CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 aprile 2023
100.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
Pag. 147

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 27 aprile 2023. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. – Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli.

  La seduta comincia alle 9.05.

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.
C. 1112 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

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  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 aprile scorso.

  Paolo FORMENTINI, presidente, dà conto delle sostituzioni. Avverte, quindi, che la I Commissione ha comunicato che il parere deve pervenire entro la giornata di oggi, essendo il provvedimento calendarizzato per l'Assemblea per il prossimo 2 maggio.

  Emanuele POZZOLO (FDI), relatore, illustra la proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Federica ONORI (M5S), in premessa, segnala che presso il Senato il Movimento 5 Stelle ha presentato una questione pregiudiziale di costituzionalità, imperniata sull'articolo 7 del provvedimento, nel quale si cancella la parte del Testo unico sull'immigrazione che disciplina il divieto di respingimento ed espulsione di una persona in ragione del rispetto della sua vita privata e familiare. Ricorda infatti, che l'articolo 10 della Costituzione garantisce il diritto d'asilo per lo straniero, che non viene adempiuto solo ricevendo il diritto europeo in materia di status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ma soprattutto garantendo un adeguato sistema di protezione di carattere umanitario integrato dal sistema d'asilo.
  Rileva che, contrariamente a quanto affermato dal Governo, la protezione speciale trova fondamento anche nell'ordinamento internazionale, specialmente nell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che riguarda esattamente il diritto di ogni persona al rispetto della vita privata e familiare. Segnala che, sulla base di queste norme, la Corte europea dei diritti umani ha elaborato una significativa giurisprudenza relativa ai limiti che tale diritto pone all'allontanamento dello straniero dal territorio degli Stati Parte della Convenzione. Evidenzia che i permessi di soggiorno di carattere umanitario sono previsti anche dalla direttiva n. 115 del 2008, in cui si legge: «in qualsiasi momento gli Stati membri possono decidere di rilasciare per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura un permesso di soggiorno autonomo o un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare».
  Osserva, altresì, che la stessa Corte di cassazione, partire dalla sentenza n. 4455 del 2018, nel fare riferimento alla vita privata e familiare ha riconosciuto la rilevanza dell'integrazione sociale per quanto concerne l'accertamento di condizioni vulnerabilità che giustificano il riconoscimento della protezione umanitaria. Sinteticamente, rileva che il testo previsto dall'articolo 7 del decreto in esame, quindi, non solo si pone in contrasto con i nostri princìpi costituzionali, ma pone l'Italia in una condizione di inadempienza nei confronti della giurisprudenza interna e di quella della Corte europea dei diritti umani.
  Preannuncia, quindi, il voto contrario del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere presentata dal relatore.

  Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), associandosi alle considerazioni della deputata Onori nonché alle osservazioni svolte nella seduta di ieri dalla collega Boldrini, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 9.10.

RISOLUZIONI

  Giovedì 27 aprile 2023. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. – Interviene il viceministro degli affari esteri e la cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli.

  La seduta comincia alle 9.10.

7-00020 Quartapelle Procopio: Sulle attività militari della Corea del Nord.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

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  Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, illustra la proposta di risoluzione in titolo, sottolineando che si tratta di un tema su cui le forze politiche hanno un orientamento largamente convergente. Anche al fine di pervenire all'approvazione unanime dell'atto indirizzo, si dichiara fin d'ora disponibile a valutare eventuali proposte di integrazione avanzate dai colleghi

  Paolo FORMENTINI (LEGA), come già anticipato per le vie brevi alla prima firmataria Quartapelle, ribadisce l'opportunità di audire sul tema l'Ambasciatore del Giappone, Paese particolarmente esposto alla minaccia nucleare della Corea del Nord e che a tal fine sta già sviluppando un sofisticato sistema anti-missilistico.

  Giulio TREMONTI, presidente, concordando sulla esigenza posta dal collega Formentini, propone che sia organizzata anche l'audizione dell'Ambasciatore della Corea del Sud.

  La Commissione conviene sullo svolgimento delle audizioni proposte.

  Giulio TREMONTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.20.

AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 27 aprile 2023.

Nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00039 Porta, 7-00046 Onori e 7-00072 Rosato sulla situazione nel Nagorno-Karabakh.
Audizione informale, in videoconferenza, di Aldo Ferrari, Direttore del Programma di Ricerca «Russia, Caucaso e Asia Centrale» dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) di Milano e professore ordinario presso l'Università Ca' Foscari di Venezia.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 10.20 alle 11.

Audizione informale di Antonio Stango, presidente della Federazione italiana diritti umani (FIDU).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.50.

Audizione informale, in videoconferenza, di Carlo Frappi, ricercatore associato dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) e docente presso l'Università Ca' Foscari di Venezia.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.50 alle 12.25.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 27 aprile 2023. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI.

