CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 aprile 2023
97.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 316

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 20 aprile 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 9.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021.
C. 922 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Salvatore CAIATA (FDI), relatore, riferisce che l'Accordo al nostro esame è finalizzato rendere più stretta la collaborazione tra le forze di polizia dei due Stati nel prevenire, individuare, reprimere e investigare sui reati, regolamentando giuridicamente la collaborazione operativa e rafforzando i rapporti tra gli omologhi organismi impegnati nella lotta al crimine organizzato transnazionale.Pag. 317
  Al riguardo, ricorda che l'Ucraina, anche a seguito della decisione di avviare l'iter di adesione all'Unione europea, ha da tempo iniziato un processo di riforma dell'ordinamento costituzionale e del sistema giudiziario, cercando di dotarsi di più efficaci strumenti di contrasto alla corruzione.
  Il testo dell'Accordo, redatto sulla base del modello elaborato dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, precisa innanzitutto l'obiettivo di promuovere, sviluppare e rafforzare la cooperazione bilaterale di polizia per prevenire, individuare, reprimere e svolgere indagini sui reati (articolo 1) ed individua le autorità competenti per l'attuazione dell'Accordo stesso (articolo 2), che sono: per la Parte italiana, il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza; per la Parte ucraina, la Polizia di Stato.
  Rileva che l'Accordo sancisce, inoltre, i principali settori entro i quali la cooperazione di polizia si renderà operativa (articolo 3). Questi sono: il crimine organizzato transnazionale; i reati contro la persona e il patrimonio; la produzione e il traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori; i reati contro la libertà sessuale e l'inviolabilità sessuale della persona; la tratta di persone e l'immigrazione illegale; il traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiale nucleare e radioattivo; la criminalità informatica e la pedo-pornografia on line; i reati economici e finanziari, compreso il riciclaggio; il traffico illecito del patrimonio culturale; i reati contro l'ambiente; i reati di corruzione; i reati nell'ambito della proprietà intellettuale e, infine, i reati collegati al possesso e alla circolazione illegale di veicoli.
  L'elencazione non ha caratteri di esaustività, dal momento che le autorità competenti possono estendere la collaborazione anche al contrasto di ulteriori reati penali previsti dalle rispettive legislazioni.
  Per l'attuazione della collaborazione sono indicate specifiche modalità (articolo 4), tra le quali: lo scambio delle informazioni sui reati e sui gruppi criminali; la formazione delle forze di polizia; gli strumenti legislativi e scientifici diretti a combattere il crimine, comprese le informazioni sull'analisi della minaccia criminale.
  La collaborazione si realizza attraverso le richieste di assistenza, di cui vengono indicati i requisiti formali e sostanziali (articolo 5), le condizioni che ne determinano il rifiuto (articolo 6) e le procedure da seguire per la loro esecuzione (articolo 7).
  Adeguata tutela è riservata al trattamento dei dati sensibili (articolo 8), in coerenza con i criteri previsti in materia dalla direttiva (UE) 2016/680 – a cui l'Italia ha dato attuazione con il decreto legislativo n. 51 del 2018 – e dal regolamento (UE) n. 2016/679.
  È prevista, inoltre, la costituzione di gruppi di lavoro congiunti per coordinare azioni comuni nella lotta contro la criminalità e per soddisfare ulteriori esigenze operative, per brevi periodi, con compiti di consulenza, assistenza e analisi, anche mediante un ufficiale di collegamento o un rappresentante autorizzato con funzioni di informazione e consulenza (articolo 9).
  L'Intesa contempla la possibilità di effettuare, qualora necessario, riunioni e consultazioni, anche con modalità di videoconferenza, per valutare e migliorare la collaborazione (articolo 10) e che le spese derivanti dall'esecuzione dell'Accordo sono sostenute da ciascuna parte nell'ambito dei relativi stanziamenti, salvo diverse intese. In particolare, in caso di spese straordinarie sarà necessario uno stanziamento di risorse finanziarie aggiuntivo rispetto alle dotazioni previste negli ordinari capitoli di bilancio (articolo 11).
  L'Accordo regola, infine, la composizione di eventuali controversie in ordine all'interpretazione del testo e alla sua applicazione, da risolversi per via diplomatica (articolo 13), nonché le procedure per l'entrata in vigore, per l'adozione di emendamenti e per la denuncia (articolo 14).
  Propone conclusivamente l'approvazione di un parere favorevole, dal momento che l'Accordo non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'UE, di cui dà lettura.

  Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parerePag. 318 favorevole formulata dal relatore (vedi allegato 1).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019.
