio in corso, non ha osservazioni da formulare, anche tenuto conto delle riduzioni operate, oltre che dall'articolo 1, comma 14, lettera a), dagli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 15, comma 36, 19, commi 1, 2 e 4 nonché 22, commi 1 e 7. Per quanto riguarda le annualità successive, ritiene opportuno che il Governo assicuri che le risorse previste a copertura risultino effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate dagli articoli 1, comma 14, lettera a), 14, comma 5, 15, comma 36, 17, comma 2, 19, commi 1, 2 e 4, nonché 22, comma 1 e 7.
  In merito all'articolo 20 comma 1, che reca disposizioni in materia di incarichi dirigenziali di monitoraggio e rendicontazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, non ha osservazioni da formulare dal momento che le norme consentono di conferire in via immediata incarichi dirigenziali il cui onere è stato già coperto da norme vigenti.
  Rispetto all'articolo 20, comma 2, rileva che le norme incrementano la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze per dare effettiva applicazione a precedenti disposizioni legislative specificatamente elencate che hanno autorizzato il reclutamento di personale. Al riguardo non ha osservazioni da formulare posto che, come risulta dalla relazione tecnica, il predetto incremento della dotazione organica risulta già finanziariamente coperto dalle autorizzazioni di spesa contenute nelle disposizioni legislative che hanno autorizzato il reclutamento di personale.
  Relativamente all'articolo 21, recante disposizioni in materia assistenziale e previdenziale e di esclusione opzionale del massimale contributivo, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che il comma 1 consente ai dipendenti pubblici, che prestano servizio in settori in cui non sono attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro, di inoltrare la domanda di non applicazione del massimale contributivo, di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, entro il 31 dicembre 2023 o entro dodici mesi dalla data di superamento del massimale contributivo. Al riguardo, prende atto che la relazione tecnica chiarisce che gli eventuali effetti positivi per la finanza pubblica, derivanti dall'incremento delle domande, non sono stati contabilizzati a fini prudenziali. Ciò premesso, dal momento che la maggiore adesione alla non applicazione del massimale contributivo comporta una serie di effetti finanziari, quali maggiori entrate contributive, maggiori oneri pensionistici nel medio-lungo periodo, minor gettito tributario, maggiori oneri contributivi per i datori di lavoro inseriti nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, ritiene comunque utile acquisire maggiori dati di dettaglio circa la stima attesa di detti effetti, anche alla luce di quanto disposto dall'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, che prevede per le disposizioni legislative in materia pensionistica la predisposizione di un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali. Con riferimento alla proroga fino al 31 dicembre 2023 del regime di temporanea deroga all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388 del 2000 in materia di sanzioni ed interessi rispetto agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i dipendenti di amministrazioni pubbliche, non formula osservazioni tenuto conto del carattere, interno al perimetro delle pubbliche amministrazioni, dei flussi finanziari eventualmente interessati dalle disposizioni in esame.
  Per quanto concerne l'articolo 22, comma 1 relativo al potenziamento del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio, in merito ai profili di quantificazione,Pag. 141 evidenzia che la norma consente l'impiego presso il medesimo Dipartimento, con relativo incremento della dotazione organica del personale di prestito, di un contingente di personale non dirigenziale di 10 unità equiparato alla categoria A in regime di mobilità ossia comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto, da altre pubbliche amministrazioni. Per tutta la durata dell'impiego del suddetto personale è reso indisponibile un numero di posti finanziariamente equivalente nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza. A tal fine, è autorizzata la spesa massima di euro 286.200 per il 2023 e di euro 429.300 a decorrere dal 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione fondo assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni statali. La relazione tecnica precisa che le summenzionate 10 unità saranno ripartite tra 8 unità ministeriali e 2 extra-ministeriali, con riconoscimento alle prime del solo regime retributivo accessorio della Presidenza del Consiglio e alle seconde anche della componente fondamentale. Al riguardo, pur considerato che i dati e i parametri di quantificazioni forniti dalla relazione tecnica consentono di verificare e confermare gli importi della suddetta autorizzazione di spesa, rileva, tuttavia, l'opportunità di acquisire un chiarimento circa l'importo riferito alla tredicesima mensilità riportato dalla relazione tecnica pari a 32.000 euro ai fini della quantificazione dell'onere retributivo relativo al personale di provenienza extra ministeriale. Tale importo appare, infatti, sovradimensionato rispetto alla voce stipendiale relativa a 12 mensilità pari a euro 29.533,98 e non confrontabile con il dato riportato dalla medesima relazione tecnica con riguardo all'articolo 22, comma 7, di contenuto simile a quello della norma in esame. Evidenzia, comunque, che a fronte della configurazione dei suddetti oneri retributivi nell'ambito di un limite massimo di spesa, anche il numero delle unità da impiegare in mobilità dovrebbe essere definito nell'ambito di un contingente massimo. Al riguardo chiede pertanto di acquisire una valutazione del Governo. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 22 provvede agli oneri derivanti dal medesimo articolo 1, concernenti l'organizzazione e il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, per una spesa massima di euro 286.200 per l'anno 2023 e di euro 429.300 a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Nel rinviare a quanto osservato in riferimento all'articolo 1, comma 14, lettera a), riguardo alle risorse disponibili sul citato Fondo per l'esercizio in corso, non ha osservazioni da formulare, anche tenuto conto delle riduzioni operate, oltre che dall'articolo 1, comma 14, lettera a), dagli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 15, comma 36, 19, commi 1, 2, 4 e 8, nonché 22, comma 7. Per quanto riguarda le annualità successive, ritiene opportuno che il Governo assicuri che le risorse previste a copertura risultino effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate dagli articoli 1, comma 14, lettera a), 14, comma 5, 15, comma 36, 17, comma 2, 19, commi 1, 2, 4 e 8, nonché 22, comma 7.
  Con riferimento all'articolo 22, commi da 2 a 4, evidenzia che le norme, intervenendo sulla governance della società Sport e Salute S.p.A., incrementano da tre a cinque il numero di componenti del consiglio di amministrazione, istituiscono la figura dell'Amministratore delegato separando le sue funzioni da quelle del Presidente, di cui al comma 2, nonché autorizzano la medesima società a supportare, nell'ambito di apposite convenzioni o protocolli d'intesa, le amministrazioni coinvolte nell'attuazione del PNRR, del fondo sviluppo e coesione e degli altri fondi nazionali ed europei, di cui al comma 4. Rileva come la relazione tecnica si limiti ad affermare la neutralità finanziaria della disposizione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione a conferma della neutralità finanziariaPag. 142 della norma riferita dalla relazione tecnica, con specifico riferimento all'incremento dei componenti del consiglio di amministrazione in favore dei quali è prevista, in ragione dello Statuto sociale della società, la corresponsione di compensi fissi e rimborsi spesa, e all'istituzione dell'amministratore delegato.
  In merito all'articolo 22, comma 5, recante disposizioni in materia di organizzazione e di personale del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio evidenzia che la norma ridefinisce l'organizzazione del medesimo Dipartimento, determinando un incremento della relativa dotazione organica secondo quanto previsto dalla Tabella A dell'Allegato 1 al decreto-legge in esame. Al riguardo non ha osservazioni da formulare considerato che, come confermato dalla relazione tecnica, gli oneri recati dalla disposizione in esame sono ricompresi nell'ambito dell'autorizzazione recata dall'articolo 1, comma 13, lettera a).
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 22, commi 6 e 7, evidenzia che la norma, al comma 6, istituisce presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri una segreteria tecnico-amministrativa composta da due dirigenti, di cui uno di livello generale, e da quindici unità di personale non dirigenziale, equiparato alla categoria A in regime di mobilità, ossia comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto, da altre pubbliche amministrazioni, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio. Rileva che all'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di quest'ultimo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario; con riferimento a tali 15 unità di personale è autorizzata la spesa massima di euro 420.700 per il 2023 e di euro 631.100 a decorrere dal 2024. Con riguardo all'incremento delle due posizioni dirigenziali, non ha osservazioni da formulare considerato che, come confermato dalla relazione tecnica, i relativi oneri sono ricompresi nell'ambito dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 13, lettera a). In merito alle quindici unità non dirigenziali, fa presente che la relazione tecnica precisa che queste saranno ripartite tra dieci unità ministeriali e cinque extra-ministeriali, con riconoscimento alle prime del solo regime retributivo accessorio della presidenza del Consiglio e alle seconde anche della componente fondamentale. Al riguardo non ha osservazioni da formulare considerati i dati e i parametri di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, che consentono di verificare e confermare gli importi della suddetta autorizzazione di spesa. Peraltro, evidenzia che a fronte della configurazione dei suddetti oneri retributivi nell'ambito di un limite massimo di spesa, anche il numero delle unità da impiegare in mobilità dovrebbe essere definito nell'ambito di un contingente massimo e non, come disposto dalla norma, in maniera puntuale. Al riguardo ritiene pertanto necessario acquisire una valutazione da parte del Governo. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa inoltre presente che il comma 7, lettera b), ultimo periodo, provvede agli oneri derivanti dalla lettera a) e dalla lettera b) del medesimo comma 7, concernenti l'istituzione di una segreteria tecnico-amministrativa presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per un importo massimo di euro 420.700 per l'anno 2023 e di euro 631.100 a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Nel rinviare a quanto osservato in riferimento all'articolo 1, comma 14, lettera a), riguardo alle risorse disponibili sul citato Fondo per l'esercizio in corso, non ha osservazioni da formulare, anche tenuto conto delle riduzioni operate, oltre che dall'articolo 1, comma 14, lettera a), dagli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 15, comma 36, 19, commi 1, 2, 4 e 8, nonché 22, comma 1. Per quanto riguarda le annualità successive, appare opportuno, a suo avviso, che il Governo assicuri che le Pag. 143risorse previste a copertura risultino effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate degli articoli 1, comma 14, lettera a), 14, comma 5, 15, comma 36, 17, comma 2, 19, commi 1, 2, 4 e 8, nonché 22, comma 1.
