CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 aprile 2023
91.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 13 APRILE 2023

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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 12 aprile 2023. — Presidenza della vicepresidente Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, indi del presidente Giulio TREMONTI. – Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Edmondo Cirielli.

  La seduta comincia alle 14.20.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021.
C. 974 Governo e C. 853 Formentini ed altri.
(Seguito esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 marzo scorso.

  Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, presidente, avverte che sul provvedimento in titolo sono pervenuti tutti i prescritti pareri. In particolare, si sono espresse favorevolmente le Commissioni Affari Costituzionali, Bilancio, Cultura e Trasporti.

  La Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Gardini, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, presidente, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018.
C. 913, d'iniziativa dei senatori Craxi ed altri, approvata dal Senato.
(Seguito esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 marzo scorso.

  Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, presidente, avverte che sono pervenuti tutti i prescritti pareri. In particolare, si sono espresse favorevolmente le Commissioni Affari Costituzionali, Bilancio, Trasporti e Politiche dell'Unione europea.
  Segnala, altresì, che il 21 marzo scorso è stato assegnato alla III Commissione il disegno di legge d'iniziativa del Governo C. 964, di identico contenuto. Pertanto, occorre procedere all'abbinamento delle due proposte di legge, fermo restando che il testo su cui la Commissione è chiamata a votare il conferimento del mandato al relatore è l'Atto Camera 913, già approvato dal Senato.

  La Commissione delibera, quindi, di conferire il mandato al relatore, onorevole Coin, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.
C. 914, d'iniziativa dei senatori Craxi ed altri, approvata dal Senato.
(Seguito esame e conclusione).

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  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 marzo scorso.

  Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, presidente, avverte che sul provvedimento sono pervenuti tutti i prescritti pareri. In particolare, si sono espresse favorevolmente le Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Attività produttive, Lavoro ed Affari sociali.

  La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Battilocchio, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021.
C. 922 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Emanuele LOPERFIDO (FDI), relatore, in premessa, sottolinea che l'Accordo in esame è finalizzato rendere più stretta la collaborazione tra le polizie dei due Paesi nel prevenire, individuare, reprimere e investigare sui reati, regolamentando giuridicamente la collaborazione operativa e rafforzando i rapporti tra gli omologhi organismi impegnati nella lotta al crimine organizzato transnazionale.
  Al riguardo, ricorda che l'Ucraina, anche a seguito della decisione di avviare l'iter di adesione all'Unione europea, ha da tempo iniziato un processo di riforma dell'ordinamento costituzionale e del sistema giudiziario, cercando di dotarsi di più efficaci strumenti di contrasto alla corruzione.
  Evidenzia che il testo dell'Accordo, redatto sulla base del modello elaborato dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, precisa innanzitutto l'obiettivo di promuovere, sviluppare e rafforzare la cooperazione bilaterale di polizia per prevenire, individuare, reprimere e svolgere indagini sui reati (articolo 1) ed individua le autorità competenti per l'attuazione dell'Accordo stesso (articolo 2), che sono: per la Parte italiana, il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza; per la Parte ucraina, la Polizia di Stato.
  Rileva che l'Accordo sancisce, inoltre, i principali settori entro i quali la cooperazione di polizia si renderà operativa (articolo 3). Questi sono: il crimine organizzato transnazionale; i reati contro la persona e il patrimonio; la produzione e il traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori; i reati contro la libertà sessuale e l'inviolabilità sessuale della persona; la tratta di persone e l'immigrazione illegale; il traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiale nucleare e radioattivo; la criminalità informatica e la pedo-pornografia on line; i reati economici e finanziari, compreso il riciclaggio; il traffico illecito del patrimonio culturale; i reati contro l'ambiente; i reati di corruzione; i reati nell'ambito della proprietà intellettuale e, infine, i reati collegati al possesso e alla circolazione illegale di veicoli.
  Precisa che l'elencazione non ha carattere di esaustività, dal momento che le autorità competenti possono estendere la collaborazione anche al contrasto di ulteriori reati penali previsti dalle rispettive legislazioni.
  Osserva che per l'attuazione della collaborazione sono indicate specifiche modalità (articolo 4), tra le quali: lo scambio delle informazioni sui reati e sui gruppi criminali; la formazione delle forze di polizia; gli strumenti legislativi e scientifici diretti a combattere il crimine, comprese le informazioni sull'analisi della minaccia criminale.
  Sottolinea che la collaborazione si realizza attraverso le richieste di assistenza, di cui vengono indicati i requisiti formali e Pag. 23sostanziali (articolo 5), le condizioni che ne determinano il rifiuto (articolo 6) e le procedure da seguire per la loro esecuzione (articolo 7). Adeguata tutela è riservata al trattamento dei dati sensibili (articolo 8), in coerenza con i criteri previsti in materia dalla direttiva (UE) 2016/680 – a cui l'Italia ha dato attuazione con il decreto legislativo n. 51 del 2018 – e dal regolamento (UE) n. 2016/679.
  Evidenzia che è prevista, inoltre, la costituzione di gruppi di lavoro congiunti per coordinare azioni comuni nella lotta contro la criminalità e per soddisfare ulteriori esigenze operative, per brevi periodi, con compiti di consulenza, assistenza e analisi, anche mediante un ufficiale di collegamento o un rappresentante autorizzato con funzioni di informazione e consulenza (articolo 9).
  Rileva che l'Intesa contempla la possibilità di effettuare, qualora necessario, riunioni e consultazioni, anche con modalità di videoconferenza, per valutare e migliorare la collaborazione (articolo 10) e che le spese derivanti dall'esecuzione dell'Accordo sono sostenute da ciascuna parte nell'ambito dei relativi stanziamenti, salvo diverse intese. In particolare, in caso di spese straordinarie sarà necessario uno stanziamento di risorse finanziarie aggiuntivo rispetto alle dotazioni previste negli ordinari capitoli di bilancio (articolo 11).
  Osserva che l'Accordo regola, infine, la composizione di eventuali controversie in ordine all'interpretazione del testo e alla sua applicazione, da risolversi per via diplomatica (articolo 13), nonché le procedure per l'entrata in vigore, per l'adozione di emendamenti e per la denuncia (articolo 14).
  Segnala che il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli. In particolare, l'articolo 3 prevede che agli oneri derivanti dalle spese connesse allo scambio di informazioni e all'organizzazione di riunioni, valutati in poco più di 160 mila euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Precisa che, come accennato, agli eventuali oneri derivanti da spese straordinarie, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

