CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 maggio 2023
103.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 3 maggio 2023.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 342 Candiani, C. 887 Varchi e C. 1026 Lupi recanti modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano di Giuseppe Losappio, Professore ordinario di diritto penale presso l'Università degli Studi di Bari «Aldo Moro», Michele Ainis, già Professore Ordinario di Istitutuzioni di Diritto Pubblico presso l'Università degli Studi di Roma Tre, Ida Parisi, Professoressa a contratto di Legislation and bioethics in medicine of reproduction Università di Teramo.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.20 alle 12.10.

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Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 342 Candiani, C. 887 Varchi e C. 1026 Lupi recanti modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano di Caterina Botti, docente di Filosofia morale presso l'Università La Sapienza di Roma, Mario Ferrante, Professore Ordinario di Diritto Canonico ed Ecclesiastico presso l'Università degli Studi di Palermo.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.40.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 3 maggio 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

  La seduta comincia alle 14.40.

Comunicazioni nella variazione della composizione della Commissione.

  Ciro MASCHIO, presidente comunica che per il Gruppo Partito Democratico – Italia democratica e progressista, il deputato Federico Fornaro cessa di far parte della Commissione e che, per il medesimo gruppo, entra a farne parte la deputata Rachele Scarpa.

Sull'ordine dei lavori.

  Federico GIANASSI (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che, considerati i rapporti tesi a seguito della nota vicenda relativa al caso Cospito tra il sottosegretario Delmastro Delle Vedove e il Partito democratico, il suo gruppo ha già da tempo assunto la decisione di non partecipare ai lavori della Commissione qualora il Governo venga rappresentato dallo stesso.
  A seguito di quella vicenda, il sottosegretario non ha più partecipato alle sedute della Commissione, tranne che nell'ultima seduta e in questa in corso di svolgimento.
  Pertanto, come già nella scorsa seduta, i deputati del suo gruppo abbandonano i lavori della Commissione, a testimonianza del fatto che per il Partito democratico la vicenda è ancora aperta. Sottolinea infatti che il sottosegretario ha continuato a rilasciare dichiarazioni gravemente offensive nei confronti dei colleghi del suo gruppo, mancando di correttezza istituzionale nei confronti dell'intero organo costituzionale, né è pervenuta alcuna rettifica né tantomeno le scuse alle persone e alle istituzioni offese.
  Rammenta che è stata presentata una mozione di censura nei suoi confronti che non è ancora stata esaminata dall'Assemblea. In attesa che la questione venga definita in quella sede, ritiene opportuno, per non compromettere i rapporti con le opposizioni, che il Governo si faccia rappresentare in Commissione Giustizia dagli altri rappresentanti del dicastero.

  Ciro MASCHIO, presidente, precisa preliminarmente che la vicenda cui fa riferimento il collega Gianassi non ha visto la propria genesi all'interno della Commissione e auspica che essa possa trovare soluzione nelle sedi proprie.
  Sottolinea inoltre come il Governo abbia comunque scelto per un numero considerevole di sedute di non essere rappresentato in Commissione dal sottosegretario Delmastro Delle Vedove.
  Pur rispettando, in qualità di deputato e di presidente della Commissione, qualsiasi forma, anche dura, di contestazione che ciascun gruppo ritenga di voler adottare, evidenzia come non si possa pretendere che tale comportamento stravolga le regole istituzionali e pregiudichi la funzionalità e il regolare svolgimento dei lavori della Commissione.
  Ribadisce come sia regola indiscutibile quella secondo cui il Governo è legittimamente rappresentato in Commissione da un suo componente e non si possa certo sindacare la scelta dell'Esecutivo. Rileva, inoltre, come in Commissione Giustizia, ancor più che in altre Commissioni, deve prevalere lo spirito garantista di tutela del principio di non colpevolezza prima dell'accertamento definitivo dei fatti.

