CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 17 aprile 2023
94.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
COMUNICATO
Pag. 6

SEDE REFERENTE

  Lunedì 17 aprile 2023. — Presidenza del presidente della V Commissione, Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Intervengono il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, e, in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 12.10.

DL 13/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative.
C. 1089 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ricorda che nella scorsa riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite I e V, è stato fissato alle ore 14 della giornata odierna il termine per la presentazione delle proposte emendative e che alle ore 18.30 si svolgerà la seduta relativa alla dichiarazione di inammissibilità delle proposte emendative, mentre il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso tale dichiarazione di inammissibilità sarà fissato alle ore 19.30.
  Ricorda, inoltre, che nella seduta di domani, martedì 18 aprile, alle ore 9.30 sarà dato conto dell'esito degli eventuali ricorsi presentati e si svolgeranno le votazioni delle proposte emendative presentate, che, secondo quanto convenuto nella predetta riunione degli Uffici di presidenza, Pag. 7integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, dovranno concludersi entro le ore 11.30, al fine di consentire l'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea alle ore 12.

  Elisabetta GARDINI (FDI), relatrice per la I Commissione, fa presente che le Commissioni riunite I e V avviano oggi l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune e disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative, già approvato dal Senato, che nel corso dell'esame ha introdotto nel testo del provvedimento numerose modifiche portando a 75 il numero totale degli articoli, rispetto agli originari 58.
  Rileva che, nel corso della sua relazione, si soffermerà sulle modifiche introdotte dal Senato al disegno di legge di conversione nonché sui contenuti degli articoli da 1 a 28 del decreto-legge, mentre i restanti articoli del decreto-legge saranno oggetto della relazione dell'onorevole Ottaviani, relatore per la V Commissione.
  Segnala, anzitutto, che l'articolo unico del disegno di legge, che dispone la conversione in legge del presente decreto-legge e la sua entrata in vigore il giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha visto l'inserimento, nel corso dell'esame al Senato, di due ulteriori commi i quali recano, rispettivamente, disposizioni in materia di adozione e aggiornamento dei Piani nazionali a tutela delle persone anziane, da parte del neoistituito Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana, e una proroga del termine per l'esercizio della delega per la riforma dell'ordinamento giudiziario, conferita al Governo con la legge n. 71 del 2022. Tale termine è infatti differito dal 21 giugno 2023 al 31 dicembre 2023.
  Passando al contenuto del decreto-legge in conversione, rammenta in primo luogo che la Parte I del provvedimento, composta dagli articoli da 1 a 7, è dedicata al Sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR e del PNC. Il Titolo I della Parte II, composto dagli articoli da 8 a 13, dispone nuove norme di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure del PNRR.
  Segnala quindi che i commi da 1 a 3 dell'articolo 1 prevedono che i regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri (inclusi i dicasteri senza portafoglio presso la Presidenza del Consiglio) possano procedere anche alla riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale generale ovvero dell'unità di missione di livello dirigenziale generale, preposte al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in capo a quelle amministrazioni centrali. Il comma 4 dell'articolo 1, modificato nel corso dell'esame da parte del Senato, novella in più punti il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in materia di governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nel dettaglio fa presente in primo luogo che è soppresso il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale (istituito dall'articolo 3 del citato decreto-legge con funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR), così come ogni riferimento normativo a tale organo. Le funzioni di coordinamento e cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale sono trasferite alla Cabina di regia per il PNRR, alle cui sedute specificamente dedicate partecipano i rappresentanti degli enti e delle organizzazioni che finora avevano costituito il Tavolo permanente. Sono introdotte, infine, alcune modifiche relative ai compiti e alle funzioni della Segreteria tecnica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di supporto alle attività della Cabina di regia (lettere a), b), c), d) del comma 4). La lettera e) del comma 4 modifica l'articolo 6 del citato decreto-legge n. 77 del 2021, che reca disposizioni in materia di monitoraggio e rendicontazione del PNRR. In particolare, il previsto Servizio centrale Pag. 8per il PNRR è sostituito con l'Ispettorato generale per il PNRR, istituito sempre presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Sono inoltre istituiti, presso il medesimo Ministero, due posti di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca, la cui copertura finanziaria è prevista dal comma 5 del medesimo articolo 1. La lettera f) del comma 4 novella le disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge, riguardanti il controllo e l'audit del PNRR soprattutto allo scopo di promuovere misure di razionalizzazione e semplificazione di tali procedure. La lettera f-bis), introdotta dal Senato, reca una modifica di coordinamento del testo del citato decreto-legge n. 77 del 2021. Infine, come previsto dal comma 6 dell'articolo 1, le competenze regolatorie sui servizi pubblici locali non a rete sono trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero delle imprese e del made in Italy.
  L'articolo 2 istituisce, fino al 31 dicembre 2026, una Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, incaricata di coadiuvare lo svolgimento, da parte dell'Autorità politica delegata, delle funzioni d'indirizzo e coordinamento dell'azione del Governo attuativa del PNRR. La Struttura di missione: interloquisce con la Commissione europea quale punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR; verifica la coerenza dell'attuazione del Piano rispetto agli obiettivi programmati; svolge attività istruttoria relativa alla formulazione di proposte di aggiornamento o di modifica del PNRR. Alla Struttura di missione sono, altresì, trasferiti i compiti e le funzioni finora attribuiti alla Segreteria tecnica istituita per il supporto alla Cabina di regia.
  L'articolo 3 introduce alcune modifiche agli articoli 12 e 13 del decreto-legge n. 77 del 2021 in materia di poteri sostitutivi attivabili dallo Stato in caso di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o interventi del PNRR e di procedura per superare il dissenso di un organo statale. In particolare si prevede la possibilità di applicare i poteri sostitutivi – oltre che nei confronti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province, dei comuni, come previsto dal citato decreto-legge n. 77 del 2021 – anche nei confronti degli ambiti territoriali sociali (vale a dire delle sedi di programmazione locale, concertazione e coordinamento dei servizi sociali e delle altre prestazioni integrate a livello locale) e si riduce da trenta a quindici giorni la durata massima del termine per provvedere, che il Consiglio dei ministri può attribuire ai soggetti attuatori. Inoltre, il soggetto attuatore, in caso di perdurante inerzia, viene sentito dal Consiglio dei ministri prima della nomina del soggetto a cui affidare il potere sostitutivo, anche al fine di determinare le cause dell'inerzia; si specifica anche che il potere sostitutivo ha ad oggetto tutti gli atti e i provvedimenti necessari. Si consente, altresì, al Consiglio dei ministri di autorizzare direttamente le deroghe relative alla legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale. Sono inoltre specificate le disposizioni applicabili in caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale. Infine, in relazione alla procedura per superare il dissenso proveniente da un organo statale, si stabilisce che sia l'Autorità politica delegata in materia di PNRR, anche su impulso della Struttura di missione PNRR ovvero dell'Ispettorato generale per il PNRR, a proporre al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri.
  L'articolo 4 – modificando l'articolo 35-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 – anticipa dal 1° gennaio 2027 al 1° marzo 2023 la data a partire dalla quale le amministrazioni titolari di progetti previsti nel PNRR possono stabilizzare nei propri ruoli il personale non dirigenziale già assunto a tempo determinato dalle medesime amministrazioni per la realizzazione di tali progetti. Si prevede che la stabilizzazione avvenga nei confronti del personale che ha prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta (e non più alla Pag. 9scadenza del contratto a termine, come sinora previsto). Le risorse non utilizzate ai fini della suddetta stabilizzazione dal 2023 al 2026 sono destinate alle attività di assistenza tecnica finalizzate all'efficace attuazione degli interventi PNRR di competenza di ciascuna amministrazione. Inoltre, a seguito della modifica introdotta dal Senato, le amministrazioni assegnatarie di progetti del PNRR possono procedere ad assunzioni a tempo determinato attingendo a graduatorie in corso di validità per profili corrispondenti, ai fini del completamento del contingente del personale a tempo determinato di propria spettanza quantificato dalla normativa vigente per la realizzazione di tali progetti.
  L'articolo 4-bis, inserito nel corso dell'esame da parte del Senato, è volto a dare attuazione alla riforma 1.11 del PNRR «Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie» (ad esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, come precisato al comma 4). A tal fine si prevede che le amministrazioni centrali dello Stato adottino specifiche misure, anche di carattere organizzativo, per dar luogo a processi di spesa efficienti (comma 1). Tutte le amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché ai dirigenti apicali, specifici obiettivi annuali per il rispetto dei tempi di pagamento, individuati con riferimento all'indicatore di ritardo annuale e valutati ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. La verifica del raggiungimento degli obiettivi è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile (comma 2). La Ragioneria generale dello Stato definisce, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, la base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori previsti dalla riforma 1.11 del PNRR (comma 3).
  L'articolo 5, modificato al Senato, disciplina l'acquisizione di tutti i dati necessari per i controlli sulle attività finanziate nell'ambito dell'attuazione del PNRR, del PNC e nell'ambito delle politiche di coesione, prevedendo la trasmissione, ai sistemi di monitoraggio, di tutti i dati idonei all'identificazione fiscale dei beneficiari di tali finanziamenti, i quali sono pubblicati, nel rispetto della normativa a tutela della privacy, nel sistema informatico ReGis sviluppato dalla Ragioneria generale dello Stato in esecuzione delle previsioni normative vigenti (articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) e sul portale web unico nazionale per la trasparenza delle politiche di coesione comunitarie e nazionali OpenCoesione (commi da 1 a 4). Si prevede, inoltre, al comma 5, la necessaria acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario per le procedure superiori a cinquemila euro. Come previsto dai commi 6 e 7, dal 1° giugno 2023 le fatture elettroniche relative a beni o servizi acquisiti grazie a un incentivo finanziato con risorse pubbliche dovranno riportare il Codice unico di progetto (CUP). I dati delle fatture elettroniche oggetto dell'articolo in esame confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), allo scopo di assicurare e semplificare il monitoraggio della spesa pubblica e valutarne l'efficacia (comma 8). Per i piccoli comuni, con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, in alternativa all'assegnazione di risorse per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica, il supporto tecnico per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR potrà essere assicurato dalla Ragioneria generale dello Stato per il tramite di enti, istituzioni o associazioni di natura pubblica e privata, ordini professionali o associazioni di categoria, ovvero società partecipate dallo Stato, sulla base di convenzioni, accordi o protocolli in essere o da stipulare (comma 9).
  L'articolo 6 reca disposizioni finalizzate a semplificare le procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR, con particolare riguardo all'erogazione delle anticipazioni di risorse destinate ai soggetti attuatori degli interventi ricompresi nel Piano ma finanziati con risorse nazionali Pag. 10(comma 1) e alle modalità di assegnazione e rimodulazione delle risorse finanziarie in favore delle amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR (comma 2).
  L'articolo 6-bis, inserito nel corso dell'esame da parte del Senato, estende la possibilità per gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria di apportare variazioni di bilancio, in deroga all'ordinamento vigente, con riferimento ai finanziamenti statali ed europei per spese correnti connesse all'attuazione del PNRR.
  L'articolo 6-ter, anch'esso introdotto dal Senato, affida alla Sose – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. – il compito di porre in essere ogni attività ritenuta necessaria a favorire l'introduzione del concordato preventivo e l'implementazione dell'adempimento collaborativo, nonché le attività di progettazione, di sviluppo e di realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati (comma 1). L'articolo inoltre, al comma 2, prevede che una autorizzazione di spesa esistente venga destinata anche al finanziamento delle attività di supporto all'attuazione del PNRR esercitate da Sogei S.p.A..
  L'articolo 7 prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di PNRR, si provvede all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC). Tale aggiornamento si richiede in considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici e della necessità di consentire il raggiungimento degli obiettivi finali di realizzazione previsti per i programmi e gli interventi del Piano. Nelle more dell'adozione del decreto, è consentito l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili per quegli interventi che dovevano essere avviati entro il 31 dicembre 2022 ma per i quali le procedure di affidamento dei lavori non sono state adempiute (comma 1). Nel corso dell'esame da parte del Senato è stato previsto che la scheda progetto relativa al programma «Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Bus» possa prevedere un aggiornamento della tipologia di alimentazione degli autobus adibiti al trasporto pubblico regionale e locale (comma 1-bis). Nel caso di interventi soggetti alla disciplina degli aiuti di Stato, subordinati all'autorizzazione della Commissione europea, si prevede che i termini per il conseguimento degli obiettivi previsti dal cronoprogramma del PNC siano sospesi nell'arco di tempo compreso tra la notificazione degli interventi e la notificazione della decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea. Qualora la Commissione europea dichiari un intervento non compatibile col mercato unico, le relative risorse saranno revocate, rimanendo nella disponibilità dell'amministrazione titolare per le finalità del PNC il cui cronoprogramma procedurale sia coerente con la necessità di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del medesimo Piano (comma 2).
  L'articolo 7-bis, aggiunto durante l'esame da parte del Senato, interviene sull'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022, che ha introdotto alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici. La modifica è volta a precisare che le stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022 per le quali già risulti un accesso a specifici fondi.
  L'articolo 7-ter, anch'esso introdotto dal Senato, prevede l'applicazione dello svincolo progressivo, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo della garanzia definitiva prevista a carico dell'appaltatore per la sottoscrizione del contratto anche per i contratti pubblici relativi ai settori speciali della garanzia definitiva, prevista a carico dell'appaltatore per la sottoscrizione del contratto, anche per i contratti pubblici relativi ai settori Pag. 11speciali. Tale disposizione si applica limitatamente ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ivi inclusi i contratti relativi ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima data. Si specifica che tale intervento è volto a favorire la partecipazione alle procedure di gara afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.
