CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 maggio 2023
106.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 107

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 9 maggio 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

  La seduta comincia alle 14.

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.
C. 1114 Governo.
(Parere alle Commissioni I e XI).
(Esame e rinvio).

Pag. 108

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Constatata l'assenza del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, ne assume le funzioni.

  Federico MOLLICONE, presidente e relatore, comunica che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e XI Lavoro, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche», che si compone di 30 articoli.
  Precisa che riferirà sulle disposizioni rientranti nei profili di competenza della VII Commissione rinviando, per ogni ulteriore approfondimento, ai materiali di documentazione predisposti dal Servizio Studi.
  L'articolo 5 reca disposizioni in materia di personale del Ministero dell'istruzione e del merito. In particolare, il comma 1 interviene sulle procedure concorsuali per i dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero, recate dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) al fine di: modificare le condizioni di ammissione (lettera a), numeri 1) e 2)); demandare le modalità di svolgimento del concorso e di pubblicazione del bando, le prove e i programmi concorsuali, i titoli valutabili, nonché le modalità di individuazione e di nomina delle commissioni esaminatrici ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (lettera a) numero 3)); modificare la disciplina della nomina e composizione delle commissioni dei concorsi (lettera b)); introdurre una nuova articolazione dei punti di cui dispongono le commissioni esaminatrici nella valutazione delle prove (lettera c)); introdurre precisazioni in ordine alle graduatorie e alla loro approvazione (lettera d)).
  Secondo quanto riportato nella relazione che accompagna il provvedimento, la scelta del ricorso allo strumento normativo del Regolamento, benché comporti una tempistica apparentemente più lunga per l'attivazione del concorso, è tesa a prevenire l'insorgere di possibili problemi di contenzioso, assicurando, in tal modo, all'Amministrazione la possibilità di poter procedere al reclutamento dei dirigenti tecnici in modo più celere. L'intervento normativo si rende necessario, sempre secondo quanto riportato nella relazione, poiché la risorsa professionale rappresentata dai dirigenti tecnici concorre alla realizzazione delle finalità di istruzione e formazione affidate alle istituzioni scolastiche e educative. In particolare, l'attività del dirigente tecnico si traduce in attività tese al miglioramento della qualità e all'innalzamento dei livelli del servizio scolastico, in coerenza con il processo di innovazione e revisione organizzativa del sistema di istruzione e formazione, avviato con il PNRR.
  I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 dispongono la proroga dell'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022) e dell'articolo 1, comma 559, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), prevedendo che per l'anno scolastico 2022/2023 continuino ad operare le Contrattazioni integrative regionali (CIR) sottoscritte tra gli Uffici scolastici regionali e le Organizzazioni sindacali rappresentative, ai fini della definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale sulla base delle risorse disponibili nel Fondo unico nazionale – FUN, ripartite, a livello regionale, dal Ministero.
  L'articolo 5 reca inoltre misure straordinarie volte ad assicurare il corretto avvio dell'anno scolastico 2023/2024 e articolate in diversi interventi. Segnalo a tale proposito che: i commi da 5 a 9 e il comma 11 sono diretti a prevedere una procedura straordinaria, valida esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, per l'assegnazione,Pag. 109 con contratto a tempo determinato, dei posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente. I posti sono assegnati ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno; il comma 10 è teso a garantire la continuità didattica ed educativa dei docenti di sostegno destinatari di nomina a tempo determinato, stabilendo un vincolo triennale di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova prima di poter chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso; il comma 12, al fine di garantire ulteriormente il reclutamento del personale docente di sostegno e di provvedere alla copertura, in ciascuna regione, dei posti vacanti e disponibili, prevede che, laddove residuino ulteriori posti a seguito dello scorrimento delle graduatorie della sopra citata procedura concorsuale (di cui al comma 5) e dopo le consuete operazioni di immissioni in ruolo, si procede, su istanza degli interessati, mediante scorrimento delle graduatorie di altre regioni o province; il comma 19 elimina il requisito dell'abilitazione all'insegnamento per l'accesso ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità; i commi da 13 a 18 riguardano la questione del conseguimento all'estero dei titoli per l'abilitazione all'insegnamento, con particolare riferimento ai titoli di specializzazione sul sostegno degli alunni e degli studenti con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento; il comma 20 detta uno specifico regime per la mobilità del personale docente al fine di assicurare la continuità didattica, anche alla luce degli impegni assunti dall'Italia in sede europea. In particolare è estesa ai docenti della scuola secondaria, oltre – come già previsto – a quelli della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, l'applicazione delle disposizioni (di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017), riguardanti le modalità di immissione in ruolo dei docenti che superano il test finale e ottengono una valutazione finale positiva. Le disposizioni sopra richiamate si applicano a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024 ai docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto.
  Il comma 21 dell'articolo 5, secondo quanto riportato nella relazione che accompagna il provvedimento, modifica la previsione recata dall'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 – convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 – al fine di adeguarla allo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, attesa l'adozione di tutte le riforme di competenza già nel 2022. Con la lettera a) del comma 21 si precisa quindi che gli esperti di cui si avvale l'ufficio di gabinetto del Ministero sono chiamati a dare supporto anche per la realizzazione degli investimenti del PNRR e non solo per la realizzazione delle riforme. La lettera b) specifica che il contingente di esperti «è da considerarsi aggiuntivo» rispetto a quello di cui all'articolo 9, comma 4, del Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 167 del 2020). La lettera c) reca una modifica di coordinamento normativo mentre la lettera d) prevede che le risorse poste a copertura della norma per la remunerazione del contingente di esperti possano essere utilizzate per conferire incarichi a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, che ha previsto tale possibilità, in deroga al divieto generale, per tutte le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR.
