CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 maggio 2023
111.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 29

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 17 maggio 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.35 alle 11.45.

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 17 maggio 2023. — Presidenza del vicepresidente Riccardo DE CORATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

  La seduta comincia alle 13.

  Riccardo DE CORATO, presidente, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. Ricorda inoltre che, ai sensi Pag. 30dell'articolo 132 del Regolamento, il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di replicare alla risposta fornita dal rappresentante del Governo per non più di cinque minuti.

5-00508 Bonafè: Sulle vicende legate alla presentazione del libro dello scrittore Luciano Luciani presso la Biblioteca Civica Agorà di Lucca.

  Il sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Marco SIMIANI (PD-IDP), in qualità di cofirmatario dell'interrogazione, ringrazia il sottosegretario della ricostruzione fornita e conferma che poi effettivamente la presentazione del libro ha avuto luogo. Ricorda però come all'epoca dei fatti denunciati nell'interrogazione, nella città di Lucca i rapporti tra maggioranza e opposizione siano stati molto complicati e tesi e come la concessione degli spazi per la presentazione del libro sia stata successiva alla presentazione dell'interrogazione da parte dei parlamentari toscani del Partito democratico. Evidenzia come il libro oggetto della presentazione racconti la Pisa degli anni '70 e lo sforzo di emancipazione e di progresso economico e sociale dei lavoratori della Piaggio, che hanno contribuito allo sviluppo e al miglioramento della città, e come tali tematiche giustamente dovessero trovare spazio in un dibattito pubblico, al di là delle opinioni politiche dei singoli. Per questo gli interroganti si sono allertati subito per consentire l'iniziativa, anche tenendo conto del fatto che la città di Lucca è amministrata da poco da una maggioranza di centro-destra e fonti di stampa riconducevano l'iniziale annullamento dell'evento alla decisione di un assessore comunale, Fabio Barsanti, che più volte ha rivendicato l'appartenenza a Casa Pound e si è definito testualmente «fascista». Auspica che vi sia sempre attenzione da parte di tutti a che sia sempre garantito spazio per un dibattito pubblico pluralista, come effettivamente alla fine è accaduto nella città di Lucca.