  L'articolo 8, modificato al Senato, reca misure volte al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi PNRR e dei soggetti attuatori, nonché alla semplificazione, per gli enti locali, delle procedure con riguardo ai finanziamenti e ai contributi previsti a loro favore dal PNRR. Oltre ad introdurre disposizioni specifiche in materia di reclutamento di personale a tempo determinato da parte delle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR e di erogazione di riconoscimenti economici per il personale coinvolto, il medesimo articolo 8 consente, fino al 31 dicembre 2026, in deroga alla normativa vigente, il conferimento di alcuni incarichi a titolo oneroso a soggetti già collocati in quiescenza. Tale deroga transitoria riguarda gli incarichi di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale limitatamente ai casi in cui si preveda il conferimento dell'incarico da parte di organi costituzionali, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari o previa informativa a queste ultime. Sono inoltre previste misure specifiche volte a garantire l'attuazione delle riforme e la realizzazione degli investimenti previsti dal PNRR di titolarità del Ministero del turismo.
  L'articolo 8-bis, commi da 1 a 4, introdotti nel corso dell'esame dal Senato, interviene con alcune disposizioni relativamente al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, con particolare riguardo alle modalità di assegnazione delle risorse per le opere, oggetto di affidamento mediante degli accordi quadro, avviate nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 17 maggio 2022 e finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR. È inoltre autorizzata la spesa di 1.200.000 euro per il 2023 per il completamento della tratta Montedonzelli-Piscinola della Linea 1 della Metropolitana di Napoli (comma 5). Il comma 6 reca alcune modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, con riguardo ai contributi ai Comuni per la progettazione definitiva ed esecutiva per la messa in sicurezza del proprio territorio relativamente al dissesto idrogeologico, agli interventi di efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per gli interventi di messa in sicurezza delle strade.
  L'articolo 9 istituisce, presso il Dipartimento dei vigili del fuoco del Ministero dell'interno, il Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, di cui sono disciplinate funzioni e composizione.
  L'articolo 10, modificato al Senato, consente di aumentare il contingente dei concorrenti idonei che possono essere nominati magistrati ordinari in tirocinio in relazione ai concorsi banditi con decreti ministeriali del 1° dicembre 2021 e del 18 ottobre 2022 (comma 1). Sono contenute, inoltre, norme chiarificatrici relative al contingente di addetti all'ufficio per il processo e dell'ufficio per il processo nell'ambito della giustizia amministrativa, nonché in materia di reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR (comma 2). Nel corso dell'esame da parte del Senato è stato introdotto un ulteriore comma, il comma 2-bis, il quale interviene sul comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 80 del 2021, in materia di reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR, prevedendo che i contratti di lavoro stipulati della durata di 36 mesi non possano essere rinnovati.
  L'articolo 11, al comma 1, istituisce un Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT), dotandoloPag. 12 di 500 mila euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Il comma 2 dispone in ordine alla compensazione dei relativi oneri. Il comma 2-bis – inserito dal Senato – autorizza il Ministero delle imprese e del made in Italy a stipulare, a titolo gratuito, con l'Agenzia delle entrate una convenzione per garantire lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione nell'ambito dell'investimento del PNRR M1C2-I 1 «Transizione 4.0».
  L'articolo 12 demanda a un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione l'individuazione delle modalità di funzionamento e di utilizzo del Portale unico del reclutamento da parte di tutte le amministrazioni, centrali e locali, e delle autorità amministrative indipendenti, nonché la definizione delle misure volte ad assicurare l'integrità e la riservatezza dei dati personali.
  L'articolo 13 incrementa la pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) di 10 unità di ruolo.
  Il Titolo II della Parte II del decreto-legge è dedicato alle disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure abilitanti per la riforma 1.9.
  In particolare, il Capo I, composto dagli articoli da 14 a 22, prevede misure abilitanti per la riforma della pubblica amministrazione.
  L'articolo 14, modificato nel corso dell'esame del decreto-legge in Senato, introduce una serie di misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e al Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC) e in materia di procedimenti amministrativi. In particolare le previsioni del comma 1 apportano alcune modifiche al decreto-legge n. 77 del 2021 relativo alla governance del PNRR. Il provvedimento in esame prevede che gli atti normativi o i provvedimenti attuativi dei piani o dei programmi PNRR sottoposti al parere della Conferenza Stato-Regioni o della Conferenza unificata possano essere comunque adottati qualora il parere non sia reso entro il previsto termine di legge. Inoltre, mediante l'inserimento nel decreto-legge n. 77 del 2021 del nuovo articolo 18-bis, il provvedimento dispone che, nei casi eccezionali in cui sia necessario procedere con urgenza alla realizzazione di interventi di competenza statale previsti dal PNRR e dal PNC, il Ministro competente possa proporre al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'avvio della procedura di esenzione del relativo progetto dalle disposizioni di cui al Titolo III della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente). Il comma 2 modifica l'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, volta a chiarire che gli accordi quadro finalizzati all'individuazione degli operatori economici incaricati dello svolgimento dei servizi tecnici e dei lavori afferenti, in particolare, alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 77 del 2021, debbano contenere l'indicazione dei termini e delle condizioni che disciplinano le prestazioni richieste ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
  Evidenzia anche le disposizioni del comma 3 dell'articolo 14, le quali, in considerazione delle esigenze di accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a opere di particolare rilevanza pubblica strettamente connesse agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, prevedono che i soggetti pubblici e privati coinvolti possano, al fine di assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi, stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di un unico soggetto attuatore. Il comma 4 prevede che, limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, recante procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, e 2, recante procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra Pag. 13soglia, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. Nel corso dell'esame in Senato, sono stati introdotti i commi 4-bis e 4-ter volti ad estendere fino al 31 dicembre 2026 l'applicabilità di talune disposizioni in materia di verifiche antimafia e protocolli di legalità e a demandare a un decreto del Ministro dell'interno la possibilità di individuare misure di potenziamento dell'azione istruttoria dei Gruppi interforze antimafia, istituiti presso le prefetture. Il comma 5 modifica l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 77 del 2021, prevedendo che per la realizzazione di interventi del PNRR si possa ricorrere anche alla sottoscrizione di accordi tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990. I commi 6 e 7, al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte con le risorse del PNRR o del PNC, intervengono sulla disciplina delle espropriazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per ridurre alcuni termini e derogare ad alcuni adempimenti. Il comma 8 apporta alcune modifiche alla disciplina della conferenza di servizi, volte ad accelerare le procedure prevedendo che tutte le amministrazioni coinvolte rilascino le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni (quarantacinque giorni per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute). Il comma 9 interviene sulla disciplina del fondo destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un ISEE non superiore a 15.000 euro, prevedendo che la distribuzione delle tessere nominative prepagate attraverso le quali erogare il contributo possa essere affidata al gestore del servizio postale universale sulla base di apposita convenzione. Il comma 9-bis, introdotto dal Senato, prevede che l'istanza telematica presentata dai soggetti che richiedono l'accesso alle risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, con riguardo agli appalti pubblici di lavori, costituisca titolo per l'emissione della fattura da parte dell'impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante.
  L'articolo 14-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, interviene sull'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di prevedere che l'accordo di programma ivi disciplinato debba essere sottoscritto entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito positivo della conferenza con la quale viene verificata fra le amministrazioni interessate la possibilità di concordare l'accordo medesimo.
  L'articolo 15 attiene al contributo dell'Agenzia del demanio, del Ministero della difesa, delle regioni e degli enti locali all'attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR. In particolare, i commi 1 e 2 prevedono che l'Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, individui beni immobili inutilizzati, di proprietà dello Stato e gestiti dalla medesima Agenzia, da destinare ad alloggi o residenze universitarie, oggetto di finanziamento, anche parziale, nell'ambito delle risorse previste dal PNRR. L'Agenzia è altresì autorizzata ad utilizzare risorse previste a legislazione vigente in relazione ai piani degli investimenti immobiliari, posti in capo alla medesima Agenzia, a parziale copertura degli oneri correlati ai necessari interventi sugli immobili in oggetto. In base al comma 3, i medesimi immobili possono essere destinati anche ad impianti sportivi, anch'essi oggetto di finanziamento, oppure idonei al finanziamento, nell'ambito del PNRR. Il comma 3-bis, introdotto dal Senato, prevede che l'Istituto per il credito sportivo possa proporre all'Agenzia del demanio integrazioni all'elenco degli immobili destinati ad impianti sportivi, stilato sulla base di quanto previsto dal comma 3. La disposizione si riferisce ad immobili di proprietà del medesimo Istituto che possono essere oggetto di interventi finanziati, anche parzialmente, con risorse del PNRR. Il comma 4 autorizza l'Agenzia del demanio ad apportare le necessarie modifiche ai Pag. 14relativi piani degli investimenti di propria competenza, nonché ad avviare iniziative di partenariato pubblico-privato. Si prevede, inoltre, al comma 5, che il Ministero della difesa individui beni del demanio militare o beni in uso al medesimo Ministero da destinare alla realizzazione e valorizzazione di opere di protezione ambientale, opere di edilizia residenziale pubblica destinate al personale nonché impianti sportivi. Si prevede che il Ministero della difesa utilizzi, anche parzialmente, le risorse previste nell'ambito del PNRR. Nel corso dell'esame in Senato il comma 5 è stato integrato al fine di prevedere che il Ministero della difesa e la società Difesa Servizi S.p.a. possano avvalersi dell'Istituto per il credito sportivo per l'individuazione di impianti sportivi da realizzare e valorizzare, autorizzando altresì la stipula di apposite intese con il medesimo Istituto per facilitare il cofinanziamento degli interventi. Sempre nel corso dell'esame in Senato, sono stati introdotti i commi 5-bis e 5-ter. Il comma 5-bis dispone circa l'individuazione, da parte dell'Agenzia del demanio, di immobili suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione da destinarsi ad alloggi universitari o impianti sportivi finanziati, o finanziabili, a valere sulle risorse del PNRR. Viene dettata la relativa procedura. Il comma 5-ter stabilisce che le Regioni e gli enti locali possano procedere ad una ricognizione degli immobili e di impianti sportivi, di loro proprietà, che possano essere oggetto di interventi di recupero o ristrutturazione o che possano essere adibiti ad attività sportiva. Si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione dei criteri da seguire per la realizzazione di tale ricognizione.
  L'articolo 15-bis, introdotto dal Senato, disciplina la possibilità di trasferire in proprietà, a titolo gratuito, a regioni, comuni, province e città metropolitane, a richiesta dei medesimi enti, talune categorie di beni immobili, appartenenti al demanio storico artistico oppure al patrimonio disponibile dello Stato, gestiti dall'Agenzia del demanio. Si tratta di immobili interessati da progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali, finanziati, o suscettibili di essere finanziati, a valere sulle risorse del PNRR, del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) o del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC). Il trasferimento in proprietà è disposto con decreto dell'Agenzia del demanio. Si specifica che le disposizioni del presente articolo non si applicano alle Regioni a Statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano.
  L'articolo 16, ai commi da 1 a 3, prevede che l'Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, individui beni immobili, di proprietà dello Stato, ed altri beni statali in uso ad amministrazioni, di concerto con le medesime amministrazioni usuarie, idonei all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. L'Agenzia del demanio è autorizzata ad utilizzare parte delle risorse previste a legislazione vigente in relazione ai piani degli investimenti immobiliari, posti in capo alla medesima Agenzia, a parziale copertura degli oneri correlati ai necessari interventi sugli immobili in oggetto. Si prevede che la medesima Agenzia curi la progettazione e l'esecuzione degli interventi in esame, previo atto di intesa con le amministrazioni centrali interessate e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 3-bis, introdotto dal Senato, consente all'Agenzia del demanio di costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, anche per impianti superiori a 1 MW, con le Amministrazioni dello Stato o con altre pubbliche amministrazioni centrali o locali. Le comunità energetiche così costituite, accedono ai relativi regimi di sostegno.
  L'articolo 17 introduce una serie di disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza, volte a non pregiudicare il perseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR, vista l'ampia adesione delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara. In particolare, in base a quanto previsto dal comma 1, gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro (di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016) che Pag. 15siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, e con scadenza entro il 30 giugno 2023, sono prorogati con i medesimi soggetti aggiudicatari fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023. Il comma 2, invece, estende il novero dei soggetti ai quali i comuni non capoluoghi di provincia, incaricati dell'attuazione degli interventi, possono ricorrere per la selezione degli operatori economici affidatari degli stessi. I commi da 3 a 5 dettano disposizioni specifiche relative al conseguimento degli obiettivi di ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, previsti nell'ambito della Missione 6 – Salute.