  L'articolo 9 detta disposizioni relative al Ministero dell'università e della ricerca. In particolare, il comma 1 interviene sull'articolo 51-ter del decreto legislativo n. 300 del 1999, relativo alle aree funzionali nelle Pag. 110quali il Ministero svolge le funzioni di spettanza statale, aggiungendo il supporto alle attività degli Osservatori, nazionale e regionali, per la formazione sanitaria specialistica e dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie oltre alla promozione del coordinamento delle attività di ricerca al fine di perseguire obiettivi di eccellenza e incrementare la sinergia e la cooperazione con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, nonché la valutazione dei progetti di ricerca. L'integrazione delle aree funzionali è da ricondurre all'istituzione, presso il medesimo Ministero, della Struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario, con compiti di supporto agli Osservatori di cui si è fatta menzione, e della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca. Poiché le norme di riferimento prevedono l'istituzione di Strutture tecniche di livello dirigenziale generale, il comma 1 interviene anche sull'articolo 51-quater del decreto legislativo n. 300 del 1999 al fine di prevedere due ulteriori uffici di livello dirigenziale generale presso il Ministero dell'università e della ricerca, incrementandone il numero da 6 a 8. Il comma 2 reca una serie di novelle al fine di adeguare le norme concernenti le Strutture tecniche in oggetto alle disposizioni in esame.
  I commi 3 e 4 recano una disciplina concernente la possibilità di corrispondere un riconoscimento economico premiale in favore di personale delle università e degli enti pubblici di ricerca, in relazione alla partecipazione a progetti di ricerca capaci di attrarre risorse mediante bandi competitivi nell'ambito dell'Unione europea e a livello internazionale.
  Più in particolare, il comma 3 novella l'articolo 9 della legge n. 240 del 2010 per consentire alle università, di istituire un fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca, alimentato con risorse derivanti dai progetti di ricerca, non ricompresi nel PNRR, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, nell'ambito dell'Unione europea e a livello internazionale e demanda a un decreto del Ministro la definizione delle modalità di erogazione di una quota premiale in favore di professori e ricercatori, anche a tempo determinato. La quota premiale non dovrà comunque essere superiore al 30 per cento del trattamento economico individuale, e dovrà essere riferita al solo periodo di realizzazione dei progetti da cui derivano i fondi e comunque nel limite della disponibilità delle risorse medesime. Si dovrà peraltro tenere conto dell'impegno individuale nella elaborazione e nella realizzazione degli interventi proposti e finanziati, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e oggettività.
  Il comma 4 introduce una disposizione analoga nell'articolo 15 del decreto legislativo n. 218 del 2016 consentendo l'integrazione del trattamento accessorio di ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, nonché di tecnologi, primi tecnologi e dirigenti tecnologi del personale degli Enti pubblici di ricerca (EPR), con risorse derivanti dai progetti di ricerca, non ricompresi nel PNRR, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, nell'ambito dell'Unione europea e a livello internazionale.
  L'articolo 19, comma 5, modifica la disciplina relativa alla procedura di riparto delle risorse stanziate dalla legge di bilancio per il 2022 per la valorizzazione del personale delle istituzioni AFAM. Si prevede che il riparto non abbia più luogo in sede di adozione del decreto di ripartizione del fondo per il funzionamento amministrativo delle istituzioni AFAM statali, alle quali sarebbe poi spettato il compito di provvedere all'assegnazione delle risorse al personale, in ragione della partecipazione del personale medesimo ad appositi progetti di miglioramento della didattica e della ricerca. Al contrario, si demanda alla contrattazione collettiva la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse che confluiranno nei capitoli di bilancio del MUR relativi al personale delle istituzioni AFAM.
  L'articolo 22, comma 1, ai fini del potenziamento amministrativo del Dipartimento per lo sport, dispone che presso questo operi, con relativo incremento della dotazione organica del personale di prestitoPag. 111 della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contingente di personale non dirigenziale di 10 unità equiparato alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, collocato in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri. I commi da 2 a 4 introducono alcune modifiche alla governance e alle funzioni di Sport e salute s.p.a. Anzitutto, si modifica la disciplina del consiglio di amministrazione sotto tre profili: si portano da 3 a 5 i componenti del consiglio di amministrazione (compresi il presidente e l'amministratore delegato); si elimina la coincidenza fra presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato, figura che viene contestualmente introdotta e disciplinata; si prevede che i tre componenti restanti siano nominati, rispettivamente, dal Ministro della salute, dal Ministro dell'istruzione e del merito e dal Ministro dell'università e della ricerca. Per quanto riguarda le funzioni, si autorizza la società a fornire supporto tecnico operativo alle amministrazioni interessate, nell'ambito dell'attuazione degli investimenti previsti dal PNRR, dal fondo sviluppo e coesione (FSC) e dagli altri fondi nazionali ed europei.
  Ai sensi del comma 8, si dispone che i decreti di organizzazione interna del Dipartimento per lo Sport, del Dipartimento per le politiche della famiglia e del Dipartimento Casa Italia, interessati dalle modifiche ordinamentali introdotte nei precedenti commi, devono essere adottati entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 che disciplina l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di ministri.
  Si dispone, infine, che, a decorrere dall'anno di sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri relativo al triennio 2016-2018, il Fondo unico della Presidenza continua a essere alimentato dai risparmi di gestione riferiti alle spese di personale, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo (comma 9).

