CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 maggio 2023
103.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 77

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 3 maggio 2023. — Presidenza del vicepresidente Gianmauro DELL'OLIO.

  La seduta comincia alle 14.25.

Indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia.
Audizione di rappresentanti di SVIMEZ e CRESME.
(Svolgimento e conclusione).

  Gianmauro DELL'OLIO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la resocontazione stenografica e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Luca BIANCHI, direttore generale di SVIMEZ, e Lorenzo BELLICINI, amministratore delegato di CRESME, svolgono le proprie relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Ubaldo PAGANO (PD-IDP), Silvana Andreina COMAROLI Pag. 78(LEGA) e Ida CARMINA (M5S), cui replica Lorenzo BELLICINI, amministratore delegato di CRESME.

  Intervengono, per chiedere ulteriori chiarimenti e precisazioni, i deputati Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) e Ubaldo PAGANO (PD-IDP), cui replicano Lorenzo BELLICINI, amministratore delegato di CRESME, e Luca BIANCHI, direttore generale di SVIMEZ.

  Gianmauro DELL'OLIO, presidente, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito all'indagine e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.15.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 3 maggio 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 15.20.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, avverte che per il gruppo Lega-Salvini premier entra a far parte della Commissione il deputato Andrea Barabotti, in sostituzione del sottosegretario Massimo Bitonci, mentre cessa di farne parte il deputato Erik Umberto Pretto, che a sua volta sostituiva il medesimo sottosegretario.

Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.
C. 1060 Governo.
(Parere alle Commissioni VI e XII).
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 aprile 2023.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, ricorda che nella precedente seduta la relatrice, onorevole Comaroli, ha illustrato i profili finanziari del provvedimento e che, in quella sede, il rappresentante del Governo si è riservato di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice nell'ambito della propria illustrazione. Chiede, quindi, alla rappresentante del Governo se sia nelle condizioni di dare riscontro alle richieste di chiarimento della relatrice.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, essendo tuttora in corso i necessari approfondimenti istruttori sul provvedimento, si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.
C. 1067 Governo.
(Parere alle Commissioni VIII e IX).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesco CANNIZZARO (FI-PPE), relatore, segnala preliminarmente che il disegno di legge in esame, che ha ad oggetto la conversione del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, è corredato di una relazione tecnica.
  Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, con riferimento all'articolo 1, riguardante l'assetto societario e la governance della società Stretto di Messina S.p.a., rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano alcuni articoli della legge n. 1158 del 1971, intervenendoPag. 79 in particolare sull'assetto societario e sulla governance della società «Stretto di Messina». Al riguardo, in relazione alla composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale osserva che se, da un lato, viene ridotto il numero dei componenti il Consiglio, dall'altro si prevede che la definizione dei compensi dei relativi membri non sia più soggetta alla disciplina prevista per gli amministratori e i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, bensì dal Codice civile. In proposito, al fine di verificare l'invarianza degli effetti finanziari ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione inerenti al compenso stimato. In relazione ai compiti di vigilanza sull'attività della società Stretto di Messina, posti in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mediante la Struttura tecnica di missione o, eventualmente, la nomina di un Commissario ad hoc, pur prendendo atto che la Struttura tecnica si avvale delle risorse di cui all'articolo 1, comma 238, della legge n. 311 del 2004, quantificate, dalla relazione tecnica, in misura pari ad euro 8.183.900, considera necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione, al fine di verificare la sostenibilità dei nuovi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Riguardo al comma 1, lettera e), del medesimo articolo 1, che modifica la disciplina dei compiti e della composizione del Comitato scientifico per la progettazione, non formula osservazioni dal momento che restano fermi i compiti attribuiti al Comitato e la composizione dello stesso rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. Con riferimento al trasferimento delle quote da Anas S.p.a. al Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1, rimanda alle considerazioni che svolgerà nell'ambito del successivo articolo 4.
  Con riferimento all'articolo 2, concernente rapporto di concessione, in merito ai profili di quantificazione rileva che il comma 1 prevede che dalla data di revoca dello stato di liquidazione della società Stretto di Messina S.p.a. riprenda la concessione affidata alla medesima. Al riguardo, atteso che la relazione tecnica precisa che la Società dispone già delle risorse che ne garantiscono l'immediata operatività, ritiene utile acquisire chiarimenti circa l'entità delle risorse citate, nonché degli oneri connessi alla ripresa delle attività. Osserva che le disposizioni autorizzano inoltre l'Anas S.p.a. a trasferire al Ministero dell'economia e delle finanze una quota della propria partecipazione, prevedendo che gli atti connessi alle operazioni siano esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse, come indicato al comma 3. In proposito, concorda con quanto risultante dalla relazione tecnica secondo cui la previsione non comporta oneri in termini di minori entrate, ma si configura come una rinuncia a maggior gettito, attinendo a fattispecie che non si sarebbero verificate in assenza della previsione normativa. Per quanto riguarda invece il corrispettivo del trasferimento, nel rilevare che esso sarà definito sulla base di una relazione giurata e che le risorse utilizzate a copertura sono individuate al comma 9 del successivo articolo 4, rinvia alle considerazioni sul trasferimento delle quote a commento della predetta disposizione. Rileva, inoltre, che il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato a sottoscrivere aumenti di capitale o strumenti diversi, idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento dei soci in conto aumento di capitale. Al riguardo, prende atto che per il 2023 gli aumenti di capitale sono autorizzati fino all'importo di 50 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 493, della legge n. 197 del 2022, mentre per i successivi esercizi finanziari gli aumenti di capitale potranno essere sottoscritti nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo previste per legge. Non ha osservazioni da formulare riguardo ai commi 6 e 7, che autorizzano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze a stipulare con la società Stretto di Messina e con i soci un accordo di programma, nonché atti aggiuntivi alla Convenzione, attesa la natura ordinamentale delle disposizioni.Pag. 80