  L'articolo 18 contiene disposizioni in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR. In particolare, il comma 1 esclude l'Azienda per l'Italia Digitale dal rilascio di pareri tecnici sulla congruità economica dei contratti, accordi e convenzioni, stipulati dalle pubbliche amministrazioni per l'acquisto di beni informatici necessari per l'attuazione del PNRR. Il comma 2 interviene sulle modalità di conservazione e fruibilità dei dati contenuti nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati. Il comma 2-bis – inserito dal Senato – modifica la disciplina in materia di «Carta europea della disabilità in Italia». Le modifiche ampliano l'ambito dei soggetti terzi ai quali l'INPS riconosce il diritto all'accesso, attraverso lo strumento della Carta e su richiesta dell'interessato, ad informazioni contenute nei verbali di accertamento dello stato di invalidità o di disabilità e specificano che tale accesso può essere operato anche attraverso l'utilizzo in via telematica del medesimo strumento della Carta. I successivi commi da 3 a 11-quater prevedono, anche a seguito delle modifiche apportate in Senato, un ampio e complesso intarsio di norme di semplificazione, principalmente mediante modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003). In particolare, le modifiche attengono alla realizzazione delle infrastrutture per la banda ultra larga disciplinando i rapporti tra gli operatori autorizzati alla realizzazione dell'infrastruttura e gli enti proprietari delle strade, la validità dei titoli abilitativi, i diritti d'uso delle frequenze, i procedimenti autorizzativi relativi all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici. Le disposizioni inserite dal Senato (commi da 11-bis a 11-quater) prevedono, tra l'altro, che per l'attuazione degli interventi per la banda ultra larga è consentita l'anticipazione del 20 per cento del prezzo all'appaltatore e che per l'attuazione dei progetti Italia a 1 Giga e Italia 5G sono stanziati 100 milioni di euro per il 2023. Il Senato ha inserito anche una disposizione (comma 10-bis) volta a prorogare la facoltà della Consob di adottare misure di contenimento della spesa nonché la riduzione della dotazione finanziaria complessiva del fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, con la finalità di consentire il completamento del processo di digitalizzazione della CONSOB medesima, fissando il termine ultimo per il completamento di tale processo al 31 marzo 2024.
  L'articolo 18-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, prevede alcuni obblighi di adeguamento tecnologico e di prestazione per i gestori dell'identità digitale, al contempo assicurando loro un contributo una tantum per complessivi 40 milioni di euro.
  L'articolo 19, modificato in Senato, interviene sulla disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA) e dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) disciplinando in particolare i rapporti tra la VIA e le procedure preventive di interesse archeologico e prorogando al 31 dicembre 2024 il termine per lo svolgimento in videoconferenza dei lavori istruttori delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori della Commissione PNRR-PNIEC. Viene inoltre modificata in più punti la disciplina del contingente di esperti assegnato al Ministero dell'ambiente per le esigenze del PNRR, prevedendo in particolare la proroga al 2025 del termine di operatività di tale contingente. Le principali integrazioni introdotte al Senato consistono nell'introduzionePag. 16 di disposizioni volte modificare le modalità operative della Commissione PNRR-PNIEC; nella previsione, a decorrere dal 2023, dell'applicazione ai membri della Commissione tecnica VIA-VAS degli stessi compensi previsti per i membri della Commissione PNRR-PNIEC; nella modifica delle procedure per la selezione del succitato contingente di esperti e nell'integrazione della disciplina prevista per la verifica di ottemperanza alla VIA.
  L'articolo 20, al fine di assicurare una ancor più efficace e tempestiva attuazione degli interventi compresi nel PNRR che riguardino beni culturali e paesaggistici, stabilisce la competenza della apposita Soprintendenza speciale ad adottare i provvedimenti finali relativi alle funzioni di tutela, in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. L'articolo reca, inoltre, le conseguenti misure organizzative e finanziarie.
  L'articolo 21, commi 1 e 2, al fine espresso di assicurare il monitoraggio «delle riforme del PNRR», prevede il riconoscimento di un'indennità in favore di alcuni esperti che, in base alla normativa già vigente, integrano la composizione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. La predetta indennità è stabilita nel limite di spesa complessivo di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Il comma 2-bis – inserito nel corso dell'esame del decreto-legge in Senato – modifica la disciplina del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS) e integra i dati del Sistema relativi alle persone con disabilità e non autosufficienti con quelli del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) e della banca dati del collocamento mirato (cosiddetto collocamento obbligatorio); le novelle introducono la previsione di alcuni flussi di informazioni in favore dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità e del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità (Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri).
  L'articolo 22 si compone di un triplice ordine di disposizioni: anzitutto, al comma 1, attribuisce al Dipartimento dei vigili del fuoco la realizzazione della manutenzione sugli impianti fotovoltaici (o sugli immobili in cui essi siano presenti) di alimentazione delle stazioni di ricarica dei veicoli a trazione elettrica. Il comma 2 prescrive, in materia di normativa antincendio, un termine di tre giorni per la trasmissione della documentazione al Comando territorialmente competente, da parte dello Sportello unico per le attività produttive che riceva l'istanza di esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni che comportino un aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio. Infine, i commi da 3 a 6 autorizzano l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 112 unità, dal 1° marzo 2023.
  Il Capo II del Titolo II del decreto-legge n. 13 del 2023, composto dagli articoli da 23 a 25, reca disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito.
  In particolare, l'articolo 23 prevede che, al fine di raggiungere milestone e target del PNRR relativi alle linee di investimento per la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche, negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 sono individuate dal Ministero dell'istruzione e del merito le équipe formative territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale e un numero massimo di 100 docenti da porre in esonero dall'esercizio delle attività didattiche, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione del PNRR (del medesimo dicastero).
  L'articolo 24, comma 1, consente, a determinate condizioni, agli enti locali beneficiari l'utilizzo dei ribassi d'asta per ciascun intervento di edilizia scolastica ad ogni titolo rientrante fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito. Il comma 2 prevede che per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane possono avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche, nonché di società da esse controllate. Una modifica approvata in Senato ha esteso tale facoltà a Pag. 17tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i «progetti PNRR» di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito. Il comma 3 prevede che, per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, le centrali di committenza e i contraenti generali, esercitano i poteri commissariali attualmente attribuiti ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane e che tali soggetti, possono procedere, a determinate condizioni, all'affidamento diretto dei servizi connessi. Il comma 3-bis estende tale possibilità anche agli Istituti tecnologici superiori. Il comma 4 prevede che, limitatamente agli interventi di edilizia scolastica, le deroghe al codice dei contratti pubblici attualmente previste si applicano anche agli accordi quadro definiti e stipulati da parte della società Invitalia anche per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione. Il comma 5 autorizza la spesa di 4 milioni di euro per il 2023 finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico. Il comma 6 detta nuove disposizioni relativamente ai vincitori del concorso di progettazione di scuole innovative. Il comma 6-bis, inserito dal Senato, modifica alcuni profili della disciplina transitoria introdotta dalla legge istitutiva del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (legge n. 99 del 2022).
  L'articolo 25 modifica le modalità di nomina del direttore generale della Scuola di Alta formazione dell'istruzione, prevedendo, in particolare, che la stessa avvenga con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito (anziché, come finora previsto, con decreto del Ministro dell'istruzione), estendendo la platea di coloro che possono essere nominati ed espungendo il termine del 1° marzo 2023 per l'adozione del relativo decreto.
  Il Capo III del Titolo II del decreto-legge, composto dagli articoli da 26 a 28, reca disposizioni urgenti in materia di università e ricerca.
  L'articolo 26 riconosce alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo previste dal PNRR, nel periodo di attuazione del Piano, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di unità di personale. I commi da 1 a 5 della disposizione, inoltre: modificano la disciplina che attualmente obbliga le università a riservare, a determinate condizioni, una quota delle risorse destinate alla stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato ai titolari di contratti da ricercatore di tipo A o ai titolari di uno o più assegni di ricerca; escludono l'applicazione, nel periodo di attuazione del PNRR, dell'attuale limite di spesa per l'attribuzione di assegni di ricerca alle risorse rivenienti dal medesimo Piano, nonché a quelle derivanti da progetti di ricerca, nazionali o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi; recano una disposizione per favorire l'attrattività del sistema universitario per i giovani studiosi in possesso di abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia che si trovino a svolgere le loro attività sia in Italia sia all'estero; consentono alle università statali, a determinate condizioni, la stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale in favore di personale docente e della ricerca; specificano i requisiti minimi che devono essere posseduti dai componenti il consiglio di amministrazione dell'università tra i quali va scelto il presidente dell'organo collegiale.
  Per quanto riguarda le disposizioni introdotte nel corso dell'esame in Senato, si evidenzia che il comma 5-bis proroga al 31 dicembre 2026 la possibilità, per taluni titolari di contratti di ricercatore universitario, previgenti alla riforma attuata con il decreto-legge n. 36 del 2022, e che stipulano un nuovo contratto ai sensi della nuova disciplina, di vedersi riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Analogamente, si proroga al 31 dicembre 2026 la possibilità, per coloro che sono stati titolari di assegni di ricerca in base alla previgente disciplina e che stipulano un contratto di ricercatore a tempo determinato, in base alla riforma Pag. 18introdotta dal citato decreto-legge n. 36/2022, di vedersi riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.
  Il comma 6 esclude l'applicazione, nel periodo di attuazione del PNRR (dunque sino a tutto il 2026), del limite di spesa per l'attribuzione di assegni di ricerca, previsto dall'articolo 22, comma 6, secondo periodo, della legge n. 240/2010, alle risorse rivenienti dal medesimo Piano, nonché a quelle derivanti da progetti di ricerca, nazionali o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.
  Il comma 6-bis estende, con una disposizione interpretativa, ai ricercatori a tempo determinato assunti a tempo pieno, la facoltà di optare, per gli anni accademici successivi a quello della presa di servizio, al regime a tempo definito, previa domanda da presentare al rettore sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e con obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.
  Il comma 7 inserisce il nuovo comma 4-ter all'articolo 18 (Chiamata dei professori) della legge n. 240 del 2010.
  Il comma 8 consente alle università statali di destinare una quota delle risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata a puntuale rendicontazione, per la stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale in favore di personale docente e della ricerca nel limite di un importo non superiore al 2 per cento della spesa sostenuta annualmente per il predetto personale, sulla base delle indicazioni stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.
  Il comma 9 novella l'articolo 12 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (R.D. n. 1592/1933). La novella in questione specifica che il presidente del consiglio di amministrazione dell'università deve essere scelto fra i componenti dell'organo collegiale in possesso di requisiti «non inferiori» a quelli di cui all'articolo 19, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  Il comma 9-bis dell'articolo 26 inserisce tra i princìpi e i criteri direttivi che presiedono all'emanazione dei regolamenti di attuazione della legge di riforma del settore AFAM (legge n. 508 del 1999), anche il riferimento alla previsione dell'abilitazione artistica nazionale quale attestazione della qualificazione didattica, artistica e scientifica dei docenti nonché quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con decentramento delle procedure di nomina delle relative commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione degli esiti e di gestione del relativo contenzioso. Il conseguimento dell'abilitazione non dà diritto all'assunzione in ruolo.
  L'articolo 27 contiene disposizioni per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero dell'università e della ricerca. In particolare, il comma 1, stabilisce che i soggetti a partecipazione pubblica appositamente costituiti al fine di promuovere il miglior coordinamento nella realizzazione degli interventi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca relativi alla Missione 4, Componente 2, del PNRR, nonché del relativo PNC, assicurano l'integrazione dei propri organi statutari di gestione e controllo con uno o più rappresentanti designati dal Ministero nonché, su indicazione di quest'ultimo, di ulteriori Ministeri, in ragione del tema oggetto della ricerca finanziata. Il comma 2 prevede che le università statali, gli enti pubblici di ricerca, e le istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica osservano le procedure di controllo e rendicontazione delle misure relative al PNRR e al PNC, con sistemi interni di gestione e controllo idonei ad assicurare il corretto impiego delle risorse finanziarie loro assegnate. Ai sensi del comma 3 i predetti soggetti adempiono alle disposizioni del presente articolo nell'esercizio della propria autonomia responsabile. In base al comma 4, le università statali e non statali, legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, gli enti pubblici di ricerca, Pag. 19le istituzioni statali AFAM e i soggetti attuatori di cui al comma 1 possono fornire quale idoneo strumento di garanzia delle risorse ricevute ai fini della realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC, anche i fondi assegnati dal Ministero dell'università e della ricerca in relazione al funzionamento ordinario. In base al comma 5, per i soggetti attuatori di cui al comma 1, i fondi di funzionamento ordinario costituiscono idoneo strumento di garanzia a copertura delle erogazioni ricevute per lo svolgimento delle attività progettuali connesse alla realizzazione di interventi di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC.
  L'articolo 27-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, con finalità di semplificazione degli affidamenti dei contratti pubblici per le università statali, le istituzioni AFAM e gli enti di ricerca, novella l'articolo 48 del decreto-legge n. 77 del 2021, al fine di prevedere che la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (prevista dal comma 3 del citato articolo) si applica alle università statali, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli enti pubblici di ricerca per tutte le procedure per la realizzazione degli interventi PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca fino all'importo di 215.000 euro.
  L'articolo 28 interviene in tema di alloggi e residenze universitarie e prevede, al comma 1, che le ulteriori risorse destinate dalla legge di bilancio 2023 agli interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari (pari a complessivi 300 milioni di euro tra il 2023 e il 2026), possano essere assegnate anche agli interventi proposti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai relativi organismi preposti al diritto allo studio universitario o all'edilizia residenziale pubblica, ove ammissibili. Il comma 1-bis, introdotto dal Senato, introduce il nuovo articolo 1-ter nella legge n. 338 del 2000, prescrivendo un regime autorizzatorio al quale viene assoggettato l'esercizio delle strutture residenziali universitarie beneficiarie delle risorse previste dall'articolo 1-bis della medesima legge (rubricato «Nuovo housing universitario»).