  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.
C. 1060 Governo.
(Parere alle Commissioni VI e XII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Rossano SASSO (LEGA), relatore, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata a esprimere un parere, alle Commissioni riunite VI (Finanze) e XII (Affari sociali) sul decreto-legge n. 34 del 20243, recante «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali».
  Con riferimento ai profili di competenza della VII Commissione segnala, in particolare, le seguenti disposizioni, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.
  L'articolo 2, comma 1, proroga la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento (in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente) alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023. Il comma 2 prevede la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia. Il comma 3 reca la quantificazione degli oneri derivanti dai Pag. 112commi 1 e 2 e indica le fonti di copertura finanziaria.
  Ricorda in proposito che i consumi di gas metano per uso industriale sono ordinariamente assoggettati all'aliquota IVA del 22 per cento, ad eccezione di quanto previsto dal n. 103) della Tabella A, parte III, allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che assoggetta all'aliquota IVA del 10 per cento le somministrazioni per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili.
  L'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5 per cento riguarda, pertanto, sia le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 10 per cento sia a quelle per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 22 per cento. La riduzione di aliquota si applica in via temporanea, limitatamente alle somministrazioni contabilizzate nelle fatture emesse per suddetti consumi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023.
  L'articolo 12 contiene una serie di misure accomunate dal fine di consentire agli enti del Servizio sanitario nazionale di fare fronte alla carenza di personale nei servizi di emergenza-urgenza. Il comma 1 consente, fino al 31 dicembre 2025, al personale medico che nel corso del periodo dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2023 abbia maturato almeno tre anni di servizio (o un ammontare orario equivalente), anche non continuativi, presso i servizi di emergenza-urgenza del SSN, di partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del medesimo SSN nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione. Il servizio prestato deve essere certificato, su istanza dell'interessato, dalla struttura presso la quale è stato svolto.
  Il comma 2, anche in questo caso fino al 31 dicembre 2025, consente, in via sperimentale e in deroga alle incompatibilità vigenti, ai medici in formazione specialistica, su base volontaria e al di fuori dall'orario di formazione, di assumere incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del SSN, per un massimo di otto ore settimanali. Ai sensi del comma 3, l'attività libero-professionale svolta deve essere coerente con il livello di competenze e di autonomia raggiunto dallo specializzando ed è retribuita con un compenso orario pari a 40 euro lordi omnicomprensivi. Il comma 4 prevede che l'attività svolta è valutabile in sede concorsuale per dirigente medico del SSN e costituisce requisito utile alla partecipazione alle procedure concorsuali finalizzate al superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni.
  Il comma 5 consente, fino al 31 dicembre 2025, al personale, dipendente e convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del SSN in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato, di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale, in deroga ai contingenti previsti dalle disposizioni vigenti, fino al raggiungimento del limite di età previsto e fermi restando l'autorizzazione degli enti del SSN e il riconoscimento del trattamento pensionistico solo alla cessazione del rapporto di lavoro. Il comma 6 reca invece un beneficio pensionistico per il personale sanitario, riservato a coloro che liquidano la pensione nel regime contributivo, applicabile ai pensionamenti fino al 30 giugno 2032.
  L'articolo 14 stabilizza nel tempo la norma, attualmente prevista con termine al 31 dicembre 2025, che consente alle aziende e agli enti del SSN, nonché alle strutture accreditate appartenenti alle rete formativa, di assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, gli specializzandi al terzo anno che si siano utilmente collocati nella graduatoria separata in esito alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario. La durata del contratto non può essere superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica ed il contratto potrà essere prorogato non più solo una volta, come Pag. 113nella normativa previgente, bensì fino al conseguimento del titolo.
  Anche l'articolo 15 è finalizzato a fornire agli enti del SSN ulteriori strumenti per superare l'attuale fase di carenza di personale. In particolare, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 consentono, fino al 31 dicembre 2025, l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri a coloro che intendono esercitare, presso strutture sanitarie o socio sanitarie pubbliche o private o private accreditate, una professione sanitaria o l'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero. La disciplina per l'esercizio di tale attività è demandata a un'intesa da adottarsi in Conferenza Stato-regioni entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto. A norma dei commi 4 e 5 sono estese al personale medico e infermieristico assunto ai sensi dei commi precedenti presso strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private, con contratto libero-professionale o di lavoro subordinato, le disposizioni del testo unico immigrazione (articoli 27 e 27-quater del decreto legislativo n. 286 del 1998) che consentono l'ingresso per motivi di lavoro sul territorio nazionale «in casi particolari», ossia al di fuori del sistema delle quote annualmente fissate dai cosiddetti «decreti flussi».
  Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 9 maggio 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

