CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 maggio 2023
106.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 67

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 9 maggio 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

  La seduta comincia alle 14.45.

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.
C. 1114 Governo.
(Parere alle Commissioni I e XI).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 maggio 2023.

  Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che nella seduta di lunedì 8 maggio 2023 il relatore, onorevole Morrone, ha svolto la relazione introduttiva. Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, invita il relatore a illustrare la proposta di parere.

  Jacopo MORRONE (LEGA), relatore, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 1).

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  Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara di condividere la proposta di parere.

  Carla GIULIANO (M5S) segnala preliminarmente come il provvedimento in esame, raccolga in parte il favore del suo gruppo in quanto rafforza gli organici della Pubblica amministrazione seppure in maniera insufficiente. Si sofferma quindi sull'istituzione della carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria, di cui il decreto-legge prevede il reclutamento dei medici del Corpo di polizia penitenziaria in un numero esiguo. Inoltre, non chiarisce quali siano le funzioni di tale nuovo ruolo e se, come le risulta, il personale medico in oggetto sarà posto a disposizione soltanto del personale di polizia penitenziaria, eventualmente anche svolgendo le visite mediche in fase di selezione del personale durante i concorsi. In tale ipotesi, non potrebbe quindi operare, in convenzione con le aziende sanitarie locali, anche negli istituti penitenziari, come invece a suo avviso sarebbe possibile e necessario.
  Ritiene inoltre che il provvedimento rechi ulteriori profili problematici, seppure non di stretto interesse della Commissione Giustizia.
  In particolare, segnala l'articolo 25, che reca misure urgenti per il potenziamento della struttura organizzativa del Ministero del turismo e per la costituzione di ENIT Spa.
  Rileva che per tale società si prevede un capitale sociale iniziale di 7 milioni di euro. Sottolinea quindi che proprio nella giornata odierna la Camera ha bocciato le mozioni relative al ripristino dell'istituto «opzione donna» poiché il Governo non intende sostenere un costo di 300 milioni di euro, evidenziando come l'Esecutivo abbia invece istituito, attraverso il provvedimento in esame, un ente inutile.
  Osserva infatti che la ENIT Spa, che sostituirà l'ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo, è una società in house la cui finalità è quella di consentire di accelerare e semplificare le procedure di fornitura di beni e di servizi. Rileva che tale società pertanto potrà godere di una corsia preferenziale di affidamenti diretti in contrasto con le indicazioni comunitarie di accedere a forniture e servizi tramite gara.
  Non ritiene necessario istituire una nuova società in quanto ritiene che la stessa non possa fornire una visione di competenza tecnica al Ministro del turismo che, autorizzando lo svolgimento in Slovenia di una campagna per la promozione dell'Italia, ha dimostrato di possedere.
  Segnala infine che nella relazione del relatore non si fa cenno ad altre tematiche che a suo avviso avrebbero dovuto essere citate. Si riferisce in particolare all'incremento delle dotazioni organiche dell'Avvocatura dello Stato, e alla riorganizzazione del dipartimento per le politiche della famiglia, anche in ragione delle nuove funzioni in materia di infanzia e adolescenza, prevenzione e contrasto della pedofilia e della pedopornografia, anche on line, e della lotta al cyberbullismo. Per tali ragioni, preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021.
C. 922 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ciro MASCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Pittalis, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che l'Accordo in esame è finalizzato rendere più stretta la collaborazione tra le polizie dei due Paesi nel prevenire, individuare, reprimere e investigare sui reati, regolamentando giuridicamente la collaborazione operativa e rafforzando i rapporti tra gli omologhi organismi Pag. 69impegnati nella lotta al crimine organizzato transnazionale.
  Al riguardo, si ricorda che l'Ucraina, in questi ultimi anni, sui seguiti della crisi con la Russia, determinata anche dall'orientamento di avviare l'iter di adesione all'Unione europea e di rafforzare le relazioni diplomatiche con i Paesi occidentali, ha iniziato un processo di riforma dell'ordinamento costituzionale e del sistema giudiziario, cercando di dotarsi di più efficaci strumenti di contrasto alla corruzione.
  Nello specifico l'Accordo in questione sviluppa la collaborazione tra i due Paesi attraverso lo scambio di informazioni, la condivisione di esperienze in materia di criminalità, nonché altre forme di collaborazione tra le quali la programmazione di attività di formazione e lo scambio di esperti.
  Nel passare a illustrare il contenuto dell'Accordo, composto da 14 articoli, si evidenzia che l'articolo 1 precisa che l'obiettivo dell'atto in esame è quello di promuovere, sviluppare e rafforzare la cooperazione bilaterale di polizia per prevenire, individuare, reprimere e svolgere indagini sui reati.
  L'articolo 2 specifica che le autorità competenti per l'attuazione dell'Accordo sono per la Parte italiana il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e per la Parte ucraina, la Polizia di Stato ucraina.