C. 1039 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Isabella DE MONTE (A-IV-RE), relatrice, segnala in primo luogo che il disegno di legge di ratifica al nostro esame, già approvato dal Senato il 22 marzo scorso, si colloca in un più ampio processo di intensificazione delle relazioni economiche tra l'Unione europea ed il Vietnam, che sono inquadrate nell'Accordo di partenariato e cooperazione, siglato nel 2012 ed entrato in vigore nel 2016.
  Dall'Accordo di partenariato sono derivati un Accordo di libero scambio – che non ha richiesto la ratifica da parte dei parlamenti nazionali vertendo su materie di competenza esclusiva dell'Unione europea – e l'Accordo sulla protezione degli investimenti, che è oggetto della presente ratifica.
  L'Accordo sugli investimenti, infatti, rientra nella competenza concorrente tra UE e Stati membri (in particolare per quanto riguarda gli investimenti non diretti e le controversie investitori-Stato); si tratta, dunque, di un «accordo misto», sottoposto alla ratifica dei Parlamenti nazionali, ricorda a tale proposito che l'Accordo è stato già ratificato dal Vietnam l'8 giugno del 2020.
  In termini generali segnala che il nuovo Accordo, una volta ratificato, sostituirà i trattati bilaterali esistenti tra il Hanoi e gli Stati dell'Unione (tra cui quello con l'Italia, firmato il 18 maggio 1990).
  La principale finalità dell'intesa è il miglioramento del contesto normativo in cui si collocano gli investimenti dei Paesi europei in Vietnam, garantendo che gli investitori UE non siano oggetto di discriminazioni e dispongano di una serie di tutele, ad esempio in tema di espropriazioni e nazionalizzazioni.
  A tale proposito, l'Accordo comprende anche un nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie e prevede la costituzione di un tribunale bilaterale ad hoc (Investment Court System-ICS), in sostituzione del tradizionale meccanismo ISDS (Investor-State dispute settlement).
  Venendo ai contenuti, l'Accordo si compone di quattro capi e novantatré articoli, oltre a un Preambolo. Il primo capo riguarda obiettivi e definizioni generali e individua come obiettivo dell'Accordo il miglioramento delle relazioni tra le Parti, in materia di investimenti.
  Il secondo capo riguarda la protezione degli investimenti e definisce l'ambito di applicazione dell'Accordo. In particolare, l'articolo 2.1 individua una serie di eccezioni generali all'applicazione dell'Accordo (dai regimi previdenziali alle attività legate all'esercizio di pubblici poteri, alle questioni relative alla cittadinanza o alla residenza), mentre l'articolo 2.2 ribadisce il diritto delle Parti a legiferare nei rispettivi territori, senza che le norme sulla protezione degli investimenti possano essere considerate come un impegno a non modificare il proprio quadro normativo, anche in materia di aiuti di Stato.
  Di particolare importanza sono l'articolo 2.3, che prevede l'applicazione della clausola del trattamento nazionale – in base a cui ciascuna Parte riserva agli investitori dell'altra un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri, salve le deroghe elencate – e l'articolo 2.4, che prevede l'applicazione del trattamento della nazione più favorita, in base al quale le Parti concordano di riconoscersi reciprocamente il trattamento più favorevole che abbiano concesso o eventualmente concederanno in futuro nella materia regolata dall'Accordo.
  Ricorda, altresì, l'articolo 2.5, che garantisce agli investitori un trattamento «equo e giusto», garantendo la «piena protezione e sicurezza» degli investimenti; l'articolo 2.6, che prevede una parità di trattamento tra le Parti per le perdite subitePag. 319 a causa di guerre, conflitti armati o altri eventi simili; l'articolo 2.7, che definisce alcune garanzie nei confronti di provvedimenti di nazionalizzazione; l'articolo 2.8, che garantisce i trasferimenti in valuta convertibile degli investimenti disciplinati dall'Accordo; l'articolo 2.9, che riconosce l'istituto della surrogazione per i pagamenti effettuati in relazione agli investimenti in esame.
  Il III capo, che riguarda la risoluzione delle controversie, è diviso in due sezioni, una relativa alle controversie tra le Parti e una relativa alle controversie tra investitori e Parti. Il complesso degli articoli definisce le procedure di consultazione e mediazione, il sistema giurisdizionale di riferimento e lo svolgimento dei procedimenti.
  Infine, il IV capo contiene le disposizioni istituzionali, generali e finali. Tra queste, segnala l'istituzione e l'attività del Comitato dell'accordo (articoli 4.1 e 4.2), le procedure di modifica e (articolo 4.3) le eccezioni generali per situazioni eccezionali (articoli 4.6-4.8), la durata illimitata salvo denuncia (articolo 4.14) e il processo di adesione all'Accordo di futuri membri dell'UE (articolo 4.21).