  Federica ONORI (M5S), condividendo l'obiettivo di rafforzare la collaborazione di polizia per prevenire e contrastare la criminalità nelle sue varie forme, sottolinea che il testo dell'Accordo – negoziato e firmato prima dello scoppio della guerra – è stato redatto sulla base del modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e solitamente utilizzato per la cooperazione con Paesi extra-UE nell'ambito del contrasto alla criminalità transnazionale. A suo avviso, è interessante rilevare – non ultimo in ragione dei più recenti eventi nel Paese – che la disposizione di cui all'articolo 3, punto g) dell'Accordo tra gli ambiti di cooperazione include anche quello del traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiali radioattivi e nucleari.
  Ritiene, dunque, opportuno sottolineare che alla luce del mutato scenario geopolitico è necessario valutare attentamente i parametri di concreta attuazione dell'Intesa nell'ambito dell'attuale contesto di guerra. Auspica, pertanto, una scrupolosa valutazione in merito da parte del Governo.

  Edmondo CIRIELLI, viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

  Giulio TREMONTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019.
C. 1039 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Elisabetta GARDINI (FDI), relatrice, in premessa, segnala che l'Accordo oggetto della ratifica si colloca in un più ampio processo di intensificazione delle relazioni economiche tra l'Unione europea e il Vietnam, che sono inquadrate nell'Accordo di partenariato e cooperazione, siglato nel 2012 ed entrato in vigore nel 2016. Dall'Accordo di partenariato sono derivati un Accordo di libero scambio – che non ha richiesto la ratifica da parte dei parlamenti nazionali vertendo su materie di competenza esclusiva dell'Unione europea – e l'Accordo sulla protezione degli investimenti, che è oggetto della presente ratifica.
  Sottolinea che l'Accordo sugli investimenti, infatti, rientra nella competenza concorrente tra UE e Stati membri (in particolare per quanto riguarda gli investimenti non diretti e le controversie investitori-Stato); si tratta, dunque, di un «accordo misto», sottoposto alla ratifica dei parlamenti nazionali, ricorda a tale proposito che l'Accordo è stato già ratificato dal Vietnam l'8 giugno del 2020.
  In termini generali segnala che il nuovo Accordo, una volta ratificato, sostituirà i Trattati bilaterali esistenti tra il Vietnam e Paesi dell'Unione (tra cui quello con l'Italia, firmato il 18 maggio 1990). La principale finalità dell'Accordo è il miglioramento del contesto normativo in cui si collocano gli investimenti dei Paesi europei in Vietnam, garantendo che gli investitori UE non siano oggetto di discriminazioni e dispongano di una serie di tutele, ad esempio in tema di espropriazioni e nazionalizzazioni. A tale proposito, segnala che l'Accordo comprende anche un nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie e prevede la costituzione di un tribunale bilaterale ad hoc (Investment Court System-ICS), in sostituzione del tradizionale meccanismo ISDS (Investor-State dispute settlement).
  Venendo ai contenuti, evidenzia che l'Accordo è si compone di quattro capi e novantatré articoli, oltre a un Preambolo.
  Il primo capo riguarda obiettivi e definizioni generali e individua come obiettivo dell'Accordo il miglioramento delle relazioni tra le Parti, in materia di investimenti.
  Il secondo capo riguarda la protezione degli investimenti e definisce l'ambito di applicazione dell'Accordo. In particolare, l'articolo 2.1 individua una serie di eccezioni generali all'applicazione dell'Accordo (dai regimi previdenziali alle attività legate all'esercizio di pubblici poteri, alle questioni relative alla cittadinanza o alla residenza), mentre l'articolo 2.2 ribadisce il diritto delle Parti a legiferare nei rispettivi territori, senza che le norme sulla protezione degli investimenti possano essere considerate come un impegno a non modificare il proprio quadro normativo, anche in materia di aiuti di Stato. Di particolare importanza sono l'articolo 2.3, che prevede l'applicazione della clausola del trattamento nazionale – in base a cui ciascuna Parte riserva agli investitori dell'altra un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri, salve le deroghe elencate – e l'articolo 2.4, che prevede l'applicazione del trattamento della nazione più favorita, in base al quale le Parti concordano di riconoscersi reciprocamente il trattamento più favorevole che abbiano concesso o eventualmente concederanno in futuro nella materia regolata dall'Accordo. Ricorda, altresì, l'articolo 2.5, che garantisce agli investitori un trattamento «equo e giusto», garantendo la «piena protezione e sicurezza» degli investimenti; l'articolo 2.6, che prevede una parità di trattamento tra le Parti per le perdite subite a causa di guerre, conflitti armati o altri eventi simili; l'articolo 2.7, che definisce alcune garanzie nei confronti di provvedimenti di nazionalizzazione; l'articolo 2.8, che garantisce i trasferimenti in valuta convertibile degli investimenti disciplinati dall'Accordo; l'articolo 2.9, che riconosce l'istituto della surrogazionePag. 25 per i pagamenti effettuati in relazione agli investimenti in esame.
  Sottolinea che il III capo, che riguarda la risoluzione delle controversie, è diviso in due sezioni, una relativa alle controversie tra le Parti e una relativa alle controversie tra investitori e Parti. Il complesso degli articoli definisce le procedure di consultazione e mediazione, il sistema giurisdizionale di riferimento e lo svolgimento dei procedimenti.
  Evidenzia, infine, che il IV capo contiene le disposizioni istituzionali, generali e finali. Tra queste, segnala l'istituzione e l'attività del Comitato dell'accordo (articoli 4.1 e 4.2), le procedure di modifica e (articolo 4.3) e le eccezioni generali per situazioni eccezionali (articoli 4.6-4.8), la durata illimitata salvo denuncia (articolo 4.14) e il processo di adesione all'Accordo di futuri membri dell'UE (articolo 4.21).
  Rileva che l'accordo comprende, inoltre, tredici allegati, che riguardano: le autorità competenti; l'esenzione per il Vietnam in materia di trattamento nazionale; l'intesa sul trattamento degli investimenti; l'intesa sull'espropriazione; il debito pubblico; l'elenco degli accordi in materia di investimenti; il regolamento di procedura; il codice di condotta per gli arbitri e i mediatori; il meccanismo di mediazione; il meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le Parti; il codice di condotta per i membri del tribunale e del tribunale d'appello e per i mediatori; i procedimenti paralleli; le procedure del tribunale d'appello.
  Osserva che, rispetto a questo complesso di norme, il disegno di legge di autorizzazione non comprende elementi di particolare rilievo. Esso consta di 4 articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 fissa la clausola di invarianza finanziaria; gli oneri previsti dal Trattato, infatti, gravano esclusivamente sul bilancio dell'Unione europea, con riferimento sia al Comitato di cui all'articolo 4.1 (al cui funzionamento partecipano funzionari UE), sia alle spese per il meccanismo di risoluzione delle controversie. Infine, segnala che l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Conclusivamente, sottolinea che l'Accordo in esame non presenta criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con il diritto dell'Unione europea e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata e costituisce una opportuna sistematizzazione dei rapporti economici con il Vietnam, Paese con il quale l'Italia e l'Unione europea intrattengono rapporti economici di importanza crescente.

  Edmondo CIRIELLI, viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, riservandosi di intervenire più diffusamente nel prosieguo del dibattito, evidenzia che l'Accordo in esame assicura una adeguata tutela degli interessi nazionali.