  La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici.
Atto n. 41.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 2 maggio 2023.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Nicole MATTEONI (FDI), relatrice, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

  La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 9 maggio 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

COMITATO RISTRETTO

  Martedì 9 maggio 2023.

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione del relativo albo professionale.
Esame C. 596 D'Orso, C. 659 Varchi, C. 952 Patriarca e C. 991 Manzi.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

Pag. 114

SEDE REFERENTE

  Martedì 9 maggio 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico.
C. 418 Lupi.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 febbraio 2023.

  Federico MOLLICONE, presidente, ricorda che la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni, raccogliendo, altresì, alcuni contributi scritti.

  Giorgia LATINI (LEGA), relatrice, riferisce che nel prosieguo dell'esame saranno presentati emendamenti volti ad allineare il contenuto del testo in esame a quello dell'analogo provvedimento approvato dall'Assemblea della Camera nella scorsa legislatura il cui iter al Senato non si completò a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.

  Federico MOLLICONE, presidente, dopo aver dichiarato concluso l'esame preliminare della proposta di legge, ricorda che il termine per la presentazione delle proposte emendative è stato fissato dall'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi alle ore 15 di martedì 16 maggio. Ricorda, inoltre, che l'avvio dell'esame della proposta di legge in Assemblea è previsto a partire da lunedì 29 maggio.

  Federico MOLLICONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 9 maggio 2023.

Audizione informale, in videoconferenza, della Presidente del Consiglio nazionale degli utenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Sandra Cioffi, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00055 Orrico: Iniziative per contrastare la diffusione delle sfide di resistenza (challenge) nelle reti sociali telematiche.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 14.40.