  L'Accordo comprende, inoltre, tredici allegati, che riguardano: le autorità competenti; l'esenzione per il Vietnam in materia di trattamento nazionale; l'intesa sul trattamento degli investimenti; l'intesa sull'espropriazione; il debito pubblico; l'elenco degli accordi in materia di investimenti; il regolamento di procedura; il codice di condotta per gli arbitri e i mediatori; il meccanismo di mediazione; il meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le Parti; il codice di condotta per i membri del tribunale e del tribunale d'appello e per i mediatori; i procedimenti paralleli; le procedure del tribunale d'appello.
  Nel complesso, l'Accordo in esame, già ratificato dal Vietnam l'8 giugno 2020, è finalizzato ad assicurare maggiore certezza agli investitori sui propri obblighi e le proprie tutele, per esempio in materia di espropriazioni e nazionalizzazioni, realizzando così un contesto volto a favorire gli investimenti, e perseguendo al contempo la tutela della salute pubblica, della sicurezza e dell'ambiente, e altri obiettivi di politica pubblica.
  Conclusivamente, segnala che l'Accordo in esame non presenta criticità in relazione alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea e costituisce una opportuna sistematizzazione dei rapporti economici con il Vietnam, Paese con il quale l'Italia e l'Unione europea intrattengono rapporti economici di importanza crescente: propone pertanto l'approvazione di un parere favorevole, di cui dà lettura.

  Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice (vedi allegato 2).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.
C. 1040 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Elisa SCUTELLÀ (M5S), relatrice, riferisce che l'Accordo di protezione degli investimenti (API) in ratifica è stato sottoscritto contestualmente alla firma dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione (APC) e dell'Accordo di libero scambio (ALS), in occasione del Vertice ASEM (Asia-Europe Meeting) del 19 ottobre 2018.
  Esso sancisce un processo di crescente approfondimento strategico delle relazioni bilaterali tra Unione europea e Singapore sotto il profilo commerciale, politico e di sicurezza, ponendo le basi per un significativo consolidamento dell'influenza europea nel quadrante delle Nazioni del Sud Est asiatico (ASEAN), essendo Singapore il partner principale ASEAN dell'Unione europea.
  L'Accordo è finalizzato ad assicurare un elevato livello di tutela sia per gli investimenti sia per la sovranità nazionale dello Pag. 320Stato. Agli investimenti europei è assicurato un trattamento giusto ed equo e non discriminatorio rispetto a quelli del Singapore, effettuati in simili condizioni. Essi sono inoltre tutelati da forme di espropriazione e sottoposti a un regime di risoluzione delle controversie tramite un tribunale bilaterale ad hoc, ICS (Investiment Court System), con il quale si demanda ai Paesi contraenti la scelta dei componenti del panel di arbitri secondo numeri, formule e liste specifiche degli accordi e non più all'investitore e allo Stato, come nel tradizionale ISDS (Investor-State dispute settlement), considerato troppo sbilanciato a favore dei grandi investitori privati.
  L'Accordo in ratifica si compone di 75 articoli, suddivisi in quattro capi, e di 11 allegati e 2 intese, e statuisce al capo I l'obiettivo di perseguire, nel rispetto dei diritti fondamentali, dello sviluppo sostenibile e della trasparenza commerciale, il miglioramento del clima degli investimenti tra i contraenti (articoli 1.1 e 1.2).
  Gli altri tre capi dell'Accordo riguardano: la protezione degli investimenti (capo II, articoli 2.1-2.8); risoluzione delle controversie tra le Parti dell'Accordo e tra investitori e le Parti (capo III, articoli 3.1-3.46); e disposizioni istituzionali, generali e finali (capo IV, articoli 4-1-4.119).
  Il disegno di legge di ratifica, approvato dall'altro ramo del Parlamento il 22 marzo scorso, si compone di 4 articoli. Con gli articoli 1 e 2 si autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo e se ne stabilisce la piena esecuzione dalla data della sua entrata in vigore, mentre l'articolo 3 pone una clausola di invarianza finanziaria, e l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge.
  Sottolinea da ultimo che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone l'approvazione di un parere favorevole di cui dà lettura.

  Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice (vedi allegato 3).

  La seduta termina alle ore 9.10.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 20 aprile 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 14.05.

Documento di economia e finanza 2023.