  L'Accordo sancisce, inoltre, i principali settori entro i quali la cooperazione di polizia si renderà operativa (articolo 3). Tra questi sono richiamati: il crimine organizzato transnazionale; i reati contro la vita e la salute della persona; i reati contro la proprietà; la produzione e il traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori; i reati contro la libertà sessuale e l'inviolabilità sessuale della persona; la tratta di persone e l'immigrazione illegale; il traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiale nucleare e radioattivo; la criminalità informatica; l'importazione, produzione, vendita e distribuzione di materiali pornografici nei casi in cui queste condotte costituiscono reato, compreso quelli contenenti pornografia infantile in particolare con l'utilizzo di internet; i reati economici; la legalizzazione (riciclaggio) dei proventi di reato; i reati contro oggetti del patrimonio culturale; i reati contro l'ambiente; i reati di corruzione; i reati nell'ambito della proprietà intellettuale e, infine, quelli collegati al possesso e illegale di veicoli.
  Tale elencazione non ha carattere di esaustività, dal momento che le autorità competenti, di comune intesa, possono estendere la collaborazione anche al contrasto di ulteriori reati previsti dalle rispettive legislazioni.
  Il citato articolo 3 precisa altresì che l'Accordo non pregiudica le procedure in vigore nel settore dell'estradizione e della mutua assistenza giudiziaria.
  Per l'attuazione della collaborazione, l'articolo 4 indica specifiche modalità, che possono comprendere scambi di informazioni di interesse reciproco in tutta una serie di ambiti, da quelli sui reati, sui gruppi criminali organizzati nonché sulla loro organizzazione, gestione e modalità operative, sulla ricerca dei latitanti, sul traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, sui reati commessi da soggetti e organizzazioni criminali di reciproco interesse nei territori dei rispettivi Paesi, sull'immigrazione illegale e sui metodi per contrastare la tratta di persone e il traffico illecito di migranti attraverso le frontiere, nonché sui reati di pedopornografia on line e sulla criminalità informatica, a quelli sulla formazione delle forze di polizia, sugli strumenti legislativi e scientifici diretti a combattere il crimine, comprese le informazioni sull'analisi della minaccia criminale.
  La collaborazione si realizza attraverso le richieste di assistenza di cui l'articolo 5 indica i requisiti formali e sostanziali.
  A tali richieste, ai sensi dell'articolo 6, l'altra Parte può rispondere con un rifiuto motivato nel caso l'esecuzione delle stesse comporti una minaccia per i diritti, le libertà, la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altro interesse nazionale, o contrasti con le leggi o gli obblighi dell'altro Stato, o se la richiesta riguardi una condotta non penalmente rilevante per l'altra Parte.Pag. 70
  L'articolo 7 dettaglia le procedure da seguire per l'esecuzione delle richieste, eseguite dalle autorità competenti in conformità alla legislazione dei loro Stati.
  L'articolo 8 riguarda il trattamento dei dati, descrivendo le procedure per il trattamento, il trasferimento e la conservazione dei dati personali scambiati dalle forze di polizia, assicurando che ad essi sia riservata adeguata tutela coerentemente con i criteri previsti in materia dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, attuata con il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, e dal regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, richiamati nel punto 2) della relazione tecnico-normativa allegata al provvedimento.
  Inoltre, mentre l'articolo 9 prevede la costituzione di gruppi di lavoro congiunti per coordinare azioni comuni nella lotta contro la criminalità e per soddisfare ulteriori esigenze operative, per brevi periodi, con compiti di consulenza, assistenza e analisi, anche mediante un ufficiale di collegamento o un rappresentante autorizzato con funzioni di informazione e consulenza, l'articolo 10 contempla la possibilità di effettuare, qualora necessario, riunioni e consultazioni, anche con modalità di videoconferenza, e l'articolo 11 dispone che le spese derivanti dall'esecuzione dell'Accordo sono sostenute da ciascuna parte nell'ambito dei relativi stanziamenti, salvo diverse intese. In particolare, in caso di spese straordinarie sarà necessario uno stanziamento di risorse finanziarie aggiuntivo rispetto alle dotazioni previste negli ordinari capitoli di bilancio.
  Infine, l'articolo 12 prevede che la lingua di lavoro utilizzata nelle attività di cooperazione sia l'inglese, l'articolo 13 dispone in ordine alla composizione di eventuali controversie che possano insorgere tra le Parti sull'interpretazione del testo e sulla sua applicazione, da risolversi per via diplomatica, e l'articolo 14 prevede le procedure per l'entrata in vigore, per l'adozione di emendamenti e per la denuncia.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica dell'Accordo, si segnala che lo stesso è composto da quattro articoli.
  L'articolo 1 autorizza la ratifica dell'Accordo mentre l'articolo 2 ne prevede l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'esecuzione dell'Accordo e precisa che, come già accennato, agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 11, paragrafo 2, secondo periodo, dell'Accordo, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
  Da ultimo, l'articolo 4 prevede che la legge di ratifica entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Nessuno chiedendo di intervenire, formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 2).

  Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara di condividere la proposta di parere.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019.
C. 1039 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ciro MASCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Pittalis, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che l'Accordo in esame si colloca in un processo di intensificazione delle relazioni economiche tra l'Unione europea e il Vietnam, che è il suo secondo partner commerciale (dopo Singapore) tra i Paesi dell'Asean (Associazione delle NazioniPag. 71 del Sudest Asiatico, costituita l'8 agosto 1967 a Bangkok e oggi composta da 10 Paesi dell'area).
  I rapporti tra l'Unione europea e il Vietnam sono inquadrati nell'Accordo di partenariato e cooperazione siglato nel 2012 ed entrato in vigore nel 2016. Da tale atto sono derivati un Accordo di libero scambio e, appunto, un Accordo sulla protezione degli investimenti.
  Il primo, occupandosi di materie di competenza esclusiva Ue, non ha richiesto la ratifica da parte dei parlamenti nazionali, ed è entrato in vigore il 1° agosto 2020.
  L'Accordo in esame, invece, rientra nella competenza concorrente tra Ue e Stati membri (in particolare per quanto riguarda gli investimenti non diretti e le controversie investitori-Stato cosiddetto).
  Trattandosi di un «accordo misto», esso è sottoposto alla ratifica dei parlamenti nazionali. Il trattato è stato già ratificato dal Vietnam l'8 giugno del 2020.
  Una volta che sarà entrato in vigore, il nuovo Accordo sostituirà i trattati bilaterali esistenti tra il Vietnam e Paesi dell'Unione (tra cui quello con l'Italia, firmato il 18 maggio 1990).
  L'Accordo intende prevedere un miglioramento del contesto entro cui si collocano gli investimenti in Vietnam, assicurando agli investitori Ue una condizione di non discriminazione e fissando una serie di tutele (ad esempio in tema di espropriazioni e nazionalizzazioni) e comprende anche un nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie, prevedendo la costituzione di un tribunale bilaterale ad hoc (ICS), in sostituzione del tradizionale meccanismo ISDS (Investor-State dispute settlement), giudicato dall'Unione inaffidabile e superato.
  Si rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici l'illustrazione complessiva del testo dell'Accordo, introdotto da un preambolo e composto da 93 articoli suddivisi in 4 capi e da 13 allegati, richiamandone in questa sede sinteticamente i contenuti.
  In particolare, si rileva che nel preambolo si fa riferimento al rispetto dei diritti fondamentali, allo sviluppo sostenibile e alla trasparenza nel commercio, principi collegati all'esigenza di evidenziare il radicamento della politica commerciale comune nell'alveo degli strumenti di politica estera dell'Unione e la conseguente subordinazione della stessa al rispetto dei principi fondamentali cui si ispira l'Unione europea (articolo 3 del Trattato sull'Unione europea-TUE) e al raggiungimento delle finalità di sviluppo sostenibile.
  Il Capo I (articoli 1.1 e 1.2) riguarda gli obiettivi e le definizioni generali e individua come obiettivo dell'Accordo il miglioramento delle relazioni tra le Parti, in materia di investimenti.
  Il Capo II (articoli da 2.1 a 2.9) riguarda la protezione degli investimenti e definisce l'ambito di applicazione dell'Accordo.
  In particolare, l'articolo 2.1 individua una serie di eccezioni generali alla sua applicazione (dai regimi previdenziali alle attività legate all'esercizio di pubblici poteri, alle questioni relative alla cittadinanza o alla residenza) mentre l'articolo 2.2 ribadisce il diritto delle Parti a legiferare nei rispettivi territori, senza che le norme sulla protezione degli investimenti possano essere considerate come un impegno a non modificare il proprio quadro normativo, anche in materia di aiuti di Stato.
  L'articolo 2.3 prevede l'applicazione della clausola del trattamento nazionale – in base a cui ciascuna Parte riserva agli investitori dell'altra un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri, salve le deroghe elencate – mentre l'articolo 2.4 prevede l'applicazione del trattamento della nazione più favorita, in base al quale gli investimenti ricevono un trattamento non meno favorevole a quello di investimenti di Paesi terzi.
