CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 maggio 2023
104.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 18

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 4 maggio 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 12.30.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di modifica al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.
Atto n. 42.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Walter RIZZETTO, presidente, avverte che il termine per l'espressione del parere scadrà il 20 maggio 2023.
  Invita, quindi, il relatore a illustrare il contenuto del provvedimento.

  Lorenzo MALAGOLA (FDI), relatore, osserva che la Commissione XI è chiamata ad esaminare lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di modifica al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi (atto n. 42).
  L'atto in esame consta di tre articoli.
  L'articolo 1 reca una serie di novelle al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, che sono di seguito illustrate.
  Nel dettaglio, le lettere a) e s) del comma 1 dell'articolo 1, novellando gli articoli 1 e 18-bis del regolamento, ridefiniscono l'ambito di applicazione della disciplina regolamentare in oggetto. Ricorda che la revisione della normativa di cui al citato regolamentoPag. 19 è richiesta dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Quest'ultimo ha previsto l'adozione, entro il termine (non perentorio) del 31 dicembre 2022, di un regolamento recante modifiche alla suddetta disciplina regolamentare. Ricorda altresì che la disciplina regolamentare di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica, ora oggetto di revisione, ha carattere generale, essendo relativo alla generalità delle pubbliche amministrazioni e del relativo personale, fatte salve alcune esclusioni o alcune modalità specifiche di applicazione; per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, tuttavia, esistono atti regolamentari specifici, tra cui, in particolare, il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, «in materia di accesso alla qualifica di dirigente».
  Riguardo alle suddette esclusioni, il capoverso 6 della lettera a) specifica che la disciplina regolamentare di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 non si applica per il reclutamento del personale del Servizio sanitario nazionale e dei segretari comunali e provinciali. Lo stesso capoverso 6 fa salve le disposizioni previste dagli specifici ordinamenti relativi alle categorie di personale in regime di diritto pubblico (cosiddetto personale non contrattualizzato) – categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ad eccezione del personale della carriera dirigenziale penitenziaria Si prevede che le regioni e gli enti locali si conformino alla disciplina regolamentare di cui al citato D.P.R. n. 487 del 1994, ora oggetto di revisione o comunque si conformino ai princìpi posti dalla stessa disciplina. Riguardo alle modalità di accesso, si indicano, in conformità alla vigente disciplina di rango primario, le varie tipologie – concorso per esami o per titoli ed esami, corso-concorso, avviamento a selezione (per le aree o categorie per l'accesso alle quali è richiesto il solo requisito dell'assolvimento dell'obbligo scolastico) degli iscritti negli elenchi tenuti dai centri per l'impiego e, per le assunzioni rientranti nel cosiddetto collocamento obbligatorio, chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento.
  La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, novellando l'articolo 2 del regolamento, ridefinisce la disciplina regolamentare dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego. La novella adegua il testo rispetto alle norme di rango primario sopravvenute – come quelle che, salvo eccezioni, hanno soppresso il limite massimo di età e quelle relative all'accesso da parte di cittadini non appartenenti all'Unione europea –. Si segnalano poi: la soppressione della norma escludente un requisito di titolo di studio superiore al diploma di laurea per i concorsi (per funzionari) relativi all'ex ottava qualifica funzionale; la previsione che i requisiti posti dal medesimo articolo 2 debbano essere posseduti non solo alla data di scadenza del termine per la domanda di ammissione, ma anche all'atto di sottoscrizione del contratto di lavoro; la soppressione della norma che esclude dall'accesso al pubblico impiego i soggetti in posizione irregolare rispetto alla pregressa disciplina sull'obbligo di leva.
