CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 aprile 2023
88.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 11

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 4 aprile 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.45 alle 12.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 4 aprile 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA. – Interviene la sottosegretaria di Stato all'interno, Wanda Ferro.

  La seduta comincia alle 13.45.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati.
DOC. XXII, n. 6.
(Parere alle Commissioni XI e XII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Pag. 12

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, fa presente che il Comitato è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni riunite XI e XII, il Documento recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati» (DOC. XXII, n. 6) e che il Comitato deve esprimersi nella seduta odierna.
  Evidenzia che, in base all'articolo 1 del documento, la Commissione monocamerale di inchiesta è istituita ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e per la durata della XIX legislatura.
  Il successivo articolo 2 delinea le modalità di costituzione della Commissione, che sarà composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare. Nella scelta dei componenti da nominare, in base al comma 1, il Presidente dovrà garantire, per quanto possibile, l'equilibrio tra i sessi e tenere conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura, in base al comma 2, si provvede alle eventuali sostituzioni. La Commissione è convocata dal Presidente della Camera, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, per la costituzione dell'Ufficio di presidenza (comma 3). Ai sensi del comma 4 l'Ufficio di presidenza è composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari che devono essere eletti nella prima seduta. I successivi commi 5 e 6 definiscono le modalità di elezione del presidente – per il quale si richiede la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione, con eventuale ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e prevalenza, in caso di parità, del più anziano di età – dei vicepresidenti e dei segretari (ciascun componente scrive un solo nome sulla scheda e risulta eletto chi riporta più voti con prevalenza, in caso di parità, del più anziano di età). Ai sensi del comma 7, dopo il primo biennio dalla sua costituzione la Commissione è rinnovata ed i suoi componenti possono essere confermati. Il comma 8, infine, prevede che la Commissione riferisca alla Camera annualmente, nonché ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei propri lavori.
  Fa presente che i compiti della Commissione sono delineati dall'articolo 3 e possono essere così sintetizzati: approfondire la conoscenza della dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con riguardo, tra l'altro, al numero di incidenti mortali, di malattie e di invalidità, anche verificando l'esistenza di eventuali differenze tra le vittime degli infortuni, con particolare riferimento al genere e all'età del lavoratore, al territorio ove si svolge la prestazione lavorativa, al settore lavorativo, alla tipologia di contratto e alla tipologia aziendale o societaria del datore di lavoro; individuare le principali cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo all'incidenza dei fenomeni del cosiddetto «caporalato», di sfruttamento e di lavoro sommerso e irregolare; accertare il livello di applicazione delle norme antinfortunistiche e l'efficacia della legislazione vigente; verificare l'efficacia dei controlli svolti dagli organi ispettivi; quantificare il costo degli infortuni sul lavoro e la relativa incidenza sulla finanza pubblica e sul sistema sanitario nazionale; valutare gli eventuali casi di presenza di minori nei luoghi di lavoro e le misure adottate per la loro protezione; individuare misure finalizzate ad accrescere l'efficacia della prevenzione degli infortuni; valutare la congruità delle provvidenze e delle misure di assistenza previste dalla normativa in favore dei lavoratori e dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro; analizzare, nell'ambito dell'intermediazione di manodopera, i casi di sfruttamento e di minor tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