  L'articolo 2.5 garantisce agli investitori un trattamento «equo e giusto», garantendo la «piena protezione e sicurezza» degli investimenti. In particolare, il paragrafo 2 di tale articolo prevede che una parte viola l'obbligo di trattamento giusto ed equo se una misura, o una serie di misure, da essa adottata costituisce, tra l'altro, un diniego di giustizia nei procedimenti penali, civili o amministrativi o una violazione fondamentale del principio del Pag. 72giusto processo nei procedimenti giudiziari e amministrativi.
  Inoltre, l'articolo 2.6 prevede una parità di trattamento tra le Parti per le perdite subite a causa di guerre, conflitti armati o altri eventi simili; l'articolo 2.7 definisce alcune garanzie nei confronti di provvedimenti di nazionalizzazione, stabilendo che nessuna parte può nazionalizzare o espropriare un investimento disciplinato dall'Accordo, né direttamente né indirettamente mediante misure di effetto equivalente alla nazionalizzazione o all'espropriazione, eccetto nei casi in cui questa sia effettuata per un fine pubblico, nel rispetto del principio del giusto procedimento, su base non discriminatoria, e dietro pagamento di un'indennità tempestiva, congrua ed effettiva. Vengono inoltre definite precise condizioni di ammissibilità per eventuali deroghe.
  L'articolo 2.8 garantisce i trasferimenti in valuta convertibile degli investimenti disciplinati dall'Accordo e l'articolo 2.9, riconosce l'istituto della surrogazione per i pagamenti effettuati in relazione agli investimenti in esame.
  Il Capo III, riguarda la risoluzione delle controversie ed è diviso in due sezioni: la sezione A (articoli da 3.1 a 3.26) riguarda le controversie tra le Parti mentre la sezione B (articoli da 3.27 a 3.59) è relativa alle controversie tra investitori e Parti.
  Per quanto attiene al contenuto della sezione B, di maggiore interesse ai fini dell'esame da parte della Commissione Giustizia, si segnala essa è suddivisa in ulteriori 5 sottosezioni. Gli articoli 3.27 e 3.28 (sottosezione 1) ne definiscono l'ambito di applicazione e le definizioni.
  Gli articoli da 3.29 a 3.31 (sottosezione 2) riguardano la risoluzione alternativa delle controversie.
  Gli articoli da 3.32 a 3.37 (sottosezione 3) disciplinano la presentazione della domanda di risoluzione e le condizioni preliminari.
  Gli articoli da 3.38 a 3.41 definiscono il sistema giurisdizionale per gli investimenti (sottosezione 4). Quest'ultimo articolo menziona in particolare l'impegno delle Parti a promuovere il progetto di Corte multilaterale degli investimenti, meccanismo permanente multilaterale di risoluzione delle controversie che dovrebbe sostituire il sistema di tribunali bilaterali sugli investimenti, come quello contenuto nell'API tra Unione europea e Singapore.
  Gli articoli da 3.42 a 3.59 (sottosezione 5) disciplinano lo svolgimento del procedimento.
  Il Capo IV (articoli da 4.1 a 4.23) contiene disposizioni istituzionali, generali e finali.
  Si segnala, da ultimo, l'accordo si compone anche di 13 allegati, riguardanti, tra l'altro, anche il codice di condotta per i membri del tribunale, i membri del tribunale d'appello e i mediatori; e le procedure di lavoro del tribunale d'appello.
  Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, esso consta di 4 articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 fissa la clausola di invarianza finanziaria; gli oneri previsti dal Trattato, infatti, gravano esclusivamente sul bilancio dell'Unione europea, con riferimento sia al Comitato di cui all'articolo 4.1 (al cui funzionamento partecipano funzionari UE), sia alle spese per il meccanismo di risoluzione delle controversie.
  Infine, si segnala che l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  Ciò premesso, nessuno chiedendo di intervenire, propone di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole (vedi allegato 3).

  Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara di condividere la proposta di parere.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.

RISOLUZIONI

  Martedì 9 maggio 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il Pag. 73sottosegretario di Stato per la Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

  La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Ciro MASCHIO, presidente avverte che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante il circuito chiuso digitale. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto.

7-00098 Maschio: Su iniziative volte all'istituzione a Verona di una Sezione distaccata della Corte di appello di Venezia.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

  Ciro MASCHIO, presidente nell'illustrare la risoluzione a sua firma, ricorda che nella precedente legislatura aveva predisposto una proposta di legge volta ad istituire la Corte di appello di Verona e che anche il gruppo della Lega e quello del Movimento 5 Stelle avevano presentato provvedimenti analoghi.
  Osserva che l'iniziativa in discussione si colloca nel più ampio contesto della riorganizzazione della geografia giudiziaria alla quale sta lavorando l'Esecutivo.
  Precisa quindi che la risoluzione non deve intendersi alternativa all'attività del Governo ma che, all'interno di un quadro più ampio, intende fornire un indirizzo preciso su alcune questioni specifiche.
  Rammenta che lo scenario che riguarda la Corte d'appello di Venezia è molto delicato. Pur trattandosi di una Corte all'interno della quale il personale svolge un lavoro straordinario, segnala che, anche a causa della carenza di organico, il carico di arretrato ha raggiunto dei livelli molto elevati e le particolari complicazioni logistiche rendono difficoltoso un efficiente svolgimento dell'attività degli operatori del diritto.
  Evidenzia che la risoluzione in esame non propone l'istituzione di una nuova Corte d'appello bensì la creazione di una sezione distaccata, in quanto tale soluzione appare più semplice dal punto di vista organizzativo e in grado di distribuire in maniera più efficente il carico di lavoro. Sottolinea in proposito che la metà dei fascicoli presso la Corte d'appello di Venezia provengono dalle province di Verona e di Vicenza.