  Le lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 1, novellando gli articoli 3 e 4 del regolamento, ridefiniscono la disciplina regolamentare sui bandi di concorso (per il reclutamento di personale nel pubblico impiego) e sulle procedure relative alla pubblicazione dei bandi, alla domanda di partecipazione ai medesimi concorsi e alle comunicazioni ai candidati. Rileva, in primo luogo, che la novella adegua il testo rispetto alle norme sopravvenute, come quelle che prevedono lo svolgimento delle suddette procedure tramite il Portale unico del reclutamento (portale InPA) e quelle che contemplano specifiche agevolazioni per i soggetti aventi disturbi specifici di apprendimento (DSA). Queste ultime vengono estese ai soggetti con disabilità e vengono previste con riferimento a tutte le pubbliche amministrazioni. Si introduce poi la previsione che il bando di concorso definisca gli indirizzi per la commissione esaminatrice, al fine della definizione, da parte di quest'ultima, dei criteri per la valutazione delle prove.Pag. 20
  Le lettere e) e f) del comma 1 dell'articolo 1, novellando gli articoli 5 e 6 del regolamento, ridefiniscono la disciplina regolamentare sulle quote di riserva nei bandi di concorso (per il reclutamento di personale nel pubblico impiego) e sui criteri di preferenza nei casi di parità di merito e di titoli tra i candidati. Riguardo alle quote di riserva – relative alle categorie rientranti nel cosiddetto collocamento obbligatorio per le categorie protette (di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68) e ai militari –, la novella costituisce un adeguamento rispetto alle norme sopravvenute. Riguardo alle modifiche rispetto al testo vigente, si rileva che: agli insigniti di medaglia al valor militare vengono affiancati quelli omologhi al valor civile e si specifica che per tali categorie la priorità si applica qualora il soggetto sia cessato dal servizio; si sopprimono una serie di categorie facenti riferimento ai servizi militari in tempo di guerra o a eventi di guerra; si sopprime la categoria dei coniugati; si sopprime la fattispecie dell'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; si inserisce la fattispecie della titolarità o del pregresso svolgimento di incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.a.; si introduce – come penultimo eventuale criterio di preferenza (mentre l'ultimo resta quella della minore età anagrafica) – l'appartenenza al genere meno rappresentato – nell'ambito dell'amministrazione che bandisce il concorso – nella qualifica per la quale i candidati concorrono, con applicazione di tale criterio limitata ai casi in cui il differenziale tra i generi (nella medesima qualifica dell'amministrazione) sia superiore al trenta per cento. A quest'ultimo fine, si fa riferimento alle percentuali di rappresentatività dei generi, relative alla data di adozione del bando e indicate in quest'ultimo.
  Le lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 1, novellando gli articoli 7 e 8 del regolamento, ridefiniscono la disciplina regolamentare sulle modalità di svolgimento delle prove concorsuali e sulla fase di valutazione dei titoli. Le modifiche inerenti alle modalità di svolgimento delle prove concorsuali costituiscono un adeguamento a norme sopravvenute o all'evoluzione degli strumenti tecnici. Rileva che si fa riferimento – per il divieto di svolgimento delle prove – alle festività religiose definite dalle intese tra lo Stato e le singole Chiese diverse da quella cattolica e che viene soppresso il divieto in oggetto per i giorni qualificati come festivi in base all'ordinamento nazionale. In merito al termine dilatorio minimo per lo svolgimento delle prove, si pone un termine di quindici giorni rispetto al giorno in cui viene inserita la data sul Portale unico del reclutamento. Si introduce inoltre il principio secondo cui le pubbliche amministrazioni devono assicurare la partecipazione alle prove, senza alcun pregiudizio, delle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o a causa delle esigenze di allattamento; al fine dell'attuazione di tale principio, la novella prevede la possibilità di svolgimento di prove asincrone, l'allestimento di appositi spazi per l'allattamento, la definizione – da parte dei bandi di concorso – di misure di carattere organizzativo e delle modalità di comunicazione preventiva da parte dei soggetti rientranti nelle suddette condizioni. Si prevede poi che, nei casi di concorsi per titoli ed esami, la valutazione dei titoli dei candidati sia effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali. Resta fermo che la valutazione deve essere preceduta dalla determinazione dei relativi criteri.