Doc. LVII, n. 1, Annesso e Allegati.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio PIETRELLA (FDI), relatore, ricorda preliminarmente che il Documento di economia e finanza (DEF) costituisce il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio.
  Esso traccia, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europeo (PSC). Il DEF si colloca al centro del processo di coordinamento ex ante delle politiche economiche degli Stati membri dell'UE, il cd. «Semestre europeo».
  Secondo quanto stabilito dalla legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), il DEF è trasmesso alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, affinché queste si esprimano sugli obiettivi e sulle strategie di politica economica in esso indicati per il triennio di riferimento.
  Le Camere si esprimono sul DEF attraverso la votazione di atti di indirizzo (risoluzioni) in tempo utile per l'invio al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, del Programma di Stabilità e del Programma Nazionale di Riforma, che costituiscono rispettivamente la I e la III Sezione del DEF, mentre la II Sezione Pag. 321contiene, invece, l'analisi macroeconomica e le tendenze della finanza pubblica per il triennio successivo.
  Le raccomandazioni specifiche ed integrate dovranno quindi essere approvate dal Consiglio europeo (29-30 giugno 2023) e adottate dal Consiglio «Economia e finanze» (14 luglio 2023).
  Il Semestre europeo 2023 è stato avviato il 22 novembre scorso, con la pubblicazione dei suoi documenti iniziali, ovvero l'Analisi annuale della crescita sostenibile, la Relazione sul meccanismo di allerta sugli sviluppi macroeconomici negli Stati membri, la Raccomandazione sulla politica economica della zona euro e la Comunicazione sui documenti programmatici di bilancio 2023.
  Con l'adozione del regolamento sul Dispositivo per la ripresa e la resilienza (il Recovery Fund), il Semestre europeo è stato adattato, a partire dal ciclo 2022, per coordinarlo con gli adempimenti da questo previsti.
  In particolare, attualmente il Programma nazionale di riforma (la III Sezione III del DEF) ricopre un duplice ruolo sul piano della gestione strategica delle risorse europee: oltre a quello ordinario nell'ambito del Semestre europeo, costituisce ora anche una delle due relazioni semestrali, previste dall'articolo 27 del regolamento (UE) 2021/241 sul Recovery Fund, per riferire sui progressi compiuti nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Inoltre, essa illustra anche il coordinamento e la complementarietà tra la Politica di coesione 2021-2027 e il PNRR, anche in vista della loro integrazione con la recente iniziativa europea in campo energetico REPowerEU.
  Il regolamento (UE) 2023/435 relativo al REPowerEU, entrato in vigore il 1° marzo 2023, rappresenta la risposta dell'Unione europea all'incremento dei prezzi delle materie prime energetiche causato dalla guerra in Ucraina, attua infatti concretamente il principio dell'integrazione e della sinergia tra il PNRR e le Politiche di coesione, dando agli Stati membri la possibilità di destinare per le finalità del REPowerEU (integrato nel PNRR) fino ad un massimo del 7,5 per cento delle risorse assegnate con i fondi strutturali della politica di coesione.
  In questo senso, come sottolineato dalla Corte dei conti europea, la concomitante attuazione del PNRR, con scadenza al 2026, e degli investimenti della politica di coesione 2021-2027, che invece si estendono su un orizzonte attuativo più ampio, consente un margine di flessibilità nell'impiego delle risorse disponibili nei due ambiti.
  Particolare rilievo assume, ai fini del nostro esame, la Relazione al Parlamento ai sensi dell'art. 6 della legge n. 243 del 2021, un documento che può essere presentato alle Camere come annesso al DEF qualora, nell'imminenza della presentazione di quest'ultimo, si verifichino gli eventi eccezionali di cui all'art. 6 della legge n. 243 del 2012. Tale disposizione prevede che, in circostanze eccezionali e sentita la Commissione europea, il Governo sottoponga all'approvazione parlamentare una relazione, da approvare a maggioranza assoluta, con cui richiedere l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento.
  Nella Relazione presentata quest'anno, il Governo, sentita la Commissione europea, richiede l'autorizzazione a ricorrere all'indebitamento, utilizzando gli spazi finanziari resisi disponibili per effetto dell'andamento tendenziale dei conti pubblici più favorevole, negli anni 2023 e 2024, rispetto agli obiettivi programmatici di indebitamento netto fissati per i medesimi anni, per i quali sono confermati i valori già autorizzati con la NADEF 2022 (vale a dire, –4,5 per cento nel 2023 e –3,7 per cento nel 2024, a fronte di una previsione tendenziale di indebitamento netto in rapporto al PIL pari a – 4,35 per cento nel 2023 e –3,5 per cento nel 2024).