  Valentina D'ORSO (M5S) precisa preliminarmente che il suo gruppo è favorevole all'intervento oggetto della risoluzione in esame, tuttavia ritiene che sarebbe preferibile istituire una nuova Corte d'appello in luogo di una sezione distaccata di quella di Venezia.
  Preannuncia inoltre la presentazione da parte del Movimento 5 Stelle di una risoluzione, che riprende i contenuti di una proposta di legge presentata, anche nella scorsa legislatura, dall'onorevole Scutellà, in materia di revisione della geografia giudiziaria, tema che a suo avviso deve essere affrontato in modo organico.
  Chiede quindi che la Commissione proceda alla discussione congiunta dei due atti di indirizzo al fine di individuare criteri oggettivi che possano guidare il Governo nella annunciata riorganizzazione, essendosi concretizzata la volontà dell'Esecutivo di sottoporre al Parlamento un intervento su tale materia e ritiene che la Commissione, attraverso la discussione della risoluzione in titolo e di quella del suo gruppo, possa indirizzare al meglio il Governo.
  Ritiene in particolare che, per evitare interventi ispirati ad una mera logica localistica, sia necessario fare riferimento ad un quadro d'insieme di tutti gli uffici giudiziari del Paese.
  Ringrazia inoltre il presidente per aver dato impulso ad un lavoro importante al quale anche il suo gruppo intende partecipare per accompagnare il Governo nella realizzazione di una riorganizzazione della geografia giudiziaria.
  Precisa che il Movimento 5 Stelle non ha difficoltà ad accogliere l'esigenza evidenziata dalla risoluzione presentata dal presidente Maschio, tuttavia esorta la CommissionePag. 74 ad individuare dei criteri comuni per effettuare delle scelte razionali ed osserva che lo spirito con il quale si sta affrontando la questione appare adatto a intraprendere un'operazione seria e rigorosa.

  Jacopo MORRONE (LEGA) condivide la posizione del presidente e rammenta che nella precedente legislatura aveva presentato una proposta di legge volta a istituire una nuova Corte d'appello a Forlì, a suo avviso necessaria per soddisfare le esigenze di giustizia del territorio romagnolo.
  Con riferimento alla risoluzione in discussione, concorda con la scelta di prevedere una sezione distaccata. Sottolinea inoltre come il Governo abbia messo al centro della propria attività la vicinanza dello Stato ai cittadini e evidenzia come ciò passi anche attraverso la giustizia di prossimità.
  In proposito rammenta come in passato siano state adottate decisioni che hanno portato alla riduzione del numero dei tribunali e ritiene che esse abbiano finito con l'allontanare i cittadini dallo Stato. Approva pertanto questa inversione di tendenza e sottolinea l'esigenza che il Governo intervenga in tempi stretti sulla giustizia di prossimità.

  Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) ritiene che la istituzione di sezioni distaccate delle corti di appello determini sempre delle problematiche delicate, soprattutto sotto il profilo del contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso.
  Rileva, infatti, che qualora si istituisse una sezione distaccata della Corte d'appello di Venezia, si verrebbe a creare anche una sezione distrettuale antimafia distaccata, frammentando di fatto le competenze.
  Osserva come invece sia opportuno concentrare il contrasto alle mafie nelle sedi delle corti d'appello per consentire la costituzione di un pool unico e una struttura giudiziaria che abbia competenze e strumenti adeguati.
  Rammenta come la questione sia stata per la prima volta affrontata quando circa venti anni fa si propose di creare una sezione distrettuale della direzione distrettuale antimafia presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Evidenzia come tale ipotesi apparve immediatamente non percorribile.
  Svolge inoltre un ragionamento più ampi in ordine alla creazione di sezioni distaccate che, a suo avviso, determinerebbe il rischio di privilegiare alcuni territori rispetto ad altri. Vi sono infatti numerose realtà meritevoli di attenzione, a partire da tutte le città di medie dimensioni, e dalle città della Sicilia e della Campania e da tutti quei territori pervasi dalla criminalità organizzata.
  Non ritiene quindi, sotto un profilo di identità del trattamento, giusta la richiesta avanzata e sottolinea come tale istanza seppur importante non possa non essere accompagnata anche da quelle relative ad altri territori che si sentono abbandonati dallo Stato.

  Andrea PELLICINI (FDI) dichiara di condividere la risoluzione presentata dal Presidente ritenendo che quanto detto dal collega Cafiero de Raho corrisponda a una visione corretta ma parziale, in quanto incentrata soltanto sulla giustizia penale. Ricorda invece che la risoluzione ha a oggetto un territorio caratterizzato da un tessuto industriale particolarmente sviluppato, che determina una grossa mole di contenzioso civile.

  Francesco GALLO (MISTO) evidenzia come a suo avviso il tema della geografia giudiziaria vada sviluppato anche in riferimento alla dislocazione e alle competenze del cosiddetto «tribunale delle imprese».

  Gianluca VINCI (FDI) evidenzia, anche per diretta esperienza personale, come quello prospettato dalla risoluzione del Presidente non sia favoritismo di un territorio rispetto ad altri, ma la giusta attenzione ad un territorio che ha delle ben note peculiarità che condizionano l'erogazione dei servizi, a partire dal fenomeno dell'acqua alta.

  Ciro MASCHIO (FDI), presidente, prende atto con soddisfazione di aver consentito Pag. 75tramite il suo atto di indirizzo l'avvio di un approfondito dibattito su un tema particolarmente delicato, quale quello della geografia giudiziaria, a cui si connette l'obiettivo di rafforzare la cosiddetta «giustizia di prossimità». Con riguardo al ragionamento svolto dall'on. Cafiero de Raho, sottolinea che l'impegno sollecitato dalla sua risoluzione non crea nessuna disparità territoriale, ma anzi tende a sanarla. Difatti, ricorda che l'enorme mole dei procedimenti giudiziari che originano dai territori delle province di Vicenza e Verone, molto dinamiche sul piano economico e industriale. L'attivazione di una sezione distaccata andrebbe quindi incontro a evidenti esigenze di funzionalità della Corte d'appello e, più in generale, di amministrazione della giustizia; anche se con specifico riguardo all'azione dell'antimafia comprende le preoccupazioni del collega.
  Quanto agli aspetti procedurali evidenziati dalla collega D'Orso, ricorda che è nella disponibilità della Commissione valutare se procedere alla discussione congiunta di risoluzioni in relazione all'opportunità o meno di ampliare o restringere i temi del dibattito e conseguentemente di fornire al Governo indirizzi puntuali ovvero di carattere generale. Si riserva pertanto di sottoporre tale valutazione ai gruppi una volta che saranno noti i contenuti dell'annunciata risoluzione del gruppo del movimento 5 stelle.

  Valentina D'ORSO (M5S) chiede se tale valutazione sarà rimessa all'ufficio di presidenza o alla Commissione in sede plenaria.

  Ciro MASCHIO (FDI), presidente, ritiene che sarà l'Ufficio di presidenza la sede idonea per definire l'iter congiunto o separato della sua risoluzione, nonché delle altre che saranno eventualmente presentate, anche alla luce dei tempi preventivati per la conclusione della discussione.

  La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 9 maggio 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.45.