  Riccardo DE CORATO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 13.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 17 maggio 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999.
C. 1041 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Augusta MONTARULI (FDI), relatrice, ricorda che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, già approvato dal Senato.
  Fa presente preliminarmente che un disegno di legge di pressoché identico contenuto, presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura, venne approvato dalla sola Camera dei deputati (C. 3083) nel settembre del 2017 a causa della conclusione della legislatura.
  Ricorda inoltre che l'Accordo dell'Aja, firmato inizialmente nel 1925 e poi rivisto integralmente rispettivamente nel 1934 e nel 1960, consente al titolare di un disegno o modello industriale di ottenere la protezione per quell'opera in più Paesi da lui scelti, purché a loro volta abbiano sottoscritto il medesimo Accordo, attraverso un'unica domanda internazionale, redatta in una sola lingua e presentata presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondialePag. 31 della proprietà intellettuale (OMPI) o presso l'ufficio nazionale di uno Stato Parte dell'Accordo.
  Segnala che i lavori per una ulteriore revisione dell'Accordo dell'Aja si sono conclusi nel 1999 a Ginevra e hanno portato alla stesura dell'Atto in esame, di cui sono Parte già sessantanove Paesi, tra cui Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti. Tale atto mira ad estendere il sistema di protezione inaugurato con l'Accordo dell'Aja, facilitando l'adesione di nuovi membri attraverso l'eliminazione di alcuni ostacoli giuridici. Il testo permette, inoltre, di stabilire un collegamento tra il sistema di registrazione internazionale dell'Aja e i sistemi regionali, aspetto che ha consentito all'Unione europea – che annovera un apposito Ufficio per la proprietà intellettuale (UIPO) incaricato di gestire i marchi dell'UE – e all'Organizzazione africana della proprietà intellettuale (OAPI) di aderirvi formalmente.
  Rileva che, secondo quanto riportato nella relazione introduttiva al disegno di legge, la ratifica dell'Atto di Ginevra permetterà ai richiedenti italiani di estendere la tutela dei propri disegni e modelli industriali anche ad ulteriori aree nazionali e regionali, mediante l'utilizzo di un unico strumento, il deposito internazionale, capace di semplificare la gestione ulteriore dei disegni e modelli industriali; a tali considerazioni, la relazione introduttiva segnala inoltre l'utilità della presente ratifica dal momento che sussistono ad oggi quindici Paesi, oltre all'Unione europea e all'Organizzazione africana della proprietà intellettuale, che hanno aderito all'Atto di Ginevra, ma non ai due precedenti Atti di Londra del 1934 e dell'Aja del 1960.
  Venendo al contenuto dell'Accordo, segnala che esso si compone di trentaquattro articoli. L'articolo 1 contiene un elenco di definizioni e abbreviazioni, mentre l'articolo 2 salvaguarda l'eventuale più ampia tutela riconosciuta dalle legislazioni nazionali. Gli articoli da 3 a 18 sono riuniti nel Capo I, dedicato alla domanda e registrazione internazionale di disegni e modelli industriali. Secondo l'articolo 3, possono depositare domanda internazionale di protezione di disegni e modelli industriali i cittadini di uno Stato (o di un'organizzazione regionale) contraente, come i soggetti residenti o che possiedano insediamenti industriali o commerciali sul territorio di una delle parti contraenti. L'articolo 4 stabilisce che la domanda internazionale possa essere depositata in via diretta presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), oppure in via indiretta tramite gli uffici nazionali.
  L'articolo 5 indica i dettagli del contenuto obbligatorio della domanda internazionale, mentre secondo l'articolo 6, tale domanda può contenere una dichiarazione di rivendicazione di priorità nei confronti di una o più domande precedenti presentate in o per un Paese parte dell'Accordo.
  L'articolo 7 introduce, oltre alle tasse di designazione prescritte per le spese amministrative, una tassa di designazione individuale, allo scopo di coprire le spese nel caso di Paesi che svolgano «l'esame di novità» dei disegni e modelli industriali per cui si richiede la protezione, disposizione che non riguarda l'Italia il cui Ufficio brevetti e marchi, secondo l'analisi tecnico-normativa allegata, non svolge tale esame di novità.
  L'articolo 8 riguarda le modalità per la rettifica di eventuali irregolarità della domanda, mentre l'articolo 9 interviene in materia di data di deposito della domanda internazionale. L'articolo 10 disciplina la registrazione internazionale dei disegni e modelli oggetto della domanda e la sua pubblicazione.
  L'articolo 11 prevede che il depositante possa richiedere il differimento della pubblicazione della domanda internazionale, qualora questa sia oggetto di rivendicazione, oppure il suo anticipo o la sua rinuncia. L'articolo 12 interviene in materia di rifiuto della domanda da parte dell'ufficio di una parte contraente designata, nel caso valuti che non ci siano le condizioni per la concessione della protezione ai sensi della legislazione nazionale.
  L'articolo 13 prevede che le prescrizioni speciali concernenti l'unità di disegno o modello vigenti in una delle parti contraentiPag. 32 possano comportare il rifiuto degli effetti della registrazione internazionale finché non si ottemperi alla prescrizione notificata dalla parte contraente.
  L'articolo 14 stabilisce che la registrazione internazionale produca in ogni parte contraente designata – salvo il caso di rifiuto – almeno gli stessi effetti di una domanda regolarmente depositata presso il relativo ufficio nazionale secondo il diritto applicabile.
  Secondo l'articolo 15, il titolare della domanda deve avere il tempo e la possibilità di far valere i propri diritti di fronte a una invalidazione totale o parziale degli effetti di una registrazione internazionale sul territorio di una delle parti contraenti designate. L'articolo 16 riguarda l'iscrizione di modifiche e altre questioni concernenti le registrazioni internazionali. L'articolo 17 disciplina la durata della registrazione internazionale e della protezione e i relativi rinnovi. In particolare, si dispone che la durata iniziale della protezione di un disegno o modello industriale sia pari a cinque anni dalla data della registrazione internazionale, rinnovabile per periodi supplementari di ulteriori cinque anni, fino al raggiungimento dei quindici anni, salvo il caso che una protezione più duratura sia accordata dalla legislazione della Parte contraente. È il caso dell'Italia, dove la durata massima della protezione è di 25 anni, e pertanto l'analisi tecnico-normativa rileva che nella norma nazionale di esecuzione dell'Atto di Ginevra occorre una esplicita dichiarazione in tal senso (contenuta nell'articolo 4 del disegno di legge). L'articolo 18 dispone che l'Ufficio internazionale dell'OMPI fornisca (previo pagamento della tassa prevista) estratti o informazioni sulle registrazioni internazionali pubblicate.
  Gli articoli da 19 a 24 sono riuniti nel Capo II, dedicato alle disposizioni amministrative. Segnalo in particolare che tale Capo disciplina, tra l'altro, l'organismo deliberativo dell'Unione de l'Aja – l'Assemblea (articolo 21) – composto da delegati delle Parti contraenti, preposto a trattare tutte le questioni attinenti al mantenimento e allo sviluppo dell'Unione stessa. Altri articoli disciplinano l'Ufficio internazionale preposto alla registrazione internazionale e presieduto da un Direttore Generale (articolo 22), e il bilancio dell'Unione de l'Aja (articolo 23).
  I restanti articoli sono suddivisi in due capi, dedicati rispettivamente alle revisioni e modifiche dell'Atto (Capo III, articoli 25 e 26) ed alle disposizioni finali (Capo IV, articoli da 27 a 34).
  Passando al disegno di legge di ratifica ed esecuzione fa presente che esso consta di sei articoli. I primi due articoli riguardano, come di consueto, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 modifica l'articolo 155 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, al fine di adeguarlo alle disposizioni contenute nell'Atto di Ginevra del 1999. Come riportato nella relazione tecnica del provvedimento, la ratifica dell'Atto non modifica l'ordinamento giuridico italiano se non per aspetti di dettaglio relativi al deposito delle domande internazionali di disegni e modelli. Come anticipato, l'articolo 4 dispone, richiamando il citato articolo 17 dell'Atto di Ginevra, che la protezione internazionale di un disegno o modello può durare fino ad un massimo di 25 anni dalla data di deposito della domanda di registrazione, purché questa sia rinnovata, conformemente alla durata massima della protezione prevista dall'articolo 37 del citato codice della proprietà industriale. Tale articolo del codice della proprietà intellettuale prevede che la registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda e che il titolare può ottenere la proroga della durata per uno o più periodi di cinque anni fino – come anticipato – ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione. L'articolo 5 del disegno di legge contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 6, come d'uso, stabilisce l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno Pag. 33successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulato dalla relatrice.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.
Nuovo testo unificato C. 384 Molinari, C. 446 Bignami e C. 459 Faraone.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, ricorda che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XII Commissione, il testo unificato adottato come testo base, quale risultante dalle proposte emendative approvate, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica del COVID-19». Segnala che, in particolare, il comma 1 dell'articolo 1 istituisce una Commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale, con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria nel territorio nazionale e di valutarne la prontezza e l'efficacia, anche al fine di fronteggiare una possibile e futura nuova pandemia di questa portata e gravità. Anticipa qui che il successivo articolo 3 definisce in modo puntuale i compiti attribuiti alla Commissione, che è chiamata a: svolgere indagini e valutare l'efficacia, la tempestività e i risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di contrastare, prevenire, ridurre la diffusione e l'impatto del SARS-CoV-2 (lettera a)); esaminare i documenti, i verbali di organi collegiali, gli scenari di previsione e gli eventuali piani sul contagio da SARS-CoV-2 elaborati dal Governo o comunque sottoposti alla sua attenzione (lettera b)); accertare le ragioni del mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale redatto nel 2006 (lettera c)) nonché della mancata attivazione del piano pandemico nazionale allora vigente (lettera d)); accertare le ragioni per cui il piano pandemico nazionale e la sua attivazione non sono stati oggetto di considerazione da parte degli organismi istituiti dal Governo (lettera e)); accertare l'eventuale esistenza di un piano sanitario nazionale per il contrasto del virus SARS-CoV-2 e le ragioni della sua mancata pubblicazione e divulgazione (lettera f)); verificare i compiti e valutare l'efficacia e i risultati delle attività della task-force incaricata di coordinare ogni iniziativa relativa al virus SARS-CoV-2 (lettera g)); verificare il rispetto delle normative nazionali, europee e internazionali in materia di emergenze epidemiologiche da parte dello Stato italiano, individuando le conseguenze di tipo sanitario, economico e sociale derivanti dall'eventuale mancato rispetto di tali normative (lettera h)); esaminare i rapporti intercorsi tra le competenti autorità della Repubblica italiana e l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ai fini della gestione dell'emergenza epidemiologica causata dal virus SARS-CoV-2, a partire dal periodo prepandemico (lettera i)); indagare e accertare le vicende relative al ritiro del rapporto sulla risposta dell'Italia al virus SARS-CoV-2 dopo la sua pubblicazione nel sito internet dell'ufficio regionale per l'EuropaPag. 34 dell'OMS (lettera l)); valutare la tempestività e l'adeguatezza delle indicazioni e degli strumenti che il Governo e le sue strutture di supporto hanno fornito alle regioni e agli enti locali nonché delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto sotto il profilo del potenziamento del Servizio sanitario nazionale e delle dotazioni di esso (lettere m) e n)); verificare la quantità, la qualità e il prezzo dei dispositivi di protezione individuale, dei dispositivi medici, dei materiali per gli esami di laboratorio e degli altri beni sanitari presenti immediatamente prima dell'emergenza pandemica e poi acquistati dal Governo e dalle sue strutture di supporto e distribuiti alle Regioni nel corso dell'emergenza pandemica (lettera o)); verificare l'esistenza di eventuali ritardi, carenze e criticità nella catena degli approvvigionamenti dei beni di cui alla lettera o), individuandone le cause e le eventuali responsabilità (lettera p)); indagare su eventuali donazioni ed esportazioni di quantità di dispositivi di protezione individuale e altri beni utili per il contenimento dei contagi, autorizzate o comunque verificatesi nella fase iniziale della pandemia, individuandone le cause ed eventuali responsabilità (lettera q));indagare su eventuali abusi, sprechi, irregolarità, comportamenti illeciti e fenomeni speculativi che abbiano interessato l'attività, le procedure di acquisto e la gestione delle risorse destinate al contenimento della diffusione e alla cura della malattia da SARS-CoV-2 da parte del Governo, delle sue strutture di supporto e del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 (lettera r)); approfondire alcuni specifici aspetti della gestione dell'emergenza da SARS-CoV-2 da parte del Commissario straordinario, accertando e valutando eventuali responsabilità (lettera s)): verificare e valutare le misure di contenimento adottate dal Governo nelle fasi iniziali e successive della pandemia individuando eventuali obblighi e restrizioni carenti di giustificazione in base ai criteri della ragionevolezza, della proporzionalità e dell'efficacia, contraddittori, contrastanti con i principi costituzionali o valutando se forniti di adeguato fondamento scientifico (lettera t)); verificare e valutare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali costituzionalmente garantite nella adozione e applicazione delle misure di contenimento adottate dal Governo nelle fasi iniziali e successive della pandemia (lettera u)); verificare e valutare la legittimità della dichiarazione dello stato di emergenza e relative proroghe nonché dello strumento della decretazione d'urgenza (lettera v));

