CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 maggio 2023
106.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 48

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 9 maggio 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 14.05.

Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.
C. 1060 Governo.
(Parere alle Commissioni VI e XII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Augusta MONTARULI (FDI), relatrice, fa presente che il disegno di legge C. 1060, di conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, è in corso di esame in prima lettura alla Camera e consta di 25 articoli e due allegati. Il provvedimento d'urgenza è volto a perseguire tre distinte finalità: sostenere le imprese e le famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale; fronteggiare la carenza di personalePag. 49 medico presso i servizi di emergenza ospedalieri e consentire agli uffici competenti di gestire le pratiche fiscali derivanti dalle norme introdotte con la legge di bilancio 2023.
  Più in particolare, evidenzia che il capo I del decreto-legge, composto dagli articoli da 1 a 7, contiene le misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.
  L'articolo 1, comma 1, prevede l'estensione al secondo trimestre 2023 delle disposizioni di rafforzamento del bonus sociale per i clienti domestici di energia elettrica e gas in condizioni di disagio economico. Il comma 2 eleva da 20.000 euro a 30.000, dal secondo trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, la soglia ISEE che permette l'accesso alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica in favore delle famiglie numerose con più di quattro figli, e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 185 del 2008. Il comma 3 dispone che gli oneri di cui al comma 1 siano a carico del bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali e fissa al 31 maggio 2023 il termine per la il termine per la Relazione di rendicontazione.
  L'articolo 2, commi 1 e 2, proroga al secondo trimestre 2023 l'aliquota IVA agevolata al 5 per cento per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi di aprile, maggio e giugno 2023 nonché per le forniture di servizi di teleriscaldamento e le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia. Precisa che l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente al medesimo trimestre. Il costo dell'intervento è pari a 539,78 milioni di euro (comma 3). I commi 4 e 5 confermano per il mese di aprile, l'applicazione agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi l'anno delle aliquote negative della componente tariffaria UG2C, benché ridotte del 65 per cento rispetto al primo trimestre e, per tutto il secondo trimestre 2023, l'azzeramento delle altre aliquote degli oneri generali di sistema per il settore gas. Per queste finalità è autorizzata per l'anno 2023 la spesa di 280 milioni di euro, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
  Passando a descrivere l'articolo 3, sottolinea che il comma 1 prevede che, nelle more della definizione di misure pluriennali da adottare in favore delle famiglie che non sono titolari del bonus sociale, da finanziare nell'ambito del RepowerEU, da ottobre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, possa essere erogato un contributo a parziale compensazione delle spese di riscaldamento qualora la spesa all'ingrosso superi la soglia di 45 euro/MWh (su base mensile). I criteri di assegnazione del contributo sono definiti, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze mentre le modalità applicative e la misura del contributo saranno definite da ARERA. Il costo della misura è pari a 1 miliardo di euro che viene trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 30 giugno 2023 (commi 3 e 4).
  Il successivo articolo 4 riconosce, abbassandone le percentuali, anche nel secondo trimestre 2023, alcuni crediti di imposta già concessi nel 2022 dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115, n. 144 e n. 176 del 2022 e, per il primo trimestre 2023, dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 2-9) per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese. Si tratta in particolare: del credito d'imposta per le imprese energivore, che viene concesso nella misura del 20 per cento (in luogo del 45 per cento) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di secondo trimestre 2023; del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 10 per cento (in Pag. 50luogo del 35 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023; del credito d'imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 20 per cento per cento (in luogo del 45 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici; del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 20 per cento (in luogo del 45 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico. Le disposizioni in esame regolano le modalità di fruizione dei crediti d'imposta e il regime di cedibilità, tra l'altro fissando al 31 dicembre 2023 i termini per il relativo utilizzo e la relativa cessione.
  Trattando dell'articolo 5, fa presente che il comma 1 ridetermina la base imponibile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo nei confronti dei soggetti che producono, importano o vendono energia elettrica, gas naturale, o prodotti petroliferi, prevista dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022). In particolare, si prevede l'esclusione dalla base di calcolo, ai fini della determinazione del reddito relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, degli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali, dedotte ai sensi del testo dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi previgente alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 33, lettera q), della legge n. 244 del 2007 (che ha soppresso un intero periodo della disposizione). Inoltre, il comma 2 dispone che nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 devono parimenti essere esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta, sino a concorrenza dell'esclusione operata nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. Il comma 3 indica la quantificazione dei relativi oneri nella misura sono pari a 404 milioni di euro.
  Osserva che l'articolo 6, comma 1, detta disposizioni relative alla tassazione dell'agroenergia e introduce, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, una deroga alla disciplina vigente in ordine alla determinazione del reddito imponibile delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti (società di persone, società a responsabilità limitata e società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola) di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006, correlato alla produzione di agroenergia oltre i limiti di cui all'articolo 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005. Questa ultima disposizione prevede che la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse e si considerano produttive di reddito agrario. La norma in questione per la parte eccedente tali valori prevede che la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, sia data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'ARERA, e il valore di 120 euro/MWh. Il comma 2 quantifica gli oneri derivanti dall'articolo 6 in 4,32 milioni di euro per l'anno 2023 e rinvia all'articolo 24 per la copertura finanziaria.