  Fa, presente, quindi, di non avere osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione dell'articolo 22, comma 8, stante la natura ordinamentale della norma, che disciplina l'adozione dei decreti di organizzazione del Dipartimento per lo Sport, del Dipartimento per le politiche della famiglia e del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio.
  Con riferimento all'articolo 22, comma 9, evidenzia che la disposizione disciplina l'alimentazione del Fondo unico della Presidenza del Consiglio con risorse derivanti da eventuali risparmi di gestione riferiti a spese di personale. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare considerato che la norma, al fine di non determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fa espressamente salve le specifiche quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo, nonché i vincoli finanziari vigenti in materia di determinazione del trattamento accessorio del personale.
  Con riferimento all'articolo 23, comma 1, in materia di funzionalità del servizio fitosanitario centrale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni in esame intervengono sulla disciplina del medesimo servizio, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, tra l'altro, rimodulando gli ambiti di competenza del servizio medesimo. Ciò posto, ritiene necessario, da un lato, che il Governo assicuri che il servizio fitosanitario possa provvedere allo svolgimento dei propri compiti, quali derivanti dai mutati ambiti di competenza, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'altro, che si valuti l'opportunità di inserire nel testo delle disposizioni un'apposita clausola di neutralità finanziaria.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 23, comma 2, in materia di funzionalità dell'Ente per lo sviluppo dell'Irrigazione per la Puglia Lucania e Irpinia, non ha osservazioni da formulare dal momento che le norme consentono la stabilizzazione di personale precario utilizzato dal medesimo ente, determinando un onere debitamente quantificato dalla relazione tecnica. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 23 provvede agli oneri derivanti dalla stabilizzazione del medesimo personale, pari a 150.000 euro per l'anno 2023 e a 1.167.196 euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che reca le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto dell'ulteriore riduzione operata dall'articolo 1, comma 14, lettera c), numero 10), del presente provvedimento. Al riguardo, non ha pertanto osservazioni da formulare.
  Con riferimento all'articolo 23, comma 3, in merito ai profili di quantificazione rileva come la norma stabilisca che le somme rimborsate dai beneficiari dei contratti di filiera, pari a 28 milioni di euro, sono destinate alle operazioni di riordino fondiario realizzate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). A tal proposito, considerato che la relazione tecnica non considera la norma, ritiene necessario che il Governo chiarisca se le somme in questione siano già affluite all'entrata e, in tal caso, se siano già state scontate nei saldi di finanza pubblica, posto che in tale ipotesi la norma risulterebbe suscettibile di determinare oneri privi di copertura.
  Per quanto concerne l'articolo 24, rileva che le norme intervengono sulle attività dell'Associazione Formez PA prevedendo che essa possa essere chiamata a fornire ulteriori prestazioni su richiesta di specifiche amministrazioni pubbliche. In proposito evidenzia che, a norma dell'articolo 2, Pag. 144comma 1, del decreto legislativo n. 6 del 2010, le amministrazioni medesime possono avvalersi di Formez PA, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Tanto premesso, non formula osservazioni con riferimento allo svolgimento dei nuovi compiti attribuiti a Formez PA tenuto conto, inoltre, di quanto precisato dalla relazione tecnica circa la possibilità per il medesimo ente di svolgere le funzioni ad esso attribuito con le risorse già disponibili a legislazione vigente. Fa presente inoltre che le norme, in relazione ad altre modifiche apportate alle previgenti norme su Formez PA, prevedono la decadenza del Presidente e del Consiglio di amministrazione, con conseguenza attribuzione al Capo di Dipartimento della funzione pubblica della funzione di Commissario straordinario. Anche su tale disposizione non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale considera comunque opportuna una conferma da parte del Governo, che eventuali compensi aggiuntivi spettanti al Commissario non eccedano i compensi e gli altri emolumenti che sarebbero stati eventualmente corrisposti, durante il periodo di gestione commissariale, al Presidente e ai membri del Consiglio di amministrazione. Tutto ciò considerato, segnala che potrebbe essere pertanto valutata l'opportunità di inserire prudenzialmente una clausola di neutralità finanziaria riferita all'attuazione dell'intero articolo 24.
