CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 maggio 2023
102.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Martedì 2 maggio 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.05.

Delega al Governo per la riforma fiscale.
C. 1038 Governo.
(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad esprimere il proprio parere al Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, sul disegno di legge C. 1038, recante delega al Governo per la riforma fiscale.
  Al riguardo, ricorda che il medesimo parere ha la finalità di accertare che il provvedimento collegato non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, nonché dalla risoluzione di approvazione del Documento di economia e finanza o della relativa Nota di aggiornamento.
  In proposito, rammenta che l'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica dispone che in allegato al Documento di economia e finanza sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle Pag. 33amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. Ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge, eventuali disegni di legge collegati che presentino i medesimi requisiti possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. Tutto ciò premesso, ricorda che il Documento di economia e finanza 2023 (Doc. LVII, n.1) indica, tra i provvedimenti collegati alla manovra di bilancio 2023-2025, il disegno di legge C. 1038, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», presentato il 23 marzo 2023.
  Nell'ambito della terza sezione del Documento, che definisce i contenuti del Programma nazionale di riforma, si sottolinea come la riforma fiscale rappresenti una azione chiave da intraprendere per dare risposta alle debolezze strutturali del Paese, precisando che con il disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei ministri il 16 marzo 2023 si è avviato un percorso di riforma complessiva del sistema fiscale, che dovrà accompagnare l'attuazione del PNRR. Nel Documento si evidenzia che la riforma si articola in quattro parti, riferite rispettivamente alla definizione delle tempistiche e dei principi generali della riforma, compresa la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente, a interventi in materia di tributi diretti e indiretti, nonché in materia di giochi, alla riforma dei procedimenti dichiarativi, accertativi, di riscossione e del contenzioso, inclusa la ridefinizione del sistema delle sanzioni, nonché all'adozione di testi unici e di codificazione.
  Tale articolazione corrisponde a quella del disegno di legge C. 1038, che si compone di venti articoli, distribuiti in cinque titoli. In particolare, il Titolo I, nell'ambito del Capo I, composto dagli articoli da 1 a 3, definisce il procedimento e i principi generali per l'attuazione della delega legislativa relativa alla revisione del sistema tributario, mentre il Capo II, composto dal solo articolo 4, reca i principi e criteri direttivi specifici per la riforma dello Statuto del contribuente. Il Titolo II reca i principi e criteri direttivi specifici per la revisione dei diversi tributi. In particolare, il Capo I, composto dagli articoli da 5 a 9, reca i principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche, delle società e degli enti, nonché dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché ulteriori principi e criteri direttivi relativi al regime di tassazione nelle fattispecie di crisi di impresa e di insolvenza, al regime delle società non operative, ai criteri di determinazione del reddito d'impresa, alla razionalizzazione degli incentivi fiscali alle imprese, alla revisione della fiscalità di vantaggio alle imprese, alla semplificazione dei regimi agevolativi per gli enti del Terzo settore e alla razionalizzazione delle misure fiscali per gli enti sportivi. Il Capo II, composto dagli articoli da 10 a 12, reca i principi e criteri direttivi specifici riferiti agli altri tributi indiretti diversi dall'IVA, alla disciplina doganale, alle accise e alle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, mentre il Capo III, composto dal solo articolo 13, reca i principi e criteri direttivi specifici riferiti alla disciplina dei giochi. Il Titolo III reca, invece, i principi e criteri direttivi riferiti ai procedimenti e alle sanzioni. In particolare, il Capo I, composto dagli articoli da 14 a 17, reca i principi e criteri direttivi riferiti ai procedimenti dell'amministrazione finanziaria e agli adempimenti tributari, nonché alla revisione dell'attività di accertamento, della riscossione e del contenzioso tributario. Il Capo II, composto dal solo articolo 18, reca invece i principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio tributario. Il Titolo IV, composto dal solo articolo 19, contiene i principi e criteri direttivi specifici riferiti al riordino della normativa tributaria mediante la redazione di testi unici. Da ultimo, il Titolo V, composto dal solo articolo 20, contiene le disposizioni finanziarie.Pag. 34
  Alla luce di questa ricostruzione, ritiene che il disegno di legge rechi disposizioni di carattere omogeneo, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorra al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal Documento di economia e finanza, con particolare riferimento all'attuazione del Programma nazionale di riforma, non recando quindi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato. Tutto ciò considerato, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, il disegno di legge C. 1038, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”;

   premesso che:

    l'articolo 10, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone che in allegato al Documento di economia e finanza pubblica sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;

    il Documento di economia e finanza 2023 (Doc. LVII, n. 1) indica tra i provvedimenti collegati alla decisione di bilancio il disegno di legge recante delega al Governo per la riforma fiscale (Atto Camera 1038);

   considerato che:

    nell'ambito della terza sezione del Documento di economia e finanza 2023, che definisce i contenuti del Programma nazionale di riforma, si sottolinea come la riforma fiscale rappresenti una azione chiave da intraprendere per dare risposta alle debolezze strutturali del Paese, precisando che con il disegno di legge in esame si è avviato un percorso di riforma complessiva del sistema fiscale, che dovrà accompagnare l'attuazione del PNRR;

    nel medesimo Documento si evidenzia che la riforma consta di quattro parti, riferite, rispettivamente, alla definizione delle tempistiche e dei principi generali della riforma, compresa la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente, a interventi in materia di tributi diretti e indiretti, nonché in materia di giochi, alla riforma dei procedimenti dichiarativi, accertativi, di riscossione e del contenzioso, inclusa la ridefinizione del sistema delle sanzioni, nonché all'adozione di testi unici e di codificazione, con una articolazione dell'intervento normativo che corrisponde a quella del disegno di legge in esame;

    il disegno di legge in esame reca disposizioni omogenee per materia, riconducibili essenzialmente alla competenza del Ministero dell'economia e delle finanze,

RITIENE

   che il contenuto del disegno di legge C. 1038, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”:

    a) sia riconducibile alle materie indicate nel Documento di economia e finanza 2023, che individua tra i provvedimenti collegati il disegno di legge recante delega al Governo per la riforma fiscale (Atto Camera 1038);

    b) non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato».

