CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 marzo 2023
81.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 120

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 22 marzo 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo.
C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus e C. 306 Conte.
(Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 432).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Walter RIZZETTO, presidente, osserva che la Commissione avvia l'esame in sede referente delle proposte di legge C. 141 Fratoianni, C. Serracchiani, C. 216 Laus e C. 306 Conte, in materia di giusta retribuzione e salario minimo.
  Comunica che è stata nel frattempo assegnata alla XI Commissione la proposta di legge n. 432 Orlando recante «Disposizioni concernenti la determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente dei lavoratori».
  Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge già all'ordine del giorno, ne dispone l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.
  Ricorda che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il Regolamento.

  Marta SCHIFONE (FDI), relatrice, osserva che la Commissione XI Lavoro pubblico e privato avvia oggi l'esame congiunto delle proposte di legge in materia di giusta retribuzione e salario minimo C. 141, C. 210, C. 216, C. 306 e C. 432. Si illustrano quindi i contenuti delle proposte di legge in esame.
  La proposta di legge C. 141, recante «Istituzione del salario minimo legale», prevede, all'articolo 1, che i datori di lavoro corrispondano ai propri dipendenti, anche in forza di contratti di prestazione occasionale o di contratti di collaborazione organizzata dal committente, un trattamento economico non inferiore ai minimi stabiliti dal contratto collettivo nazionale del settore e della categoria, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e comunque non inferiore a 10 euro lordi l'ora. Qualora detto contratto collettivo nazionale sia scaduto o disdetto, si applica il trattamento economico ivi indicato, rivalutato sulla base dell'indice dei prezzi.
  L'articolo 2 impone al committente la corresponsione ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo. In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, il compenso non può essere inferiore a quello Pag. 121stabilito dal contratto collettivo nazionale che disciplina mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati.
  L'articolo 3 dispone che, in presenza di più contratti collettivi applicabili all'attività svolta dal datore di lavoro, il trattamento economico complessivo non possa essere inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria interessata.
  L'articolo 4 prevede l'applicazione nell'esecuzione di appalti pubblici e concessioni degli obblighi in materia sociale e di lavoro stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al personale si applicano, inoltre, i contratti collettivi nazionale e territoriale di categoria e di zona stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività prevalentemente svolta. In caso di ritardo nei pagamenti della retribuzione dovuta, la stazione appaltante, previa diffida ad adempiere, vi provvede direttamente, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario o al subappaltatore inadempiente.
  L'articolo 5 prevede l'inderogabilità delle disposizioni in commento da parte dei contratti collettivi aziendali o territoriali.
  L'articolo 6 indica le sanzioni comminabili ai datori e committenti che corrispondono un trattamento economico o un compenso inferiore al minimo o che affidano consapevolmente l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi a un soggetto che non rispetta le relative disposizioni.
  La proposta di legge C. 210, recante «Disposizioni in materia di determinazione della retribuzione minima applicabile ai lavoratori del settore privato», consta di un unico articolo, che prevede l'obbligo per i datori di lavoro di corrispondere a tutti i lavoratori una retribuzione in linea con i contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei lavoratori e dei datori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Rinvia, per la definizione del salario minimo applicabile negli ambiti non coperti da contratti collettivi nazionali, ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con gli altri ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sentito il CNEL e le parti sociali, tenuto conto dei livelli retributivi vigenti nei settori affini. Dispone, in caso di violazione delle disposizioni testé commentate, sanzioni da mille a dieci mila euro per ciascun lavoratore, nonché il risarcimento del danno economico determinato al lavoratore.
  La proposta di legge C. 216, recante «Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale», prevede, all'articolo 1, che il rispetto dell'articolo 36 della Costituzione sia assicurato facendo riferimento ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei lavoratori e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, in particolare, ai trattamenti minimi tabellari ivi stabiliti. Negli ambiti non coperti da tali contratti, istituisce il salario minimo di garanzia.
  L'articolo 2 prevede quindi l'istituzione, presso il CNEL, di una Commissione paritetica per la rappresentanza e la contrattazione collettiva, composta da rappresentanti dei lavoratori dipendenti e delle imprese e presieduta dal presidente del CNEL. Detta Commissione stabilisce il salario minimo di garanzia applicabile negli ambiti non coperti dalla contrattazione collettiva, determina gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, indica i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali e delle rappresentanze aziendali dei lavoratori, nonché delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro; disciplina, inoltre, la titolarità e l'efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo e secondo livello. Le deliberazioni della Commissione sono recepite con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La loro violazione da parte del datore di lavoro comporta una sanzione da 1.000 a 10 mila euro per ciascun lavoratore Pag. 122e il risarcimento del danno determinato ai lavoratori.