  Giulio TREMONTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle ulteriori Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.
C. 1040 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paolo FORMENTINI (LEGA), relatore, in premessa, segnala che l'Accordo in esame è stato firmato in occasione del vertice Asia-Europe Meeting del 19 ottobre 2018, insieme all'Accordo quadro di partenariato e cooperazione (APC) e dell'Accordo di libero scambio (ALS) e intende creare una Pag. 26cornice giuridica per facilitare gli investimenti bilaterali reciproci, aumentando le garanzie degli investitori e assicurando al contempo l'autonomia delle Parti su temi come la tutela della salute pubblica, della sicurezza e dell'ambiente.
  A tale proposito, ricorda che Singapore costituisce, per l'Unione europea, la principale porta di accesso al Sud-Est dell'Asia, specialmente per produzioni avanzate come l'elettronica, l'informatica e le telecomunicazioni. Non a caso, numerosissime imprese italiane dispongono di uffici regionali nella Città-Stato di Singapore, che mantiene un importante interscambio col nostro Paese.
  Evidenzia, altresì, che l'Accordo in esame definisce una cornice giuridica per facilitare gli investimenti bilaterali reciproci, aumentando le garanzie degli investitori e assicurando specifiche garanzie sotto il profilo di tutela della sovranità nazionale. In particolare, il testo garantisce che gli investitori ricevano un trattamento equo, non siano soggetti a trattamenti discriminatori e possano subire espropriazioni solo per ragioni di pubblico interesse, ed in ogni caso dietro pagamento di un indennizzo rapido, adeguato ed efficace. Rileva che l'Accordo incorpora il nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie sviluppato dall'Unione europea, che prevede la costituzione di un tribunale bilaterale ad hoc per gli investimenti chiamato a giudicare sulle possibili controversie tra investitori di una delle Parti dell'Accordo e i Governi dell'altra parte (Investment Court System-ICS), in sostituzione del meccanismo tradizionale Investor-State dispute settlement (ISDS).
  Osserva che l'Accordo si compone di settantacinque articoli (organizzati in quattro Capi), di undici Allegati e di due Intese. Il Capo I delinea gli obiettivi e definizioni generali (articoli 1.1-1.2). Il Capo II contiene una serie di norme di protezione degli investimenti (articoli 2.1-2.8), ribadendo (articolo 2.2) il diritto delle Parti a legiferare nei rispettivi territori, senza che ciò costituisca una violazione degli obblighi assunti con l'Accordo, per conseguire legittimi obiettivi politici. Segnala che ai sensi dell'articolo 2.3, ciascuna Parte riconosce agli investitori dell'altra Parte e agli investimenti disciplinati dall'intesa un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni simili, ai propri investitori e ai propri investimenti. Deroghe a tale previsione, per finalità di interesse pubblico, sono ammesse a condizione che esse non siano poste in essere in modo arbitrario o ingiustificato. Sottolinea la rilevanza dell'articolo 2.6, che prevede che nessuna Parte possa nazionalizzare o espropriare un investimento disciplinato dall'intesa, né direttamente né indirettamente, eccetto nei casi in cui questa procedura sia effettuata nel pubblico interesse, nel rispetto del principio del giusto procedimento, su base non discriminatoria e dietro pagamento di un'indennità tempestiva, congrua ed effettiva. Rileva che l'articolo 2.7 prevede, inoltre, le norme sui trasferimenti relativi ad un investimento, mentre l'articolo 2.8 contiene il riconoscimento della surrogazione, nel caso in cui una Parte effettui un pagamento a favore di uno dei propri investitori in base a una garanzia, un contratto di assicurazione o una qualsiasi altra forma indennitaria da essi sottoscritti o concessi in relazione a un investimento.
  Precisa che il Capo III contiene le norme relative alla risoluzione delle controversie. In questo ambito si prevede che le controversie debbano essere preferibilmente risolte in via amichevole e attraverso la mediazione (articoli 3.2-3.4). Quando ciò non sia possibile, l'articolo 3.6 prevede che il ricorrente possa presentare la domanda al tribunale in applicazione di uno dei meccanismi di risoluzione delle controversie seguenti: a) la Convenzione sulla risoluzione delle controversie in materia di investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati del 18 marzo 1965 – ICSID (a condizione che sia il ricorrente sia lo Stato del convenuto vi abbiano aderito); b) la Convenzione ICSID in conformità del regolamento del meccanismo supplementare per l'amministrazione dei procedimenti da parte del Segretariato del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti – «regolamento del meccanismo supplementare ICSID» (a condizionePag. 27 che il ricorrente o lo Stato del convenuto vi abbiano aderito); c) il regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL); oppure, d) qualsiasi altro quadro normativo con l'accordo delle Parti della controversia.