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore per la V Commissione, proseguendo nell'illustrazione dei contenuti essenziali del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 13 del 2023, come modificato in prima lettura al Senato, nell'ambito del Capo IV, riferito alle misure in materia di protezione civile, fa presente quanto segue. L'articolo 29, oggetto di modifiche al Senato, reca disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione degli interventi urgenti volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, in coerenza con gli obiettivi del PNRR. Sono inoltre dettate norme in materia di utilizzo, fino al 31 dicembre 2026, delle risorse iscritte sulle contabilità speciali relative agli eventi calamitosi, per la realizzazione dei predetti interventi di prevenzione del rischio di alluvione e idrogeologico.
  L'articolo 29-bis, introdotto dal Senato, dispone che il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare si avvalga del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di garantire a quest'ultima il coordinamento necessario ad affrontare situazioni di criticità ambientale nelle aree urbanizzate interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, nonché alla realizzazione di interventi di prevenzione o messa in sicurezza riferiti al dissesto idrogeologico e alla difesa e alla messa in sicurezza del suolo.
  Nell'ambito del Capo V, riferito alle misure in materia di resilienza, valorizzazione del territorio ed efficienza energetica dei comuni, l'articolo 30, modificato dal Senato, prevede che le risorse assegnate ai comuni da parte del Ministero dell'interno, per le annualità 2024 e 2025, a favore di investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, siano finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023 e a garantire il rispetto dei target associati alla Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 del PNRR – Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni. Si prevede l'obbligo, per i comuni assegnatari Pag. 20delle risorse previste per le annualità 2023, 2024 e 2025, di concludere i lavori entro il 31 marzo 2026, mentre sono prorogati di 6 mesi i termini per l'affidamento dei lavori relativi ai contributi assegnati ai comuni per l'annualità 2022.
  L'articolo 31, modificato dal Senato, reca disposizioni concernenti il Giubileo 2025 e la misura «Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici» del PNRR, finalizzate, tra l'altro, ad attribuire all'Agenzia del demanio funzioni di stazione appaltante in ordine a interventi relativi al compendio denominato «Città dello Sport» sito in Roma, destinato ad ospitare le celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025.
  Nell'ambito del Capo VI, riferito alle misure in materia di infrastrutture e trasporti, l'articolo 31-bis, introdotto dal Senato, attribuisce ad ANAS, soggetto attuatore della protezione civile nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel biennio 2016-2017 nell'Italia centrale, i poteri previsti per i Commissari straordinari individuati per la realizzazione di determinate opere pubbliche dal decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto «decreto sblocca-cantieri»), per il supporto tecnico e per le attività connesse alla realizzazione delle opere viarie.
  L'articolo 31-ter, introdotto dal Senato, stanzia risorse in favore della regione Molise per la manutenzione e l'adeguamento sismico della diga di Ripaspaccata in agro del Comune di Montaquila.
  L'articolo 32 prevede specifiche disposizioni volte a un'ulteriore semplificazione delle procedure per la realizzazione degli interventi ferroviari oggetto di commissariamento ai sensi del decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto «decreto sblocca-cantieri»).
  L'articolo 33 reca disposizioni di semplificazione e accelerazione procedurale relative a interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare, sono modificate le disposizioni di semplificazione contenute nel decreto-legge n. 77 del 2021, anche al fine di ampliarne l'ambito di applicazione. Nel corso dell'esame presso il Senato sono state introdotte disposizioni in merito agli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, in materia di organizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, per i quali si prevede la nomina di un Commissario straordinario, nonché di nomina di un Commissario straordinario per la realizzazione della Linea 2 della Metropolitana di Torino.
  L'articolo 34 modifica la disciplina relativa agli acquisti immobiliari da parte degli enti pubblici previdenziali e ai contratti di locazione stipulati dai medesimi enti con le amministrazioni dello Stato. Si prevede, inoltre, una modifica della disciplina relativa alla composizione e alle funzioni del Nucleo dell'INAIL di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari dello stesso Istituto.
  Nell'ambito del Capo VII, riferito alle misure in materia di giustizia, l'articolo 35 detta disposizioni in materia di conservazione in modalità digitale di atti e documenti giudiziari civili formati originariamente su supporto analogico, nonché in materia di deposito telematico di atti e provvedimenti nei processi civili, estendendo la platea dei soggetti tenuti a tale ultimo adempimento al fine di ricomprendervi anche il pubblico ministero e i magistrati.
  L'articolo 36 detta ulteriori disposizioni in materia di deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione, apportando modifiche di natura procedimentale volte a consentire il deposito telematico di atti processuali e documenti delle parti private.
  L'articolo 37 modifica l'articolo 41 del decreto legislativo n. 149 del 2022 (cosiddetta «riforma Cartabia» del processo civile), recante le disposizioni transitorie riferite al regime della mediazione e a quello della negoziazione assistita, al fine di allineare la data di applicazione delle abrogazioni e modifiche disposte con l'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo con riguardo alle controversie in materia di condominio, alla data prevista per l'applicazione delle sole disposizioni in materia di mediazione civile e commerciale, applicabili a decorrere dal 30 giugno 2023.Pag. 21
  L'articolo 38 detta disposizioni volte ad incentivare l'accesso delle imprese alla composizione negoziata della crisi, alla luce delle difficoltà applicative segnalate dagli operatori nei primi mesi di operatività del nuovo istituto. In particolare, viene elevato il numero di rate attraverso le quali può essere dilazionato il debito dell'impresa verso l'Agenzia delle entrate e si consente, fino al 31 dicembre 2023, di sostituire le certificazioni relative ai debiti tributari e contributivi e ai premi assicurativi, rilasciate da Agenzia delle entrate, INPS e INAIL, con autodichiarazioni dell'imprenditore che attesti di averne fatto richiesta almeno 10 giorni prima della presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi.
  L'articolo 39 modifica la disciplina relativa ai contratti finalizzati al reperimento di personale tecnico impiegato per la documentazione degli atti nell'ambito del processo penale.
  L'articolo 40, modificato dal Senato, reca disposizioni in materia di giustizia tributaria, modificando la riforma introdotta con la legge n. 130 del 2022 al fine, in particolare, di accelerare e semplificare le procedure di rinnovazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, innalzare da 3.000 a 5.000 euro il limite di valore previsto per il giudizio monocratico di primo grado e accelerare la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità in materia tributaria.
  Nell'ambito del Capo VIII, riferito alle misure in materia di ambiente e sicurezza energetica, l'articolo 41 reca disposizioni in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale degli impianti chimici integrati di produzione, su scala industriale, di idrogeno verde e rinnovabile, prevedendo in particolare che essi siano sottoposti a VIA statale, indipendentemente dalla capacità produttiva dell'impianto.
  L'articolo 42, modificato dal Senato, dichiara di pubblica utilità, indifferibili e urgenti gli interventi per la rinaturazione dell'area del fiume Po previsti nel PNRR e compresi nel Programma d'azione concluso per la gestione degli interventi. Una disposizione introdotta al Senato proroga, inoltre, il completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico effettuate dall'Autorità di bacino distrettuale dal 31 dicembre 2024 al 30 giugno 2025.
  L'articolo 43 consente l'utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui al Programma di riqualificazione energetica della pubblica amministrazione centrale (PREPAC) per la copertura dei maggiori costi che le stazioni appaltanti sopportano, in considerazione dell'aumento dei prezzi, limitatamente agli interventi di completamento e attuazione degli interventi previsti dal medesimo Programma. La norma non si applica agli interventi che abbiano già beneficiato dell'assegnazione delle risorse per far fronte al caro-prezzi stanziate dal decreto-legge n. 50 del 2022 (cosiddetto «decreto Aiuti»).
  L'articolo 44 reca disposizioni finalizzate ad estendere anche alle annualità 2025 e 2026 il finanziamento previsto fino all'anno 2024 per l'attivazione di misure di assistenza tecnica al Dipartimento PNRR e ai soggetti attuatori per gli interventi PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
  L'articolo 45, modificato dal Senato, reca disposizioni in materia di utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione CO2 assegnati al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle imprese e del made in Italy, nonché di contrasto all'inquinamento atmosferico.
  Ulteriori disposizioni approvate dal Senato istituiscono presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura (CREA) il Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale.
  L'articolo 45-bis prevede che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica possa avvalersi, mediante la sottoscrizione di appositi accordi, del Gestore dei servizi energetici (GSE) per l'espletamento di attività ad alto contenuto specialistico afferenti alla gestione degli interventi della Missione 2 del PNRR, relativa alla «Rivoluzione verde e transizione ecologica».Pag. 22
  Nell'ambito del Capo IX, riferito alle disposizioni in materia di beni culturali, l'articolo 46 consente, a fini di semplificazione e liberalizzazione del settore, che i lavori di manutenzione ordinaria riguardanti immobili di proprietà pubblica e con destinazione d'uso pubblico sottoposti a tutela in base al Codice dei beni culturali, ove interessati da interventi del PNRR o del PNC, possano essere iniziati mediante segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), anziché previa autorizzazione del soprintendente.
  Nell'ambito del Capo X, riferito alle misure di semplificazione per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, l'articolo 47, modificato dal Senato, reca numerose disposizioni in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili. In particolare, si provvede ad ampliare il novero delle aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, nelle more della loro individuazione con legge regionale, nonché ad estendere l'applicazione delle semplificazioni previste per l'autorizzazione di impianti da fonti rinnovabili localizzati in aree idonee anche alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti, indipendentemente dalla loro ubicazione. Si prevede altresì che la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra in aree industriali, artigianali e commerciali, in discariche o in cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento non sia subordinata ad alcun atto di assenso, salva la possibilità per le soprintendenze di adottare un provvedimento di diniego. Si modifica, inoltre, la disciplina del procedimento unico di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, prevedendo la partecipazione del Ministro della cultura solo ove siano interessate aree vincolate, nonché si interviene sui termini di conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale e per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sui progetti di impianti solari fotovoltaici e termici.
  Con alcune disposizioni introdotte nel corso dell'esame presso il Senato, è stata prevista l'esenzione dalla valutazione di impatto ambientale (VIA), fino al 30 giugno 2024, per i progetti di impianti di energia rinnovabile, di stoccaggio dell'energia rinnovabile e di rete elettrica necessari per integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico, oltre a prevedere norme per il potenziamento della capacità di produzione di energia dal biometano, anche mediante l'estensione degli incentivi tariffari previsti a legislazione vigente alla produzione di biometano tramite gassificazione di biomasse.
  L'articolo reca, altresì, disposizioni in materia di accesso di alcune categorie di operatori del settore agricolo agli incentivi previsti per le comunità energetiche rinnovabili e altre configurazioni di autoconsumo diffuso anche in relazione ad impianti di potenza superiore a 1 MW.
  Da ultimo, il Senato ha introdotto disposizioni per favorire la realizzazione dell'Einstein Telescope.
  L'articolo 47-bis, inserito dal Senato, introduce disposizioni in merito alla determinazione delle tariffe del servizio di teleriscaldamento.
  L'articolo 48, modificato dal Senato, demanda a un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la semplificazione della disciplina vigente in materia di gestione delle terre e delle rocce da scavo, oltre a intervenire sui finanziamenti destinati a legislazione vigente all'elettrificazione della linea ferroviaria Biella-Novara, che potranno essere destinati anche al suo ammodernamento.
  L'articolo 49, modificato dal Senato, reca ulteriori semplificazioni in merito alle procedure autorizzative per la realizzazione di impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili e consente che l'ammontare dei finanziamenti garantiti da SACE per le imprese energivore colpite dagli effetti negativi del conflitto russo-ucraino possano coprire il fabbisogno di liquidità delle medesime imprese, per i successivi 12 mesi, in caso di piccole e medie imprese, e per i successivi 6 mesi, se grandi imprese. Con una modifica introdotta dal Senato, è stata inoltre integrata la disciplina relativa alla gestione e allo smaltimento dei pannelli fotovoltaici.
  L'articolo 49-bis, introdotto dal Senato, prevede che il programma di massimizzazionePag. 23 dell'impiego di impianti di generazione elettrica alimentati da fonti diverse dal gas naturale, predisposto dalla società Terna per fronteggiare l'instabilità del sistema nazionale del gas naturale, sulla base degli atti di indirizzo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, possa comprendere anche l'utilizzo degli impianti alimentati da biomassa solida.
  La Parte III del decreto reca disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e di politica agricola comune.
  Nell'ambito del Titolo I, riferito alle politiche di coesione, l'articolo 50, modificato dal Senato, interviene sul sistema di governance nazionale delle medesime politiche, disponendo, in particolare, la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale e il trasferimento delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che subentra all'Agenzia in tutti i rapporti attivi e passivi, e che verrà pertanto riorganizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  L'articolo 51, modificato dal Senato, stabilisce anzitutto che le funzioni di Autorità di audit dei programmi nazionali cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027 o da altri fondi europei, a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, sono svolte dall'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) della Ragioneria generale dello Stato, ovvero dalle Autorità di audit individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, a condizione che l'Autorità incaricata sia in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto all'Autorità di gestione.
  Le modifiche introdotte dal Senato recano disposizioni in materia di assegnazione dei rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese sostenute con risorse nazionali, comprese quelle per misure di riduzione dei costi in materia energetica, e rendicontate nell'ambito dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali.
  L'articolo 51-bis, introdotto dal Senato, prevede che, a decorrere dalla presentazione del disegno di legge di bilancio per il 2024, entro trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge alle Camere, siano trasmessi al Parlamento allegati conoscitivi in materia di parità di genere e di bilancio ambientale. La disposizione è funzionale all'attuazione di un traguardo del PNRR che richiede la riclassificazione del bilancio generale dello Stato con riferimento alla spesa ambientale e alla spesa che promuove la parità di genere.
  L'articolo 52 prevede disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale. In particolare, si prevedono finanziamenti per interventi da realizzare nel sito di interesse nazionale «Caffaro di Torviscosa» in provincia di Udine e nella discarica di Malagrotta e sono introdotte modifiche alla disciplina di approvazione del programma di rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio. Si prevede, poi, che la società Arexpo, che gestisce le aree utilizzate per l'Expo di Milano del 2015, possa stipulare accordi quadro per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana, contenimento del consumo del suolo e recupero sociale e urbano dell'insediamento. Con una modifica introdotta al Senato è stata prevista l'assegnazione, con delibera del CIPESS, di 5 milioni di euro nel 2025, 20 milioni di euro nel 2026 e 16 milioni di euro nel 2027 alla regione Toscana, al fine di assicurare la realizzazione di interventi di riqualificazione e riconversione del polo industriale di Piombino.
  Tra le ulteriori modifiche introdotte dal Senato, si segnalano le modifiche delle disposizioni vigenti in materia di revisione dei prezzi per gli appalti pubblici di lavori, volte, in particolare, ad estendere l'applicazione della disciplina di cui al decreto-legge n. 50 del 2022 agli appalti e ai lavori per i quali il termine finale di applicazione è fissato entro il 30 giugno 2023, anziché il 31 dicembre 2022, nonché alle concessioni di lavori stipulate da pubbliche amministrazioni tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2023.
  L'articolo 53 mira ad assicurare il completamento di interventi infrastrutturali che Pag. 24presentano un maggiore livello di avanzamento, inizialmente finanziati con le risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e poi definanziati in quanto al 31 dicembre 2022 non risultavano ancora assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti. Gli interventi saranno individuati dal Dipartimento per le politiche di coesione tra quelli in relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2022, risultino pubblicati bandi di gara o avvisi per l'affidamento dei lavori, e con successiva delibera CIPESS si procederà all'assegnazione delle risorse necessarie al completamento dei suddetti interventi, a valere sulle risorse della programmazione 2021-2027 del Fondo per lo sviluppo e coesione.
  Nell'ambito del Titolo II, riferito alle disposizioni in materia di politica agricola comune, l'articolo 54 dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027 e introduce misure di rafforzamento della capacità amministrativa dello stesso Ministero e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).
  Nel Titolo III, che reca disposizioni urgenti in materia di politiche giovanili, l'articolo 55 istituisce l'Agenzia italiana per la gioventù come ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile, disponendo la contestuale soppressione dell'Agenzia nazionale per i giovani. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sulla nuova Agenzia saranno esercitate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili.
  Nell'ambito della parte IV del provvedimento, che reca le disposizioni finali, l'articolo 56 dispone che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente provvedimento, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  L'articolo 57 prevede che le disposizioni del provvedimento in esame si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
  L'articolo 58 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Da ultimo, per quanto attiene alle implicazioni finanziarie del provvedimento, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera.

  Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo da remoto, sottolinea anzitutto il quadro in cui prende avvio l'esame del provvedimento in esame, che avviene nella medesima giornata in cui iniziano le audizioni sul Documento di economia e finanza 2023 e a un solo giorno dall'inizio dell'esame in Assemblea del provvedimento.
  Evidenzia, pertanto, che i tempi ristretti non consentiranno di migliorare il provvedimento, specialmente con riferimento ad alcuni settori particolarmente rilevanti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come la medicina territoriale, con particolare riguardo all'organizzazione dei medici di base e alle visite specialistiche.
  In riferimento al contenuto del decreto, segnala che, da un lato, non sono previste risorse per stabilizzare personale, che continua a essere carente, né risorse per dare seguito agli investimenti del Piano, come quelli relativi alla creazione di nuovi asili nido, e, dall'altro, si procede ad un accentramento della gestione del Piano attraverso la soppressione di importanti sedi di confronto.
  Nel lamentare che le risorse vengono spese per proseguire nel solco di politiche ormai superate, evidenzia, ad esempio, che le notizie relative all'andamento del progetto di piantumazione di alberi nelle città metropolitane testimoniano che non è stata compresa la portata estremamente innovativa del progetto che non era finalizzato a un miglioramento estetico dei centri urbani, ma ad abbattere le emissioni inquinanti per arginare il cambiamento climatico.
  Sottolinea, infine, che, mentre inizialmente lo scopo prioritario del Piano era la Pag. 25realizzazione della transizione ecologica per rendere il Paese resiliente ai cambiamenti climatici, ora, invece, nelle politiche del Governo tale obiettivo sembra essere posto in secondo piano rispetto ad altre priorità, quali la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