  Evidenzia poi che l'articolo 4 disciplina i poteri e i limiti della Commissione. In primo luogo, come previsto dal comma 1, la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Al riguardo Pag. 13ricorda che tale formulazione riproduce il contenuto dell'articolo 82 della Costituzione, ripreso anche dall'articolo 141, comma 2, del Regolamento della Camera. Il medesimo comma 1 prevede altresì che la Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Con riferimento al profilo delle testimonianze davanti alla Commissione, il comma 2 dell'articolo 4 prevede l'applicazione delle disposizioni previste degli articoli da 366 a 372 del codice penale. Rammenta che tali articoli, collocati nel Libro II, Titolo III, Capo I, del codice penale, riguardano una serie di delitti contro l'attività giudiziaria, che vanno dal rifiuto di atti legalmente dovuti (articolo 366), alla simulazione di reato (articolo 367), alla calunnia e autocalunnia (articoli 368 e 369), alla falsa testimonianza (articolo 372). Il comma 3 dell'articolo 4 specifica che alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non possono essere opposti il segreto d'ufficio, il segreto professionale né quello bancario, mentre è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  Per quanto riguarda l'acquisizione di atti e documenti, l'articolo 5 prevede, al comma 1, la possibilità per la Commissione di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, che copre con il segreto gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria. L'autorità giudiziaria deve provvedere tempestivamente, potendo ritardare la trasmissione degli atti e dei documenti richiesti solo per ragioni di natura istruttoria, da motivare in un apposito decreto, efficace per 30 giorni e rinnovabile. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa. Al successivo comma 2 si precisa che la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto, specificando inoltre che devono essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti che riguardino procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Ai sensi del comma 3, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
  Ricorda che l'articolo 6 del provvedimento reca disposizioni in merito all'obbligo del segreto, prevedendo al comma 1 che i componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti coperti dal segreto ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3. La norma non è corredata da sanzioni, ma in merito fa presente che in base all'articolo 326 del codice penale il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio che rivela notizie che debbano rimanere segrete di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo ufficio è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
  Rammenta che l'articolo 7 demanda la disciplina dell'attività e del funzionamento della Commissione ad un regolamento interno, approvato dalla medesima Commissione prima dell'inizio dell'attività di inchiesta (comma 1). Le sedute sono pubbliche, tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta (comma 2). La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie oltre che dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria (comma 3). Il comma 4 dispone che per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati. Ai sensi del comma 5, le spese per il funzionamento della Commissione, stabilitePag. 14 nel limite massimo di 35.000 euro per il 2023 e di 75.000 euro per ciascuno degli anni successivi, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
  Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che la materia, attenendo all'esercizio di un potere costituzionale delle Assemblee parlamentari – il potere d'inchiesta previsto dall'articolo 82 della Costituzione – può ricondursi alla disciplina degli organi dello Stato, riservata alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione.
  Relativamente al rispetto degli altri princìpi costituzionali, evidenzia che, come già ricordato, l'articolo 82 della Costituzione prevede che ciascuna Camera possa disporre inchieste su materie di pubblico interesse. L'istituzione della Commissione di inchiesta può essere deliberata anche da una sola Camera, con atto non legislativo. Per quanto riguarda la nomina dei componenti, il secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione prevede che la composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi; tale nomina, quindi, deve essere improntata al rispetto del principio di proporzionalità. L'articolo 82, secondo comma, della Costituzione stabilisce anche che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (cosiddetto principio del parallelismo). I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase «istruttoria» delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni. La Commissione può quindi disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali ed accompagnamento coattivo dei testi renitenti. La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell'articolo 24 della Costituzione riconoscendo, ad esempio, il diritto all'assistenza del difensore ogni volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione processuale della persona interrogata. Il parallelismo con i poteri della magistratura disposto dal citato comma secondo dell'articolo 82 della Costituzione si estende anche agli aspetti relativi alle limitazioni dei poteri della Commissione stessa.
  Ciò premesso, formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.
C. 338-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente, ricorda che il Comitato è chiamato ad esprimere il prescritto parere alla II Commissione nella seduta odierna.

