CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 aprile 2023
99.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 26 aprile 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

  La seduta comincia alle 11.35.

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.
C. 1112 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia del provvedimento.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Ricorda che – secondo quanto convenuto nella precedente riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – oggi si svolgerà e concluderà l'esame preliminare.

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  Riccardo DE CORATO (FDI), relatore, rammenta che la Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, già approvato dal Senato, che ha introdotto nel testo significative modifiche. Segnala, preliminarmente, che il provvedimento si prefigge di rafforzare gli strumenti per favorire l'immigrazione legale, semplificandone gli aspetti procedurali, di potenziare i flussi regolari, di intensificare i corridoi umanitari e di contrastare le reti criminali degli scafisti.
  Passando quindi alla descrizione dei contenuti del provvedimento, che a seguito dell'esame del Senato risulta composto da 25 articoli in luogo degli originari 12, fa presente che l'articolo 1 interviene in materia di programmazione dei flussi di ingresso legale. In particolare, il comma 1 prevede che per il triennio 2023-2025 siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le quote massime di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo. Ciò in deroga, precisa il comma, all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). Ricorda che tale articolo 3 del testo unico prevede, in sintesi, la seguente procedura per la programmazione dei flussi di ingresso: predisposizione ogni tre anni – salva la necessità di un termine più breve – del documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione; il documento è predisposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari e quindi adottato con decreto del Presidente della Repubblica; il documento individua tra l'altro i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso; definizione con decreto annuale del Presidente del Consiglio dei ministri delle quote di ingresso, con possibilità di adottare ulteriori decreti in corso d'anno, sulla base dei criteri generali adottati nel documento programmatico; in caso di mancata adozione del documento programmatico, il Presidente del Consiglio può provvedere in via transitoria. Anche sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge prevede che, ai fini della predisposizione dello schema di decreto di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri sente i ministri competenti per materia, gli iscritti al registro delle associazioni che svolgono attività a favore dell'integrazione sociale degli stranieri – di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, – nonché il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il predetto decreto è adottato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il decreto è comunque adottato. Il comma 3 specifica poi il contenuto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che deve indicare i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso che devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro previo confronto con organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale nonché le quote massime di ingresso dei lavoratori stranieri. Fa presente a tale proposito che, rispetto all'articolo 3 del testo unico dell'immigrazione, la procedura speciale introdotta per il triennio 2023-2025 prevede quindi – salva la possibilità di aggiornamenti di cui al successivo comma 4 – un unico documento che, oltre a definire i criteri generali, stabilisca anche direttamente le quote di ingresso in Italia. Il comma 4 prevede la possibilità, quando se ne ravvisi l'opportunità, di adottare durante il triennio ulteriori decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, con la medesima procedura di cui ai commi 2 e 3: le istanze eccedenti i limiti di un decreto possono essere esaminatePag. 42 nell'ambito degli ulteriori decreti adottati. Il rinnovo della domanda non deve essere accompagnato dalla documentazione richiesta, se la stessa è già stata regolarmente presentata in sede di prima istanza.
  Il comma 5 prevede che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri assegnino, in via preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche sui rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari. Si ricorda che già attualmente i decreti flussi prevedono quote riservate a specifici Paesi che abbiano sottoscritto o stiano per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria. A tale previsione si collega quella recata dal comma 5-ter, inserito in sede di esame da parte del Senato. Tale comma modifica, per le medesime finalità di cui al comma 5, l'articolo 21 del testo unico delle leggi in materia di immigrazione, inserendovi il nuovo comma 1-bis. Secondo tale comma, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico e secondo le procedure di cui agli articoli 22 e 24 del medesimo (le quali presuppongono la presentazione di apposita istanza da parte dei datori di lavoro), in quanto compatibili, può essere autorizzato l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di stranieri cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio. Tale disposizione appare dunque volta ad introdurre a regime, nel testo unico delle leggi in materia di immigrazione, una previsione analoga a quella di cui al comma 5. Nel corso dell'esame da parte del Senato è stato introdotto anche il nuovo comma 5-bis che stabilisce che, nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.
  L'articolo 2 reca alcune modifiche al citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con riguardo alla disciplina sulle procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché per gli apolidi) e sugli effetti del medesimo nulla osta. Nel dettaglio, evidenzia che le novelle di cui alla lettera a) del comma 1, oltre ad introdurre modifiche di coordinamento del testo, intervengono sui profili temporali della suddetta procedura nonché sui casi di accertamento di elementi ostativi successivo al nulla osta e introducono il principio che, nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato (e del successivo rilascio del permesso di soggiorno), il nulla osta consente lo svolgimento di attività lavorativa nel territorio nazionale. Viene inoltre stabilito che al sopravvenuto accertamento di elementi ostativi consegue la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno. La successiva lettera b) reca, con riferimento al lavoro stagionale, una novella di coordinamento con quella introdotta dalla suddetta lettera a). La novella di cui alla lettera c) pone a regime una disciplina transitoria, già stabilita con riferimento alle quote di ingresso di lavoratori stranieri relative agli anni 2021-2023. Tale disciplina, in primo luogo, demanda la verifica – all'interno della procedura di rilascio di nulla osta – dei requisiti concernenti l'osservanza (nello schema di contratto) delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate dal datore di lavoro (verifica che, in base alla precedente disciplina generale, spetterebbe all'Ispettorato nazionale del lavoro) ad alcune categorie di professionisti o alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (ai quali il datore di lavoro aderisca o conferisca mandato). In ordine alla predetta verifica, sono inoltre introdotti ulteriori criteri specifici, relativi alla capacità patrimoniale, all'equilibrio economico-finanziario, al fatturato e al numero dei dipendenti e al tipo di attività svolta dall'impresa. In secondo luogo, la disciplina in oggetto esclude la necessità di tale verifica per le richieste di Pag. 43nulla osta presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e sottoscrittrici con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un apposito protocollo di intesa. La novella di cui alla lettera c) reca altresì una disposizione di coordinamento in relazione alla novella di cui alla precedente lettera a).