  Daniela TORTO (M5S), intervenendo da remoto, pur ringraziando il Ministro Fitto e la sottosegretaria Albano per la loro presenza, critica il metodo di esame di un provvedimento tanto atteso, che, nell'esame presso questo ramo del Parlamento, è ridotto a un mero esercizio di retorica al quale l'opposizione partecipa esclusivamente per senso di rispetto nei confronti delle istituzioni parlamentari.
  Afferma che il provvedimento, anziché riorganizzare la governance del PNRR al fine di agevolare la realizzazione concreta dei progetti, rischia di accrescere le difficoltà della fase attuativa introducendo una diversa organizzazione degli uffici che gestivano i progetti all'interno dei Ministeri al solo scopo di nominare nuovi dirigenti. A suo avviso, si tratta di scelte che mettono a rischio la riscossione della terza rata dei finanziamenti europei, che ammonta a 19 miliardi di euro e che potrebbe portare all'impossibilità di completare gli interventi entro il 2026, come paventato dallo stesso Esecutivo.
  Ricorda, infatti, che alcuni esponenti della maggioranza hanno dichiarato di avere difficoltà a spendere le risorse assegnate all'Italia che dovrebbero essere utilizzate per opere divenute particolarmente necessarie dopo la crisi pandemica, come la costruzione di ospedali, scuole e strade, e che il capogruppo della Lega, Molinari, ha addirittura proposto di restituire all'Unione europea le risorse che non possono essere impiegate utilmente. Al riguardo, sottolinea che la Spagna ha già utilizzato il 30 per cento delle risorse complessivamente assegnate, mentre l'Italia solo il 6 per cento.
  Nel ricordare la relazione della Corte dei conti sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza presentata nel marzo scorso, nella quale era evidenziato che sinora è stata effettivamente spesa una parte minima dei finanziamenti approvati, in particolare nell'ambito delle missioni salute e inclusione e coesione, chiede al Governo come intenda affrontare le difficoltà legate alla realizzazione degli interventi in materia di istruzione e ricerca.
  Nell'invitare quindi il Governo a prestare ascolto ai rappresentanti degli enti locali appartenenti agli stessi partiti di maggioranza, i quali chiedono il potenziamento dell'organico degli enti pubblici che amministrano per consentire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, rileva come un elemento critico il fatto che la maggioranza e il Governo continuino a proporre come unica soluzione la semplificazione delle procedure che, di frequente, impedisce di garantire la trasparenza, il contrasto alle infiltrazione criminali e la qualità dell'attività amministrativa.
  Nel rammentare, infine, che uno degli obiettivi del PNRR è colmare i divari tra Nord e Sud del Paese, sottolinea che il mancato impiego delle risorse afferenti alla programmazione delle politiche di coesione per gli anni 2014-2020 non può in alcun modo comportare l'elusione del vincolo di destinazione dell'80 per cento delle risorse al Mezzogiorno.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo da remoto, esprime insoddisfazione per una discussione svilita sia dalla prassi del monocameralismo di fatto sia dal contenuto del provvedimento, che non era stato definito compiutamente al momento della sua presentazione e che, pertanto, ha richiesto un lungo esame da parte del Senato della Repubblica.
  Nel ringraziare i rappresentanti del Governo per la loro presenza, esprime preoccupazione perché, pur consapevole delle difficoltà oggettive nell'attuazione del Piano, non comprende in quale direzione il Governo intenda modificarlo, soprattutto tenendo conto degli obiettivi connessi all'adozione del piano REPowerEU e al rispetto del percorso di rientro dal debito pubblico. In questo contesto, appare importante comprendere come si intenda utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e se il Governo ritenga necessaria una Pag. 26rimodulazione del Piano nazionale complementare.
  Nel far presente di aver appreso dalla stampa che il Governo ritiene che sia necessario disporre di più tempo per completare la realizzazione del Piano, chiede maggiori informazioni sugli orientamenti dell'Esecutivo rispetto ai diversi settori di intervento e se intenda modificare le destinazioni o addirittura, come detto dalla collega Torto, restituire le risorse.
  Conclude affermando che, nonostante il Governo sostenga di essere fortemente impegnato sul PNRR, i provvedimenti finora approvati, come la legge di bilancio e il Documento di economia e finanza 2023, non contengono scelte strategiche riferite alla sua attuazione, sottolineando in particolare che non sono state adottate misure analoghe a quelle introdotte dal Governo Draghi, che aveva supportato spese correnti connesse alla realizzazione degli investimenti del Piano, come nel caso della realizzazione degli asili nido.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) ringrazia preliminarmente i deputati dell'opposizione per la disponibilità ad un cronoprogramma dai tempi così stretti per l'esame del decreto-legge, e il Ministro Fitto per la presenza ai lavori delle Commissioni. Svolge dunque alcune considerazioni sulle vicende che hanno portato all'adozione del PNRR, che ritiene emblematiche dell'esigenza attuale di approvare misure urgenti sull'attuazione del Piano. Ricorda che alla caduta del secondo Governo Conte, dopo che il Parlamento aveva per oltre un mese esaminato i contenuti del Piano, il Ministro Franco lo aveva completamente riscritto senza che le Commissioni avessero tempo di analizzarlo.
  Ricorda, inoltre, che il Governo Draghi, consapevole della complessità dell'attuazione del PNRR, ha subito emanato provvedimenti di semplificazione e di rafforzamento della pubblica amministrazione. Evidenzia dunque che, se oggi, nuovamente, si pone con urgenza il tema della semplificazione, della governance del PNRR e del rafforzamento delle pubbliche amministrazioni, probabilmente questo avviene perché i provvedimenti di allora non sono stati così efficaci e perché forse si pensava, già allora, che qualcuno avrebbe dovuto intervenire successivamente per fare la maggior parte del lavoro.
  Chiede poi al Ministro Fitto se siano stati risolti i problemi legati al monitoraggio semestrale del PNRR, ricordando come nella passata legislatura il sistema ReGiS non abbia funzionato e come presumibilmente ciò abbia inciso sulle difficoltà che ancora oggi il Parlamento riscontra nell'effettuare un efficace monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano.

