CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 aprile 2023
99.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
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RISOLUZIONI

  Mercoledì 26 aprile 2023. — Presidenza della vicepresidente Lia QUARTAPELLE PROCOPIO.

  La seduta comincia alle 11.58.

7-00039 Porta: Sulla situazione nel Nagorno-Karabakh.
7-00046 Onori: Sulla situazione nel Nagorno-Karabakh.
7-00072 Rosato: Sulla situazione nel Nagorno-
Karabakh.

(Discussione congiunta e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 15 marzo scorso.

  Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, presidente, avverte che lo scorso 17 marzo è stata presentata dal collega Rosato la risoluzione 7-00072 che, vertendo su identica materia, potrà essere discussa congiuntamente alle risoluzioni 7-00039 Porta e 7-00046 Onori.

  Ettore ROSATO (A-IV-RE), rinuncia ad illustrare la proposta di risoluzione a sua prima firma.

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  Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.05.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 26 aprile 2023.

Audizione informale, in videoconferenza, di Michele Brunelli, docente di storia ed Istituzioni dei Paesi afro-asiatici e di gestione dei conflitti e processi di democratizzazione presso l'Università degli studi di Bergamo, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00039 Porta, 7-00046 Onori e 7-00072 Rosato sulla situazione nel Nagorno-Karabakh.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 12.40.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 26 aprile 2023.

Audizione informale di Francesco Anghelone, docente di Storia delle relazioni internazionali presso l'Università degli Studi La Sapienza di Roma, sulla recente evoluzione della situazione politico-istituzionale in Tunisia.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 13.20.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 26 aprile 2023.

Audizione informale di rappresentanti della Rete parlamentare globale istituita nell'ambito dell'organizzazione non governativa «United for Ukraine».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 26 aprile 2023. — Presidenza della vicepresidente Lia QUARTAPELLE PROCOPIO. – Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli.

  La seduta comincia alle 17.05.

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.
C. 1112 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, presidente, avverte che provvedimento in esame è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da martedì 2 maggio 2023. La Commissione dovrà trasmettere il parere alla prima Commissione entro la giornata di domani.

