CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 aprile 2023
99.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 26 aprile 2023.

Audizione informale del Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00055 Orrico: Iniziative per contrastare la diffusione delle sfide di resistenza (challenge) nelle reti sociali telematiche.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 13.45

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 26 aprile 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

  La seduta comincia alle 13.45.

Indagine conoscitiva sull'impatto della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica sui settori di competenza della Commissione cultura.
Audizione di Paolo Marzano, professore di Diritto della proprietà intellettuale e di Tutela della proprietà intellettuale presso la Facoltà di Giurisprudenza della Luiss Guido Carli di Roma.
(Svolgimento e conclusione).

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Paolo MARZANO, professore di Diritto della proprietà intellettuale e di Tutela della proprietà intellettuale presso la Facoltà di Pag. 121Giurisprudenza della Luiss Guido Carli di Roma, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Federico MOLLICONE, presidente e Susanna CHERCHI (M5S).

  Paolo MARZANO, professore di Diritto della proprietà intellettuale e di Tutela della proprietà intellettuale presso la Facoltà di Giurisprudenza della Luiss Guido Carli di Roma, fornisce ulteriori precisazioni.

  Federico MOLLICONE, presidente, ringrazia il professor Marzano per il suo prezioso contributo e dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.15.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 26 aprile 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

  La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
Atto n. 40.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale all'ordine del giorno.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in esame è fissato per la giornata di lunedì 8 maggio.
  Cede quindi la parola al relatore, on. Roscani, per lo svolgimento della relazione introduttiva

