CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 3 aprile 2023
87.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 9

SEDE REFERENTE

  Lunedì 3 aprile 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

  La seduta comincia alle 16.30.

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora.
C. 433 Furfaro.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento.
  Dà quindi la parola al relatore, deputato Furfaro, per lo svolgimento della relazione.

  Marco FURFARO (PD-IDP), relatore, rileva in premessa che, quando una persona perde il lavoro o quando il suo stipendio o la sua pensione sono talmente miseri da non consentirle di arrivare a fine mese, quella persona diventa così povera da non potersi più permettere di pagare un affitto o un mutuo, finendo così per perdere la propria casa. Alcune di queste persone riescono a trovare posto nei dormitori, amici che le ospitano, strutture pubbliche o del terzo settore che se ne fanno carico. Ad altre va molto peggio. Sono padri, madri di famiglia che finiscono per vivere in macchina, nelle stazioni della metro, in un giaciglio di fortuna.
  Fa presente che non ci sono solamente i senza casa che da anni non hanno un tetto sulla testa: nel tempo questo fenomeno si è ampliato a decine di migliaia di persone come padri separati, lavoratori licenziati, imprenditori falliti, percettori di pensioni minime. Queste persone non vivono solo la tragedia di non avere più un tetto o un letto proprio sul quale dormire: una volta in strada, in macchina, sotto un ponte o da amici, purtroppo rischiano persino di perdere anche il diritto alle cure. Infatti, una volta che una persona finisce in Pag. 10strada, perde la residenza e viene cancellata dall'anagrafe del Comune perdendo così una serie di diritti, tra cui il diritto alla salute. Questo perché la cancellazione della residenza anagrafica comporta il venir meno dell'assistenza sanitaria del medico di base e per curarsi in questo caso si può ricorrere solo, qualora ne sussistano i presupposti, al pronto soccorso.
  Ricorda che la proposta di legge a sua prima firma nasce, quindi, dall'esigenza di sanare tale ingiustizia. Infatti, uno degli elementi più evidenti della condizione di emarginazione sociale delle persone senza dimora è il fatto che esse non abbiano il requisito della residenza anagrafica, l'assenza del quale rappresenta un ostacolo per accedere ai servizi del Servizio sanitario nazionale (SSN). Ne consegue che le persone senza dimora, non potendo essere iscritte al SSN, non possono esercitare la facoltà di scelta del medico di medicina generale. Si tratta, quindi, di un vulnus di tutela in contrasto con gli articoli 3 e 32 della Costituzione e con i princìpi ispiratori della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base ai quali l'assistenza sanitaria va garantita a tutti coloro che risiedono o dimorano nel territorio della Repubblica, senza distinzione di condizioni individuali o sociali. Le norme relative all'assistenza sanitaria per i cittadini europei e per i cittadini stranieri ne rappresentano la più evidente attuazione.
  Segnala che nel 2015, alla prima edizione del censimento ISTAT sui senza dimora, le persone in strada in Italia erano stimate in cinquantamila. A distanza di cinque anni, il nuovo censimento sulla popolazione residente in Italia, pubblicato a metà dicembre 2022, indica in novantaseimila persone, di cui il 62 per cento di nazionalità italiana, i senza dimora. Una cifra raddoppiata in pochi anni. Circa sessantamila italiani, dunque, con età media di 45 anni. Tutti senza dimora, senza residenza, senza medico di base.
  Reputa dunque importante l'approvazione di una legge nazionale che consenta a tutte le persone senza dimora in Italia di iscriversi al SSN e di poter così usufruire di un medico di base.
  Un tema che le istituzioni locali conoscono bene, essendo istituzioni di prossimità che ogni giorno hanno a che fare con la marginalità sociale e le conseguenze che impattano sulle comunità. Per questo, anche sotto la spinta di associazioni laiche e cattoliche di volontariato – Avvocato di strada, Alleanza contro la povertà, Caritas, Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (CNCA), Comunità di S. Egidio, Comunità Papa Giovanni XXIII, Cittadinanzattiva, Emergency, fio.PSD – che da anni operano sul tema e chiedono di sanare quest'ingiustizia, in alcune regioni come Puglia, Emilia-Romagna e Abruzzo si sono approvate leggi per assicurare ai senza dimora il medico di base. Si tratta di leggi approvate in modo trasversale dalle forze politiche, di maggioranza e di opposizione, che assicurano il diritto all'assistenza sanitaria territoriale alle persone senza dimora attraverso l'assegnazione di un medico. Approvare una legge nazionale, dunque, oltre che rappresentare un atto di solidarietà, di giustizia sociale, di vicinanza dello Stato alle persone più deboli, di riduzione delle disuguaglianze, produrrebbe anche un risparmio per le finanze pubbliche poiché prevenire le malattie costa meno che curarle.
  Ricorda che attualmente, infatti, le persone senza dimora possono accedere ai soli servizi di pronto soccorso, il cui costo stimato mediamente, per singolo intervento, è pari quasi al triplo e in alcuni casi anche al quadruplo rispetto al costo annuale di un medico di medicina generale per ogni paziente. Sanare quest'ingiustizia, quindi, comporterebbe un notevole risparmio, non solo in termini di prevenzione ma anche di costi vivi in quanto un medico di base costa 80 euro l'anno a persona, mentre un solo accesso al pronto soccorso costa, in media, 250 euro.
  Entrando nel merito del contenuto della proposta di legge in esame, rileva che l'articolo 1 enuncia la finalità della stessa, che è quella di riconoscere il diritto delle persone senza dimora a iscriversi negli elenchi degli assistiti delle aziende sanitarie locali territoriali di riferimento, allo scopo di consentire loro la scelta del medico di Pag. 11medicina generale e di accedere alle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza garantiti ai cittadini residenti in Italia.
  Più specificamente, l'articolo 2 reca una modifica all'articolo 19, terzo comma, della legge n. 833 del 1978, istitutiva del SSN, disponendo, appunto, che le persone senza dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale o all'estero, hanno diritto di iscriversi negli elenchi relativi al territorio regionale in cui si trovano.
  L'articolo 3 prevede che con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, siano indicate le linee guida per l'attuazione di appositi programmi di monitoraggio, di prevenzione e di cura delle persone senza dimora iscritte negli elenchi delle aziende sanitarie locali, con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato e di assistenza sociale.
  L'articolo 4 dispone che entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento, il Governo presenti alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del provvedimento medesimo, con riferimento al numero di persone senza dimora iscritte negli elenchi del SSN, al numero e alla tipologia delle prestazioni erogate in loro favore e alle eventuali criticità emerse in fase di attuazione della legge.
  L'articolo 5 reca, infine, le disposizioni finanziarie, prevedendo che agli oneri derivanti dall'attuazione della proposta di legge si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili.
  In conclusione, rivolge un appello ai colleghi a lavorare con spirito costruttivo al fine di portare a termine il provvedimento in esame, segnalando che per le persone senza dimora avere un medico significherebbe sentirsi di nuovo cittadini, sentire che lo Stato c'è per i deboli, avere una speranza e uno stimolo per uscire dalla strada.