  Sottolinea che l'articolo 3.9 stabilisce le modalità per l'istituzione del tribunale di primo grado, con specifico riferimento alla designazione dei membri, la durata del mandato, la retribuzione, il funzionamento del tribunale. Analoghe modalità sono statuite per l'istituzione del tribunale d'appello permanente, all'articolo 3.10. Secondo quanto previsto dall'articolo 3.12, le Parti si adoperano per costituire un tribunale multilaterale per gli investimenti e un meccanismo d'appello per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti internazionali. Evidenzia che una volta costituito tale meccanismo multilaterale, le Parti valuteranno l'adozione di una decisione volta a stabilire l'affidamento al tribunale multilaterale delle controversie già insorte nel quadro dell'Accordo e l'adozione delle misure transitorie necessarie. Segnala che gli articoli successivi disciplinano il diritto applicabile dal tribunale e le regole di interpretazione (articolo 3.13); le procedure da seguire in caso di domande manifestamente infondate (articolo 3.14) o di domande giuridicamente infondate (articolo 3.15); la trasparenza del procedimento (articolo 3.16), per il quale si rimanda all'Allegato 8 (recante regole sull'accesso del pubblico ai documenti, sulle udienze e sulla possibilità per i terzi di presentare osservazioni), e le modalità di partecipazione della Parte dell'Accordo non coinvolta nella controversia (articolo 3.17).
  Sempre all'interno del Capo III, evidenzia l'articolo 3.25, che circoscrive l'ambito di applicazione della sezione alle controversie tra le Parti in merito all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni dell'Accordo, nonché i successivi articoli riguardanti la tempistica e le procedure del processo arbitrale, che è disciplinato dall'Allegato 9 (Regole del procedimento arbitrale).
  Sottolinea che il Capo IV, infine, contiene le disposizioni istituzionali, generali e finali (articoli 4.1-4.119); in particolare, si prevede l'istituzione di un Comitato comprendente rappresentanti delle Parti e co-presieduto da un rappresentante dell'Unione europea e da uno di Singapore. L'organo provvede al corretto funzionamento dell'Accordo, ne monitora l'attuazione e opera per risolvere i problemi che possono presentarsi nelle materie da esso disciplinate e per risolvere le controversie che possono insorgere per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione dell'accordo. Precisa che, ai sensi dell'articolo 4.10, le Parti adottano le misure necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo, le cui disposizioni, secondo quanto indicato dall'articolo 4.11, non possono essere interpretate come tali da conferire alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi da quelli istituiti tra le Parti in virtù del diritto internazionale pubblico (mancanza di efficacia diretta). Segnala che sulla base dell'articolo 4.16, l'Accordo ha durata illimitata, anche se ogni parte può notificare per iscritto all'altra l'intenzione di denunciarlo. In quest'ultimo caso, secondo quanto normato con l'articolo 4.17, l'Accordo continua a produrre effetti per un ulteriore periodo di 20 anni per quanto concerne gli investimenti disciplinati dall'intesa ed effettuati anteriormente alla data della denuncia.
  Ribadisce, quindi, che l'Accordo comprende undici allegati e due intese, che disciplinano alcuni aspetti tecnici e procedurali e che recano codici di condotta e alcune specifiche. In particolare, gli Allegati riguardano: espropriazione; espropriazione di terreni; espropriazione e diritti di proprietà intellettuale; debito pubblico; accordi richiamati all'articolo 4.12; meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le parti; codice di condotta dei membri del tribunale e del tribunale d'appello, nonché dei mediatori; regole sull'accesso del pubblico ai documenti, sulle udienze e sulla possibilità per i terzi di presentare osservazioni; norme procedurali per l'arbitrato; procedure di mediazione per le controversie tra le parti; codice Pag. 28di condotta degli arbitri e dei mediatori. Evidenzia che le Intese riguardano limitazioni specifiche di Singapore per quanto riguarda lo spazio o l'accesso alle risorse naturali e la retribuzione degli arbitri.
  Segnala che il disegno di legge di ratifica non presenta elementi di particolare rilievo. Gli articoli 1 e 2 recano l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, essendo gli oneri derivanti dal Trattato posti a carico del bilancio dell'Unione europea. L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Alla luce delle considerazioni sopra esposte, raccomanda l'approvazione del disegno di legge in oggetto.