  Luigi MARATTIN (A-IV-RE) evidenzia preliminarmente che il disegno di legge di delega per la riforma fiscale ora in discussionePag. 35 non contiene alcuna concreta indicazione circa i mezzi di copertura con cui provvedere agli oneri che deriveranno dalla sua attuazione, rinviandone la puntuale individuazione al momento dell'attuazione dei decreti delegati. Rammenta che tale ultima circostanza fu aspramente criticata, solo pochi mesi addietro, dal gruppo Fratelli d'Italia in occasione dell'esame nella passata legislatura dell'analogo provvedimento di delega per la riforma del sistema fiscale, presentato dal Governo Draghi, che similmente non individuava puntualmente le risorse necessarie alla propria copertura finanziaria. Per tali ragioni, esprime profonda sorpresa per il sostegno ora mostrato dal gruppo di Fratelli d'Italia rispetto a un testo che, per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, presenta il medesimo impianto di quello su cui, come già ricordato, il gruppo stesso non aveva esitato a manifestare le proprie perplessità.
  Chiede inoltre al sottosegretario Freni un chiarimento in merito alle modalità attraverso cui il Governo intende reperire le risorse finanziarie, nell'ordine di circa 10 miliardi di euro annui a decorrere dal 2024, necessarie ad assicurare che l'incremento del taglio del cuneo fiscale, deliberato nella giornata di ieri dal Consiglio dei ministri in sede di adozione del decreto-legge, in attesa di pubblicazione, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, abbia carattere permanente e non si riduca a una previsione normativa valida solo per l'anno 2023. In proposito, non ritiene infatti soddisfacenti le dichiarazioni rilasciate oggi dal Viceministro dell'economia e delle finanze, Maurizio Leo, che ha sostanzialmente rinviato la risoluzione di tale fondamentale aspetto alle decisioni che il Governo potrà ragionevolmente assumere il prossimo autunno, dal momento che tale modo di impostare il ragionamento, a suo avviso, confligge apertamente con l'esigenza di dotare il nostro Paese di una seria programmazione economico-finanziaria.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, invita ad attenersi, negli interventi, al rispetto delle competenze attribuite alla Commissione bilancio, chiamata nella presente sede esclusivamente ad accertare che il provvedimento collegato, come in precedenza illustrato, non rechi disposizioni estranee al suo oggetto così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel concordare in linea generale con i rilievi critici dianzi illustrati dal deputato Marattin, sottolinea che il disegno di legge recante la delega per la riforma fiscale esaminato dalle Camere nella scorsa legislatura, sebbene rinviasse alla fase di adozione dei decreti attuativi la puntuale individuazione delle risorse finanziarie da porre a copertura degli interventi, tuttavia già prevedeva al suo interno voci di compensazione delle misure stesse, indicando anche gli importi massimi da utilizzare a copertura. Il testo ora in esame, oltre a prevedere il ricorso al Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge di bilancio per il 2021, reca solo un richiamo, peraltro assai circoscritto, quale mezzo per far fronte agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della delega, a una revisione delle cosiddette tax expenditures. Nel rimarcare la sostanziale genericità dei contenuti della relazione tecnica riferita al provvedimento in esame, invita quindi a compiere un'attenta riflessione in merito ai profili finanziari del disegno di legge, al fine di verificare l'effettiva sostenibilità delle previsioni in esso contenute e di non ingenerare diffuse, legittime aspettative in ordine a una futura riduzione della pressione fiscale che potrebbe invece rivelarsi, alla prova dei fatti, impraticabile.

  Il sottosegretario Federico FRENI fa presente che il provvedimento ora in discussione non reca una puntuale indicazione dei mezzi di copertura tramite cui far fronte alla sua attuazione e ne demanda pertanto l'individuazione al momento dell'adozione dei decreti delegati, taluni dei quali verosimilmente saranno produttivi di maggior gettito, taluni altri di maggiori oneri. Ricorda, peraltro, che proprio il fatto che il provvedimento esaminato nella scorsa legislatura prevedesse specifiche forme di Pag. 36copertura già all'interno del testo stesso, opportunamente quantificate, determinò la necessità di un'attenta selezione delle proposte emendative suscettibili di approvazione, al fine di assicurare la compensatività delle misure previste.
  Per quanto riguarda l'accenno rivolto dal deputato Marattin all'adozione di una seria programmazione economico-finanziaria da parte del Governo, evidenzia come non si sia mai verificato in passato il caso di un disegno di legge di bilancio che avesse reperito le risorse necessarie alla sua copertura già nell'ambito del Documento di economia e finanza, né quello di una programmazione economico-finanziaria che non richiedesse comunque un suo aggiornamento all'atto di predisposizione della NADEF.
  In tale quadro, ritiene pertanto che il Governo, che nell'ambito del citato decreto-legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri ha previsto le coperture finanziarie relative all'incremento della riduzione del cuneo fiscale per la parte residua dell'anno 2023, sarà senz'altro in grado, anche alla luce dell'evoluzione del PIL e delle altre variabili macroeconomiche nell'anno corrente, di reperire in sede di predisposizione del prossimo disegno di legge di bilancio, se non eventualmente già prima, le risorse necessarie ad assicurare carattere permanente alla predetta misura.

  Marco GRIMALDI (AVS), nel rimarcare anch'egli che il disegno di legge recante la delega al Governo per la riforma fiscale rinvia l'individuazione delle occorrenti coperture finanziarie al momento dell'adozione dei decreti attuativi, osserva altresì che il decreto-legge in materia di lavoro approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione di ieri comporta la necessità di reperire entro la fine dell'anno oltre 10 miliardi di euro da utilizzare nell'anno 2024 onde evitare che la prospettata riduzione del cuneo fiscale abbia carattere solo temporaneo e, di conseguenza, comporti un nuovo aumento della pressione fiscale a partire dal prossimo anno. Si augura pertanto che, nell'ambito delle discussioni parlamentari, si possa finalmente avere la possibilità di affrontare anche questioni dirimenti proprio nell'ottica di acquisire risorse finanziarie aggiuntive, quali l'introduzione di forme di tassazione patrimoniale o di tassazione sui profitti realizzati dalle grandi multinazionali, tenendo conto del luogo in cui tali profitti sono stati generati, nonché di misure volte ad un efficace contrasto dell'evasione fiscale. Ritiene infatti del tutto evidente che, stante la complessità del quadro tratteggiato, il Governo sarà presto chiamato ad effettuare scelte precise, giacché appare oltremodo complicato poter procedere parallelamente all'attuazione della delega per la riforma fiscale e alla previsione di un taglio permanente del cuneo fiscale nell'ambito delle risorse attualmente disponibili a legislazione vigente.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) si limita a ricordare come nel corso della passata legislatura in Commissione Bilancio i gruppi parlamentari che allora erano all'opposizione siano stati ripetutamente invitati a svolgere nella discussione interventi che si attenessero ai soli profili di competenza della Commissione medesima, senza entrare direttamente nel merito dei provvedimenti di volta in volta esaminati, come invece stanno facendo i deputati che sono finora intervenuti. Quanto alle osservazioni svolte dal deputato Marattin circa un presunto cambio di atteggiamento da parte del gruppo di Fratelli d'Italia sul versante della delega fiscale, ritiene, da un lato, che l'iter di ogni provvedimento abbia comunque una storia a sé stante e, dall'altro, che anche un'eventuale modifica nelle posizioni assunte in sede parlamentare da singoli gruppi non possa in quanto tale costituire un valido motivo di critica da parte delle forze politiche che ora fanno parte dello schieramento di minoranza.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente.

  La seduta termina alle 14.30.