  In base a quanto riportato nella Relazione, le risorse che si rendono disponibili per effetto dell'autorizzazione al ricorso all'indebitamento – pari a 3,4 miliardi di euro nel 2023 e 4,5 miliardi di euro nel 2024 – saranno utilizzate, per quanto riguarda il 2023, a copertura di un provvedimento normativo, di cui il Governo ha annunciato la prossima adozione, finalizzato a sostenere il reddito disponibile e il potere di acquisto dei lavoratori dipendenti Pag. 322limitando, al contempo, la rincorsa salari-prezzi, in particolare attraverso un taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi. Per quanto riguarda il 2024, invece, le risorse disponibili saranno destinate a interventi di riduzione della pressione fiscale.
  In allegato al DEF sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle Amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio o di rilancio e sviluppo dell'economia. A completamento della manovra di bilancio 2023-2025, il Governo dichiara collegati alla decisione di bilancio i seguenti ventuno disegni di legge, tre dei quali già presentati presso uno dei due rami del Parlamento e diciotto non ancora presentati.
  Dal punto di vista della congiuntura internazionale e dell'area dell'euro, il DEF 2023, il Programma di Stabilità evidenzia come, a più di un anno dall'inizio della guerra in Ucraina, il quadro economico internazionale resti ancora fortemente condizionato dalle dinamiche del conflitto in corso, malgrado il graduale ritorno alla normalità dopo lo shock pandemico e gli effetti prodotti da quest'ultimo sull'economia mondiale nel triennio 2020-2022. Guardando al tasso di crescita dell'economia globale, questo è passato, infatti, dal 6 per cento nel 2021 al 3,2 per cento nel 2022.
  La contrazione del tasso di crescita registratasi lo scorso anno è stata dovuta, principalmente, all'elevata incertezza innescata dal conflitto in Ucraina e dalle dinamiche geopolitiche ad esso connesse, alla crisi energetica, nonché alle crescenti pressioni inflazionistiche, già in atto prima della guerra ma ulteriormente acuite da quest'ultima.
  Ciononostante, sul fronte del commercio mondiale – cresciuto del 3,3 per cento nel 2022, rispetto al 10,5 per cento del 2021 – le sanzioni adottate nei confronti della Russia hanno inciso sul commercio globale in misura inferiore rispetto a quanto atteso nell'immediatezza dello scoppio del conflitto.
  L'analisi riportata nel DEF 2023 evidenzia come i principali fattori che hanno consentito agli scambi commerciali di mantenersi su livelli più elevati delle attese siano stati una domanda relativamente sostenuta, la resilienza del mercato del lavoro nelle economie avanzate e l'avvio di un processo di graduale sostituzione della Russia con altri Paesi come fornitori di alcune categorie di beni – in particolare, nel settore energetico. D'altro canto, alla sostituzione operata nell'ambito delle economie più avanzate si è affiancata l'apertura di nuove relazioni commerciali o l'intensificazione di rotte già esistenti tra la Russia e altri Paesi emergenti, quali Cina, India e Turchia.
  Il DEF pone in evidenza la riconducibilità della rapida discesa dei prezzi del gas, da un lato, alla strategia di diversificazione delle forniture perseguita dai Paesi europei – la quale ha condotto il livello di importazioni di gas naturale dell'Unione europea dalla Russia da un livello iniziale del 40 per cento all'attuale 7 per cento – dall'altro, al calo della domanda europea di gas registratosi nel 2022 – reso possibile, soprattutto, dalle temperature più miti registratesi nei mesi autunnali e nella prima parte dell'inverno, nonché dal più attento comportamento dei consumatori e dal processo di efficientamento energetico degli edifici.
  La dinamica inflattiva, inizialmente originata dall'aumento dei prezzi delle materie prime, si è propagata successivamente sui prezzi alla produzione e su quelli al consumo, dando luogo, nei Paesi dell'area OCSE, a un'inflazione al consumo complessiva del 9,6 per cento in media nel 2022, mentre l'inflazione di fondo (al netto dell'energia e degli alimentari freschi) si è collocata su un livello pari al 6,8 per cento e risulta ancora persistente.
  Con riguardo all'Eurozona, infine, la pur sfavorevole congiuntura economica e le tensioni inflazionistiche non hanno impedito all'attività economica di registrare, nel 2022, una crescita pari al 3,5 per cento.Pag. 323
  L'inflazione al consumo, risentendo dell'aumento eccezionale dei prezzi dei beni energetici – di cui i Paesi dell'Eurozona hanno risentito in misura maggiore in ragione della situazione di partenza di maggiore dipendenza energetica dalla Russia – ha raggiunto il picco a ottobre 2022, per poi decelerare all'8,5 per cento a febbraio 2023 e al 6,9 per cento a marzo di quest'anno.