   valutare l'adeguatezza e la proporzionalità delle misure adottate per la prevenzione e la gestione dei contagi in ambito scolastico (lettera z)); valutare la tempestività e l'efficacia delle indicazioni fornite allo Stato italiano dall'OMS e da altri organismi internazionali (lettera aa)); verificare l'efficacia, l'adeguatezza e la congruità della comunicazione istituzionale e delle informazioni diffuse alla popolazione (lettera bb)); verificare l'eventuale conflitto di interesse tra i componenti degli organi tecnici governativi, associazioni di categoria, case farmaceutiche (lettera cc)); verificare l'efficacia e la corrispondenza dei protocolli terapeutici alle linee guida contenute nel piano pandemico (lettera dd)); svolgere indagini relative agli acquisti delle dosi di vaccino destinate all'Italia nonché all'efficacia del piano vaccinale predisposto (lettera ee)); verificare gli atti della rolling review sui vaccini anti SARS-CoV-2 le decisioni in merito della Commissione europea e dell'EMA precedenti alla autorizzazione all'uso del vaccino anti SARS-CoV-2 (lettera ff)); stimare e valutare l'incidenza, anche eventualmente attraverso l'istituzione di un osservatorio in collaborazione con l'Istituto superiore della sanità, che i fatti e i comportamenti emersi nel corso dell'inchiesta possono avere avuto sulla diffusione dei contagi, sui tassi di ricovero e di mortalità per COVID-19 nonché sugli eventi avversi e sindromi post vacciniche denunciate (lettera gg)). Fa presente che, come previsto dal comma 2 dell'articolo 1, la Commissione conclude i propri lavori entro al fine dell'attuale legislatura. Entro il medesimo termine, ai sensi del comma 3, la Commissione presenta alle Camere una relazione sulle attività di indagine svolte e sui risultati dell'inchiesta; sono ammesse relazioniPag. 35 di minoranza. Il medesimo comma 3 prevede inoltre che la Commissione riferisca al Parlamento ogniqualvolta ne ravvisi la necessità. Segnala quindi che l'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione prevedendo, in particolare, che la Commissione sia composta da quindici senatori e quindici deputati – nominati dai Presidenti della Camera di appartenenza in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. La nomina avviene tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. Si prevede inoltre che i componenti della Commissione dichiarino alla Presidenza della Camera di appartenenza, entro dieci giorni dalla nomina, eventuali situazioni di conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'inchiesta (comma 1). La convocazione per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione è disposta dai Presidenti di Camera e Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei commissari (comma 2). L'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del Presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Per l'elezione dei due vicepresidenti, come per quella dei due segretari, ciascun commissario ha a disposizione un solo voto; risulteranno eletti coloro che avranno ricevuto il maggior numero di voti (commi 3 e 4). Fa presente che l'articolo 4 disciplina i poteri e i limiti della Commissione. In primo luogo, la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (comma 1). Al riguardo ricorda che tale formulazione riproduce il contenuto dell'articolo 82 della Costituzione, ripreso anche dall'articolo 141, comma 2, del regolamento della Camera. Ai sensi del comma 2, la Commissione non può adottare provvedimenti restrittivi della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché della libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Con riferimento al profilo delle testimonianze davanti alla Commissione, il comma 3 dell'articolo 4 dispone l'applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (Falsa testimonianza) del codice penale. Limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza alla Commissione non può essere opposto il segreto d'ufficio, né il segreto professionale o quello bancario. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applicano le previsioni della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto). Per quanto riguarda l'acquisizione di atti e documenti, l'articolo 5 al comma 1 stabilisce la possibilità per la Commissione di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, ovvero di atti e documenti in merito a inchieste e indagini parlamentari, anche se coperti dal segreto. La Commissione può ottenere da parte degli organi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni copie di atti e documenti da essa custoditi, prodotti o comunque acquisiti nelle materie attinenti alle finalità della proposta di legge in esame. Si precisa, inoltre, che la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto (comma 2). Qualora gli atti e documenti di inchieste parlamentari attinenti al tema in esame siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti commissioni parlamentari di inchiesta tale segreto non può essere opposto alla Commissione (comma 3). Viene poi rimesso alla Commissione, ai sensi del comma 4, l'individuazione di atti e documenti per i quali deve essere mantenuto il segreto. SegnalaPag. 36 che l'articolo 6 prevede che i componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, siano tenuti all'obbligo del segreto. La violazione di tale obbligo e la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale, salvo che il fatto non integri un più grave reato. Con riferimento all'organizzazione interna della Commissione, disciplinata dall'articolo 7, si dispone in materia di pubblicità delle sedute, di costituzione di comitati e di risorse umane e strumentali per l'espletamento delle funzioni. La disciplina dell'attività e del funzionamento della Commissione viene demandata ad un apposito regolamento interno. Nell'ambito delle collaborazioni, di cui può avvalersi la Commissione per lo svolgimento delle proprie attività, il provvedimento prevede anche il coinvolgimento di magistrati ordinari collocati in posizione di fuori ruolo, oltre a quello di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché collaborazioni di soggetti esterni e interni all'amministrazione dello Stato. Lo stesso articolo dispone che le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio del Senato e per metà a carico del bilancio della Camera. È inoltre stabilito che i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese, comunque in misura non superiore al 20 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta. La Commissione, inoltre, cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

  Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che la materia, attenendo all'esercizio di un potere costituzionale delle Assemblee parlamentari (il potere d'inchiesta previsto dall'articolo 82 della Costituzione), può ricondursi alla disciplina degli organi dello Stato, riservata dall'articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione, all'esclusiva competenza legislativa statale.
  Relativamente al rispetto degli altri princìpi costituzionali, come già ricordato, l'articolo 82 della Costituzione prevede che ciascuna Camera possa disporre inchieste su materie di pubblico interesse. L'istituzione della Commissione di inchiesta può essere deliberata anche da una sola Camera, con atto non legislativo. Ricorda che nella storia parlamentare si è però andata affermando la prassi di deliberare le inchieste anche con legge, affidandole a Commissioni composte di deputati e senatori, ovvero, in alcuni casi, con due delibere di identico contenuto adottate dalle rispettive assemblee con gli strumenti regolamentari. Nel primo caso viene istituita una vera e propria Commissione bicamerale, mentre nel secondo si hanno due distinte Commissioni che possono deliberare di procedere in comune nei lavori d'inchiesta, rimanendo tuttavia distinte quanto ad imputazione giuridica dei rispettivi atti. In ogni caso, per quanto riguarda il procedimento di formazione, l'articolo 140 del Regolamento della Camera e l'articolo 162 del Regolamento del Senato stabiliscono che per l'esame delle proposte di inchiesta si segue la procedura prevista per i progetti di legge. Per quanto riguarda la nomina dei componenti, il secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione prevede che la composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi; tale nomina, quindi, deve essere improntata al rispetto del principio di proporzionalità. Di conseguenza, si applicano l'articolo 56, comma 3, del regolamento Camera e l'articolo 25, comma 3, del regolamento del Senato, i quali stabiliscono che per le nomine delle Commissioni che, per prescrizione di legge o regolamento, debbano esserePag. 37 composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari, il Presidente comunica ai gruppi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio richiedendo la designazione di un eguale numero di nomi. L'articolo 82, comma secondo, della Costituzione stabilisce anche che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (cosiddetto principio del parallelismo). Ricorda quindi che i poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase «istruttoria» delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni. La Commissione può quindi disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali ed accompagnamento coattivo dei testi renitenti. In particolare, come chiarito anche dal provvedimento in esame, per le convocazioni di testimoni davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti da parte dei periti, interpreti, o custode di cose sottoposte a custodia e da parte dei testimoni) e 372 (Falsa testimonianza) del codice penale, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria. La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell'articolo 24 della Costituzione riconoscendo, ad esempio, il diritto all'assistenza del difensore ogni volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione processuale della persona interrogata. Il parallelismo con i poteri della magistratura disposto dal citato comma secondo dell'articolo 82 della Costituzione si estende anche agli aspetti relativi alle limitazioni dei poteri della Commissione stessa. In via generale, si può affermare che lo svolgimento dell'inchiesta trova gli stessi limiti che la vigente legislazione pone alle indagini dell'autorità giudiziaria, fermo restando che l'atto istitutivo della Commissione può disporne di ulteriori, ovvero prevedere l'inapplicabilità nei confronti della Commissione stessa di disposizioni limitative dell'attività d'indagine dell'autorità giudiziaria. In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Luca SBARDELLA, presidente, avverte che il gruppo M5S ha presentato una proposta di parere alternativa (vedi allegato 4).