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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 2 maggio 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.30.

Sull'ordine dei lavori.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, propone, concorde la Commissione, di posticipare la trattazione in sede consultiva del disegno di legge C. 1112, recante conversione del decreto-legge n. 20 del 2013 in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica.
Nuovo testo C. 622.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mauro D'ATTIS (FI-PPE), relatore, ricorda che il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca norme concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica e che la proposta di legge non è corredata di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione del provvedimento, rileva che l'articolo 1 demanda a un decreto ministeriale l'elaborazione di un programma pluriennale di screening su base nazionale nella popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia. Rileva che il programma decorre dall'anno 2024 e per la sua attuazione è autorizzata la spesa di 3,85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 2,85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Fa presente che alla spesa si provvede a valere sul Fondo per il programma nazionale di screening del diabete di tipo 1 e della celiachia, già istituito presso il Ministero della salute dalla legge di bilancio per il 2023, con una dotazione iniziale pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e a un 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, allo scopo di finanziare futuri interventi normativi per la realizzazione del programma pluriennale di screening di cui trattasi, e ora rifinanziato dall'articolo 4 in misura pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. In proposito, nel rilevare che il Fondo opera nel limite delle risorse ad esso assegnate e che il programma pluriennale di screening potrà essere modulato sulla base delle risorse effettivamente disponibili, non formula osservazioni.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 4, comma 1, secondo periodo, fa fronte agli oneri derivanti dal rifinanziamento – previsto dal primo periodo della citata disposizione, in misura pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 – del Fondo per la realizzazione di un programma pluriennale di screening su base nazionale nella popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia, istituito nello stato di previsione del Ministero della salute dall'articolo 1, comma 530, della legge n. 197 del 2022. Segnala che ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2023-2025, di competenza del medesimo Ministero, che reca le occorrenti disponibilità. Al riguardo, non ha pertanto osservazioni da formulare.
  Osserva, inoltre, che il rifinanziamento del Fondo in questione rispetto alla sua dotazione originaria si rende necessario al fine di apprestare le risorse aggiuntive occorrenti per l'attuazione del programma pluriennale di screening, come ridefinito dal comma 1 dell'articolo 1, nonché per la promozione di campagne periodiche di informazione e sensibilizzazione in materia, di cui all'articolo 3, comma 1, da cui derivanoPag. 38 oneri permanenti pari, rispettivamente, a 2,85 milioni di euro e a 150.000 euro annui a decorrere dal 2024, ai quali si provvede a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  In tale quadro, giacché i predetti interventi comporterebbero, a decorrere dall'anno 2024, il pieno utilizzo delle risorse del Fondo, così come rifinanziato dalla proposta di legge in esame, ritiene utile acquisire una conferma dal Governo in merito all'integrale disponibilità dello stanziamento iscritto a legislazione vigente sul Fondo medesimo per gli anni 2024 e 2025.
  Con riferimento all'articolo 2, che prevede l'istituzione di un Osservatorio nazionale sul diabete di tipo 1 che studia ed elabora le risultanze dello screening e pubblica annualmente una relazione, fa presente che la disposizione è corredata dalla clausola di invarianza finanziaria, che usualmente correda le norme che istituiscono nuovi organismi, volta ad escludere, non solo l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma anche la corresponsione di emolumenti comunque denominati ai componenti del dell'organismo stesso. Ciò stante, andrebbe comunque acquisita, a suo avviso, una conferma da parte del Governo che l'istituendo osservatorio possa adempiere ai propri compiti nel quadro delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente presso il Ministero della salute.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3, rileva che la norma prevede una campagna di sensibilizzazione e informazione per il cui finanziamento autorizza una spesa di 150.000 euro annui, a valere sul Fondo per il programma nazionale di screening del diabete di tipo 1 e della celiachia. In proposito, non ha osservazioni da formulare considerato che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento.

