CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 aprile 2023
95.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 266

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 18 aprile 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 9.35.

Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.
C. 1089 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente e relatore, riferisce che il provvedimento all'esame della Commissione, già approvato dal Senato, cerca di rispondere alle richieste di semplificazione, efficienza e rapidità necessarie per dare attuazione a tutti quei progetti che potranno assicurare all'Italia quel salto di qualità, fortemente condivise dalle autonomie locali e dal Sistema-Paese.
  Sottolinea come le risorse mobilitate dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) rappresentino una possibilità per il futuro dell'Italia, ma anche una grossa responsabilità nei Pag. 267confronti delle future generazioni. Il loro investimento deve essere mirato e oculato, in quanto una parte delle risorse è sì a fondo perduto, ma una parte altrettanto significativa rappresenta invece un debito da restituire e, quindi, per essere ripagato, deve avere un congruo ritorno economico.
  Rileva che, a quasi due anni di distanza dalla presentazione del piano è a tutti evidente la necessità di un'azione di forte semplificazione e di snellimento delle procedure, al fine di non compromettere l'efficienza degli investimenti. Le difficoltà nell'attuazione degli interventi sono certamente dovute a diversi fattori, quali i rincari delle materie prime e dei prodotti energetici emersi a partire dalla fine del 2020 e acuiti con lo scoppio della guerra in Ucraina.
  Essi hanno determinato uno slittamento in avanti dei cronoprogrammi e degli investimenti, a cui vanno aggiunte le difficoltà delle Amministrazioni pubbliche, fortemente depotenziate dopo anni di blocco del turnover, che lamentano seri problemi di personale. In modo particolare si riscontrano nei piccoli Comuni, che faticano a predisporre le progettazioni degli interventi, le gare e a seguire i lavori a causa della difficoltà di reperire tecnici esterni. Né i Comuni hanno disponibilità di loro tecnici in organico.
  Sottolinea che i tempi di realizzazione impiegati nel nostro Paese per un'opera pubblica appaiono incompatibili con la scadenza del 2026 del PNRR. Ricordo che in Italia occorrono mediamente più di quattro anni per realizzare un'opera pubblica e che per quelle al di sopra dei 100.000 euro arriviamo addirittura a sedici anni.
  Fa presente che l'impostazione generale del decreto-legge va nella direzione di semplificare e migliorare i processi di attuazione e governance del PNRR, recependo molti suggerimenti e indicazioni che sono venuti dal sistema delle autonomie locali.
  Relativamente ai contenuti del provvedimento che presentano maggiore rilevanza per gli ambiti di competenza della nostra Commissione, evidenzia le disposizioni di cui alla Parte I, dedicata alla governance relativa al PNRR e al PNC, attualmente delineata dal decreto-legge n. 77 del 2021.
  In particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1 prevedono l'emanazione di regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri (inclusi i dicasteri senza portafoglio presso la Presidenza del Consiglio) volti alla riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale generale ovvero dell'unità di missione di livello dirigenziale generale, preposte al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in capo a quelle amministrazioni centrali.
  Ricorda che è inoltre soppresso il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, così come ogni riferimento normativo a tale organo, le cui funzioni di coordinamento e cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale sono trasferite alla Cabina di regia per il PNRR, alle cui sedute specificamente dedicate partecipano i rappresentanti degli enti e delle organizzazioni che finora avevano costituito il Tavolo permanente. Sono introdotte, infine, alcune modifiche relative ai compiti e alle funzioni della Segreteria tecnica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di supporto alle attività della Cabina di regia.
  Fa presente che ulteriori modifiche attengono alle procedure di monitoraggio e di rendicontazione del PNRR: il Servizio centrale per il PNRR della Ragioneria generale dello Stato (RGS) è infatti sostituito dall'Ispettorato generale per il PNRR, e viene autorizzata la stipula di convenzioni con Pubbliche Amministrazioni per la realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR.
  Rammenta che è inoltre riconosciuta alla RGS la possibilità di promuovere misure finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure di controllo del PNRR al fine di assicurare il coordinamento dei controlli e di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei soggetti attuatori. Viene inoltre disposto il trasferimento delle competenze regolatorie sui servizi pubblici locali non a rete dalla Presidenza del Pag. 268Consiglio al Ministero delle imprese e del made in Italy.
  Precisa che l'articolo 2 istituisce la Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativa all'attuazione del PNRR. La Struttura resterà in carica fino al 31 dicembre 2026. L'articolo 3 disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi attivabili dallo Stato in caso di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o interventi del PNRR e di procedura per superare il dissenso di un organo statale. In particolare si prevede la possibilità di applicare i poteri sostitutivi anche nei confronti degli ambiti territoriali sociali (cioè le sedi di programmazione locale, concertazione e coordinamento dei servizi sociali e delle altre prestazioni integrate a livello locale) e si riduce da 30 a 15 giorni la durata massima del termine per provvedere che il Consiglio dei ministri può attribuire ai soggetti attuatori.