  A fronte degli elevati livelli di inflazione, la crescita dei salari si è mantenuta su ritmi piuttosto moderati, evolvendosi sempre in misura inferiore rispetto alla dinamica dei prezzi delle economie dei Paesi dell'euro.
  Il contesto internazionale, meno favorevole, è principalmente dovuto al pieno dispiegarsi nel 2024 degli effetti negativi della politica monetaria più restrittiva seguita dalle banche centrali, i cui effetti si trasmettono sull'economia con un certo ritardo. La crescita del tasso di inflazione, comune a tutte le economie avanzate, ha infatti portato le principali banche centrali a rivedere l'orientamento della politica monetaria in direzione restrittiva.
  Aspettative di livelli di crescita maggiori rispetto a quelli prospettati nell'attuale quadro macroeconomico riportato dal DEF 2023 sono legate alla realizzazione del piano di investimenti e di riforme contenute nel PNRR.
  Al riguardo il DEF 2023 sottolinea che – per i motivi prudenziali sopra accennati – gli effetti sulla produttività e sull'offerta di lavoro connessi all'attuazione del PNRR sono incorporati solo parzialmente nelle stime di crescita.
  Complessivamente il DEF 2023 si orienta lungo quattro grandi priorità: la prima è superare gradualmente alcune delle misure straordinarie di politica fiscale attuate negli ultimi tre anni, e individuare nuovi interventi sia per il sostegno ai soggetti più vulnerabili che per il rilancio dell'economia.
  La scelta, operata con la legge di bilancio per il 2023, di porre termine ad alcune misure emergenziali quali i tagli delle accise sui carburanti, mantenendo al contempo un elevato grado di supporto alle famiglie e alle imprese per contrastare il caro energia per tutto il primo trimestre, si è rivelata vincente. Tali risorse hanno consentito di finanziare nuove misure a sostegno delle famiglie, delle imprese, nonché del sistema sanitario nazionale e dei suoi operatori.
  Gli interventi contenuti nel decreto-legge n. 34 del 30 marzo scorso hanno prorogato per il secondo trimestre, rimodulandole, le misure di contrasto al caro energia. È stato inoltre previsto uno stanziamento di un miliardo per finanziare, nel quarto trimestre dell'anno, un ulteriore intervento di mitigazione del costo dell'energia per le famiglie, che si attiverà qualora il prezzo del gas naturale sia superiore a 45 euro/MWh.
  Restano inoltre in vigore e sono stati potenziati per i nuclei con almeno quattro figli i cosiddetti bonus sociali energetici a favore delle famiglie a rischio di povertà. Sempre con lo stesso decreto-legge vengono coperte esigenze aggiuntive del sistema sanitario. Includendo le nuove misure, l'entità degli interventi di contrasto al caro energia per il 2023 risulta pari all'1,2 per cento del PIL.
  Oltre metà di tale importo è indirizzato a favore delle fasce più deboli della popolazione e delle imprese più esposte agli alti prezzi dell'energia, in linea con la raccomandazione del Consiglio europeo di privilegiare misure «targeted».
  La normalizzazione della politica di bilancio passa anche attraverso la revisione degli incentivi edilizi, in particolare il cosiddetto «superbonus 110 per cento» per l'efficientamento energetico e antisismico e il «bonus facciate». Il tiraggio di queste due misure è stato nettamente superiore alle stime originarie.
  Superata questa fase, il Governo intende rivedere l'intera materia degli incentivi edilizi in modo tale da combinare la spinta all'efficientamento energetico e antisismico degli immobili con la sostenibilità dei relativi oneri di finanza pubblica e l'equità distributiva.
  Il secondo obiettivo della programmazione economico-finanziaria è ridurre gradualmente, ma in misura sostenuta nel Pag. 324tempo, il deficit e il debito della PA in rapporto al PIL.
  Con immutata coerenza, il Governo, quindi, conferma gli obiettivi di indebitamento netto in rapporto al PIL già dichiarati a novembre nel Documento Programmatico di Bilancio (DPB), ossia 4,5 per cento quest'anno, 3,7 per cento nel 2024 e 3,0 per cento nel 2025.
