CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 17 aprile 2023
94.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 81

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 17 aprile 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

  La seduta comincia alle 14.

DL 13/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative.
C. 1089 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Massimo MILANI (FDI), relatore, segnala che il provvedimento, che è stato approvato nella seduta del 13 aprile scorso dal Senato, è volto a definire misure per garantire l'attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), coerentemente con il relativo cronoprogramma, nonché al Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC). Di seguito dà conto in sintesi delle principali disposizioni di interesse della Commissione, rinviando, per una disamina più approfondita del contenuto del provvedimento, alla documentazione predisposta dagli uffici.
  Nell'ambito delle misure di attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR e del PNC, segnala l'articolo 7-bis, recante alcune precisazioni in materia di revisione dei prezzi, al fine di esplicitare che le stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022 per le quali risulti che si è acceduto alle risorse di altri fondi citati nella norma.
  L'articolo 7-ter prevede l'applicazione dello svincolo progressivo della garanzia definitiva, prevista a carico dell'appaltatore per la sottoscrizione del contratto, anche per i contratti pubblici relativi ai settori speciali, in corso di esecuzione, ivi inclusi i contratti relativi ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima data, al fine di favorire la partecipazione alle procedure di gara afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai fondi strutturali dell'UE.Pag. 82
  Nell'ambito del rafforzamento della capacità amministrativa, segnala l'articolo 8-bis, che, ai commi da 1 a 4, interviene con alcune disposizioni relativamente al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, con particolare riguardo alle modalità di assegnazione delle risorse per le opere, oggetto di affidamento mediante gli accordi quadro, avviate nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 17 maggio 2022 e finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR. Il comma 4 consente l'accesso al Fondo istituito per fronteggiare l'aumento eccezionale dei materiali da costruzione anche a tutti quegli interventi finanziati con risorse statali per i quali si applicano gli obblighi e le condizionalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  L'articolo 8-bis, comma 6, interviene con riguardo ai contributi ai Comuni per la progettazione definitiva ed esecutiva per la messa in sicurezza del proprio territorio relativamente al dissesto idrogeologico, agli interventi di efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per gli interventi di messa in sicurezza delle strade. L'ente locale beneficiario dei contributi è tenuto alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione oggetto del contributo entro sei mesi dalla data del decreto con il quale viene individuato l'ammontare del contributo. I contributi vengono erogati nella misura dell'80 per cento, previa verifica dell'avvenuta stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione, e, per il restante 20 per cento, previa verifica dell'effettiva conclusione dell'attività di progettazione e comunque fino alla concorrenza della spesa effettivamente sostenuta.
  L'articolo 9 prevede inoltre l'istituzione – presso il Ministero dell'interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – del Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, con compiti consultivi e propositivi in materia di sicurezza di impianti e sistemi, con riferimento alle soluzioni innovative adottate per il contrasto al cambiamento climatico e per il risparmio energetico.
  Nell'ambito delle misure abilitanti per la riforma della pubblica amministrazione, l'articolo 14 introduce una serie di misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi e di affidamento dei contratti pubblici relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC).
  L'articolo 15-bis prevede la possibilità di trasferire in proprietà, a titolo gratuito, agli enti territoriali talune categorie di beni immobili in gestione all'Agenzia del demanio, che sono interessati da progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali, finanziati, o suscettibili di essere finanziati, a valere sulle risorse del PNRR, del PNC o del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC).
  L'articolo 16, ai commi da 1 a 3, prevede che l'Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, individui beni immobili, di proprietà dello Stato, ed altri beni statali in uso ad amministrazioni, idonei all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di promuovere una gestione del patrimonio immobiliare pubblico orientata al risparmio energetico. Il comma 3-bis di tale articolo consente all'Agenzia del demanio di costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, anche per impianti superiori a 1 MW, con le Amministrazioni dello Stato o con altre pubbliche amministrazioni centrali o locali.
  L'articolo 17 introduce una serie di disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza, tenuto conto dell'ampia adesione delle pubbliche amministrazioni e dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara, al fine di prevedere che le convenzioni e i contratti quadro in corso, e con scadenza entro il 30 giugno 2023, siano prorogati fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023.