  La seduta comincia alle 12.25.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021.
C. 1001 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giangiacomo CALOVINI (FDI), relatore, in premessa, sottolinea che l'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'UE e l'Ucraina, oggetto della ratifica in esame, è stato firmato a Kiev il 12 ottobre 2021, pochi mesi prima dell'inizio della guerra in Ucraina, in occasione del 23° Vertice congiunto UE-Ucraina. Evidenzia che si era allora in un contesto di accelerato sviluppo del partenariato rafforzato con l'Ucraina. Non a caso, in quell'occasione, sono stati firmati due altri accordi: un accordo di cooperazionePag. 150 nel settore della ricerca e dell'innovazione con il quale l'Ucraina entra ufficialmente a far parte del programma Horizon Europe e del programma Euratom e un accordo nel settore culturale ed artistico di partecipazione dell'Ucraina al programma Creative Europe.
  Rileva che l'Accordo regola le relazioni aeronautiche tra tutti gli Stati membri dell'Unione europea e l'Ucraina e si sostituisce agli accordi bilaterali sottoscritti tra l'Ucraina e i singoli Stati membri. Si viene così a creare un unico mercato del trasporto aereo caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori di tutti i Paesi partecipanti, superando le distorsioni alla concorrenza che potrebbero derivare dalla pluralità di accordi bilaterali tra l'Ucraina e i singoli Stati membri dell'Unione europea. Tuttavia, osserva che l'Accordo consente l'esercizio dei diritti di traffico esistenti scaturiti da tali accordi bilaterali e non coperti dall'Accordo stesso, a condizione che non vengano operate discriminazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea e i loro cittadini.
  Segnala che l'Accordo è composto da quaranta articoli e sette allegati regola i seguenti argomenti: diritti di sorvolo e di traffico e definizione della tabella delle rotte; modalità di designazione di vettori per operare i servizi concordati; tutela della concorrenza; disposizioni in materia di sicurezza (safety) e protezione (security); disposizioni in materia di tutela del passeggero; flessibilità operative e possibilità di accordi commerciali di cooperazione tra i vettori; disposizioni in tema di interpretazione, revisione, denuncia e contenzioso; rapporto tra l'Accordo e i preesistenti accordi bilaterali tra l'Ucraina e i singoli Stati membri.
  Precisa che tra le disposizioni di particolare rilievo rileva innanzi tutto l'articolo 1, che individua gli ambiti di applicazione, e gli articoli 7 e 8, che disciplinano, rispettivamente, le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni in materia di sicurezza aerea e alle disposizioni in materia di protezione della navigazione aerea da atti illeciti. Per quanto riguarda questo secondo aspetto è in particolare disciplinata la reciproca assistenza che le Parti sono tenute a prestarsi per la prevenzione di atti illeciti contro la sicurezza degli aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggio, degli aeroporti e delle strutture di navigazione e contro qualsiasi altra minaccia alla sicurezza dell'aviazione civile o nell'ipotesi in cui si verifichino tali atti. Sottolinea che nel caso dell'Italia, tali attività sono svolte in attuazione delle normative vigenti che prevedono l'intervento di vari soggetti istituzionali, in particolare dell'ENAC e, per quanto di competenza, del Ministero dell'interno.
  Menziona, altresì, l'articolo 18, che stabilisce il principio generale secondo cui, una volta ricevuta una domanda di autorizzazione o permesso tecnico da un vettore aereo di una Parte, le autorità competenti dell'altra Parte riconoscono le decisioni in materia di determinazione dell'idoneità o della nazionalità adottate dalle autorità competenti della prima Parte in relazione a tale vettore aereo come se tale decisione fosse stata adottata dalle proprie autorità competenti e senza effettuare ulteriori accertamenti. Correlativamente, l'articolo 19 definisce i casi in cui le autorità competenti di ciascuna Parte hanno il diritto di revocare, rifiutare, sospendere o limitare l'autorizzazione di esercizio ovvero di sospendere o limitare in altro modo l'esercizio di un vettore aereo designato dall'altra.
  Evidenzia che l'articolo 22 comprende invece una serie di norme relative a diversi aspetti dei servizi aerei e aeroportuali e per la salvaguardia della concorrenza nella prestazione dei servizi, quali: il diritto di aprire nel territorio dell'altra Parte uffici e infrastrutture necessari alla prestazione dei servizi nell'ambito dell'Accordo; la previsione della possibilità che vi siano diversi fornitori di assistenza a terra (handling) negli aeroporti, come pure la possibilità dell'auto-assistenza a terra (self-handling) da parte del vettore; la previsione che l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti sia effettuata in modo trasparente e non discriminatorio; la previsione secondo cui i piani operativi dei vettori dell'altra Parte possano essere richiesti a mero titolo informativo;Pag. 151 la regolamentazione della vendita da parte di un vettore dei servizi di trasporto aereo e dei servizi ad essi collegati, per proprio conto o per conto di un altro vettore aereo, nel territorio dell'altra Parte; la previsione