  L'articolo 3, infine, prevede l'aggiornamento da parte del CNEL, in cooperazione con l'INPS, della numerazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro depositati e archiviati, nonché l'attribuzione di un codice alfanumerico a ciascuno di essi.
  La proposta di legge C. 306, recante «Disposizioni in materia di salario minimo e di rappresentanza delle parti sociali nella contrattazione collettiva», individua, all'articolo 1, il proprio ambito di applicazione nei rapporti di lavoro subordinato e di collaborazione organizzata dal committente, ad eccezione delle collaborazioni svolte da soggetti iscritti ad albi professionali e da componenti di organi di amministrazione e controllo delle società, nonché delle collaborazioni prestate in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche.
  L'articolo 2 definisce quale giusta retribuzione ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione il trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore in cui opera l'impresa, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro. In ogni caso, prevede che il trattamento economico minimo orario non possa essere inferiore a 9 euro lordi; detto importo è adeguato annualmente secondo l'indice dei prezzi al consumo. Per le prestazioni di lavoro domestico rese a persone fisiche, il trattamento economico minimo orario è definito, sulla base del contratto collettivo nazionale di settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
  L'articolo 3 prevede che, in presenza di una pluralità di contratti colletti nazionali applicabili, la giusta retribuzione non possa essere inferiore a quella prevista da contratto stipulato dalle associazioni datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologica-produttiva interessata. Per il computo della rappresentatività del contratto collettivo prevalente, si applicano per le associazioni dei prestatori di lavoro i criteri associativi ed elettorali previsti dagli accordi interconfederali in materia e per le associazioni dei datori di lavoro i criteri ponderati del numero di imprese associate in relazione al numero delle stesse e del numero di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse.
  L'articolo 4 prevede, nel caso un contratto collettivo scada o sia disdetto, l'applicazione del trattamento economico complessivo ivi previsto, incrementato annualmente, dal 2025, sulla base delle variazioni dell'indice IPCA.
  L'articolo 5 prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di una Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico orario, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato. Si prevede ne facciano parte un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, oltre che rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'ISTAT e dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Oltre a valutare e proporre l'aggiornamento del trattamento economico minimo orario, disposto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la commissione monitora il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata e individua i contratti collettivi prevalenti applicabili in presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili.
  L'articolo 6 prevede che, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l'applicazione delle disposizioni in commento, il giudice del lavoro, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, ordini la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo, con decreto Pag. 123immediatamente esecutivo. La sua efficacia non può essere revocata fino alla sentenza che definisce il giudizio instaurato.
  L'articolo 7 rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali l'individuazione delle procedure per il deposito dei contratti collettivi di lavoro in coerenza con le finalità della proposta di legge.
  L'articolo 8 prevede, per gli anni 2023, 2024 e 2025, l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento sugli incrementi retributivi corrisposti al lavoratore per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, entro il limite di importo pari a 3 mila euro.
  L'articolo 9 fa salvi dall'applicazione delle disposizioni in commento i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale fino alla loro scadenza.

  Andrea ORLANDO (PD-IDP), intervenendo per illustrare sinteticamente il contenuto della proposta di legge a sua prima firma C. 432, testé abbinata, fa presente che essa all'articolo 1, indicando le finalità, prevede che i datori di lavoro siano tenuti a corrispondere ai lavoratori una retribuzione complessiva proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e, in ogni caso, sufficiente a garantire al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Rileva poi che l'articolo 2 interviene sul contenuto di tale retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente, stabilendo che il complessivo trattamento economico corrisposto ai lavoratori deve comunque essere non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività prevalentemente svolta dal datore di lavoro. Ove il complessivo trattamento economico non sia previsto o definito nelle sue componenti dal contratto collettivo, esso è individuato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, da un accordo interconfederale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Decorsi infruttuosamente sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ove non sia stato stipulato l'accordo interconfederale citato, il complessivo trattamento economico è individuato, in via provvisoria, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione interistituzionale di cui al medesimo articolo. Osserva, poi, che l'articolo 3 prevede forme di automatismo volte a sostenere i salari, al fine di fronteggiare l'aumento dei prezzi delle materie prime e dell'inflazione.