  Il sottosegretario Federico FRENI, nel riservarsi di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore, chiede un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento, al fine di consentire lo svolgimento da parte dei Ministeri competenti delle necessarie verifiche istruttorie in ordine ai profili di carattere finanziario.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.
C. 1112 Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, ricorda che il disegno di legge, approvato con modifiche dal Senato della Repubblica, dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
  Con riferimento all'articolo 1, concernente la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, per il triennio 2023-2025, prevedono che le quote massime di stranieri da ammettere per lavoro subordinato siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 286 del 1998. Al riguardo, con riferimento all'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui si deve tenere conto ai fini della determinazione dei criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso, non formula osservazioni atteso che il Governo, durante l'esame al Senato, ha confermato che i relativi adempimenti sono sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.Pag. 39
  Inoltre, fa presente che l'articolo in commento prevede una quota preferenziale nell'assegnazione delle quote per i lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari. In proposito, ritiene utile acquisire chiarimenti circa le modalità di collaborazione previste al fine di escludere l'insorgenza di oneri per la finanza pubblica non quantificati e non coperti. Infine, non formula osservazioni riguardo alle disposizioni introdotte dal Senato relative alle quote dedicate ad apolidi e a rifugiati, di cui al comma 5-bis, nonché alla possibilità di autorizzare l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato di stranieri cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio, di cui al comma 5-ter, attesa la natura ordinamentale delle norme in esame.
  Con riferimento all'articolo 2, concernente le procedure per il rilascio del nulla osta al lavoro, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni in esame provvedono a un'accelerazione delle procedure per il rilascio dei nulla osta al lavoro per stranieri, rendendo permanente la disciplina transitoria, relativa alle quote di ingresso di lavoratori stranieri per gli anni 2021-2023, di cui agli articoli 42 e 44 del decreto-legge n. 73 del 2022. Al riguardo, ricorda che la relazione tecnica relativa all'articolo 42 del predetto decreto-legge n. 73 del 2022 affermava che i commi 1, 2 e 4, determinando un'accelerazione delle procedure dirette a consentire l'accesso al lavoro di cittadini stranieri, avrebbero comportato un incremento di pressione su uffici già notevolmente gravati e che, pertanto, si sarebbe dovuto assicurare il necessario apporto di risorse umane e tecnologiche. In proposito, prende atto dei chiarimenti forniti dal Governo al Senato in prima lettura, secondo i quali la richiesta di maggiori risorse era circoscritta alla necessità di ricorrere al rilascio dei nulla osta in forma cartacea, nelle more dell'adeguamento del sistema informatico. Pertanto, sul punto non formula osservazioni. Per quanto riguarda invece il prevedibile aggravio di lavoro per gli sportelli derivante dalle misure di semplificazione, pur a fronte dell'incremento del termine per il rilascio del nulla osta da 30 a 60 giorni, il Governo ha precisato che si potrà far ricorso a prestatori di lavoro con contratto a termine, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 683, della legge n. 197 del 2022, che autorizza a utilizzare per l'anno 2023, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 37.259.690 euro. Al riguardo, osserva tuttavia che, se le disposizioni in esame prevedono di fatto una stabilizzazione delle misure di accelerazione, operando in via permanente, l'autorizzazione di spesa riferita alle risorse menzionate è invece circoscritta al solo esercizio corrente. Circa la necessità di avvalersi di risorse a supporto anche per le annualità successive, ritiene pertanto che siano necessari ulteriori elementi di valutazione.
  Riguardo all'articolo 3, concernente il riconoscimento di permessi di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori delle quote, in relazione a precedenti attività di studio o di formazione, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare sul testo originario del decreto-legge, alla luce delle informazioni e chiarimenti fornita dal Governo nel corso dell'esame. Con riferimento alle norme inserite dal Senato ritiene che andrebbero invece forniti chiarimenti circa le modifiche recate dal comma 2-bis, che estendono il rilascio del nulla osta di ingresso e soggiorno per lo svolgimento di lavoro subordinato senza tener conto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti dalla disciplina vigente in materia di flussi di ingresso, non solo allo straniero lavoratore residente all'estero, come previsto nel testo originario, ma anche all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito. Ritiene pertanto necessario che il Governo assicuri che si possa provvedere all'attuazione delle disposizioni in esame, dopo le modifiche introdotte dal Pag. 40Senato, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 11. Analoga rassicurazione ritiene che dovrebbe essere resa dal Governo anche con riguardo al comma 4-ter, inserito al Senato, che introduce una disciplina transitoria per gli anni 2023-2024 in base alla quale si prevede l'applicazione di particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per gli stranieri che abbiano svolto un corso di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine.
  Riguardo all'articolo 5-bis, concernente il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono misure per il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera. Con riferimento al comma 1, che per la realizzazione dei punti di crisi e delle strutture di prima accoglienza prevede l'applicazione, fino al 31 dicembre 2025, delle facoltà di deroga di cui all'articolo 10 del presente provvedimento, non formula osservazioni attesa la natura ordinamentale della disposizione, alla quale non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Riguardo all'utilizzo, limitatamente a taluni punti di crisi e a strutture, delle risorse previste dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 197 del 2022, non formula osservazioni considerato che la misura opera nel limite delle risorse già stanziate a legislazione vigente per l'ampliamento della rete dei Centri di permanenza per i rimpatri. Per quanto attiene all'avvalimento della Croce rossa italiana da parte del Ministero dell'interno per la gestione del punto di crisi di Lampedusa fino al 31 dicembre 2025, di cui al comma 2, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo cui le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che la Croce rossa italiana già eroga, nell'ambito degli hotspot, le prestazioni già previste dallo schema di capitolato approvato con decreto del Ministero dell'interno del 29 gennaio 2021. Al riguardo, ritiene che siano utili chiarimenti circa la questione se la portata innovativa della norma consista nel differimento del termine ultimo fino al quale è consentito l'avvalimento e se, eventualmente, dalla sua proroga possano derivare oneri per la finanza pubblica. Riguardo alla possibilità di trasferire gli stranieri ospitati presso i punti di crisi in strutture analoghe sul territorio nazionale per lo svolgimento degli adempimenti relativi all'identificazione, di cui al comma 3, la relazione tecnica afferma che la previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che ci si avvale di centri disponibili e a valere sulle risorse del pertinente capitolo di bilancio. In proposito, pur rilevando che la norma appare prefigurare adempimenti ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, tuttavia non formula osservazioni, considerato che essa risulta configurata in termini di facoltà, e non di obbligo, per l'amministrazione, la quale dunque potrà darvi attuazione nel quadro delle sole risorse già disponibili: sul punto ritiene opportuna una conferma del Governo. Analogamente, in relazione al comma 4, che prevede la possibilità di costituire strutture di accoglienza provvisoria, nelle more dell'individuazione di posti nelle strutture governative di accoglienza già esistenti, avvalendosi – secondo la relazione tecnica – delle risorse disponibili, a legislazione vigente, sul pertinente capitolo di bilancio riguardante le spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e accoglienza, ritiene che andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione volti a chiarire l'importo degli oneri e le effettive disponibilità di bilancio. Relativamente alla stipula di contratti per l'affidamento del servizio di trasporto marittimo dei migranti, di cui al comma 5, tenuto conto dei chiarimenti e dei parametri forniti dal Governo nella relazione tecnica per la quantificazione del limite di spesa, non formula osservazioni.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 5 del medesimo articolo 5-bis autorizza il Ministero dell'interno a stipulare uno o più Pag. 41contratti per l'affidamento del servizio di trasporto marittimo dei migranti presenti nei punti di crisi di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo n. 286 del 1998, nel limite massimo complessivo di euro 8.820.000 per l'anno 2023, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 2023-2025, utilizzando, quanto a 2.800.000 euro, lo stanziamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 6.020.000 euro, lo stanziamento di competenza del Ministero dell'interno. Nel segnalare che entrambi gli stanziamenti utilizzati con finalità di copertura recano le occorrenti disponibilità, non ha osservazioni da formulare.
  Riguardo all'articolo 6-bis, concernente l'attivazione di una postazione medicalizzata del 118 presso l'isola di Lampedusa, in merito ai profili di quantificazione osserva preliminarmente che le norme in esame prevedono l'attivazione di una postazione medicalizzata del 118 presso l'isola di Lampedusa e ne assicurano l'operatività attraverso la stipulazione da parte dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà di un protocollo d'intesa con il Ministero dell'interno, la Regione siciliana, il comune di Lampedusa e la Capitaneria di porto-Guardia costiera, finalizzato a garantire alla citata postazione medicalizzata l'apporto di adeguate professionalità, la strumentazione tecnica necessaria per la presa in carico e l'assistenza della popolazione migrante. Le norme inoltre dispongono che all'attuazione delle stesse si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In assenza di una relazione tecnica che dimostri la neutralità finanziaria delle disposizioni esame, ritiene opportuno acquisire informazioni dal Governo circa l'effettiva possibilità per la Regione siciliana e le altre amministrazioni interessate di disporre delle risorse necessarie per l'attivazione della postazione 118 e per garantirne l'operatività con le risorse disponibili a legislazione vigente senza pregiudicare gli interventi già previsti a valere sulle medesime risorse.
  Riguardo all'articolo 7, recante disposizioni in materia di protezione speciale, vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio, cure mediche e calamità naturali, in merito ai profili di quantificazione osserva in primo luogo che la norma sopprime il divieto di respingimento ed espulsione di uno straniero previsto dal testo unico immigrazione nel caso vi sia il rischio che il suo allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare. Per effetto della soppressione di tale divieto di espulsione, disposta dal comma 1, lettera c), numero 1), viene meno la possibilità, prevista nell'assetto previgente, di ottenere da parte del soggetto interessato un permesso di soggiorno per protezione speciale, fatta salva, in via transitoria, la possibilità di rinnovo, per una sola volta e per un anno, dei permessi già rilasciati e ferma restando l'eventuale loro conversione in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, secondo quanto previsto dal comma 3. Al riguardo, non formula osservazioni, considerato quanto riferito dalla relazione tecnica a conferma della sostenibilità dei conseguenti adempienti da parte delle amministrazioni interessate a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Evidenzia, altresì, che le modifiche e le integrazioni apportate al Senato hanno tra l'altro ridefinito il divieto di espulsione dello straniero in gravi condizioni di salute, attribuendo alle strutture sanitarie pubbliche e convenzionate compiti di valutazione dei livelli di assistenza sanitaria praticati da altri Stati, ai fini dell'accertamento e della certificazione della condizione, ostativa all'espulsione, della grave condizione di salute dello straniero, secondo quanto previsto dal comma 1, lettera c), numero 3.1). Al riguardo, ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla possibilità per le amministrazioni interessate di poter svolgere i predetti compiti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto della clausola di invarianza finanziariaPag. 42 di cui all'articolo 11. Analoga conferma da parte del Governo ritiene che sia necessaria anche con riferimento alle altre integrazioni disposte al Senato, che hanno soppresso la possibilità di convertire in permesso di soggiorno per motivi di lavoro i permessi di soggiorno per protezione speciale, per calamità e per cure mediche, secondo quanto previsto dal comma 1, lettera a), lettera c), numero 3.2) e lettera d), numero 2.3), che hanno introdotto il rilascio del permesso di soggiorno per violenza domestica in caso di costrizione o induzione al matrimonio, secondo quanto previsto dal comma 1, lettera b), e che hanno altresì modificato la disciplina del permesso di soggiorno per calamità, secondo quanto previsto dal comma 1, lettera d), numeri 1) e 2.1).
  Riguardo all'articolo 7-bis, comma 1, recante disposizioni urgenti in materia di procedure accelerate in frontiera, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che le norme recano, tra l'altro, disposizioni concernenti i funzionari amministrativi delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, prevedendo, in particolare, che questi siano individuati, oltre che nell'ambito dei contingenti appositamente reclutati in base alle vigenti disposizioni, anche tra il personale dell'amministrazione civile dell'interno, appositamente formato in materia di protezione internazionale a cura della stessa amministrazione successivamente all'ingresso in ruolo. Al riguardo, rileva che, poiché la disposizione in esame non quantifica le unità di personale da destinare alle Commissioni territoriali, risulta necessario che il Governo fornisca informazioni in proposito, anche al fine di escludere che la predetta destinazione incida sull'efficienza operativa dell'amministrazione civile dell'interno, determinando ulteriori esigenze di reclutamento per l'amministrazione medesima. Con riferimento invece alle attività di formazione rivolte al predetto personale, ritiene che sia necessario che il Governo, da un lato, fornisca un quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente per provvedere alle attività di formazione dell'amministrazione civile dell'interno e, dall'altro, assicuri che tali risorse consentiranno di garantire anche le attività previste dalla norma in esame, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 11. Le norme recano, inoltre, previsioni in materia di procedure accelerate di esame della domanda di protezione internazionale, svolto dalle Commissioni territoriali, ai sensi del comma 1, lettera b), nonché in tema di sospensione della decisione sulla protezione internazionale nella procedura di frontiera, secondo quanto previsto dal comma 1, lettera e). Al riguardo, non formula osservazioni circa le lettere b) ed e) da ultimo richiamate, considerato quanto riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria delle disposizioni, ovvero che le innovazioni procedurali introdotte verranno sostenute, dalle amministrazioni interessate, con il ricorso alle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Riguardo all'articolo 7-bis, comma 2, concernente il trattenimento dei richiedenti asilo, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che la disposizione amplia le ipotesi di trattenimento dei richiedenti protezione internazionale e che la relazione tecnica che accompagna l'emendamento che ha introdotto alcuni articoli del presente provvedimento, tra cui quello in esame, afferma nella parte premissiva che le disposizioni in rassegna, prevedendo mere facoltà, potranno essere attuate nei limiti dei posti attualmente disponibili nei Centri di permanenza per i rimpatri – la cui capacità ricettiva resta invariata – e pertanto nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, osserva che tale carattere facoltativo sembra tuttavia riconducibile alle sole disposizioni di cui al comma 2, lettera b), che introducono ulteriori possibilità di trattenimento del richiedente asilo nel caso di presentazione della domanda alla frontiera. Viceversa, le disposizioni di cui al comma 2, lettera a), nel sostituire la lettera d) del comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 142 del 2015, da un lato, sembrano prevedere con disposizioni di carattere obbligatorio, che il richiedente sia trattenuto nei Centri di permanenzaPag. 43 per i rimpatri, non solo quando sussista il pericolo di fuga, come previsto a legislazione vigente, ma anche quando ciò sia necessario per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale e, dall'altro, dispongono che l'accoglienza nei Centri di permanenza per i rimpatri debba realizzarsi nel limite dei posti disponibili nei medesimi centri. Ciò stante, trattandosi di adempimenti di carattere obbligatorio e non differibili, che potrebbero comportare un ampliamento della platea dei soggetti accolti nei Centri di permanenza per i rimpatri, ritiene necessario che il Governo chiarisca come intenda garantire l'attuazione delle citate disposizioni, assicurando, al tempo stesso, che ciò avvenga nell'ambito dei posti disponibili nei medesimi Centri di permanenza per i rimpatri e, pertanto, senza aggravio di oneri per la finanza pubblica.
  Riguardo all'articolo 7-ter, concernente le decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale, in merito ai profili di quantificazione fa presente che la norma interviene sulle decisioni circa il riconoscimento della protezione internazionale. In proposito, non formula osservazioni circa le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e c), che pongono nuovi adempimenti procedurali in capo alle commissioni territoriali per il diritto di asilo, tenuto conto che esse intervengono nel quadro di una disciplina alle cui disposizioni istitutive, e alle cui successive modificazioni, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, nel presupposto, sul quale ritiene comunque opportuna una conferma del Governo, che – per quanto riguarda la lettera c) – dalla nuova disciplina non derivi un aggravio di spese per le notificazioni.
  Non formula osservazioni neppure riguardo alla lettera b) del medesimo comma 1, che modifica i presupposti al cui sussistere sorge, per il richiedente protezione internazionale, l'obbligo di lasciare il territorio nazionale, considerato il carattere ordinamentale delle stesse e il fatto che la citata lettera b) sostituisce una disposizione vigente alla quale non sono stati ascritti effetti finanziari. Per quanto riguarda, infine, la lettera d) del predetto comma 1, che testualmente parrebbe escludere il diritto al ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria avverso la decisione di inammissibilità assunta dalla commissione territoriale, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa la compatibilità della menzionata disposizione con l'articolo 46 della direttiva 2013/32/CE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione), che attribuisce, al richiedente la protezione internazionale, il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice anche nell'ipotesi in cui la domanda sia stata giudicata inammissibile, anche la fine di escludere profili di onerosità legati a eventuali procedure di infrazione.
  Riguardo all'articolo 7-quinquies, relativo alla procedura decisoria semplificata dei ricorsi depositati entro il 31 dicembre 2021, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma disciplina una procedura decisoria speciale da applicare nei procedimenti pendenti in materia di riconoscimento della protezione internazionale, nei quali il ricorso sia stato depositato, ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008, entro il 31 dicembre 2021. Al riguardo, non formula osservazioni nel presupposto, sul quale ritiene necessaria una conferma da parte del Governo, che le innovazioni procedurali introdotte possano essere attuate nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 11.
  Con riferimento all'articolo 10-bis, concernente l'estensione della durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio, in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma, introdotta in prima lettura con emendamento non corredato di relazione tecnica e alla quale non sono associati effetti finanziari, prolunga – al sussistere di determinati presupposti – il periodo durante il quale lo straniero può essere trattenuto presso un Centro di permanenza per i rimpatri. In proposito, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo, volto ad escludere che il prolungamento del trattenimento presso i Pag. 44centri di permanenza per i rimpatri comporti un apprezzabile aumento della platea dei soggetti che permangono all'interno dei centri – per effetto dell'incremento del loro tempo di permanenza media – con conseguenti nuove esigenze strutturali e oneri per la finanza pubblica.
  Riguardo all'articolo 11, in merito ai profili di copertura finanziaria fa presente che esso reca una clausola di invarianza finanziaria secondo la quale dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che, a seguito delle modifiche intervenute nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato della Repubblica, che ha, tra l'altro, introdotto l'articolo 5-bis, comma 5, che reca oneri a carico della finanza pubblica e una corrispondente copertura finanziaria, la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 11 sia interpretata nel senso di escludere dal suo ambito di applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 5-bis, comma 5.