  Ricorda che si consente, altresì, al Consiglio dei ministri di autorizzare direttamente le deroghe relative alla legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale. Sono inoltre specificate le disposizioni applicabili in caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale.
  Osserva che la Parte II, dedicata alle disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa, si compone del Titolo I (articoli 8-13), sul tema del rafforzamento della capacità amministrativa, e dal Titolo II (articoli 13-49, divisi in dieci Capi), sulle disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e misure abilitanti per la riforma.
  Passando ad illustrare le disposizioni di cui al Titolo I, ricorda che l'articolo 6 prevede che, al fine di consentire agli enti locali di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR, la percentuale di incarichi dirigenziali a contratto a tempo determinato, prevista dall'articolo 110, comma 1, secondo periodo, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), sia elevata, fino al 31 dicembre 2026, dal 30 al 50 per cento.
  Lo stesso articolo prevede altresì la costituzione di una direzione generale, articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero del turismo, per garantire l'attuazione delle riforme e la realizzazione degli investimenti previsti dal PNRR di titolarità del medesimo Ministero.
  Viene inoltre introdotta, sempre all'articolo 8, una semplificazione procedurale per gli enti locali con riguardo ai finanziamenti e ai contributi previsti a loro favore dal PNRR.
  Precisa che l'articolo 9 istituisce presso il Ministero dell'interno il Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, che potrà avvalersi del contributo dei Comitati tecnici regionali, istituiti presso le Direzioni regionali dei Vigili del fuoco.
  L'articolo 10 reca disposizioni in materia di efficientamento del comparto Giustizia, mentre l'articolo 11 istituisce il Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy.
  L'articolo 12 reca disposizioni concernenti l'utilizzo del Portale unico del reclutamento da parte della PA. L'articolo 13 reca invece disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e prevede l'incremento della pianta organica dell'Autorità di dieci unità di ruolo.
  L'articolo 14 – il primo del Titolo II, Capo I, recante misure abilitanti per la riforma della Pubblica Amministrazione – reca ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi.
  Segnala che l'articolo 14, modificato dal Senato, introduce una serie di misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi e di affidamento dei contratti pubblici relativi al PNRR e del PNC.Pag. 269
  L'articolo 15-bis, introdotto dal Senato, reca disciplina concernente la possibilità di trasferire in proprietà, a titolo gratuito, a regioni, comuni, province e città metropolitane, a richiesta dei medesimi enti, talune categorie di beni immobili, appartenenti al demanio storico artistico oppure al patrimonio disponibile dello Stato, in gestione all'Agenzia del demanio. Si tratta di immobili interessati da progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali, finanziati, o suscettibili di essere finanziati, a valere sulle risorse del PNRR, del PNC o del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC). Il trasferimento in proprietà è disposto con decreto dell'Agenzia del demanio. Si specifica che le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a Statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.
  Rimarca che l'articolo 18 reca misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR nonché di digitalizzazione dei procedimenti.
  Fa presente che il Capo II (articoli 23, 24 e 25) contiene le disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito, con particolare riferimento alle équipe formative territoriali, quale supporto alle azioni delle istituzioni scolastiche sulla digitalizzazione, nonché alla semplificazione degli interventi di edilizia scolastica e alla Scuola di Alta Formazione dell'istruzione.
  Il Capo III (articoli 26, 27 e 28) reca le disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, con particolare riferimento ai ricercatori e al personale degli enti di ricerca, alla realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, prevedendo una serie di semplificazioni delle procedure di controllo e di rendicontazione degli interventi, all'housing universitario.
  Osserva che il Capo IV consiste nell'articolo 29, che reca disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, mentre il Capo V, composto di due articoli (artt. 30 e 31), reca disposizioni urgenti in materia di resilienza, valorizzazione del territorio ed efficienza energetica dei Comuni. In particolare, l'articolo 31 reca disposizioni concernenti il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e disposizioni per l'attuazione di «Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici», prevedendo che anche altri enti possano agire in qualità di stazione appaltante, oltre alla società «Giubileo 2025».
  Rileva che il Capo VI (dall'art. 31-bis all'art. 34) è dedicato alle disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti. In particolare l'articolo 32 reca semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi ferroviari oggetto di commissariamento ai sensi del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto «sblocca-cantieri»): si prevede che i commissari straordinari possano approvare e porre a base di gara direttamente progetti di fattibilità tecnica ed economica. È inoltre disposta la nomina di un Commissario straordinario per la realizzazione tempestiva degli interventi afferenti all'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.