  Edmondo CIRIELLI, viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

  Giulio TREMONTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle ulteriori Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999.
C. 1041 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Simone BILLI (LEGA), relatore, in premessa, segnala che il provvedimento – approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 22 marzo – è pressoché identico ad un disegno di legge presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura, che fu approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura, ma il cui iter non si è concluso per lo scioglimento anticipato della legislatura.
  Ricorda che l'Accordo dell'Aja, firmato inizialmente nel 1925 e poi riveduto integralmente rispettivamente nel 1934 e nel 1960, consente al titolare di un disegno o modello industriale di ottenere la protezione per quell'opera in più Paesi da lui scelti, purché a loro volta abbiano sottoscritto il medesimo Accordo, attraverso un'unica domanda internazionale, redatta in una sola lingua e presentata presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) o presso l'ufficio nazionale di uno Stato Parte dell'Accordo.
  Sottolinea che i lavori per una ulteriore revisione dell'Accordo dell'Aja si sono conclusi nel 1999 a Ginevra e hanno portato alla stesura dell'Atto in esame, di cui sono Parte già sessantanove Paesi, tra cui Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti.
  Evidenzia che l'Atto di Ginevra, in particolare, mira ad estendere il sistema di protezione inaugurato con l'Accordo dell'Aja, facilitando l'adesione di nuovi membri attraverso l'eliminazione di alcuni ostacoli giuridici. Il testo permette, inoltre, di stabilire un collegamento tra il sistema di registrazione internazionale dell'Aja e i sistemi regionali, aspetto che ha consentito all'Unione europea – che annovera un apposito Ufficio per la proprietà intellettuale (UIPO) incaricato di gestire i marchi dell'UE – e all'Organizzazione africana della proprietà intellettuale (OAPI) di aderirvi formalmente. Ricorda, a tal riguardo, che l'Atto risulta in vigore dal 2008 sia per l'Unione europea che per l'OAPI.
  Rileva che nella relazione introduttiva al disegno di legge si evidenzia come l'opportunità per il nostro Paese di ratificare l'Atto in esame discenda dalla possibilità di permettere ai richiedenti italiani di estendere la tutela dei propri disegni e modelli industriali anche in queste aree nazionali e regionali, mediante l'utilizzo di un unico Pag. 29strumento, il deposito internazionale, capace di semplificare la gestione ulteriore dei disegni e modelli industriali; a tali considerazioni, la relazione introduttiva aggiunge quella relativa al fatto che sussistono ad oggi quindici Paesi, oltre all'Unione europea e alla OAPI, che hanno aderito all'Atto di Ginevra, ma non ai due precedenti Atti di Londra del 1934 e dell'Aja del 1960.
  Venendo al contenuto dell'Accordo, segnala che esso si compone di trentaquattro articoli, suddivisi in quattro capitoli, dedicati rispettivamente alla domanda e registrazione internazionale di disegni e modelli industriali (capitolo I), alle disposizioni amministrative (capitolo II), alle revisioni e modifiche (capitolo III) ed alle disposizioni finali (capitolo IV). L'articolo 17, in particolare, dispone che la durata iniziale della protezione di un disegno o modello industriale sia pari a cinque anni dalla data della registrazione internazionale, rinnovabile per periodi supplementari di ulteriori cinque anni, fino al raggiungimento dei quindici anni, salvo il caso che una protezione più duratura sia accordata dalla legislazione della Parte contraente.
  Osserva che il testo disciplina, inoltre, l'organismo deliberativo dell'Unione de l'Aja – l'Assemblea (articolo 21) – composto da delegati delle Parti contraenti, preposto a trattare tutte le questioni attinenti al mantenimento e allo sviluppo dell'Unione stessa. Altri articoli disciplinano l'Ufficio internazionale preposto alla registrazione internazionale e presieduto da un Direttore Generale (articolo 22), e il bilancio dell'Unione de l'Aja (articolo 23).
  Precisa che il disegno di legge di ratifica si compone di sei articoli. In particolare, l'articolo 3 novella l'articolo 155 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 2005), che disciplina il deposito di domande internazionali, per adeguarlo alle previsioni contenute nell'Atto in oggetto; per altro verso, l'articolo 4 – richiamando il citato articolo 17 dell'Atto in esame – dispone che la protezione internazionale di un disegno o modello può durare fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di deposito della domanda di registrazione, a condizione che la registrazione internazionale sia rinnovata, conformemente alla durata massima della protezione disposta dall'articolo 37 del Codice della proprietà industriale. L'articolo 5, infine, contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Edmondo CIRIELLI, viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

  Giulio TREMONTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle ulteriori Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 12 aprile 2023. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. – Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Edmondo Cirielli.

  La seduta comincia alle 14.35.

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.
C. 1060 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite VI e XII).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 30