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  Federico GIANASSI (PD-IDP), pur avendo l'onorevole Pittalis chiesto di intervenire, chiede di poter replicare immediatamente alle osservazioni del presidente, prima di abbandonare i lavori della Commissione.
  Desidera infatti puntualizzare come il suo gruppo non abbia affatto preteso di paralizzarne i lavori, sottolineando in proposito come l'azione del Partito democratico non ne comprometta lo svolgimento. Osserva infatti che la Commissione si è regolarmente riunita la scorsa seduta anche in presenza del sottosegretario Delmastro Delle Vedove ed è consapevole che anche i lavori di oggi si svolgeranno comunque, anche se auspica che vi sia un certo imbarazzo nel procedere sistematicamente senza la presenza del principale partito di opposizione, conseguente ad una precisa scelta del Governo.
  Precisa, inoltre, che il suo gruppo non sta contestando al sottosegretario una responsabilità penale, la cui valutazione è rimessa all'autorità giudiziaria, non essendo costume del Partito democratico utilizzare i processi penali per delegittimare gli avversari politici.
  Ciò che si contesta, invece, sono le gravi dichiarazioni del rappresentante del Governo che ha affermato che i parlamentari del Partito democratico, soltanto per aver esercitato una loro prerogativa, si sono inchinati ai mafiosi. Stigmatizza ancora una volta come il sottosegretario Delmastro Delle Vedove non abbia ritenuto di dover porgere alcuna scusa per tali gravi affermazioni.
  Rammenta come sia stata presentata una mozione di censura sulla quale la Camera non si è ancora espressa e ribadisce che sarebbe opportuno che fino a che in proposito non venga assunta una decisione il sottosegretario non intervenga in Commissione.
  Sottolinea infine di non aver mosso alcuna accusa nei confronti del presidente Maschio che, tuttavia, ha ritenuto in questa sede di dover assumere il ruolo di avvocato difensore del rappresentante del Governo e conviene sulla necessità che la questione venga risolta in altra sede.

  Pietro PITTALIS (FI-PPE) osserva come – pur potendo legittimamente ciascun gruppo determinare come meglio crede le azioni di protesta – le affermazioni riferite al sottosegretario Delmastro Delle Vedove sono a lui erroneamente riferibili, essendo peraltro state pronunciate da un altro parlamentare, sul cui comportamento si è già espresso in modo compiuto il giurì d'onore della Camera dei deputati. Ritiene pertanto che la vicenda possa e debba considerarsi conclusa.
  Manifesta inoltre il proprio dispiacere nel constatare come un importante gruppo di opposizione abbia deciso di sottrarsi per protesta al dibattito parlamentare.
  Esprime da ultimo la solidarietà del suo gruppo al sottosegretario Delmastro Delle Vedove al quale chiede di continuare a svolgere con la competenza dimostrata il proprio compito.

  Ciro MASCHIO, presidente, cede la parola al rappresentante del Governo, che ne ha fatto richiesta.

  Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, rinuncia all'intervento, non ritenendo corretto intervenire a questo punto in replica al deputato Gianassi, avendo quest'ultimo già abbandonato l'aula della Commissione.

  Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) reputa non essere consono il riferimento al principio di non colpevolezza, né invocabile alcuna presunzione di innocenza. La questione sollevata dal collega Gianassi si riferisce piuttosto a comportamenti gravi del sottosegretario considerati censurabili sul piano della correttezza istituzionale. Ciò, non semplicemente per la divulgazione di un atto riservato quanto piuttosto per la sua strumentalizzazione a fini di calunnia di un avversario politico.
  Ricorda inoltre che l'accertamento dei fatti compiuto dal giurì d'onore ha tenuto conto del comportamento dell'onorevole Donzelli anche successivo ai fatti medesimi. Non è invocabile dunque con riguardo al comportamento del sottosegretario né del Ministro Nordio che ha inopinatamentePag. 67 affermato il principio secondo cui la classificazione di un documento deriva da un suo decreto puntuale e non, come dovrebbe essere, da un atto di natura regolamentare.
  Conclusivamente si pone per il Governo una questione di opportunità politica in ordine alla presenza del sottosegretario nei confronti del Partito Democratico che diserta le sedute e nei confronti del Movimento Cinque Stelle, che invece con la sua presenza richiede i necessari chiarimenti affinché, anche investendo della questione la Presidenza della Camera, si individui una soluzione non più procrastinabile al problema politico in essere.

  Ingrid BISA (LEGA), condividendo le posizioni espresse dal collega Pittalis ritiene che i risultati del lavoro svolto dal giurì d'onore costituiscano un punto fermo della questione che può e deve considerarsi chiusa, anche alla luce delle esaustive informazioni comunicate a più riprese dal Ministro della giustizia in Assemblea.

