CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 marzo 2023
85.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
Pag. 38

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 29 marzo 2023. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI.

  La seduta comincia alle 10.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo recante modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, fatto a Bruxelles il 27 gennaio e l'8 febbraio 2021.
C. 712 De Luca e C. 722 Marattin ed altri.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

  Giulio TREMONTI, presidente, preannuncia che nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che seguirà la seduta si svolgerà una discussione sul prosieguo dell'esame delle proposte di legge in titolo. A tale proposito, avverte che l'onorevole Rosato ha fatto pervenire la richiesta di compiere alcuni approfondimenti, con l'audizione della Banca d'Italia e dell'Ufficio parlamentare di bilancio.
  Avverte inoltre che, a seguito del cambiamento nell'orario di convocazione, il viceministro Cirielli non potrà essere presente all'odierna seduta per un contestuale impegno istituzionale.

  Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), relatore, ricorda che la riflessione su una possibile riforma del Trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità (MES) è iniziata nel dicembre del 2017, a seguito della presentazione di un pacchetto di proposte da parte della Commissione europea, relative al più ampio processo di completamento dell'Unione Economica e Monetaria.
  Segnala che in occasione del Consiglio europeo del dicembre 2018, in concomitanza con la decisione di assegnare al MES nuove funzioni per il sostegno comune al Fondo di risoluzione unico per le banche (SRF), sono state definite dai Capi di Stato e di Governo dell'UE le linee guida della riforma, sulla base delle proposte elaborate dal precedente Eurogruppo del 4 dicembre 2018; quest'ultimo è stato, quindi, incaricato di predisporre una bozza di revisione del Trattato istitutivo del MES sulla base dei punti già indicati dal Consiglio europeo del dicembre 2018.Pag. 39
  Rileva che nella riunione del 30 novembre 2020 l'Eurogruppo ha deciso di sottoporre nel gennaio 2021 il Trattato rivisto alla firma dei rappresentanti dei Governi e di avviare il processo di ratifica; il 27 gennaio 2021 i rappresentanti dei diciannove Paesi dell'area euro hanno quindi firmato l'Accordo che reca la modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES).
  Sottolinea che l'Accordo è stato successivamente sottoscritto anche dalla Croazia, che dal 1° gennaio 2023 ha aderito all'area Euro e lo scorso 22 marzo è diventata il ventesimo membro del MES.
  Evidenzia che la firma ha avviato le procedure di ratifica negli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali nazionali e che il Trattato riformato entrerà in vigore una volta ratificato dai Parlamenti di tutti i venti membri del MES.
  Rileva che, ad eccezione dell'Italia, tutti i Paesi che hanno sottoscritto tale Accordo hanno proceduto alla relativa ratifica, approvazione o accettazione.
  A tal proposito, ricorda che lo scorso mese di dicembre anche la Germania ha ratificato l'Accordo in esame, dopo che il secondo Senato del Tribunale costituzionale federale (Bundesverfassungsgericht), ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da alcuni deputati del Bundestag avverso la legge di ratifica. In estrema sintesi, le censure si riferivano alle maggioranze parlamentari per l'approvazione della ratifica: secondo i ricorrenti, la riforma avrebbe comportato un trasferimento al Fondo di poteri sovrani dello Stato, e avrebbe inoltre determinato una modifica strutturalmente significativa al quadro normativo europeo. Per i giudici tedeschi però, il MES, «non esercita poteri sovrani nel decidere se concedere assistenza finanziaria, né sono aumentati i poteri della Commissione europea e della Banca Centrale, dato che le nuove funzioni loro attribuite dalla Riforma servono solo a garantire che le misure adottate dal MES siano conformi al quadro di coordinamento della politica economica europea, secondo quanto già previsto dall'ordinamento giuridico comunitario».