  L'articolo 3 interviene in materia di riconoscimento di permessi di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori delle quote, in relazione a precedenti attività di studio o di formazione. Nel dettaglio, segnala che il comma 1 dell'articolo 3 reca alcune modifiche alla disciplina sui programmi ministeriali di attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, rivolte a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché agli apolidi). In particolare, la lettera a) del comma 1 modifica la rubrica dell'articolo oggetto delle novelle di cui al medesimo comma 1, al fine di tener conto della portata delle stesse, mentre la lettera b), oltre ad adeguare il richiamo di alcuni Ministeri in relazione alle norme sopravvenute, integra l'ambito delle attività dei programmi ministeriali, inserendo il riferimento alla formazione civico-linguistica. La lettera c) introduce il principio che il lavoratore straniero, l'apolide e il rifugiato, dopo la completa partecipazione alle attività di istruzione e di formazione che siano organizzate sulla base dei fabbisogni indicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte delle associazioni di categoria del settore produttivo interessato, può rientrare nell'applicazione delle procedure di ingresso e soggiorno (per lo svolgimento di lavoro subordinato) al di fuori delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri. Per le attività che non rientrino in tale fattispecie continuano ad applicarsi (secondo la novella di cui alla lettera d)), in favore dei partecipanti, i criteri di preferenza al fine dell'ingresso nell'ambito delle quote suddette già previsti dalla precedente disciplina. Sempre la lettera c) richiede, al fine del beneficio dell'esclusione dalle quote suddette, che la domanda di visto di ingresso sia presentata (a pena di decadenza) entro sei mesi dalla conclusione del corso e che la medesima istanza sia corredata dalla conferma della disponibilità all'assunzione da parte del datore di lavoro. Resta fermo che, per il caso in cui siano successivamente accertati elementi ostativi al rilascio del nulla osta – in base ad informazioni assunte dalla questura o in base ai controlli a campione (sui rapporti di lavoro) svolti dall'Ispettorato del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate –, hanno luogo la revoca del permesso di soggiorno, nonché la revoca del nulla osta e del visto di ingresso e la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno per lavoro subordinato. La lettera e) prevede la possibilità di promozione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di accordi di collaborazione e intese tecniche con organizzazioni internazionali o con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi di origine. Il successivo comma 2 dell'articolo 3 – intervenendo sul comma 1 dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 – prevede che il permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione possa essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro anche al di fuori delle quote.
  L'articolo 4, composto da un unico comma, apporta alcune modifiche all'articolo 5 del testo unico sull'immigrazione in materia di durata dei permessi di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare, stabilendo che il rinnovo di ciascuno di essi non possa superare la durata di tre anni e di fatto estendendo così la massima durata possibile del rinnovo. Per le tre tipologie di permessi sopra richiamate si supera infatti l'attuale previsione generale (di cui all'articolo 5, comma 4, secondo periodo, del testo unico) secondo la quale il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale (che è fissata in un massimo due anni per le tre tipologie indicate dalla norma). Come si legge nella relazione illustrativa del testo del decreto-legge originario, la ratio sottesa alla disposizione sarebbe quella di alleggerire gli Pag. 44oneri amministrativi a carico dei beneficiari del permesso, snellendo al contempo il carico di lavoro degli uffici delle questure.
  L'articolo 4-bis – introdotto in sede di esame da parte del Senato – interviene sulla disciplina del permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati al compimento del diciottesimo anno d'età. In particolare, sostituendo integralmente il comma 1-bis dell'articolo 32 del testo unico dell'immigrazione, si prevede che tale permesso di soggiorno può essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno, per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo. Si prevede, altresì, che la conversione del permesso per minore età in altro permesso di soggiorno è possibile previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente. Ai fini dell'accertamento di tali presupposti, il nuovo comma 1-bis continua a distinguere – analogamente a quanto fa la normativa vigente – la posizione dei minori non accompagnati da quella dei minori non accompagnati che siano affidati o sottoposti a tutela, prevedendo per le due categorie una differente disciplina. Solo per i primi, il permesso di soggiorno può essere rilasciato a condizione che i minori siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394). Per i minori affidati o sottoposti a tutela si richiede invece il parere positivo del Comitato per i minori stranieri. Il nuovo comma 1-bis dell'articolo 32 del testo unico non ripropone, rispetto al testo vigente, la previsione in base alla quale il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno, nonché la previsione dell'applicazione al procedimento di conversione del cosiddetto silenzio assenso.
  Il comma 1 dell'articolo 5 riconosce ai datori di lavoro che hanno presentato regolare domanda per l'assegnazione di lavoratori agricoli e che non sono risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera oggetto della domanda, la possibilità di ottenere, sulla base di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio 2023-2025 – ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto in esame – l'assegnazione dei lavoratori richiesti con priorità rispetto ai nuovi richiedenti, nei limiti della quota assegnata al settore agricolo. Il comma 2 sostituisce il comma 4-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, con l'obiettivo di aggiornarne le disposizioni in funzione del nuovo sistema di classificazione del personale e della conseguente attribuzione della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto funzioni centrali 2019/2021.
  L'articolo 5-bis, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, prevede una serie di misure relative al sistema di prima accoglienza e alle attività di controllo delle frontiere. Nel dettaglio, faccio presente che il comma 1 dispone che fino al 31 dicembre 2025, anche per la realizzazione dei punti di crisi (cosiddetti hotspot) e delle strutture di cui all'articolo 10-ter del testo unico immigrazione e dei centri governativi di prima accoglienza (di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142), si applichino le facoltà di deroga dell'articolo 10 del decreto-legge al nostro esame. Anticipa qui che tale disposizione introduce la facoltà, per la realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR), di derogare, fino al 2025, dalle disposizioni di legge ad eccezione di quelle penali, antimafia e dell'Unione europea. Rammenta poi che gli hotspot sono aree di sbarco attrezzate nei pressi (o nelle immediate vicinanze) dei porti selezionati in cui vengono convogliati i flussi migratori in arrivo via mare. Si tratta, pertanto, di strutture di primo soccorso e accoglienza presso le quali i migranti permangono per il tempo strettamentePag. 