  La lettera i) del comma 1 dell'articolo 1 sostituisce l'articolo 9 del regolamento, relativo alle commissioni esaminatrici. In particolare, l'articolo 9, come novellato, prevede che le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici debbano essere composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra dipendenti di ruolo delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime. Possono, altresì, far parte delle commissioni specialisti in psicologia e risorse umane. In ogni caso nella composizione delle commissioni esaminatrici si applica il principio della parità di genere, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 165 del 2001. Si prevede inoltre che, per ciascun concorso,Pag. 21 le amministrazioni pubblicano, attraverso il portale InPa, specifici avvisi per la raccolta delle candidature a componente delle commissioni. L'individuazione dei componenti avviene mediante sorteggio tra i soggetti in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti. Non possono essere nominati componenti delle suddette commissioni i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
  Le disposizioni in esame disciplinano, altresì, le sottocommissioni e le eventuali prove decentrate, stabilendo che in ogni sede sia costituito un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione e costituito almeno da due dipendenti di qualifica o categoria non inferiore a quella per la quale il concorso è stato bandito. I membri di tale comitato sono individuati dall'amministrazione procedente tra il proprio personale in servizio presso la sede di esame o, in caso di comprovate esigenze di servizio, anche tra quello di sedi o amministrazioni diverse. Le commissioni esaminatrici delle procedure selettive sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei casi dei concorsi unici di cui all'articolo 19 e con provvedimento del competente organo amministrativo negli altri casi. Questi ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica. Le commissioni esaminatrici devono prevedere, preferendo l'individuazione di personale di qualifica superiore a quella cui il concorso è riferito, la partecipazione di: personale dirigenziale o equiparato, con funzione di presidente, appartenente all'amministrazione che ha bandito il concorso, anche appartenente ad altra amministrazione; docenti ed esperti nelle materie oggetto del concorso; professionisti esperti nella valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali se definite dai bandi di concorso o appartenenti a soggetti esterni specializzati in assessment; personale non dirigenziale appartenente all'amministrazione che ha bandito il concorso, con funzione di segretario; specialisti in psicologia e risorse umane, ove previsto. In relazione al numero dei partecipanti alle selezioni o per particolari esigenze organizzative, le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi, salvo che il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso. Si prevede che possano essere nominati supplenti e che possano essere aggregati membri aggiunti per lingue straniere e materie speciali. Si stabilisce che la commissione esaminatrice comunichi i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, nel rispetto della sicurezza e della tracciabilità delle comunicazioni. È infine previsto che i componenti delle commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma dell'amministrazione.
  La lettera l) del comma 1 dell'articolo 1 sostituisce l'articolo 11 del regolamento, riguardante gli adempimenti della commissione esaminatrice. In particolare, l'articolo 11, come novellato, prevede che, prima dell'inizio delle prove concorsuali, la commissione esaminatrice, in funzione del numero dei concorrenti, stabilisce e rende pubblico il termine del procedimento concorsuale e, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrive la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi dell'articolo Pag. 2251 del codice di procedura civile (recante disciplina dei casi di astensione del giudice). La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta, segrete, elaborate con modalità digitale. La scelta della traccia da sottoporre ai candidati avviene tramite sorteggio da parte di almeno due candidati. L'accesso dei candidati al luogo di svolgimento della prova concorsuale è consentito soltanto previa loro identificazione. In ogni fase della procedura la commissione addotta le necessarie misure di sicurezza per garantire la segretezza delle tracce e dei testi delle prove scritte.
  Si prevede, infine, che le procedure concorsuali devono concludersi entro centoventi giorni dalla data di svolgimento delle prove scritte o, se si tratta di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione. L'inosservanza di questo termine è giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, o all'amministrazione che ha proceduto all'emanazione del bando di concorso e per conoscenza al Dipartimento della funzione pubblica. Le amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale il dato relativo alla durata effettiva di ciascun concorso svolto.
  La lettera m) del comma 1 dell'articolo 1 sostituisce il comma 3 dell'articolo 12 del regolamento, in materia di trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali. Si stabilisce, in particolare, che per gli avvisi e le selezioni pubblicati sul portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli obblighi di comunicazione, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 2006, e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si intendono assolti mediante pubblicazione da parte dell'amministrazione cui è indirizzata l'istanza di accesso agli atti e di accesso civico generalizzato, di un apposito avviso sul medesimo portale.
  La lettera n) del comma 1 dell'articolo 1 sostituisce il comma 2 dell'articolo 13 del regolamento, in materia di adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte. Si stabilisce, in particolare, che gli elaborati sono scritti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove. La commissione assicura che il file salvato dal candidato non sia modificabile, specificandosi, infine, che i dispositivi forniti per lo svolgimento delle prove scritte devono essere disabilitati alla connessione internet.