  Venendo al contenuto dell'Accordo modificativo, segnala che esso è composto da un preambolo e da cinque articoli. Nello specifico l'articolo 1 reca una serie di novelle al preambolo, ai considerando, agli articoli e agli allegati del Trattato che istituisce il MES.
  Procede, quindi, ad illustrare le principali modifiche, rinviando per un'analisi complessiva al testo a fronte che è in distribuzione.
  Osserva che gli altri articoli dell'Accordo recano disposizioni di carattere prevalentemente procedurale, concernenti il deposito e l'entrata in vigore dell'Accordo medesimo.
  Segnala che il Parlamento italiano si è più volte espresso sulla ratifica dell'Accordo, approvando appositi atti di indirizzo, e che la negoziazione delle modifiche al Trattato istitutivo del MES ha coinvolto, in successione, diversi Governi.
  Per quanto riguarda le principali proposte di modifica previste dall'articolo 1, ricorda preliminarmente che lo scopo principale del MES è quello di fornire assistenza finanziaria ai Paesi dell'eurozona, nel caso in cui tale intervento risultasse indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria dell'area valutaria complessivamente considerata e dei suoi Stati membri.
  Sottolinea che il MES è attualmente l'unico strumento permanente di assistenza finanziaria agli Stati membri della zona euro e che il capitale sottoscritto totale ammonta a circa 704 miliardi di euro, mentre è di circa 80 miliardi e mezzo di euro il capitale effettivamente versato dagli Stati membri.
  Segnala che l'Italia ha sottoscritto il capitale del MES per 125,3 miliardi (17,7 per cento), versandone oltre 14. Più specificamente, l'Italia è terza per contributo al capitale del MES, dopo la Germania (circa 190 miliardi, pari al 26,9 per cento) e la Francia (142 miliardi, pari al 20,2 per cento). Precisa che i diritti di voto dei membri del Consiglio sono proporzionali al capitale sottoscritto dai rispettivi Paesi; Pag. 40Germania, Francia e Italia hanno diritti di voto superiori al 15 per cento e possono quindi porre il loro veto anche sulle decisioni prese in condizioni di urgenza.
  Al riguardo, denuncia il carattere fuorviante delle interpretazioni che presentano la partecipazione al capitale del MES come una sorta di «donazione» ad un organo sovranazionale, slegato dall'interesse nazionale dei singoli Paesi.
  In relazione agli obiettivi del MES, evidenzia che l'articolo 3 del Trattato viene novellato al fine di affidare al MES, il compito di monitorare e valutare la situazione macroeconomica e finanziaria degli Stati membri, compresa la sostenibilità del debito pubblico. Tale attività si svolgerebbe in via preventiva, indipendentemente da richieste di sostegno e ad a uso esclusivamente interno, per mettere poi il MES nelle condizioni di rispondere tempestivamente alle eventuali richieste, o comunque successivamente alla formale presentazione di una richiesta di supporto finanziario. In quest'ultimo caso, viene specificato che la valutazione è effettuata su basi metodologiche trasparenti e prevedibili, pur consentendo un margine sufficiente di discrezionalità nel giudizio, coinvolgendo, se opportuno e possibile, il FMI.
  Rileva che tale rafforzamento del ruolo del MES si riflette anche nell'estensione dei compiti del Direttore Generale alla negoziazione di memorandum d'intesa, alla valutazione della sostenibilità del debito pubblico e al controllo del rispetto delle condizioni legate all'assistenza.
  A tal riguardo, segnala che il nuovo Considerando 11b chiarisce infatti che se il MES e la Commissione europea non si accordano su una valutazione congiunta, la Commissione effettuerà la valutazione complessiva della sostenibilità del debito pubblico e il MES valuterà la capacità di rimborso dello Stato interessato.
  Per quanto attiene alla procedura per la concessione del sostegno alla stabilità, sottolinea che la modifica più rilevante prevista dall'articolo 13 appare quella per cui il Direttore Generale affianca la Commissione e la BCE nella valutazione della domanda di sostegno presentata da uno Stato membro del MES. Sulla base di tali valutazioni, spetta sempre al Direttore Generale la redazione di una proposta da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei governatori relativa all'esito della richiesta e la preparazione di una proposta di accordo su un dispositivo di assistenza finanziaria, comprese le modalità e le condizioni finanziarie e la scelta degli strumenti, che dovrà poi essere adottata dal Consiglio dei governatori. Il Direttore Generale deve, poi, affiancare la Commissione europea e la BCE nell'attività di monitoraggio delle condizioni cui è associato il dispositivo di assistenza finanziaria.