  Fabio ROSCANI (FDI), relatore, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del Regolamento, sullo schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004 n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
  Ricorda, preliminarmente che lo schema di regolamento in esame, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si inserisce nell'ambito della realizzazione della Missione 4, Componente 1, riforma 1.5 – «Riforma delle classi di laurea» del PNRR, che ha l'obiettivo di incrementare la flessibilità e l'interdisciplinarietà dei corsi di studio per fronteggiare il disallineamento emergente tra offerta formativa e domanda occupazionale, tenendo in considerazione anche il necessario ancoraggio al quadro europeo di riconoscibilità delle competenze e dei profili professionali.
  Ricorda, altresì, che l'articolo 11 della legge n. 341 del 1990 ha attribuito autonomia didattica agli atenei, demandando loro la definizione degli ordinamenti degli studi dei corsi universitari, nel quadro però di criteri generali definiti dal Ministero competente, in base all'articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997. Il regolamento sull'autonomia didattica degli atenei è stato disciplinato dapprima con decreto ministeriale 509/1999 e poi con decreto ministeriale 270/2004, che ha sostituito il precedente (articolo 13).
  Passando al contenuto del provvedimento, evidenzia che lo schema di decreto in esame si compone di due articoli.
  In particolare evidenzia che l'articolo 1 reca una serie di modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
  Il comma 1, lettera a), aggiorna la denominazione del Ministero a seguito della Pag. 122soppressione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, disposta dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. La disposizione reca, quindi, un mero aggiornamento della denominazione del Ministero emanante, alla luce delle modifiche occorse nella legislazione vigente.
  La lettera b) del comma 1 inserisce il comma 6-bis nell'articolo 3 del citato decreto ministeriale n. 270 del 2004, con il quale si adegua il regolamento n. 270 del 2004 alle nuove categorie di lauree e di lauree magistrali professionalizzanti o abilitanti all'esercizio delle professioni, introdotte con la legge 8 novembre 2021, n. 163, chiarendo il loro ulteriore obiettivo – innovativo rispetto ai tradizionali corsi di laurea e corsi di laurea magistrale – di fornire conoscenze e competenze immediatamente esercitabili.
  Al riguardo segnala che, come evidenziato nella relazione illustrativa, la suddetta modifica era necessaria per allineare il decreto ministeriale n. 270 del 2004 al sistema delineato con la legge n. 163 del 2021, che ha già avviato l'attuazione della riforma 1.5 inclusa nella Missione 4, componente 1, del PNRR.
  Con la lettera c) del comma 1 si inserisce nell'articolo 5 del citato decreto ministeriale n. 270 del 2004, il comma 5-bis, mediante il quale si prevede che i regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità di acquisizione di parte dei crediti in altri atenei italiani, sulla base di convenzioni di mobilità stipulate tra le istituzioni interessate.
  La lettera d) del comma 1 apporta una serie di modifiche, all'articolo 10 del regolamento.
  Innanzitutto l'atto del Governo in esame, novellando i commi 2 e 4 del citato articolo 10, prevede la soppressione della disposizione che stabilisce siano comunque fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attività professionali.
  Ulteriori modifiche riguardano i regolamenti didattici di ateneo, con l'introduzione, al suddetto articolo 10, dei commi 2-bis, 4-bis, 4-ter e con la sostituzione della lettera b) del comma 5.
  In particolare, al fine di accrescere l'autonomia delle università nella determinazione dell'offerta formativa rispetto ai corsi di laurea e a corsi di laurea magistrali si prevede (nuovi commi 2-bis e 4-bis) la possibilità di utilizzare negli ambiti relativi alle attività di base o caratterizzanti dei corsi di laurea insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle vigenti, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico disciplinari almeno il 40 per cento, per i corsi laurea, e il 30 per cento, per i corsi di laurea magistrale, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.
  Un'ulteriore novella relativa all'articolo 10 prevede, inoltre, (nuovo comma 4-ter) che i limiti relativi alla percentuale dei crediti formativi richiesti si applichino ai corsi preordinati all'accesso alle professioni, compresi i corsi abilitanti alle professioni medesime, nel rispetto dei relativi obblighi formativi, della disciplina di accesso alle professioni medesime nonché degli ulteriori vincoli derivanti dalla normativa di riferimento.
  Infine, con una modifica alla lettera b) del comma 5 del medesimo articolo 10 del regolamento, si specificano con maggiore dettaglio i contenuti e le finalità delle attività formative o integrative a quelle di base rispetto alle quali si rinvia all'autonomia delle università anche tenendo conto delle culture di contesto e della formazione interdisciplinare. Tali ulteriori attività formative ed integrative: mirano all'acquisizione di una formazione multidisciplinare e interdisciplinare e all'acquisizione di competenze che siano correlate al profilo culturale e professionale proposto; costituiscono un apposito ambito disciplinare dell'ordinamento didattico, corredato di descrizione sintetica e indicazione del numero di CFU ad esso assegnati; possono fare riferimento anche a settori scientifico-disciplinari già presenti negli ambiti di base o caratterizzanti, in vista del miglior conseguimento degli obiettivi formativi del corso.Pag. 123
  Sempre al comma 1 dell'articolo 1 con la lettera e) si inserisce nell'articolo 11, il comma 4-bis, mediante il quale si fissa il principio, da attuare in sede di regolamento didattico, secondo il quale allo studente è riconosciuta la possibilità di conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.
  Con la lettera f), si inserisce nell'articolo 12 il comma 2-bis, nel quale si prevede che l'ateneo definisce in autonomia la determinazione dei crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, tenendo conto degli obiettivi specifici del corso di studio.
  Infine, con la lettera g) si inserisce il nuovo articolo 12-bis, in materia di monitoraggio, relativo all'applicazione delle disposizioni del decreto prevedendo che il Ministero dell'università e della ricerca acquisisca, dalle università, dal Consiglio Universitario Nazionale, dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, i dati relativi alle attività formative dei singoli corsi di studio.
  Evidenzia, infine, che l'articolo 2 dello schema di decreto in esame, reca le disposizioni finali prevedendo che le università, al fine di dare attuazione alla Riforma 1.5 (Riforma delle classi di laurea) della Missione 4, componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università) del PNRR, adeguino i regolamenti didattici d'ateneo entro il termine del 30 novembre 2023.

  Federico MOLLICONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.