CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 aprile 2023
91.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 12 aprile 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 13.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che, per il gruppo Lega-Salvini premier, entra a far parte della Commissione il deputato Erik Umberto Pretto, in sostituzione del sottosegretario Massimo Bitonci, mentre cessa di farne parte la deputata Giovanna Miele, che a sua volta sostituiva il medesimo sottosegretario.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, Pag. 47fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 859, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e abb.
(Parere alle Commissioni III e VI).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 aprile 2023.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ricorda che nella precedente seduta la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore con riferimento ai profili finanziari del provvedimento.

  Il sottosegretario Federico FRENI, nel richiamare i contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato), replicando alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta dello scorso 29 marzo, fa presente che, ai fini della quantificazione delle maggiori entrate derivanti dalla nuova disciplina relativa all'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri di cui all'articolo 3, è stata ipotizzata a regime una platea complessiva di soggetti pari a circa 59.000 unità, a fronte della circa 74.000 unità registrate nell'anno 2021, stimando che il 5 per cento della medesima platea rientrerà annualmente nell'ambito di applicazione della predetta disciplina.
  Sottolinea che, ai fini della stima, è stata applicata un'aliquota marginale media di circa il 26 per cento e sono stati previsti un valore medio imponibile di circa 31.000 euro e un credito d'imposta riferito al prelievo operato in Svizzera del 25 per cento.
  Evidenzia, pertanto, che la quantificazione delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 3 presenta caratteri di estrema prudenzialità.
  Con riferimento all'articolo 4, fa presente che il numero dei soggetti beneficiari dell'innalzamento del limite della franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani è stimato in circa 15.000 unità, cui è stata applicata un'aliquota marginale media del 28 per cento sull'importo dei redditi dichiarati, impiegando i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2019, che, sulla base delle verifiche effettuate, sono tuttora utilizzabili ai fini della stima del minor gettito derivante dalla medesima disposizione.
  Con riferimento all'articolo 5, in materia di deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri, evidenzia che è stata considerata, ai fini della stima del minor gettito, un'aliquota pari a circa il 14 per cento dei complessivi contributi obbligatori deducibili.
  Con riferimento all'articolo 7, fa presente che gli effetti derivanti dalla corresponsione della NASpI ai lavoratori frontalieri, che vengono compensati in termini di fabbisogno e di indebitamento netto per l'anno 2023 in misura pari a 5,35 milioni di euro, discendono dal meccanismo di rimborso dei relativi oneri da parte della Confederazione svizzera, che comporta la necessità di anticipare l'erogazione della prestazione da parte dello Stato italiano e una conseguente sfasatura temporale di alcuni mesi nell'incasso dei rimborsi.
  Con riferimento all'articolo 8, in materia di imposizione fiscale dei redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri, segnala che la stima del numero dei lavoratori interessati è stata verificata utilizzando le ultime annualità disponibili ed appare prudenziale anche con riferimento alla sua proiezione futura.
  Con riferimento al profilo temporale della compensazione finanziaria di cui all'articolo 9, fa presente che il meccanismo vigente con cui vengono regolati i ristorni tra la Confederazione svizzera e l'Italia prevede che l'accreditamento avvenga nell'anno successivo a quello del periodo d'imposta di riferimento, mentre il versamento ai comuni avviene nell'anno successivo a quello dell'accreditamento e, pertanto, le entrate derivanti dal medesimo articolo 9 corrispondono, sotto il profilo temporale, a quelle desumibili dalla relazione tecnica Pag. 48aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.
  Sottolinea che, per l'esercizio finanziario 2024, le compensazioni in favore dei comuni di confine saranno integralmente assicurate sulla base del meccanismo procedurale attualmente vigente, che prevede il versamento dei ristorni in favore dei comuni italiani da parte dei Cantoni di confine.
  Fa presente che le amministrazioni interessate provvederanno alle attività connesse ai lavori del Tavolo interministeriale di cui all'articolo 12 nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Con riferimento alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 13, specifica che, anche in assenza di esplicita previsione, il Ministro dell'economia e delle finanze si intende comunque autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Francesco Saverio ROMANO (NM(N-C-U-I)-M), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 859, approvata, in un testo unificato, dal Senato, e abb., recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