  Alfonso COLUCCI (M5S) manifesta la disapprovazione del Movimento 5 Stelle relativamente alla formulazione della proposta di legge C. 384, come risultante dall'esame in sede referente da parte della Commissione di merito. Fa presente che il suo gruppo è favorevole a una seria indagine parlamentare che affronti gli aspetti di fragilità del Servizio sanitario nazionale e regionale al fine di prevenire in futuro il ripetersi di analoghe situazioni di crisi tristemente sperimentate dal nostro Paese in occasione della recente pandemia. Ciò premesso, non ritiene che il testo licenziato dalla XII Commissione possa essere considerato adeguato a tale fine e stigmatizza in modo particolare la formulazione dell'articolo 3 che – segnatamente, alle lettere m), n), z) e aa) del comma 1 – attribuisce alla Commissione d'inchiesta il compito di «valutare» atti e fatti. Nel criticare l'utilizzo di tale termine, che semanticamente include anche il concetto di giudizio, considera improbabile che una Commissione d'inchiesta possa esprimere giudizi su ambiti e aspetti di alto rilievo e di profilo scientifico. Richiama quindi la sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 1975 in cui si afferma che «compito delle Commissioni parlamentari di inchiesta non è quello di “giudicare”, ma solo quello di “raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere”, in quanto le inchieste hanno “semplicemente lo scopo di mettere a disposizione delle Assemblee tutti gli elementi utili affinché queste possano, con piena cognizione delle situazioni di fatto, deliberare la propria linea di condotta, sia promuovendo misure legislative, sia invitando il Governo a adottare, per quanto di sua competenza, i provvedimenti del caso”. Rileva inoltre che il testo in esame, con riguardo all'ambito dell'indagine,Pag. 38 omette il fondamentale riferimento all'operato degli enti territoriali, e in particolare delle Regioni, cui la Costituzione attribuisce competenza esclusiva nella regolamentazione ed organizzazione di servizi e di attività destinate alla tutela della salute. A suo avviso tale mancato riferimento, che appare limitativo e fuorviante rispetto all'ambito di indagine, tradisce l'obiettivo preordinato della Commissione d'inchiesta, che in questa sede intende denunciare con forza, vale a dire quello di costituire il banco d'accusa del Governo Conte II che, primo al mondo, si è trovato a fronteggiare un evento così tragico. Aggiunge che alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 si attribuiscono erroneamente alla cosiddetta task force, istituita presso il Ministero della salute, compiti completamente diversi da quelli effettivi, menzionandosi “attività di coordinamento di ogni iniziativa relativa al virus” in luogo del “compito di seguire in maniera permanente l'evolversi del virus e supportare il Ministro della salute nell'individuazione di ogni iniziativa idonea a fronteggiare eventuali criticità”, come si evince dall'atto relativo al suo insediamento. Ribadisce quindi che l'istituenda Commissione d'inchiesta viene in tal modo fuorviata rispetto alle funzioni che le attribuiscono i regolamenti parlamentari e trasformata in un atto d'accusa preordinato da parte dell'attuale Governo verso quelli precedenti, facendo leva sulla prevalenza numerica dell'attuale maggioranza. In conclusione, preannuncia il convinto voto contrario del Movimento 5 Stelle su una proposta che rappresenta un teorema politico precostituito».

  Luca SBARDELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, fa presente che sarà posta in votazione la proposta di parere formulata dal relatore, e che, in caso di approvazione della stessa, risulterà preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle.

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole con un'osservazione formulata dal relatore, risultando pertanto preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S.

  La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 17 maggio 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato all'interno, Wanda Ferro.

  La seduta comincia alle 17.40.

Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura.
C. 115 Madia, C. 88 Magi, C. 424 Grippo, C. 769 Zanella e C. 907 Pavanelli.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 aprile 2023.

  Nazario PAGANO, presidente, ricorda che nella seduta precedente si è svolta la discussione generale ed è stata adottata come testo base la proposta di legge C. 115 Madia. Ricorda altresì che il 18 aprile scorso è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti e sono state presentate 6 proposte emendative (vedi allegato 5).
  A tale proposito fa presente che, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, sono inammissibili le proposte emendative relative «ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione». Pertanto la presidenza – considerato che i provvedimenti in esame recano esclusivamente disposizioni per l'esercizio del diritto di voto da parte di elettori che abbiano stabilito temporaneamente il loro domicilio in un luogo diverso da quello di residenza – ritiene inammissibile l'articolo aggiuntivo Alessandro Colucci 5.01, in quanto incide su una materia diversa da quella oggetto di discussione, recando una modifica alla legge 25 marzo 1993, n. 81, in virtù della quale non è richiesta alcuna sottoscrizione per la dichiarazione di presentazione delle liste di Pag. 39candidati, anche con simbolo composito, che alla data di indizione delle elezioni comunali risultino essere espressione di gruppi parlamentari costituiti in almeno una delle due Camere.
  Ricorda che, accogliendo la richiesta avanzata dal Partito democratico nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, tenutasi nella mattinata odierna, è stato concordato di fissare per le ore 16 di oggi il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.2 del relatore, presentato entro il termine del 18 aprile scorso. Avverte quindi che sono stati presentati 20 subemendamenti (vedi allegato 5).
  Al riguardo fa presente che risulta irricevibile il subemendamento Baldino 0.1.2.20 in quanto privo del carattere accessorio tipico dei subemendamenti che possono proporre modifiche unicamente nell'ambito testuale dell'emendamento al quale si riferiscono. Il subemendamento in questione introduce il tema della sperimentazione del certificato digitale elettorale ai fini dell'espressione del voto, non preso in considerazione dall'emendamento 1.2 del relatore. Fa altresì presente che risulta presentato dall'onorevole Baldino l'articolo aggiuntivo 6.01 recante contenuto analogo a quello del subemendamento a sua firma 0.1.2.20, il quale sarà comunque posto in votazione dopo la votazione dell'emendamento 1.2 del relatore.
  Dà quindi conto delle sostituzioni.

  Igor IEZZI, relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Pavanelli 1.1. Passando ai subemendamenti all'emendamento del relatore 1.2, esprime parere contrario sui subemendamenti Alfonso Colucci 0.1.2.25, Grippo 0.1.2.18, Magi 0.1.2.1, sugli identici Alfonso Colucci 0.1.2.21 e Madia 0.1.2.9. Esprime parere favorevole sul subemendamento Bordonali 0.1.2.28, e invita al ritiro del subemendamento Bordonali 0.1.2.27, che risulterebbe comunque assorbito dall'eventuale approvazione del precedente. Esprime parere favorevole sul subemendamento Alfonso Colucci 0.1.2.24 e parere contrario sui subemendamenti Grippo 0.1.2.19, Magi 0.1.2.2, Madia 0.1.2.7, 0.1.2.5, 0.1.2.4 e 0.1.2.6. Invita al ritiro del subemendamento Bordonali 0.1.2.26, che risulterebbe assorbito dall'eventuale approvazione del subemendamento Bordonali 0.1.2.28; esprime parere contrario sul subemendamento Madia 0.1.2.8 e invita al ritiro dei subemendamenti Madia 0.1.2.10, Alfonso Colucci 0.1.2.22 e 0.1.2.23, che risulterebbero comunque, i primi due assorbiti, e il terzo precluso, dall'eventuale approvazione del subemendamento Bordonali 0.1.2.28. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.2 del relatore ed esprime parere contrario sugli emendamenti Berruto 1.3 e Zaratti 6.1 e sull'articolo aggiuntivo Baldino 6.01.