  Segnala che è interamente sostituito l'articolo 14 del Trattato, che attualmente disciplina l'assistenza finanziaria precauzionale del MES (ovvero l'apertura di linee di credito a Paesi che ne fanno richiesta). Nello specifico, le modifiche sono finalizzate a introdurre una procedura semplificata per i Paesi in grado di garantire il rispetto di specifici requisiti, indicati nell'allegato III del Trattato modificato.
  Precisa che la linea di credito condizionale precauzionale (Precautionary Conditioned Credit Line, PCCL) sarebbe limitata ai Paesi in grado di soddisfare una serie di criteri che, a differenza di quanto previsto dal regime vigente, vengono individuati in dettaglio.
  Nello specifico, per i Paesi «ammissibili», la condizionalità si traduce nella necessità di firmare una lettera di intenti – e non di condividere un protocollo d'intesa – con la quale essi si impegnerebbero a continuare a soddisfare tali criteri (il cui rispetto deve essere valutato almeno ogni sei mesi). Alla Commissione europea sarebbe affidato il compito di valutare se le intenzioni politiche contenute nella lettera di intenti sono pienamente coerenti con il diritto dell'UE.
  Sottolinea che per accedere alla linea di credito a «condizionalità semplificata», lo Stato richiedente dovrebbe non essere soggetto alla procedura per disavanzi eccessivi e rispettare i seguenti parametri quantitativi di bilancio nei due anni precedentiPag. 41 alla richiesta di assistenza finanziaria: un disavanzo inferiore al 3 per cento del PIL; un saldo di bilancio strutturale pari o superiore al valore di riferimento minimo specifico per Paese; un rapporto debito/PIL inferiore al 60 per cento del PIL o una riduzione di questo rapporto di 1/20 all'anno. Il Paese in questione, inoltre, dovrebbe non evidenziare squilibri eccessivi nel quadro della sorveglianza macroeconomica dell'UE; presentare riscontri storici di accesso ai mercati dei capitali internazionali a condizioni ragionevoli; presentare una posizione sull'estero sostenibile; non evidenziare gravi vulnerabilità del settore finanziario che mettono a rischio la stabilità finanziaria.
  Evidenzia che, a sua volta, la linea di credito soggetta a condizioni rafforzate (Enhanced Conditions Credit Line, ECCL) sarebbe aperta ai membri del MES che non sono ammissibili alla procedura semplificata a causa della non conformità rispetto ai suddetti criteri di ammissibilità, purché la loro situazione economica e finanziaria rimanga comunque forte e presenti un debito pubblico considerato sostenibile. Per tali Paesi, l'accesso alla linea di credito soggetta a condizioni rafforzate e agli altri strumenti di sostegno si tradurrebbe nella necessità di firmare un protocollo d'intesa (memorandum of understanding, MoU).
  Rileva che, pertanto, mentre la prima procedura si baserebbe sulla definizione sostanzialmente non discrezionale e prevedibile della condizionalità, lasciando allo Stato membro la definizione unilaterale degli interventi da porre in essere per la risoluzione della crisi alla base della richiesta di supporto, nella seconda procedura – quella rafforzata – gli altri strumenti di sostegno si baserebbero sulla negoziazione della condizionalità, da graduare in ragione dell'intensità dell'intervento, con una sostanziale partecipazione della Commissione, del MES e della BCE alla definizione degli interventi da realizzare ai fini della risoluzione della crisi.
  Segnala, inoltre, la previsione in base alla quale la Commissione europea e il Direttore Generale del MES valutano ogni sei mesi il rispetto delle condizionalità legate ai due strumenti una volta che uno Stato vi abbia fatto ricorso. La linea viene interrotta se lo Stato non soddisfa più i criteri di ammissibilità o le condizioni del memorandum d'intesa (per la ECCL), a meno che il Consiglio di amministrazione non decida diversamente di comune accordo. Un margine aggiuntivo viene applicato allo Stato che ha già utilizzato i fondi, a meno che il Consiglio direttivo non stabilisca che la non conformità è dovuta a eventi al di fuori del controllo dello Stato.