  Con riferimento all'articolo 25, recante disposizioni in materia di organizzazione del Ministero del turismo e per la costituzione di ENIT S.p.A., in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma autorizza il Ministero del turismo a costituire una società per azioni denominata «ENIT S.p.A.» con un capitale sociale iniziale di 7 milioni di euro, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze che esercita i diritti dell'azionista. Ricorda che la società viene costituita, come società in house, con decreto del Ministro del turismo, che determina scopi, patrimonio, organizzazione e schema di statuto della società medesima; ad essa il Ministero del turismo assegna le risorse strumentali necessarie per il perseguimento degli obiettivi. Fa presente che, contestualmente, l'ente pubblico ENIT-Agenzia nazionale del turismo viene soppresso e le relative funzioni sono attribuite ad ENIT S.p.A.; tutti i rapporti attivi e passivi del soppresso ente, nonché tutte le sue risorse finanziarie e strumentali, sono trasferiti al Ministero del turismo, mentre si dispone il transito del personale di ruolo dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo alla nuova società, con mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento. A tal fine, con decreto del Ministro del turismo viene nominato un commissario liquidatore che predispone un inventario del patrimonio dell'ente soppresso. Infine, evidenzia come vengano aumentate, da due a tre, le posizioni di livello dirigenziale non generale del Ministero del turismo e vengono ridefinite le missioni del Ministero medesimo, prevedendosi altresì l'adozione di un regolamento di organizzazione. In proposito, non formula osservazioni alla luce dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 11 dell'articolo 25 provvede agli oneri, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023, derivanti dalla costituzione da parte del Ministero del turismo della società per azioni ENIT S.p.A, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte capitale di competenza del medesimo Ministero, che reca le occorrenti disponibilità. Al riguardo, non ha pertanto osservazioni da formulare. Ciò posto, al fine di rendere esplicita la corrispondenza temporale tra gli oneri e la relativa copertura, andrebbe valutata, a suo avviso, l'opportunità di esplicitare, anche al comma 1 dello stesso articolo 25, relativo alla determinazione del capitale sociale iniziale della futura ENIT SPA, che la spesa ivi prevista avrà luogo nell'anno 2023. Sotto il profilo formale, con riferimento al comma 11, fa presente che dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare che l'accantonamento del fondo speciale di competenza del Ministero del turismo utilizzato a copertura è quello di «conto capitale», anziché di «parte capitale», nonché di specificare che gli oneri oggetto di copertura sono quelli derivanti Pag. 145dal solo comma 1, giacché agli ulteriori commi da 2 a 10, ivi richiamati, non sono ascritti effetti finanziari, come si ricava anche dal prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica. Con riferimento a quanto segnalato, ritiene in ogni caso utile acquisire l'avviso del Governo.
  Per quanto concerne l'articolo 26, rileva che le norme in esame destinano una quota pari a euro 276.242 per l'anno 2023 e a euro 552.483 a decorrere dal 2024 del contributo di cui all'articolo 1, comma 275, della legge n. 234 del 2021, riconosciuto in favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT), al potenziamento della struttura organizzativa della LILT medesima ed autorizzano la LILT ad assumere a tempo indeterminato un contingente complessivo di 9 unità di personale, così articolato: 1 medico di I livello, 2 professionisti di I livello, 3 funzionari e 3 assistenti. Rileva che la relazione tecnica fornisce gli elementi sulla cui base gli oneri per le retribuzioni del personale da assumere, corrispondenti esattamente alla quota vincolata sopra descritta, sono verificabili sulla base del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e, per il 2023, assume che le assunzioni decorrano dalla metà dell'anno considerati i tempi tecnici di svolgimento delle procedure concorsuali. Rammenta che la Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) è inclusa nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione. In proposito, osserva che tali assunzioni sono autorizzate in un numero determinato di unità; ciò a fronte di oneri assunzionali che, essendo configurati come limiti massimi di spesa, richiederebbero che anche il numero di assunzioni fosse definito entro un contingente massimo: in proposito, osserva che andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa l'effettiva prudenzialità di configurare il numero delle assunzioni in termini puntuali, a fronte di un'autorizzazione di spesa configurata come limite massimo, tenuto conto del carattere rigido ed obbligatorio delle spese per retribuzioni, che potrebbero registrare incrementi.
  Con riferimento all'articolo 27, rileva che le norme in esame si limitano a ridelineare i compiti della Fondazione Ugo Bordoni ampliandone i possibili ambiti di intervento. Ciò posto, considerato che la Fondazione, sebbene vigilata dal Ministero, non rientra nel novero delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, non ha osservazioni da formulare.

  Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice in ordine ai profili finanziari del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021.
C. 922 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, ricorda preliminarmente che il disegno di legge in esame, avente ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021, è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, rileva che il disegno di legge in esame definisce il quadro della cooperazione bilaterale in materia di polizia, individua le autorità competenti, specificando che per l'Italia è il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, ed enumera, quali forme di cooperazione, lo scambio di informazioni, dati, esperienze e prassi su varie materie.Pag. 146
  Fa inoltre presente che l'articolo 3 del disegno di legge prevede, per l'attuazione dell'Accordo, un onere di euro 163.497 annui a decorrere dal 2023 e che di questi 64.277 euro sono oneri valutati e 99.220 euro oneri autorizzati. I predetti oneri derivano dalle spese relative all'articolo 4, per scambi informativi, formativi e addestrativi, e all'articolo 10, per riunioni e consultazioni. Segnala che la relazione tecnica fornisce gli elementi sulla cui base gli oneri risultano verificabili ed è desumibile la neutralità delle restanti disposizioni ed informa dettagliatamente circa la scomposizione degli oneri fra spese valutate ed autorizzate.
  In proposito, per quanto riguarda le spese di missione rileva che l'Accordo è stato concluso nel 2021, ossia prima dello scoppio del conflitto russo-ucraino nel 2022. Ritiene pertanto necessario acquisire dal Governo elementi di valutazione circa la perdurante idoneità delle spese stimate per l'invio di personale italiano in Ucraina tenuto conto di possibili incrementi di spese per la logistica, le assicurazioni, la sicurezza, che presumibilmente sono incrementate per effetto della grave crisi in atto. Fa presente, infatti, che la relazione tecnica non menziona esplicitamente tali elementi.
  In secondo luogo, avuto riguardo ad altri provvedimenti di contenuto simile a quello ora in esame, ossia a ratifiche di cooperazione di polizia, rileva che alcuni recano una clausola di invarianza finanziaria, mentre altri, in genere più risalenti nel tempo, non sono assistiti da una siffatta clausola. Rileva che anche recenti leggi di autorizzazione alla ratifica di accordi internazionali di diverso oggetto risultano assistiti da una clausola di invarianza riferita alle disposizioni non onerose, facendo riferimento, ad esempio, all'articolo 4 della legge 14 aprile 2022, n. 39, recante l'Accordo del nostro Paese con Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa. Tenuto dunque conto che il disegno di legge in esame non reca una clausola di invarianza riferita alle disposizioni diverse dagli articoli 4 e 10 dell'Accordo, sarebbe utile, a suo avviso, acquisire una valutazione circa l'opportunità di inserire una clausola di neutralità delle norme cui la relazione tecnica non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica, in linea con gli elementi informativi contenuti nella relazione tecnica.
  Circa gli altri profili del disegno di legge in esame non ha osservazioni da formulare, tenuto conto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica, che risultano in linea con quelli relativi ad altri accordi di analogo oggetto.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3, comma 1, provvede agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 4 e 10 dell'Accordo oggetto di ratifica, valutati in euro 64.277 annui a decorrere dall'anno 2023, e dalle rimanenti spese di cui ai medesimi articoli 4 e 10, pari a euro 99.220 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità. Sotto il profilo della formulazione del testo, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di precisare che gli oneri valutati in euro 64.277 annui a decorrere dall'anno 2023 derivano da «quota parte delle spese di cui agli articoli 4 e 10», anziché dalle spese riferite ai medesimi articoli, come attualmente indicato dalla norma, in considerazione del fatto che anche le «rimanenti spese» delle quali si prevede la copertura, pari a euro 99.220 annui a decorrere dall'anno 2023, derivano dai medesimi articoli 4 e 10.
  Fa presente, infine, che il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Il sottosegretario Federico FRENI assicura che le previsioni di spesa contenute nella relazione tecnica allegata al provvedimento riferite all'invio di personale italiano in Ucraina risultano tuttora idonee ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dal disegno di legge, anche in considerazione della circostanza che il personale delle Forze di Polizia non può essere distaccato in territori interessati da un conflittoPag. 147 bellico o da situazioni analoghe. Concorda, inoltre, circa l'opportunità, da un lato, di riformulare l'articolo 3 del disegno di legge, recante la norma di copertura finanziaria, nel senso indicato dal presidente, dall'altro, di inserire una apposita clausola di invarianza finanziaria riferita delle norme cui la relazione tecnica non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica, in linea con gli elementi informativi in essa contenuti.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 922 Governo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le previsioni di spesa contenute nella relazione tecnica allegata al provvedimento riferite all'invio di personale italiano in Ucraina risultano tuttora idonee ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dal disegno di legge, anche in considerazione della circostanza che il personale delle Forze di Polizia non può essere distaccato in territori interessati da un conflitto bellico o da situazioni analoghe;