  La Sottosegretaria Wanda FERRO esprime parere conforme a quello del relatore.

  La Commissione passa all'esame delle proposte emendative.

  Maria Anna MADIA (PD-IDP) intende lasciare agli atti dei lavori della Commissione alcune considerazioni, prima che si passi alla votazione delle singole proposte emendative e subemendative. Fa quindi presente che l'emendamento 1.2 del relatore, che con ogni probabilità verrà approvato, di fatto trasforma il testo della proposta di legge a sua prima firma in una delega in bianco al Governo. Nel ribadire quindi che la sua originaria proposta di legge è svuotata dell'originario contenuto, chiede al Presidente di sottoporre la questione al Presidente della Camera affinché vengano svolti i necessari approfondimenti, anche con riguardo all'esistenza di eventuali precedenti rispetto alla brutta pagina parlamentare che si sta scrivendo in questo momento. Ricorda quindi che la proposta di legge a sua prima è stata inserita da tempo nel calendario dell'Assemblea in quota opposizione su richiesta del Partito democratico e che, per tale ragione, il suo testo è stato adottato dalla Commissione Affari costituzionali quale testo base per il prosieguo dell'esame. Ciò premesso, censura, non il fatto che ci si esprima del tutto legittimamente contro la sua proposta di legge, Pag. 40quanto invece il fatto che del testo originario non resti alcunché e che quindi si impedisca di discutere in Assemblea del suo contenuto. Ritiene che si tratti di un fatto molto grave che, oltre a privare i deputati delle opposizioni delle proprie prerogative, costituisce un atto di furbizia politica da parte di una maggioranza che non si vuole assumere le proprie responsabilità verso i cittadini. A tale proposito, segnala infatti come il maggior partito della maggioranza si sia molto speso in favore dell'esercizio del voto fuori sede e ora si trovi in difficoltà oggettive, in particolare alla luce dell'audizione del rappresentante del Ministero dell'interno il quale ha fatto riferimento a ostacoli insormontabili, che tuttavia caratterizzerebbero soltanto il nostro Paese, considerato che nella gran parte delle democrazie avanzate già esiste tale possibilità. Ritiene quindi che oggi, oltre a mancare di rispetto nei confronti dei deputati dell'opposizione, si stia dando prova di opacità verso i cittadini. Intende quindi lasciare agli atti la propria intenzione di non ritirare la proposta di legge a sua firma, benché ce ne sarebbero tutti i presupposti, manifestando il proprio desiderio che si vada avanti con il provvedimento al fine di verificare se il Governo metterà o meno mano all'esercizio della delega. Preannuncia quindi la volontà dell'opposizione di continuare in maniera asfissiante, con distinti e costanti atti di sindacato ispettivo, a verificare se, quando e come il Governo eserciterà la delega. Ribadisce in conclusione la certezza che oggi si stia scrivendo una brutta pagina parlamentare.

  Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) interviene con l'intento di rafforzare i concetti espressi dall'onorevole Madia, evidenziando anzitutto come la scelta di trasformare in deleghe al Governo proposte di legge di iniziativa parlamentare, calendarizzate in Assemblea in quota opposizione, sostanzialmente stralciandole, sia emblematica della volontà di accettare il progressivo degrado delle istituzioni parlamentari. Chiede dunque al Governo per quale ragione accetti una delega dal Parlamento, peraltro senza termine per l'esercizio, su una questione rispetto alla quale lo stesso Governo in Commissione ha già detto di non voler procedere. Afferma che la calendarizzazione in Assemblea di proposte di legge in quota opposizione è volta a consentire alla stessa opposizione di chiamare a una responsabilità politica pubblica la maggioranza e che, trasformando le proposte in deleghe al Governo, si sceglie invece la strada dell'irresponsabilità politica della maggioranza e si violano le prerogative dell'opposizione. Nel sottolineare la gravità della scelta fatta oggi dai colleghi della maggioranza, ricorda loro che domani potrebbero trovarsi all'opposizione e li invita a riflettere sul fatto che dal punto di vista del metodo democratico quella che si scrive oggi è una brutta pagina.

  Valentina GRIPPO (A-IV-RE), con riferimento al merito e al metodo della questione, si unisce alle considerazioni dei colleghi, sottolineando che anche molti esponenti della maggioranza con i quali ha avuto modo di confrontarsi si sono espressi in favore del voto fuori sede. Richiama a tale proposito un interessante convegno svoltosi nel 2010 al quale aveva partecipato insieme all'allora Ministro della gioventù, Giorgia Meloni, la quale in quell'occasione si era impegnata a raggiungere l'obiettivo di favorire il voto dei soggetti fuori sede e di equiparare quindi l'Italia ad altri grandi Paesi. Nel far presente quindi che le piacerebbe personalmente dare seguito alle parole di allora, dichiara che il metodo utilizzato a suo avviso è quasi più preoccupante del merito. Nel rammentare l'iniziativa di molti Paesi membri del Consiglio d'Europa in favore del voto da remoto, anche alla luce dell'esperienza maturata durante la recente pandemia, ritiene davvero incomprensibile che il Parlamento italiano abbia deciso di non intervenire e di conferire al Governo una delega in bianco. Manifestando, anche alla luce dell'esperienza personale, la propria stima nei confronti della burocrazia italiana, rileva tuttavia sulla questione una incomprensibile resistenza della macchina della pubblica amministrazione nei confronti di soluzioni tecnologicamente innovative. Pertanto, prima che si passi alla votazione delle singole proposte emendative, invita i colleghi a un Pag. 41supplemento di riflessione, rammentando che sull'argomento sono state presentate ben cinque proposte di legge e che è stato scelto per il prosieguo dell'esame il testo della più robusta di queste. Si domanda quindi per quale motivo non si possa lavorare su tali proposte, anche eventualmente prendendo lo spunto da quella a sua firma che dà mandato al Ministero dell'interno di verificare le modalità attuative per consentire il voto fuori sede, e si preferisca invece affidarsi al Governo. Rivolgendosi in particolare ai colleghi della maggioranza che sono altrettanto consapevoli delle difficoltà del gran numero di soggetti che vivono fuori dal comune di residenza, chiede di dare segno di orgoglio istituzionale, fornendo linee di indirizzo al Governo ed evitando di limitarsi a fare i passacarte.

  Luana ZANELLA (AVS) concorda con le osservazioni e le critiche espresse dai colleghi e si interroga sulla soluzione individuata dal relatore per uscire da un impasse politico della maggioranza; evidenzia infatti come il testo dell'emendamento del relatore sia ambiguo e pasticciato, addirittura incostituzionale in quanto non rispettoso dei requisiti della delega legislativa espressi dall'articolo 76 della Costituzione, con riferimento non solo ai principi e criteri direttivi ma soprattutto alla mancata definizione di un termine per l'esercizio della delega, conferendosi quindi un mandato sine die al Governo e quindi decidendo in realtà di non intervenire per concedere il voto in un comune diverso da quello di residenza. Sottolinea come questa scelta rappresenti una presa in giro per quanti, soprattutto giovani, si sono impegnati anche a livello associativo per chiedere questo intervento e paventa il rischio di erodere e lacerare la fiducia di questi giovani verso le istituzioni rappresentative, già delegittimate dall'abuso della decretazione d'urgenza. Fa presente che, se da una parte la maggioranza e il Governo paventano la volontà di procedere a riforme costituzionali rivoluzionarie, dall'altra, contestualmente, quotidianamente, delegittimano il Parlamento e dimostrano di non rispettare l'opposizione, tradendo il senso dei provvedimenti calendarizzati in quota opposizione. Conclude invitando tutti a pensare al valore simbolico e di cultura politica del Parlamento, la cui svalutazione non giova a nessuno, neanche alla odierna maggioranza.