45 necessario alla definizione delle operazioni di prima assistenza materiale e sanitaria e per le procedure di identificazione. I centri governativi di prima accoglienza sono invece strutture dislocate sull'intero territorio nazionale, istituite per rispondere alle esigenze di prima accoglienza e per il completamento delle operazioni necessarie alla definizione della posizione giuridica dello straniero che abbia manifestato la volontà di chiedere asilo in Italia, quando queste non siano state terminate negli hotspot. I Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR) sono strutture – istituite dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 – ove vengono trattenuti i migranti irregolari che non facciano richiesta di protezione internazionale o non ne abbiano i requisiti, in vista dell'esecuzione del provvedimento di espulsione da parte delle Forze dell'ordine. Per la realizzazione dei soli punti di crisi e delle strutture di cui al citato articolo 10-ter del testo unico, il comma 1 consente altresì di utilizzare le risorse già stanziate, ai fini della realizzazione dei Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR), nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'articolo 1, comma 679, della legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197). Il comma 2 dell'articolo 5-bis prevede che, al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nel punto di crisi di Lampedusa a fronte di situazioni di particolare affollamento, fino al 31 dicembre 2025 il Ministero dell'interno possa avvalersi della Croce Rossa Italiana per la gestione della struttura, estendendo anche a tali casi le facoltà di deroga previste dall'articolo 10 del decreto-legge in esame, già richiamate. La disposizione precisa che, per tale struttura, sono assicurate le prestazioni previste dallo schema di capitolato di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che è stato adottato con decreto del Ministro dell'interno del 24 febbraio 2021. Segnala, a tale proposito, che tra le prestazioni previste dallo schema di capitolato, che devono essere assicurate dall'ente gestore figurano: il servizio di gestione amministrativa, il servizio di assistenza generica alla persona, il servizio di assistenza sanitaria; la fornitura, il trasporto e la consegna di beni. Il comma 3 dell'articolo 5-bis – introducendo il nuovo comma 1-bis all'articolo 10-ter del testo unico delle leggi sull'immigrazione – attribuisce al Ministero dell'interno la facoltà di trasferire gli stranieri ospitati presso i punti di crisi in strutture analoghe sul territorio nazionale, per l'espletamento delle medesime attività. Per consentire una gestione coordinata degli adempimenti delle competenti autorità, la disposizione prevede altresì che l'individuazione di tali strutture – laddove siano destinate alle procedure di frontiera con trattenimento – e della loro capienza sia effettuata d'intesa con il Ministero della giustizia. Il comma 4 dell'articolo 5-bis – introducendo un nuovo comma 2-bis all'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 142 del 2015 – prevede che, nelle more dell'individuazione di disponibilità di posti nei centri governativi di prima accoglienza o nelle strutture temporanee appositamente allestite (di cui al comma 1 dello stesso articolo 11), il prefetto può disporre che l'accoglienza avvenga, per il tempo strettamente necessario, in strutture di accoglienza provvisoria individuate con le modalità previste dal comma 2 del medesimo articolo 11 del decreto legislativo (vale a dire da parte delle prefetture-uffici territoriali del Governo, previo parere dell'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici e, nei casi di estrema urgenza, attraverso procedure di affidamento diretto). La disposizione prevede, altresì, che in tali strutture siano assicurate le prestazioni concernenti il vitto, l'alloggio, il vestiario, l'assistenza sanitaria e la mediazione linguistico-culturale, secondo le disposizioni contenute nello schema di capitolato di gara di cui all'articolo 12, già richiamato. Al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nei punti di crisi, il comma 5 autorizza il Ministero dell'interno a stipulare uno o più contratti per l'affidamento del servizio di trasporto marittimo dei migranti ivi presenti, nel limite massimo complessivo di euro 8.820.000 per l'anno 2023, disponendo in merito alla relativa copertura finanziaria.Pag. 46
  L'articolo 5-ter – anch'esso introdotto durante l'esame da parte del Senato – interviene sulle disposizioni concernenti il Sistema di accoglienza e integrazione (c.d. SAI). In particolare, con una prima modifica al comma 1 dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato, i richiedenti la protezione internazionale sono esclusi dall'accesso ai servizi del SAI (comma 1, lettera a), dell'articolo 5-ter). In sostanza si ripropone quanto disposto nella scorsa legislatura per effetto del decreto-legge n. 113 del 2018, successivamente superato dalle disposizioni del decreto-legge n. 130 del 2020. Rammenta a tale proposito che, in base alla normativa vigente, i servizi del Sistema di accoglienza e integrazione sono destinati ai titolari della protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati, nonché, nei limiti dei posti disponibili: ai richiedenti la protezione internazionale; ai titolari di specifiche categorie di permessi di soggiorno previste dal testo unico dell'immigrazione (permesso di soggiorno per protezione speciale; per cure mediche; per protezione sociale; violenza domestica; per calamità; di particolare sfruttamento lavorativo; per atti di particolare valore civile; per casi speciali) i quali non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati; ai neo-maggiorenni affidati ai servizi sociali in prosieguo amministrativo. Le successive modifiche recate dall'articolo 5-ter prevedono tuttavia due possibilità di accoglienza nel SAI per i richiedenti la protezione internazionale. In particolare la lettera b) del comma 1 – intervenendo sul comma 1-bis del medesimo articolo 1-sexies del citato decreto-legge n. 416 del 1989 – prevede che possano continuare ad accedere al SAI quei richiedenti protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero in seguito a evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono l'individuazione dei beneficiari nei paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Segnala a tale proposito che la relazione di accompagnamento all'articolo aggiuntivo presentato dal Governo in sede di esame al Senato motiva tale eccezione in relazione al fatto che, per la maggior parte, si tratta di migranti per i quali sono state già espletate all'estero tutte le procedure preliminari alla definizione della loro posizione giuridica. In secondo luogo (comma 2, lettera b), n. 2) dell'articolo 5-ter del decreto-legge in esame) con l'introduzione di un comma 1-bis all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è fatta salva la possibilità di accesso ai servizi del SAI per i richiedenti protezione internazionale che rientrano nelle categorie di soggetti vulnerabili, individuate ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo. A tale proposito ricorda che nell'ambito delle misure di accoglienza, il decreto legislativo n. 142 del 2015 riserva una particolare attenzione ai soggetti «portatori di esigenze particolari» (cosiddette persone vulnerabili), il cui novero è ampliato rispetto al passato e ricomprende: minori, minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali. Un'ulteriore modifica al Sistema di accoglienza e integrazione è introdotta dalla disposizione recata dalla lettera c) del comma 1, la quale – introducendo il comma 1-quater al medesimo articolo 1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989, già modificato dal decreto-legge in esame, prevede che i titolari di protezione internazionale e i titolari degli altri permessi di soggiorno speciali che valgono ai fini dell'accesso alla rete SAI decadono dalle relative misure di accoglienza ove non si presentino presso la struttura di destinazione entro sette giorni dalla comunicazionePag. 47 che viene loro trasmessa dal servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza, attivato dal Ministero dell'interno ai sensi del comma 4 dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989. È fatto salvo il ricorrere di obiettive e motivate ragioni di ritardo, secondo la valutazione del Prefetto della provincia di provenienza del beneficiario. Segnala a tale proposito che, a differenza della nuova disposizione, che appare configurare una decadenza automatica, con la normativa attualmente vigente la revoca delle misure di accoglienza richiede un apposito provvedimento amministrativo, impugnabile in sede giurisdizionale. Le ulteriori disposizioni del comma 1 e del comma 2 dell'articolo 5-ter recano norme di coordinamento del decreto-legge n. 416 del 1989 e del decreto legislativo n. 142 del 2015, conseguenti alle modifiche descritte. Si limita in questa sede a segnalare il comma 2, lettera a), che modifica l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 142 del 2015 in modo da sopprimere la distinzione, ad oggi valevole per tutti i richiedenti protezione internazionale, tra prima assistenza nei centri governativi e seconda accoglienza nella rete SAI. A tal fine il comma 2 dell'articolo 8 è riformulato disponendo che l'accoglienza dei richiedenti asilo è assicurata nei centri governativi, salve le eccezioni già viste. Il comma 3 dell'articolo 5-ter reca una disposizione di carattere transitorio in base alla quale le nuove disposizioni sull'accoglienza integrata non trovano applicazione nei confronti di quei richiedenti protezione internazionale che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame siano presenti nel Sistema di accoglienza e integrazione. I commi 4 e 5 escludono dall'applicazione delle nuove disposizioni i migranti da due diversi contesti internazionali di crisi ed emergenza umanitaria. Si tratta in particolare dei cittadini afghani che entrano in Italia in attuazione delle evacuazioni umanitarie eseguite dalle autorità italiane, anche in ragione del servizio prestato al precedente governo afghano e