  L'articolo 7, comma 1, prevede agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico autorizzando in particolare il cumulo tra agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico e contributi regionali (o delle province autonome di Trento e Bolzano), se le norme che regolano questi ultimi lo consentono. La somma dei due benefici, in ogni caso, non deve Pag. 51superare il 100 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione o al contributo.
  Fa presente che il capo II del decreto-legge, composto dagli articoli da 8 a 16, contiene disposizioni in materia di salute. In particolare, evidenzia che l'articolo 8, comma 1, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione pari a 1.085 milioni di euro per l'anno 2023. Il comma 2 prevede l'assegnazione alle regioni e alle province autonome di una quota del suddetto fondo, quale contributo statale al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni da 2015 a 2018. Il comma 3 dispone, inoltre, che le aziende fornitrici di dispositivi medici, qualora non abbiano attivato un contenzioso o abbiano rinunciato allo stesso, possano versare a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, in luogo della quota intera, una somma pari al 48 per cento di quanto dovuto. Il comma 4 dispone, altresì, in ordine alle modalità di compilazione della fattura elettronica riguardante i dispositivi medici e alle modalità di verifica della corretta compilazione. Infine, il comma 5 prevede che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di ripiano, si possano richiedere finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo già costituito presso il Mediocredito Centrale Spa (Fondo finalizzato ad assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese).
  L'articolo 9, comma 1, prevede che, in relazione ai versamenti effettuati dalle aziende produttrici di dispositivi medici alle regioni, le aziende possano portare in detrazione l'IVA determinata scorporando la medesima dall'ammontare dei versamenti effettuati. Ai sensi del comma 2, il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui sono effettuati i versamenti e i relativi costi sono deducibili nel periodo d'imposta nel quale sono effettuati i medesimi versamenti. Il comma 3 disciplina le modalità di esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta.
  Per quanto riguarda il contenuto dell'articolo 10, fa presente che il comma 1 disciplina gli affidamenti a terzi dei servizi medici ed infermieristici, operati – esclusivamente in caso di necessità e urgenza – dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per sopperire alla carenza di organico. Il comma 2 prevede i presupposti, modalità e limiti di tali affidamenti. Il comma 3 rinvia per la definizione delle relative linee guida a un successivo decreto del Ministro della salute, da adottarsi previo parere dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Il comma 4 stabilisce precisi oneri motivazionali per le stazioni appaltanti. Ai sensi del comma 5 si prevede che l'inosservanza dei precedenti commi sia valutata anche ai fini della responsabilità del dirigente della struttura sanitaria appaltante il servizio per danno erariale. Inoltre, il comma 6 preclude la ricostituzione del rapporto di lavoro con il SSN al personale sanitario che interrompa volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con una struttura pubblica per prestare la propria attività presso un operatore economico privato che fornisce i servizi medici ed infermieristici alle aziende e gli enti dell'SSN. Il comma 7 infine introduce delle norme volte alla reinternalizzazione dei servizi sanitari, attraverso procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni precedentemente esternalizzate; in tale ambito, si prevede la valorizzazione del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati, che abbia garantito assistenza ai pazienti per almeno sei mesi di servizio e non si sia in precedenza dimesso, in costanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il SSN, dalle dipendenze dello stesso.
  L'articolo 11 prevede che per l'anno 2023 le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, allo scopo di far fronte alla carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri, e di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, possono ricorrere alle prestazioni aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva nazionale per il personale medico ed infermieristico, consentendo, in deroga alla contrattazione, un Pag. 52aumento della relativa tariffa oraria fino a 100 euro lordi onnicomprensivi, per il personale medico, e a 50 euro lordi onnicomprensivi per il personale infermieristico, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. L'aumento dovrà avvenire nel limite degli importi di cui alla tabella B allegata al decreto-legge, pari a complessivi 50 milioni di euro per il personale medico e a complessivi 20 milioni di euro per il personale infermieristico per l'anno 2023. Al relativo finanziamento accedono tutte le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. Evidenzia inoltre che mediante una modifica all'articolo 1, comma 526 della legge di bilancio 2023, viene previsto un incremento a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023 delle risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di pronto soccorso, pari a 100 milioni di euro complessivi, dei quali 30 destinati alla dirigenza medica e 70 al personale del comparto sanità. Resta fermo l'incremento a regime di 200 milioni di euro delle citate risorse dal 1° gennaio 2024 già previsto dalla citata disposizione. Alla copertura degli oneri si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che a tal fine è incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2023.