  Con riferimento all'articolo 3, concernente il riavvio delle attività di programmazione e la progettazione dell'opera, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame definiscono le modalità di programmazione e progettazione dell'opera, prevedendo che la stessa sia ricompresa nell'Allegato infrastrutture del Documento di economia e finanza, con indicazione del costo stimato, delle coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente, ovvero accordate dai soggetti e dalle amministrazioni pubbliche coinvolte, e del fabbisogno residuo. Al riguardo, fa presente che, secondo il Documento di economia e finanza 2023, nell'Allegato «Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica» il costo dell'opera risulta di 13,5 miliardi di euro, mentre la stima delle opere complementari è di 1,1 miliardi di euro. Rileva che la relazione tecnica, invece, aveva previsto un valore complessivo dell'opera di 7,428 miliardi di euro e un investimento totale di 8,549 miliardi. In proposito, ritiene utile acquisire elementi ulteriori volti a chiarire le ragioni che hanno portato a una crescita dei costi stimati, rilevando a tal riguardo che ai sensi della direttiva del Parlamento europeo n. 2014/24/UE, attuata con il Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, i contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi ivi previsti e purché l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. Osserva peraltro che al momento, contrariamente a quanto previsto dalle disposizioni, il medesimo Allegato non individua coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente, ma si limita a precisare che le stesse dovranno essere individuate in sede di definizione del disegno di legge di bilancio. Riguardo alle modalità di progettazione dell'opera, non formula osservazioni attesa la natura ordinamentale delle disposizioni. Con riferimento alla necessità di adeguamento del progetto, prende infine atto che la società concessionaria, come riportato nella relazione tecnica, ha già corrisposto al contraente generale il corrispettivo per la progettazione definitiva dell'opera, quantificato nel contratto in 74.793.009 euro. In proposito, non ha osservazioni da formulare.
  Con riferimento all'articolo 4, che reca le disposizioni finali, non ha osservazioni da formulare con riferimento alla facoltà concessa alla società concessionaria e al contraente generale, nonché agli altri soggetti affidatari dei servizi, di manifestare la volontà che i rispettivi contratti riprendano a produrre i propri effetti, previa definizione delle rinunce alle azioni legali intraprese, tenuto conto che, allo stato, risultano ancora pendenti i contenziosi seguiti alla caducazione della Convenzione di concessione affidata alla società Stretto di Messina S.p.a., nonché di tutti i rapporti contrattuali dalla medesima stipulati. Riguardo alla prosecuzione del rapporto contrattuale tra la società Stretto di Messina S.p.a. e il contraente generale, di cui al comma 4, per la quale la relazione tecnica ricorda che il concessionario ha già corrisposto il corrispettivo per la progettazione definitiva dell'opera, quantificato nel contratto in 74.793.009 euro, non ha osservazioni da formulare. Per quanto attiene alla previsione che i costi sostenuti dalla società Stretto di Messina S.p.a. sino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento siano considerati nell'aggiornamento del piano economico-finanziario della concessione, sottolinea come la relazione tecnica ricordi che l'importo maturato risulta pari a euro 312.355.662,89, cui deve essere aggiunto l'ulteriore indennizzo del 10 per cento delle prestazioni rese. Peraltro, ricorda che nel piano economico-finanziario saranno evidenziati i costi per i quali siano già stati corrisposte somme a qualsiasi titolo e che quindi non saranno oggetto di ulteriore finanziamento. In proposito, prende atto di quanto chiarito dal Governo nella relazione tecnica, tenuto conto che la norma ribadisce quanto già disposto dall'articolo 2, comma 8, lettera c), che definisce le modalità di redazione del nuovo piano economico-finanziario. Infine, rileva che il comma 9 dispone che agli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, relative al trasferimento dalla società Anas S.p.a. al Ministero dell'economiaPag. 81 e delle finanze di una quota della propria partecipazione, si provveda nel limite massimo di 320 milioni di euro complessivi mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze delle risorse, in conto residui, di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020, che ha autorizzato per l'anno 2020 l'assegnazione a Cassa depositi e prestiti Spa di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto limite, l'apporto di liquidità. Al riguardo, evidenzia che la relazione tecnica riferita all'articolo 1 ricorda che la società Anas S.p.a. attualmente detiene una quota quantificata in 313.623.561,60 euro, corrispondente all'81,8 per cento, e che il medesimo articolo 1 dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze partecipi per una quota non inferiore al 51 per cento. Rileva come ne derivi pertanto che il Ministero dell'economia e delle finanze dovrebbe acquisire, per effetto del trasferimento da parte di Anas Spa, una quota di capitale non inferiore a circa 195,4 milioni di euro e, corrispondentemente, la quota di Anas S.p.a. dovrebbe ridursi da 313,6 milioni di euro a non più di 118,2 milioni di euro. A questo riguardo, ritiene opportuno che il Governo fornisca elementi di informazione in merito alla quantificazione dell'onere massimo derivante