CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 17 aprile 2023
94.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 87

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 17 aprile 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

  La seduta comincia alle 11.05.

DL 13/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative.
C. 1089 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Salvatore DEIDDA, presidente, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Elena MACCANTI (LEGA), relatrice, intervenendo da remoto, dichiara che riferirà sinteticamente alla Commissione in ordine ai profili di competenza sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 13 del 2023, già approvato – con modificazioni – dal Senato, ai fini del parere da rendere alle Commissioni affari costituzionali e bilancio.
  Premette in primo luogo che il provvedimento contiene importanti misure di semplificazione e accelerazione degli interventi legati al PNRR per quanto riguarda le infrastrutture ferroviarie e digitali.
  Il decreto-legge si compone di varie decine di articoli; il testo si presenta oggi notevolmente più ampio rispetto alla versione originaria grazie al lavoro svolto in Senato. Molte sono state infatti le proposte di nuovi articoli e commi avanzate dai colleghi senatori e accolte dal Governo, che hanno interessato in particolare modo contenuti di competenza precipua della Commissione.
  Prende avvio – salvo sempre il rinvio al corposo e ben approfondito dossier predisposto dal Servizio Studi – da tre disposizioni che interessano interventi specifici su infrastrutture ferroviarie urbane ed extraurbane.
  Infatti, l'articolo 8-bis, comma 5, del decreto-legge inerisce alla Linea 1 della metropolitana di Napoli e autorizza la spesa di 1 miliardo e 200 milioni per il 2023 per Pag. 88il completamento della tratta Montedonzelli-Piscinola. Alla copertura finanziaria della disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili.
  L'articolo 33, comma 5-quater, riguarda la realizzazione della Linea 2 della Metropolitana di Torino e prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il sindaco di Torino, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, sia nominato un Commissario straordinario. Al Commissario straordinario così nominato sono attribuiti i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021 (cosiddetto decreto semplificazioni-bis), e cioè il potere di: adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di società – in house, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche – o di altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti; provvedere, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
  Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono altresì stabilite le modalità di attuazione dell'opera nonché le modalità di monitoraggio, le modalità di revoca delle risorse e le attività connesse alla realizzazione dell'opera. Il Commissario straordinario, entro novanta giorni dall'atto di nomina, provvede all'espletamento delle attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione e assume tutte le iniziative necessarie per assicurare la realizzazione degli interventi e la messa in esercizio dell'impianto. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  Si tratta di un intervento, afferma, di cui va particolarmente orgogliosa, che era stato richiesto dal presidente della giunta regionale e dal sindaco di Torino al Ministro Salvini, e che consentirà per la Linea 2 di andare più spediti e di risparmiare risorse.
  Sempre per quel che riguarda il Piemonte, l'articolo 48, comma 3-bis, introdotto in sede di conversione al Senato, concerne la linea ferroviaria Biella-Novara, a binario semplice non elettrificato e ordinario, lunga complessivamente 50,8 chilometri gestita da Rete ferroviaria italiana, che la qualifica come «linea complementare». Nel contratto di programma (parte servizi) tra MIT e RFI 2022-2026 è individuata come linea che porta meno di 40 treni al giorno.
  Con la legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018, articolo 1, comma 128) era stato concesso un finanziamento alla regione Piemonte di 5 milioni di euro – per il solo anno di competenza 2019 – per l'elettrificazione della ferrovia Biella-Novara.
  In occasione della successiva sessione di bilancio (9 dicembre 2019) era stato approvato nella Commissione bilancio del Senato l'ordine del giorno Pirro e altri 1586/115/05 che impegnava il Governo a valutare l'opportunità di prevedere il finanziamento dei lavori di completamento dell'elettrificazione della linea ferroviaria Biella-Novara. Dalle premesse dell'ordine del giorno si evinceva che i lavori di avvio dell'elettrificazione sarebbero consistiti nella rimozione dei passaggi a livello.