   valutati gli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    ai fini della quantificazione delle maggiori entrate derivanti dalla nuova disciplina relativa all'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri di cui all'articolo 3, è stata ipotizzata a regime una platea complessiva di soggetti pari a circa 59.000 unità, a fronte della circa 74.000 unità registrate nell'anno 2021, stimando che il 5 per cento della medesima platea rientrerà annualmente nell'ambito di applicazione della predetta disciplina;

    ai fini della stima, è stata applicata un'aliquota marginale media di circa il 26 per cento e sono stati previsti un valore medio imponibile di circa 31.000 euro e un credito d'imposta riferito al prelievo operato in Svizzera del 25 per cento;

    per tali ragioni, la quantificazione delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 3 presenta caratteri di estrema prudenzialità;

    con riferimento all'articolo 4, il numero dei soggetti beneficiari dell'innalzamento del limite della franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani è stimato in circa 15.000 unità, cui è stata applicata un'aliquota marginale media del 28 per cento sull'importo dei redditi dichiarati, impiegando i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2019, che, sulla base delle verifiche effettuate, sono tuttora utilizzabili ai fini della stima del minor gettito derivante dalla medesima disposizione;

    con riferimento all'articolo 5, in materia di deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri, è stata considerata, ai fini della stima del minor gettito, un'aliquota pari a circa il 14 per cento dei Pag. 49complessivi contributi obbligatori deducibili;

    con riferimento all'articolo 7, gli effetti derivanti dalla corresponsione della NASpI ai lavoratori frontalieri, che vengono compensati in termini di fabbisogno e di indebitamento netto per l'anno 2023 in misura pari a 5,35 milioni di euro, discendono dal meccanismo di rimborso dei relativi oneri da parte della Confederazione svizzera, che comporta la necessità di anticipare l'erogazione della prestazione da parte dello Stato italiano e una conseguente sfasatura temporale di alcuni mesi nell'incasso dei rimborsi;

    con riferimento all'articolo 8, in materia di imposizione fiscale dei redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri, la stima del numero dei lavoratori interessati è stata verificata utilizzando le ultime annualità disponibili ed appare prudenziale anche con riferimento alla sua proiezione futura;

    con riferimento al profilo temporale della compensazione finanziaria di cui all'articolo 9, il meccanismo vigente con cui vengono regolati i ristorni tra la Confederazione svizzera e l'Italia prevede che l'accreditamento avvenga nell'anno successivo a quello del periodo d'imposta di riferimento, mentre il versamento ai comuni avviene nell'anno successivo a quello dell'accreditamento e, pertanto, le entrate derivanti dal medesimo articolo 9 corrispondono, sotto il profilo temporale, a quelle desumibili dalla relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009;

    per l'esercizio finanziario 2024, le compensazioni in favore dei comuni di confine saranno integralmente assicurate sulla base del meccanismo procedurale attualmente vigente, che prevede il versamento dei ristorni in favore dei comuni italiani da parte dei Cantoni di confine;

    le amministrazioni interessate provvederanno alle attività connesse ai lavori del Tavolo interministeriale di cui all'articolo 12 nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    con riferimento alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 13, anche in assenza di esplicita previsione, il Ministro dell'economia e delle finanze si intende comunque autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

   rilevato che, sulla base dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, le maggiori entrate derivanti dall'articolo 3, richiamate alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 13, risultano integralmente utilizzate ai fini della copertura finanziaria del provvedimento,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 12 aprile 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 12 aprile 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI.

  La seduta comincia alle 14.

Pag. 50

Indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia.
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di ENEA.
(Svolgimento e conclusione).

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la resocontazione stenografica e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

  Ilaria BERTINI, direttrice del Dipartimento Unità per l'efficienza energetica di ENEA, che interviene da remoto, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Interviene, per formulare quesiti ed osservazioni, il deputato Ubaldo PAGANO (PD-IDP), cui replica Ilaria BERTINI, direttrice del Dipartimento Unità per l'efficienza energetica di ENEA.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ringrazia la rappresentante di ENEA per il contributo fornito all'indagine e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.30.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.