  Dimitri COIN (LEGA), relatore, in via generale, segnala che il provvedimento, composto da venticinque articoli e suddiviso in quattro Capi, contiene misure per fronteggiare gli effetti della crisi energetica, disposizioni in materia di salute e misure in materia di adempimenti fiscali. Procede, dunque, ad illustrarle sinteticamente, anche se attengono a materie non di competenza della Commissione Affari Esteri.
  Per quanto concerne le agevolazioni in materia energetica, sottolinea che viene confermato per il secondo trimestre 2023 il potenziamento delle agevolazioni sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e a quelli in gravi condizioni di salute nonché la compensazione per la fornitura di gas naturale (articolo 1).
  Evidenzia che la misura dell'agevolazione, come di consueto, dovrà essere rideterminata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), tenendo conto dei risparmi derivanti dall'effettivo utilizzo delle risorse destinate a contenere gli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale per l'anno scorso. La norma in questione amplia, altresì, la platea dei destinatari del bonus sociale, intervenendo sulla disposizione che riconosce l'accesso alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico e ISEE non superiore a 20 mila euro: dal secondo trimestre 2023 e fino alla fine dell'anno, tale valore è innalzato a 30 mila euro.
  Rileva, inoltre, che le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023, vengono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento anziché del 10 (articolo 2). A decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, ai clienti domestici residenti si riconosce altresì un contributo mensile laddove il prezzo del gas naturale all'ingrosso superi una soglia prefissata, pari a 45 euro/Megawatt-ora su base mensile (articolo 3).
  Osserva che fino al 30 giugno 2023, si prevede (articolo 4) un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, da corrispondere qualora il prezzo della componente energetica – calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi – abbia subito un incremento del costo per chilowattora superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
  Segnala che i crediti d'imposta dei quali le imprese possono beneficiare sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2024, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. Sottolinea, altresì, che i crediti d'imposta sono cedibili dalle imprese beneficiarie, solo per intero, in favore anche di istituti di credito e altri intermediari finanziari.
  Per quanto riguarda le misure in materia sanitaria, segnala, all'articolo 8, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo con dotazione pari a circa 1 miliardo di euro per l'anno 2023 per porre rimedio al superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni da 2015 a 2018: come precisato nella relazione illustrativa, la disposizione intende porre rimedio al contenzioso avanzato dalle aziende fornitrici di dispositivi medici, che tra le tante doglianze hanno messo in luce anche il dato della inadeguatezza di tetti di spesa in percentuale (4,4 per cento) indifferenziati per tutte le regioni.
  Evidenzia che per far fronte alla carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri, nonché per ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, l'articolo 11 prevede la possibilità di ricorrere alle prestazioni aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva nazionale per il personale medico ed Pag. 31infermieristico, consentendo, in deroga alla contrattazione, un aumento della relativa tariffa oraria fino a 100 euro lordi onnicomprensivi, per il personale medico, e a 50 euro lordi onnicomprensivi per il personale infermieristico.
  Rileva, inoltre, che l'articolo 12 prevede, fino al 31 dicembre 2025, una specifica procedura per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale (SSN) nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza per il personale medico che, pur non avendo alcun diploma di specializzazione, abbia maturato, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2023, presso i servizi di emergenza-urgenza del SSN, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa o contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile.
