CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 maggio 2023
102.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 94

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 2 maggio 2023.

Audizioni informali di rappresentanti di Conftrasporto-Confcommercio (in videoconferenza), dell'Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica (UNASCA) e della Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici e Scuole Nautiche (CONFARCA), di Legambiente e di Emobility Italia (in videoconferenza), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti Modifiche al codice della strada in materia di sicurezza stradale dei ciclisti e di limiti di velocità (C. 526 Berruto, C. 718 Santillo e C. 892 Iaria).

  Le audizioni informali sono state svolte dalle 11.05 alle 11.45.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 2 maggio 2023.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili Ferroviari Riuniti (ANCEFERR), dell'Associazione Operatori Ferroviari E Intermodali (ASSOFERR) (in videoconferenza), dell'Associazione delle Imprese di autotrasporto (ASSOTIR) (in videoconferenza), delle Imprese Ferroviarie nel Trasporto Merci (FERCARGO) e dell'Associazione operatori nel Trasporto ferroviario merci (FERMERCI) (in videoconferenza), nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante Legge quadro in materia di interporti (C. 703 Rotelli).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.50.

Pag. 95

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 2 maggio 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

  La seduta comincia alle 12.55.

DL 25/2023: Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech.
C. 1115 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Salvatore DEIDDA, presidente, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Eliana LONGI (FDI), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere, per i profili di competenza, sul decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech.
  Il decreto-legge in esame reca disposizioni di carattere finanziario e i profili di competenza della Commissione riguardano l'utilizzo delle nuove tecnologie digitali. Si tratta, argomenta, di un testo di grande complessità, che dovrà essere approfondito con la necessaria attenzione.
  Il provvedimento è volto ad adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/858 (Capi da I a VII) e ad introdurre misure di semplificazione della sperimentazione FinTech (Capo VIII).
  Il citato regolamento dell'Unione europea, al fine di tenere conto della diffusione della tecnologia a registro distribuito (DLT), di cui le cripto-attività costituiscono una delle principali applicazioni, fornisce un quadro giuridico europeo volto a ricomprendere parte delle cripto-attività nell'ambito di applicazione della legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari. La regolamentazione UE viene incontro al fenomeno di cosiddetta tokenizzazione degli strumenti finanziari, ovvero alla rappresentazione digitale di strumenti finanziari nei registri distribuiti o all'emissione di categorie di attività tradizionali in formato tokenizzato per consentirne l'emissione, la custodia e il trasferimento in un registro distribuito.
  In estrema sintesi, un registro distribuito – in inglese Distributed Ledger – è un database, quindi un archivio di informazioni, condiviso e sincronizzato: ogni aggiornamento del registro stesso deve essere approvato secondo uno specifico processo di validazione. La natura distribuita del registro e le differenti modalità di funzionamento dei processi di validazione caratterizzano le criptovalute e le altre blockchain nelle quali il processo di validazione non è centralizzato ma può essere, in varia misura, anch'esso distribuito. Un registro distribuito ha quindi una architettura decentralizzata opposta a quella centralizzata tipica per esempio delle banche centrali.
  Al fine di consentire lo sviluppo delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e lo sviluppo della tecnologia a registro distribuito, preservando al contempo un livello elevato di tutela degli investitori, integrità del mercato, stabilità finanziaria e trasparenza, ed evitando l'arbitraggio normativo e scappatoie, il regolamento UE crea un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito, tale da consentire a talune infrastrutture di mercato DLT di essere temporaneamente esentate da alcuni requisiti specifici previsti dalla legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari che, altrimenti, potrebbero impedire agli operatori di sviluppare soluzioni per la negoziazione e il regolamento delle operazioni in cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari, senza indebolire alcuno Pag. 96dei requisiti o delle garanzie esistenti applicati alle infrastrutture di mercato tradizionali. L'esperienza acquisita con il regime pilota è volta a individuare eventuali proposte pratiche per un quadro normativo idoneo al fine di apportare adeguamenti mirati alla normativa dell'Unione in materia di emissione, custodia e amministrazione delle attività, negoziazione e regolamento di strumenti finanziari DLT.
  Per consentire l'applicazione e l'operatività in Italia del predetto regime pilota, con le disposizioni del Capo I sono disciplinate l'emissione e la circolazione di alcune categorie di strumenti finanziari tramite il ricorso a tecnologie di registro distribuito (distributed ledger technologies o DLT) o similari.
  Il Capo VIII del decreto in esame introduce misure di semplificazione della sperimentazione FinTech, disciplinata dal decreto-legge n. 34 del 2019 (cosiddetto Crescita). Tale decreto-legge ha previsto una sandbox regolamentare: si tratta di un ambiente controllato dove intermediari vigilati e operatori del settore FinTech possono testare, per un periodo di tempo limitato, prodotti e servizi tecnologicamente innovativi nel settore bancario, finanziario e assicurativo. La sperimentazione avviene in costante dialogo con le autorità di vigilanza (Banca d'Italia, CONSOB e IVASS), potendo eventualmente beneficiare di un regime semplificato transitorio.
  La relazione illustrativa del provvedimento in esame rileva che la prima applicazione delle regole che governano la sandbox ha evidenziato alcune rigidità che potrebbero non consentire un pieno utilizzo del nuovo strumento a favore dell'innovazione. Sono dunque introdotte misure di semplificazione volte a garantire la più ampia operatività della disciplina introdotta nel 2019.

  Salvatore DEIDDA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

  La seduta termina alle 13.