  Sara KELANY (FDI), relatrice, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Giustizia, la proposta di legge C. 338-B recante «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali». Ricorda preliminarmente che il testo in esame è stato approvato in prima lettura dalla Camera il 25 gennaio 2023 e quindi, il 22 marzo 2023, dal Senato, che vi ha apportato un'unica modifica. Ricorda altresì che il secondo comma dell'articolo 70 del Regolamento prevede che: «i progetti già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato sono riesaminati dalla Camera la quale, prima della votazione finale, delibera soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti che fossero proposti alla Camera». Segnala quindi che il Comitato permanente Pag. 15per i pareri – che, nel corso dell'esame in prima lettura, nella seduta del 19 gennaio 2023, espresse un parere favorevole sul provvedimento – è chiamato a esprimere il parere esclusivamente sulle parti del testo modificate dal Senato.
  Fa quindi presente che il testo in esame – il cui contenuto riproduce il testo di una proposta approvata dalla sola Camera nella scorsa legislatura – interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese con la finalità di rafforzare la tutela del professionista. Ricorda che la disciplina dell'equo compenso è stata introdotta nella XVII legislatura per porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti e clienti «forti», individuati nelle imprese bancarie e assicurative nonché nelle imprese diverse dalle piccole e medie imprese. Sono stati a tal fine approvati l'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (cosiddetto «decreto fiscale»), e l'articolo 1, commi 487 e 488, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che hanno disciplinato l'equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati, poi esteso anche alle altre professioni regolamentate e nell'ambito del lavoro autonomo.
  Nel rinviare per il contenuto complessivo della proposta di legge C. 338-B, che si compone di 13 articoli, alla documentazione predisposta dagli uffici, fa presente che in questa sede si limiterà ad illustrare l'unica modifica apportata dal Senato, sulla quale come anticipato deve concentrarsi l'attuale esame parlamentare. Segnala, pertanto, che il Senato è intervenuto sul comma 1 dell'articolo 7 del provvedimento, nel quale si prevede la possibilità che, in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento (articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile) e a quelle specifiche per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150), il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista acquisti l'efficacia di titolo esecutivo per il professionista, se rilasciato nel rispetto delle procedure, e se il debitore non ha proposto opposizione ai sensi dell'articolo 281-undecies del codice di procedura civile, entro 40 giorni dalla notificazione del parere stesso. In particolare, nel corso dell'esame da parte del Senato è stata approvata, con riguardo a tale disposizione, una modifica, con la quale è stato sostituito il precedente riferimento all'articolo 702-bis con il richiamo all'articolo 281-undecies del codice di procedura civile. Si tratta di una modifica legata all'abrogazione dell'articolo 702-bis del codice di procedura civile ad opera del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, il quale ha sostituito il rito sommario con il rito semplificato di cognizione a partire dal 28 febbraio 2023. Ricorda, infatti, che le disposizioni di cui al citato decreto legislativo, salvo che sia diversamente disposto, hanno efficacia a decorrere dalla citata data del 28 febbraio 2023 – e quindi successivamente alla data di approvazione del testo della proposta di legge in prima lettura da parte della Camera dei deputati – secondo quanto stabilito dall'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo come modificato dall'articolo 1, comma 380, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rammenta che, come già anticipato in occasione dell'esame in prima lettura, la proposta di legge interviene sulla materia «ordinamento civile», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. La proposta incide inoltre sulla materia «professioni», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Con riferimento alla materia delle professioni, la Corte costituzionale, con costante giurisprudenza, ha riconosciuto che per i profili ordinamentali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale – da cui la Corte fa derivare la natura concorrente – si giustifica una uniforme regolamentazione sul piano nazionale. Tutto ciò Pag. 16premesso, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