  L'articolo 12 definisce particolari misure a favore del personale sanitario medico dei servizi di emergenza-urgenza fino al 31 dicembre 2025, prevedendo innanzitutto un regime temporaneo per l'ammissione – di tale personale con determinati requisiti – ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione. L'assunzione può avvenire anche in deroga alle incompatibilità previste a legislazione vigente per l'assunzione di incarichi libero-professionali presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del SSN, per un massimo di 8 ore settimanali, con una remunerazione integrativa di 40 euro lordi, valutabile nell'ambito del curriculum formativo e professionale nei concorsi per dirigente medico del SSN. Si prevede inoltre la possibilità, sempre fino al 31 dicembre 2025, della trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale, in deroga ai contingenti previsti dalle disposizioni vigenti, per il personale, dipendente e convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del SSN in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato previsti dall'ordinamento vigente, comunque entro i limiti d'età già previsti e previa apposita autorizzazione degli enti del SSN interessati. Peraltro, al personale sanitario per cui il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, è riconosciuto, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia ed alla pensione anticipata, l'incremento dell'età anagrafica con un coefficiente di trasformazione pari a due mesi per ogni anno di attività effettivamente svolta nei servizi di urgenza ed emergenza presso aziende ed enti del SSN, nel limite massimo di ventiquattro mesi.
  Evidenzia poi che l'articolo 13 modifica la normativa transitoria che consente lo svolgimento, da parte del personale di cui all'articolo 1 della legge n. 43 del 2006 (rientrante nelle professioni infermieristiche od ostetrica ovvero nelle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ed appartenente al comparto contrattuale pubblico della sanità) di altre prestazioni al di fuori dell'orario di servizio; la novella proroga il termine finale di applicazione della normativa dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025 e sopprime il limite del monte ore complessivo settimanale per le suddette prestazioni, limite che era pari a otto ore; si inserisce inoltre la previsione che il Ministero della salute effettui annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato.
  Per quanto riguarda il contenuto dell'articolo 14, fa presente che la disposizione modifica una disciplina in tema di reclutamento,Pag. 53 a tempo determinato e con orario a tempo parziale, di medici specializzandi e di altri professionisti sanitari in corso di specializzazione, posta dall'articolo 1, comma 548-bis della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018). Per effetto delle modifiche introdotte, la disciplina transitoria è stata prevista a regime e consente anche più di una proroga del contratto a tempo determinato con gli specializzandi; inoltre, è venuto meno il limite di durata di 12 mesi della proroga, fermo restando che il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica ed è prorogabile fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica.
  L'articolo 15, comma 1, consente l'esercizio temporaneo in deroga, fino al 31 dicembre 2025, di qualifiche relative a professioni sanitarie e di interesse sanitario conseguite all'estero. Ai sensi del comma 2, si demanda ad un'intesa della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, la definizione della relativa disciplina. In attesa del raggiungimento della prevista intesa, e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della legge in esame, il comma 3 prevede che si continui ad applicare la normativa vigente in materia con riferimento alle deroghe tuttora applicate. Inoltre, fino al 31 dicembre 2025, il comma 4 prevede l'applicazione degli articoli 27 (ingresso in casi particolari) e 27-quater (ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati) del testo unico delle norme in materia di immigrazione anche al personale medico e infermieristico assunto – in base alla predetta disciplina derogatoria – presso strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private, sulla base del riconoscimento regionale, con contratto libero-professionale ovvero con contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi, a carattere rinnovabile.
  Rileva inoltre che l'articolo 16 modifica l'articolo 583-quater del codice penale per prevedere la pena della reclusione da 2 a 5 anni per chiunque cagiona lesioni non aggravate agli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.
  Passando ad esaminare il capo III del decreto-legge, ricorda che è composto dagli articoli da 17 a 23 e che contiene misure in materia di adempimenti fiscali. In particolare, evidenzia che l'articolo 17, al comma 1, consente di definire con modalità agevolate gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, ma divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023, con riduzione delle sanzioni a un diciottesimo di quelle irrogate, con il versamento del quantum così rideterminato entro il 30 aprile 2023 (trenta giorni dalla data di entrata in vigore della norma in esame); al comma 3, per gli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione definiti in acquiescenza nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, ove sia in corso il pagamento rateale, si consente di rideterminare il quantum dovuto a titolo di sanzione a un diciottesimo di quelle irrogate (comma 180 della legge di bilancio 2023) e con la loro rateizzazione in venti rate trimestrali di pari importo (ai sensi del successivo comma 182); al comma 2, si consente di estendere l'ambito applicativo della conciliazione agevolata delle controversie, disposta dalla legge di bilancio 2023 con riferimento alle liti pendenti al 1° gennaio 2023, anche alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023. La conciliazione riguarda le liti pendenti innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi e in cui è parte l'Agenzia delle entrate.
  Fa presente che l'articolo 18 apporta modifiche alla disciplina della regolarizzazione degli omessi o carenti versamenti di importi rateali, disciplinata dalla legge di bilancio 2023, in particolare concernenti le rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione nonché degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali. Pag. 54In particolare, evidenzia che le norme in esame precisano l'ambito applicativo della relativa disciplina, chiarendo che la regolarizzazione riguarda le somme per cui non sia stata notificata una cartella di pagamento o un atto di intimazione al 1° gennaio 2023.