   rilevata l'esigenza di modificare le disposizioni relative alla copertura finanziaria del provvedimento, contenute nell'articolo 3, al fine di:

    precisare che gli oneri valutati in euro 64.277 annui a decorrere dall'anno 2023 derivano da quota parte delle spese di cui agli articoli 4 e 10 dell'Accordo oggetto di ratifica, anziché dal complesso delle spese riferite ai medesimi articoli;

    introdurre una clausola di neutralità finanziaria riferita alle norme dell'Accordo oggetto di ratifica alle quali la relazione tecnica non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: dalle spese con le seguenti: da quota parte delle spese;

  All'articolo 3, sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: Art. 3-bis. – (Disposizioni finanziarie) –. 1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 4 e 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 11, paragrafo 2, secondo periodo, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019.
C. 1039 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 148

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, ricorda preliminarmente che il disegno di legge in esame, avente ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019, è stato approvato dal Senato della Repubblica ed è corredato di una relazione tecnica.
  Con riferimento ai profili di interesse della Commissione, preso atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica e di quanto ulteriormente chiarito dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, non ha osservazioni da formulare.
  Propone pertanto di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere.

Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica.
Nuovo testo C. 622.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 maggio 2023.

  Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta dello scorso 2 maggio, chiarisce che le risorse iscritte per gli anni 2024 e 2025 sul Fondo per la realizzazione di un programma pluriennale di screening su base nazionale nella popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia, di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, utilizzate con finalità di copertura finanziaria dagli articoli 1, 3 e 4 della proposta di legge, sono integralmente disponibili.
  Assicura, inoltre, che alle attività dell'Osservatorio nazionale sul diabete di tipo 1, istituito dall'articolo 2, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili presso il Ministero della salute, tenuto anche conto dell'esclusione, prevista dalla medesima disposizione, della corresponsione ai suoi componenti di compensi, rimborsi di spese, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,

   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 622, recante disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le risorse iscritte per gli anni 2024 e 2025 sul Fondo per la realizzazione di un programma pluriennale di screening su base nazionale nella popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia, di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, utilizzate con finalità di copertura finanziaria dagli articoli 1, 3 e 4 della proposta di legge, sono integralmente disponibili;

    alle attività dell'Osservatorio nazionale sul diabete di tipo 1, istituito dall'articolo 2, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili presso il Ministero della salute, tenuto anche conto dell'esclusione, prevista dalla medesima disposizione, della corresponsione ai suoi componenti di compensi,Pag. 149 rimborsi di spese, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 12.05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 17 maggio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 12.05.

Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
Atto n. 40.
(Rilievi alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale, rinviato nella seduta del 9 maggio 2023.

  Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta, precisa che le novelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), che, al fine di garantire l'incremento dell'interdisciplinarietà dei contenuti didattici, consentono di prevedere, nell'ambito dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché dei corsi abilitanti all'accesso alle professioni, insegnamenti o altre attività formative ulteriori rispetto a quelli individuati, rispettivamente, dalle tabelle allegate ai decreti ministeriali di definizione delle classi e dalla normativa di riferimento, si limitano ad ampliare facoltà già previste dai decreti ministeriali che recano gli indirizzi per la definizione dell'offerta formativa degli atenei e non richiedono, pertanto, un incremento delle risorse disponibili a legislazione vigente, potendo essere attuate anche mediante una razionalizzazione dell'utilizzo del personale già disponibile.
  Chiarisce, inoltre, che la facoltà, riconosciuta agli studenti dalle novelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), di inserire nel piano degli studi attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico è già prevista dal regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 e, pertanto, non si determinano fabbisogni ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.
  Precisa, infine, che le attività di raccolta e di elaborazione di dati necessarie ai fini dell'attuazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera g), che attribuiscono al Ministero dell'università e della ricerca il monitoraggio sull'applicazione delle disposizioni del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 270 del 2004, come modificato dal presente provvedimento, potranno essere svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, formula la seguente proposta:
  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamentoPag. 150 di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei (Atto n. 40);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le novelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), che, al fine di garantire l'incremento dell'interdisciplinarietà dei contenuti didattici, consentono di prevedere, nell'ambito dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché dei corsi abilitanti all'accesso alle professioni, insegnamenti o altre attività formative ulteriori rispetto a quelli individuati, rispettivamente, dalle tabelle allegate ai decreti ministeriali di definizione delle classi e dalla normativa di riferimento, si limitano ad ampliare facoltà già previste dai decreti ministeriali che recano gli indirizzi per la definizione dell'offerta formativa degli atenei e non richiedono, pertanto, un incremento delle risorse disponibili a legislazione vigente, potendo essere attuate anche mediante una razionalizzazione dell'utilizzo del personale già disponibile;

    la facoltà, riconosciuta agli studenti dalle novelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), di inserire nel piano degli studi attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico è già prevista dal regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 e, pertanto, non si determinano fabbisogni ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente;

    le attività di raccolta e di elaborazione di dati necessarie ai fini dell'attuazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera g), che attribuiscono al Ministero dell'università e della ricerca il monitoraggio sull'applicazione delle disposizioni del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 270 del 2004, come modificato dal presente provvedimento, potranno essere svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto in oggetto».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici.
Atto n. 41.
(Rilievi alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica, rinviato nella seduta del 9 maggio 2023.

  Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta, evidenzia che l'aumento da una a quattro unità del numero dei funzionari chiamati a svolgere le attività amministrative e contabili della rete degli Istituti e degli enti operanti nel campo della ricerca storica, previsto dalle novelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), è idoneo a garantire l'adeguato assolvimento delle medesime attività, che allo stato sono svolte da un solo funzionario con contratto di lavoro a tempo parziale e determinato.
  Evidenzia, inoltre, che con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma Pag. 1511, lettera d), numero 4, capoverso 2-bis, in ragione dell'esiguità del numero di unità di personale da acquisire in comando o in distacco, che potranno provenire anche da diverse amministrazioni, si escludono possibili ricadute negative sulla funzionalità delle amministrazioni di appartenenza del medesimo personale. Peraltro, in relazione alle disposizioni di cui al medesimo capoverso 2-bis non si rende necessario prevedere l'indisponibilità di un numero di posizioni in organico, equivalenti sotto il profilo finanziario alle unità per cui si dispone il comando o distacco, dal momento che il dipendente pubblico posto in posizione di comando o distacco continua ad appartenere organicamente all'amministrazione di appartenenza e, pertanto, il corrispondente posto nella dotazione organica risulta già indisponibile.
  Precisa quindi che agli oneri derivanti dal riconoscimento ai componenti di ciascun istituto della rete del rimborso delle spese documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente, secondo quanto stabilito dalle novelle introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera e), si provvederà nell'ambito degli stanziamenti destinati a tale scopo nei bilanci degli istituti di ricerca, che risultano adeguati anche alla luce di un esame dei più recenti documenti contabili dei predetti istituti.
  Rileva tuttavia la necessità di riformulare l'articolo 2 al fine di chiarire che la disposizione reca una clausola di neutralità finanziaria, in conformità all'articolo 17, comma 6-bis, della legge n. 196 del 2009, dal momento che le disposizioni ivi contenute non possono prevedere una copertura finanziaria in senso proprio, in quanto il provvedimento in esame è una fonte di rango secondario, per sua natura non suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, osserva che il richiamo contenuto al medesimo articolo 2 alle risorse iscritte sul capitolo 2554 dello stato di previsione del Ministero della cultura deve, pertanto, intendersi quale mera indicazione degli esistenti stanziamenti di bilancio a valere sui quali si provvederà alle spese connesse alle figure di personale da individuare tramite procedure di comando o distacco ovvero, sino al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con una previsione che sarebbe assorbita dalla previsione di una clausola di invarianza che fa riferimento alle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Assicura, infine, che – come indicato nella relazione tecnica – l'utilizzo, per le finalità indicate dal provvedimento in esame, delle risorse finanziarie stanziate a legislazione vigente sul citato capitolo di bilancio non è, in ogni caso, suscettibile di compromettere il funzionamento e le attività degli enti e delle istituzioni culturali che traggono il proprio finanziamento a valere sulle risorse di cui al medesimo capitolo.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta:
  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici (Atto n. 41);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo da cui si evince che:

    l'aumento da una a quattro unità del numero dei funzionari chiamati a svolgere le attività amministrative e contabili della rete degli Istituti e degli enti operanti nel campo della ricerca storica, previsto dalle novelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), è idoneo a garantire l'adeguato assolvimento delle medesime attività, che allo stato sono svolte da un solo funzionario con contratto di lavoro a tempo parziale e determinato;

    con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), numeroPag. 152 4, capoverso 2-bis, in ragione dell'esiguità del numero di unità di personale da acquisire in comando o in distacco, che potranno provenire anche da diverse amministrazioni, si escludono possibili ricadute negative sulla funzionalità delle amministrazioni di appartenenza del medesimo personale;

    in relazione alle disposizioni di cui al medesimo capoverso 2-bis non si rende necessario prevedere l'indisponibilità di un numero di posizioni in organico, equivalenti sotto il profilo finanziario alle unità per cui si dispone il comando o distacco, dal momento che il dipendente pubblico posto in posizione di comando o distacco continua ad appartenere organicamente all'amministrazione di appartenenza e, pertanto, il corrispondente posto nella dotazione organica risulta già indisponibile;

    agli oneri derivanti dal riconoscimento ai componenti di ciascun istituto della rete del rimborso delle spese documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente, secondo quanto stabilito dalle novelle introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera e), si provvederà nell'ambito degli stanziamenti destinati a tale scopo nei bilanci degli istituti di ricerca, che risultano adeguati anche alla luce di un esame dei più recenti documenti contabili dei predetti istituti;

    appare necessario riformulare l'articolo 2 al fine di chiarire che la disposizione reca una clausola di neutralità finanziaria, in conformità all'articolo 17, comma 6-bis, della legge n. 196 del 2009, dal momento che le disposizioni ivi contenute non possono prevedere una copertura finanziaria in senso proprio, in quanto il provvedimento in esame è una fonte di rango secondario, per sua natura non suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    il richiamo contenuto al medesimo articolo 2 alle risorse iscritte sul capitolo 2554 dello stato di previsione del Ministero della cultura deve, pertanto, intendersi quale mera indicazione degli esistenti stanziamenti di bilancio a valere sui quali si provvederà alle spese connesse alle figure di personale da individuare tramite procedure di comando o distacco ovvero, sino al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con una previsione che sarebbe assorbita dalla previsione di una clausola di invarianza che fa riferimento alle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente;

    come indicato nella relazione tecnica, l'utilizzo, per le finalità indicate dal provvedimento in esame, delle risorse finanziarie stanziate a legislazione vigente sul citato capitolo di bilancio non è, in ogni caso, suscettibile di compromettere il funzionamento e le attività degli enti e delle istituzioni culturali che traggono il proprio finanziamento a valere sulle risorse di cui al medesimo capitolo;

   ritenuto che, al fine di garantire il rispetto dei limiti di spesa previsti dal provvedimento, sia necessario modificare l'articolo 1, comma 1, lettera d), numero 4, capoverso 2-bis, al fine di prevedere che il ricorso a un coordinatore amministrativo e a tre funzionari amministrativi individuati con procedure di comando o distacco rappresenti un limite massimo per l'utilizzo di personale appartenente ad altre amministrazioni, cui si provvederà entro un limite massimo di spesa di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, in linea con le quantificazioni contenute nella relazione tecnica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto in oggetto e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

  All'articolo 1, comma 1, lettera d), numero 4, capoverso 2-bis, sostituire le parole da: il coordinatore fino alla fine del capoverso con le seguenti: il personale di cui al comma 2 è individuato con procedure di comando o distacco, in misura non superiorePag. 153 a un coordinatore amministrativo e a tre funzionari amministrativi ed entro un limite massimo di spesa di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

  Sostituire l'articolo 2 con il seguente: Art. 2 (Clausola di invarianza finanziaria) – 1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente regolamento avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

  All'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: , cui si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente regolamento con le seguenti: a decorrere dall'anno 2023.