  Andrea QUARTINI (M5S) condivide l'importanza della problematica oggetto del provvedimento in discussione, anche alla luce del fatto che le persone senza dimora sono in crescita, e reputa imbarazzante che esse siano sostanzialmente prive dell'assistenza sanitaria a causa della loro condizione. Nel preannunciare che anche il suo gruppo ha depositato una proposta di legge in materia, ribadisce la necessità di intervenire, anche per evitare di scaricare compiti impropri sulle strutture di pronto soccorso che già si trovano in una situazione di estrema difficoltà. In conclusione, richiama l'attenzione sul dato per cui i cittadini italiani senza fissa dimora si trovano in una condizione, per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, meno tutelata di quella degli stranieri temporaneamente presenti sul territorio nazionale.

  Chiara COLOSIMO (FDI) valuta opportuno un intervento legislativo rispetto a un tema che coinvolge tutte le forze politiche, preannunciando che il suo gruppo proporrà alcuni interventi correttivi rispetto alla proposta in discussione. Trova tuttavia surreale che nell'intervento precedente sia stata svolta una considerazione fortemente critica rispetto alla situazione attuale da parte di un esponente di una forza politica che è stata al governo per tutta la passata legislatura e che avrebbe potuto individuare idonee soluzioni al riguardo. Ringrazia, infine, tutti gli operatori del SSN per avere in questi anni fornito assistenza a tutti coloro che si trovano in una situazione di bisogno.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.
C. 413 Boschi.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Pag. 12

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento.
  Avverte, altresì, che sono state assegnate alla XII Commissione le proposte di legge nn. 249 Marrocco, recante «Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche», e 690 Rizzetto, recante «Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone guarite da malattie oncologiche». Poiché esse vertono su materia identica a quella della proposta di legge in esame, la presidenza ne dispone l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.
  Fa presente, inoltre, che sono state presentate altre proposte vertenti sulla medesima materia e che la presidenza ne disporrà l'abbinamento man mano che esse saranno assegnate.
  Dà, quindi, la parola alle relatrici, deputate Boschi e Marrocco, per lo svolgimento della relazione.

  Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE), relatrice, fa presente che la proposta di legge Atto Camera 413 Boschi, di cui la XII Commissione avvia l'esame nella seduta odierna, interviene su un tema particolarmente sentito tra le forze politiche, in modo trasversale. Essa introduce disposizioni volte ad assicurare che alla guarigione clinica della persona corrisponda la possibilità di esercitare i propri diritti in condizioni di eguaglianza rispetto al resto della popolazione, con particolare riferimento all'accesso ai servizi finanziari, bancari e assicurativi, nonché alle procedure di adozione di minori. La proposta è diretta a recepire le istanze della Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 sul rafforzamento dell'Europa nella lotta contro il cancro – Verso una strategia globale e coordinata (2020/2267(INI), con la quale si chiede ai Paesi membri di modificare la normativa interna garantendo che i sopravvissuti a patologie oncologiche non vengano discriminati rispetto al resto dei consumatori.
  Il provvedimento si compone di cinque articoli. L'articolo 1 ne definisce l'oggetto e le finalità, richiamando gli articoli 2 (riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo), 3 (eguaglianza e pari dignità sociale) e 32 (diritto fondamentale alla tutela della salute) della Costituzione e gli articoli 7 (rispetto della vita privata e della vita familiare), 8 (protezione dei dati di carattere personale), 21 (non discriminazione), 35 (protezione della salute) e 38 (protezione dei consumatori) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, oltre che l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
  L'articolo 2 disciplina l'accesso ai servizi finanziari, bancari, d'investimento e assicurativi, prevedendo che il consumatore non sia tenuto a fornire informazioni relative a pregresse condizioni di salute concernenti patologie oncologiche trascorsi dieci anni dalla fine del trattamento terapeutico, ovvero cinque anni qualora la diagnosi sia stata formulata prima del compimento dei diciotto anni d'età, e che gli operatori finanziari in tutte le fasi di accesso dei consumatori a tali servizi, ivi compresi le trattative precontrattuali e la stipula o il rinnovo di contratti, devono fornire alla controparte adeguate informazioni circa tale diritto. Le informazioni relative a pregresse condizioni di salute, se precedentemente fornite, non possono avere rilievo ai fini della valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del creditore una volta trascorsi i termini precedentemente indicati. Alla scadenza di tali termini, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione, gli intermediari assicurativi e finanziari in possesso delle predette informazioni procedono alla cancellazione delle stesse, previa comunicazione al soggetto interessato. La violazione delle disposizioni illustrate determina la nullità dei contratti, che opera soltanto a vantaggio del consumatore e, se ne ricorrono le condizioni, può Pag. 13essere rilevata d'ufficio dal giudice. In considerazione dei differenti tempi di guarigione che in media vengono rilevati, si prevede che il Ministro della salute individui, con proprio decreto, le eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano termini diversi ovvero particolari requisiti terapeutici ai fini dell'applicazione delle disposizioni in esame, rispetto alle finalità indicate. Inoltre, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio-CICR e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni-IVASS sono tenuti ad adottare, con proprie deliberazioni, i necessari interventi attuativi.
  L'articolo 3 introduce modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), in particolare all'articolo 21, che regola le pratiche commerciali ingannevoli. In tale articolo viene inserito il comma 3-ter, che detta il principio per cui è considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito, di un'impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario finanziario che ometta di informare il consumatore in merito al suo diritto a non fornire informazioni relative a pregresse condizioni di salute concernenti patologie oncologiche trascorsi i suddetti termini di dieci o cinque anni ovvero trascorso l'eventuale diverso termine stabilito con decreto del Ministro della salute. È considerata altresì scorretta la pratica dei medesimi operatori che, trascorso il termine prescritto, richiedano tali informazioni ovvero che, sulla base di esse, si rifiutino di contrarre o applichino oneri, garanzie accessorie o altre condizioni contrattuali aggiuntive.