  Emanuele POZZOLO (FDI), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere, per i profili di competenza, alla Commissione Affari costituzionali sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 20 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.
  Osserva che si tratta, come a tutti noto, di un complesso di misure urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. Il testo è stato oggetto già dell'esame del Senato, che lo ha approvato il 20 aprile 2023, inserendo numerose modifiche, di cui si dà conto in maniera puntuale nella documentazione fornita dagli Uffici.
  Osserva, inoltre, che la parte di competenza della Commissione Esteri è piuttosto Pag. 75limitata. Si limita perciò a cenni sommari sulla struttura del provvedimento con un'analisi più specifica delle parti di competenza.
  Il provvedimento in esame, come modificato dal Senato, è composto da 26 articoli (12 quelli del testo originario).
  L'articolo 1, relativo alla programmazione dei flussi di ingresso, prevede che per il triennio 2023-2025 le quote massime di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con una procedura che deroga a quella prevista a legislazione vigente.
  L'articolo 2 introduce alcune modifiche alla disciplina sulle procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e per gli apolidi e sugli effetti del medesimo nulla osta.
  Il successivo articolo 3 dispone circa il riconoscimento di permessi di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori delle quote per gli stranieri che abbiano frequentato le attività di studio o di formazione organizzate nei Paesi di origine, organizzate sulla base dei fabbisogni indicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte delle associazioni di categoria del settore produttivo interessato.
  Rileva che gli aspetti di interesse per la Commissione Esteri si rinvengono principalmente proprio nell'articolo 3, per il coinvolgimento del Ministero degli affari esteri nella procedura per la verifica circa l'assenza di elementi ostativi al rilascio del nulla osta per l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero che completi le attività di istruzione e formazione.
  In particolare, le lettere da a) a d) e il capoverso 4-bis della lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 recano alcune modifiche alla disciplina sui programmi ministeriali di attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, rivolte a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché agli apolidi). Le novelle, in particolare, integrano l'ambito di tali attività, inserendo il riferimento alla formazione civico-linguistica; introducono il principio che il lavoratore straniero, dopo la completa partecipazione alle attività in esame, organizzate sulla base dei fabbisogni indicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, può rientrare nell'applicazione delle procedure di ingresso e soggiorno (per lo svolgimento di lavoro subordinato) al di fuori delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri (lettera c, nella quale il Senato ha inserito uno specifico riferimento agli apolidi e ai rifugiati); prevedono la possibilità di promozione, da parte del citato Ministero, di accordi di collaborazione e intese tecniche con organizzazioni internazionali o con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi di origine (capoverso 4-bis della lettera e)).
  Osserva, poi, che il capoverso 4-ter – inserito dal Senato – della suddetta lettera e) prevede, per gli anni 2023 e 2024, la possibilità di applicazione di particolari modalità e termini – da definire in via regolamentare – per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato per gli stranieri che abbiano svolto un corso di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, concordato da alcune organizzazioni nazionali dei datori di lavoro con determinati soggetti. Correlativamente il successivo comma 2 sopprime la condizione secondo cui la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinata al rispetto delle quote relative ai flussi summenzionati.
  Per la parte di competenza del Ministero degli affari esteri rileva, come già detto, soprattutto la citata lettera c) dell'articolo 3 del decreto, che modifica l'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Questa stabilisce che i cittadini stranieri che hanno partecipato a programmi ministeriali di attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, per poter usufruire del beneficio dell'esclusione dalle quote relative ai flussi Pag. 76di ingresso, presentino (a pena di decadenza) entro sei mesi dalla conclusione del corso domanda di visto di ingresso – domanda successiva al rilascio del nulla osta da parte dello sportello unico per l'immigrazione – e che alla medesima istanza sia allegato un atto di conferma della disponibilità all'assunzione da parte del datore di lavoro. La stessa lettera c) prevede inoltre che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunichi, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei partecipanti, al fine di verificare che non vi siano elementi ostativi.
  Gli altri articoli del decreto-legge non intervengono in ambiti di competenza primaria della Commissione.
  Gli articoli 4 e 4-bis apportano alcune modifiche al Testo unico sull'immigrazione in materia di durata dei permessi di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per minori non accompagnati e per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare.
  L'articolo 5 reca norme in materia di ingresso dei lavoratori del settore agricolo e di contrasto alle agromafie, mentre i successivi articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater, recano, rispettivamente, misure per il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera, nonché modifiche relative al sistema di accoglienza e alla riduzione o alla revoca delle condizioni di accoglienza. In particolare, l'articolo 5-ter interviene sulle disposizioni concernenti il Sistema di accoglienza e integrazione (cosiddetto SAI), escludendo dall'ambito di applicazione dei servizi della rete territoriale i richiedenti asilo (ossia gli stranieri che hanno presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata adottata una decisione definitiva). Al contempo si prevede una deroga per i richiedenti protezione internazionale che entrino in Italia in attuazione di protocolli sui corridoi umanitari, del programma di reinsediamento o di evacuazioni umanitarie, nonché per i richiedenti che appartengono alle cosiddette categorie vulnerabili. In secondo luogo, è individuata quale causa di decadenza dalle misure di accoglienza nel SAI la mancata presentazione del richiedente presso la struttura individuata entro sette giorni dalla comunicazione, salvo casi di forza maggiore.
  I successivi articoli 6, 6-bis e 6-ter contengono misure straordinarie per la gestione dei centri per i migranti e modifiche alla disciplina sulle modalità di accoglienza. Si prevede, tra l'altro, l'attivazione di una postazione medicalizzata del 118 presso l'isola di Lampedusa.
  L'articolo 7 e i seguenti 7-bis, 7-ter, 7-quater ridefiniscono alcuni aspetti della protezione speciale, le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale e contengono disposizioni in materia di convalida dei provvedimenti di accompagnamento immediato alla frontiera e di trattenimento. Va sottolineata in particolare l'importanza dell'articolo 7-bis, comma 2, che amplia le ipotesi di trattenimento dei richiedenti protezione internazionale.
  In primo luogo, si prevede che tali soggetti possano essere trattenuti nei centri di permanenza e rimpatrio (CPR), nei limiti dei posti disponibili e anche qualora ciò sia necessario per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale, che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento. Inoltre, viene ampliato il numero delle circostanze per la valutazione del rischio di fuga, che comporta il trattenimento, prevedendo che esso sussista anche in caso di mancato possesso del passaporto e in caso di falsa attestazione delle proprie generalità da parte del richiedente asilo.
  In secondo luogo, si introduce la possibilità del trattenimento del richiedente asilo – al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato – nel caso di presentazione della domanda alla frontiera dopo avere eluso i relativi controlli o se proviene da un Paese di origine sicuro.
  Infine, si introduce la possibilità del trattenimento nei CPR, se sussiste un notevole pericolo di fuga, del richiedente asilo in attesa del suo trasferimento nello Stato competente ad esaminare la domanda secondo la cosiddetta procedura Dublino.Pag. 77
  Dall'articolo 8 all'articolo 9-bis il decreto, come modificato dal Senato, contiene disposizioni penali volte ad inasprire le pene per i delitti concernenti l'immigrazione irregolare, nonché a prevedere la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione irregolare, nonché norme in materia di espulsione e ricorsi e di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale e infine norme in materia di delitti commessi nei centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale.
  Chiudono il decreto gli articoli per il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri (articolo 10) e per l'estensione dei termini del trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri (CPR), applicabili allo straniero cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri (articolo 10-bis). Gli articoli 11 e 12 contengono poi la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.
  Alla luce delle considerazioni sommariamente svolte, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole.