alla comunità internazionale che lo coadiuvava, nonché dei profughi dall'Ucraina, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni speciali previste dalla normativa emergenziale seguita al conflitto in atto. Infine, il comma 6 dell'articolo 5-ter reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 5-quater introduce ipotesi di riduzione delle condizioni di accoglienza, a tal fine modificando in più parti l'articolo 23 del decreto legislativo n. 142 del 2015, che attualmente disciplina le sole ipotesi di revoca dell'accoglienza all'interno dei centri di prima accoglienza (articolo 9) o dei centri di accoglienza straordinaria – CAS (articolo 11). È quindi introdotta nell'articolato la nuova previsione dei casi di riduzione delle misure di accoglienza. In particolare, sostituendo il comma 2 del citato articolo 23 del decreto legislativo n. 142 del 2015 (lettera b) del comma 1 dell'articolo 5-quater), si stabilisce che nei casi di violazione grave o ripetuta da parte del richiedente delle regole della struttura in cui è accolto, ivi compresi il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti, anche tenuti al di fuori della struttura di accoglienza, il prefetto competente, oltre a poter disporre il trasferimento in altra struttura, può adottare i seguenti provvedimenti di riduzione delle misure di accoglienza: a) esclusione temporanea dalla partecipazione ad attività organizzate dal gestore del centro; b) esclusione temporanea dall'accesso a uno o più dei servizi erogati nei centri di accoglienza, ad eccezione dell'accoglienza materiale; c) sospensione, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi, o revoca dei benefici economici accessori previsti nel capitolato di gara d'appalto di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 142 del 2015. Evidenzia che il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili – che con le nuove disposizioni è causa di riduzione delle misure di accoglienza – rientra in base alla normativa vigente tra le ipotesi di revoca delle stesse (articolo 23, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 142 del 2015, soppressa dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo in esame). La lettera c) del Pag. 48comma 1 dell'articolo 5-quater introduce nell'articolo 23 del richiamato decreto legislativo un nuovo comma 2-bis, ai sensi del quale le misure di revoca o di riduzione sono adottate in modo individuale, nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della situazione del richiedente, con particolare riferimento ad eventuali condizioni di vulnerabilità di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo, e sono motivate. I provvedimenti adottati dal prefetto nei confronti del richiedente devono essere inoltre comunicati alla commissione territoriale competente all'esame della domanda di protezione internazionale. Anche il comma 4 dell'articolo 23 viene modificato (lettera d) del comma 1 dell'articolo 5-quater), al fine di prevedere che, nei casi di violazione delle regole del centro, il gestore richiami formalmente il richiedente e, quando ricorrano i presupposti per l'applicazione delle misure previste, trasmetta tempestivamente alla prefettura una relazione sui fatti. Da ultimo, sono introdotte disposizioni di coordinamento al comma 5 del citato articolo 23, estendendo ai provvedimenti di riduzione dell'accoglienza la disciplina sull'efficacia e sui ricorsi avverso i provvedimenti di revoca (lettera e) del comma 1 dell'articolo 5-quater). È inoltre modificata la rubrica del citato articolo 23, intitolata alla «revoca» delle misure di accoglienza per introdurvi anche il riferimento alla «riduzione» delle misure (lettera f) del comma 1 dell'articolo 5-quater).
  L'articolo 6, non modificato nel corso dell'esame in Senato, detta disposizioni volte a fronteggiare situazioni straordinarie nella gestione dei centri per migranti, dovute ad inadempimento grave, da parte dell'impresa aggiudicataria della gestione, degli obblighi previsti dal capitolato di gara, nei casi in cui l'immediata cessazione dell'esecuzione del contratto possa compromettere la continuità dei servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali. I centri per migranti cui fa riferimento la disposizione sono: i centri governativi di prima accoglienza (di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 142 del 2015); le strutture temporanee di accoglienza (previste dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015); i punti di crisi (cd. hotspot), dove affluiscono, per le esigenze di soccorso e di prima assistenza, gli stranieri giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare (ai sensi dell'articolo 10-ter del TU immigrazione); i centri di permanenza per i rimpatri, ove sono trattenuti gli stranieri in attesa di esecuzione di provvedimento di espulsione (in base all'articolo 14 del TU). In relazione a questi centri, in caso di gravi inadempimenti nella gestione, il comma 1 prescrive la nomina da parte del prefetto di uno o più commissari, per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, limitatamente all'esecuzione del contratto di appalto. I commissari sono scelti tra funzionari della prefettura o di altre amministrazioni pubbliche, in possesso di «qualificate e comprovate» professionalità. Il richiamo, in quanto compatibili, dei commi 3 e 4 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014 comporta l'attribuzione ai commissari di tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa; l'attività di temporanea e straordinaria gestione dell'impresa è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto e gli amministratori rispondono delle eventuali diseconomie dei risultati solo nei casi di dolo o colpa grave. Il comma 2 disciplina un duplice profilo: il compenso ai commissari e gli utili prodotti dalla gestione del contratto oggetto della misura straordinaria. Il compenso dei commissari – il quale è detratto da quanto versato come pagamento all'impresa – è quantificato nel decreto prefettizio di nomina, sulla base di parametri individuati da un decreto del Ministero dell'interno, tenendo conto della capienza del centro e della durata della gestione. L'utile di impresa derivante dal contratto è accantonato – secondo determinazione dei commissari anche in via presuntiva – in un apposito fondo ed è insuscettibile di pignoramento. Esso vale quale garanzia per l'Amministrazione di risarcimento del danno conseguente al grave inadempimento. Il comma 3 dispone che il prefetto, contestualmente alla misura straordinaria della nomina commissariale,Pag. 49 avvii le procedure per l'affidamento diretto di un nuovo appalto, e che questo avvenga senza previa pubblicazione del bando. L'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è consentito dal Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016) in taluni casi, tra cui la sussistenza di ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, non imputabili all'amministrazione aggiudicatrice. Da ultimo il comma 4 prevede che con l'affidamento e il subentro del nuovo aggiudicatario, il prefetto dichiari la risoluzione per inadempimento del contratto, la quale opera di diritto. Conseguentemente i commissari nominati dal prefetto cessano dalle proprie funzioni.
  Passando a trattare dell'articolo 6-bis, inserito nel decreto-legge nel corso dell'esame in Senato, evidenzia che esso prevede che sia attivata una postazione medicalizzata del 118 presso l'isola di Lampedusa, al fine di garantire tempestività ed efficienza negli interventi di emergenza – urgenza, per tutelare la salute degli abitanti dell'isola e dei migranti. In particolare, in base al comma 1, la postazione dovrà essere attivata entro 6 mesi dalla conversione del decreto-legge nell'ambito del sistema di soccorso della Regione Siciliana. Entro il medesimo termine, in base al comma 2, l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà (INMP), sentito il Ministero della salute, dovrà stipulare un protocollo d'intesa con il Ministero dell'Interno, la Regione Siciliana, il Comune di Lampedusa e la Capitaneria di Porto Guardia Costiera, finalizzato a garantire alla suddetta postazione medicalizzata l'apporto di adeguate professionalità, la strumentazione tecnica necessaria, nonché i protocolli di presa in carico e assistenza della popolazione migrante. Il comma 3 dispone che l'attivazione della postazione medicalizzata avvenga con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Per quanto riguarda l'articolo 6-ter fa presente che la disposizione, introdotta dal Senato, elimina dall'elenco delle prestazioni che devono essere assicurate nelle strutture di prima accoglienza l'assistenza psicologica, i corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio. In tali strutture dovranno conseguentemente essere erogate solo prestazioni di assistenza sanitaria e assistenza sociale, oltre a prestazioni di mediazione linguistico-culturale.