  Con il comma aggiuntivo approvato in sede referente al Senato – con riformulazione proposta dal Governo – si consente alla regione Piemonte di destinare la medesima somma di 5 milioni già stanziata per l'anno 2019 anche al più generico ammodernamento della tratta.Pag. 89
  Restando sul tema delle infrastrutture ferroviarie, l'articolo 32 del decreto-legge interviene sul decreto-legge n. 32 del 2019, cosiddetto Sblocca cantieri.
  Ricorda a tale riguardo che il decreto-legge n. 32 del 2019 aveva previsto una serie di misure riguardanti la nomina e le funzioni dei Commissari straordinari per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari.
  In particolare l'articolo 4, comma 2, sul quale interviene la disposizione che qui illustra, attribuisce ai Commissari straordinari il potere di assumere ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, e di stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori.
  Veniva previsto, inoltre, che i Commissari straordinari provvedessero, in particolare, all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi, al fine dell'applicazione delle migliori pratiche.
  L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, veniva considerata sostitutiva di ogni autorizzazione, parere, visto e nulla-osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici e per quelli di tutela ambientale. La modifica normativa che oggi si esamina interviene sull'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge n. 32 del 2019, nella parte relativa all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica per le opere ferroviarie.
  La disposizione prevede che, per le opere ferroviarie, i Commissari straordinari, nominati ai sensi del medesimo articolo 4 del decreto-legge «Sblocca cantieri», possano approvare e porre a base di gara direttamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Si prevede quindi una procedura di accelerazione riferita all'attuazione degli interventi dei Commissari straordinari per quanto riguarda gli interventi ferroviari oggetto di commissariamento.
  Altra disposizione di rilievo sempre a questo proposito è l'articolo 33.
  Vengono in rilievo i commi da 1 a 4 e 5-bis, per i dettagli sui quali rinvia al dossier del Servizio Studi. Le appare sufficiente menzionare che il comma 1 apporta modifiche al citato decreto-legge «Semplificazioni-bis» n. 77 del 2021, agli articoli 44, 44-bis e 45.
  In particolare, la disposizione introduce una misura a carattere semplificativo e acceleratorio, consentendo l'applicazione della procedura di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 77 del 2021 a tutti gli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ove finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea. Trattasi di una disposizione finalizzata a ridurre i tempi di realizzazione di tali interventi.
  Il comma 2, a sua volta, attraverso la modifica dell'articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017, è finalizzato a semplificare l'iter di approvazione delle modifiche degli stralci relativi al Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, demandando al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'approvazione di tali modifiche.
  Il comma 3 intende integrare la composizione della Cabina di coordinamento per gli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025. La nuova disposizione prevede l'integrazione della composizione della Cabina di coordinamento con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o un suo delegato.
  Il comma 5-bis torna sul citato decreto-legge «Sblocca cantieri» e stabilisce che le disposizioni del relativo articolo 1, comma 4, non si applicano agli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui agli articoli 44 e 53-bis del decreto-legge n. 77 del 2021, già oggetto di precedenti semplificazioni procedurali.Pag. 90
  Passando ora dal trasporto ferroviario alle telecomunicazioni e allo sviluppo digitale, l'articolo rilevante è l'articolo 18 per il quale si limiterà a una sintesi.
  L'articolo 18, ai commi da 3 a 10, concerne – anche a seguito delle modifiche apportate in sede referente al Senato – norme di semplificazione, principalmente mediante modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003). Più precisamente, con lo scopo di accelerare il conseguimento degli obiettivi del PNRR e di semplificare l'attività dei soggetti coinvolti nell'attuazione degli interventi inerenti al potenziamento delle infrastrutture digitali del Paese, l'articolo 18, nei commi da 3 a 10, prospetta un ordito normativo ampio, complesso e connotato da plurimi rinvii. Se ne era discusso, osserva, anche nel corso della precedente legislatura.