  La lettera o) del comma 1 dell'articolo 1 sostituisce i commi 6 e 7 dell'articolo 15 del regolamento, in materia di pubblicazione e vigenza delle graduatorie dei concorsi. In particolare, si prevede che i termini per l'impugnativa delle graduatorie decorrono dalla contestuale pubblicazione delle stesse sul portale e sul sito dell'amministrazione interessata, in luogo dell'attuale previsione della decorrenza dei medesimi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il comma 7 prevede la durata di validità delle graduatorie, fissandola, in luogo degli attuali 18 mesi, in due anni dalla data di approvazione.
  La lettera p) del comma 1 dell'articolo 1 sostituisce l'articolo 16 del regolamento, in materia di presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella nomina. In particolare, l'articolo 16, come novellato, prevede che le amministrazioni che hanno bandito il concorso pubblicano sul Portale uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire idonea documentazione digitale, che attesta il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza indicati nella domanda. Tale documentazione non deve essere prodotta e non può essere richiesta in ogni caso in cui le amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad altre amministrazioni. I candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 («Norme per il diritto al lavoro dei disabili»), che abbiano conseguito l'idoneità, sono inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso i centri per l'impiego e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissionePag. 23 al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.
  La lettera q) del comma 1 dell'articolo 1 sostituisce l'articolo 17 del regolamento, in materia di assunzioni in servizio. In particolare, l'articolo 17, come novellato, prevede che i candidati dichiarati vincitori e gli idonei, in caso di scorrimento della graduatoria, sono invitati dall'amministrazione procedente ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per l'assunzione, e sono assunti in prova, la cui durata è definita in sede di contrattazione collettiva. Per i cittadini di Stati terzi, è obbligatoria la presentazione, prima dell'assunzione, dei documenti comprovanti tutte le dichiarazioni presentate, ferma restando la tutela accordata ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica il numero dei candidati vincitori ed idonei eventualmente assunti nell'arco di validità della graduatoria. Si stabilisce, infine, che il vincitore o l'idoneo, che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dall'assunzione e, qualora assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.
  La lettera r) del comma 1 dell'articolo 1 sostituisce l'articolo 18 del regolamento, in materia di compensi per le commissioni di concorso. In particolare, l'articolo 18, come novellato, prevede che i compensi per i componenti delle commissioni e delle sottocommissioni di concorso e per i comitati di vigilanza sono quelli stabiliti con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 13, della legge n. 56 del 2019, e che tali compensi si applicano, nei limiti delle risorse disponibili, anche alle commissioni e sottocommissioni e ai comitati di vigilanza dei concorsi banditi dagli enti locali.
  Le lettere t), u) e v) del comma 1 dell'articolo 1 sostituiscono, rispettivamente, gli articoli 19, 20 e 21 del regolamento, relativi al reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni alle amministrazioni pubbliche e alle modalità di svolgimento dei concorsi unici.
  L'articolo 19, come novellato, dispone che il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni alle amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo), alle agenzie e agli enti pubblici non economici, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nonché ai sensi della normativa vigente che disciplina l'accesso alla dirigenza, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento e dei principi selettivi, delle finalità e delle modalità, in quanto compatibili, di cui al Capo I del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, come novellato dallo schema in esame. Con le modalità previste dalla normativa vigente, il Dipartimento della funzione pubblica può autorizzare le suddette amministrazioni a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità. Inoltre, le regioni e gli enti locali, le istituzioni universitarie e gli enti pubblici di ricerca possono aderire alla ricognizione dei fabbisogni fatta dal Dipartimento della funzione pubblica prima dell'indizione del concorso unico. In caso di adesione, i predetti soggetti si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari loro applicabili in materia di assunzioni. Per quanto concerne lo svolgimento delle procedure dei concorsi unici, si dispone: che, attraverso il Portale, il Dipartimento della funzione pubblica garantisce la diffusione di ogni informazione utile sullo stato delle procedure medesime; che per l'applicazione software dedicata alle prove concorsuali e alle connesse procedure il Dipartimento della funzione pubblica, anche per il tramite di FormezPA, può avvalersi di CINECA Consorzio Interuniversitario; che il Dipartimento della funzione pubblica provvede all'assegnazione del personale collocato in disponibilità alla amministrazione che intende bandire un concorso entro 8 giorni (in luogo dei 7 attualmente previsti) dalla comunicazione di tale intenzione o dalla comunicazione da parte del CPI dell'assenza di personale da assegnare. Se tale assegnazione non interviene, le amministrazioniPag. 24 possono procedere ad indire il concorso decorsi 20 giorni (in luogo dei 15 attualmente previsti) dalla ricezione della predetta comunicazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica; che il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione per ciascun candidato non superiore a dieci euro per i concorsi per il personale non dirigenziale e di importo compreso tra i dieci e i quindici euro per i concorsi per il personale dirigenziale. Si dispone infine che la commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