  L'articolo 19 prevede (al comma 1) l'integrazione, su istanza del proponente, dei procedimenti di valutazione di impatto ambientalePag. 83 (VIA) e di autorizzazione integrata ambientale (AIA). Inoltre sono disciplinati i rapporti tra la VIA e le procedure preventive di interesse archeologico ed è prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per lo svolgimento in videoconferenza dei lavori istruttori delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori della Commissione PNRR-PNIEC (comma 2). Viene inoltre modificata in più punti la disciplina del contingente di esperti assegnato al Ministero dell'ambiente per le esigenze del PNRR, prevedendo in particolare la proroga al 2025 del termine di operatività di tale contingente (commi 3 e 4). Tra le modifiche introdotte al Senato segnala l'integrazione della disciplina prevista per la verifica di ottemperanza alla VIA (comma 2, lettera c-bis)).
  Nell'ambito delle misure in tema di istruzione e merito, l'articolo 24, ai commi 1-4, consente, a determinate condizioni, agli enti locali beneficiari l'utilizzo dei ribassi d'asta, laddove disponibili, per ciascun intervento di edilizia scolastica ad ogni titolo rientrante fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito. Il comma 3 prevede che, per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, le centrali di committenza e i contraenti generali esercitano i poteri commissariali attualmente attribuiti ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane e che tali soggetti possono procedere, a determinate condizioni, all'affidamento diretto dei servizi connessi. Il comma 4 prevede che, limitatamente agli interventi di edilizia scolastica, le deroghe al codice dei contratti pubblici attualmente previste si applicano anche agli accordi quadro definiti e stipulati da parte della società Invitalia anche per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione.
  L'articolo 27-bis prevede che la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara si applica alle università statali, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli enti pubblici di ricerca per tutte le procedure per la realizzazione degli interventi PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca fino all'importo di 215.000 euro.
  Nell'ambito delle misure di protezione civile, l'articolo 29 reca disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione degli interventi urgenti volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, in coerenza con gli obiettivi del PNRR Si prevede a tal proposito che le amministrazioni attuatrici e i soggetti attuatori responsabili di tali interventi applicano la disciplina prevista dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 2018, che ha disposto i primi interventi urgenti di protezione civile per le comunità colpite dai fenomeni meteorologici che hanno determinato gravi danni, prevedendo semplificazioni ed accelerazioni delle relative procedure. Per tali interventi è prevista la possibilità di utilizzo, fino al 31 dicembre 2026, delle contabilità speciali relative agli eventi calamitosi e di proroga al 31 dicembre 2024 dei termini previsti per l'adozione dei decreti di rimodulazione della ripartizione delle risorse destinate dal PNRR ai medesimi interventi.
  L'articolo 29-bis dispone che il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare si avvalga del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di garantire il coordinamento necessario ad affrontare situazioni di criticità ambientale nelle aree urbanizzate che vengano interessate da fenomeni di esondazione e alluvione. Inoltre, viene previsto, nell'ambito degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, il coinvolgimento del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.
  Nell'ambito delle disposizioni in materia di resilienza, valorizzazione del territorio ed efficienza energetica dei comuni, l'articolo 30 prevede che le risorse assegnate ai comuni da parte del Ministero dell'interno, per le annualità 2024 e 2025, a favore di investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023 e a garantire il rispetto dei target associati alla missione del PNRR – M2C4I2.2. Si dispone inoltre l'obbligo per i Pag. 84comuni assegnatari delle risorse previste per le annualità 2023, 2024 e 2025, di concludere i lavori entro il 31 marzo 2026. Vengono prorogati di sei mesi i termini temporali per l'affidamento dei lavori relativi ai contributi assegnati ai comuni per l'annualità 2022 e si consente ai comuni di proseguire, per quanto riguarda i contributi erogati nell'anno 2021, nel completamento delle opere affidate oltre i termini previsti, ma comunque non oltre la data del 31 gennaio 2023.
  L'articolo 31, commi 1-6, reca disposizioni concernenti il Giubileo 2025 e la misura «Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici» del PNRR, finalizzate ad attribuire all'Agenzia del demanio funzioni di stazione appaltante in ordine ad una serie di interventi relativi al compendio denominato «Città dello Sport» sito in Roma, destinato ad ospitare le celebrazioni del Giubileo. Al fine di consentire all'Agenzia del demanio l'immediato avvio delle attività, il Commissario straordinario per il Giubileo propone le necessarie rimodulazioni delle risorse e degli interventi.