  Martedì 4 aprile 2023. — Presidenza del vicepresidente Riccardo DE CORATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato all'interno, Wanda Ferro.

  La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura.
C. 88 Magi, C. 115 Madia, C. 424 Grippo e C. 769 Zanella.
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 907 Pavanelli).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 febbraio 2023.

  Riccardo DE CORATO, presidente, fa presente che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 907 Pavanelli recante «Disposizioni in materia di espressione del voto fuori del comune di residenza in occasione dello svolgimento dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione e dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia». Poiché la proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge in esame, ne dispone quindi l'abbinamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.
  Comunica inoltre che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 302 Baldino recante «Disposizioni e delega al Governo in materia di determinazione della data delle elezioni e dei referendum e di semplificazione del procedimento elettorale, per agevolare la partecipazione degli elettori», della quale è stato richiesto l'abbinamento da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle. Poiché tale proposta, pur perseguendo la medesima finalità di agevolare la partecipazione degli elettori, presenta un perimetro di intervento normativo più ampio ed eterogeneo rispetto a quello delle proposte di legge in esame, l'abbinamento potrà essere disposto solo su deliberazione della Commissione.

  Alfonso COLUCCI (M5S) segnala preliminarmente che il titolo della proposta di legge C. 302 può apparire fuorviante rispetto al suo reale contenuto, dal momento che soltanto l'articolo 1 è in parte fuori dal perimetro normativo dei provvedimenti in esame. Nel sottolineare pertanto che il contenuto della proposta di legge è sostanzialmente conforme a quello degli altri provvedimenti in esame, ne suggerisce l'abbinamento. In caso contrario, preannuncia l'intenzione di presentare una nuova proposta di legge del Movimento 5 Stelle che sia modificata nel titolo e nel contenuto.

  La Sottosegretaria Wanda FERRO interviene per fornire alcune valutazioni sulle disposizioni di carattere elettorale contenute nella proposta di legge n. 302 Baldino di cui è stato richiesto l'abbinamento. In merito alle previsioni dell'articolo 1 che introducono il cosiddetto election day prevedendo lo svolgimento di due turni elettorali annuali, osserva che ciò determinerebbe un notevole aggravio di spesa, stimabile in quasi il doppio degli attuali oneri, sottolineando a tale proposito la necessità di acquisire l'avviso del competente Ministero dell'economia e delle finanze. Aggiunge inoltre che, in caso di svolgimento contestuale di diverse tipologie di consultazioni, si renderebbero necessarie specifiche disposizioni di coordinamento per gli adempimenti comuni e per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione, attesa la differente disciplina applicabile a ciascun tipo di consultazione. Con riferimento alle norme dell'articolo 2 relative alla «tessera elettorale digitale», segnala che la Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno ha già avviatoPag. 17 interlocuzioni con le altre amministrazioni centrali interessate per definire le modalità di realizzazione del cosiddetto election pass, che potrà essere introdotto una volta completato il processo di integrazione delle liste elettorali nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, avviato con decreto ministeriale del 17 ottobre 2022 e attualmente appena iniziato. Osserva quindi che l'intervento in materia di voto anticipato recato dalla proposta di legge in questione appare troppo ampio e generico poiché la disciplina prevista sembra applicarsi ad ogni tipo di consultazione elettorale; non identifica categorie di elettori che ne possono beneficiare; non introduce alcun elemento temporale di temporanea residenza fuori dal proprio collegio elettorale. Rileva inoltre che, secondo la proposta di legge, sono sedi abilitate all'esercizio del voto anticipato gli uffici postali individuati a seguito di apposita convenzione stipulata tra il Ministero dell'interno e la società Poste S.p.A. A tale proposito richiama le perplessità già manifestate dalla Direzione centrale per i servizi elettorali sulla opportunità di coinvolgere nel procedimento elettorale, strutture non rientranti tra i soggetti pubblici ordinariamente deputati alle attività finalizzate alla libera espressione dei diritti politici. Quanto all'articolo 6 della proposta, recante delega al Governo per la disciplina delle operazioni di voto anticipato e del relativo scrutinio, emerge a suo avviso una evidente discrasia tra quanto previsto dalla lettera b) e dalla lettera e) del comma 1. Rileva a tale proposito che la lettera b) sembrerebbe consentire la stampa delle schede elettorali presso il seggio del voto anticipato «anche modificandone le caratteristiche essenziali e il formato» mentre la lettera e) dispone che lo scrutinio delle schede votate anticipatamente siano scrutinate insieme a quelle votate nel seggio di destinazione. Evidenzia dunque che una siffatta modalità di scrutinio non è in grado di garantire la «irriconoscibilità» delle schede votate in anticipo, creando un serio vulnus al principio costituzionale di segretezza del voto. Osserva inoltre che, se per «seggio di destinazione» si intende il seggio di residenza dell'elettore «fuori sede» che ha votato anticipatamente presso il seggio del suo domicilio, si porrebbero seri problemi organizzativi, considerato che tutta la rete dei comuni italiani, a ogni tornata elettorale, dovrebbero poter gestire il «flusso incrociato» di schede attraverso l'intero territorio nazionale. Segnala infine che un'anticipazione del voto presidiato in una finestra che va dal tredicesimo all'undicesimo giorno antecedente la votazione nei seggi ordinari determinerebbe un'anomala compressione del periodo di campagna elettorale a beneficio degli elettori ammessi al voto anticipato. Alla luce di tali considerazioni chiede a tutti un supplemento di riflessione sull'argomento, affinché l'intervento normativo in materia venga svolto nel migliore dei modi, evitando le difficoltà sperimentate a titolo esemplificativo nell'attuazione della riforma del sistema elettorale per le province.