  Il sottosegretario Federico FRENI, deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato 1) e una nota del Ministero dell'economia e delle finanze (vedi allegato 2).
  Anche alla luce dei contenuti della documentazione depositata, fornisce quindi i chiarimenti richiesti dalla relatrice, evidenziando in primo luogo che dall'articolo 1, comma 5, che consente, nell'ambito della definizione delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per motivi di lavoro, di assegnare, in via preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati, che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dai traffici migratori illegali, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la collaborazione con lo Stato italiano ha carattere meramente eventuale e ad essa si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Specifica altresì che ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, che reca disposizioni volte a semplificare e accelerare le procedure per il rilascio del nulla osta al lavoro, non si rende necessario un incremento permanente del personale degli sportelli unici per l'immigrazione, fermi restando gli stanziamenti già previsti per l'anno 2023 dall'articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per il ricorso a prestatori di lavoro con contratto a termine.
  Fa presente, poi, che le previsioni di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso 2-bis, che attribuiscono agli apolidi e ai rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito, che abbiano svolto un corso di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, la possibilità di ingresso e soggiorno senza tener conto dei limiti numerici quantitativi e qualitativi previsti a legislazione vigente non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i medesimi soggetti già rientrano tra i destinatari dei predetti corsi di formazione.
  Sottolinea che la disciplina transitoria di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso 4-ter, che prevede l'applicazione di particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per gli stranieri che abbiano svolto programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché i predetti programmi saranno definiti in modo autonomo dalle imprese e dalle organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, che sosterranno i relativi oneri.Pag. 45
  Evidenzia che la proroga dell'avvalimento della Croce rossa italiana per la gestione fino al 31 dicembre 2025 del punto di crisi di Lampedusa, disposta dall'articolo 5-bis, comma 2, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ad essa si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Chiarisce che la possibilità di trasferire gli stranieri ospitati presso i punti di crisi in strutture analoghe sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 3, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che, da un lato, la previsione è configurata in termini di facoltà e, dall'altro, le attività previste rientrano tra quelle ordinariamente svolte a legislazione vigente dai centri accoglienza.
  Precisa altresì che le disposizioni dell'articolo 5-bis, comma 4, secondo cui il prefetto, nelle more dell'individuazione di posti nelle strutture governative di accoglienza già esistenti, può disporre l'accoglienza in strutture di accoglienza provvisoria, saranno attuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno riguardante le spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e accoglienza.
  Evidenzia che all'attivazione di una postazione medicalizzata del 118 presso l'isola di Lampedusa, prevista dall'articolo 6-bis, comma 1, potrà farsi fronte a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del Sistema sanitario regionale della Regione siciliana. Specifica altresì che gli oneri connessi all'attuazione del protocollo d'intesa di cui al comma 2 del medesimo articolo 6-bis, stimabili in circa 500 mila euro annui, si provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente presso l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, relative al Progetto interregionale di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, che negli anni ha generato un surplus di risorse, accantonate nel fondo denominato «quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra-fondo)», che, sulla base dell'ultimo bilancio di esercizio approvato, ammontano a 15.795.269 euro.
  Sottolinea che le previsioni di cui all'articolo 7, che, da un lato, attribuiscono alle strutture sanitarie pubbliche e convenzionate compiti di valutazione dei livelli di assistenza sanitaria praticati da altri Stati, ai fini dell'accertamento e della certificazione della grave condizione di salute dello straniero, ostativa alla sua espulsione, e, dall'altro, consentono il rilascio del permesso di soggiorno per violenza domestica in caso di costrizione o induzione al matrimonio, modificando altresì la disciplina del permesso di soggiorno per calamità, potranno essere attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 11.
  Ribadisce altresì che la possibilità, prevista dall'articolo 7-bis, comma 1, di individuare i funzionari amministrativi delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale anche nell'ambito del personale dell'area dei funzionari o delle elevate professionalità dell'Amministrazione civile dell'interno non determina per la medesima Amministrazione ulteriori esigenze di reclutamento. Precisa altresì che la formazione del medesimo personale in materia di protezione internazionale è assicurata in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Rappresenta, poi, che le amministrazioni interessate potranno far fronte alle innovazioni introdotte dal medesimo articolo 7-bis, comma 1, alla procedura di esame delle domande di protezione internazionale nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazionePag. 46 vigente, trattandosi di attività che rientrano tra i compiti istituzionali delle medesime amministrazioni.
  Chiarisce che le disposizioni in materia di trattenimento dei richiedenti asilo, di cui all'articolo 7-bis, comma 2, potranno essere attuate nei limiti dei posti attualmente disponibili nell'ambito dei Centri di permanenza per i rimpatri, senza ampliarne la capacità recettiva e, pertanto, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Specifica quindi che alle spese per le notificazioni derivanti dalle disposizioni dell'articolo 7-ter, comma 1, lettera c), si potrà provvedere nell'ambito delle risorse finanziare disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 7-ter, comma 1, lettera d), sulla base di una interpretazione sistematica del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, modificato dal decreto in esame, sottolinea che anche le dichiarazioni di inammissibilità della domanda di protezione internazionale adottate dalle Commissioni territoriali devono ritenersi impugnabili davanti all'autorità giudiziaria ordinaria e, pertanto, in relazione a tali previsioni, non risultano configurabili possibili procedure di infrazione.
  In merito alle disposizioni di cui all'articolo 7-quinquies, che introduce una procedura volta a deflazionare il contenzioso e ridurre in maniera significativa le pendenze dei procedimenti relativi al riconoscimento della protezione internazionale, sottolinea che ad esse si potrà provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, potendosi altresì configurare potenziali risparmi in relazione all'accelerazione dell'iter di accoglimento o di rigetto delle istanze.
  Infine, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 10-bis, che prevedono un incremento della durata massima del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza per i rimpatri, nei casi in cui lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri, evidenzia che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto al trattenimento si provvederà nell'ambito dei posti già disponibili a legislazione vigente nei centri di permanenza per i rimpatri, senza un corrispondente incremento dei costi di gestione, che sono parametrati al numero di posti disponibili nei medesimi centri e non alla durata del trattenimento.
  Concorda, infine, sul fatto che la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 11 si debba interpretare nel senso di escludere dal suo ambito di applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5-bis, comma 5.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), pur ringraziando il rappresentante del Governo per gli elementi di chiarimento forniti, esprime perplessità anzitutto sugli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 2, riguardanti le procedure per il rilascio del nulla osta al lavoro, osservando che la nuova procedura ha carattere permanente, mentre gli stanziamenti previsti a copertura dei conseguenti aggravi amministrativi dall'ultima legge di bilancio sono riferiti soltanto all'anno 2023 in relazione al ricorso, tramite agenzie di somministrazione di lavoro, a lavoratori con contratti a termine.
  Riguardo all'articolo 7, chiede al rappresentante del Governo di spiegare le ragioni in base alle quali l'attribuzione alle strutture sanitarie pubbliche e convenzionate di compiti di valutazione dei livelli di assistenza sanitaria praticati da altri Stati, ai fini del divieto di espulsione dello straniero in gravi condizioni di salute, non determini nuovi oneri per la finanza pubblica.
  In riferimento, infine, agli articoli 7-bis e 10-bis, chiede come sia possibile ampliare le ipotesi di trattenimento dei richiedenti protezione internazionale all'interno dei Centri di permanenza per i rimpatri senza aumentare i costi di gestione di tali strutture.

  Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alla deputata Guerra, fa presente Pag. 47che i livelli di assistenza sanitaria offerti dai Paesi di origine degli stranieri sono già oggetto, a legislazione vigente, di approfondita valutazione da parte delle commissioni territoriali, sulla base delle Country of Origin Information – COI, e, pertanto, ribadisce che le amministrazioni interessate potranno svolgere i compiti ad esse attribuiti dall'articolo 7 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Per quanto riguarda i profili finanziari degli articoli 7-bis e 10-bis, evidenzia che, come precisato nella relazione tecnica, tali disposizioni non ampliano la platea degli stranieri destinatari della misura restrittiva e che il trattenimento è operato nell'ambito dei posti disponibili a legislazione vigente, con invarianza dei costi di gestione, che sono parametrati sulla base del numero di posti disponibili e non sul periodo di permanenza nei centri. Aggiunge, peraltro, che analoghe valutazioni erano state formulate, nella scorsa legislatura, nella relazione tecnica di accompagnamento del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 113 del 2018, che, all'articolo 2, aveva previsto un ampliamento del periodo massimo di trattenimento degli stranieri nei CPR, e che tal valutazioni hanno trovato conferma in sede di attuazione delle richiamate disposizioni.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), in replica al sottosegretario Freni, afferma di non ritenere adeguatamente motivata la risposta sulla neutralità finanziaria dell'accertamento della valutazione dei livelli di assistenza sanitaria offerti dagli Stati di origine degli stranieri, mentre, riguardo ai costi conseguenti al trattenimento degli stranieri presso i CPR, ricorda di non aver potuto partecipare alla discussione del decreto-legge n. 113 del 2018, poiché all'epoca non ricopriva la carica di parlamentare.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), intervenendo sui profili finanziari dell'articolo 5-bis, comma 2, chiede quale per quale ragione sia necessario introdurre una disposizione che consente al Ministero dell'interno, di prorogare l'avvalimento della Croce rossa italiana per la gestione del punto di crisi di Lampedusa, assicurando le prestazioni che sono già previste dallo schema di capitolato di gara di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 142 del 2015 attualmente in vigore. Nel ricordare, infatti, che la Croce rossa italiana è un'associazione privata dal 2016, ritiene che le facoltà di deroga alla ordinaria disciplina legislativa che le vengono riconosciute siano incongrue e, sul piano finanziario, possano comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta al deputato Dell'Olio, nel precisare che il comma 2 dell'articolo 5-bis autorizza il Ministero dell'interno a continuare ad avvalersi della Croce rossa italiana, che già svolge i medesimi compiti, sottolinea che, se non fosse stata disposta una proroga per legge dell'avvalimento fino al 31 dicembre 2025, sarebbe stato necessario ricorrere a una procedura ad evidenza pubblica per individuare il soggetto chiamato a gestire il punto di crisi. Non rileva, tuttavia, effetti finanziari derivanti dalla proroga dell'avvalimento, al quale si provvederà nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), in replica al sottosegretario Freni, afferma che le facoltà di deroga, richiamate dall'articolo 5-bis, comma 1, di cui può avvalersi il Ministero dell'interno per la realizzazione dei punti di crisi sono tuttora applicate anche per la gestione del punto di crisi di Lampedusa.