dalla disposizione in esame, pari a 320 milioni di euro, posto che, da un lato esso risulta superiore al valore nominale della partecipazione di Anas S.p.a. al capitale sociale della Stretto di Messina S.p.a. e, dall'altro lato, che il valore di trasferimento della partecipazione non può comunque essere superiore al valore contabile della partecipazione medesima. In merito all'utilizzo a copertura dell'onere delle risorse in conto residui, di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020, nel rinviare a quanto sarà successivamente osservato in ordine ai profili di copertura finanziaria, con riferimento agli effetti sui saldi di finanza pubblica rileva comunque che la misura non dovrebbe determinare effetti sull'indebitamento netto, configurandosi come operazione finanziaria, e analogamente non dovrebbe generare effetti sul saldo di fabbisogno, dal momento che il trasferimento di quote avverrà tra soggetti, quali Anas S.p.a. e Ministero dell'economia e delle finanze, interni al perimetro delle amministrazioni pubbliche, come tali rientranti nel conto consolidato della pubblica amministrazione. In merito a tale ricostruzione, reputa opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 9 dell'articolo 4, come sopra anticipato, provvede agli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, che autorizza Anas S.p.a. a trasferire al Ministero dell'economia e delle finanze una quota della partecipazione alla società Stretto di Messina S.p.a., nel limite massimo di complessivi 320 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze delle risorse, in conto residui, di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020. Al riguardo, ricorda che il citato articolo 27 autorizza Cassa depositi e prestiti S.p.a. a costituire un patrimonio destinato, denominato «Patrimonio Rilancio», con l'apporto di beni e rapporti giuridici conferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ricorda che il medesimo patrimonio è caratterizzato da autonomia e separatezza, a tutti gli effetti, dal patrimonio di Cassa depositi e prestiti S.p.a. e dagli altri patrimoni separati costituiti dalla stessa società, e che il comma 17, in particolare, ha autorizzato per l'anno 2020 l'assegnazione alla società Cassa depositi e prestiti di titoli di Stato appositamente emessi o apporti di liquidità nel limite massimo di 44 miliardi di euro. Osserva come in seguito, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 maggio 2021, sia stata disposta una prima assegnazione di titoli di Stato, per un controvalore di 3 miliardi di euro, ai fini della dotazione iniziale del patrimonio destinato. Fa presente che, in base alla Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziarioPag. 82 2023 e al bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, sul capitolo in cui sono allocati gli apporti del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero il capitolo 7415, denominato Fondo apporti al patrimonio destinato di Cassa depositi e prestiti S.p.a., risultano risorse in conto residui pari a 29,823 miliardi di euro. Nel rinviare a quanto già rilevato con riferimento ai profili di quantificazione rispetto agli effetti di tale copertura finanziaria in termini di indebitamento netto e fabbisogno, non ha osservazioni circa la modalità di copertura prevista, ferma restando l'esigenza che il Governo confermi che l'utilizzo delle risorse indicate non pregiudichi il perseguimento di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  Sotto il profilo della formulazione della disposizione, rileva l'esigenza di precisare, nell'ambito del comma 9, che l'utilizzo delle richiamate risorse in conto residui, nel limite massimo di 320 milioni di euro, è riferito all'anno 2023. Rileva, inoltre, necessario valutare l'opportunità di introdurre un'apposita disposizione volta ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui al comma 9. Su entrambi questi aspetti, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire in una prossima seduta gli elementi di risposta ai chiarimenti richiesti dal relatore in ordine ai profili finanziari del provvedimento.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 3 maggio 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 3 maggio 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 18.40.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 859, approvato, in un testo unificato, dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame degli ulteriori emendamenti riferiti al provvedimento.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 3 degli emendamenti, che, rispetto ai fascicoli precedenti già esaminati dalla Commissione nella seduta del 26 aprile scorso, contiene esclusivamente l'ulteriore subemendamento Braga 0.11.0100.3, volto a prorogare dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2024 il termine massimo per l'operatività della disciplina transitoria in materia di smart working recata dall'articolo 11-bis, come introdotto dall'articolo aggiuntivo 11.0100 del Governo.
  Al riguardo, propone di esprimere nulla osta sul subemendamento Braga 0.11.0100.3, atteso che la relazione tecnica riferita all'articoloPag. 83 aggiuntivo 11.0100 del Governo evidenzia che tale ultima proposta non determina effetti finanziari, in quanto per le fattispecie considerate lascia immutato il regime fiscale applicabile ai lavoratori frontalieri.

  Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere, non rilevando profili problematici dal punto di vista finanziario con riferimento al subemendamento Braga 0.11.0100.3.

  La Commissione approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 18.45.