  L'articolo 20, come novellato, dispone che il Dipartimento della funzione pubblica, nella previa ricognizione del fabbisogno ai fini dell'indizione del concorso unico, verifica le vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Se tali vacanze sono riferibili ad una singola regione, il concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici. In caso di svolgimento delle prove di concorso in sedi decentrate, il Dipartimento della funzione pubblica individua le sedi di svolgimento delle prove concorsuali anche sulla base della provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei prefetti territorialmente competenti. Tale individuazione avviene tenendo conto delle esigenze di economicità delle procedure concorsuali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali a carico delle quali sono posti gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture.
  L'articolo 21, come novellato, dispone che i concorsi unici in oggetto sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate. Si dispone che le amministrazioni pubbliche possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni in materia di corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione), e quelle che enunciano i principi ai quali le amministrazioni devono uniformarsi nelle procedure di reclutamento, anche con riferimento alle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato.
  Le lettere da z) a gg) del comma 1 dell'articolo 1 recano alcune modifiche ai Capi III e IV del regolamento, relativi alle modalità di assunzione da parte delle pubbliche amministrazioni, rispettivamente, di lavoratori da inquadrare in livelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo e di lavoratori appartenenti alle categorie protette.
  I numeri da 1 a 6 recano modifiche formali ai suddetti Capi III e IV (articoli da 23 a 32) al fine di riferire le disposizioni ivi contenute non più alle sezioni circoscrizionali e alle direzioni provinciali del lavoro, come attualmente previsto, ma ai centri per l'impiego; di sostituire la parola «lista» con «elenco», in relazione alle graduatorie di lavoratori formate dai centri per l'impiego sulla base delle quali le amministrazioni pubbliche effettuano le assunzioni dei suddetti soggetti previo avviamento di una apposita procedura di selezione; di aggiornare taluni riferimenti normativi relativi alla disciplina della presentazione della documentazione amministrativa richiesta, rinviando all'attuale Testo unico in materia, decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
  Le lettere da aa) a cc) recano ulteriori modifiche agli articoli 24, 25 e 27 del regolamento. In particolare, tali ulteriori modifiche sono volte a riferire la terminologia ivi prevista alla riclassificazione delle figurePag. 25 professionali del pubblico impiego operata dagli ultimi CCNL 2019-2021 dei diversi comparti, che hanno ridefinito la suddivisione in aree del personale pubblico; ad aggiornare i riferimenti normativi in materia di assunzioni riservate al personale militare, rinviando all'attuale Codice dell'ordinamento militare.
  La disciplina delle assunzioni di lavoratori per impieghi per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo è recata dagli articoli da 23 a 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, come novellati dallo schema in esame. In base a tale disciplina, le amministrazioni pubbliche effettuano le suddette assunzioni sulla base di selezioni tra gli iscritti presenti negli elenchi formati dai centri per l'impiego, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta ed i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. I lavoratori sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria formata, sulla base di determinati elementi, dai centri per l'impiego relativamente a ciascuna area o categoria e profilo. A questo punto, le amministrazioni inoltrano direttamente al centro per l'impiego la richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire, con l'indicazione del titolo di studio, della qualifica di iscrizione nelle liste di collocamento e del livello retributivo. Entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, salvo eccezionale e motivato impedimento, il CPI procede ad avviare a selezione i lavoratori nel numero richiesto secondo l'ordine di graduatoria degli iscritti aventi i requisiti indicati nella richiesta stessa. Le amministrazioni e gli enti obbligati ad assumere militari in ferma di leva prolungata e volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratta, debbono indicare nella richiesta di avviamento il numero dei posti riservati ai lavoratori aventi diritto ai sensi del Codice dell'ordinamento militare. Al termine della selezione – che per le sedi centrali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici a carattere nazionale sono effettuate dal Dipartimento della funzione pubblica – Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata, mentre il Dipartimento della funzione pubblica, nel rispetto dell'ordine della graduatoria integrata, assegna i lavoratori utilmente selezionati alle amministrazioni ed enti di cui al bando di offerta, per la rispettiva nomina in prova ed immissione in servizio.