  L'articolo 7 affronta il tema della protezione speciale ed è stato ampiamente modificato al Senato. Evidenzia, in particolare, che il comma 1 novella alcuni articoli del testo unico immigrazione per prevedere, anzitutto, l'impossibilità di convertire in permesso di soggiorno per motivi di lavoro il permesso di soggiorno per protezione speciale, il permesso di soggiorno per calamità e il permesso di soggiorno per cure mediche (lettera a), che modifica l'articolo 6, comma 1-bis, del testo unico). Con una modifica dell'articolo 18-bis del testo unico, la lettera b) del comma 1 inserisce i procedimenti penali per i delitti di induzione al matrimonio (di cui all'articolo 558-bis del codice penale) tra quelli per i quali, se sono accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, può essere rilasciato un permesso di soggiorno speciale per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. La lettera c) interviene sui divieti di espulsione e respingimento e sulle disposizioni in materia di categorie vulnerabili di cui all'articolo 19 del testo unico. In particolare, in primo luogo, abrogando il terzo periodo dell'articolo 19, comma 1.1, del testo unico sull'immigrazione, elimina il divieto di respingimento ed espulsione di una persona previsto nel caso vi sia fondato motivo di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale della stessa comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare. Conseguentemente, viene abrogata anche la previsione del quarto periodo, la quale, ai fini della valutazione del fondato rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, dispone che si tenga conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimentoPag. 50 sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese di origine (numero 1). Evidenzia, in secondo luogo, che la disposizione sopprime la possibilità di rilasciare permessi di soggiorno per protezione speciale, ove ne ricorrano i presupposti, quando sia stata presentata domanda per un'altra tipologia di permesso di soggiorno (numero 2). In terzo luogo, il decreto-legge modifica le condizioni di salute in presenza delle quali non è consentita l'espulsione; non si potrà procedere all'espulsione in presenza di «condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel paese di origine» e non più in presenza di «gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie». Inoltre, coerentemente con la modifica di cui al comma 1, lettera a) è soppressa la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per cure mediche in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro (numero 3). La lettera d) del comma 1 interviene sul permesso di soggiorno per calamità, previsto dall'articolo 20-bis del testo unico, prevedendo che tale permesso sia rilasciato quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe far ritorno versa in una situazione di calamità «contingente ed eccezionale» e non «grave» (come attualmente previsto) e conseguentemente che il permesso sia rinnovabile se permangono tali condizioni, Si prevede inoltre che il permesso di soggiorno per calamità sia rinnovabile solo per un periodo ulteriore di sei mesi. Viene poi soppressa la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per calamità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Le modifiche apportate all'articolo 20-bis ne ripristinano la formulazione originaria, introdotta dal decreto-legge n. 113 del 2018 e successivamente modificata dal decreto-legge n. 130 del 2020. Il comma 2 dell'articolo 7 introduce una disciplina transitoria, in base alla quale alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge (11 marzo 2023), nonché ai casi in cui lo straniero abbia già ricevuto dalla competente questura l'invito a presentare l'istanza di protezione speciale, continuano ad applicarsi le norme abrogate dal comma 1. Rammenta poi che nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto il comma 2-bis, il quale prevede che anche ai procedimenti di competenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge continua ad applicarsi la disciplina previgente. Il comma 3 prevede un'ulteriore disposizione intertemporale riguardante la durata dei permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi dell'articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, del testo unico (oggetto di abrogazione ad opera del comma 1 dell'articolo in esame) e in corso di validità. Per effetto del comma 3 tali permessi sono rinnovati, per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza e resta ferma la possibilità di convertirli in permessi di soggiorno per motivi di lavoro. Evidenzia che, come si legge nella relazione illustrativa dell'originario disegno di legge di conversione, il comma 3 è finalizzato a consentire ai titolari di permesso di soggiorno per protezione speciale di fruire di un congruo periodo di tempo, anche ai fini della ricerca di un lavoro stabile, per accedere al titolo di soggiorno per motivi di lavoro, evitando il rischio di cadere in una posizione di irregolarità.
  L'articolo 7-bis, introdotto dal Senato, interviene su alcune procedure relative al riconoscimento della protezione internazionale. Rammenta come il comma 1, in particolare, incide su profili concernenti le procedure accelerate alla frontiera di cui al decreto legislativo n. 25 del 2008. La lettera a) reca una previsione relativa ai funzionari amministrativi delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Secondo la disposizione vigente tale personale, assegnato con compiti istruttori a ciascuna Commissione territoriale, è individuato entro uno specifico contingente di personale altamente qualificato appositamente assunto (nel limite complessivo di 250 unità) per effetto del decreto-legge n. 13 del 2017. La modifica prevista dall'articolo 7-bis svincola l'individuazione dei funzionari amministrativi delle Pag. 51Commissioni da quell'esclusivo specifico contingente di personale, consentendo di attingerli altresì «dall'area dei funzionari o delle elevate professionalità» dell'Amministrazione civile dell'interno, che sia appositamente formato in materia di protezione internazionale, a cura di quella medesima amministrazione, successivamente all'ingresso in ruolo. La lettera b) interviene sulle procedure accelerate di esame della domanda di protezione internazionale, enucleando, quale distinta fattispecie, il caso di domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito da straniero proveniente da un Paese di origine designato come sicuro. La novella inoltre prevede per tale domanda che la procedura accelerata di esame possa essere svolta direttamente in loco (frontiera o zona di transito) e che la Commissione territoriale decida nel termine di sette giorni. La lettera c) interviene sulla disciplina dei casi di inammissibilità della domanda di protezione internazionale, di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008. Fa presente che, rispetto alla formulazione attuale – che prevede che la Commissione territoriale dichiari inammissibile la domanda e non proceda all'esame, allorché il richiedente abbia reiterato identica domanda, dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione, e la reiterazione avvenga senza addurre «nuovi elementi» in merito alle condizioni personali o alla situazione del Paese di