  L'obiettivo per il 2026 viene posto al 2,5 per cento. Il corrispondente andamento del saldo primario (ovvero l'indebitamento netto esclusi i pagamenti per interessi) evidenzia un lieve surplus (0,3 per cento del PIL) già nel 2024 e poi valori nettamente positivi nel biennio successivo, l'1,2 per cento del PIL nel 2025 e il 2,0 per cento del PIL nel 2026. In termini di saldo strutturale (ossia aggiustato per l'output gap e le misure una tantum e le altre misure temporanee), il sentiero di riduzione del deficit è coerente con le attuali regole del Patto di stabilità e crescita (PSC) relativamente sia al cosiddetto braccio correttivo (fino al raggiungimento del 3 per cento di deficit in rapporto al PIL) sia a quello preventivo (una volta che il deficit scenda al di sotto del 3 per cento).
  Un altro capitolo importante, per la definizione della manovra di bilancio per l'anno prossimo, è quello della riforma del Patto di stabilità, che dovrà essere definita e adottata entro l'anno, in vista della disattivazione della clausola di salvaguardia generale a partire dal 2024.
  Dopo diversi anni, la Commissione europea ha deciso di riattivare il PSC già a partire dal 2024. Al contempo, lo scorso novembre ha presentato una comunicazione sulla revisione delle regole di bilancio e degli altri aspetti della governance economica, che hanno impegnato e sicuramente continueranno ad impegnare la nostra Commissione, in seguito alla presentazione delle correlate proposte legislative da parte della Commissione europea.
  Lo scorso 14 marzo, il Consiglio ECOFIN ha approvato una risoluzione che invita la Commissione a presentare in tempi rapidi le relative proposte legislative in modo tale da poterle approvare entro la fine dell'anno. La proposta di riforma del PSC della Commissione è incentrata su una regola di spesa i cui obiettivi sono modulati in base alla sostenibilità del debito pubblico di ciascuno Stato membro.
  Coerentemente con le risoluzioni parlamentari dello scorso 21 marzo, nel dibattito in seno all'ECOFIN e ai suoi sottocomitati, il Governo ha sostenuto le linee principali della proposta dalla Commissione pur evidenziandone alcuni punti critici (ad esempio la categorizzazione degli Stati membri in base alla severità delle 'sfide' di finanza pubblica) e proponendo l'adozione di un trattamento preferenziale per gli investimenti pubblici per contrastare i cambiamenti climatici e promuovere la transizione digitale (i due pilastri del PNRR), nonché la spesa per la difesa derivante da impegni assunti nelle sedi internazionali.
  Il terzo obiettivo prioritario che ispira la politica economica del Governo è continuare a sostenere la ripresa dell'economia italiana e il conseguimento di tassi di crescita del PIL e del benessere economico dei cittadini più elevati di quelli registrati nei due decenni scorsi.
  Le previsioni di crescita del PIL del DEF sono di natura estremamente prudenziale, essendo finalizzate all'elaborazione di proiezioni di bilancio ispirate a cautela e affidabilità, il che ne è valsa la validazione da parte dell'Ufficio parlamentare di bilancio.
  Nello scenario tendenziale a legislazione vigente, il PIL è previsto crescere in termini reali dello 0,9 per cento nel 2023, dato rivisto al rialzo in confronto al Documento programmatico di bilancio (DPB) di novembre, in cui la crescita del 2023 era fissata allo 0,6 per cento e quindi all'1,4 per cento nel 2024, all'1,3 per cento nel 2025 e all'1,1 per cento nel 2026.
  La previsione tendenziale per il 2024 viene rivista al ribasso (dall'1,9 per cento) a causa di una configurazione delle variabili esogene meno favorevole in confronto allo scorso novembre. La proiezione per il 2025, invece, è in linea con il DPB, mentre l'ulteriore decelerazione prevista per il 2026 è dovuta alla prassi secondo cui via via che la proiezione si spinge più in là nel futuro il tasso di crescita previsto converge verso la Pag. 325stima di crescita del PIL potenziale, stimata pari a poco più dell'1 per cento secondo la metodologia definita a livello di Unione europea.
  Sebbene tali previsioni siano prudenti, rimane confermata la volontà e l'ambizione di questo Governo riguardo alla crescita dell'economia italiana. Nel breve termine si opererà per sostenere la ripartenza della crescita segnalata dagli ultimi dati, nonché per il contenimento dell'inflazione.
  A fronte di una stima di deficit tendenziale per l'anno in corso pari al 4,35 per cento del PIL, il mantenimento dell'obiettivo di deficit esistente (4,5 per cento) permetterà di introdurre, con un provvedimento normativo di prossima adozione, un taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi di oltre 3 miliardi per quest'anno.