  Sottolinea che il Capo VII contiene le disposizioni urgenti in materia di giustizia. In particolare, l'articolo 35 riguarda la digitalizzazione del processo civile e degli atti processuali e l'articolo 36 il deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione. L'articolo 37 reca modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (efficienza processo civile) e tende a evitare problemi interpretativi e applicativi di alcune disposizioni in materia di mediazione civile e commerciale dell'amministratore di condominio. L'articolo 38 reca disposizioni in materia di crisi d'impresa e contiene misure volte a incentivare l'accesso delle imprese alla composizione negoziata. L'articolo 39 modifica la disciplina dei contratti di appalto stipulati dal Ministero della giustizia nell'ambito della trascrizione nel processo penale, per renderla più efficiente. L'articolo 40 reca disposizioni in materia di giustizia tributaria.
  Precisa che il Capo VIII reca le disposizioni urgenti in materia di ambiente e della sicurezza energetica. In particolare, l'articolo 41 reca norme per la semplificazione per lo sviluppo dell'idrogeno verde e Pag. 270rinnovabile, l'articolo 42 reca interventi per la rinaturazione dell'area del Po e l'articolo 43 reca disposizioni per l'efficienza energetica a valere sui fondi PREPAC (Programma di Riqualificazione Energetica della Pubblica Amministrazione Centrale).
  L'articolo 45 reca disposizioni sull'utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 e sul supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la gestione del Fondo per il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico. L'articolo 46, unico del Capo IX, reca disposizioni di semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di beni culturali.
  Ricorda che il Capo X si apre con l'articolo 47, che reca disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Particolare rilievo assume la previsione, introdotta dal comma 6-bis, volta ad aumentare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili con particolare riguardo al biometano.
  Fa presente che vengono inoltre disposte, sempre dall'articolo 47, alcune modifiche alla disciplina sui procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale e riguardi aree interessate da progetti di infrastrutture di ricerca.
  L'articolo 49 reca semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, di impianti di accumulo energetico e di impianti agro-fotovoltaici, mentre l'articolo 49-bis, introdotto nel corso dell'esame svolto in Senato, prevede che il programma di massimizzazione dell'impiego di impianti di generazione elettrica alimentati da fonti diverse dal gas naturale, predisposto da Terna sulla base degli atti di indirizzo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica fronteggiare l'instabilità del sistema nazionale del gas naturale, possa comprendere anche l'utilizzo degli impianti alimentati da biomassa solida.
  Fa presente che la terza e ultima Parte reca le disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e di politica agricola comune. In tale ambito, particolare rilevanza assume l'articolo 50 che reca disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR, disponendo la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale e l'attribuzione dell'esercizio delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Precisa che il medesimo articolo interviene inoltre sul sistema di governance delle politiche di coesione, disponendo la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale ed il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi, e che verrà pertanto riorganizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  Evidenzia che l'articolo 52 reca disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale ed è finalizzato in primo luogo agli interventi relativi al sito di interesse nazionale «Caffaro di Torviscosa» (Friuli-Venezia Giulia) e all'adeguamento alla vigente normativa della discarica di Malagrotta, ubicata nel territorio di Roma capitale. È altresì disposta l'assegnazione, con delibera CIPESS, di 5 milioni nel 2025, 20 milioni nel 2026 e 16 milioni nel 2027 alla regione Toscana al fine di assicurare la realizzazione degli interventi indicati nella delibera CIPE n. 47/2014 per la riqualificazione e riconversione del Polo industriale di Piombino.
  L'articolo 54 istituisce presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027. L'articolo 55 prevede infine l'istituzione dell'Agenzia italiana per la gioventù, ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica e autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile che subentra alle funzioni attualmente svolte dall'Agenzia nazionale per i giovani.
  L'articolo 56 reca disposizioni di carattere finanziario, mentre l'articolo 57 reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale, mentre l'articolo 58 disponePag. 271 sull'entrata in vigore del provvedimento.
  Nel preannunciare la presentazione di uno schema di parere favorevole, evidenzia come il provvedimento in esame abbia la finalità di contribuire alla corretta e tempestiva attuazione della decisione del Consiglio UE, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dell'Italia, previsto dal regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Piero DE LUCA (PD-IDP), nell'esprimere il voto contrario del suo Gruppo, stigmatizza i gravi ritardi accumulati dal Governo nell'attuazione del PNRR, cui si aggiunge la sistematica esclusione del Parlamento dalle informazioni circa i processi di attuazione del Piano. A queste criticità si aggiunge la grave confusione indotta da alcuni esponenti politici di maggioranza di rinunciare ad alcuni progetti – a cominciare dalle «Case di Comunità» – o di modificarli radicalmente, sempre senza alcun coinvolgimento del Parlamento e la cattiva gestione dei progetti italiani da includere nel Piano REPower EU. Per tutte queste ragioni sottolinea la necessità di un'operazione di trasparenza che renda chiaro l'impiego dei grandi progetti d'investimento: al momento i parlamentari di opposizione sono completamente all'oscuro circa lo stato d'attuazione del PNRR.