  Laura BOLDRINI (PD-IDP), osserva che la genesi del decreto in esame si colloca nella tragedia avvenuta il 26 febbraio 2023, quando un'imbarcazione partita dalla Turchia con a bordo circa 200 persone si è spezzata in due a pochi metri dalla riva del litorale di Steccato di Cutro, in provincia di Crotone. Proprio per questo motivo, ci si sarebbe potuti aspettare un provvedimento che aumentasse i canali legali di ingresso nel Paese di migranti, come ad esempio i corridoi umanitari, o che definisse flussi di ingresso di lavoratori stranieri adeguati ai fabbisogni dei nostri settori produttivi. Il decreto in esame si presenta invece come una norma contro gli «scafisti», trascurando il fatto che chi trasporta immigrati via mare non è, spesso, implicato nei traffici di migranti, ma è egli stesso un migrante.
  Esemplifica poi le numerose criticità del provvedimento, ed in primo luogo la revisione della disciplina della protezione speciale, in contrasto con la CEDU. Sottolinea inoltre che le norme in discussione stravolgono le consolidate procedure relative alla richiesta di asilo, impedendo la mobilità dei richiedenti asilo e condannandoli a una sorta di reclusione. Discutibile appare pure il concetto di Paese sicuro di provenienza, quando esso venga applicato a realtà politiche che sicure non sono, come la Nigeria o la Tunisia.
  Osserva conclusivamente che la finalità inespressa del provvedimento è quella di diminuire, con misure spesso vessatorie, il numero di richiedenti asilo. Tale finalità, peraltro, non potrà essere conseguita perché i movimenti migratori sono legati a condizioni drammatiche dal punto di vista economico e politico e non potranno essere arrestati se non andando alla radice delle situazioni che li originano. Dichiara quindi sin d'ora il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere preannunciata dal relatore.

  Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 17.30.