  Le lettere da dd) a gg) recano ulteriori modifiche agli articoli da 29 a 32 regolamento. In particolare, tali ulteriori modifiche sono volte ad aggiornare i riferimenti normativi relativi al cosiddetto collocamento obbligatorio, rinviando alla legge n. 68 del 1999 che disciplina le modalità di assunzione dei soggetti appartenenti a tali categorie e di accertamento delle condizioni di disabilità, nonché i casi di cancellazione di tali soggetti dalle liste di collocamento; a specificare che le richieste di avviamento dei suddetti soggetti da parte di amministrazioni ed enti pubblici devono essere rese pubbliche mediante avviso sul Portale InPA.
  La disciplina delle assunzioni di lavoratori appartenenti alle categorie protette – i quali devono essere obbligatoriamente assunti dai datori di lavoro pubblici e privati secondo determinate quote di riserva – è recata dagli articoli da 29 a 32 del citato decreto del Presidente della Repubblica, come novellati dallo schema in esame. In base a tale disciplina, i soggetti appartenenti a tali categorie protette presentano domanda di iscrizione al centro per l'impiego, dichiarando il possesso dei requisiti generali di ammissione nelle amministrazioni pubbliche previsti dalla normativa vigente. È comunque riservata all'amministrazione o ente che procede all'assunzione la facoltà di provvedere all'accertamento dei titoli e dei requisiti nei modi di legge. Il titolo di studio richiesto è quello delle declaratorie di area o categoria nelle quali è prevista l'assunzione. I centri per l'impiego formano le graduatorie (con validità annuale)Pag. 26 dei lavoratori aventi diritto alle assunzioni obbligatorie, i quali vengono avviati a selezione; nel caso in cui il lavoratore, per due volte consecutive e senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto, il centro per l'impiego dispone la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi. Le amministrazioni e gli enti pubblici richiedono ai CPI l'avviamento a selezione dei lavoratori, mediante avviso sul Portale InPA, e, al termine della selezione e prima di procedere all'assunzione, l'amministrazione interessata deve richiedere la visita di controllo della permanenza dello stato invalidante.
  L'articolo 2 reca le abrogazioni di norme superate da provvedimenti successivi o incompatibili con il nuovo assetto introdotto.
  L'articolo 3 dispone, infine, che dalle disposizioni del presente schema di regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le attività ivi previste sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP), nell'ottica della predisposizione di una proposta di parere il più possibile condivisa, si riserva, a nome del suo gruppo, di trasmettere al relatore alcune osservazioni, anche alla luce del contenuto del parere espresso, in particolare, dal Consiglio di Stato sul provvedimento in titolo.

  Lorenzo MALAGOLA (FDI), relatore, fa presente che nella predisposizione della proposta di parere presterà particolare attenzione alle osservazioni che il collega Laus si è riservato di trasmettergli.

  Walter RIZZETTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.40.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 4 maggio 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 12.40.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021.
C. 1001 Governo.
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea VOLPI (FDI), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla III Commissione (Affari esteri) sul disegno di legge C. 1001, che prevede la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021.
  Rileva, in premessa, che l'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e l'Ucraina è stato firmato il 12 ottobre 2021 in occasione del 23° Vertice congiunto UE-Ucraina tenutosi a Kiev. Al termine del summit, il Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, il Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel e la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, hanno rilasciato una Dichiarazione congiunta nella quale si «riafferma il costante impegno a rafforzare l'associazione politica e l'integrazione economica dell'Ucraina con l'Unione europea, sulla base dell'Accordo di associazione e della sua area di libero scambio globale e approfondita».