  Sottolinea che con la modifica del Trattato istitutivo si prevede, altresì, che il MES, oltre a sostenere la stabilità dei Paesi aderenti – su tale aspetto sono state rilevate in passato diverse criticità, in particolare per gli effetti che gli interventi del MES hanno determinato sul piano della coesione sociale – fornisca anche un dispositivo di sostegno (backstop) al Fondo di risoluzione unico istituito dal Regolamento (UE) n. 806/2014, sotto forma di linea di credito rotativo. A questo riguardo, ricorda che fin da dicembre 2013 il Consiglio dei Ministri dell'economia e delle finanze dell'UE (ECOFIN) aveva concordato l'istituzione, dalla fine del 2023, di un meccanismo pubblico comune di supporto al Meccanismo di risoluzione unico SRF. A dicembre 2018, il Consiglio europeo ha concordato di attribuire al MES la funzione di backstop, stabilendone gli elementi fondamentali e definendone la dotazione finanziaria (pari a quella del SRF). Segnala che, pertanto, le caratteristiche del meccanismo e le sue modalità operative sono disciplinate nell'Accordo che modifica il Trattato MES limitatamente alle previsioni di principio.
  Nel dettaglio, rileva che il nuovo articolo 18-bis prevede che, qualora il Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board, SRB) dovesse chiedere l'attivazione del dispositivo di sostegno, il Consiglio dei governatori potrebbe decidere di istituirlo sulla base di una proposta del Direttore Generale. In tal caso le specifiche modalità e condizioni finanziariePag. 42 del dispositivo di sostegno al Fondo di risoluzione unico devono essere specificate in un apposito accordo concluso con il Comitato di risoluzione unico, che dovrebbe essere approvato dal Consiglio di amministrazione di comune accordo e sottoscritto dal Direttore Generale. A loro volta, le decisioni sui prestiti e sulle erogazioni al Fondo dovrebbero essere prese dal Consiglio di amministrazione, secondo la regola del comune accordo, sulla base dei criteri identificati in sede di revisione (elencati nel nuovo allegato IV, incluso nel Trattato). Fra tali criteri, segnala il rispetto dei principi di continuità del quadro giuridico in materia di risoluzione bancaria, neutralità di bilancio nel medio periodo e di «ultima istanza», per cui al dispositivo di sostegno si può fare ricorso solamente nel caso in cui risultino esauriti i mezzi del Fondo di risoluzione unico e il Comitato presenti comunque una capacità di rimborso sufficiente a ripagare integralmente a medio termine i prestiti ottenuti tramite il dispositivo di sostegno.
  Evidenzia che il ricorso al dispositivo solo in momenti di eccezionale gravità è testimoniato anche dal nuovo Considerando 15b, in base al quale, di norma, il MES dovrebbe decidere sull'impiego del dispositivo di sostegno entro dodici ore dalla domanda del Comitato, termine che il Direttore Generale può eccezionalmente prorogare a ventiquattro ore, in particolare in caso di un'operazione di risoluzione particolarmente complessa, sempre nel rispetto degli obblighi costituzionali nazionali.
  Rinviando al testo a fronte in distribuzione per l'individuazione delle ulteriori modifiche, sottolinea che le modifiche al Meccanismo europeo di stabilità si inseriscono nel più ampio quadro della riforma dell'unione economica e monetaria: è dunque legittimo e auspicabile interrogarsi su un'ulteriore revisione delle funzioni del MES, a partire dalla proposta avanzata dal presidente Tremonti in una recente intervista, nella quale viene evocata la possibilità di impiegare il MES nella costruzione di nuovi efficaci meccanismi europei, collegandolo con l'emissione di eurobond. Tuttavia, a suo avviso, l'Italia deve comunque procedere rapidamente alla ratifica dell'accordo in esame, anche per rafforzare la propria credibilità nel negoziato complessivo sulla riforma della governance economica europea e sul completamento dell'unione bancaria, mirando a realizzare i progressi necessari per una politica di crescita e di sviluppo che superi la logica dell'austerità.