  Alfonso COLUCCI (M5S) afferma in primo luogo il principio secondo cui non tutto ciò che è formalmente legale e legittimo è anche sostanzialmente giusto e corretto. Fa pertanto presente, con riguardo all'emendamento 1.2 del relatore, che in tal modo si esprime il legittimo diritto della maggioranza a intervenire sul testo della proposta di legge. Tuttavia tiene a sottolineare che tale procedimento realizza nella sostanza una brutta pagina di dialettica parlamentare per un duplice ordine di motivi. In primo luogo fa presente che il ricorso alla legge delega rappresenta nel nostro ordinamento un fatto straordinario rispetto alla potestà legislativa attribuita al Parlamento che in tal modo ne viene espropriato. Ritiene quindi che la scelta di ricorrere alla delega al Governo rappresenti di per sé un abuso, tanto più nel caso attuale in cui sono all'esame della Commissione ben cinque proposte di legge di analogo contenuto, senza contare la proposta di legge della collega Baldino che non è stato possibile abbinare e che tuttavia avrebbe fornito importanti spunti e arricchimenti. Posto che tanto la I Commissione quanto l'Assemblea della Camera sono perfettamente in grado di legiferare sulla materia, si domanda perché fuggire da questo dibattito e dall'ordinario esercizio della potestà legislativa. Nel rilevare che i colleghi hanno già fatto riferimento ai profili di illegittimità costituzionale dell'emendamento del relatore, sui quali si entrerà successivamente nel dettaglio con riguardo al procedimento adottato, illustra il secondo dei motivi che inducono a ritenere quella attuale una brutta pagina di dialettica parlamentare. Rileva infatti a tale proposito la violazione dei diritti della minoranza, sottolineando che, con riguardo alle proposte di legge in quota opposizione, la maggioranza può certamente modificare il testo ma tale intervento emendativo non può tradursi in uno svuotamento del suo contenuto e nel trasferimento ad altra sede Pag. 42della potestà di legiferare. Nel ribadire come quello in corso rappresenti un atto grave, fa presente che il Movimento 5 Stelle è favorevole a qualsiasi ragionata modalità che avvicini gli elettori al voto, soprattutto alla luce del sempre crescente fenomeno dell'astensionismo e che per tale motivo la collega Pavanelli ha presentato una articolata proposta di legge. Ricorda a tale proposito che il rappresentante del Ministero dell'interno ha individuato proprio nella proposta di legge della collega Pavanelli quella di immediata applicazione già in occasione delle prossime elezioni europee. Chiede quindi alla maggioranza di improntare i propri comportamenti a principi di correttezza, rilevando come dietro l'applicazione formalistica del Regolamento si possa celare la violazione dei diritti dell'opposizione.

  Vittoria BALDINO (M5S), richiamando l'esperienza della scorsa legislatura, nella quale era stato già affrontato il tema del voto fuori sede, ricorda come già all'epoca si fosse svolto un percorso che aveva coinvolto il Ministero dell'interno, che aveva portato all'elaborazione di una proposta sul voto anticipato presidiato, oggi cristallizzata nell'A.C. 302, a sua prima firma, che la Commissione ha deciso di non abbinare. Evidenzia come già nella scorsa legislatura e anche in quella ancora precedente fossero emerse difficoltà, legate alla garanzia della segretezza del voto, che ormai tutti conoscono e nessuno nega. Contesta però, rispetto a quella esperienza, una grave mancanza di coraggio da parte dell'attuale maggioranza che non si vuole contrapporre alle resistenze della burocrazia ministeriale al rinnovamento e all'innovazione. Rammenta come nel 2023 il nostro Paese sia l'unico sprovvisto di un sistema di voto alternativo e dichiara che con la progressiva crescita dell'astensione si sarebbe immaginata un maggiore sforzo per cercare di fermare questo fenomeno. Evidenzia come la nostra società sia in continuo movimento e conseguentemente l'astensionismo sia destinato a crescere ancora se il legislatore non avrà la lungimiranza di inseguire questo fenomeno per provare a frenarlo. Si unisce alle considerazioni già svolte dall'onorevole Colucci e dalle altre opposizioni nello stigmatizzare la scelta di sostituire a proposte di legge di iniziativa parlamentare una delega in bianco al Governo ed esprime forte disappunto rispetto al metodo adottato.

  Nazario PAGANO, presidente, fa presente che si procederà ora alla votazione dell'emendamento Pavanelli. 1.1.

  Alfonso COLUCCI (M5S), rileva che i colleghi sono finora intervenuti sull'ordine dei lavori e che pertanto, prima di procedere alla votazione dell'emendamento Pavanelli 1.1, occorre consentire le relative dichiarazioni di voto.

  Nazario PAGANO, presidente, fa notare al collega Alfonso Colucci che, prima di dare la parola all'onorevole Madia, si stava apprestando a porre in votazione l'emendamento Pavanelli 1.1.

  Alfonso COLUCCI (M5S) ribadisce che gli interventi dei colleghi sono stati sull'ordine dei lavori e non per dichiarazione di voto.

  Nazario PAGANO, presidente, fa presente che l'onorevole Alfonso Colucci sta dichiarando il falso.

  Alfonso COLUCCI (M5S) ritiene che il presidente non si possa permettere di mancargli di rispetto accusandolo di dichiarare il falso.

  Nazario PAGANO, presidente, nell'evidenziare come sia l'onorevole Colucci a non avere rispetto della presidenza, ribadisce che prima di dare la parola all'onorevole Madia si apprestava a porre in votazione l'emendamento Pavanelli 1.1.

  La Commissione respinge l'emendamento Pavanelli 1.1.

  (Vive proteste del deputato Alfonso Colucci).

Pag. 43

  Emma PAVANELLI (M5S) interviene sull'ordine dei lavori, dichiarando il proprio dispiacere per le affermazioni del Presidente, dal momento che i colleghi che l'hanno preceduta sono intervenuti sull'ordine dei lavori. Chiede quindi che venga prodotto e messo a disposizione quanto prima il verbale della seduta. Nel sottolineare di non essere potuta intervenire, come era sua intenzione, sull'emendamento a sua firma 1.1, ribadisce che tutti i colleghi si sono espressi sull'ordine dei lavori e che nessuno di loro ha parlato sulle proposte emendative e subemendative presentate. Nel ritenere gravissimo ed inaudito il comportamento del Presidente e in particolare l'accusa rivolta al collega Alfonso Colucci, ricorda che egli è il Presidente della Commissione e non il Presidente della maggioranza. Sottolineando pertanto che tutti hanno diritto al giusto rispetto e considerando particolarmente grave l'accusa di falsità, tanto più se rivolta ad un collega che è notaio di professione, reitera la richiesta di avere immediatamente a disposizione il verbale dei lavori della Commissione fino ad ora.

  Nazario PAGANO, presidente, rammenta che il resoconto sommario della seduta sarà disponibile come, di consueto, nella giornata di domani.

  La Commissione respinge il subemendamento Alfonso Colucci 0.1.2.25.

  Valentina GRIPPO (A-IV-RE) stigmatizza una istruttoria superficiale da parte del Governo delle proposte emendative presentate. Evidenzia nuovamente come la scelta di azzerare le proposte di legge parlamentari trasformandole in una delega in bianco al Governo, priva della definizione di qualsivoglia principio e criterio direttivo, rappresenti un grave precedente dal punto di vista costituzionale. Sottolinea come d'ora in avanti si potrebbe decidere con un semplice emendamento di maggioranza di sopprimere il Parlamento, rendendo l'Italia un Paese nel quale esiste solo il potere esecutivo oppure si potrebbe presentare un emendamento di maggioranza a qualsiasi progetto di legge parlamentare per delegare sempre la regolamentazione della materia al Governo, senza dargli alcun principio e criterio direttivo. Auspica che la maggioranza non voglia un modello del genere e ricorda che comunque un modello del genere è contrario alla Costituzione. Invita tutti a valutare la gravità di questa scelta che impedisce al Parlamento di svolgere il proprio ruolo, chiedendo di sospendere i lavori per sottoporre la questione al Presidente della Camera.