origine – la novella aggiunge sia la dicitura «o nuove prove» che la previsione (valevole per gli «elementi» e per le «prove» da addurre in caso di reiterazione della domanda) che essi debbano rendere «significativamente più probabile» l'accoglimento della domanda. È peraltro posta – rispetto a siffatta previsione, mirante a rendere più stringente il controllo di ammissibilità della domanda di protezione, in caso di sua reiterazione – una 'esimente'. Essa consiste nella fondata allegazione, da parte del richiedente, di essere stato, non per sua colpa, impossibilitato a presentare tali elementi o prove, in occasione della sua precedente domanda (o del successivo ricorso giurisdizionale). La lettera d) riguarda le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008, e interviene sulla eccezione al principio della sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione negativa della Commissione territoriale, conseguente alla proposizione del ricorso da parte dello straniero presentatore della domanda di protezione internazionale. Riformulando il comma 3 dell'articolo 35 si amplia tale eccezione, così da includervi la domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito da un richiedente proveniente da un Paese di origine sicuro. La lettera e) introduce nel decreto legislativo n. 25 del 2008 l'articolo 35-ter, avente ad oggetto la sospensione della decisione sulla protezione internazionale, nella procedura di frontiera, quando il richiedente sia trattenuto. La nuova disposizione fissa in 14 giorni il termine per il ricorso (il termine ordinario è di 30 giorni) e per la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento della Commissione si applica il summenzionato articolo 35-bis, comma 3. L'istanza di sospensione dovrà essere proposta con il ricorso introduttivo, a pena di inammissibilità. Il ricorso è immediatamente notificato (a cura della cancelleria) al Ministero dell'interno, presso la Commissione territoriale (o sua sezione) che abbia adottato l'atto impugnato, nonché al pubblico ministero, che nei successivi due giorni possono depositare note difensive. Nello stesso termine, la Commissione è tenuta a rendere disponibili il verbale di audizione o, dove possibile, il verbale di trascrizione della videoregistrazione, copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame. Alla scadenza del termine, il giudice (in composizione monocratica) provvede allo stato degli atti entro cinque giorni con decreto motivato non impugnabile. Dal momento della proposizione dell'istanza e fino all'adozione della decisione sul ricorso, il ricorrente non può essere espulso o allontanato dal luogo nel quale è trattenuto. L'accoglimento dell'istanza di sospensione determinaPag. 52 l'ammissione dello straniero nel territorio nazionale ed il rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta asilo. Viceversa la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato perde efficacia se il ricorso sia rigettato (anche se con decreto non definitivo). Quanto sopra ricordato concerne la decisione sulla sospensione dell'efficacia del provvedimento della Commissione territoriale. Evidenzia che è su questo terreno che muove la procedimentalizzazione profilata da questo articolo aggiuntivo. Il comma 2 dell'articolo 7-bis amplia le ipotesi di trattenimento dei richiedenti protezione internazionale intervenendo sul decreto legislativo n. 142 del 2015. In primo luogo, con le modifiche introdotte dalla lettera a), si prevede che tali soggetti possano essere trattenuti nei centri di permanenza e rimpatrio (CPR), nei limiti dei posti disponibili e anche qualora ciò sia necessario per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale, che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento. Inoltre, viene ampliato il novero delle circostanze per la valutazione del rischio di fuga che comporta il trattenimento, prevedendo che esso sussista anche in caso di mancato possesso del passaporto e in caso di falsa attestazione delle proprie generalità da parte del richiedente asilo. Infine, viene introdotta la possibilità di fare ricorso alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e alla verifica delle banche dati per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza del richiedente protezione internazionale trattenuto proprio perché non è stato possibile procedere alla sua identificazione. In secondo luogo, con le modifiche recate dalla lettera b), si introduce la possibilità del trattenimento del richiedente asilo – al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato – nel caso di presentazione della domanda alla frontiera dopo avere eluso i relativi controlli o se proviene da un Paese di origine sicuro. In questo caso il trattenimento avviene presso gli hotspot o, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati, presso i CPR. A tal fine viene inserito nel decreto legislativo n. 142 del 2015 il nuovo articolo 6-bis. Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 6-bis, il richiedente asilo alla frontiera può essere trattenuto qualora non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, ovvero non presti idonea garanzia finanziaria. L'individuazione dell'importo e delle modalità di prestazione della garanzia finanziaria è demandata a un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della procedura in frontiera e in ogni caso non può essere superiore ad un periodo di quattro settimane, non prorogabile (comma 3 del nuovo articolo 6-bis). Si prevede, infine, l'applicazione, per quanto è compatibile, della procedura di adozione del provvedimento di trattenimento del questore prevista in via generale per i richiedenti asilo dall'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 25 del 2008, che offre al richiedente una serie di garanzie. Infine, con l'inserimento nel decreto legislativo n. 142 del nuovo articolo 6-ter si introduce la possibilità del trattenimento nei CPR, se sussiste un notevole pericolo di fuga, del richiedente asilo in attesa del suo trasferimento nello Stato competente ad esaminare la domanda secondo la c.d. procedura Dublino. Ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 6-ter il trattenimento è disposto qualora non possano applicarsi le misure alternative al trattenimento nei CPR previste in via generale dal testo unico immigrazione. Il comma 2 del nuovo articolo 6-ter specifica che il notevole rischio di fuga sussiste quando il richiedente si sia sottratto a un primo tentativo di trasferimento, ovvero in presenza di almeno due delle seguenti circostanze: mancanza di un documento di viaggio; mancanza di un indirizzo affidabile; inadempimento dell'obbligo di presentarsi alle autorità competenti; mancanza di risorse finanziarie; ricorso sistematico a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione Pag. 53di un provvedimento di espulsione. Infine il comma 3 del nuovo articolo 6-ter chiarisce che il trattenimento è effettuato per il tempo strettamente necessario per l'esecuzione del trasferimento e comunque non può superare un periodo complessivo di sei settimane che il giudice, su richiesta del questore e in presenza di gravi difficoltà relative all'esecuzione del trasferimento, può prorogare il trattenimento per ulteriori 30 giorni, fino a un termine massimo di ulteriori sei settimane.