  L'articolo 4 reca alcune modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, che disciplina l'adozione e l'affidamento dei minori, in tema di indagini relative allo stato di salute di coloro che intendono adottare un minore. Viene in particolare stabilito che tali indagini non possono avere ad oggetto patologie oncologiche ove siano trascorsi i predetti termini.
  L'articolo 5 detta, infine, le disposizioni transitorie e finali, attribuendo al Garante per la protezione dei dati personali la funzione di vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al provvedimento in oggetto, ferma restando la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di tutela del consumatore. Viene altresì sancito il principio dell'invarianza degli oneri finanziari per l'attuazione delle disposizioni in esame.
  Rileva come nella seduta odierna sia stato disposto l'abbinamento di altre due proposte di legge vertenti sul medesimo argomento: la proposta di legge Atto Camera 249, a prima firma Marrocco, e la proposta di legge Atto Camera 690, a prima firma Rizzetto.
  La prima delle due proposte di legge abbinate prevede, in particolare, che non sia ammessa la richiesta di informazioni concernenti lo stato di salute degli interessati relativamente a patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni, o da più di cinque anni nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età, nei seguenti casi: nell'ambito delle procedure di cui alla legge n. 184 del 1983; nella stipulazione dei contratti di assicurazione e di servizi bancari e finanziari e di ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati, quando alla stipulazione del contratto o successivamente tali informazioni sono suscettibili di influenzarne condizioni e termini; nelle procedure concorsuali, quando sia previsto l'accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati. La proposta di legge stabilisce che sono nulle le condizioni e le clausole contrattuali sfavorevoli che siano conseguenti alle informazioni ottenute in violazione di tali divieti e dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, possano essere specificati gli ambiti di applicazione del divieto di richiesta di informazioni disciplinato dalla norma.
  Fa presente che la seconda proposta di legge abbinata è anch'essa finalizzata a escludere che siano compiuti atti discriminatoriPag. 14 o qualunque altra forma di disparità di trattamento nei confronti delle persone che sono state affette da una patologia oncologica, in diversi settori.
  In particolare, si prevede che siano promosse specifiche politiche attive per assicurare alle persone che siano state affette da una patologia oncologica l'uguaglianza di opportunità nell'inserimento e nella permanenza al lavoro, nonché nella riqualificazione e nei percorsi di carriera e retributivi.
  Analogamente alle altre proposte, viene riconosciuto, in favore delle persone guarite dalle patologie oncologiche dal suddetto numero di anni, il diritto all'oblio oncologico, ossia il diritto a non fornire informazioni in merito alla loro pregressa condizione patologica, in particolare nella fase precontrattuale e in sede di sottoscrizione di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari e di contratti di assicurazione.
  Fa presente che viene escluso, ad eccezione di alcuni casi, che le indagini disposte dal Tribunale dei minorenni su coloro che intendono adottare minori possano riguardare le pregresse diagnosi di patologie oncologiche dopo la guarigione, qualora siano trascorsi i predetti termini dalla conclusione del trattamento terapeutico.
  Infine, la proposta in commento prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, del Garante per la tutela dei diritti delle persone guarite da patologie oncologiche, con funzioni consultive, di monitoraggio e di promozione dell'informazione sul diritto all'oblio oncologico.
  Conclude sottolineando come la proposta in esame riguardi la vita di molti italiani, sostanzialmente tutte le famiglie, visto che sono circa tre milioni e mezzo i connazionali affetti da patologia oncologica. Almeno un terzo di questi è destinato a guarire, ed è una quota in costante crescita, grazie alle conseguenze dei costanti progressi scientifici sulle terapie utilizzate. Alla luce della rilevanza degli interessi sottesi, si augura che il provvedimento possa essere approvato in tempi rapidi, con il sostegno del Governo e di tutte le forze politiche.