  La Commissione respinge il subemendamento Grippo 0.1.2.18.

  Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) illustra il subemendamento a sua firma 0.1.2.1 con il quale si tenta di porre rimedio agli evidenti profili di incostituzionalità dell'emendamento 1.2 del relatore. Precisa a tale proposito che la delega ivi contenuta è contraria all'articolo 76 della Costituzione non prevedendo alcun termine per il suo esercizio. Fa quindi presente che con il suo subemendamento ha inteso prevedere un termine di sei mesi, che considera del tutto congruo dal momento che la materia è stata ampiamente istruita dagli uffici del Viminale e da una apposita Commissione istituita dal Governo, la quale ha prodotto tra l'altro il Libro bianco sull'astensionismo. Nel richiamare inoltre il ciclo di audizioni svolto dalla Commissione, ritiene eccessivo il termine dei diciotto mesi che si vorrebbe introdurre all'emendamento del relatore con il subemendamento 0.1.2.28 della collega Bordonali.

  La Commissione respinge il subemendamento Magi 0.1.2.1.

  Maria Anna MADIA (PD-IDP) illustra il subemendamento, a sua prima firma, 0.1.2.9, con il quale si introduce un termine di tre mesi per l'esercizio della delega da parte del Governo. Ricorda come ormai il tema del voto fuori sede sia stato ampiamente sviscerato, non solo nell'attuale e nella precedente legislatura, ma anche in XVII legislatura quando una proposta di legge dell'onorevole Nesci era volta a consentire Pag. 44il voto ai fuori sede nei referendum. Rammenta poi l'attività istruttoria, anche informale, svolta dalla Commissione Affari costituzionali nella scorsa legislatura con il coinvolgimento del Ministero dell'interno, il Libro bianco predisposto dal Governo sulle esperienze di diritto comparato, per evidenziare come tutto questo patrimonio di conoscenze dovrebbe consentire al Governo di attuare la delega celermente. Definisce il termine di tre mesi per l'esercizio della delega l'unico termine possibile per provare a misurare la buona fede del Governo e sostiene che il parere contrario al subemendamento sia emblematico di un tipico male italiano, quale la volontà di ricominciare come se si fosse sempre all'anno zero. Contesta che sul voto ai fuori sede si sia all'anno zero ribadendo che il Ministero dell'interno sa benissimo di cosa si tratta e può procedere in pochi giorni a scrivere il decreto legislativo, se solo ne ha la volontà.

  Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che vengano puntualmente verbalizzate le dichiarazioni testé rese nei suoi confronti essendosi il presidente permesso di accusarlo di falsità. Nel riservarsi di agire per fatto personale, trattandosi di un episodio di inaudita gravità, dichiara di non poter accettare le accuse ricevute. Chiede una verbalizzazione puntuale dell'accaduto e di poter rivedere i resoconti della seduta.

  Valentina GRIPPO (A-IV-RE), illustrando l'emendamento 0.1.2.9 della collega Madia, sottoscritta da tutti i gruppi di opposizione, fa presente che il tema sarà oggetto delle notizie di stampa delle prossime settimane. Nel riconoscere la legittimità formale degli interventi emendativi dei gruppi di maggioranza al testo della proposta di legge, fa presente che questi ultimi stanno facendo una scelta politica importante e si stanno assumendo una grave responsabilità, dal momento che il decreto attuativo della delega richiede in realtà pochi giorni. Ricorda che qualche giorno fa, insieme alla collega Madia, ha presentato un ordine del giorno, accolto dal Governo, con il quale quest'ultimo si è impegnato a intervenire e a modificare la legge per consentire il voto regionale ai soggetti fuori sede. Rileva quindi che il Governo, nonostante l'impegno assunto, non è intervenuto in occasione delle elezioni regionali e, considerati i tempi previsti dal subemendamento della collega Bordonali, non interverrà neanche per quelle europee.

  La Commissione respinge gli identici subemendamenti Alfonso Colucci 0.1.2.21 e Madia 0.1.2.9.

  Valentina GRIPPO (A-IV-RE) chiede al Presidente di sapere quanti deputati abbiano a favore e quanti abbiano votato contro.

  Nazario PAGANO , presidente, invitando i deputati segretari Penza e Bordonali a prendere posto al banco della presidenza e a procedere al computo dei voti, indice nuovamente la votazione degli identici subemendamenti Alfonso Colucci 0.1.2.21 e Madia 0.1.2. 9.

  La Commissione, ripetendo la votazione, respinge gli identici subemendamenti Alfonso Colucci 0.1.2.21 e Madia 0.1.2. 9.

  La Commissione approva il subemendamento Bordonali 0.1.2.28 (vedi allegato 6).

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che il subemendamento Bordonali 0.1.2.27 deve ritenersi assorbito dall'approvazione dell'emendamento Bordonali 0.1.2.28.

  La Commissione approva il subemendamento Alfonso Colucci 0.1.2.24 (vedi allegato 6).

  Valentina GRIPPO (A-IV-RE) illustra il subemendamento 0.1.2.19 volto a prevedere come modalità eventuale la possibilità del voto digitale, ricordando che tale modalità è peraltro utilizzata già da altri Paesi, tra i quali Francia, Germania, Spagna e Svezia. Chiede al Governo perché sia stata esclusa questa possibilità, anche solo Pag. 45per la preregistrazione, tenuto conto che durante la pandemia sono stati sperimentati moltissimi modelli di voto digitale e anche di certificazione tramite SPID sia per la preregistrazione che per il voto.

  La sottosegretaria Wanda FERRO sottolinea l'esigenza di garantire un voto sicuro, certo e non manipolabile e ricorda come nel corso delle audizioni informali il Capo Dipartimento del Viminale abbia avanzato la richiesta di poter procedere a una sperimentazione, evidentemente simulando un'elezione, per poter testare la sicurezza delle modalità digitali, anche tenendo presenti i recenti e frequenti attacchi hacker che colpiscono anche il Viminale e il fatto che lo SPID non è sicuro. Nel rilevare che anche dalla lettura del Libro bianco, che riporta le esperienze degli altri Paesi, si evince come il voto digitale sia usato pochissimo, fa presente che comunque da parte della maggioranza e del Governo non vi è alcuna preclusione per le modalità digitali. Dichiara di avere memoria del percorso già svolto nelle passate legislature su questo tema sottolineando la volontà del Governo di fare comunque una legge buona che garantisca ai giovani universitari – che evidentemente sono elettori di sinistra come di centro e di destra – di poter votare in modo sicuro.

  Valentina GRIPPO (A-IV-RE) chiede di comprendere meglio le affermazioni della Sottosegretaria che sembrerebbero manifestare un orientamento favorevole all'eventualità di ricorrere anche al voto elettronico. Fa presente quindi a tale proposito che il subemendamento a sua firma 0.1.2.19 è volto a prevedere la possibilità e non l'obbligo di ricorrere anche a modalità digitali. Nel rilevare che l'amministrazione del Ministero dell'interno sta già lavorando a questa ipotesi e che altri Paesi fanno ricorso a tale soluzione, si domanda quindi la ragione del parere contrario espresso sul subemendamento 0.1.2.19 a sua firma.

  La sottosegretaria Wanda FERRO, ribadisce che a suo avviso il risultato migliore, digitale o meno che sia, sarà quello che deriverà dalla sperimentazione in corso. A tale proposito fa presente che l'opposizione sembra non essere d'accordo a tale sperimentazione dal momento che vuole già decidere a priori le migliori modalità da adottare.

