CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 maggio 2023
103.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 6 SETTEMBRE 2023

Pag. 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS,
COMMA 1
, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 3 maggio 2023. — Presidenza del presidente Gianfranco ROTONDI.

  La seduta comincia alle 15.

Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.
C. 1114 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e XI).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alfonso COLUCCI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge C. 1114 e rilevato che:

  sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

   il provvedimento, composto da 30 articoli per un totale di 163 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla complessiva finalità di definire misure volte a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche nonché il potenziamento e la riorganizzazione delle associazioni e delle società a partecipazione pubblica; in proposito si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra ratio unitaria dai contorni estremamente ampi, la “materia finanziaria” in quanto essa si “riempie dei contenuti definitori più vari”; il riferimento ad essa, come identità di ratio, può risultare Pag. 4quindi “in concreto non pertinente”; al riguardo, andrebbe approfondito se tali considerazioni non possano valere anche per la finalità sopra individuata; ciò premesso, si valuti l'opportunità di approfondire la coerenza con la finalità sopra indicata dei commi 23 e 24 dell'articolo 15 (che intervengono sul procedimento disciplinare degli appartenenti alla Polizia di Stato) e del comma 1 dell'articolo 21 (che interviene in materia di imponibile pensionistico e di base di calcolo della pensione);

   il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 6 aprile 2023, è stato pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” a 16 giorni di distanza, il 22 aprile 2022; si ricorda che in precedenti analoghe circostanze il Comitato ha invitato a riflettere sulle conseguenze di un eccessivo intervallo di tempo tra deliberazione e pubblicazione in termini di certezza di diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

   con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala anche che dei 163 commi, 16 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di 4 regolamenti, 7 decreti ministeriali e di 4 provvedimenti di altra natura;

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   il comma 1 dell'articolo 1 consente alle pubbliche amministrazioni di conferire a soggetti estranei ai ruoli dell'amministrazione incarichi dirigenziali generali e non generali nel limite del 12 per cento delle rispettive dotazioni organiche; tale deroga ai limiti percentuali previsti dal TU in materia di impiego pubblico (decreto legislativo n. 165 del 2001) si applica solo “per la copertura di posti delle articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR e fino al 31 dicembre 2026”; in tal senso si aggiunge un nuovo secondo periodo all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge n. 80 del 2021; tale disposizione già prevede, al primo periodo, che i limiti percentuali di conferimento di incarichi a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni previsti dall'articolo 19 comma 6 del testo unico sono raddoppiati per tutte le amministrazioni pubbliche “impegnate nell'attuazione del PNRR” e solo “per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del PNRR”; al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire quali in concreto risultino essere le differenze tra la fattispecie destinataria della disposizione del primo periodo (amministrazioni pubbliche impegnate “nell'attuazione del PNRR” “per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del PNRR”) e quella destinataria della disposizione del secondo periodo (amministrazioni pubbliche “per la copertura dei posti delle rispettive articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR”); la seconda fattispecie potrebbe essere, infatti, almeno in parte ricompresa nella prima; si segnala poi che la possibilità di raddoppio prevista dal primo periodo del comma 15 eleva il limite di conferimento di incarichi a soggetti esterni al 20 per cento (dal 10) per i dirigenti di prima fascia e al 16 per cento (dall'8) per i dirigenti di seconda fascia; se quindi la fattispecie del primo periodo e quella del nuovo secondo periodo risultano sostanzialmente coincidenti, l'effetto della disposizione del secondo periodo apparirebbe quello di restringere, fino al 31 dicembre 2026, la possibilità di affidare incarichi a soggetti esterni stabilita dal primo periodo; se invece, tra le due fattispecie, pur distinte, possono esservi delle “intersezioni” (cioè amministrazioni pubbliche con articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR che sono anche amministrazioni pubbliche impegnate nell'attuazione del PNRR e che hanno in relazione all'attuazione del Piano posizioni dirigenziali vacanti), si potrebbero determinare incertezze sulla disciplinaPag. 5 da applicare; al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire anche sotto questo profilo la disposizione;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   il comma 2 dell'articolo 4 prevede l'aggiornamento delle disposizioni regolamentari che regolano le procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, a quanto previsto dal comma 1 con riferimento alle attività formative dei dirigenti; l'aggiornamento dovrà essere compiuto entro il 30 settembre 2023 mediante regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione; al riguardo si osserva che la disposizione presenta alcuni aspetti meritevoli di approfondimento, con riferimento al sistema delle fonti; in particolare appare suscettibile di approfondimenti la scelta di ricorrere a una nuova autorizzazione legislativa alla delegificazione per modificare un regolamento di delegificazione; il regolamento di delegificazione, una volta adottato, risulta essere una fonte regolamentare che quindi può essere modificato con regolamento; si ricorda poi che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 149 del 2012 ha lasciato aperta a successive valutazioni della medesima Corte la questione della correttezza della prassi di autorizzare l'emanazione di regolamenti di delegificazione tramite decreti-legge; le medesime considerazioni valgono per il comma 3 dell'articolo 15; tale disposizione prevede infatti l'adozione di un regolamento di delegificazione per apportare al regolamento sulla struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001) le modifiche conseguenti al comma 2 dell'articolo 15 (che prevede che ad alcune questure siano preposti come questori dirigenti generali e non dirigenti superiori di pubblica sicurezza); il comma prevede poi che il medesimo regolamento abroghi il comma 2; al riguardo, nel ribadire le osservazioni esposte con riferimento al comma 2 dell'articolo 4, si segnala anche che nelle procedure di delegificazione non è il regolamento di delegificazione a disporre l'abrogazione delle norme primarie oggetto di delegificazione bensì la norma legislativa che autorizza la delegificazione;

   l'articolo 8, al comma 1, nel novellare l'articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, al fine di assicurare il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di bonifica ambientale e rigenerazione urbana di cui al comma 3 dell'articolo novellato, prevede che il Commissario straordinario possa nominare un sub-Commissario, responsabile di uno o più interventi, in deroga, peraltro solo implicita, a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, che prevede che la nomina di commissari straordinari sia disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

   il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 1;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 4, comma 2, l'articolo 8, comma 1 e l'articolo 15, comma 3;

  il Comitato raccomanda infine:

   abbia cura il Governo, ai fini del rispetto dell'articolo 15 della legge n. 400 del Pag. 61988, di avviare una riflessione per individuare modalità idonee ad evitare un eccessivo intervallo di tempo tra la deliberazione di un decreto-legge in Consiglio dei ministri e la sua entrata in vigore, conseguente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech.
C. 1115 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione VI).
(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Catia POLIDORI, relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge C. 1115 e rilevato che:

  sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

   il provvedimento, originariamente composto da 35 articoli per un totale di 105 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 36 articoli, per un totale di 107 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla ratio unitaria di adottare disposizioni per conformare l'ordinamento interno alla disciplina dell'Unione europea in materia di strumenti finanziari emessi mediante tecnologia a registro distribuito;

   con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 107 commi, uno, l'articolo 28, comma 1, prevede l'adozione di un regolamento del Consob per l'attuazione delle disposizioni del provvedimento;

   il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

  ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 15.10.