  Antonio GIORDANO (FDI), nell'esprimere il voto favorevole del suo Gruppo, riconosce che, sotto la pressione delle tante e gravissime urgenze che il nuovo Governo si è trovato ad affrontare, possano essersi registrati dei disallineamenti informativi, nel quadro di una comprensibile dialettica politica. Precisa che il progetto delle «Case di Comunità» continua ad essere fortemente sostenuto dal Governo tanto da figurare espressamente nel DEF 2023. Rileva che non sono mancati numerosissimi adempimenti da assumere, che adesso passano da una dimensione meramente quantitativa ad una qualitativa, come l'istituzione della nuova Cabina di regia per il PNRR, che non risponde ad una logica di accentramento, ma di organizzazione razionale ed innovativa dei processi di attuazione dei progetti, elaborati originariamente in un contesto geopolitico ed economico profondamente diverso da quello attuale.

  Cristina ROSSELLO (FI-PPE), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, fa presente che il provvedimento risponde a tre esigenze fortemente sentite: quella di efficienza, semplificazione e rapidità delle procedure di attuazione; l'accoglimento delle istanze espresse dal mondo delle autonomie locali per una migliore azione amministrativa; una migliore governance del PNRR, con una struttura centrale dotata di poteri d'indirizzo e di coordinamento. Rimarca che si tratta di una soluzione legislativa positiva che potrà essere ulteriormente perfezionata.

  Stefano CANDIANI (LEGA), nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo, fa presente che il Parlamento non hai mai potuto svolgere il suo ruolo sin dalla fase iniziale di definizione del PNRR. Rimarca che oggi è difficile definire uno spazio d'intervento per il Parlamento, al tempo stesso evidenzia come, a suo parere, il Piano dovrà necessariamente essere rimodulato, contestualmente ad una valutazione realistica della fattibilità dei progetti. Esprime che la nuova Cabina di regia possa operare in maniera «sinottica», superando la frammentarietà che ha connotato finora l'azione dei diversi dicasteri incaricati dell'attuazione.

  Maria Anna MADIA (PD-IDP), richiamandosi alle considerazioni svolte dal collega De Luca, fa presente che, in uno spirito assolutamente costruttivo, il Governo deve operare – a distanza di mesi dal suo insediamento – con totale trasparenza in relazione ai progetti attuativi del PNRR, così come aveva richiesto lo stesso on. Candiani in una delle prima sedute della Commissione. È necessario che il Governo spieghi sistematicamente alle Camere quali progetti sta portando avanti e cosa sta Pag. 272effettivamente succedendo sul piano attuativo, che oggi sfugge sia ai parlamentari che ai cittadini, Si tratta di un impegno che accomuna tutte le forze politiche poiché si tratta del più importante piano d'investimenti degli ultimi anni.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente e relatore, richiamando i suoi orientamenti federalisti, svolge alcune considerazioni prettamente politiche sul PNRR, che ha non sviluppato in sede di relazione. Fa presente in primo luogo che la nuova struttura di governance del Piano non ha tratti centralistici ma registra un'articolata presenza di rappresentanti delle amministrazioni locali e richiama l'importanza del nuovo codice degli appalti, funzionale ad una più rapida espletazione delle procedure di gara. Rileva che, in ultima istanza, appare razionalmente preferibile l'ipotesi di restituire i fondi a prestito piuttosto che impiegarli in progetti del tutto inutili.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 10.05.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 18 aprile 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 10.05.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE.
COM(2022)677 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Rinvio del seguito dell'esame).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 marzo 2023.

  Piero DE LUCA (PD-IDP) fa presente che la bozza di parere presentata dal relatore è stata diffusa poco prima dell'inizio della seduta. Chiede, pertanto, di rinviare il seguito dell'esame del documento per consentire un dibattito consapevole ed informato da parte della Commissione.

  Stefano CANDIANI (LEGA), relatore, fa presente che vi è in questa Commissione una buona prassi di diffondere preventivamente questo tipo di documenti, ma non vi è un obbligo in questo senso. Fa presente che vi è un termine, fissato in sede regolamentare, per l'approvazione di un documento ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà che viene a scadenza oggi, Dichiara in ogni caso di accedere alla richiesta del collega De Luca per una breve posticipazione della conclusione dell'esame e del voto del documento.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, propone di riconvocare la Commissione alle 13.45, prima della ripresa dei lavori pomeridiani.

  La Commissione concorda.

  La seduta termina alle 10.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 18 aprile 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 15.45.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE.
COM(2022)677 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere motivato).

Pag. 273

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana.

  Stefano CANDIANI (LEGA), relatore, illustra i contenuti della proposta di documento, (vedi allegato 2) con cui si propone che la Commissione esprima un parere motivato ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, avverte che è stata presentata una proposta di documento alternativo da parte del gruppo M5S (vedi allegato 3). Valutato il diverso tenore della parte conclusiva dei due documenti, avverte che in caso di approvazione del documento formulato dal relatore, il documento presentato dal collega Bruno non sarà posto in votazione e sarà comunque pubblicato in allegato al resoconto odierno. Dà quindi la parola al deputato Bruno per la sua illustrazione.

  Raffaele BRUNO (M5S) dà lettura della proposta formulata dal suo Gruppo, che si conclude con una valutazione di conformità della proposta di regolamento rispetto al principio di sussidiarietà.

  Piero DE LUCA (PD-IDP) chiede che le dichiarazioni di voto si svolgano ordinatamente, secondo la diversa consistenza numerica dei gruppi, secondo lo schema adottato per le dichiarazioni in Aula.

  Lucrezia Maria Benedetta MANTOVANI (FDI) esprime il voto favorevole del suo Gruppo.

  Piero DE LUCA (PD-IDP) esprime il voto contrario del suo Gruppo affermando che la proposta di regolamento rispetta il principio di sussidiarietà e di proporzionalità. Sottolinea che spetterà alle Commissioni di merito affrontare, anche con audizioni, le diverse questioni sostanziali connesse alla proposta di regolamento.

  Isabella DE MONTE (A-IV-RE) dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.

  Stefano CANDIANI (LEGA), relatore, osserva conclusivamente che la Commissione, di fronte ad una problematica fortemente avvertita dal Paese, ha saputo porsi in ascolto, operando la necessaria sintesi delle diverse posizioni. Sottolinea che si è sperimentato un metodo che potrà essere utilizzato per altri provvedimenti.

  La Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore onorevole Candiani.

  La seduta termina alle 16.10.