  Per quanto riguarda l'articolo 7-ter, introdotto dal Senato, fa presente che la disposizione interviene nella procedura di esame della domanda di protezione internazionale svolta dalle commissioni territoriali per il diritto di asilo, disciplinato dal decreto legislativo n. 25 del 2008. In particolare, il comma 1, lettera a), intervenendo sull'articolo 27 del decreto legislativo n. 25 del 2008, prevede che la commissione, nel caso in cui ritenga che non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e non ricorrano neanche le condizioni per la trasmissione degli atti al questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale o per cure mediche, acquisisca dal questore elementi informativi circa la non sussistenza di una delle cause che impediscono il respingimento alla frontiera e l'espulsione. La lettera b) interviene sull'articolo 32 del decreto legislativo n. 25 del 2008 per modificare le ipotesi per cui all'esito dell'esame della domanda di asilo si applica l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale. Da un lato, si prevede l'obbligo di lasciare il territorio nazionale in due ulteriori ipotesi rispetto alla disciplina vigente: a) qualora la Commissione rigetta la domanda se, in una parte del territorio del Paese di origine, il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi, può legalmente e senza pericolo recarvisi ed esservi ammesso e si può ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca; b) qualora dichiara l'inammissibilità della domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, ove non siano stati addotti nuovi elementi. Dall'altro, la novella prevede che l'obbligo di lasciare il territorio nazionale non si applica, oltre a quanto previsto dalla norma vigente, anche nei seguenti casi: quando la domanda di protezione internazionale non è accolta ma nel corso del procedimento emergono i presupposti per il trasferimento degli atti al Tribunale dei minorenni per valutare l'autorizzazione al familiare di un minore di permanere nel territorio nazionale per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano; quando emergono, nel corso dell'istruttoria, fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima dei delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù. Al di fuori di questi casi la decisione che sanziona l'obbligo di lasciare il territorio nazionale è accompagnata dall'attestazione dell'obbligo di rimpatrio. La medesima attestazione è prevista anche in caso di revoca o cessazione dello status di protezione internazionale (così dispone la lettera c), intervenendo sull'articolo 33 del decreto legislativo n. 25/2008). Con la lettera d), che novella l'articolo 35 del decreto legislativo n. 25 del 2008, viene circoscritto, inoltre, il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria avverso la decisione della commissione territoriale esclusivamente nei confronti delle decisioni di rigetto e di manifesta infondatezza e non anche di inammissibilità. Infine, con la lettera e) si dispone la possibilità per il difensore di accedere, prima del deposito del ricorso, alla videoregistrazione del colloquio personale sostenuto dal richiedente presso la commissione territoriale competente ai fini della valutazione della domanda (a tal fine viene novellato l'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008).
  L'articolo 7-quater, inserito nel decreto-legge nel corso dell'esame in Senato, prevede che, ove è possibile, il richiedente asilo partecipi a distanza mediante collegamento audiovisivo sia all'udienza per la convalida Pag. 54dell'esecuzione del provvedimento del questore di espulsione con accompagnamento alla frontiera, sia all'udienza di convalida del provvedimento del questore che dispone il trattenimento dello straniero nel CPR, qualora non sia possibile eseguire con immediatezza l'espulsione. Fa presente che vengono a tal fine novellati gli articoli 13 e 14 del testo unico immigrazione.
  L'articolo 7-quinquies, introdotto dal Senato, prevede una procedura decisoria semplificata dei ricorsi depositati entro il 31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 35-bis del più volte citato decreto legislativo n. 25 del 2008. Più nel dettaglio il comma 1 prevede che nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, nei quali il ricorso è stato depositato entro il 31 dicembre 2021, il difensore, munito di procura speciale (comma 2), può depositare istanza di esame: in via principale della domanda di protezione speciale; in via subordinata della domanda di protezione internazionale. L'articolo fissa, poi, i requisiti dell'istanza di decisione semplificata prevedendo che tale istanza debba motivare e documentare la sussistenza (alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame) dei presupposti di accoglibilità della domanda di riconoscimento della protezione speciale. In base al comma 4 la mancata produzione di documenti a corredo dell'istanza ne determina l'inammissibilità. L'inammissibilità è dichiarata dal giudice designato con ordinanza non impugnabile. L'istanza è inoltre immediatamente comunicata a cura della cancelleria alla Commissione territoriale, che ha adottato l'atto impugnato, e al PM i quali, entro 15 giorni dalla comunicazione, hanno la facoltà di depositare sintetiche controdeduzioni (comma 3). La domanda di protezione speciale deve essere esaminata dal giudice in composizione monocratica. Quando ne ricorrono i presupposti il giudice accoglie l'istanza allo stato degli atti con decreto non reclamabile e dichiara l'estinzione delle domande proposte in via subordinata provvedendo sulle spese (comma 5). Quando la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve procedere alla liquidazione in conformità all'articolo 82 del testo unico spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (comma 7). Il comma 6 regola l'eventuale rimessione al collegio per la decisione. Il comma 8 disciplina in regime di impugnabilità del provvedimento adottato dal giudice in composizione monocratica. Contro il decreto adottato ai sensi del comma 5 può essere proposto ricorso in cassazione e si applica l'articolo 35-bis, comma 13, quinto e sesto periodo. Il comma 9 infine contiene la clausola di trattazione prioritaria di queste istanze con riserva di compatibilità del lavoro già organizzato dalla sezione specializzata.
  Evidenzia alla Commissione che il Capo II del decreto-legge, composto dagli articoli da 8 a 12, reca disposizioni in materia di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.
  In particolare, fa presente che l'articolo 8 reca disposizioni penali volte, da un lato, a inasprire le pene per i delitti concernenti l'immigrazione clandestina e, dall'altro, a prevedere la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina. A tal fine, le nuove disposizioni intervengono sul testo unico sull'immigrazione nonché, a fini di coordinamento, su alcune disposizioni dell'ordinamento penitenziario e del codice di procedura penale. In particolare, il comma 1, lettera a) interviene sulle cornici edittali delle fattispecie delittuose previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 12 del testo unico immigrazione, innalzando di un anno i rispettivi limiti minimi e massimi di pena detentiva. Ciò riguarda anzitutto la condotta di chiunque, in violazione delle disposizioni del testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie atti diretti a procurare l'ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato ovvero di altro Stato di cui non siano cittadini o residenti permanenti (comma 1 dell'articolo 12); la novella prevede per tale condotta la pena della reclusione da due a sei anni (il testo previgente prevedeva la pena della reclusione da uno Pag. 55a cinque anni; resta ferma, rispetto al testo previgente, l'ulteriore pena della multa di 15.000 euro per ogni persona). L'innalzamento di pena riguarda inoltre la condotta di chiunque ponga in essere gli atti di cui al comma 1 quando: il fatto riguarda l'ingresso di cinque o più persone; la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la vita o l'incolumità; la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; il fatto è stato commesso da tre o più persone in concorso o utilizzando servizi di trasporto internazionali ovvero documenti contraffatti o alterati o illegalmente ottenuti; gli autori del fatto hanno disponibilità di armi o esplosivi (comma 3 dell'articolo 12). La novella prevede per tale condotta la pena della reclusione da sei a sedici anni (il testo previgente prevedeva la pena della reclusione da cinque a quindici anni; resta ferma, rispetto al testo previgente, l'ulteriore pena della multa di 15.000 euro per ogni persona). Evidenzia inoltre che il comma 1, lettera b) introduce nel testo unico immigrazione l'articolo 12-bis, volto a prevedere la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina. Si tratta di un reato comune, in quanto può essere commesso da chiunque ponga in essere – in violazione delle disposizioni del testo unico immigrazione – una delle condotte descritte dal comma 1 del nuovo articolo, ossia: promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto in qualunque modo di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiere altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. Per integrare la fattispecie occorre inoltre che il trasporto o l'ingresso siano attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante. Per quanto riguarda la pena, la nuova fattispecie