CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 aprile 2023
91.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 75

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 12 aprile 2023.

Audizioni informali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte e C. 432 Orlando, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo.
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL.

  L'audizione si è svolta dalle 13.35 alle 14.55.

Audizione di rappresentanti di Confimi Industria.

  L'audizione si è svolta dalle 14.55 alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 12 aprile 2023. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI.

  La seduta comincia alle 15.05.

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.
C. 1060 Governo.
(Parere alle Commissioni VI e XII).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea VOLPI (FDI), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alle Commissioni VI (Finanze) e XII Pag. 76(Affari sociali) il parere di competenza sul disegno di legge C. 1060, di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.
  Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, composto da 25 articoli suddivisi in quattro Capi, con riferimento alle norme di diretto interesse della XI Commissione, rileva, anzitutto, che, nell'ambito del Capo II (disposizioni in materia di salute), l'articolo 10 disciplina gli affidamenti a terzi dei servizi medici ed infermieristici, operati – esclusivamente in caso di necessità e urgenza – dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per sopperire alla carenza di organico. Sono delineati presupposti, modalità e limiti di tali affidamenti, rinviando per la definizione di linee guida a un successivo decreto del Ministro della salute, da adottarsi previo parere dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Inoltre, si preclude la ricostituzione del rapporto di lavoro con il SSN al personale sanitario che interrompa volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con una struttura pubblica per prestare la propria attività presso un operatore economico privato che fornisce i servizi medici ed infermieristici alle aziende e gli enti del SSN. Sono infine introdotte delle norme volte alla reinternalizzazione dei servizi sanitari, attraverso procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni precedentemente esternalizzate; in tale ambito, si prevede la valorizzazione del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati, che abbia garantito assistenza ai pazienti per almeno sei mesi di servizio e non si sia in precedenza dimesso, in costanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il SSN, dalle dipendenze dello stesso.
  L'articolo 11 prevede che per l'anno 2023 le aziende e gli enti del Servizio Sanitario nazionale, allo scopo di far fronte alla carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri, e di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, possono ricorrere alle prestazioni aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva nazionale per il personale medico ed infermieristico, consentendo, in deroga alla contrattazione, un aumento della relativa tariffa oraria fino a 100 euro lordi onnicomprensivi, per il personale medico, e a 50 euro lordi onnicomprensivi per il personale infermieristico, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. L'aumento dovrà avvenire nel limite degli importi di cui alla tabella B allegata al presente decreto, pari a complessivi 50 milioni di euro per il personale medico e a complessivi 20 milioni di euro per il personale infermieristico per l'anno 2023. Al relativo finanziamento accedono tutte le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. Mediante una modifica all'articolo 1, comma 526, della legge di bilancio 2023, viene poi previsto un incremento a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023 delle risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di pronto soccorso, pari a 100 milioni di euro complessivi, dei quali 30 destinati alla dirigenza medica e 70 al personale del comparto sanità. Resta fermo l'incremento a regime di 200 milioni di euro delle citate risorse dal 1° gennaio 2024 già previsto dalla citata disposizione. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 3 si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che a tal fine è incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2023.
  L'articolo 12 definisce particolari misure a favore del personale sanitario medico dei servizi di emergenza-urgenza fino al 31 dicembre 2025, prevedendo innanzitutto un regime temporaneo per l'ammissione di tale personale con determinati requisiti ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza,Pag. 77 ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione. L'assunzione può avvenire anche in deroga alle incompatibilità previste a legislazione vigente per l'assunzione di incarichi libero-professionali presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del SSN, per un massimo di 8 ore settimanali, con una remunerazione integrativa di 40 euro lordi, valutabile nell'ambito del curriculum formativo e professionale nei concorsi per dirigente medico del SSN. Si prevede inoltre la possibilità, sempre fino al 31 dicembre 2025, della trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale, in deroga ai contingenti previsti dalle disposizioni vigenti, per il personale, dipendente e convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del SSN in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato previsti dall'ordinamento vigente, comunque entro i limiti d'età già previsti e previa apposita autorizzazione degli enti del SSN interessati. Peraltro, al personale sanitario per cui il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, è riconosciuto, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia ed alla pensione anticipata, l'incremento dell'età anagrafica con un coefficiente di trasformazione pari a due mesi per ogni anno di attività effettivamente svolta nei servizi di urgenza ed emergenza presso aziende ed enti del SSN, nel limite massimo di ventiquattro mesi.