  Ciò sosterrà il potere d'acquisto delle famiglie e contribuirà alla moderazione della crescita salariale. Unitamente ad analoghe misure contenute nella legge di bilancio, questa decisione testimonia l'attenzione del Governo alla tutela del potere d'acquisto dei lavoratori e, al contempo, alla moderazione salariale per prevenire una pericolosa spirale salari-prezzi.
  Anche per il 2024, le proiezioni di finanza pubblica indicano che, dato un deficit tendenziale del 3,5 per cento, il mantenimento dell'obiettivo del 3,7 per cento del PIL crei uno spazio di bilancio di circa 0,2 punti di PIL, che verrà destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale. Al finanziamento delle cosiddette politiche invariate a partire dal 2024, nonché alla continuazione del taglio della pressione fiscale nel 2025-2026, concorreranno un rafforzamento della revisione della spesa pubblica e una maggiore collaborazione tra fisco e contribuente.
  Grazie alle nuove misure fiscali per il 2023 e 2024 qui tratteggiate, la crescita del PIL nello scenario programmatico è prevista pari all'1,0 per cento quest'anno e all'1,5 per cento nel 2024. Poiché le attuali proiezioni di deficit indicano la necessità di una postura più neutrale della politica di bilancio nel biennio 2025- 2026, le relative previsioni di crescita programmatica del PIL sono pari a quelle tendenziali.
  Un contributo assai più rilevante all'innalzamento della crescita nel periodo coperto dal presente Documento proverrà dagli investimenti e dalle riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
  Il Governo è al lavoro per ottenere la terza rata del PNRR entro il mese di aprile e per rivedere o rimodulare alcuni progetti del Piano per poterne poi accelerare l'attuazione. È inoltre in fase di elaborazione il programma previsto dall'iniziativa europea REPowerEU, che comprenderà, tra l'altro, nuovi investimenti nelle reti di trasmissione dell'energia e nelle filiere produttive legate alle fonti energetiche rinnovabili.
  L'avvio del PNRR ha risentito della complessità e dell'innovatività di alcuni progetti, dei rincari e della scarsità di componenti e materiali, nonché di lentezze burocratiche. Nuovi interventi, tuttavia, sono stati recentemente attuati per riorganizzare la gestione del PNRR – come il decreto-legge in corso di conversione in questi giorni presso la Camera – ed adeguare le procedure sulla base dei primi elementi emersi in sede di attuazione.
  Una volta perfezionata la revisione di alcune linee progettuali, vi sono tutte le condizioni per accelerare l'attuazione di riforme e investimenti che produrranno non solo favorevoli impatti socioeconomici, ma innalzeranno anche il potenziale di crescita dell'economia, unitamente all'espletamento degli effetti della riforma del Codice degli appalti e ad altre riforme in programma, quali quella del fisco e della finanza per la crescita.
  La riduzione dell'inflazione ed il recupero del potere d'acquisto delle retribuzioni costituiscono il quarto obiettivo-chiave di questo DEF. Le misure di contenimento del caro energia hanno fornito un contributo determinante ad arginare la salita dell'inflazione da metà 2021 in poi.
  Per rendere il nostro Paese più dinamico, innovativo e inclusivo non basta soltanto il PNRR. È necessario, infatti, investire anche per rafforzare la capacità produttiva nazionale e lavorare su un orizzontePag. 326 temporale più esteso di quello del Piano tale da consentire la creazione di condizioni adeguate a evitare nuove fiammate inflazionistiche.
  È questo un tema che deve essere affrontato non solo in Italia, ma anche in Europa. In questo quadro, è pertanto del tutto realistico puntare per i prossimi anni a un aumento del tasso di crescita del PIL e dell'occupazione che vada ben oltre le previsioni di questo DEF, lungo un sentiero d'innovazione e d'investimenti.
  Annuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole, con un'osservazione (vedi allegato 4).

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, avverte che è stata presentata una proposta di parere alternativo da parte del gruppo M5S (vedi allegato 5). Valutato il diverso tenore della parte conclusiva dei due documenti, avverte che in caso di approvazione del parere formulato dal relatore, la proposta di parere alternativo presentato dal collega Bruno non sarà posto in votazione e sarà comunque pubblicato in allegato al resoconto odierno. Dà quindi la parola al deputato Bruno per la sua illustrazione.

  Raffaele BRUNO (M5S) illustra i contenuti della proposta di parere contrario formulata dal suo Gruppo (vedi allegato 5).

  Piero DE LUCA (PD-IDP) dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

  Isabella DE MONTE (A-IV-RE) esprime il voto contrario del Gruppo di appartenenza.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole dell'on. Pietrella.

  La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 20 aprile 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 10.15.