CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 aprile 2023
95.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 209

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 18 aprile 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

  La seduta comincia alle 10.35.

DL 13/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.
C. 1089 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Fabio ROSCANI (FDI) relatore, riferisce che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite affari costituzionali e bilancio, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Specifica che si tratta di un provvedimento molto articolato che è stato approvato dal Senato Pag. 210(nella seduta del 13 aprile scorso) che ha apportato diverse modifiche al testo originario del disegno di legge. Avverte che nella presente relazione illustrerà solo le disposizioni di interesse della VII Commissione, rinviando al dossier del Servizio Studi per una disamina più approfondita del contenuto del provvedimento.
  L'articolo 15, commi 1-5, prevede che l'Agenzia del demanio individui beni immobili inutilizzati, di proprietà dello Stato e gestiti dalla medesima Agenzia, da destinare ad alloggi o residenze universitarie, oggetto di finanziamento, anche parziale, nell'ambito delle risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. I medesimi immobili possono essere destinati anche ad impianti sportivi, anch'essi oggetto di finanziamento, oppure idonei al finanziamento, nell'ambito del PNRR. L'Istituto per il credito sportivo può proporre all'Agenzia del demanio integrazioni all'elenco degli immobili destinati ad impianti sportivi con immobili di proprietà del medesimo Istituto che possono essere oggetto di interventi finanziati, anche parzialmente, con risorse del PNRR. Si prevede, inoltre, che il Ministero della difesa individui beni del demanio militare o beni in uso al medesimo Ministero da destinare alla realizzazione e alla valorizzazione di opere di protezione ambientale, di opere di edilizia residenziale pubblica destinate al personale nonché di impianti sportivi. Il Ministero della difesa e la società Difesa Servizi S.p.a. possono avvalersi dell'Istituto per il credito sportivo per l'individuazione di impianti sportivi da realizzare e valorizzare, autorizzando altresì la stipula di apposite intese con il medesimo Istituto per facilitare il cofinanziamento degli interventi. Nel corso dell'esame al Senato sono stati introdotti i commi 5-bis e 5-ter in base ai quali si dispone circa l'individuazione, da parte dell'Agenzia del demanio, di immobili suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione da destinarsi ad alloggi universitari o impianti sportivi finanziati, o finanziabili, a valere sulle risorse del PNRR e si stabilisce che le regioni e gli enti locali possono procedere a una ricognizione degli immobili e di impianti sportivi, di loro proprietà, che possano essere oggetto di interventi di recupero o ristrutturazione o che possano essere adibiti ad attività sportiva.
  L'articolo 20, comma 1, al fine di assicurare una ancora più efficace e tempestiva attuazione degli interventi compresi nel PNRR che riguardino beni culturali e paesaggistici, stabilisce la competenza dell'apposita Soprintendenza speciale (istituita dall'articolo 29 del decreto-legge n. 77 del 2021 che viene appositamente novellato) ad adottare i provvedimenti finali relativi alle funzioni di tutela, in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. Più nello specifico, per effetto delle modifiche introdotte, la Soprintendenza speciale esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando il relativo provvedimento finale in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime per l'attività istruttoria. I commi 2-5 recano le conseguenti previsioni organizzative e finanziarie.
  Il capo II – articoli da 23 a 26 – reca disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito.
  L'articolo 23 prevede che, al fine di raggiungere gli obiettivi del PNRR relativi alle linee di investimento per la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche, negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 sono individuate dal Ministero dell'istruzione e del merito le équipe formative territoriali costituite da 20 docenti da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale e un numero massimo di 100 docenti da porre in esonero dall'esercizio delle attività didattiche, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione del PNRR (del medesimo dicastero). Come specificato dalla relazione illustrativa, la disposizione in esame intende estendere agli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 la misura già contenuta all'articolo 1, comma 725, della legge di bilancio 2019 e relativa alle équipe formative territoriali, quale supporto alle azioni delle istituzioni scolastiche sulla digitalizzazione, estendendo la misura anche alle azioni e agli investimenti del Pag. 211PNRR, secondo quanto già previsto dall'articolo 47, comma 1, del decreto-legge n. 36 del 2022.
  L'articolo 24 (commi 1-4) consente, a determinate condizioni, agli enti locali l'utilizzo dei ribassi d'asta per ciascun intervento di edilizia scolastica ad ogni titolo rientrante fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane possono avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche, nonché di società da esse controllate. Per gli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, le centrali di committenza e i contraenti generali, esercitano i poteri commissariali attualmente attribuiti ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane e che tali soggetti, possono procedere, a determinate condizioni, all'affidamento diretto dei servizi connessi. Tale previsione è estesa anche agli Istituti tecnologici superiori per l'attuazione degli interventi rientranti nel PNRR. Limitatamente agli interventi di edilizia scolastica, le deroghe al codice dei contratti pubblici attualmente previste si applicano anche agli accordi quadro definiti e stipulati da Invitalia anche per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione. Il comma 5 autorizza la spesa di 4 milioni di euro per il 2023 finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico. Il comma 6 detta nuove disposizioni relativamente ai vincitori del concorso di progettazione di scuole innovative. Il comma 6-bis, inserito al Senato, modifica alcuni profili della disciplina transitoria introdotta dalla legge istitutiva del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, relativamente sia alla previsione dei termini previsti per l'accreditamento temporaneo e per l'iscrizione delle fondazioni ITS Academy nel registro delle persone giuridiche, sia al periodo entro il quale le fondazioni possono temporaneamente continuare a fare riferimento a più di un'area tecnologica che viene esteso da dodici a diciassette mesi.
  L'articolo 25 modifica le modalità di nomina del direttore generale della Scuola di Alta formazione dell'istruzione, prevedendo, in particolare, che la stessa avvenga con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito (anziché, come finora previsto, con decreto del Ministro dell'istruzione), estendendo la platea di coloro che possono essere nominati anche ai dirigenti di seconda fascia (oltre che a quelli di prima fascia come previsto in precedenza) ed espungendo il termine del 1° marzo 2023 per l'adozione del relativo decreto.
  Il Capo III – articoli da 26 a 28 – reca disposizioni urgenti in materia di università e ricerca.
  L'articolo 26 (commi 1-5) riconosce alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo previste dall'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel periodo di attuazione del Piano ed entro limiti specifici, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di unità di personale in possesso del titolo di dottore di ricerca o che è o è stato titolare di assegni di ricerca o di contratti di ricerca a tempo determinato. L'articolo modifica inoltre la normativa transitoria relativa all'obbligo per le università di riservare una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato ai titolari di contratti da ricercatore di tipo A o ai titolari di uno o più assegni di ricerca, estendendola fino al dal 29 giugno 2025 al 31 dicembre 2026 e individuando i soggetti interessati dalla disposizione tra coloro che siano o siano stati titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato per una durata non inferiore a un anno. Il comma 5-bis, introdotto al Senato, proroga al 31 dicembre 2026 la possibilità, per taluni titolari di contratti di ricercatore universitario di vedersi riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Analogamente, si proroga al 31 dicembre 2026 la Pag. 212possibilità, per coloro che sono stati titolari di assegni di ricerca in base alla previgente disciplina e che stipulano un contratto di ricercatore a tempo determinato, in base alla riforma del decreto-legge n. 36 del 2022, di vedersi riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni. Il comma 6 esclude l'applicazione dell'attuale limite di spesa per l'attribuzione di assegni di ricerca alle risorse rivenienti dal PNRR, nel periodo di attuazione del piano medesimo, nonché a quelle derivanti da progetti di ricerca, nazionali o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi. Il comma 6-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, estende ai ricercatori a tempo determinato assunti a tempo pieno, la facoltà di optare, per gli anni accademici successivi a quello della presa di servizio, al regime a tempo definito. Il comma 7 reca una disposizione per favorire l'attrattività del sistema universitario per i giovani studiosi in possesso di abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia che si trovino a svolgere le loro attività sia in Italia sia all'estero. Il comma 8 consente alle università statali, a determinate condizioni, la stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale in favore di personale docente e della ricerca. Il comma 9, infine, specifica i requisiti minimi che devono essere posseduti dai componenti il consiglio di amministrazione dell'università tra i quali va scelto il presidente dell'organo collegiale. Il comma 9-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, inserisce, tra i princìpi e i criteri direttivi che presiedono all'emanazione dei regolamenti di attuazione della legge di riforma del settore AFAM, anche il riferimento alla previsione dell'abilitazione artistica nazionale quale attestazione della qualificazione didattica, artistica e scientifica dei docenti nonché quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con decentramento delle procedure di nomina delle relative commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione degli esiti e di gestione del relativo contenzioso. Il conseguimento dell'abilitazione non dà diritto all'assunzione in ruolo.
  L'articolo 27, comma 1, stabilisce che i soggetti a partecipazione pubblica appositamente costituiti al fine di promuovere il miglior coordinamento nella realizzazione degli interventi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca relativi alla Missione 4, Componente 2, del PNRR, nonché del relativo piano nazionale di investimenti complementari (PNC), assicurino l'integrazione dei propri organi statutari di gestione e controllo con uno o più rappresentanti designati dal Ministero nonché, su indicazione di quest'ultimo, di ulteriori Ministeri, in ragione del tema oggetto della ricerca finanziata. I commi 2 e 3 prevedono che le università statali, gli enti pubblici di ricerca, e le istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica osservino le procedure di controllo e rendicontazione delle misure relative al PNRR e al PNC, con sistemi interni di gestione e controllo idonei ad assicurare il corretto impiego delle risorse finanziarie loro assegnate, nell'esercizio della propria autonomia responsabile. In base al comma 4, le università statali e non statali, legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni statali AFAM e i soggetti attuatori di cui al comma 1 possono fornire quale idoneo strumento di garanzia delle risorse ricevute ai fini della realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC, anche i fondi assegnati dal Ministero dell'università e della ricerca in relazione al funzionamento ordinario. In base al comma 5, per i soggetti attuatori di cui al comma 1, i fondi di funzionamento ordinario costituiscono idoneo strumento di garanzia a copertura delle erogazioni ricevute per lo svolgimento delle attività progettuali connesse alla realizzazione di interventi di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC.
  L'articolo 27-bis, introdotto al Senato, dispone che la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (prevista dall'articolo 48 del decreto-legge n. 77 del 2021) si applichi alle università statali, alle istituzioni dell'alta formazione Pag. 213artistica, musicale e coreutica, nonché agli enti pubblici di ricerca per tutte le procedure per la realizzazione degli interventi PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca fino all'importo di 215.000 euro.
  L'articolo 28, comma 1, stabilisce che le ulteriori risorse destinate dalla legge di bilancio 2023 agli interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari (pari a complessivi 300 milioni di euro tra il 2023 e il 2026) possano essere assegnate anche agli interventi proposti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai relativi organismi preposti al diritto allo studio universitario o all'edilizia residenziale pubblica, ove ammissibili. Il comma 1-bis, introdotto al Senato, prescrive un regime autorizzatorio al quale viene assoggettato l'esercizio delle strutture residenziali universitarie beneficiarie delle risorse di cui all'articolo 1-bis della legge n. 338 del 2000 (Nuovo housing universitario).
  L'articolo 33, comma 5-ter, introdotto al Senato, novella l'articolo 9 del decreto-legge n. 4 del 2022, in materia di organizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, prevedendo la nomina di un Commissario straordinario per la realizzazione tempestiva dei relativi interventi.
  Viene autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per il triennio 2022-2024, al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle infrastrutture, sia già esistenti che da realizzare, comprese quelle per l'accessibilità. La titolarità della misura è posta in capo all'Agenzia per la coesione territoriale e al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – periodo di programmazione 2021-2027. Lo stanziamento complessivo di 150 milioni di euro stabilito dalla disposizione in commento si aggiunge ad altri due stanziamenti operati in precedenza. Le opere infrastrutturali sono suddivise in essenziali, connesse e di contesto. L'individuazione delle opere essenziali, connesse e di contesto non è più in capo all'Agenzia per la coesione territoriale ma è rimessa ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dell'Autorità politica delegata per lo sport, da adottare d'intesa con la Regione Puglia, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, ciò al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Viene inoltre autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per le spese di funzionamento e di realizzazione dei progetti e degli interventi.
  L'articolo 46, al fine di semplificare e liberalizzare gli interventi di manutenzione ordinaria sui beni culturali riguardanti immobili di proprietà pubblica e con destinazione d'uso pubblico e sottoposti a tutela in base al Codice dei beni culturali, interessati dal PNRR e dal PNC, consente che gli stessi possano essere avviati, anziché previa autorizzazione, mediante segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) il cui regime consente di avviare l'attività di manutenzione nel momento stesso in cui la segnalazione viene presentata all'autorità competente, quindi già nelle more dell'effettuazione dei controlli.
  I commi da 9-ter a 9-sexies dell'articolo 47 – inseriti al Senato – recano alcune modifiche alla disciplina sui procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale e riguardi aree interessate da progetti di infrastrutture di ricerca. In particolare viene introdotto un nuovo comma 1-bis all'articolo 7 del decreto-legge n. 50 del 2022 al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'investimento 3.1 della Missione 4, Componente 2, del PNRR, concernente il fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione. Il fondo mira a facilitare l'osmosi tra la conoscenza scientifica generata in infrastrutturePag. 214 di ricerca di alta qualità e il settore economico, favorendo l'innovazione. La misura sostiene la creazione di infrastrutture di ricerca e innovazione che colleghino il settore industriale con quello accademico finanziando la creazione o il rafforzamento di infrastrutture di ricerca di rilevanza pan-europea e infrastrutture di innovazione dedicate, promuovendo la combinazione di investimenti pubblici e privati. Per i procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA. Il nuovo comma 1-bis introduce una deroga a tale previsione, per gli impianti la cui realizzazione sia prevista in aree interessate da progetti di infrastrutture di ricerca indicate in nella Tabella 7 del Piano nazionale Infrastrutture di Ricerca 2021-2027.
  Vengono poi introdotte previsioni specifiche circa il rilascio di ulteriori titoli abilitativi all'esercizio delle attività economiche ai fini della realizzazione e del funzionamento dell'infrastruttura di ricerca Einstein Telescope. In particolare, si introduce una deroga alla procedura autorizzatoria prevista dal decreto-legge n. 50 del 2022 per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, qualora la loro realizzazione sia prevista in aree interessate da progetti di infrastrutture di ricerca indicate nella Tabella 7 del Piano nazionale Infrastrutture di Ricerca 2021-2027. Sempre al fine di consentire la realizzazione e il pieno funzionamento di Einstein Telescope, si dispone che gli ulteriori titoli abilitativi all'esercizio delle attività economiche nell'ambito dei comuni indicati, siano rilasciati, in sede di prima applicazione, dalle amministrazioni competenti di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, sentito l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e si introduce la possibilità – al ricorrere di esigenze oggettivamente connesse alla preservazione della funzionalità dell'infrastruttura e all'esigenza di ridurne le potenziali interferenze –, di modificare sia le attività economiche sia i territori comunali citati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito l'INFN.
  Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

  Antonio CASO (M5S), premesso che se da un lato il provvedimento può essere condivisibile nei suoi intenti di riorganizzazione e potenziamento della governance per velocizzare la messa a terra dei fondi del PNRR, nella realtà dei fatti quello che il suo gruppo ha riscontrato è il rischio di un rallentamento della realizzazione dei singoli progetti già avviati e, di conseguenza, di non riuscire a rispettare gli impegni presi con l'Unione europea quanto alle varie scadenze. Ciò perché il decreto in esame smantella l'attuale regime di governance facendo decadere tutte le strutture istituite nei ministeri. Pur considerando lecito che il Governo voglia occupare i vari spazi di nomina, esprime preoccupazione per i conseguenti rallentamenti dei diversi progetti.
  Con riferimento alle competenze della Commissione sottolinea, in particolare, la disorganizzazione che vige negli uffici competenti, ad esempio, ai bandi per la costruzione dei nuovi asili nido nei comuni. Invita quindi i rappresentanti della maggioranza ad attivarsi per mettere in campo tutte le azioni possibili per rimediare, in quanto sono a rischio diversi progetti, soprattutto nelle regioni del Sud. Ricorda, in proposito, che il principale obiettivo del PNRR sarebbe proprio quello di colmare il divario tra Nord e Sud.
  Rimanendo nell'ambito delle competenze della Commissione, nell'apprezzare l'eliminazione del tetto di spesa sui contratti di ricerca, rileva come questi ancora stentino a partire, in mancanza di piani straordinari di assunzione che sarebbero particolarmente necessari proprio nell'ambito dei progetti connessi all'attuazione del PNRR.
  Riassume quindi il contenuto di alcuni emendamenti che il suo gruppo ha presentato al Senato, quale quello sulla pubblicità e trasparenza dei progetti di edilizia scolastica, quello volto ad evitare che il direttore generale della Scuola di Alta formazionePag. 215 dell'istruzione, sia nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, invece che attraverso una selezione pubblica. Ricorda ancora che il suo gruppo ha chiesto che il Ministro dell'istruzione riferisca con cadenza semestrale su programmi formativi, obiettivi attesi e risultati conseguiti per dare contezza al Parlamento sulla formazione dei docenti in attuazione del PNRR. Sottolinea, infine, di non condivide le scelte fatte in relazione alle autorizzazioni per gli interventi di manutenzione ordinaria sui beni culturali riguardanti immobili di proprietà pubblica e con destinazione d'uso pubblico e sottoposti a tutela in base al Codice dei beni culturali.
  Conclude preannunciando il voto contrario del gruppo del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  Irene MANZI (PD-IDP), preannuncia il voto contrario del gruppo del Partito democratico per motivazioni di carattere sia generale, sia specifico con riferimento alle competenze della VII Commissione. Riferisce di non condividere l'intento di smontare l'assetto complessivo della governance delle strutture che si sono occupate dell'attuazione del piano, soprattutto in considerazione delle difficoltà degli enti locali a rispettare le tempistiche con particolare riguardo agli interventi di edilizia scolastica. Non condivide, inoltre, la volontà di accentramento, specialmente dopo le dichiarazioni del Ministro Fitto in merito alla volontà di cambiare la struttura del PNRR. Rilevata la mancanza di un orizzonte complessivo e di una visione circa gli obiettivi che si vogliono attuare, non può che esprimere preoccupazione per i ritardi nell'attuazione dei progetti.
  Passando ai temi di interesse della VII Commissione, si sofferma a riassumere il contenuto di alcune proposte emendative presentate dal gruppo del PD al Senato. Pur apprezzando l'approvazione di quello del Sen. Verducci che riconosce il servizio prestato ai ricercatori, il giudizio complessivo sul provvedimento resta negativo, specialmente per le modifiche sulle competenze delle soprintendenze e per le criticità legate alla scuola di alta formazione dell'istruzione che erano state rilevate anche nel corso dell'esame del decreto-legge n. 36 del 2022.
  Conclude proponendo un aggiornamento sullo stato di attuazione del PNRR con riferimento ai progetti di competenza della Commissione, dopo quello effettuato all'inizio della Legislatura.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 10.50.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 18 aprile 2023.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 534 Berruto, recante l'Incremento delle aliquote dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse relativamente ad alcuni giochi e destinazione del gettito alla promozione dell'attività sportiva di rappresentanti dell'Associazione nazionale atlete – ASSIST, della Federazione italiana gioco calcio – FIGC e dell'Associazione italiana calciatori – AIC.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.35 alle 12.10.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 18 aprile 2023.

Audizione informale, nell'ambito della risoluzione 7-00055 Orrico: Iniziative per contrastare la diffusione delle sfide di resistenza (challenge) nelle reti sociali telematiche, di Gianluca Giansante, professore di comunicazione digitale e social media presso l'Università LUISS Guido Carli, di rappresentanti dell'Associazioni Pollicino, dell'Associazione nazionale giovani innovatori – ANGI e del Movimento italiano genitori – MOIGE.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.50.