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta formulata.

  La Commissione approva la proposta di deliberazione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di modifica al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.
Atto n. 42.
(Rilievi alla XI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, segnala che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che contiene le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi. In merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, anche tenendo conto del fatto che molte disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica riproducono norme di analogo tenore già previste a legislazione vigente da altro provvedimento normativo e che dunque lo schema di decreto in esame sembra rispondere ad esigenze di semplificazione e coordinamento delle disposizioni in vigore. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, volta a prevedere che dalle disposizioni del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate svolgeranno le attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In proposito, sotto il profilo della formulazione della disposizione, non ha osservazioni da formulare.
  Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere sul provvedimento in esame una valutazione favorevole.

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

  La Commissione approva la proposta di deliberazione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante approvazione delle modifiche allo statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.
Atto n. 43.
(Rilievi alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica,Pag. 154 rinviato nella seduta del 9 maggio 2023.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, rinviando alle considerazioni già svolte nella precedente seduta in ordine ai profili finanziari, formula la seguente proposta di deliberazione:
  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante approvazione delle modifiche allo statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Atto n. 43);

   rilevata l'esigenza di modificare la formulazione delle clausole di neutralità finanziaria di cui:

    all'articolo 2, comma 1, capoverso articolo 6, comma 3, dell'Allegato 1, al fine di chiarire che la clausola si riferisce ai nuovi o maggiori oneri derivanti dalla disposizione;

    all'articolo 5, comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dell'Allegato 1, al fine di precisare che ai componenti del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, costituito presso l'ANPAL, non sono corrisposti rimborsi di spese;

    all'articolo 6, comma 1, lettera d), capoverso 2-ter, terzo periodo, dell'Allegato 1, al fine di assicurare la precettività della disposizione che esclude nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in relazione all'istituzione, presso l'ANPAL, di un Comitato scientifico che esercita funzioni consultive sull'attività di ricerca dell'Agenzia,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto in oggetto e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

  All'Allegato 1, articolo 2, capoverso articolo 6, comma 3, sostituire le parole: senza nuovi e maggiori oneri con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri;

  All'Allegato 1, articolo 5, comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, secondo periodo, dopo le parole: gettone di presenza aggiungere le seguenti: , rimborso di spese;

  All'Allegato 1, articolo 6, comma 1, lettera d), capoverso 2-ter, terzo periodo, sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta della relatrice, condividendo le prospettate modificazioni del testo, volte a corroborare la neutralità finanziaria del provvedimento e a perfezionare sul piano redazionale la formulazione di talune sue disposizioni.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede al rappresentante del Governo delucidazioni in merito alla coerenza del provvedimento in esame, che prevede un riassetto organizzativo dell'ANPAL, rispetto a talune indiscrezioni di stampa da cui si evincerebbe l'intenzione dell'Esecutivo in carica di addivenire alla soppressione dell'ente medesimo.

  Il sottosegretario Federico FRENI, nel dichiarare che allo stato non dispone di alcuna informazione al riguardo, ritiene altresì di escludere che al momento sussistano elementi di fatto che possano in qualche modo suffragare quanto contenuto nelle notizie di stampa richiamate dalla deputata Guerra.

  La Commissione approva la proposta della relatrice.

  La seduta termina alle 12.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 17 maggio 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.20 alle 12.25.

Pag. 155

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 17 maggio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.20.

Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.
C. 1060-A/R Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) relatrice, fa presente che la Commissione bilancio è chiamata a pronunciarsi sul testo A/R del provvedimento, come risultante dalle modifiche apportate dalle Commissioni riunite VI e XII a seguito del rinvio in Commissione del provvedimento medesimo deliberato nell'odierna seduta dell'Assemblea.
  Al riguardo, segnala che le predette Commissioni, oltre a recepire le due condizioni dirette a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione contenute nel parere espresso oggi dalla Commissione sul testo A del provvedimento stesso, hanno approvato ulteriori proposte emendative.
  In particolare, evidenzia che tali ultime modifiche sono volte a espungere dal testo le seguenti disposizioni: l'articolo 4-bis, recante un contributo a favore del polo didattico dedicato alle vittime di Marcinelle; il comma 1-ter dell'articolo 9, volto a disciplinare taluni adempimenti previsti in capo a regioni e province autonome in materia di IVA sul payback relativo ai dispositivi medici; i commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 10, concernenti la facoltà per i membri del Parlamento di effettuare visite presso i locali degli enti del Servizio sanitario nazionale; l'articolo 23-bis, che prevede il subentro dell'associazione denominata «Assoprevidenza» nei compiti già assegnati al Comitato «Previdenza Italia».
  Segnala, inoltre, che si è conseguentemente provveduto al coordinamento formale delle disposizioni di carattere finanziario di cui ai commi 3 e 6 dell'articolo 24.
  Tutto ciò considerato, posto che la soppressione delle predette disposizioni non determina profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere parere favorevole.

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.25.