  Valentina GRIPPO (A-IV-RE) fa presente alla Sottosegretaria che con il suo subemendamento si sta limitando a proporre tra le modalità possibili anche quella digitale.

  Nazario PAGANO, presidente, nel fare presente alla collega Grippo che è intervenuta per ben tre volte sul subemendamento a sua firma 0.1.2.19, le chiede se intenda o meno ritirarlo.

  Valentina GRIPPO (A-IV-RE), manifestando l'intenzione di non ritirare il subemendamento a sua firma 0.1.2.19, dichiara di non avere ancora compreso se la sottosegretaria sia contraria al fatto che il voto possa essere esercitato in modalità digitale.

  La sottosegretaria Wanda FERRO precisa di essere contraria a qualsiasi metodo, digitale o meno, che si riveli non certo, richiamando a tale proposito l'esperienza dell'esercizio del voto per gli italiani all'estero. Ribadisce quindi l'intenzione di decidere, in esito ai risultati della sperimentazione, quale metodo andrà previsto nella norma.

  Emma PAVANELLI (M5S) sottolinea che il subemendamento Grippo 0.1.2.19 prevede «anche» modalità digitali, che il Governo potrebbe valutare visto che intende procedere a una sperimentazione. In risposta alle affermazioni della Sottosegretaria circa il voto all'estero, fa presente che attualmente quel voto non è digitale ma su carta e non funziona bene comunque, visto che ci sono elettori che non ricevono il plico nonostante l'iscrizione. Ciò per evidenziare che il voto cartaceo non offre maggiori garanzie rispetto al voto digitale.

  La Commissione respinge il subemendamento Grippo 0.1.2.19.

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  Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), senza alcun intento polemico, dichiara di non comprendere le ragioni del parere contrario sul subemendamento a sua firma 0.1.2.2 che è volto a migliorare la correttezza e la comprensibilità della norma. Invita quindi il relatore a considerare che il suo emendamento 1.2 non specifica in alcun modo che l'esercizio del diritto di voto da parte dei soggetti fuori sede deve avvenire presso il comune di domicilio. Ritiene quindi che il suo subemendamento rappresenti un intervento doveroso per chiarire di cosa si sta parlando e per definire meglio l'oggetto della delega.

  Igor IEZZI (LEGA), relatore, precisa che la lettera a) del comma 1 del suo emendamento chiarisce che il decreto legislativo da adottare sarà volto a disciplinare «le modalità atte a garantire l'esercizio di voto degli elettori che per motivi di studio, lavoro o cura si trovano in un comune diverso da quello di residenza».

  Valentina GRIPPO (A-IV-RE), nel richiamare le affermazioni del collega Magi e le successive precisazioni del relatore Iezzi, fa presente a quest'ultimo che vi sono molti modi per favorire l'esercizio del voto di chi è fuori sede, citando a titolo esemplificativo la possibilità di mettere a disposizione di tali soggetti biglietti gratuiti del treno per raggiungere il comune di residenza in occasione delle tornate elettorali. Fa tuttavia presente che tale non è l'intento dell'opposizione, per la quale è importante che la delega contenga l'indicazione esplicita che il diritto di voto deve essere esercitato nel comune di domicilio. Chiede quindi che il subemendamento 0.1.2.2 del collega Magi sia accolto favorevolmente dal momento che esso sembrerebbe in linea con le dichiarate intenzioni del Governo.

  La Commissione respinge il subemendamento Magi 0.1.2.2.

  Maria Anna MADIA (PD-IDP) illustra il subemendamento 0.1.2.7, del quale è prima firmataria, volto a specificare nella delega con quali modalità gli elettori fuori sede possono effettuare la preregistrazione. Evidenzia come la Sottosegretaria abbia dichiarato che lo SPID non è una modalità sicura per preregistrarsi, ricordando che attualmente lo SPID risponde a tutte le normative tecniche europee e garantisce i livelli di sicurezza al punto tale che è utilizzato per procedure molto importanti e molto delicate. Ritiene che lo SPID offra garanzie di sicurezza adeguate, quantomeno per consentire a chi vive al di fuori del proprio comune di residenza di chiedere di poter votare fuori sede; sottolinea infatti nuovamente come il subemendamento si riferisca solo alla preregistrazione con modalità digitali e non al voto digitale.

  La sottosegretaria Wanda FERRO, con riferimento alle considerazioni dell'onorevole Madia, fa presente di non aver parlato dello SPID e del suo livello di sicurezza, ma di aver fatto riferimento in maniera generica al ricorso al metodo digitale per l'espressione del voto.

  Valentina GRIPPO (A-IV-RE) si dichiara colpita dall'intervento della Sottosegretaria, dal momento che tutti hanno sentito le sue affermazioni in merito alla mancanza di sicurezza dello SPID.

  La sottosegretaria Wanda FERRO richiama il contenuto del precedente subemendamento Grippo 0.1.2.19, che fa riferimento a modalità «anche digitali» e non al ricorso allo SPID.

  Valentina GRIPPO (A-IV-RE) fa presente di aver ascoltato attentamente le parole della Sottosegretaria la quale ha affermato che lo SPID non dà garanzie di sicurezza. Nel dichiarare a tale proposito che sarebbe ben contenta di apprendere che la Sottosegretaria ha cambiato idea rispetto alla sua precedente affermazione, ricorda come lo SPID sia stato considerato idoneo, a norma di legge, al trasferimento informatico dei dati sanitari dei cittadini, che a suo parere sono di gran lunga più sensibili di quelli necessari a una registrazione pre-elettorale. Ciò premesso invita il Governo a dichiarare esplicitamente che lo SPID non Pag. 47presenta livelli adeguati di sicurezza per la registrazione pre-elettorale o, in caso contrario, ad accettare di farvi ricorso.

  Emma PAVANELLI (M5S) conferma anch'essa le dichiarazioni sottosegretaria circa il fatto che lo SPID non è sicuro e manifesta stupore in considerazione del fatto che si tratta di uno strumento che negli ultimi anni è stato ampiamente utilizzato nel nostro ordinamento, anche per adempimenti e certificati delicati, oltre che per accedere al bonus cultura attraverso la cosiddetta 18app, che peraltro questo Governo ha deciso di eliminare. Invita a riconsiderare il parere sul subemendamento Madia 0.1.2.7 , che prevede l'uso dello SPID solo per poter procedere alla preregistrazione al voto.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Madia 0.1.2.7, 0.1.2.5, 0.1.2.4 e 0.1.2.6.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che il subemendamento Bordonali 0.1.2.26 deve ritenersi assorbito dall'approvazione dell'emendamento Bordonali 0.1.2.28.

  Valentina GRIPPO (A-IV-RE), assumendo che l'intenzione del Governo sia davvero quella di esercitare la delega e di consentire ai soggetti fuori sede di esercitare il diritto di voto, si domanda quale sia la logica del parere contrario al subemendamento Madia 0.1.2.8. Ritiene infatti che il Governo dovrebbe essere favorevole a che il Parlamento si ponga il problema delle risorse economiche necessarie.

  La Commissione respinge il subemendamento Madia 0.1.2.8.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che i subemendamenti Madia 0.1.2.10 e Alfonso Colucci 0.1.2.22 devono ritenersi assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Bordonali 0.1.2.28, mentre il subemendamento Alfonso Colucci 0.1.2.23 è precluso dalla medesima votazione.

  La Commissione approva l'emendamento del relatore 1.2 (vedi allegato 6).

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che la votazione degli emendamenti Berruto 1.3 e Zaratti 6.1 è preclusa dall'approvazione dell'emendamento 1.2 del relatore.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Baldino 6.01.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che il testo come modificato dalle proposte emendative e subemendative approvate sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 19.