  Patrizia MARROCCO (FI-PPE), relatrice, esprime la propria soddisfazione per l'avvio dell'esame del provvedimento e ringrazia tutti i presentatori delle analoghe proposte di legge.
  Evidenzia come le disposizioni che si intende introdurre siano già applicate in molti altri Paesi e sottolinea che le proposte in discussione intendono non solo sanare evidenti ingiustizie, ma anche mandare un messaggio di speranza a chi si trova oggi a convivere con gravi malattie.
  Conclude formulando il proprio auspicio affinché non vi siano problemi nell'iter di approvazione del provvedimento e si possa riscontrare su di esso un consenso unanime.

  Andrea QUARTINI (M5S) conferma la presentazione di una proposta di legge vertente su analogo argomento da parte del proprio gruppo di appartenenza, ritenendo che sia assolutamente positivo il fatto che le forze parlamentari decidano di affrontare questo tema.
  In merito al divieto di discriminazione in ambito assicurativo, che la proposta di legge introduce, rivendica con orgoglio il fatto che il nostro sia un Paese nel quale i servizi sanitari vengano erogati a tutti, a prescindere dalle patologie pregresse e dagli stili di vita, e si sofferma sul confronto tra questo sistema e quello, ad esempio, americano, in cui invece le prestazioni sono erogate tramite l'intermediazione di società assicurative che articolano i propri prezzi proprio sulla base di tali fattori discriminanti. Fattori, quelli statisticamente correlati all'insorgere delle patologie tumorali, che non possono certo ritenersi il semplice frutto di una libera scelta dei singoli, essendo spesso di origine ambientale – ad esempio connessi ai luoghi e alle condizioni di lavoro – o derivanti da determinati stili di vita a loro volta patologici, come le dipendenze da alcol o da fumo.
  Sottolinea con particolare favore anche le disposizioni, contenute nelle proposte Pag. 15di legge in esame, che consentono una declinazione diversa, a seconda del tipo di patologia, del termine temporale oltre il quale i soggetti guariti da patologia oncologica si vedranno tutelato il diritto all'oblio.

  Marco FURFARO (PD-IDP) ringrazia le relatrici per l'iniziativa ed esprime il sostegno del proprio gruppo con riferimento alla proposta di legge in oggetto.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, sottolinea con soddisfazione il fatto che sul provvedimento si riscontri un consenso molto esteso ed evidenzia come questo lasci ben sperare in vista del prosieguo dell'esame, che si augura possa essere il più rapido possibile.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 17.05.

RISOLUZIONI

  Lunedì 3 aprile 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

  La seduta comincia alle 17.05.

7-00023 Quartini: In materia di politiche del farmaco.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento.
  Dà, quindi, la parola al deputato Quartini per l'illustrazione del testo della risoluzione di cui è primo firmatario.

  Andrea QUARTINI (M5S), prima di procedere a illustrare, in particolare, alcuni degli impegni richiesti al Governo inclusi nella risoluzione presentata dai deputati del Movimento 5 Stelle, sottolinea la necessità di intervenire per rendere più virtuoso il mercato dei farmaci, considerando che esso impatta per circa un quarto sulla spesa sanitaria pubblica, al fine di assicurarne una maggiore efficienza sia in termini di contenimento dei costi che di sicurezza per i cittadini.
  Passando ai singoli impegni, per quanto concerne il rispetto dei LEA farmaceutici su tutto il territorio nazionale, richiama a titolo esemplificativo l'indisponibilità di fatto della cannabis terapeutica in molte regioni italiane.
  Evidenzia, quindi, l'importanza di un pieno accesso alle terapie innovative e la necessità di una revisione del prontuario farmaceutico nazionale che non viene effettuata oramai da oltre dieci anni.
  Invita, quindi, a rendere strutturale il processo di dematerializzazione delle ricette che ha visto significativi progressi nel corso della pandemia e sottolinea l'esigenza di restituire al meccanismo del payback il ruolo di misura provvisoria, tutelando in particolare, anche per quanto riguarda i dispositivi medici, gli operatori di minori dimensioni. Allo stesso tempo, occorre assicurare una maggiore trasparenza in relazione alla stipula dei contratti tra enti regolatori e aziende farmaceutiche.
  Ritiene doveroso promuovere l'informazione ai cittadini sull'utilizzo dei medicinali equivalenti, in particolare rendendoli consapevoli che è a loro carico la spesa differenziale in caso di acquisto della specialità di marca.
  Sollecita la necessità di un maggiore intervento pubblico per quanto riguarda la produzione di farmaci orfani, richiamando in proposito la necessità di potenziare e valorizzare lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, osservando che tale istituto potrebbe essere posto anche sotto il diretto controllo della Presidenza del Consiglio.
  Segnala, inoltre, il tema della licenza obbligatoria, citando a titolo esemplificativo quanto accaduto negli Stati Uniti in relazione all'acquisto di antibiotici per Pag. 16contrastare una possibile emergenza legata alla diffusione dell'antrace.
  Ritiene opportuno contrastare lo spreco di farmaci, prevedendo la dispensazione di una quantità di prodotto limitata alle reali esigenze dei pazienti.
  In conclusione richiama l'ultimo impegno contenuto nella risoluzione, relativo a una riforma dell'Aifa, sottolineando la poca democraticità e l'assenza di un necessario approfondimento rispetto all'intervento in materia di governance dell'Agenzia effettuato in sede di conversione del decreto-legge n. 169 del 2022.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 17.30.