  L'articolo 19 introduce delle modifiche ai termini previsti dalla legge di bilancio 2023 per avvalersi della regolarizzazione di violazioni formali del pagamento di alcuni tributi e del cosiddetto ravvedimento speciale. In particolare, viene rinviato al 31 ottobre 2023, in luogo del 31 marzo 2023, il termine di versamento della prima rata prevista per la definizione delle violazioni di natura formale e vengono modificati altresì i termini per le rate successive alla prima. Vengono inoltre modificati i termini per la regolarizzazione e il versamento necessari ai fini dell'accesso al ravvedimento speciale.
  Il successivo articolo 20 modifica i termini di alcuni istituti di deflazione del contenzioso e di definizione agevolata della pretesa tributaria disciplinati dalla legge di bilancio 2023. In particolare, fa presente che il comma 1, lettere da a) a f), riapre i termini per la definizione agevolata delle controversie tributarie. In sintesi, si posticipa dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per perfezionare la definizione agevolata attraverso la presentazione della domanda e il pagamento dei dovuti importi. Sono altresì rimodulati i termini per il versamento rateale del quantum dovuto. Nel caso di versamento rateale, è posticipato dal 30 giugno al 30 settembre il termine per presentare domanda e versare la prima rata. Viene posticipato dal 10 luglio al 10 ottobre 2023 il termine finale di sospensione del processo conseguente alla presentazione dell'istanza di definizione agevolata; viene esteso da nove a undici mesi il periodo di sospensione dei termini di impugnazione delle pronunce; è altresì posticipato dal 31 luglio al 31 ottobre 2024 il termine per la notifica dell'eventuale diniego della definizione agevolata. La lettera f) del comma 1 riapre i termini per usufruire della conciliazione agevolata delle liti tributarie pendenti in primo e secondo grado, estendendoli dal 30 giugno al 30 settembre 2023. La lettera g) del comma 1 riapre i termini per usufruire della rinuncia agevolata delle liti tributarie pendenti in Cassazione, estendendoli dal 30 giugno al 30 settembre 2023. In conseguenza delle modifiche alle norme deflattive del contenzioso, il comma 2 dell'articolo posticipa dal 31 luglio al 31 ottobre 2023 il termine per l'adempimento dell'obbligo, posto in capo all'Agenzia delle entrate, di depositare in Cassazione l'elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei versamenti dovuti. Il comma 3 individua gli oneri della disposizione.
  Passando a trattare dell'articolo 21, evidenzia che la disposizione contiene norme di interpretazione autentica con le quali: si precisa l'ambito di applicazione della disciplina del cosiddetto ravvedimento speciale, indicando alcune violazioni escluse dalla normativa e altre, invece, ricomprese nella regolarizzazione; si prevede che possano essere regolarizzate, mediante ravvedimento speciale, le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all'IVIE ed all'IVAFE non rilevabili in sede di liquidazione della dichiarazione, mentre si esclude dalla regolarizzazione le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, vale a dire l'omessa o incompleta compilazione del Quadro RW della dichiarazione; si dispone che, relativamente ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, la definizione agevolata prevista dal comma 179 della legge di bilancio 2023 si applica anche all'accertamento con adesione relativo ai provvedimenti impositivi notificati dopo tale data ed emessi sulla base delle risultanze dei predetti processi verbali.
  L'articolo 22 estende all'Agenzia delle entrate-Riscossione l'applicazione delle disposizioni concernenti la prenotazione a debito di alcune spese processuali previste dal testo unico in materia di spese di giustizia.
  Fa presente che l'articolo 23 introduce, infine, nell'ambito delle procedure agevolate di regolarizzazione fiscale previste dalla legge di bilancio 2023, una causa di non punibilità per taluni reati tributari (omesso Pag. 55versamento di ritenute certificate, omesso versamento di IVA e indebita compensazione) qualora le violazioni sottese a tali reati siano state definite e vi sia stato l'integrale pagamento delle somme dovute prima della pronuncia della sentenza di appello.
  Passando a trattare il capo IV del decreto-legge, evidenzia che è composto dagli articoli 24 e 25 e che contiene le disposizioni finanziarie e finali. In particolare, l'articolo 24 reca norme di diverso contenuto, nonché la copertura degli oneri recati dal provvedimento. Più nello specifico: il comma 1, incrementa di 44 milioni di euro per l'anno 2023 il Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali; il comma 2, istituisce per il 2023, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per le vittime dell'amianto in favore dei lavoratori di società a partecipazione pubblica che hanno contratto patologie asbesto correlate durante l'attività lavorativa prestata presso cantieri navali. Tale Fondo, che ha una dotazione di 20 milioni di euro, opera a favore degli eredi in caso di decesso dei suddetti lavoratori. Il comma 3, reca un rifinanziamento di 30 milioni di euro per l'anno 2023 del Fondo destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025, istituito nello stato di previsione del MEF dal decreto-legge aiuti-quater. Il comma 4, incrementa di 200 mila euro per l'anno 2023 il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze nella gastronomia e dell'agroalimentare italiano. Il comma 5 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a sostenere le imprese elettrivore localizzate nelle Regioni insulari e per le quali è istituito un tavolo di crisi nazionale presso il predetto Ministero. I commi 6 e 7 recano le disposizioni per la copertura degli oneri recati dal provvedimento in esame.
  Infine, fa presente che l'articolo 25 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge, prevedendo che esso entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge n. 34 del 2023 è dunque vigente dal 31 marzo 2023.
  Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva in primo luogo che le motivazioni della necessità e dell'urgenza sono riconducibili, anche sulla base del preambolo, a tre distinti motivi: l'introduzione di misure di sostegno in favore delle imprese e delle famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas; l'introduzione di misure per far fronte alla carenza di personale medico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio Sanitario Nazionale; l'introduzione di disposizioni volte a consentire agli uffici competenti di gestire le pratiche derivanti dalle norme in materia fiscale introdotte con la legge di bilancio 2023.
  Per quanto riguarda invece il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che le disposizioni del Capo I introducono alcune agevolazioni fiscali relative al prezzo del gas e dell'energia elettrica attinenti alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato» di competenza esclusiva dello Stato (in base all'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione). Sono inoltre riconosciute alcune forme di contribuzione dirette a contenere l'impatto sulle famiglie e sulle imprese dell'aumento dei costi dell'energia. Tali interventi regolativi e promozionali sono riconducibili alla materia di competenza esclusiva dello Stato della «tutela della concorrenza» (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione). In merito si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale, con la sentenza n. 14 del 2004 ha ricondotto a tale competenza la disciplina degli strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese. Il capo III del decreto-legge contiene disposizioni attinenti alla materia del contenzioso tributario riconducibile in parte alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», in parte alla materia giurisdizione e norme processuali (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l)). Una specifica disposizione introducendo una causa di non punibilità per taluni reati tributari attiene Pag. 56alla materia «ordinamento penale» (articolo 117, secondo comma, lettera l)). In tutti i casi si tratta di materie riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato. Per quanto attiene alle norme del Capo II viene in rilievo prevalentemente la materia «tutela della salute», oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione. In proposito segnala che il provvedimento prevede, all'articolo 15, comma 2, quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, l'intesa della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, ai fini dell'adozione della disciplina per l'esercizio temporaneo di professioni sanitarie da parte di soggetti con qualifiche conseguite all'estero.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019.
C. 1039 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, in qualità di relatore, fa presente che il disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019 è stato già approvato dal Senato ed evidenzia che l'Accordo si colloca in un processo di intensificazione delle relazioni economiche tra l'Unione europea e il Vietnam, che è il suo secondo partner commerciale (dopo Singapore) tra i Paesi dell'Associazione delle Nazioni del Sudest Asiatico (ASEAN), costituita l'8 agosto 1967 a Bangkok e oggi composta da 10 Paesi dell'area. Ricorda che attualmente i rapporti tra l'Unione europea e il Vietnam sono inquadrati nell'Accordo di partenariato e cooperazione siglato nel 2012, ed entrato in vigore nel 2016. Da tale atto sono derivati un Accordo di libero scambio – che non ha richiesto la ratifica da parte dei parlamenti nazionali vertendo su materie di competenza esclusiva dell'Unione europea – e l'Accordo sulla protezione degli investimenti, che è oggetto della presente ratifica. Tale accordo rientra infatti nella competenza condivisa tra UE e Stati membri (in particolare per quanto riguarda gli investimenti non diretti e le controversie investitori-Stato); si tratta, dunque, di un «accordo misto», sottoposto alla ratifica dei parlamenti nazionali. Ricordo a tale proposito che l'Accordo è stato già ratificato dal Vietnam l'8 giugno 2020.
  In termini generali, segnala che il nuovo Accordo, una volta ratificato, sostituirà i Trattati bilaterali esistenti tra il Vietnam e i Paesi dell'Unione (tra cui quello con l'Italia, firmato il 18 maggio 1990). La principale finalità dell'Accordo è il miglioramento del contesto normativo in cui si collocano gli investimenti dei Paesi europei in Vietnam, garantendo che gli investitori UE non siano oggetto di discriminazioni e dispongano di una serie di tutele, ad esempio in tema di espropriazioni e nazionalizzazioni. A tale proposito, segnala che l'Accordo comprende anche un nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie e prevede la costituzione di un tribunale bilaterale ad hoc Investment Court System (ICS), in sostituzione del tradizionale meccanismo Investor-State dispute settlement (ISDS).
