CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 aprile 2023
91.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 12 aprile 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura, Gianmarco Mazzi.

  La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni per la promozione e il sostegno delle produzioni, della diffusione, della fruizione e dell'accesso alla creatività, alla cultura, alle arti performative e allo spettacolo e riconoscimento di luoghi e di spazi della cultura, della creatività e delle arti performative.
C. 321 Orfini.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Alessandro AMORESE (FDI), relatore, riferisce che la proposta di legge di cui oggi si avvia l'esame reca disposizioni per la promozione e il sostegno delle produzioni, della diffusione, della fruizione e dell'accesso alla creatività, alla cultura, alle arti performative e allo spettacolo e riconoscimento di luoghi e di spazi della cultura, della creatività e delle arti performative. L'intento è quello di promuovere, sostenere e valorizzare la diffusione, l'accesso, la fruizione, la rappresentazione e la messa in scena di produzioni creative e culturali, artistiche, dello spettacolo, delle arti performative contemporanee, sperimentali e innovative. Fra queste, particolare attenzione è rivolta alla musica contemporanea e popolare, al jazz, ai luoghi e gli spazi, al chiuso o all'aperto, che operano nei territori e nelle comunità per il perseguimento di obiettivi di promozione e diffusione culturale e di inclusione sociale.Pag. 66
  Segnala che l'A.C. 321 – che riprende l'A.C. 3205 e l'A.S. 2438 della scorsa legislatura, di cui non fu avviato l'esame, e ha contenuto analogo all'A.S. 72 presentato in questa Legislatura in Senato – istituisce e definisce le qualifiche del live club, del piccolo teatro di prossimità e di quartiere e del centro culturale ibrido di prossimità, con i relativi elenchi nazionali; inoltre prevede una serie di misure di sostegno indiretto (esenzione all'imposta sugli intrattenimenti e vari crediti d'imposta), agevolazioni IVA e interventi di sostegno diretto a carico del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo; stabilisce, infine, i requisiti in presenza dei quali gli enti del terzo settore possono accedere a una delle tre predette qualifiche.
  Ricorda che la legge n. 106 del 2022 («Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo») conferisce diverse deleghe al Governo per la revisione e il riassetto complessivo della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, oltreché dei live club, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo», al fine di conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a promuovere il riequilibrio di genere e a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività.
  Venendo al testo, riferisce che l'articolo 1, definisce le finalità e l'ambito di applicazione delle disposizioni. Secondo il comma 1, l'obiettivo della proposta è definire le misure di promozione, di sostegno e di valorizzazione destinate a favorire la diffusione, l'accesso, la fruizione, la rappresentazione e la messa in scena di produzioni creative e culturali, artistiche, dello spettacolo, delle arti performative contemporanee, sperimentali e innovative. Il comma 2 riconosce la musica contemporanea e popolare e il jazz, in quanto frutto di processi culturali, creativi e artistici, quali forme, espressioni e linguaggi culturali, creativi e artistici cui, pertanto, è applicabile la legislazione statale e quella regionale in materia di intervento pubblico, diretto e indiretto, per il sostegno, per la promozione, per la diffusione e per l'accesso alla cultura, alla creatività, alle arti performative e allo spettacolo. Ai sensi del comma 3, i luoghi e gli spazi, al chiuso o all'aperto, che perseguono obiettivi di promozione e diffusione culturale e di inclusione sociale attraverso lo svolgimento e la realizzazione in via prevalente di attività di produzione, di promozione, di diffusione e di accesso dei fruitori e del pubblico alle produzioni culturali, creative e artistiche contemporanee, innovative e sperimentali, sono parte del sistema culturale e creativo e concorrono al raggiungimento delle finalità di interesse generale e pubblico di cui al comma 1.
  Gli articoli 2 e 3 disciplinano la qualifica e il riconoscimento dei live club. In particolare, l'articolo 2 dispone che i luoghi e gli spazi che operano nei territori per la produzione, la promozione, la diffusione, l'accesso e la fruizione delle produzioni musicali possono chiedere la qualifica di live club qualora la programmazione o la messa in scena di spettacoli, concerti e rappresentazioni vocali e strumentali eseguiti dal vivo da artisti, interpreti o esecutori, gruppi o orchestre costituisca l'attività prevalente di tale struttura. La qualifica di live club può essere riconosciuta ai soggetti di diritto privato che operano in forma di impresa e che sono proprietari, possessori, detentori, gestori, concessionari o affidatari di spazi e di luoghi dedicati alle attività predette. L'articolo 3 istituisce presso il Ministero della cultura – Direzione generale Spettacolo – l'Elenco nazionale dei live club e disciplina i criteri e le modalità per il riconoscimento della relativa qualifica. L'iscrizione nell'Elenco – che avviene su domanda dei soggetti interessati e consente l'accesso agli interventi e ai benefìci previsti dalla proposta di legge in esame – è subordinata al possesso di quattro requisiti afferenti all'attività della struttura; al possesso di un palco o di un'area permanente dedicata e adeguatamente attrezzata Pag. 67per l'esecuzione di spettacoli dal vivo; alla regolarità retributiva e contributiva; al rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza.
  Gli articoli 4 e 5 definiscono i piccoli teatri di prossimità o di quartiere. In particolare, in base all'articolo 4, i luoghi e gli spazi, al chiuso o all'aperto, nonché le sale che operano nei territori in via prevalente o esclusiva per la produzione, la promozione, la diffusione, l'accesso e la fruizione delle produzioni teatrali e delle arti performative e che ne favoriscono la circolazione attraverso attività di programmazione, di messa in scena, di allestimento di spettacoli e rappresentazioni dal vivo, possono richiedere la qualifica di piccolo teatro di prossimità o di quartiere. La qualifica di piccolo teatro di prossimità o di quartiere può essere riconosciuta ai soggetti di diritto privato che operano in forma di impresa e che sono proprietari, possessori, detentori, gestori, concessionari o affidatari di spazi, di luoghi o di sale dedicati alle attività predette. L'articolo 5 istituisce, presso il Ministero della cultura – Direzione generale Spettacolo, l'Elenco nazionale dei piccoli teatri di prossimità o di quartiere e prescrive i requisiti necessari all'iscrizione che avviene su domanda dei soggetti interessati e consente l'accesso agli interventi e ai benefìci di cui alla proposta di legge in esame. I requisiti necessari ai fini dell'iscrizione attengono al possesso, detenzione, gestione o titolarità di luoghi, spazi o sale; al possesso di un palco o di un'area dedicata permanente e adeguatamente attrezzata per l'allestimento e la messa in scena di spettacoli o rappresentazioni dal vivo; all'assenza di finanziamenti a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (ora ridenominato Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo – FNSV); alla regolarità retributiva e contributiva; al rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza.
  L'articolo 6 definisce i centri culturali ibridi di prossimità, istituendo l'apposito Elenco e determinando i relativi requisiti d'iscrizione. Sono definiti centri culturali ibridi di prossimità i luoghi e gli spazi, al chiuso o all'aperto, aperti e accessibili al pubblico in esito a processi di rigenerazione, recupero, riqualificazione, riattivazione o riconversione, nonché alla promozione e realizzazione di attività di co-progettazione e di co-design, di immobili di proprietà pubblica o privata restituiti all'utilizzo da parte delle comunità ove si svolgono attività a carattere multidisciplinare e multifunzionale, promuovendo l'innovazione e la sperimentazione, la coesione e l'inclusione sociale anche attraverso la realizzazione di servizi educativi e di servizi per la comunità e per i territori. Le attività prevalenti dei centri culturali ibridi di prossimità devono essere costituite da attività culturali, creative e artistiche, ovvero da attività dedicate alla sperimentazione di nuove modalità di produzione, diffusione, distribuzione, fruizione e accesso alla cultura, alla creatività, alle arti e alle arti performative. Ferma restando la prevalenza delle attività in questione, i centri culturali ibridi di prossimità operano anche in ambiti e in settori diversi per finalità di educazione e di didattica e per la progettazione e la realizzazione di attività, programmi e servizi per le comunità, per i territori, per la persona e per i giovani, nonché per l'inclusione e la coesione sociali. La qualifica di centri culturali ibridi di prossimità può essere riconosciuta ai soggetti di diritto privato che operano in forma di impresa e che sono proprietari, possessori, detentori, gestori, concessionari o affidatari degli spazi e dei luoghi per i quali si richiede il riconoscimento predetto. Presso il Ministero della cultura – Direzione generale Creatività contemporanea – è istituito l'Elenco nazionale dei centri culturali ibridi di prossimità la cui iscrizione avviene su domanda dei soggetti interessati purché in possesso di specifici requisiti che attengono all'attività svolta; al possesso di un'area stabilmente dedicata e adeguatamente attrezzata per lo svolgimento o l'esecuzione o la messa in scena di rappresentazioni, iniziative, attività, esibizioni di carattere creativo, culturale, artistico, di spettacolo o delle arti performative; alla regolarità retributiva e contributiva; al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza.Pag. 68
  L'articolo 7 riconosce alcune agevolazioni fiscali ai soggetti, iscritti e riconosciuti negli appositi elenchi, che hanno ottenuto le qualifiche di live club, di piccolo teatro di prossimità e di quartiere o di centro culturale ibrido di prossimità. Nello specifico, al comma 1, si stabilisce che le attività, le programmazioni, la messa in scena di spettacoli, le esibizioni, gli eventi e le manifestazioni realizzate dai soggetti ai quali è riconosciuta la qualifica di live club, di piccolo teatro di prossimità e di quartiere e di centro culturale ibrido di prossimità costituiscono attività di carattere culturale e non sono assoggettate all'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. Il comma 2 introduce un credito di imposta nella misura del 40 per cento ai soggetti predetti per le spese sostenute per alcuni interventi volti alla realizzazione di nuovi spazi o alla manutenzione e l'adeguamento di quelli esistenti. La norma prevede inoltre che il beneficiario in alternativa alla fruizione diretta possa optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto o per la cessione del credito di pari ammontare. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF e IRAP. Il comma 3 delega a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze-MEF il compito di disciplinare le modalità di attuazione di quanto disposto al comma 2. Il comma 4 istituisce, altresì, un credito d'imposta della misura del 50 per cento degli oneri annui relativi agli affitti o ai canoni sostenuti per i luoghi, gli spazi o le sale destinati allo svolgimento delle attività. Tale credito, tuttavia, è applicabile solo a condizione che gli importi a esso corrispondenti siano reinvestiti da parte dei soggetti beneficiari nelle attività di cui all'articolo 1. Anche questo credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF e IRAP. La norma riconosce ai beneficiari la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta, per la cessione del credito stesso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente comma, comprese quelle relative all'esercizio delle diverse opzioni sull'utilizzo del credito d'imposta da parte dei soggetti beneficiari e quelle relative alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma. Il comma 5 introduce un credito d'imposta per le spese sostenute per sponsorizzazioni di carattere tecnico, puro o misto, per la realizzazione e la promozione di manifestazioni, eventi, spettacoli e rappresentazioni organizzati dai soggetti indicati al comma 1 nella misura del 65 per cento dell'importo o del valore della sponsorizzazione medesima. Anche questo nuovo credito d'imposta è utilizzabile tramite compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni del comma in esame e per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma. Il comma 6, infine, prevede che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli altri enti territoriali riconoscono i soggetti di cui al comma 1 quali spazi o luoghi della cultura e della creatività e possono prevedere in favore di tali soggetti tariffe agevolate dei rispettivi tributi locali.
  L'articolo 8 apporta alcune modifiche alla disciplina IVA per gli spettacoli teatrali al fine di qualificare come prestazioni accessorie, soggette all'imposta con la medesima aliquota ridotta al 10 per cento stabilita per l'organizzazione e per la realizzazione dell'attività principale, la cessione di beni e la prestazione di servizi funzionali, attinenti e connessi all'allestimento tecnico, alla messa in scena, all'organizzazione e alla realizzazione degli spettacoli teatrali. Inoltre, si assoggettano all'aliquota Iva al 10 per cento, oltre ai contratti di scrittura connessi con gli spettacoli anche le altre tipologie negoziali di contratto previste dalle normative vigenti in materia di contratti di lavoro nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative, connessePag. 69 con l'organizzazione, la realizzazione e la messa in scena degli spettacoli e le relative prestazioni rese da intermediari. Infine, si amplia il novero degli spettacoli assoggettati all'aliquota Iva agevolata del 10 per cento estendendo l'Iva agevolata anche agli spettacoli e alle rappresentazioni (vocali e strumentali) eseguiti dal vivo da artisti, interpreti o esecutori, singolarmente o in gruppo, indipendentemente dai modi e dalle forme di rappresentazione, esibizione ed espressione nonché di fruizione e di partecipazione da parte del pubblico.
  L'articolo 9 disciplina il riconoscimento – in presenza di specifici requisiti e sulla base di criteri prestabiliti – della qualifica di live club, di piccolo teatro di prossimità o di quartiere e di centro culturale ibrido di prossimità per gli enti del Terzo settore e, conseguentemente, l'accesso ai benefìci previsti dalla proposta in esame, ferma restando l'applicazione delle disposizioni e dei benefìci spettanti a tali soggetti ai sensi del Codice del Terzo settore il cui articolo 5 viene novellato al fine di inserire tra le disposizioni che definiscono le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore l'attività di «produzione, promozione, diffusione, fruizione, accesso e scambio di beni e servizi creativi, culturali, artistici e sociali, con particolare attenzione allo spettacolo e alle rappresentazioni dal vivo». Infine, si stabilisce che le predette attività di live club, di piccolo teatro di prossimità o di quartiere o di centro culturale ibrido di prossimità, che sono svolte dagli enti del Terzo settore possono essere oggetto della co-progettazione, della co-programmazione nonché delle procedure di accreditamento di cui all'articolo 55 del richiamato Codice. In tali casi, le amministrazioni pubbliche interessate possono prevedere, tra l'altro, procedure semplificate e agevolate per l'affidamento o per la concessione di spazi o immobili di loro proprietà agli enti del Terzo settore e determinare una durata minima di 6 anni dell'affidamento o della concessione dei medesimi spazi o immobili.
  L'articolo 10 introduce un credito d'imposta nella misura del 65 per cento per le erogazioni liberali in denaro volte a sostenere i progetti e le attività artistiche, culturali e creative che riguardano la programmazione, la messa in scena e l'allestimento di esibizioni dal vivo realizzati dai live club, dai piccoli teatri di prossimità o di quartiere e dai centri culturali ibridi di prossimità. Tale credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.
  L'articolo 11 disciplina l'accesso al finanziamento diretto – da erogarsi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (ora ridenominato Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo – FNSV) – di live club, piccoli teatri di prossimità o di quartiere e centri culturali ibridi di prossimità per la progettazione e la realizzazione di specifici programmi, eventi, festival o manifestazioni creativi, culturali, artistici e di spettacolo aventi specifici caratteri ed obiettivi. Le modalità per l'erogazione delle risorse sono demandate ad un decreto del Ministro della cultura.
  L'articolo 12 stabilisce che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della proposta in esame, il Governo provvede ad adeguare la disciplina vigente per l'attribuzione della competenza per la gestione degli elenchi di cui agli articoli 3 e 5 alla Direzione generale Spettacolo del Ministero della cultura e dell'elenco di cui all'articolo 6 alla Direzione generale Creatività contemporanea del medesimo Ministero.
  Conclude segnalando che la proposta – nonostante contenga disposizioni recanti effetti onerosi sul bilancio dello Stato – non reca le norme di carattere finanziario relative agli oneri, operando soltanto un rimando alla decretazione secondaria in relazione alle possibili coperture. Al riguardo si segnala pertanto la necessità di richiedere la relazione tecnica.

  Matteo ORFINI (PD-IDP), ricorda che la proposta di legge a sua firma era nata nella scorsa legislatura, quando erano in atto le misure di contrasto alla pandemia da Covid-19, al fine di aiutare i luoghi della cultura diffusa che furono i primi a dover chiudere Pag. 70e gli ultimi a poter riaprire. Il riconoscimento costituisce il presupposto fondamentale per sostenere i luoghi e gli spazi di cultura e di creatività attraverso una riforma finalizzata a perimetrarne i requisiti e a prevedere meccanismi di sostegno diretto e indiretto non solo perché quei luoghi sopravvivano, ma anche e soprattutto affinché si moltiplichino. Consapevole che nella proposta non sono incluse le sale cinematografiche, si dichiara disponibile a estendere a queste le misure previste, anche nell'ottica di un ripensamento della loro sfera di attività e proposte di intrattenimento.

  Federico MOLLICONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 12 aprile 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 12 aprile 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura, Gianmarco Mazzi.

  La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sull'impatto della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica sui settori di competenza della Commissione cultura: audizione di Padre Paolo Benanti, professore di teologia morale presso la Pontificia Università Gregoriana, e di Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza.
(Svolgimento e conclusione).

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce quindi l'audizione.

  Padre Paolo BENANTI, professore di teologia morale presso la Pontificia Università Gregoriana, e Roberto SOMMELLA, direttore di Milano Finanza, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono quindi per formulare quesiti e osservazioni i deputati Federico MOLLICONE, presidente, Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), Mauro BERRUTO (PD-IDP) e Antonio CASO (M5S).

  Padre Paolo BENANTI, professore di teologia morale presso la Pontificia Università Gregoriana, e Roberto SOMMELLA, direttore di Milano Finanza, forniscono ulteriori precisazioni.

  Federico MOLLICONE, presidente, ringrazia gli auditi per il loro intervento.
  Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.20.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.