  Naike GRUPPIONI (A-IV-RE), relatrice, sottolinea che la ratifica dell'Accordo in esame si inserisce in una strategia più ampia di riforma della governance economica europea, finalizzata ad attenuare i rischi di contagio connessi con eventuali crisi di un Paese dell'area euro, rischi che in passato si sono materializzati e hanno avuto gravi ripercussioni anche sull'Italia.
  Rileva che in quelle circostanze sono emersi i limiti della governance economica dell'eurozona; infatti, al di là delle difficoltà più strettamente politiche, la mancanza di strumenti e procedure ad hoc per fornire sostegno ai Paesi in difficoltà ha inciso pesantemente sul differenziale tra i rendimenti dei titoli di Stato, ampliando gli spread ben oltre il livello giustificabile sulla base delle condizioni economiche e finanziarie dei Paesi interessati e rendendo tali condizioni ancora più difficili da governare.
  Evidenzia che con l'introduzione del MES, nel 2012, si è di fatto ridotta la probabilità di un default sovrano, almeno per gli Stati le cui difficoltà sono temporanee e possono essere risolte con prestiti o linee di credito. Da quella difficile fase storica si è poi sviluppato un complesso processo di revisione che ha avuto come esito la firma dell'Accordo modificativo (27 gennaio 2021) e il successivo processo di ratifica, che si è concluso in tutti gli Stati dell'area euro, tranne l'Italia.
  Segnala che due elementi di particolare rilievo dell'Accordo modificativo sono l'attribuzione al MES del compito di valutare in via preventiva la situazione macroeconomica e finanziaria degli Stati membri (art. 3 novellato) e l'introduzione di una procedura semplificata per l'assistenza finanziaria precauzionale del MES che prevedePag. 43 l'apertura di linee di credito ai Paesi che ne fanno richiesta (nuovo art. 14).
  Osserva, inoltre, che la riforma in esame ribadisce che la ristrutturazione del debito sovrano con il coinvolgimento del settore privato rimane strettamente circoscritta a casi eccezionali. È alla luce di questa confermata eccezionalità che va interpretata la modifica – a partire dal 1° gennaio 2022 – delle clausole di azione collettiva (collective action clauses, CACs), contenuta nell'articolo 12 del Trattato. In base a tale modifica, se un Paese decidesse di procedere alla ristrutturazione del proprio debito, sarebbe sufficiente un'unica deliberazione dei possessori dei titoli pubblici al fine di modificare i termini e le condizioni di tutte le obbligazioni, anziché richiedere una doppia deliberazione (una per ciascuna emissione e una per l'insieme dei titoli). Sottolinea che lo scopo di questa modifica è di rendere più ordinata un'eventuale ristrutturazione del debito, riducendo i costi connessi con l'incertezza sulle modalità e sui tempi della sua realizzazione, che danneggiano sia il Paese debitore sia i suoi creditori; riducendo le incertezze, la riforma potrebbe favorire un calo dei premi per il rischio che gravano sui titoli pubblici di tutti i Paesi dell'area euro.
  Ribadisce che la riforma non accresce il potere della struttura che governa il MES, che è un organismo tecnico, rispetto a quello della Commissione europea, che ha natura politica. Infatti, in base alle modifiche introdotte all'articolo 13 del Trattato istitutivo del MES, il Direttore Generale affianca – e non sostituisce – la Commissione e la Banca centrale europea nella valutazione della domanda di sostegno presentata da uno Stato membro. Sulla base di tali valutazioni spetta sempre al Direttore Generale la redazione di una proposta da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Governatori – composto dai Ministri delle finanze dell'eurozona – relativa all'esito della richiesta e la preparazione di una proposta di accordo su un dispositivo di assistenza finanziaria, comprese le modalità e le condizioni finanziarie e la scelta degli strumenti, che dovrà poi essere adottata dallo stesso Consiglio dei governatori. Osserva che, pertanto, agli organi tecnici sono affidati compiti istruttori, mentre le decisioni finali sono rimesse alla sede politica.
  Rileva, altresì, che la Commissione europea mantiene la responsabilità esclusiva sulla valutazione complessiva della situazione economica dei Paesi e sulla loro posizione rispetto alle regole del Patto di stabilità e crescita e della procedura per gli squilibri macroeconomici. Pertanto, non è prevista l'attribuzione al MES di nuove competenze in materia di coordinamento delle politiche economiche tra gli Stati membri. Sul tema specifico della sostenibilità del debito pubblico, evidenzia che la riforma in esame chiarisce che se il MES e la Commissione non si accordano su una valutazione congiunta spetta comunque alla Commissione valutare la situazione dello Stato membro interessato.
  Ricorda che la riforma non modifica i margini di intervento della Banca centrale europea in caso di crisi: da sempre, infatti, la presenza di assistenza finanziaria del MES – nella forma di un prestito accompagnato da un programma di aggiustamento macroeconomico o di una linea di credito soggetta a condizioni rafforzate – è condizione necessaria per l'intervento della BCE sul mercato secondario dei titoli di Stato di un Paese, attuato attraverso le «operazioni monetarie definitive» (Outright Monetary Transactions, OMT), ovvero l'acquisto diretto da parte della BCE di titoli di Stato emessi da Paesi in crisi.
  Osserva che l'attribuzione al Meccanismo europeo di stabilità delle funzioni di backstop del Fondo di risoluzione unico contribuisce a contenere i rischi di contagio connessi con eventuali crisi bancarie di rilievo sistemico: si tratta di un tassello importante dell'unione bancaria, la cui costruzione è stata avviata nel 2014 con l'obiettivo di rendere le banche europee più solide e ad accrescere la fiducia nel sistema finanziario europeo da parte di imprese, investitori e cittadini. A suo avviso, è auspicabile che tale percorso venga completato con l'introduzione di un sistema comune di protezione dei depositi, in grado di fornire una copertura assicurativa più solidaPag. 44 e più uniforme per tutti i depositanti al dettaglio rispetto ai sistemi nazionali di garanzia attualmente esistenti. Ciò contribuirebbe ad accrescere la fiducia dei depositanti e a garantire parità di condizioni per tutte le banche nell'unione bancaria, favorendo una maggiore stabilità finanziaria nella zona euro.
  Da ultimo, precisa che la riforma non interviene sulle regole che governano l'eventuale versamento di ulteriori fondi al MES: già nel Trattato in vigore, infatti, il versamento di ulteriore capitale entro sette giorni è previsto solo in condizioni di assoluta emergenza, e cioè nel caso in cui il MES dovesse rischiare di trovarsi in default nei confronti dei suoi creditori. In generale, ricorda che la decisione di richiedere ulteriori versamenti di capitale spetta al Consiglio dei Governatori e segue le normali procedure di voto.
  Sulla base di queste premesse, auspica che si preceda rapidamente alla ratifica dell'intesa in esame, che rafforza ulteriormente uno strumento rivelatosi fondamentale per garantire la stabilità finanziaria dell'eurozona. Ribadendo che le modifiche introdotte mantengono inalterato il ruolo dell'Italia all'interno del Consiglio dei governatori, auspica che tutte le forze politiche possano sostenere la ratifica dell'accordo, mettendo da parte gli argomenti propagandistici e le battaglie di retroguardia e operando, invece, con senso di responsabilità, per promuovere l'interesse nazionale.