  Marco GRIMALDI (AVS), nel descrivere la situazione del CPR di Torino, che ha una capienza di 200 posti ma, in realtà, è idoneo ad accogliere soltanto 40 stranieri, e che il Governo intende ristrutturare con un costo di circa 1 milione di euro per ciascun padiglione, evidenzia che le strutture di accoglienza comportanoPag. 48 ingenti costi fissi di realizzazione, analoghi a quelli delle strutture carcerarie, e costi accessori per il personale delle forze dell'ordine e per il mantenimento degli ospiti con vari generi di spese, quali quelle destinate ai contributi giornalieri, ai pasti, alle consulenze legali e mediche, agli interpreti e alla divulgazione delle normative. Conclude domandando come sia possibile ritenere da parte del Governo di mantenere in funzione un CPR per ciascuna regione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

  Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta al deputato Grimaldi, fa presente che le risorse stanziate nell'ambito del bilancio dello Stato per le spese relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e accoglienza sono congrue rispetto alle esigenze del sistema, come rideterminate dal provvedimento in esame.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP), intervenendo sull'articolo 6-bis, riguardante l'attivazione di una postazione medicalizzata del 118 presso l'isola di Lampedusa, chiede al rappresentante del Governo se sia opportuno far gravare i costi di tale servizio sul Servizio sanitario regionale della Regione siciliana.

  Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta al deputato Ubaldo Pagano, nel confermare che la Regione siciliana potrà far fronte alle misure di cui al comma 1 dell'articolo 6-bis nell'ambito del finanziamento del proprio Servizio sanitario regionale, invita a considerare anche che il comma 2 dell'articolo 6-bis prevede la stipulazione di un protocollo d'intesa tra l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà (INMP), il Ministero dell'interno, la Regione siciliana, il Comune di Lampedusa e la Capitaneria di porto-Guardia costiera, finalizzato a garantire alla postazione del 118 le adeguate professionalità nonché la strumentazione tecnica necessaria. Al riguardo, sottolinea che, come precisato puntualmente nella relazione tecnica testé depositata agli atti della Commissione, agli oneri derivanti da tale protocollo si provvede mediante le risorse finanziarie a disposizione dell'INMP.

  Vanessa CATTOI (LEGA), preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1112, approvato dal Senato della Repubblica, di conversione in legge del decreto-legge n. 20 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare;

   preso atto degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    dall'articolo 1, comma 5, che consente, nell'ambito della definizione delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per motivi di lavoro, di assegnare, in via preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati, che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dai traffici migratori illegali, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la collaborazione con lo Stato italiano ha carattere meramente eventuale e ad essa si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

    ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, che reca disposizioni volte a semplificare e accelerare le procedure per il rilascio del nulla osta al lavoro, non si rende necessario un incremento permanente del personale degli sportelli unici per l'immigrazione,Pag. 49 fermi restando gli stanziamenti già previsti per l'anno 2023 dall'articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per il ricorso a prestatori di lavoro con contratto a termine;

    le previsioni di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso 2-bis, che attribuiscono agli apolidi e ai rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito, che abbiano svolto un corso di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, la possibilità di ingresso e soggiorno senza tener conto dei limiti numerici quantitativi e qualitativi previsti a legislazione vigente non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i medesimi soggetti già rientrano tra i destinatari dei predetti corsi di formazione;

    la disciplina transitoria di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso 4-ter, che prevede l'applicazione di particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per gli stranieri che abbiano svolto programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché i predetti programmi saranno definiti in modo autonomo dalle imprese e dalle organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, che sosterranno i relativi oneri;

    la proroga dell'avvalimento della Croce rossa italiana per la gestione fino al 31 dicembre 2025 del punto di crisi di Lampedusa, disposta dall'articolo 5-bis, comma 2, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ad essa si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

    la possibilità di trasferire gli stranieri ospitati presso i punti di crisi in strutture analoghe sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 3, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che, da un lato, la previsione è configurata in termini di facoltà e, dall'altro, le attività previste rientrano tra quelle ordinariamente svolte a legislazione vigente dai centri accoglienza;

    le disposizioni dell'articolo 5-bis, comma 4, secondo cui il prefetto, nelle more dell'individuazione di posti nelle strutture governative di accoglienza già esistenti, può disporre l'accoglienza in strutture di accoglienza provvisoria, saranno attuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno riguardante le spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e accoglienza;

    all'attivazione di una postazione medicalizzata del 118 presso l'isola di Lampedusa, prevista dall'articolo 6-bis, comma 1, potrà farsi fronte a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del Sistema sanitario regionale della Regione siciliana;

    agli oneri connessi all'attuazione del protocollo d'intesa di cui al comma 2 del medesimo articolo 6-bis, stimabili in circa 500 mila euro annui, si provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente presso l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, relative al Progetto interregionale di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, che negli anni ha generato un surplus di risorse, accantonate nel fondo denominato “quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra-fondo)”, che, sulla base dell'ultimo bilancio di esercizio approvato, ammontano a 15.795.269 euro;

    le previsioni di cui all'articolo 7, che, da un lato, attribuiscono alle strutture sanitarie pubbliche e convenzionate compiti di valutazione dei livelli di assistenza Pag. 50sanitaria praticati da altri Stati, ai fini dell'accertamento e della certificazione della grave condizione di salute dello straniero, ostativa alla sua espulsione, e, dall'altro, consentono il rilascio del permesso di soggiorno per violenza domestica in caso di costrizione o induzione al matrimonio, modificando altresì la disciplina del permesso di soggiorno per calamità, potranno essere attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 11;

    la possibilità, prevista dall'articolo 7-bis, comma 1, di individuare i funzionari amministrativi delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale anche nell'ambito del personale dell'area dei funzionari o delle elevate professionalità dell'Amministrazione civile dell'interno non determina per la medesima Amministrazione ulteriori esigenze di reclutamento e la formazione del medesimo personale in materia di protezione internazionale è assicurata in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

    le amministrazioni interessate potranno far fronte alle innovazioni introdotte dall'articolo 7-bis, comma 1, alla procedura di esame delle domande di protezione internazionale nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività che rientrano tra i compiti istituzionali delle medesime amministrazioni;

    le disposizioni in materia di trattenimento dei richiedenti asilo, di cui all'articolo 7-bis, comma 2, potranno essere attuate nei limiti dei posti attualmente disponibili nell'ambito dei Centri di permanenza per i rimpatri, senza ampliarne la capacità recettiva e, pertanto, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    alle spese per le notificazioni derivanti dalle disposizioni dell'articolo 7-ter, comma 1, lettera c), si potrà provvedere nell'ambito delle risorse finanziare disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    con riferimento alle disposizioni dell'articolo 7-ter, comma 1, lettera d), sulla base di una interpretazione sistematica del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, modificato dal decreto in esame, anche le dichiarazioni di inammissibilità della domanda di protezione internazionale adottate dalle Commissioni territoriali devono ritenersi impugnabili davanti all'autorità giudiziaria ordinaria e, pertanto, in relazione a tali previsioni, non risultano configurabili possibili procedure di infrazione;

    alle disposizioni di cui all'articolo 7-quinquies, che introduce una procedura volta a deflazionare il contenzioso e ridurre in maniera significativa le pendenze dei procedimenti relativi al riconoscimento della protezione internazionale, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, potendosi altresì configurare potenziali risparmi in relazione all'accelerazione dell'iter di accoglimento o di rigetto delle istanze;

    le disposizioni di cui all'articolo 10-bis, che prevedono un incremento della durata massima del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza per i rimpatri, nei casi in cui lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto al trattenimento si provvederà nell'ambito dei posti già disponibili a legislazione vigente nei centri di permanenza per i rimpatri, senza un corrispondente incremento dei costi di gestione, che sono parametrati al numero di posti disponibili nei medesimi centri e non alla durata del trattenimento;

    nel presupposto che la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 11 Pag. 51si debba interpretare nel senso di escludere dal suo ambito di applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5-bis, comma 5,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE»

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), a nome del gruppo MoVimento 5 Stelle, annunzia il voto contrario sulla proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 15.20.