prevede la reclusione da 20 a 30 anni, se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone, oppure la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone; la reclusione da 15 a 24 anni, se dal fatto deriva – sempre quale conseguenza non voluta – la morte di una singola persona; la reclusione da 10 a 20 anni, quando si verifichino lesioni gravi o gravissime a carico di una o di più persone. Il comma 3 dell'articolo 12-bis disciplina le aggravanti per la nuova fattispecie di reato, prevedendo in particolare, l'aumento della pena fino ad un terzo se il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone, se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, se gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. La pena è aumentata da un terzo alla metà quando concorrono almeno due delle ipotesi predette, nonché per fatti commessi allo scopo di reclutare persone da destinare alla prostituzione, allo sfruttamento sessuale o lavorativo, ovvero minorenni da impiegare in attività illecite nonché al fine di trarne un ingiusto profitto anche indiretto. Il comma 4 dell'articolo 12-bis stabilisce che, per il nuovo delitto aggravato dalle circostanze di cui al comma 3, le attenuanti – salvo quelle della minore età e della minima partecipazione e della infermità o deficienza psichica – si computano solo dopo la determinazione della pena per il reato aggravato. Il comma 5 del nuovo articolo 12-bis richiama l'applicazione di specifiche ulteriori disposizioni dell'articolo 12 del testo unico, relative ai reati concernenti l'immigrazione clandestina ed in particolare di quelle relative: alla diminuzione di pena nei confronti dell'imputato che collabori con l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria (comma 3-quinquies); all'arresto in flagranza (comma 4); alla custodia cautelare in carcere (comma 4-bis) e alla confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato (comma 4-ter). Il comma 6 del nuovo articolo 12-bis introduce, infine, una norma sulla giurisdizione volta a specificare che – fermo quanto disposto dall'articolo 6 del codice penale in tema di territorialità – ai fini della sussistenza della giurisdizione italiana, non assume rilievo la circostanza che l'evento della nuova fattispecie delittuosa (morte o lesioni) si sia Pag. 56verificato al di fuori del territorio dello Stato italiano ove si tratti di condotte finalizzate a procurare l'ingresso illegale nel territorio italiano. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8, recano talune disposizioni di coordinamento volte a rendere applicabili anche al nuovo reato di cui all'articolo 12-bis del testo unico immigrazione, oltre che a quello di cui all'articolo 12, talune norme della legge sull'ordinamento penitenziario e del codice di procedura penale, relative al divieto di concessione di taluni benefici penitenziari (cd. «reati ostativi»); all'attribuzione della competenza a esercitare le funzioni del pubblico ministero alla procura distrettuale; al maggior termine di durata massima delle indagini preliminari.
  Fa presente che l'articolo 9 introduce alcune modifiche in materia di espulsione e ricorsi sul riconoscimento della protezione internazionale. In particolare, il comma 1, intervenendo sull'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008, prevede che il termine di sessanta giorni per i ricorsi avverso le decisioni sulle domande di protezione internazionale si applichi ove il ricorrente si trovi all'estero e non, come finora previsto, ove abbia la residenza all'estero. Il comma 2 novella l'articolo 13 del testo unico immigrazione per eliminare la necessità della convalida del giudice di pace per l'esecuzione con accompagnamento alla frontiera del decreto di espulsione disposta da un'altra autorità giudiziaria. Infine il comma 3 sopprime il meccanismo di intimazione a lasciare il territorio nazionale entro il termine di quindici giorni, previsto in occasione della notificazione allo straniero del rifiuto del permesso di soggiorno, previsto dal regolamento di attuazione del testo unico immigrazione (adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999).
  Per quanto riguarda l'articolo 9-bis, evidenzia che è stato introdotto dal Senato e che prevede l'applicazione dell'istituto dell'arresto in flagranza differita anche con riguardo ai reati commessi durante la permanenza in un centro governativo di prima accoglienza o in una struttura temporanea di accoglienza, nonché in una struttura afferente al sistema di accoglienza e integrazione. A tal fine, la disposizione modifica l'articolo 14, comma 7-bis, del testo unico immigrazione.
  L'articolo 9-ter, anch'esso inserito dal Senato, modifica le condizioni in base alle quali il rientro nel Paese di origine è condizione di cessazione dello status di rifugiato (ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 251 del 2007) ovvero del godimento della protezione sussidiaria (ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 251 del 2007). Per entrambe le ipotesi si specifica che è rilevante anche il rientro di breve durata e che, nel caso in cui il rientro nel Paese di origine sia giustificato da gravi e comprovati motivi, questo avvenga comunque per il periodo strettamente necessario.
  L'articolo 10 introduce la facoltà, per la realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR), di derogare, fino al 2025, ad ogni disposizione di legge ad eccezione della legge penale, del codice delle leggi antimafia e dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. A tal fine viene modificato l'articolo 19 del decreto-legge n. 13 del 2017, inserendo un nuovo comma 3-bis che semplifica le procedure per la realizzazione dei CPR.
  L'articolo 10-bis, introdotto dal Senato, aumenta da 30 a 45 giorni il termine massimo della proroga del trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) applicabile allo straniero cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri. Ricorda alla Commissione che secondo la normativa vigente, nei CPR lo straniero è trattenuto con provvedimento del questore per un periodo di 30 giorni, prorogabile fino al massimo di 90 giorni complessivi. Tale periodo di trattenimento può essere ulteriormente prolungato di 30 giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri. La disposizione in commento amplia a 45 giorni il termine massimo di tale ulteriore proroga.
  L'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria, in quanto prevede che il provvedimento non determini muovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica Pag. 57e che le Amministrazioni interessate provvedano all'attuazione delle attività previste con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
  Rammenta alla Commissione che l'articolo 12 dispone che il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e che dunque il decreto-legge è vigente dall'11 marzo 2023.

  Nazario PAGANO, presidente, avendo rilevato che nessun altro chiede di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato – secondo quanto convenuto nella richiamata riunione dell'Ufficio di presidenza – alle ore 14 della giornata odierna. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 26 aprile 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

  La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva in materia di attività di rappresentanza di interessi.
Audizione di Andrea Longo, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi La Sapienza di Roma, di Pierluigi Petrillo, professore di teorie e tecniche del lobbying presso l'Università LUISS (in videoconferenza), e di Francesco Clementi, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi La Sapienza di Roma (in videoconferenza).
(Svolgimento e conclusione).

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza e che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

  Andrea Longo, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi La Sapienza di Roma, Pierluigi Petrillo, professore di teorie e tecniche del lobbying presso l'Università LUISS (in videoconferenza), e Francesco Clementi, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi La Sapienza di Roma (in videoconferenza), svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Nazario PAGANO, presidente, ringrazia gli auditi per il loro intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.45.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 26 aprile 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 15.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 859, approvato, in un testo unificato, dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 58

  Luca SBARDELLA, presidente, fa presente che il Comitato Pareri della I Commissione è chiamato, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, a esaminare gli emendamenti e subemendamenti riferiti alla proposta di legge C. 859, approvata dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno». Ricorda che il Comitato è chiamato ad esprimere il prescritto parere nella seduta odierna.
  In qualità di relatore, segnala come le proposte emendative e subemendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto appare possibile esprimere su di essi nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato pareri approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 15.05.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

  UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
  DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI