CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 aprile 2023
95.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 187

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 18 aprile 2023. — Presidenza del vicepresidente Pietro PITTALIS.

  La seduta comincia alle 14.50.

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.
C. 1060 Governo.
(Parere alle Commissioni VI e XII).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro PALOMBI (FDI), relatore, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 34 del 2023, recante «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali».
  Fa presente che il testo del decreto-legge, composto da 25 articoli, è suddiviso in 4 Capi: il Capo I, (articoli da 1 a 7) reca misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale; il Capo II (articoli da 8 a 16) introduce disposizioni in materia di salute; il Capo III (articoli da 17 a 23) reca misure in materia di adempimenti fiscali; e il Capo IV (articoli 24 e 25) prevede le disposizioni finali e finanziarie.
  La presente relazione si sofferma quindi sui contenuti del provvedimento che riguardano aspetti di interesse della Commissione Giustizia, ed in particolare sulle disposizioni del Capo III, rinviando invece alla documentazione predisposta dagli uffici l'illustrazione complessiva del testo.
  In primo luogo, si segnala l'articolo 16, in materia di contrasto agli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario, che modifica l'articolo 583-quater del codice penale, introducendo una specifica sanzione (reclusione da 2 a 5 anni) per le lesioni non aggravate procurate agli esercentiPag. 188 le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.
  In proposito, rammenta che la legge n. 113 del 2020 ha introdotto norme specifiche volte a tutelare la sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, in particolare, intervenendo con l'articolo 4 sul citato articolo 543-quater del codice penale, per estendere l'ambito di applicazione delle pene previste al primo comma (reclusione da 4 a 10 anni per lesioni gravi e reclusione da 8 a 16 anni per lesioni gravissime) al caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate «a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività».
  Con riguardo alle lesioni non aggravate cagionate al personale sanitario, l'autore, in base al quadro normativo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in conversione, era chiamato a rispondere a titolo di lesioni personali (articolo 582 codice penale).
  Occorre ricordare che la legge 113 del 2020 ha introdotto anche una aggravante comune (art. 61, numero 11-octies c.p.) per la quale la pena è aggravata quando il delitto è commesso in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività. La legge stessa ha inoltre previsto la procedibilità d'ufficio per i reati (ivi incluso il reato di lesioni personali) aggravati ai sensi della suddetta circostanza.
  Per quanto attiene quindi al contenuto dell'articolo 16 in esame, la lettera b) del comma 1, nel riscrivere il comma 2 dell'articolo 584-quater del codice penale, conferma le pene previste per le lesioni gravi e gravissime, e prevede un inasprimento sanzionatorio con riguardo alle lesioni semplici cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, per le quali si prevede la pena della reclusione da due a cinque anni.
  L'articolo modifica – conseguentemente alle modifiche apportate al citato comma 2 – la rubrica dell'articolo 583-quater del codice penale, espungendo il riferimento alle lesioni gravi o gravissime (comma 1, lettera a).
  L'articolo 17 reca disposizioni in materia di adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.
  I commi 1 e 3 consentono di definire con modalità agevolate – quelle già previste dalla legge di bilancio 2023 per gli atti riferiti al periodo precedente – anche gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, ma divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023.
  In particolare, si prevede la riduzione delle sanzioni a 1/18 di quelle irrogate, e il versamento del quantum così rideterminato entro il 30 aprile 2023 (trenta giorni dalla data di entrata in vigore della norma in esame). Per gli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione definiti in acquiescenza nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, ove sia in corso il pagamento rateale, si consente di rideterminare il quantum dovuto a titolo di sanzione a 1/18 di quelle irrogate (comma 180 della legge di bilancio 2023) e con la loro rateizzazione in venti rate trimestrali di pari importo (ai sensi del successivo comma 182).
  Il comma 2 consente la conciliazione agevolata anche per le controversie pendenti al 15 febbraio 2023 (con estensione di quanto disposto dalla legge di bilancio 2023, con riferimento alle liti pendenti al 1° gennaio 2023). La conciliazione riguarda le liti pendenti innanzi alle corti di giustizia tributariaPag. 189 di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi e in cui è parte l'Agenzia delle entrate.
  L'articolo 18 modifica la disciplina per la regolarizzazione di omessi o carenti versamenti di importi rateali, disciplinata dalla legge di bilancio 2023. In particolare, le norme in esame precisano l'ambito applicativo della relativa disciplina, chiarendo che la regolarizzazione riguarda le somme per cui non sia stata notificata una cartella di pagamento o un atto di intimazione al 1° gennaio 2023.
  L'articolo 19 modifica i termini previsti dalla legge di bilancio 2023 per avvalersi della regolarizzazione di violazioni formali del pagamento di alcuni tributi e del cosiddetto ravvedimento speciale. In particolare, si posticipa al 31 ottobre 2023 (in luogo del 31 marzo 2023), il termine di versamento della prima rata prevista per la definizione delle violazioni di natura formale e vengono modificati altresì i termini per le rate successive alla prima. Analogamente, vengono modificati i termini per la regolarizzazione e il versamento necessari ai fini dell'accesso al ravvedimento speciale.
  L'articolo 20, di particolare interesse per la Commissione Giustizia, modifica i termini di alcuni istituti di deflazione del contenzioso e di definizione agevolata della pretesa tributaria disciplinati dalla legge di bilancio 2023.
  Il comma 1, lettere da a) a e) riapre i termini per la definizione agevolata delle controversie tributarie, disciplinata dall'articolo 1, commi 186-205, della legge di bilancio 2023.
  In particolare, la lettera a) posticipa dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per perfezionare la definizione agevolata attraverso la presentazione della domanda e il pagamento dei dovuti importi delle rate entro termini prefissati.
  La lettera b) posticipa dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per la presentazione della domanda di definizione agevolata anche nel caso di controversie «autonome», cioè riferite a ciascun atto impugnato.
  La lettera c) concernente la sospensione del processo nel caso di istanza di definizione agevolata. Viene posticipato dal 10 luglio al 10 ottobre 2023 il termine finale di sospensione del processo, a seguito dell'apposita istanza presentata al giudice entro il medesimo termine del 10 ottobre 2023.
  La lettera d) allunga il periodo di sospensione dei termini di impugnazione delle pronunce giurisdizionali, con riferimento alle controversie definibili con modalità agevolate. Per effetto delle norme in esame, per le controversie definibili con modalità agevolate sono sospesi per undici mesi (in luogo degli originari nove) i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, i quali scadono dal 1° gennaio 2023 fino al 31 ottobre 2023 (in luogo del 31 luglio 2023).
  La lettera e) modifica il comma 200, riguardante il diniego della definizione agevolata. Con le modifiche in esame, si posticipa il termine per la notifica dell'eventuale diniego della definizione agevolata delle controversie dal 31 luglio al 31 ottobre 2024.
  La lettera f) riapre fino al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno) il termine per usufruire della conciliazione agevolata delle liti pendenti, disciplinata dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 206-2011 della legge n. 197 del 2022) che, in sintesi, consente l'accordo conciliativo fuori udienza.
  La lettera g) riapre i termini per usufruire della rinuncia agevolata delle liti tributarie pendenti in Cassazione, disciplinata dai commi 213-218 della legge di bilancio 2023 (n. 197 del 2022), estendendoli dal 30 giugno al 30 settembre 2023.
  Il comma 2 dell'articolo in esame modifica l'articolo 40, comma 3 del decreto-legge n. 13 del 2023, attualmente all'esame della Camera dei deputati per la sua conversione in legge.
  La norma posticipa dal 31 luglio al 31 ottobre 2023 il termine per l'adempimento dell'obbligo, posto in capo all'Agenzia delle entrate, di depositare in Cassazione l'elenco delle controversie per le quali è stata Pag. 190presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei versamenti dovuti.
  Inoltre, modifica il riferimento normativo relativo alla dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità. Invece dell'articolo 291 del codice di procedura civile (che prevede la cancellazione della causa dal ruolo in caso di mancata ottemperanza all'ordine di rinnovazione della notificazione impartito dal giudice) con la norma in commento si fa riferimento all'articolo 391 del medesimo codice che dispone, tra l'altro, che sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio, salvo che debba decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento fissati per la pubblica udienza. Provvede il presidente, con decreto, se non è stata ancora fissata la data della decisione.
  L'articolo 21, con norme di interpretazione autentica precisa l'ambito di applicazione della disciplina del cosiddetto ravvedimento speciale, ovvero indica alcune violazioni escluse dalla normativa e altre, invece, ricomprese nella regolarizzazione.
  L'articolo 22 modifica alcune disposizioni concernenti il contenzioso in materia tributaria.
  In particolare, l'articolo estende all'Agenzia delle entrate-Riscossione l'applicazione delle disposizioni concernenti la prenotazione a debito di alcune spese processuali previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. Come si evince dalla relazione illustrativa, la modifica appare giustificata dalla natura di ente strumentale dell'Agenzia delle entrate e Agente della riscossione nazionale delle entrate pubbliche.
  Nel dettaglio, la disposizione in esame modifica l'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 16 del 2012 che dispone l'applicazione anche alle Agenzie fiscali delle norme dell'articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. Il citato articolo 158 dispone che nei processi in cui è parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione: il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario; l'imposta di bollo nel processo contabile; l'imposta di registro, nel processo civile e amministrativo; l'imposta ipotecaria e catastale; le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile. La norma prevede inoltre che le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore.
  L'articolo 23 introduce, nell'ambito delle procedure agevolate di regolarizzazione fiscale previste dalla legge di bilancio 2023, una causa di non punibilità per taluni reati tributari (omesso versamento di ritenute, omesso versamento di IVA e indebita compensazione di crediti non spettanti) qualora le violazioni sottese a tali reati siano state definite e vi sia stato l'integrale pagamento delle somme dovute prima della pronuncia della sentenza di appello. La circostanza esimente opera esclusivamente se le violazioni sono state comunque definite ed il contribuente ha provveduto ad effettuare l'integrale pagamento degli importi dovuti, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla procedura agevolata di cui ha usufruito, prima che venga pronunciata la sentenza di appello.
  I commi 2 e 3 disciplinano la procedura da seguire per far valere la causa di non punibilità di nuova introduzione.
  Ai sensi del comma 2, il contribuente è tenuto all'adempimento di una serie di obblighi informativi: nei confronti dell'Autorità giudiziaria procedente, cui deve comunicare l'avvenuto versamento delle somme dovute o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata; nei confronti dell'Agenzia delle entrate, che deve informare dell'avvenuta comunicazione all'Autorità giudiziaria, fornendo anche i riferimenti del procedimento penale pendente.
  Il comma 3 prevede che dal momento in cui il giudice presso cui è pendente il procedimento penale riceve la comunicazione del pagamento effettuato il processo è sospeso fino all'ulteriore comunicazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, circa l'esitoPag. 191 della procedura, da cui può derivare la decadenza del processo (se si è addivenuti alla corretta definizione della procedura stessa ed al versamento integrale delle somme dovute) ovvero la sua ripresa (qualora non vi sia stata definizione della procedura o si sia verificata la decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione).
  Infine, il comma 4 dispone che, durante il periodo di sospensione del processo, è comunque possibile continuare l'attività di acquisizione delle prove, facendo ricorso all'incidente probatorio previsto dall'articolo 392 del codice di procedura penale.
  Preannuncia quindi l'intenzione di presentare una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame, che terrà conto dell'esito del dibattito.

  Pietro PITTALIS, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.
C. 1067 Governo.
(Parere alle Commissioni VIII e IX).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Valeria SUDANO (LEGA), relatrice, intervenendo da remoto, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 35 del 2023 recante «Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria», ai fini dell'espressione del parere alle Commissione VIII Ambiente e IX Trasporti.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata analisi dei contenuti del decreto-legge, evidenzia alcuni limitati profili di competenza della Commissione Giustizia.
  Gli articoli 1 e 2 investono la competenza della Commissione sotto il profilo della disciplina dell'assetto societario e concessorio della «Stretto di Messina S.p.A.» che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 aprile 2013 aveva posto in stato di liquidazione poi revocato – al fine di riavviare l'attività di progettazione e realizzazione del collegamento tra la Sicilia e il continente – dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 487 a 493, della legge n. 197/2022).
  In particolare, l'articolo 1 in esame distribuisce le quote societarie tra i diversi soggetti pubblici interessati ed esclude che possa svolgere attività all'estero (lettera a)); ne ridefinisce la composizione degli organi di amministrazione e controllo (lettera b)). affida a RFI S.p.A. la gestione degli impianti ferroviari (lettera c)); qualifica esplicitamente tale società come «in house», precisando i compiti di indirizzo e vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche con la previsione della possibilità di nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del medesimo Ministro, di un commissario straordinario (lettera d)). Viene infine disciplinata la costituzione di un Comitato scientifico con compiti di consulenza tecnica (lettera e)) e disposta una abrogazione per finalità di coordinamento (lettera f)).
  Al riguardo, evidenzia la previsione secondo cui con decreto del Ministero delle infrastrutture sono attribuite le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2020 (rectius del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 gennaio 2020). La relazione illustrativa motiva tale disposizione con il «fine di garantire il pieno rispetto dei principi di legalità e trasparenza nell'esercizio delle attività connesse alla realizzazione del Ponte». Ancora, si segnala che, in caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale da parte del commissario straordinario, ove nominato, si applicano talune disposizioni del cosiddetto decreto «sblocca cantieri», in relazione alla progettazione ed esecuzione dell'opera nonché ad occupazioni di urgenza ed espropriazioni (articolo 4, commi 2 e 3, Pag. 192terzo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019.
  L'articolo 2 ridefinisce il rapporto di concessione fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Stretto di Messina S.p.A., che ovviamente riprende ad intercorrere in conseguenza della revoca dello stato di liquidazione della concessionaria.
  L'articolo 3 reca misure volte a riavviare le attività di programmazione e progettazione dell'opera.
  Di interesse della Commissione è altresì l'articolo 4 comma 3. Al fine di consentire, in tempi rapidi, la riattivazione della società e la ridefinizione dei rapporti contrattuali dalla medesima stipulati si prevede che la società concessionaria, il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera, attraverso la stipulazione di atti aggiuntivi, possano manifestare la volontà che ciascun contratto tra quelli caducati (per effetto del venir meno della concessione nel 2012) acquisisca nuovamente efficacia a seguito dalla delibera di approvazione del progetto definitivo, subordinatamente alla definizione delle seguenti rinunce: la rinuncia da parte loro delle azioni e domande, a qualunque titolo dedotte nei giudizi pendenti o comunque deducibili, nei confronti della Società concessionaria nonché della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di ogni altra pubblica amministrazione coinvolta nella realizzazione dell'opera, a valere come definitiva abdicazione di ogni diritto e pretesa maturata; la rinuncia, da parte dei medesimi soggetti, a tutte le ulteriori pretese azionabili in futuro a qualsiasi titolo, in relazione ai rapporti contrattuali per il periodo antecedente alla stipula dei predetti atti aggiuntivi e ad ogni attività o atto negoziale prodromico alla loro sottoscrizione.
  Ciò premesso, si riserva di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

  Pietro PITTALIS, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Documento di economia e finanza 2023.
Doc. LVII, n. 1 e Annesso e Allegati.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Pietro PITTALIS, presidente, fa presente che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza (DEF) relativo all'anno 2023, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri il 12 aprile scorso, e predisposto ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con allegata la Relazione di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al fine di esprimere il prescritto parere alla V Commissione.
  A tale riguardo, in sostituzione del relatore, presidente Maschio, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rammenta che il DEF – articolato in tre sezioni e in una serie di allegati – costituisce il principale strumento di programmazione della politica economica e di bilancio, che traccia, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europeo (PSC). Rammento altresì che il DEF viene trasmesso alle Camere affinché si esprimano sugli obiettivi e sulle conseguenti strategie di politica economica in esso indicati, in tempo utile per l'invio al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, entro il 30 aprile, del Programma di Stabilità e del Programma Nazionale di Riforma (PNR).
  Con riguardo al quadro macroeconomico nazionale, fa presente che, secondo quanto riportato nel documento, dopo la robusta crescita registrata nel 2021 (7,0 per cento) dovuta al rimbalzo post-pandemia, nel 2022 è proseguita la fase di espansione dell'attività economica, benché a ritmo inferiore: il PIL è cresciuto del 3,7 per cento, in linea con quanto prospettato nella NADEFPag. 193 rivista e integrata. In un contesto macroeconomico connotato da tensioni geopolitiche, dal marcato incremento dei prezzi dei beni energetici e dall'intonazione via via più restrittiva di politica monetaria, l'attività economica ha beneficiato della vivace ripresa dei servizi. Nonostante la discesa dei prezzi dei beni energetici e il progressivo allentamento delle interruzioni nelle catene di approvvigionamento, nella parte finale dell'anno la propagazione della spinta inflazionistica alla generalità delle voci di spesa ha interrotto la fase di crescita del PIL in corso da sette trimestri, riducendo in particolare i consumi delle famiglie. In concomitanza, si sono rilevati i primi segnali della trasmissione dell'aumento dei tassi di interesse di policy sulle condizioni di offerta del credito al settore privato.
  Il DEF evidenzia che tuttavia, i provvedimenti del Governo di sostegno a famiglie e imprese, unitamente alla resilienza dell'economia italiana, hanno limitato la contrazione dell'attività. In apertura d'anno, malgrado il prevalere di rischi al ribasso, le informazioni disponibili, prevalentemente di natura qualitativa, suggeriscono un quadro macroeconomico in moderata ripresa, favorito dalla prosecuzione della fase di riduzione dei prezzi energetici.
  Ciò premesso, con particolare riferimento al settore della giustizia, nel DEF 2023 si dà conto dello stato di avanzamento della riforma del sistema giudiziario, che – come anche sottolineato nel Country Report 2022 della Commissione – rappresenta una delle sfide di maggiore rilevo che l'Italia si è impegnata ad affrontare nell'ambito del PNRR.
  In proposito, si rammenta che il PNRR, al fine di migliorare la celerità e l'efficienza del sistema giudiziario, ha stanziato circa 3 miliardi per diversi interventi, che spaziano dal rafforzamento del capitale umano al funzionamento dell'Ufficio per il processo e alla transizione digitale del sistema giudiziario, fino all'efficientamento del patrimonio immobiliare
  Come previsto dal PNRR, agli investimenti devono affiancarsi le riforme strutturali. Nel 2022 il Governo ha approvato: la riforma del processo civile; la riforma del processo penale; la riforma delle procedure di insolvenza; la riforma della giustizia tributaria.
  La riforma del processo civile (decreto legislativo n. 149 del 2022) mira a realizzare una riforma organica e un riassetto strutturale volti ad accelerare il processo di cognizione, il processo di esecuzione e i procedimenti speciali e a incentivare il ricorso agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie. La maggior parte delle disposizioni contenute nella riforma sono efficaci a decorrere dal 28 febbraio 2023. Per quanto riguarda i traguardi del PNRR connessi con la riforma del processo civile, si ricorda che sono stati conseguiti quelli relativi all'entrata in vigore della legge delega (la cui scadenza era prevista il 31 dicembre 2021) e dei relativi atti delegati (la cui scadenza era fissata al 31 dicembre 2022).
  La riforma del processo penale (decreto legislativo n. 150 del 2022) – entrata in vigore il 30 dicembre 2022 – persegue l'obiettivo di ridurre i tempi di trattazione del 25 per cento rispetto al 2019 attraverso interventi di razionalizzazione, deflazione e accelerazione dei procedimenti, che incidono su diversi profili (fra cui indagini; notificazioni e comunicazioni; modalità di verbalizzazione; procedibilità, estinzione e non punibilità dei reati; semplificazione e accelerazione dell'accesso al giudizio e dello svolgimento dello stesso). Analogamente a quanto previsto per la riforma del processo civile, in ambito penale sono stati conseguiti i traguardi del PNRR concernenti l'entrata in vigore della legge delega e dei relativi atti delegati (le cui scadenze erano fissate, rispettivamente, al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022).
  Il DEF evidenzia che gli interventi realizzati negli ultimi anni hanno iniziato a produrre effetti importanti sulla durata dei processi civili e penali. A fronte di un obiettivo ultimo di riduzione del 40 per cento dei tempi di trattazione per le cause civili (e una contestuale riduzione del 90 per cento del numero di cause pendenti nel 2019), del 25 per cento per i processi penali e di obiettivi intermedi al 31 dicembre Pag. 1942024, di riduzione del 65 per cento del numero di cause pendenti nel 2019 per i tribunali e del 55 per cento per le Corti di appello, nel periodo 1° ottobre 2021 – 30 settembre 2022: la durata dei processi civili è diminuita di circa il 6 per cento presso i tribunali e le corti d'appello e del 26 per cento presso la Corte di cassazione; quanto al settore penale, nello stesso periodo, la riduzione è stata pari a circa il 7,5 per cento presso i Tribunali e la Corte di cassazione e del 12,7 per cento presso le Corti d'appello; il numero dei procedimenti pendenti nel terzo trimestre del 2022 è diminuito di oltre il 5 per cento, sia nel civile sia nel penale.
  La riforma delle procedure di insolvenza (decreto legislativo n. 83 del 2022) è volta a offrire agli imprenditori strumenti nuovi e più efficaci per sanare le situazioni di squilibrio economico-patrimoniale che appaiono reversibili, quali ad esempio la composizione negoziata delle crisi e meccanismi di allerta precoce. La riforma, inoltre, recepisce la Direttiva (UE) 2019/1023 sulla ristrutturazione preventiva, sull'insolvenza, sull'esdebitazione e sulle interdizioni. Si ricorda che il Governo ha provveduto a dare attuazione alla citata direttiva e ha fatto confluire nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza le disposizioni sulla composizione negoziata della crisi, introdotte in via d'urgenza dal decreto-legge n. 118 del 2021. Il Codice è entrato in vigore il 15 luglio 2022, in anticipo rispetto al traguardo fissato al 31 dicembre 2022.
  Il DEF annuncia che nel corso del 2023 si preveda l'adozione di decreti legislativi correttivi e di atti attuativi delle citate riforme del processo civile, del processo penale e delle procedure di insolvenza.
  Quanto alla riforma della giustizia tributaria (legge n. 130 del 2022), questa ha l'obiettivo di rendere più efficiente il processo e ridurre l'elevato numero di ricorsi per cassazione. Sono previste misure ordinamentali e processuali con finalità deflattive e di accelerazione dei giudizi, fra cui la professionalizzazione dei giudici, il potenziamento delle strutture amministrative e il rafforzamento dell'autonomia dell'organo di autogoverno. La riforma (legge 31 agosto 2022, n. 130) è entrata in vigore il 16 settembre 2022, rispettando le tempistiche previste dal PNRR, che richiedevano una riforma delle commissioni tributarie entro il 31 dicembre 2022.
  Per quanto riguarda i profili organizzativi, si dà conto: del reclutamento straordinario al 31 gennaio 2023 di 7.830 funzionari (sui 16.500 previsti) per l'Ufficio per il processo (istituito in via permanente); del reclutamento, sempre al 31 gennaio 2023, di 3.406 figure professionali (sulle 5.410 previste) giuridico-amministrative e tecniche per il supporto delle cancellerie e degli interventi di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria.
  Le attività di reclutamento proseguiranno nel 2023.
  Il Governo ribadisce inoltre l'impegno ad adottare diversi strumenti per la digitalizzazione del sistema giudiziario e ricorda al riguardo che tra gli impegni previsti dal PNRR per il 2023 vi sono la gestione elettronica obbligatoria di tutti i documenti, il processo civile telematico, la digitalizzazione dei procedimenti penali di primo grado (esclusa l'udienza preliminare), la creazione di una banca dati delle decisioni civili gratuita e pienamente accessibile e consultabile. Sempre per il 2023 il PNRR prevede, inoltre, la digitalizzazione di 3,5 milioni di fascicoli giudiziari relativi agli ultimi dieci anni entro il 31 dicembre 2023, quale obiettivo intermedio rispetto al traguardo della digitalizzazione di 10 milioni entro il 30 giugno 2026.
  Nel DEF si richiama – in relazione agli adempimenti di obblighi internazionali, l'approvazione in Consiglio dei ministri del disegno di legge sul codice dei crimini internazionali nonché l'adozione di provvedimenti attuativi di obblighi comunitari in materia di operazioni societarie transfrontaliere, whistleblowing, class action, contrasto alla diffusione di materiale terroristico on line.
  Si dà altresì conto del fatto che sono in corso di elaborazione disegni di legge in materia di: riforma dei reati contro la pubblica amministrazione; criminalità minorile; disciplina delle intercettazioni; disciplinaPag. 195 civilistica di efficientamento del recupero crediti.
  Sono quindi preannunciati i decreti attuativi della legge delega sulla riforma dell'ordinamento giudiziario (legge n. 71 del 2022) il cui termine di esercizio è stato differito dal 21 giugno 2023 al 31 dicembre 2023 con il decreto-legge n. 13 del 2023 (PNRR) attualmente all'esame della Camera. Infine il documento in esame preannuncia anche l'adozione di misure in materia di edilizia carceraria.
  Ricorda, infine, che come consueto, un apposito paragrafo del DEF elenca i 21 disegni di legge che il Governo dichiara essere collegati alla decisione di bilancio in quanto completano la manovra di bilancio 2023-2025. Per i profili di competenza, vengono in rilievo i disegni di legge di: revisione delle circoscrizioni giudiziarie, anche con riferimento al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; rimodulazione delle piante organiche del personale amministrativo degli uffici giudiziari e ridefinizione dei profili professionali, anche con riferimento al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; interventi di rifunzionalizzazione degli istituti di prevenzione e pena.

  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.