  L'articolo 13 modifica la normativa transitoria che consente lo svolgimento, da parte del personale rientrante nelle professioni infermieristiche od ostetrica ovvero nelle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ed appartenente al comparto contrattuale pubblico della sanità, di altre prestazioni al di fuori dell'orario di servizio; la novella di cui al presente articolo proroga il termine finale di applicazione della normativa dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025 e sopprime il limite del monte ore complessivo settimanale per le suddette prestazioni, limite che era pari a otto ore; si inserisce inoltre la previsione che il Ministero della salute effettui annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato.
  L'articolo 14 modifica una disciplina in tema di reclutamento, a tempo determinato e con orario a tempo parziale, di medici specializzandi e di altri professionisti sanitari in corso di specializzazione, posta dall'articolo 1, comma 548-bis, della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145). Per effetto delle modifiche introdotte, la disciplina in questione è divenuta a regime (da transitoria che era) e consente anche più di una proroga del contratto a tempo determinato con gli specializzandi; inoltre, è venuto meno il limite di durata di 12 mesi della proroga, fermo restando che il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica ed è prorogabile fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica.
  L'articolo 15 consente l'esercizio temporaneo in deroga, fino al 31 dicembre 2025, di qualifiche relative a professioni sanitarie e di interesse sanitario conseguite all'estero. Si demanda ad un'intesa della Conferenza Stato-regioni, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, la definizione della relativa disciplina. In attesa del raggiungimento della prevista intesa da adottarsi in Conferenza Stato-regioni per la definizione della disciplina di dettaglio, e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, continua ad applicarsi la normativa vigente in materia con riferimento alle deroghe tuttora applicate. Inoltre, fino al 31 dicembre 2025, la norma in esame prevede l'applicazione degli articoli 27 (ingresso in casi particolari) e 27-quater (ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati) del T.U. delle norme in materia di immigrazione anche al personale medico e infermieristico assunto – in base alla predetta disciplina derogatoria – presso strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private, sulla base del riconoscimento regionale, con contratto libero-professionale ovvero con contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di durataPag. 78 superiore a tre mesi, a carattere rinnovabile.
  L'articolo 24, al comma 2, istituisce per il 2023, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per le vittime dell'amianto in favore dei lavoratori di società a partecipazione pubblica che hanno contratto patologie asbesto correlate durante l'attività lavorativa prestata presso cantieri navali. Tale Fondo, che ha una dotazione di 20 milioni di euro, opera a favore degli eredi in caso di decesso dei suddetti lavoratori. La disposizione in commento specifica che i lavoratori interessati dal Fondo in oggetto sono quelli che hanno contratto le suddette malattie durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge n. 257 del 1992. Il richiamato articolo 13 concerne i lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva (comma 1) e prevede, con riferimento a tali lavoratori, l'attribuzione di taluni benefici in merito sia alla concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario (comma 1), sia al riconoscimento di una maggiorazione contributiva ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (comma 2), anche attraverso la previsione di un meccanismo di incremento del periodo temporale coperto da contribuzione obbligatoria che opera non per tutti i suddetti lavoratori, ma solo per coloro tra questi che hanno contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'INAIL (comma 7). La disposizione in commento specifica altresì che a tale Fondo possano accedere anche le suddette società partecipate pubbliche (comma 2, secondo periodo). La disposizione in commento demanda poi (comma 2, ultimo periodo) al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, delle tabelle di liquidazione dell'indennizzo a carico del Fondo in questione da riconoscere in favore dei suddetti soggetti, nonché dei requisiti, dei termini, delle procedure e delle modalità di erogazione delle somme nel limite delle risorse annue disponibili sul Fondo medesimo.