  Benedetto DELLA VEDOVA (MISTO-+EUROPA), ringraziando i relatori per l'esauriente illustrazione, ritiene un errore, in termini di reputazione e credibilità, utilizzare la ratifica dell'accordo in esame come strumento per condizionare il negoziato sulla riforma complessiva della governance economica europea. Auspicando che il Presidente del Consiglio Meloni abbandoni definitivamente gli slogan ideologici con cui ha condotto la sua battaglia politica degli ultimi anni – a partire dalla rinuncia all'euro –, osserva che gli atteggiamenti di chiusura – adottati, ad esempio, in materia di stop alla produzione di autovetture a motore endotermico – hanno sempre isolato e indebolito l'Italia. Ribadisce, dunque, l'opportunità di una rapida ratifica, evidenzia che solo dopo aver adempiuto a questo impegno con i partner europei si potrà procedere ad un approfondimento dei profili tecnici del Trattato, peraltro già oggetto di un ampio dibattito pubblico, che afferisce anche ad altre materie connesse, come la politica monetaria della Banca centrale europea.

  Piero DE LUCA (PD-IDP), associandosi all'apprezzamento per il lavoro svolto dai relatori, ribadisce che la rapida ratifica dell'accordo in esame contribuisce a rafforzare la credibilità del nostro Paese. D'altro canto, troppo a lungo il Meccanismo europeo di stabilità è stato oggetto di mistificazione e strumentalizzazione nel dibattito politico; si tratta, infatti, di uno strumento già in vigore, le cui modifiche in esame – peraltro già sottoscritte dall'Italia – sono condivise praticamente da tutti gli Stati membri dell'eurozona: ciò pone il nostro Paese in una posizione di oggettiva difficoltà.
  A suo avviso, si tratta di una riforma tecnica che migliora l'impianto esistente, inserendo una nuova linea di finanziamento precauzionale, che non prevede più l'intervento della troika, ma semplicemente la sottoscrizione di una lettera di intenti. Positiva è anche l'attribuzione al MES delle funzioni di backstop del Fondo di risoluzione unico, che consente di utilizzare le risorse pubbliche del MES per tutelare i risparmiatori europei.
  Ricordando che ogni fase del processo di integrazione europea è stata segnata da graduali e progressivi aggiustamenti, auspica che in esito ad un dibattito franco e sereno le forze politiche convergano sulla ratifica dell'accordo, per consolidare l'autorevolezza del Paese e mettere in sicurezza il sistema finanziario europeo, a vantaggio di cittadini e imprese.
  Concorda, infine, con la prospettiva di organizzare un breve ciclo di audizioni per approfondire i profili tecnici della materia.

Pag. 45

  Giulio TREMONTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 29 marzo 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.40 alle 11.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 66 del 21 febbraio 2023:

   a pagina 31, seconda colonna, dodicesima, quindicesima, diciassettesima e ventesima riga, sostituire la numerazione: «Tit. 1» con la seguente: «1.1».

   a pagina 32, sostituire dalla sesta alla tredicesima riga con le seguenti:

ART. 1.

  Al comma 1 sopprimere le parole: con allegato,

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022

  1.1. Il Relatore.