  Alessandro URZÌ (FDI) ringrazia la sottosegretaria per aver voluto condividere con la Commissione alcune considerazioni in merito al contenuto della proposta di legge C. 302 Baldino di cui si chiede l'abbinamento, contenuto che abbraccia misure parzialmente estranee all'esercizio del voto in un comune diverso da quello di residenza. Nel cogliere con favore l'intenzione dei proponenti di presentare una nuova proposta di legge del tutto coerente con i contenuti dei provvedimenti in esame, preannuncia il voto contrario di Fratelli d'Italia al richiesto abbinamento.

  Riccardo DE CORATO, presidente, fa presente che è stata appena abbinata d'ufficio una ulteriore proposta del Movimento 5 Stelle in tema di esercizio del voto fuorisede.

  Igor IEZZI (LEGA), intervenendo in qualità di rappresentante di gruppo, preannuncia il voto contrario della Lega alla richiesta di abbinamento della proposta di legge C. 302 Baldino che, riprendendo i contenuti di un dossier predisposto dall'allora Ministro D'Incà per contrastare il fenomeno dell'astensionismo, presenta un perimetroPag. 18 più ampio rispetto ai provvedimenti in esame. Ringrazia la sottosegretaria per aver voluto sottoporre all'attenzione della Commissione alcune criticità alle quali si dovrà comunque dare una risposta nel corso dell'esame delle proposte di legge all'ordine del giorno.

  Alfonso COLUCCI (NM(N-C-U-I)-M), nel ringraziare la Sottosegretaria per le spiegazioni fornite, sottolinea l'esigenza di giungere velocemente alla conclusione dell'esame delle proposte di legge sul voto fuori sede, per consentire quanto prima a coloro che si trovano lontano dal luogo di residenza, di partecipare alle consultazioni elettorali. Per questo, pur non esprimendosi sul merito del contenuto della proposta C. 302, dichiara il proprio voto contrario all'abbinamento.

  La Commissione respinge la richiesta di abbinamento della proposta di legge C. 302 Baldino alle proposte di legge C. 88 Magi, C. 115 Madia, C. 424 Grippo e C. 769 Zanellain esame.

  Riccardo DE CORATO, presidente, ricorda che la Commissione sta svolgendo il ciclo di audizioni programmato sui provvedimenti all'ordine del giorno, al termine del quale si procederà alla discussione generale. Rinvia quindi il seguito dell'esame al termine del ciclo di audizioni.

  La seduta termina alle 14.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 4 aprile 2023.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 88 Magi, C. 115 Madia, C. 424 Grippo e C. 769 Zanella, recanti disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura, della dott.ssa Irina Ilona Lazar, presidente dell'Associazione POLITEA.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.15.