  Esso inerisce, anzitutto (comma 3), alla realizzazione delle infrastrutture per la banda ultralarga e stabilisce che gli operatori – una volta ottenuta l'autorizzazione prevista dal codice delle comunicazioni elettroniche – avanzino richiesta agli enti proprietari delle strade di emanare gli appositi provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale.
  Tali provvedimenti devono essere emanati entro 10 giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali gli operatori – previa comunicazione ai medesimi enti proprietari che sia di almeno 5 giorni precedente all'avvio dei lavori – procedono senz'altro all'avvio dei lavori medesimi nel rispetto del codice della strada e secondo le specifiche tecniche definite nella predetta comunicazione.
  Entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione, gli enti proprietari delle strade possono comunicare la necessità di osservare ulteriori prescrizioni o di differire l'inizio delle attività, per un tempo comunque non superiore a 5 giorni.
  È poi novellato il codice delle comunicazioni elettroniche per esentare dalla procedura autorizzativa gli interventi minori in zone sismiche (nuovo articolo 49-bis del decreto legislativo n. 259 del 2003, inserito dal comma 6 della disposizione qui in esame).
  Ai commi 4 e 9 sono introdotte modifiche normative tali per cui è prorogata di 24 mesi la validità dei titoli abilitativi rilasciati ai sensi del predetto codice (comma 4) e sono esentati dall'autorizzazione di tutela artistica e culturale (di cui al codice dei beni culturali) non solo gli interventi di posa per la banda larga effettuati con la metodologia di microtrincea e quelli effettuati con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, ma anche la realizzazione di pozzetti accessori (comma 9).
  Il comma 4-bis – aggiunto in sede referente al Senato – proroga di ulteriori due anni (fino al 31 dicembre 2026) i diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz.
  L'articolo 18, commi da 5 a 8 e 10, apporta ulteriori modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche volte a semplificare i procedimenti autorizzativi relativi all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, principalmente: prevedendo l'invio in formato digitale e via PEC della documentazione necessaria; richiedendo agli enti, per poter partecipare alle conferenze di servizi, il possesso contestuale dei requisiti del coinvolgimento nel procedimento e dell'essere interessati dall'installazione, includendovi anche le agenzie deputate ai controlli sull'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; estendendo agli enti pubblici non economici nonché a ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici il divieto di imporre ulteriori oneri o canoni per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica; escludendo per determinati interventi le autorizzazioni ministeriali e i vincoli paesaggistici previsti in zone interessate da usi civici; vincolando i comuni, in sede di adozione dei regolamenti per il corretto insediamento degli impianti e per la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, al rispetto di specifiche disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche.Pag. 91
  Ai commi da 11-bis a 11-quater (introdotti in referente al Senato) è previsto poi che: la denunzia preventiva di opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati da norme tecniche (articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) può essere fatta anche caricandola sul portale telematico di riferimento; per l'attuazione degli interventi per la banda ultralarga è consentita l'anticipazione del 20 per cento del prezzo all'appaltatore (di cui all'articolo 35, comma 18, del codice degli appalti); per l'attuazione dei progetti Italia a 1 Giga e Italia 5G sono stanziati 100 milioni di euro per il 2023, per un anticipo al Mimit da parte del Fondo di rotazione per le politiche Ue, che il medesimo Fondo potrà recuperare dalla Commissione europea in sede di rendicontazione.
  Dichiara infine che resterà in attesa di eventuali osservazioni e suggerimenti da parte dei commissari, per poi formulare nella giornata di domani una proposta di parere.

  Antonino IARIA (M5S), intervenendo da remoto, chiede conferma che il parere sarà posto in votazione già nella giornata di domani.

  Salvatore DEIDDA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, fa presente che il parere sarà espresso nella seduta già convocata per il giorno successivo e rinvia quindi il seguito dell'esame.

  La seduta termina alle 11.15.