  Tiziana NISINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.
C. 1067 Governo.
(Parere alle Commissioni VIII e IX).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marta SCHIFONE (FDI), relatrice, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alle Commissioni VIII (Ambiente) e IX (Trasporti) il parere di competenza sul disegno di legge C. 1067, che prevede la conversione del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.
  Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, il provvedimento si inserisce nel contesto di una serie di iniziative legislative volte a consentire la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina e delle connesse opere di adduzione del traffico ferroviario e stradale. L'opera di collegamento stabile fra la Sicilia e la Calabria viene definita un'opera prioritaria e di preminente interesse nazionale. Si tratterebbe infatti del ponte a campata unica più lungo al mondo, un vero e proprio simbolo della mobilità del futuro, orgoglio d'ingegneria italiana ed europea.
  In breve sintesi, l'intervento normativa in oggetto, dunque, è volto a riavviare l'iter realizzativo dell'opera attraverso la prosecuzione del rapporto concessorio con la Società Stretto di Messina S.p.A., la ripresa dei rapporti contrattuali tra la medesima società concessionaria, il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi Pag. 79connessi alla realizzazione dell'opera, nonché la risoluzione del contenzioso pendente, in conformità a quanto previsto dall'articolo l, commi 487-493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).
  Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, composto da 5 articoli, rileva, anzitutto, che l'articolo 1, al comma 1, modifica l'assetto societario della Stretto di Messina S.p.a. (SDM) e ne disciplina le attività all'estero (lettera a)) e ridefinisce la composizione degli organi di amministrazione e controllo della medesima società (lettera b)). Sono inoltre affidati a RFI (Rete Ferroviaria Italiana) S.p.A. la gestione degli impianti ferroviari del Ponte e le relative spese (lettera c)). È prevista la qualificazione di società in house della Stretto di Messina S.p.A. e sono disciplinati i profili relativi all'attività di indirizzo e vigilanza da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche con la previsione della possibilità di nomina con D.P.C.M., su proposta del Ministro delle infrastrutture qualora ne ravvisi la necessità, di un commissario straordinario che opera secondo specifiche disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021 (lettera d)). Quest'ultimo si avvale, per l'espletamento delle proprie funzioni, delle risorse umane, strumentali e finanziarie della società concessionaria, nonché di quelle della Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Viene infine disciplinata la costituzione di un Comitato scientifico con compiti di consulenza tecnica (lettera e)) e disposta una abrogazione per finalità di coordinamento (lettera f)).
  L'articolo 2 ridefinisce il rapporto di concessione fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Stretto di Messina S.p.A. in considerazione delle modifiche apportate alla governance della Società.
  L'articolo 3 dispone che l'opera è inserita nell'Allegato infrastrutture del DEF, con l'indicazione del costo stimato, delle risorse disponibili e del fabbisogno residuo (comma 1) e prevede la presentazione di una relazione sul progetto definitivo dell'opera su cui è chiamato ad esprimersi il Consiglio di amministrazione della concessionaria (commi 2 e 3); al termine del procedimento di approvazione della relazione da parte della società concessionaria, ha luogo la conferenza di servizi istruttoria sul progetto definitivo e sulla relazione in questione (commi 4 e 5). Si specificano, inoltre, le modalità procedurali per la valutazione d'impatto ambientale sul progetto definitivo (comma 6) e si indicano, altresì, gli atti e i documenti sottoposti all'approvazione del CIPESS (comma 7) e gli esiti derivanti dalla determinazione conclusiva del CIPESS, in materia di pianificazione urbanistica ed espropriazione (commi 8 e 9), di cantierizzazione dell'opera e di approvazione del progetto esecutivo (commi 10 e 11).
  L'articolo 4 introduce disposizioni finali e di coordinamento al fine di consentire, in tempi rapidi, la riattivazione della società e la ridefinizione dei rapporti contrattuali dalla medesima stipulati. L'articolo, al comma 1, abroga l'articolo 9 della legge n. 1158 del 1971, al fine di coordinare detta disciplina con le modifiche introdotte dal presente decreto. Si ricorda, difatti, che in virtù di tale disposizione l'allora Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e ANAS S.p.a. venivano autorizzate ad assumere partecipazioni azionarie, fino a concorrenza della somma di due miliardi e cinquecento milioni di lire, della società per azioni cui veniva affidato lo studio, la progettazione e la costruzione del collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia e il Continente.
  Per quanto concerne gli ambiti di competenza della XI Commissione, si osserva che il comma 8 riconosce alla società concessionaria la facoltà di avvalersi del personale di RFI e ANAS, in regime di distacco ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e nel limite massimo di cento unità, per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche di cui al presente decreto. Ai fini dell'individuazione delle unità di personale e della definizione Pag. 80delle modalità del distacco, nelle more della nomina degli organi sociali della società, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 491, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è autorizzato a sottoscrivere protocolli di intesa con i predetti soggetti. Si specifica, altresì, che il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale in regime di distacco è posto a carico della società concessionaria.

  Tiziana NISINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.