  L'articolo 31-bis attribuisce ad ANAS, soggetto attuatore della protezione civile nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 avvenuti in Centro-Italia, i poteri previsti per i Commissari straordinari individuati per la realizzazione di determinate opere pubbliche dal decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto «decreto sblocca cantieri»), per il supporto tecnico e per le attività connesse alla realizzazione delle opere viarie, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi.
  L'articolo 31-ter dispone un finanziamento di complessivi 21,1 milioni di euro nel periodo 2023-2025 destinato alla Regione Molise per interventi sulla diga di Ripaspaccata in agro del comune di Montaquila, di cui all'Investimento 4.1, Missione 2, Componente C4 del PNRR.
  Per ciò che concerne le misure di competenza del MIT, i commi 1-4 dell'articolo 33 contengono semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che intervengono anche sull'iter di approvazione delle modifiche degli stralci relativi al Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico. Il comma 5 dello stesso articolo reca misure per accelerare la realizzazione della Variante di Tirano nell'ambito della strada statale n. 38, mentre il comma 5-ter prevede la nomina di un Commissario straordinario per la realizzazione tempestiva dei relativi interventi.
  Tra le disposizioni in materia di ambiente e sicurezza energetica, l'articolo 41 rimette alla VIA di competenza statale la valutazione dei progetti concernenti gli impianti chimici integrati di produzione, su scala industriale, di idrogeno verde e rinnovabile.
  L'articolo 42, al comma 1, dichiara di pubblica utilità, indifferibili e urgenti gli interventi per la rinaturazione dell'area del fiume Po previsti nel PNRR e compresi nel Programma d'azione concluso per il governo degli interventi, mentre il comma 1-bis proroga il completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico effettuate dall'Autorità di bacino distrettuale dal 31 dicembre 2024 al 30 giugno 2025.
  L'articolo 43 consente l'utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui al Programma di Riqualificazione Energetica della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC) per la copertura dei maggiori costi che le stazioni appaltanti sopportano – in considerazione dell'aumento dei prezzi dei prodotti energetici e dei materiali da costruzione – limitatamente agli interventi di completamento e attuazione dei programmi.
  L'articolo 44 reca disposizioni finalizzate a garantire un'adeguata copertura finanziaria anche per le annualità 2025 e 2026 per l'attivazione di misure di assistenza tecnica al Dipartimento PNRR e ai soggetti attuatori per gli interventi PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente (MASE).
  L'articolo 45, comma 1, prevede che – nell'ambito dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 assegnati al Ministero dell'ambiente e al Ministero delle imprese e del Made in Italy – un importo fino al limite massimo annuo di 3 milioni Pag. 85di euro possa essere destinato a particolari spese per il supporto tecnico-operativo. Il comma 2 prevede che la gestione del Fondo per il finanziamento del Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (PNCIA) può essere affidata direttamente a società in house del Ministero dell'ambiente. Il comma 2-bis stabilisce l'impignorabilità delle risorse del «Fondo italiano per il clima», mentre il comma 2-ter prevede un incremento di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, delle risorse del Fondo per l'adozione di strategie di intervento in relazione all'inquinamento atmosferico nella pianura padana. Il comma 2-quater istituisce presso il CREA il Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale, che rilevano, ai fini dell'impiego su base volontaria, esclusivamente per le pratiche aggiuntive di gestione sostenibile.
  L'articolo 45-bis prevede che il MASE possa avvalersi del Gestore dei servizi energetici (GSE) per l'espletamento di attività ad alto contenuto specialistico afferenti alla gestione degli interventi della Missione 2 del PNRR mediante la sottoscrizione di appositi accordi.
  Nell'ambito delle disposizioni volte a favorire la produzione di energia da fonte rinnovabile, l'articolo 47 prevede che l'individuazione definitiva delle aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili avvenga tenendo conto della classificazione già operata in via transitoria dall'articolo 20, comma 8 del decreto legislativo n. 199/2021, di cui viene ampliata la portata. Riguardo ai siti e agli impianti nella disponibilità di società concessionarie autostradali, qualificate come aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, si prevede il loro affidamento in concessione mediante procedura competitiva.