  Quanto al contenuto dell'Accordo, fa presente che esso è introdotto da un preambolo, nel quale si fa riferimento al rispetto dei diritti fondamentali, allo sviluppo sostenibile e alla trasparenza nel commercio, concetti collegati all'esigenza di evidenziare il radicamento della politica commerciale comune nell'alveo degli strumenti di politica estera dell'Unione e la conseguente subordinazione della stessa al rispetto dei principi fondamentali cui si ispira l'Unione europea (articolo 3 del TrattatoPag. 57 sull'Unione europea) e al raggiungimento delle finalità di sviluppo sostenibile. A tale preambolo fanno seguito quattro capi e novantatré articoli.
  In particolare, evidenzia che il Capo I riguarda obiettivi e definizioni generali e individua come obiettivo dell'Accordo il miglioramento delle relazioni tra le Parti, in materia di investimenti. Il Capo II riguarda la protezione degli investimenti e definisce l'ambito di applicazione dell'Accordo. In particolare, l'articolo 2.1 individua una serie di eccezioni generali all'applicazione dell'Accordo (dai regimi previdenziali alle attività legate all'esercizio di pubblici poteri, alle questioni relative alla cittadinanza o alla residenza), mentre l'articolo 2.2 ribadisce il diritto delle Parti a legiferare nei rispettivi territori, senza che le norme sulla protezione degli investimenti possano essere considerate come un impegno a non modificare il proprio quadro normativo, anche in materia di aiuti di Stato. Di particolare importanza sono l'articolo 2.3, che prevede l'applicazione della clausola del trattamento nazionale – in base alla quale ciascuna Parte riserva agli investitori dell'altra un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri, salve le deroghe elencate – e l'articolo 2.4, che prevede l'applicazione del trattamento della nazione più favorita, in base al quale le Parti concordano di riconoscersi reciprocamente il trattamento più favorevole che abbiano concesso o eventualmente concederanno in futuro nella materia regolata dall'Accordo. Ricorda, altresì, l'articolo 2.5, che garantisce agli investitori un trattamento «equo e giusto», assicurando la «piena protezione e sicurezza» degli investimenti; l'articolo 2.6, che prevede una parità di trattamento tra le Parti per le perdite subite a causa di guerre, conflitti armati o altri eventi simili. Fa presente che il Capo III, che riguarda la risoluzione delle controversie, è diviso in due sezioni, una relativa alle controversie tra le Parti e una relativa alle controversie tra investitori e Parti. Il complesso degli articoli definisce le procedure di consultazione e mediazione, il sistema giurisdizionale di riferimento e lo svolgimento dei procedimenti. Evidenzia, infine, che il Capo IV contiene le disposizioni istituzionali, generali e finali. Tra queste, segnala l'istituzione e l'attività del Comitato dell'accordo (articoli 4.1 e 4.2), le procedure di modifica (articolo 4.3), la vigenza dei diritti e degli obblighi derivanti da convenzioni fiscali tra l'Unione europea e il Vietnam o tra uno degli Stati membri dell'Unione e Vietnam (articolo 4.4), le condizioni per adottare o mantenere in vigore misure per motivi prudenziali (articolo 4.5), le eccezioni generali alla sua applicazione per motivi di sicurezza pubblica, salute, politica monetaria, conservazione delle risorse naturali, della tutela del patrimonio nazionale (articoli da 4.6 a 4.8), le misure di salvaguardia per situazioni eccezionali (articoli da 4.10 a 4.11), la divulgazione delle informazioni (articolo 4.12), l'entrata in vigore dell'Accordo (articolo 4.13), la durata illimitata salvo denuncia (articolo 4.14) e il processo di adesione all'Accordo di futuri membri dell'UE (articolo 4.21).
  Passando al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, avverte che esso è composto di 4 articoli. I primi due articoli contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 riguarda la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Per quanto riguarda il rispetto degli altri principi costituzionali nonché degli obblighi internazionali assunti dall'Italia, con riferimento al meccanismo di risoluzione delle controversie adottato dall'Accordo, ricorda che, con il parere n. 1/17 del 2019, la Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che tale procedura è compatibile con il diritto dell'Unione europea, perché esso non osta alla creazione di tribunali che abbiano la competenza di interpretare Pag. 58e applicare, alla luce del diritto internazionale, le norme di accordi di cui l'UE sia parte.
  Formula pertanto una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.
C. 1040 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, in qualità di relatore sul provvedimento, fa presente che il disegno di legge C. 1040 è stato già approvato dal Senato e reca autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.
  Rileva preliminarmente che l'Accordo in esame si colloca nel quadro di un processo di approfondimento strategico delle relazioni, sancito in occasione del 12° Asia-Europe Meeting (ASEM), svoltosi a Bruxelles il 18 e 19 ottobre 2018, nel cui ambito sono stati firmati tra UE e Singapore tre importanti accordi sotto il profilo politico, commerciale e di sicurezza: l'Accordo quadro di partenariato e cooperazione (APC/PCA), l'Accordo di libero scambio (ALS/FCA) e l'Accordo di protezione degli investimenti (API). Il terzo accordo, quello relativo alla protezione degli investimenti (API), è oggetto della ratifica in esame: include materie di competenza concorrente degli Stati membri dell'Unione europea, completa il quadro delle intese e mira ad assicurare un elevato livello di tutela per gli investimenti dei privati, prevedendo al contempo garanzie sotto il profilo della tutela del diritto delle Parti a perseguire obiettivi di interesse nazionale quali la sicurezza, la protezione della salute pubblica e dell'ambiente.
  Più in dettaglio evidenzia che l'Accordo di protezione degli investimenti si compone di 4 capi, suddivisi in 75 articoli, introdotti dal preambolo, e definisce una cornice giuridica per facilitare gli investimenti bilaterali reciproci, garantendo che gli investitori ricevano un trattamento giusto ed equo, non siano soggetti a trattamenti discriminatori e possano subire espropriazioni solo per ragioni di pubblico interesse ed in ogni caso dietro pagamento di un indennizzo rapido, adeguato ed efficace. L'Accordo, inoltre, si caratterizza per l'incorporazione del nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie sviluppato dall'Unione europea, che prevede la costituzione di un tribunale bilaterale ad hoc per gli investimenti Investment Court System (ICS), chiamato a giudicare sulle possibili controversie tra investitori di una delle Parti dell'Accordo e i Governi dell'altra parte in sostituzione del meccanismo tradizionale Investor-State dispute settlement (ISDS). A differenza dell'ISDS tradizionale, in cui spettava all'investitore e allo Stato (parti della disputa) individuare i componenti del panel di arbitri, con l'introduzione dell'ICS tale funzione è svolta dalle Parti (i Paesi contraenti) dell'Accordo, secondo numeri, formule e liste specifiche per ogni accordo.
  In particolare, rileva che il capo I dell'Accordo delinea gli obiettivi e detta le definizioni generali; il capo II riguarda la protezione degli investimenti; il capo III attiene alla risoluzione delle controversie e il capo IV detta disposizioni istituzionali, generali e finali. L'Accordo comprende inoltre 11 allegati (relativi tra l'altro alle procedure di espropriazione e alle procedure di mediazione) e 2 intese (in tema di limitazioni specifiche di Singapore per quanto riguarda lo spazio o l'accesso alle risorse naturali e di retribuzione degli arbitri). Sottolinea dunque che l'Accordo per entrare in vigore deve essere concluso dalla stessa Unione in forza di una decisione del Consiglio – a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento Pag. 59dell'Unione europea – previa approvazione del Parlamento europeo (avvenuta il 13 febbraio 2019) e ratifica degli Stati membri in conformità con le rispettive procedure interne. Segnala che attualmente l'Accordo è stato ratificato dalla Repubblica Ceca, dalla Danimarca, dall'Estonia, dalla Grecia, dalla Lettonia, dalla Lituania, dal Lussemburgo, dal Portogallo, dalla Svezia e dall'Ungheria.
  Passando ad esaminare il contenuto del disegno di legge di ratifica, evidenzia che il provvedimento, già approvato dal Senato, si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 recano l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva che quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica.
Nuovo testo C. 622.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XII Commissione Affari sociali, del nuovo testo della proposta di legge Mulè C. 622, recante «Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica».
  Segnala che la proposta ha la finalità di definire un programma di salute pubblica di diagnosi precoce tramite screening destinato alla popolazione in età infantile e adolescenziale, individuata nell'intervallo di età dagli 1 ai 17 anni, per identificare i soggetti a rischio di sviluppo di diabete di tipo 1 o di celiachia. Grazie alla diagnosi precoce, infatti, sarà possibile ridurre le complicanze, potenzialmente mortali, derivanti dalle predette malattie.
  La proposta si compone di 4 articoli ai quali nel corso dell'esame referente la XII Commissione Affari sociali ha introdotto alcune modifiche.
  Con riguardo al contenuto del provvedimento, fa quindi presente che l'articolo 1, al comma 1, prevede un programma pluriennale di screening su base nazionale nella popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia da adottarsi tramite decreto del Ministro della salute che deve essere emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge. La finalità del programma è quella di prevenire l'insorgenza di chetoacidosi in soggetti affetti da diabete di tipo 1 e di rallentare la progressione della malattia mediante l'impiego delle terapie disponibili, oltre che di ottenere diagnosi precoci della celiachia. Nel corso dell'esame in sede referente, oltre a stabilire che il programma pluriennale decorre dall'anno 2024, si è precisato che il decreto del Ministro della salute è emanato, sentite la Conferenza Stato-regioni e le associazioni maggiormente rappresentative dei familiari di persone affette da diabete di tipo 1 e da celiachia. Lo schema di decreto è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devonoPag. 60 esprimersi entro il termine di trenta giorni dalla data della sua trasmissione, decorso il quale il Ministro della salute può comunque procedere.
  Il comma 2, modificato in sede referente, dispone che, per l'attuazione del programma pluriennale di cui al comma 1, sia autorizzata la spesa di 3,85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 2,85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, a valere sulle risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma 530 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023), come rifinanziato ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento in esame. Rammento che tale fondo è stato istituito dalla legge di bilancio 2023 nello stato di previsione del Ministero della salute con una dotazione pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e un 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, proprio allo scopo di finanziare la realizzazione di un programma pluriennale di screening su base nazionale nella popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della malattia celiaca.
  Segnala quindi che l'articolo 2, al comma 1, prevede inoltre l'istituzione di un Osservatorio nazionale sul diabete tipo 1, presso il Ministero della salute, composto da dieci membri, nominati con decreto del Ministro della salute e di seguito individuati: a) un rappresentante del Ministero della salute, che assume le funzioni di presidente; b) due rappresentati dell'Istituto superiore di sanità; c) cinque medici di comprovata esperienza specializzati nella cura e nella predizione genetica del diabete tipo 1; d) due rappresentanti di associazioni di rilevanza nazionale operanti nel settore della prevenzione e della predizione genetica del diabete tipo 1. Ai sensi del comma 2, i membri dell'Osservatorio durano in carica tre anni e il loro incarico può essere rinnovato una sola volta; la partecipazione all'Osservatorio è svolta in forma gratuita e ai componenti non spettano compensi, rimborsi di spese, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Secondo quanto previsto dal comma 3, l'Osservatorio studia ed elabora le risultanze dello screening di cui all'articolo 1 e pubblica annualmente una relazione nel sito internet istituzionale del Ministero della salute. Per l'istituzione ed il funzionamento dell'Osservatorio è prevista la clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica, in quanto all'attuazione dell'articolo si deve provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Segnala che le disposizioni dell'articolo 3, costituito da un unico comma, riguardano le campagne periodiche di informazione e di sensibilizzazione sociale sul tema, ad opera del Ministero della salute. Il Ministero deve promuovere tali campagne con specifico riferimento all'importanza della diagnosi precoce in età pediatrica e per la conoscenza del programma di screening sopra indicato. Viene allo scopo autorizzata una spesa di 150.000 euro annui, a decorrere dal 2024, con copertura a valere sulle risorse del fondo sopracitato, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento.
  Il comma 1 dell'articolo 4, modificato in sede referente, detta le disposizioni finanziarie prevedendo che il fondo di cui all'articolo 1, comma 530, della legge di bilancio per il 2023 sia rifinanziato nella misura di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023- 2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il comma 2 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che la materia trattata dal provvedimento attiene sia alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantirePag. 61 su tutto il territorio nazionale, oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera m), che alla tutela della salute oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. A tale proposito, fa presente che, come anticipato nell'illustrazione dei contenuti del provvedimento, l'articolo 1, comma 1, prevede quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, il parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del programma pluriennale di screening.
  Richiama sulla questione la sentenza n. 114 del 2022 della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittime alcune disposizioni della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) nella parte in cui non prevedevano l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. In particolare è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con tale motivazione il comma 480 dell'articolo 1 che prevedeva l'adozione, con decreto del Ministro della salute, dei requisiti e delle modalità di accesso per l'erogazione delle risorse del fondo destinato al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto, da parte degli ospedali, di specifici strumenti di valutazione prognostica del carcinoma mammario. In particolare, la Corte ha argomentato che la disposizione appariva riconducibile sia alla competenza legislativa esclusiva in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale» sia alla competenza concorrente in materia di «tutela della salute», senza però che si potesse individuare un ambito materiale che possa considerarsi nettamente prevalente sugli altri.
  In termini generali, fa altresì presente che, ai fini del necessario coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali in caso di «intreccio» o «concorso» in un provvedimento tra competenze legislative di diversa natura, la giurisprudenza costituzionale appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea, in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale (sentenza n. 7 del 2016, sentenza n. 123 del 2022 e sentenza n. 6 del 2023) ovvero in presenza di un «nodo inestricabile» di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente (sentenze n. 56 e n. 72 del 2019 e sentenza n. 114 del 2022). Sembra desumersi che negli altri casi (quali la prevalenza di una competenza esclusiva statale) si possa procedere alla previsione di un parere.
  Con riferimento ai casi di intervento legislativo statale nelle materie di potestà legislativa concorrente, la sentenza n. 6 del 2023 ha però specificato, attraverso richiami a precedenti sentenze, che «la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto adeguato il parere obbligatorio, anche non vincolante, per atti generali o regolatori di carattere “tecnico” e per provvedimenti puntuali incidenti su interessi specifici (sentenze n. 278 del 2010, n. 214 del 2006 e n. 383 del 2005) e, piuttosto, richiesto l'intesa, ora nella forma debole ora in quella forte, in relazione ad atti di programmazione o di ripartizione delle risorse o ad atti incidenti su rilevanti interessi regionali (tra le altre le sentenze n. 123 del 2022, n. 165 del 2011 e n. 285 del 2005)». Tutto ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 4).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.10.