  Andrea PELLICINI (FDI) esprime piena solidarietà al sottosegretario Del Mastro Delle Vedove. Reputa che ogni posizione politica in questa sede sia certamente legittima ma nel caso di specie assolutamente non condivisibile, anche per il possibile pregiudizio all'ordinato svolgimento dei lavori della Commissione.

  Ciro MASCHIO, presidente, conclusivamente, ribadisce che è nella piena responsabilità del Governo decidere come essere presente ai lavori della Commissione con un suo legittimo rappresentante.

DL 25/2023: Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech.
C. 1115 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dalla prossima settimana e pertanto la Commissione ne dovrà concludere l'esame in sede consultiva entro la giornata odierna.

  Paolo PULCIANI (FDI), relatore, fa presente che il provvedimento reca disposizioni per adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/858 in materia di Registro distribuito (Capo I, sezioni da I a VI) ed introdurre misure di semplificazione della sperimentazione FinTech (Capo I, sez. VII).
  Il regolamento (UE) 2022/858, al fine di tenere conto della diffusione della tecnologia a registro distribuito (DLT), di cui le cripto-attività costituiscono una delle principali applicazioni, fornisce un quadro giuridico europeo volto a ricomprendere parte delle cripto-attività nell'ambito di applicazione della legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari. Viene creato un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito, la tecnologia delle cosiddette blockchain.
  L'obiettivo del decreto è consentire lo sviluppo delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e lo sviluppo della tecnologia a registro distribuito, preservando al contempo un livello elevato di tutela degli investitori, integrità del mercato, stabilità finanziaria e trasparenza.
  Gli articoli che presentano profili di competenza della Commissione giustizia sono gli articoli 4, 5, 6,7, 10, 12, 26 e 30, nonché l'articolo 26-bis introdotto al Senato.
  L'articolo 4 fissa i requisiti minimi dei registri per la circolazione digitale individuandone le caratteristiche, come ad esempio l'integrità, l'autenticità, la non ripudiabilità, la non duplicabilità e la validità delle scritturazioni attestanti la titolarità e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali e i relativi vincoli.
  In particolare, tali registri devono: consentire di identificare i soggetti in favore dei quali sono effettuate le scritturazioni, la specie e il numero degli strumenti finanziariPag. 68 digitali da ciascuno detenuti, consentendone la circolazione; consentire al soggetto in favore del quale sono effettuate di accedere alle scritturazioni del registro relative ai propri strumenti finanziari digitali e di estrarre copia; consentire la scritturazione dei vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari digitali; evitare la perdita o la modifica non autorizzata dei dati e delle scritturazioni; garantire l'accessibilità da parte della Consob e della Banca d'Italia per l'esercizio delle rispettive funzioni.
  Gli articoli 5 e 6 definiscono un sistema di regole equivalenti a quelle previste nei regimi cartolari e scritturali in merito a legittimazione, effetti del possesso in buona fede ed eccezioni opponibili rispetto alla scritturazione del registro.
  Analogamente, l'articolo 7 contiene la disciplina relativa allo svolgimento dell'assemblea riferita alle scritturazioni del registro, con riguardo al diritto d'intervento ed esercizio del voto.
  L'articolo 10 contiene la disciplina degli adempimenti concernenti i libri sociali, affidando all'emittente il compito di assolvere agli obblighi di aggiornamento dei libri sociali e di formare e tenere il libro dei soci e il libro degli obbligazionisti, anche in deroga alle modalità di tenuta previste dall'articolo 2215-bis del codice civile. Tale deroga trova un limite nel disposto del comma 5 del medesimo articolo 2215-bis, la cui applicazione è fatta salva: di conseguenza resta fermo che i libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 (efficacia probatoria contro l'imprenditore) e 2710 (efficacia probatoria tra imprenditori) del codice civile.
  L'articolo 12 interviene in materia di emissione in forma digitale degli strumenti finanziari, al fine di disciplinare le modalità di pubblicazione in forma elettronica, anche tramite il registro per la circolazione digitale, delle informazioni riguardanti l'emissione di azioni (comma 1), obbligazioni di società per azioni (comma 2), obbligazioni di società a responsabilità limitata (comma 3), ulteriori titoli di debito diversi dai precedenti (comma 4), azioni o quote di OICR – organismi di investimento collettivo del risparmio (comma 6). Si disciplina inoltre il regime di pubblicità digitale delle modifiche di termini e condizioni di emissione dei titoli di debito (comma 5).
  L'articolo 26 definisce il regime di responsabilità civile del responsabile del registro, il quale risponde nei confronti dell'emittente, del soggetto a cui favore siano effettuate le scritturazioni o di colui a favore del quale avrebbero dovuto essere effettuate, per i danni derivanti dalla tenuta del registro.
  Il responsabile del registro risponde altresì dei danni cagionati al soggetto in favore del quale è avvenuta la scritturazione o all'investitore, ove si tratti di soggetto diverso dal primo, sia che discendano da false informazioni o da informazioni comunque suscettibili di indurre in errore, sia che discendano dall'omissione di informazioni dovute, salvo che dia prova di avere adoperato la diligenza necessaria ad assicurare la correttezza e completezza delle informazioni stesse.
  L'articolo 26-bis introdotto al Senato, reca la disciplina antiriciclaggio. In particolare, al comma 1, ricomprende i responsabili dei registri per la circolazione digitale nella categoria di «altri operatori non finanziari».
  Il comma 2 interviene sulla disciplina riguardante i soggetti tenuti agli adempimenti in materia di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
  L'articolo 30 prevede sanzioni amministrative che il comma 1 quantifica in una somma da 5.000 euro fino a 5 milioni di euro, per la violazione delle norme del decreto in conversione e delle relative disposizioni attuative per l'emittente e il responsabile del registro o il gestore dei sistemi oggetto del provvedimento.
  Il comma 2 reca una sanzione specifica per l'emissione di strumenti finanziari digitali o la tenuta di un registro per la circolazione digitale in difetto di preventiva iscrizione nell'elenco dei responsabili del registro.
  Si introducono sanzioni amministrative anche per la violazione delle disposizioni di Pag. 69derivazione europea applicabili alle infrastrutture di mercato della tecnologia a registro distribuito (DLT), rispetto alle quali non siano già previste sanzioni dalla normativa vigente (comma 4). Il comma 5, con riguardo all'irrogazione delle sanzioni ivi previste stabilisce l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 194-bis, 195, 195-bis del TUF.
  Ciò premesso, nessuno chiedendo di intervenire, propone di esprimere sul provvedimento in esame, parere favorevole (vedi allegato).

  Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara di condividere la proposta di parere.

  Carla GIULIANO (M5S) pur comprendendo che l'esame del provvedimento in titolo si dovrà svolgere in un'unica seduta a seguito dell'andamento dei lavori della Commissione in sede referente dettati dal mutamento del calendario dei lavori dell'Assemblea, auspica che, in relazione a provvedimenti di particolare complessità, come quello in esame, sia possibile evitare di rendere il parere nella stessa seduta in cui si procede all'avvio dell'esame.
  Sottolinea quindi che esso tratta una materia oggetto di esame anche da parte degli altri Paesi dell'Unione europea i quali dedicano ad esso un esame approfondito. In proposito evidenzia come lo strumento della decretazione d'urgenza mal si presti a regolamentare una materia delicata come quella in esame.
  Pertanto, dichiara il voto di astensione sulla proposta di parere del relatore del suo gruppo che non è stato posto nelle condizioni di svolgere approfondimenti sulla materia e che ha già segnalato alcune perplessità nel corso dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento.

  Pietro PITTALIS (FI-PPE) dopo aver dichiarato il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, sottolinea come anche nella precedente legislatura, nel corso della quale la Commissione Giustizia è stata presieduta da esponenti del gruppo Movimento Cinque Stelle, si sia molto spesso proceduto ad esaminare provvedimenti in sede consultiva in un'unica seduta.
  Ritiene pertanto che tale modalità di lavoro possa continuare ad essere adottata, ove le circostanze lo suggeriscano o lo impongano.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato).

  Ciro MASCHIO, presidente, comunica che nella giornata di ieri è venuto a mancare il padre della collega Valentina D'Orso alla quale ha già fatto pervenire, a nome di tutta la Commissione, le più sentite condoglianze.

  La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 3 maggio 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 100 del 27 aprile 2023, a pagina 138, seconda colonna:

   alla sesta riga: le parole «C. 693 Donno» sono soppresse;

   alla diciassettesima riga: le parole «C. 693 Donno» sono soppresse.

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 100 del 27 aprile 2023, a pagina 146, prima colonna, quarta riga sostituire le parole «Doc. LVII, n. 1, e Annesso e Allegati» con le seguenti: «Doc. LVII, n. 1, e Annesso-bis e Allegati».