  Con riguardo alle comunità energetiche rinnovabili, le modifiche introdotte dal provvedimento sono volte a favorire la partecipazione delle associazioni con personalità giuridica di diritto privato e introdurre modalità semplificate per la concessione di aree per la realizzazione degli impianti a servizio di comunità energetiche rinnovabili finanziati dal PNRR. Si prevede che l'autorizzazione rilasciata a valle del procedimento comprenda i provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA e, nel caso di pompaggi, il rilascio della concessione ai fini dell'uso delle acque. Il termine di conclusione del procedimento è stabilito in novanta giorni qualora il progetto insista su aree sottoposte a vincolo culturale o paesaggistico e in sessanta giorni, al netto dei tempi necessari per le valutazioni ambientali, negli altri casi.
  L'articolo 47, ai commi da 1-bis a 1-quater, prevede – alle condizioni indicate – l'esenzione dalla valutazione di impatto ambientale (VIA), fino al 30 giugno 2024, dei progetti di impianti di energia rinnovabile, nonché dei progetti di stoccaggio dell'energia rinnovabile e dei progetti di rete elettrica necessari per integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico. I commi da 11-bis a 11-quater del medesimo articolo provvedono, inoltre, alle condizioni indicate, ad incrementare le soglie di potenza minime degli impianti fotovoltaici, superate le quali gli stessi sono assoggettati alle procedure di VIA statale o di verifica di assoggettabilità a VIA da parte delle regioni (c.d. screening di VIA regionale), nonché ad elevare a 1000 kW la soglia minima di potenza nominale di concessione ai fini dell'assoggettamento allo screening regionale di VIA per impianti idroelettrici realizzati su condotte esistenti.
  I commi 1-3 dell'articolo 48, al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti, delle opere e delle infrastrutture ivi previste, nonché per la realizzazione degli impianti necessari a garantire la sicurezza energetica, prevedono l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica finalizzato alla semplificazione della disciplina vigente in materia di gestione delle terre e delle rocce da scavo.
  L'articolo 49, commi 1 e 3, introduce delle ulteriori semplificazioni in merito alle procedure autorizzative per la realizzazione di impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili, per gli impianti di Pag. 86accumulo energetico e per gli impianti agro-fotovoltaici.
  Tra le misure in materia di politiche ambientali, segnala che l'articolo 51-bis dispone la presentazione nell'esame del disegno di legge di bilancio, a decorrere dal 2024, di allegati conoscitivi in materia di bilancio ambientale, in coerenza con l'attuazione di un traguardo del PNRR.
  L'articolo 52 prevede: interventi sul sito di interesse nazionale «Caffaro di Torviscosa» in provincia di Udine, per una spesa complessiva di 35 milioni di euro per il periodo 2023-2027; interventi per la discarica abusiva di Malagrotta di Roma, per una spesa complessiva di 250 milioni di euro per il periodo 2023-2027; l'approvazione da parte del Commissario straordinario, anche per stralci o parti funzionali, del programma di rigenerazione urbana a favore di determinate aree di rilevante interesse nazionale e la possibilità per la società Arexpo S.p.A. di stipulare Accordi quadro per interventi di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo, recupero sociale e urbano dell'insediamento. Il comma 5-bis prevede l'assegnazione di 5 milioni nel 2025, 20 milioni nel 2026 e 16 milioni nel 2027 alla Regione Toscana per la realizzazione di interventi per la riqualificazione e riconversione del Polo industriale di Piombino.
  Il comma 5-ter dell'articolo 52 consente alle Regioni di avviare programmi sperimentali di controllo e tracciamento dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti derivanti dalle attività di spurgo dei pozzi neri e dei pozzetti stradali, al fine di prevenire condotte illecite nello smaltimento dei fanghi sul territorio.
  Nell'ambito del medesimo articolo 52, segnala infine ulteriori disposizioni in materia di revisione dei prezzi, dettate dal comma 5-quinquies dell'articolo 52, che estende, tra l'altro, l'applicazione delle misure di cui al comma 6-ter dell'articolo 26 del decreto-legge 50 del 2022 agli appalti pubblici di lavori e agli accordi quadro aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 e per le concessioni di lavori, in cui è parte una pubblica amministrazione, stipulate in un periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023.
  In conclusione, nel segnalare l'importanza delle disposizioni che ha precedentemente evidenziato, si riserva di presentare una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame nella seduta di domani.

  Mauro ROTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

  La seduta termina alle 14.10.