  Il Ministro Raffaele FITTO svolge anzitutto alcune considerazioni preliminari sulle prassi relative all'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge, anche per rispondere ai parlamentari che nel corso della discussione generale hanno stigmatizzato l'inutilità di questo passaggio parlamentare. Concorda infatti sull'estrema ristrettezza dei tempi, che rende impossibile modificare concretamente il provvedimento, ma sottolinea come si tratti di una prassi ormai consolidata, che vede il decreto-legge istruito ed esaminato compiutamente solo dal ramo del Parlamento al quale è presentato in prima lettura: in altre occasioni si è trattato della Camera, mentre per questo decreto-legge si è trattato del Senato. Ribadisce però, sia da parte del Governo sia a titolo personale, il rispetto più assoluto del Parlamento, testimoniato dalla sua presenza a tutte le sedute del Senato nel quale il disegno di legge di conversione è stato esaminato e al dibattito, già svoltosi alla Camera, sulla relazione sullo stato di attuazione delle politiche di coesione 2014-2020. Ricorda infine di aver dato ampia disponibilità sia per svolgere una informativa al Parlamento sull'attuazione del PNRR, che ancora non è stato possibile calendarizzare proprio per la concomitanza dell'esame del decreto-legge, sia per discutere in Parlamento della relazione semestrale sul PNRR, che il Governo si appresta a predisporre.
  Dal punto di vista metodologico, fa presente che il Governo ha scelto di ripartire al proprio interno le deleghe, individuando un Ministro ad hoc competente tanto per il PNRR quanto per le politiche di coesione, Pag. 27nella consapevolezza dell'esigenza di operare un coordinamento tra quello che è il più grande piano di investimenti dal dopoguerra ad oggi e una delle voci di maggior finanziamento del nostro Paese da parte dell'Unione europea. Ricorda che questa scelta politica dell'Esecutivo è stata oggetto di apprezzamento a livello europeo, avendo la Corte dei conti europea espressamente richiesto un coordinamento tra queste due linee di programmazione.
  Dal punto di vista del merito, preannuncia due ordini di considerazioni: le prime attinenti al contenuto del decreto-legge, sul quale dichiara di aver sentito molte inesattezze, le seconde, relative più in generale al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ribadisce anzitutto che non è intenzione del Governo attribuire ad altri le responsabilità dei problemi attuali, ma ritiene singolare e imbarazzante che siano altri, dopo pochi mesi dall'insediamento del Governo, a voler riversare su questo Esecutivo la responsabilità di tutti i ritardi, peraltro non meglio circostanziati, dell'attuazione del PNRR. Ritiene, più correttamente, che vi sia una serie di criticità, già presenti al momento dell'adozione del Piano, che vengono in rilievo solo in questa specifica fase attuativa, e che vanno affrontate efficacemente, pur non essendo imputabili all'azione del Governo degli ultimi cinque mesi.
  Venendo al merito del decreto-legge, ricorda che il provvedimento d'urgenza interviene in tre diversi ambiti: la governance del PNRR, la semplificazione dei procedimenti, anche di spesa, e la governance delle politiche di coesione e della politica agricola comune.
  Fa presente che la prima critica mossa al Governo riguarda la presunta mancanza di dialogo. A tal proposito ricorda che il decreto-legge, soprattutto nella parte relativa alla semplificazione delle procedure, è stato elaborato assicurando un costante confronto con le autonomie territoriali e che, per questo, il disegno di legge di conversione è stato presentato in Senato con il parere positivo di ANCI, UPI e Regioni. Sottolinea, inoltre, come la seconda parte sia stata oggetto di un confronto proficuo anche in Parlamento, testimoniato dai molti emendamenti, anche dell'opposizione, accolti in sede referente, in un clima di collaborazione nell'ambito della Commissione Bilancio del Senato molto diverso da quello che si è poi registrato in Assemblea.
  Per quanto riguarda una ulteriore critica ai contenuti del decreto-legge, relativa al presunto indebolimento delle strutture di missione istituite presso ciascun Ministero, sottolinea che il decreto non demolisce le unità di missione ma introduce solo la possibilità di valutare il cambio della componente dirigenziale. Fa presente, infatti, che sino ad oggi queste unità di missione hanno drenato personale a tempo determinato, non risultando così strutture consolidate, capaci di seguire lo sviluppo e l'attuazione del programma in tutta la sua durata. Ricorda, in particolare, che più di un terzo dei funzionari assegnati alle unità di missione ha scelto di essere trasferito ad altre amministrazioni, indebolendo di fatto le strutture. Sottolinea come il decreto-legge sia volto invece a consentire la stabilizzazione, già nel corso dell'attuazione del Piano, del personale in servizio presso le unità di missione, recependo sul punto le indicazioni contenute nella richiamata relazione dalla Corte dei conti.
  Rammenta, poi, un'ulteriore critica mossa al decreto-legge, relativa al presunto accentramento dei poteri nella Presidenza del Consiglio. Dichiara di non comprendere in cosa dovrebbe consistere tale accentramento, tenendo conto che il decreto-legge si limita a meglio delineare le diverse competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e delle strutture di attuazione del PNRR costituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Passando agli aspetti più generali, relativi al PNRR nel suo complesso, afferma di aver sentito molte inesattezze sui ritardi nell'attuazione e soprattutto sulle responsabilità del Governo.
  Per fare chiarezza, fa presente che è attualmente in corso un confronto con la Commissione europea per fornire le integrazioni richieste per ottenere la terza rata dei finanziamenti europei, che ammonta a 19 miliardi di euro. Nel ricordare che le integrazioni riguardano il raggiungimento Pag. 28dei 55 obiettivi con scadenza al 31 dicembre 2022, evidenzia che il Governo si è insediato solo due mesi prima di tale scadenza, quando 25 dei 55 obiettivi risultavano già raggiunti. Sottolinea dunque che è stata predisposta la documentazione per dimostrare il raggiungimento anche dei restanti obiettivi e che tale documentazione è in corso di verifica da parte della Commissione europea. Evidenzia che, rispetto agli obiettivi posti nelle prime fasi di attuazione del PNRR, questi ultimi adempimenti richiedono verifiche più complesse. Fa presente inoltre che il Governo, come hanno fatto anche altri Paesi, che pure hanno presentato programmi molto più ridotti, ha concordato con la Commissione un ulteriore mese di verifica per definire alcuni aspetti e ha aperto un confronto su alcuni obiettivi in scadenza il prossimo mese di giugno. Ritiene, infatti, che vi siano alcuni dati oggettivi che devono essere messi a fuoco in anticipo, anche guardando in prospettiva alla scadenza del 2026: evidenzia in particolare che, se risulta impossibile raggiungere un obiettivo entro la scadenza programmata, occorre concordare in anticipo i necessari correttivi con l'Unione europea, al fine di evitare il verificarsi di ritardi nell'attuazione. Ribadisce che queste iniziative del Governo sono perfettamente conformi alla disciplina normativa dell'Unione europea e che non ci sono ritardi imputabili al Governo in carica.
  Per quanto riguarda il tema della coesione e del paventato rischio di una sottrazione di risorse al Sud, afferma che il Governo ha deciso di fare una relazione di monitoraggio per capire quale sia lo stato di attuazione della spesa delle risorse per la coesione 2014-2020. Dal monitoraggio è emerso che su 126 miliardi di euro di risorse europee, nazionali, regionali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, la percentuale di spesa è del 34 per cento e che venerdì scorso la Commissione europea ha comunicato che l'Italia si colloca al penultimo posto per la capacità di spesa. Fa presente che rispetto a questa situazione il nostro Paese ha bisogno di mettere a punto una strategia, perché, se in sei anni ha speso solo il 34 per cento delle risorse stanziate dall'Unione europea, verosimilmente non sarà nella condizione di investire tutte le risorse del PNRR seguendo procedure simili. Sottolinea, peraltro, che alle risorse della precedente programmazione si dovranno poi aggiungere quelle ulteriori della programmazione 2021-2027, che sono oltre 40 miliardi di euro, oltre ai cofinanziamenti nazionali, e dovranno essere spese entro il 31 dicembre 2029. Stigmatizza il fatto che si critichi il Governo per non aver ancora assegnato tali risorse, senza però porsi il problema di capire come mai due terzi delle risorse stanziate per la precedente programmazione non siano state spese.
  Sottolinea poi l'esigenza di considerare gli investimenti unitamente alle risorse necessarie per far funzionare le infrastrutture oggetto degli investimenti, facendo l'esempio degli ospedali di comunità richiamati spesso nel corso del dibattito. Sottolinea, infatti, che, se per far funzionare gli ospedali di comunità si deve poi intaccare la spesa corrente, l'investimento rischia di diventare un moltiplicatore della spesa pubblica, ed evidenzia che di investimenti di questo tipo ne sono stati previsti diversi, senza considerare, al momento della loro previsione, gli effetti che avrebbero avuto. Per trovare soluzioni a questi problemi ritiene necessario affrontare questi temi con serenità, in un dibattito parlamentare al di fuori dello scontro politico. Evidenzia che l'orizzonte temporale del Governo, oggi, non è quello del cronoprogramma dato dai singoli target e obiettivi del PNRR, ma quello della legislatura e del 2026.
  Sottolinea che in questa stessa ottica il Governo sta affrontando anche il tema del piano REPower EU, avendo aperto un confronto con ENI, ENEL, SNAM e Terna, oltre che con gli enti locali. Ricorda anche che sul punto è stato accolto un ordine del giorno del PD in Senato, che richiama l'esigenza di assicurare il pieno coinvolgimento del Parlamento, e che giovedì prossimo tutte le parti sociali si potranno confrontare con il Governo nella cabina di regia. Assicura, in ogni caso, che subito dopo la predisposizione di un documento si Pag. 29aprirà un confronto anche in Parlamento, prima dell'invio alla Commissione europea.
  Torna poi sui contenuti del decreto-legge per rispondere a una ulteriore critica che riguarda la soppressione dell'Agenzia della coesione. In merito, evidenzia come l'Agenzia, braccio operativo del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, non abbia sinora particolarmente brillato in termini di performance, a fronte di un costo annuo di 32,7 milioni di euro. Conseguentemente, l'Esecutivo ha deciso di sopprimerla per ricondurre le funzioni direttamente al Dipartimento per le politiche di coesione, con una riorganizzazione che dovrebbe assicurare una maggiore efficacia dell'azione senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
  Per quanto riguarda la parte del decreto-legge relativa all'accelerazione della spesa e alla semplificazione, nell'evidenziare la stabilizzazione di 900 unità di personale, sottolinea il legame di questi interventi con quelli previsti dal decreto-legge sulla pubblica amministrazione, recentemente varato dal Governo e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Dichiara di non voler rispondere alle ulteriori critiche su temi che non hanno attinenza con il decreto-legge in esame, né con il REPowerEU, invitando tutti gli attori politici a grande cautela nell'enunciazione di numeri e nelle comparazioni con altri Paesi. Con particolare riferimento all'esperienza della Spagna, richiamata nel corso del dibattito, fa presente che quel Paese è il secondo in termini di dimensioni del PNRR con 69 miliardi di quota assegnata a fondo perduto, ma solo adesso sta discutendo se richiedere anche risorse a debito. Ritiene che la Spagna sia in una condizione molto diversa dall'Italia, che ha fatto una scelta diversa, aggiungendo ai 68 miliardi di euro a fondo perduto 122 miliardi a debito, ovvero tutta la quota ottenibile, ed aggiungendo ulteriori 30 miliardi di euro per la costituzione del Fondo complementare, per un totale di 220 miliardi di euro, che rappresentano in assoluto la più grande quota nazionale del Piano di ripresa e resilienza a livello europeo. Se a questo si aggiunge che l'Italia è, insieme alla Polonia, il Paese che beneficia della maggiore quantità di risorse per la coesione, appare evidente non solo la nostra specificità ma anche l'estrema esigenza di affrontare con serenità, in Parlamento e nel confronto con la Commissione europea, i temi legati all'attuazione e all'effettività della spesa, che il decreto-legge in conversione cerca di affrontare.
  In chiusura del proprio intervento ricorda come nelle conclusioni del Consiglio europeo dello scorso febbraio sia stato posto, su richiesta del Presidente del Consiglio italiano, e in relazione alle risorse stanziate dal Next Generation EU, il tema della flessibilità. Ricorda infatti che quando nel Regolamento europeo che ha disciplinato il Next Generation EU è stato inserito l'articolo 21, che prevede che in caso di circostanze oggettive che impediscono di realizzare i traguardi stabiliti nel PNRR, lo Stato membro possa presentare una richiesta motivata di modifica o di sostituzione del Piano, nessuno aveva in mente che una di tali circostanze oggettive potesse essere una guerra in Europa.
  Ritiene che i temi sui quali ragionare siano tanti e auspica che il confronto che svilupperà in futuro abbia piena consapevolezza del rilievo e dell'importanza del PNRR e, più in generale, della dimensione complessiva delle linee di finanziamento europee. Sottolinea l'esigenza di sviluppare capacità non solo di spendere le risorse, ma anche di effettuare scelte strategiche, migliorando non solo la quantità ma anche la qualità della spesa ed evitando la polverizzazione degli investimenti che ci allontanerebbe dall'obiettivo per il quale riceviamo le risorse, che è quello di realizzare un sostanziale sviluppo dei nostri territori.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nel ringraziare il Ministro, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento e ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 14 della giornata odierna.Pag. 30
  Rinvia dunque il seguito dell'esame alla seduta già fissata per le 18.30.

  La seduta termina alle 13.20.

SEDE REFERENTE

  Lunedì 17 aprile 2023. — Presidenza del presidente della V Commissione Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene, in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 18.30.

DL 13/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative.
C. 1089 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, dopo aver ricordato che nell'odierna seduta antimeridiana si è concluso l'esame preliminare del provvedimento, segnala che alle ore 14 di oggi è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative e che ne sono state presentate 194 (vedi allegato).
  In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Faccio presente, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.
  Ricorda che la stessa Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 147 del 2019, ha ribadito che «l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto-legge determina la violazione dell'articolo 77, secondo comma, Cost.», oggetto che, nel caso di decreti-legge a contenuto plurimo, deve essere individuato facendo riferimento «alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso».
  In considerazione di tali principi, comunica che sono pertanto state considerate ammissibili le proposte emendative recanti disposizioni comunque finalizzate a garantire, anche attraverso misure di semplificazione e di accelerazione delle procedure, la tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR, dal PNC, nonché dalle politiche di coesione e dalla politica agricola comune.
  Tanto premesso, avverte che sono state viceversa considerate inammissibili le seguenti proposte emendative:

   Zaratti 4.5, che istituisce un fondo per la stabilizzazione di personale delle amministrazioni centrali dello Stato;

   Grimaldi 9.01, che modifica i termini per l'aggiornamento del catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli;

   Alfonso Colucci 18.7, che prevede la validità dell'avviso di notificazione elettronico inviato da una pubblica amministrazione a un destinatario titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata inserito nell'anagrafe nazionale della popolazione residente;

   Caramiello 27.1, che autorizza il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi Pag. 31dell'economia agraria a ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo determinato, entro un contingente massimo di 100 unità, nonché ad assumere operatori tecnici a tempo indeterminato secondo una procedura concorsuale anche in forma semplificata;

   Carotenuto 34.01, che reca disposizioni in materia di assunzioni di personale nei centri per l'impiego, prevedendo che le risorse ripartite tra le Regioni con apposito decreto ministeriale costituiscano un tetto massimo di spesa per ciascuna amministrazione regionale a fini assunzionali e non determinino il numero di unità di personale da assumere;

   Fenu 39.01, che dispone la proroga di un termine in tema di rinegoziazione di mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedure esecutive;

   Pavanelli 47.01, che prevede l'obbligo di installazione di impianti per la produzione di energia da fonte solare nei parcheggi all'aperto;

   Pavanelli 47.03, che prevede la promozione, da parte dei soggetti gestori della rete stradale nazionale, della installazione di pannelli fonoassorbenti solari in prossimità dei centri abitati.

  Ricorda, infine, che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame delle valutazioni di inammissibilità è fissato alle ore 19.30 della giornata odierna e che nella seduta di domani, martedì 18 aprile, alle ore 9.30 sarà dato conto dell'esito di tali richieste e si svolgeranno le votazioni delle proposte emendative presentate, che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, svoltasi giovedì 13 aprile 2023, dovranno comunque concludersi entro le ore 11.30, al fine di consentire l'avvio della discussione in Assemblea del provvedimento alle ore 12 della medesima giornata.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP), anche alla luce dei tempi estremamente ristretti che saranno disponibili nella seduta di domani, al termine di un esame parlamentare nel quale alla Camera è stata preclusa ogni possibilità di discussione nel merito, anticipa le proprie valutazioni critiche con riferimento alle disposizioni introdotte nell'articolo 33 del decreto-legge relative alla nomina di un Commissario straordinario per gli interventi connessi ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.
  Al riguardo, osserva che le ragioni addotte dal Governo per imporre la nomina di un Commissario straordinario non trovano alcun riscontro nella documentazione relativa allo stato di avanzamento degli interventi. Richiama, in particolare, la documentazione sullo stato dell'organizzazione e sull'iter amministrativo per l'ottenimento delle risorse finanziarie, trasmessa dal Comitato organizzatore dell'evento al Governo lo scorso 27 marzo 2023. Ricorda, altresì, che i Ministri Fitto e Abodi il 10 marzo 2023 avevano trasmesso una lettera al Comitato organizzatore in cui lamentavano alcune carenze documentali e, mediante considerazioni del tutto generiche, evidenziavano un ritardo nelle procedure di realizzazione degli interventi per lo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo nel 2026. Tale ricostruzione risulta, infatti, smentita dalla documentazione elaborata dal Comitato organizzatore. In particolare, gli interventi infrastrutturali riferiti ad accessibilità, mobilità e rigenerazione urbana, già previsti e finanziati nell'ambito del piano strategico per Taranto, sono in fase avanzata di realizzazione e dovrebbero concludersi prima del 2026. Allo stesso modo, tutti gli interventi riferiti agli impianti sportivi individuati nel masterplan possono essere realizzati entro il 2025 e, quindi, in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo del 2026. Analoghe considerazioni possono, a suo avviso, trarsi dalla relazione del collegio dei revisori al bilancio di esercizio 2022 e dalla relazione del Direttore generale all'Assemblea di indirizzo del Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 del 13 aprile scorso.Pag. 32
  Nel ribadire, pertanto, che ritiene la scelta del commissariamento ingiustificata e profondamente sbagliata, chiede alla presidenza delle Commissioni riunite di voler rendere disponibile ai componenti delle Commissioni tutta la documentazione che ha richiamato nel proprio intervento, al fine di rendere possibili gli opportuni approfondimenti.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto della richiesta formulata dal collega Pagano, assicura che la documentazione richiamata nell'intervento verrà trasmessa ai componenti delle Commissioni.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per le ore 9.30 della giornata di domani.

  La seduta termina alle 18.40.