  Tra le norme di particolare interesse per la III Commissione segnala l'articolo 15, che consente, fino al 31 dicembre 2025, di far ricorso al reclutamento temporaneo di medici, infermieri e operatori sociosanitari in possesso di titoli conseguiti all'estero, ma non ancora riconosciuti validi per l'esercizio della relativa attività sanitaria in Italia da parte del Ministero della Salute. Precisa, inoltre, che fino al 31 dicembre 2025 la norma in esame prevede l'applicazione degli articoli 27 (ingresso in casi particolari) e 27-quater (ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati) del Testo Unico delle norme in materia di immigrazione anche al personale medico e infermieristico assunto – in base alla predetta disciplina derogatoria – presso strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private. Sottolinea che per effetto della deroga, pertanto, si consente l'esercizio temporaneo delle qualifiche sanitarie interessate anche senza l'iscrizione ai corrispondenti Albi professionali, secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente.
  Al riguardo, come evidenziato nella relazione illustrativa, rileva l'opportunità di avviare la riflessione su una nuova normativa che superi la visione emergenziale e preveda soluzioni adeguate per consentire l'inquadramento strutturale – e non più solo temporaneo – delle citate figure professionali.
  Con riferimento alle norme sugli adempimenti fiscali, segnala le diverse proroghe previste in materia di tregua fiscale, in particolare per ravvedimento speciale e regolarizzazione delle violazioni formali (articolo 19) e definizione liti pendenti (articolo 20). Più specificamente: viene rinviato al 31 ottobre 2023, in luogo del 31 marzo 2023, il termine di versamento della prima rata prevista per la definizione delle violazioni di natura formale e vengono modificati altresì i termini per le rate successive alla prima; vengono modificati i termini per l'accesso al cosiddetto ravvedimento speciale, consentendo il versamento delle somme dovute anche in otto rate trimestrali di pari importo, sulle quali sono dovuti gli interessi del 2 per cento annuo; sempre in relazione al ravvedimento speciale, si prevede che la regolarizzazione debba essere perfezionata, in luogo del 31 marzo 2023, entro la data del 30 settembre 2023.
  Sottolinea che vengono modificati, altresì, i termini previsti per la definizione agevolata delle controversie tributarie, la conciliazione agevolata e la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione.
  Segnala, infine, l'articolo 23, che introduce, nell'ambito delle procedure agevolate di regolarizzazione fiscale previste dalla legge di bilancio 2023, una causa di non punibilità per taluni reati tributari (omesso versamento di ritenute, omesso versamento di IVA e indebita compensazione) qualora le violazioni sottese a tali reati siano state definite e vi sia stato l'integrale pagamento delle somme dovute prima della pronuncia della sentenza di appello.
  Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento, segnala che la disposizione di competenza della III Commissione si rinviene all'articolo 24, comma 1, che prevede l'incremento di 44 milioni di euro per l'anno 2023 del Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali.Pag. 32
  Al riguardo, ricorda che tale fondo, istituito dalla legge quadro sulle missioni internazionali (legge n. 145 del 2016), è inserito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e la dotazione è stabilita annualmente dalla legge di bilancio, ovvero da appostiti provvedimenti legislativi.
  In particolare, la legge di bilancio 2023-2025 stanzia 1.547.475.787 euro per l'anno 2023 e 276.900.000 euro per l'anno 2024. La relazione tecnica afferma che il rifinanziamento in esame è necessario per assicurare la proroga delle missioni internazionali in corso di svolgimento, il cui onere complessivo, calcolato sulla base delle schede inoltrate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è pari a 1.713 milioni di euro. La disponibilità di risorse necessarie alla copertura degli oneri iscritti a legislazione vigente è pari a complessivi euro 1.669 milioni di euro, con una differenza da coprire con la presente disposizione di 44 milioni di euro, per l'esercizio finanziario 2023.
  Alla luce di queste considerazioni, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole.

  Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), preannunciando il voto contrario del Partito Democratico alla proposta di parere favorevole del relatore, esprime profonde riserve sul complesso del provvedimento in esame, in particolare sulle misure in materia di adempimenti fiscali: esse prevedono, infatti, una inaccettabile riduzione delle sanzioni, nonché depenalizzazioni, differimenti dei pagamenti dovuti, depotenziamento degli strumenti a disposizione dell'amministrazione finanziaria per il contrasto all'evasione, così favorendo la convenienza economica a non pagare, a danno dei contribuenti onesti.

  Federica ONORI (M5S), pur considerando residuali i profili di competenza della III Commissione, stigmatizza l'ambiguità della disposizione di cui all'articolo 24, comma 1, che prevede un incremento di 44 milioni di euro per l'anno 2023 al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali. Segnala che, in base alla reazione tecnica, il rifinanziamento è necessario per assicurare la proroga delle missioni in corso di svolgimento.
  A suo avviso, tale previsione risulta, dunque, problematica nella sua mancanza di trasparenza sotto molteplici aspetti: in primo luogo, appare singolare che ci si trovi a dover nuovamente finanziare le missioni internazionali in corso a pochi mesi dalla chiusura della sessione di bilancio; in secondo luogo, la citata disposizione risulta poco trasparente in quanto non vengono specificate le specifiche motivazioni della necessità di aumentare le risorse stanziate nell'ultima legge di bilancio; in terzo luogo, ricorda che il Governo è in netto ritardo rispetto alla tempistica di presentazione alle Camere della relazione analitica sulle missioni internazionali, che da normativa vigente dovrebbe essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno; infine, risulta discutibile la scelta di inserire tale disposizione nel provvedimento in esame, che disciplina ambiti completamente diversi.

  Edmondo CIRIELLI, viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, replicando alle osservazioni della deputata Onori, rileva che la prassi di aumentare in corso d'opera gli stanziamenti per le missioni internazionali è stata costantemente adottata dai Governi, di ogni colore politico.

  Federica ONORI (M5S), pur non rilevando una deliberata mancanza di trasparenza da parte dell'Esecutivo in carica, ribadisce l'opportunità di chiarire le motivazioni alla base della misura di rifinanziamento del fondo.

  Laura BOLDRINI (PD-IDP), associandosi alle considerazioni della collega Onori, chiede all'Esecutivo di specificare, in vista della prossima seduta, quali missioni necessitino di ulteriori stanziamenti.

  Giulio TREMONTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

Pag. 33

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Mercoledì 12 aprile 2023. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI.

  La seduta comincia alle 14.40.

Sugli esiti della missione svolta a Berlino (13 e 14 marzo 2023).

  Giulio TREMONTI, presidente, ricorda che il 13 e 14 marzo scorsi, insieme ai colleghi Calovini, Gruppioni, Lomuti e Porta, ha effettuato una missione a Berlino, in esito alla quale è stata predisposta una relazione, che è in distribuzione e che sarà pubblicata in allegato al resoconto della presente seduta (vedi allegato 1).

  La Commissione prende atto.

Sugli esiti della missione svolta a Belgrado (20 e 21 marzo 2023).

  Giulio TREMONTI, presidente, ricorda che il 20 e 21 marzo scorsi, una delegazione della Commissione composta dai deputati Coin, Gruppioni e Loperfido – ha effettuato una missione a Belgrado per partecipare al Business & Science Forum Italia-Serbia, organizzato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

  Laura BOLDRINI (PD-IDP) chiede se nel corso delle interlocuzioni con la controparte serba sia stato affrontato il tema dei negoziati tra Serbia e Kosovo, nonché dell'influenza russa sulla politica estera di Belgrado.

  Dimitri COIN (LEGA) precisa che la missione era incentrata sulla partecipazione al Business & Science Forum Italia-Serbia: pertanto, le questioni politiche sono state discusse solo parzialmente, in occasione della riunione con il gruppo di amicizia del Parlamento serbo.

  Laura BOLDRINI (PD-IDP) sottolinea che i temi di politica estera dovrebbero essere sempre prioritari negli incontri svolti nell'ambito di una missione parlamentare.

  Dimitri COIN (LEGA) ribadisce che l'obiettivo della missione – organizzata a seguito di un invito del Ministro degli affari esteri Tajani – era la partecipazione al Forum economico Italia-Serbia.

  Emanuele LOPERFIDO (FDI), associandosi alle considerazioni del collega Coin, precisa, tuttavia, che nel confronto con i parlamentari serbi è emerso grande apprezzamento per il ruolo che l'Italia ha esercitato e – in prospettiva – può consolidare nel processo di stabilizzazione della regione balcanica, anche nell'ottica dell'adesione dei Balcani occidentali all'Unione europea.

  Naike GRUPPIONI (A-IV-RE) conferma che la controparte serba ha mostrato disponibilità al dialogo per porre fine alla controversia con il Kosovo; con altrettanta chiarezza è emerso il tradizionale vincolo di amicizia tra Belgrado e Mosca, solo in parte intaccato dall'aggressione della Federazione russa all'Ucraina.

  Giulio TREMONTI, presidente, avverte che, in esito allo svolgimento della missione, è stata predisposta una relazione, che è in distribuzione e che sarà pubblicata in allegato al resoconto della presente seduta (vedi allegato 2).

  La Commissione prende atto.

  La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 12 aprile 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.