  È stata ribadita la piena solidità della partnership con Kiev e l'impegno dell'Unione europea «a favore dell'indipendenza, della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina all'interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale». Inoltre, è stato ricordato che l'attuazione dell'Accordo di associazione e della relativa zona di libero scambio, collegato al più ampio processo di ravvicinamento normativo e alle relative riforme necessarie, contribuisce a creare le condizioni per rafforzare le relazioni economiche e commerciali con l'UE, portando a un'ulteriore graduale integrazione economica dell'Ucraina nel mercato interno dell'Unione europea.Pag. 27
  Tale Accordo, come rilevato dalla relazione che accompagna il provvedimento, regola le relazioni aeronautiche tra tutti gli Stati membri dell'Unione europea e l'Ucraina e si sostituisce agli accordi bilaterali sottoscritti tra l'Ucraina e i singoli Stati membri, creando così un unico mercato del trasporto aereo caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori di tutti i Paesi partecipanti e superando eventuali distorsioni alla concorrenza che sarebbero potuti derivare dal mosaico di disposizioni presenti nei diversi accordi bilaterali tra l'Ucraina e i singoli Stati membri. Tuttavia, l'Accordo consente l'esercizio dei diritti di traffico esistenti scaturiti da tali accordi bilaterali e non coperti dal presente Accordo, a condizione che non vengano operate discriminazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea e i loro cittadini.
  Come sottolineato dalla relazione, la conclusione di un accordo globale sui trasporti aerei con l'Ucraina è un elemento importante nello sviluppo della politica estera dell'Unione europea in materia di aviazione e un elemento fondamentale della politica di vicinato dell'Unione e ai fini della creazione di un più ampio spazio aereo comune europeo, come stabilito nella comunicazione della Commissione «La politica estera dell'UE in materia di aviazione – Affrontare le sfide future».
  L'Accordo, composto da 40 articoli e VII allegati regola i seguenti argomenti principali: diritti di sorvolo e di traffico e definizione della tabella delle rotte; modalità di designazione di vettori per operare i servizi concordati; tutela della concorrenza; disposizioni in materia di sicurezza (safety) e protezione (security); disposizioni in materia di tutela del passeggero; flessibilità operative e possibilità di accordi commerciali di cooperazione tra i vettori; disposizioni in tema di interpretazione, revisione, denuncia e contenzioso; rapporto tra il presente Accordo e i preesistenti accordi bilaterali tra l'Ucraina e i singoli Stati membri.
  L'Accordo in particolare ha l'obiettivo di: aprire gradualmente il mercato su base reciproca per quanto concerne l'accesso alle rotte e la capacità di trasporto; garantire la convergenza normativa e un'effettiva osservanza da parte dell'Ucraina della pertinente normativa dell'Unione europea in materia di trasporto aereo; garantire agli operatori economici parità di condizioni e assenza di discriminazioni.
  Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione, segnala, in particolare, l'articolo 14, laddove stabilisce che, ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'allegato III all'Accordo, le parti agiscano in conformità alle rispettive normative per quanto riguarda i requisiti e le norme relativi agli aspetti sociali specificati nell'allegato I, parte E, all'Accordo stesso. Viene inoltre prescritto che l'Ucraina adotti le misure necessarie per incorporare nella propria normativa e applicare effettivamente i requisiti e le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in conformità alle disposizioni transitorie di cui al medesimo allegato III. Si rileva, in proposito, che l'allegato I (elenco dei requisiti e delle norme applicabili adottati dall'Unione europea nel settore dell'aviazione civile da incorporare nella normativa dell'Ucraina), nella parte E, menziona la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 19890, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, nonché la direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e la direttiva 2000/79/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).
  Passando al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, esso consta di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 recante disposizioni finanziarie, stabilisce, al comma 1, che dall'attuazionePag. 28 degli articoli 2, 5, 7, 8, 22, 24, 25, 26, 27, 29 e 35 dell'Accordo non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica. L'Ente nazionale per l'aviazione civile provvede agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Ente stesso e i relativi oneri sono posti a carico del suo bilancio. Il comma 2 prevede che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai sensi del comma 3, a eventuali oneri derivanti dall'Articolo 30 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
  L'articolo 4 prevede che il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula in conclusione una proposta di parere favorevole, di cui raccomanda l'approvazione (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 12.45.