della possibilità per i vettori di convertire in una valuta liberamente convertibile e di trasferire in qualsiasi momento e in qualsiasi modo, verso il Paese di propria scelta, tutti i redditi locali eccedenti gli importi corrisposti in loco, senza restrizioni o imposizioni fiscali, al tasso di cambio applicabile al momento della richiesta di trasferimento, conformemente alla normativa valutaria vigente di ciascuna Parte; la regolamentazione della possibilità per qualsiasi vettore aereo di stipulare accordi di cooperazione in materia di commercializzazione, come accordi di blocked-space, code-sharing, affiliazione commerciale (franchising), impiego del marchio (branding) e locazione finanziaria (leasing). Osserva che l'articolo 23 stabilisce il regime e i casi di reciproca esenzione doganale e fiscale concernenti il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio e le dotazioni normalmente previste a bordo.
  Infine, segnala che l'articolo 29 istituisce un Comitato composto da rappresentanti delle parti (Comitato misto) e responsabile dell'amministrazione e della corretta attuazione del presente accordo. Rileva che, per quanto concerne l'Italia, al Comitato partecipa eventualmente un rappresentante dell'ENAC, nei limiti delle risorse dell'Ente. Precisa che l'articolo 34 è una norma di chiusura e statuisce che le disposizioni del presente Accordo prevalgono sulle pertinenti disposizioni previste dagli accordi o intese bilaterali vigenti in materia di trasporto aereo fra le Parti. In deroga al paragrafo 1 dell'articolo, le disposizioni riguardanti proprietà, diritti di traffico, capacità, frequenze, tipo o cambiamento di aeromobile, code sharing e formazione dei prezzi di un accordo o intesa bilaterale tra l'Ucraina e l'Unione europea o uno Stato membro dell'UE si applicano tra le Parti se tale accordo o intesa bilaterale è più favorevole sotto l'aspetto della libertà conferita ai vettori aerei interessati o sotto altri aspetti e a condizione che non vi sia alcuna discriminazione tra gli Stati membri dell'UE e i loro cittadini.
  Sottolinea che il disegno di legge di ratifica è costituito da quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 stabiliscono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 3, recante disposizioni finanziarie, stabilisce al comma 1 che dall'attuazione degli articoli 2, 5, 7, 8, 22, 24, 25, 26, 27, 29 e 35 dell'Intesa non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica. L'Ente nazionale per l'aviazione civile provvederà dunque agli adempimenti previsti con le proprie risorse umane, strumentali e finanziarie. Osserva, infine, che l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Da ultimo, rileva che l'Articolo 11 presenta un errore di traduzione in quanto richiama erroneamente la tutela dell'ambiente di cui all'allegato 1, parte F, dell'Accordo, invece della tutela dei consumatori. Precisa che le versioni in lingua inglese, francese, tedesca e spagnola riportano invece correttamente il riferimento all'Allegato 1, parte F, afferente alla tutela del consumatore. Tuttavia, sottolinea che, poiché tutte le lingue in cui è scritto il Trattato fanno ugualmente fede, l'errore non produce conseguenze, dal momento che si adottano i criteri interpretativi previsti dall'articolo 33, comma 4, della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, del 23 maggio 1969.
  In conclusione, evidenzia che nel complesso l'Accordo in oggetto costituisce un elemento fondamentale della politica di vicinato dell'Unione e ai fini della creazione di un più ampio spazio aereo comune europeo, che sarà ovviamente superato nel caso dell'ingresso dell'Ucraina nell'UE.
  Sulla base di queste premesse, auspica pertanto la rapida approvazione del provvedimento in esame.

  Paolo FORMENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il Pag. 152provvedimento sarà trasmesso alle ulteriori Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 27 aprile 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.35 alle 13.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 27 aprile 2023. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI.

  La seduta comincia alle 20.50.

Documento di economia e finanza 2023.
Doc LVII, n. 1, Annesso-bis e Allegati.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giulio TREMONTI, presidente, dà conto delle sostituzioni.

  Emanuele LOPERFIDO (FDI), relatore, richiamandosi alle considerazioni già svolte nella seduta dello scorso 19 aprile, illustra la proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Fabio PORTA (PD-IDP), esprimendo il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore, esprime preoccupazione per gli esiti della votazione avvenuta nel pomeriggio di oggi in Assemblea sul Documento di economia e finanza, che dimostra l'inaffidabilità della maggioranza, pur a fronte di un atteggiamento costruttivo delle opposizioni, espressosi nel voto di astensione.

  Arnaldo LOMUTI (M5S), preannuncia il voto contrario del suo gruppo, sottolineando che l'andamento dei lavori dell'Aula ha dimostrato che la maggioranza, pur numericamente consistente, non ha la forza politica di condurre a termine provvedimenti cruciali per il governo del Paese.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

  La seduta termina alle 21.