  Ritiene, in conclusione, che il provvedimento in oggetto mira a introdurre una soglia legale di salario minimo, in coerenza con le indicazioni fornite dall'Unione europea, valorizzando, al contempo, il ruolo della contrattazione collettiva, che rappresenta una caratteristica specifica del nostro Paese.

  Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP), intervenendo da remoto, chiede alla presidenza delucidazioni circa le modalità di prosecuzione dell'iter.

  Walter RIZZETTO, presidente, fa presente che nella prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, saranno definite le modalità di prosecuzione dell'iter, assicurando che saranno garantiti spazi adeguati per la discussione e l'approfondimento delle tematiche oggetto dei provvedimenti in oggetto.

  Valentina BARZOTTI (M5S) auspica lo svolgimento di un lavoro corale sul delicato tema in oggetto, ricordando che la questione dei bassi livelli salariali riveste carattere di assoluta emergenza, che non può essere affrontata esclusivamente con interventi di riduzione del cuneo fiscale, come proposto dal Presidente del Consiglio in carica. Invita dunque i gruppi di maggioranza a prestare grande attenzione al tema – sul quale auspica siano coinvolte anche Pag. 124le organizzazioni sindacali – tenuto conto che si tratta di offrire un sostegno reale a milioni di lavoratori che si trovano in una situazione di disagio sociale.

  Walter RIZZETTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 22 marzo 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 859, approvata dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite III e VI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alle Commissioni (Affari esteri) e VI (Finanze) sul disegno di legge C. 859, già approvato in un testo unificato dal Senato, che prevede la ratifica e l'esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
  Il primo accordo oggetto di ratifica risponde alla necessità di definire il quadro giuridico volto ad eliminare le doppie imposizioni sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri. Esso, composto da 10 articoli e accompagnato da un Protocollo aggiuntivo e da uno scambio di lettere, è destinato a sostituire l'Accordo sui lavoratori frontalieri attualmente in vigore, risalente al 1974. Nella premessa i due Governi si dichiarano «desiderosi di eliminare le doppie imposizioni sui salari, sugli stipendi e le altre remunerazioni» dei lavoratori transfrontalieri tenendo conto sia «dei costi sostenuti dalle aree di frontiera per infrastrutture e servizi pubblici» a essi connessi, sia dell'importante contributo che essi arrecano all'economia delle aree di frontiera, considerando altresì che in entrambi i paesi l'imposizione finale avviene nello Stato di residenza. Nel dettaglio, l'Accordo, all'articolo 1, reca le opportune definizioni giuridiche, definendo in primo luogo la sfera soggettiva di applicazione – a differenza di quanto previsto nel 1974, che individuava i frontalieri solo per via di prassi – e dunque riferendosi alle persone fisiche residenti in uno dei due Stati contraenti che lavorano, come frontalieri, nell'area di frontiera dell'altro Stato. La definizione si applica a tutti i frontalieri (nuovi e attuali) a partire dall'entrata in vigore dell'accordo medesimo. A tal riguardo, l'articolo 2 chiarisce che come «area di frontiera» si intendono per l'Italia le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano, mentre per la Svizzera si intendono i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese. A sua volta si chiarisce che come «lavoratore Pag. 125frontaliere» si intende una persona fisica, fiscalmente residente nei comuni i cui territori ricadono, per intero o parzialmente, in una fascia di 20 chilometri dal confine con l'altro Stato contraente, che svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa dell'altro Stato e che, in generale, ritorna quotidianamente nel proprio Stato di residenza. In via generale, una delle principali novità dell'Accordo è la differenza nel trattamento fiscale dei nuovi frontalieri (coloro i quali entrano nel mercato del lavoro come frontalieri a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo medesimo), cui si applicano i criteri di imposizione dell'articolo 3, che prevede la tassazione concorrente anche nello Stato di residenza, con eliminazione da parte di quest'ultimo delle doppie imposizioni. I soggetti residenti in Italia che lavorano o hanno lavorato nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino o del Vallese nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo accordo rientrano nel regime transitorio applicabile ai cosiddetti «attuali frontalieri», i quali continuano a essere assoggettati ad imposizione esclusivamente in Svizzera. La Svizzera è tenuta a versare fino alla fine del 2033 una compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, pari al 40 per cento dell'imposta alla fonte prelevata dalla Svizzera. Dopo questa data, la Svizzera conserva la totalità del gettito fiscale. Per quanto specificamente concerne, poi, le modalità di imposizione dei nuovi frontalieri, l'articolo 3, al paragrafo 1, fissa il criterio generale della tassazione concorrente, sia nello Stato dove viene prestato il lavoro, sia nello Stato di residenza. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 della richiamata Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, si dispone che: lo Stato dove l'attività lavorativa viene esercitata preleva una ritenuta alla fonte. Ai sensi del nuovo Accordo, tuttavia, l'imposta così applicata non può eccedere l'80 per cento di quanto dovuto in base alle disposizioni sulle locali imposte sui redditi delle persone fisiche, comprese le imposte locali; lo Stato di residenza tassa a sua volta il reddito, eliminando la doppia imposizione per le imposte prelevate alla fonte. Ai sensi dell'articolo 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni, a tal fine è riconosciuto al lavoratore italiano un credito d'imposta per quanto versato in Svizzera (ai sensi dell'articolo 165 del Testo unico delle imposte sul reddito, D.P.R. n. 917 del 1986). Ai sensi del precedente accordo, la tassazione in Italia era invece del tutto esclusa. Si stabilisce, inoltre, che il carico fiscale totale sul reddito da lavoro dei frontalieri residenti in Italia non sia comunque inferiore all'imposta che sarebbe stata prelevata applicando il previgente Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974. Il paragrafo 3 stabilisce l'unicità del metodo d'imposizione, tramite ritenuta alla fonte nello Stato in cui si svolge il lavoro (paragrafo 2 dell'articolo 3). L'articolo 4, mantenendo le disposizioni dell'articolo 25 della citata Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, stabilisce un principio di non discriminazione del lavoratore frontaliere nel trattamento fiscale in base alla nazionalità e alla residenza, come anche alla durata del soggiorno o alla frequenza del ritorno al proprio domicilio. L'articolo 5, al paragrafo 1, rinviando all'articolo 24 della citata Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, stabilisce l'obbligo dello Stato di residenza di eliminare la doppia imposizione e, a tal fine, al paragrafo 2, fa salve alcune disposizioni della legislazione domestica elvetica. Si prescrive in particolare che la Svizzera, nella determinazione della base imponibile (al fine di evitare le doppie imposizioni), prende in conto le imposte prelevate in base al citato articolo 3, paragrafo 1, riducendo di quattro quinti l'importo lordo del salario, stipendio o altra remunerazione ricevuti dal lavoratore fiscalmente residente in Svizzera. L'articolo 6 interviene in materia di procedure di amichevole composizione, mentre l'articolo 7 precisa l'ambito della cooperazione amministrativa prevedendo un regolare scambio di informazioni atto a consentire la corretta applicazione dell'Accordo. A sua volta l'articolo 8 dispone l'entrata in vigore Pag. 126dell'Accordo con la vicendevole comunicazione da parte dei due Stati contraenti dell'adempimento dei presupposti legali domestici necessari alla contestuale entrata in vigore dell'Accordo stesso e del Protocollo che modifica l'articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976. Il paragrafo 3 prevede che le disposizioni del preesistente Accordo continuano ad applicarsi fino al subentro di quelle del nuovo in modo che non ci siano interruzioni tra la vigenza di quello del 1974 e il nuovo Accordo. L'articolo 9 prevede un regime transitorio per gli attuali lavoratori frontalieri residenti in Italia, cui si applica l'imposizione esclusiva in Svizzera, analogamente al regime previsto dall'Accordo del 3 ottobre 1974. L'articolo 10 contiene una clausola di riesame che impegna gli Stati contraenti a riesaminare l'Accordo ogni cinque anni, al fine di decidere se si rendono necessarie delle modifiche. Passando ad esaminare il Protocollo aggiuntivo allegato all'Accordo, esso ne è parte integrante e svolge una funzione interpretativa e integrativa. La sostituzione dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974 con il nuovo Accordo del 23 dicembre 2020, comporta la necessità di adeguare, attraverso lo strumento del Protocollo modificativo – Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015 – anche la disposizione dell'articolo 15, paragrafo 4, della Convenzione del 1976 in base alla quale gli articoli da 1 a 5 dell'Accordo in materia di imposizione dei lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974 costituiscono parte integrante della Convenzione del 9 marzo 1976. Nel dettaglio, il Protocollo modificativo si compone di due articoli. L'articolo 1 modifica il citato paragrafo 4 dell'articolo 15 della Convenzione precisando che il regime fiscale applicabile agli stipendi e alle altre remunerazioni analoghe ricevute come corrispettivi di un'attività dipendente dai lavoratori frontalieri è regolata dal nuovo Accordo del 2020. Si precisa, inoltre, che il nuovo Accordo costituisce parte integrante della Convenzione del 9 marzo 1976. A sua volta l'articolo 2 riguarda l'entrata in vigore del Protocollo, che avviene alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con le quali i due Stati si comunicano la conclusione delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore del Protocollo stesso e del nuovo Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020. Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica C. 859, già approvato dal Senato, i primi due articoli recano l'autorizzazione alla ratifica degli atti in questione e il relativo ordine di esecuzione. A sua volta l'articolo 3 specifica che le disposizioni dell'Accordo si applicano ai lavoratori transfrontalieri residenti in Italia – come definiti dal citato articolo 2 lettera b) dell'Accordo – che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera – come definita dall'articolo 2, lettera a) del suddetto – e che quelli tra questi che rientrano nel regime transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo restano imponibili solo in Svizzera. I successivi articoli 4 e 5 fissano, poi, una franchigia pari a 10.000 euro di reddito applicabile ai lavoratori frontalieri italiani e disciplinano la deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti. In particolare, l'articolo 4 prevede che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da lavoratori residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo – non più per l'importo eccedente il limite di reddito di 7.500 euro indicato nell'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 690, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – ma per l'importo eccedente i 10.000 euro; tale aumento del limite vale per tutti i lavoratori frontalieri Pag. 127anche se non lavorano in Svizzera. L'articolo 5 prevede la deducibilità, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo, dei contributi previdenziali per i prepensionamenti di categoria che, in base a disposizioni contrattuali, sono a carico dei lavoratori frontalieri (tutti, non solo quelli che lavorano nelle zone di frontiera della Svizzera). L'articolo 6 stabilisce che, sempre a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo, gli assegni familiari corrisposti a tutti i lavoratori frontalieri dagli enti di previdenza dello Stato in cui è prestata l'attività lavorativa, siano esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). L'articolo 7 riguarda le modalità di calcolo della NASpI per i lavoratori frontalieri italiani. Nello specifico si prevede, al comma 1, che in caso di disoccupazione, questa sia equiparata a quella percepita dai lavoratori svizzeri per i primi tre mesi, a meno che quella italiana, secondo quanto prevede il comma 2, non sia di importo più elevato rispetto a quella svizzera. Si prevede, poi, al comma 3, che ai suddetti lavoratori la contribuzione figurativa è riconosciuta secondo le modalità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, calcolata come se l'importo della NASpI sia stato erogato ai medesimi lavoratori secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello stesso decreto legislativo n. 22 del 2015. Il comma 4 specifica inoltre che: «alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal presente articolo, pari a 5,35 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189». Infine, secondo il comma 5, salvo quanto previsto al comma 4, le disposizioni dell'articolo 7 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'articolo 8, in relazione ai redditi prodotti in Italia dai frontalieri residenti in Svizzera, prevede che (sempre a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo) l'imposta netta e le addizionali comunale e regionale all'IRPEF, dovute sui redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in Italia dal «lavoratore frontaliere» residente in Svizzera, siano ridotte del 20 per cento. Le riduzioni sono indicate nella certificazione unica rilasciata dal sostituto d'imposta e spettano comunque negli importi determinati da detto soggetto anche qualora sia presentata la dichiarazione dei redditi. L'articolo 9 prevede, con riferimento alla ripartizione della compensazione finanziaria dovuta dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese in relazione ai lavoratori frontalieri interessati dal regime transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo, che tale compensazione finanziaria per ognuno dei tre cantoni sia pari al 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte sui salari, sugli stipendi e le altre remunerazioni analoghe pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani. Essa è dovuta per ciascun anno fiscale di riferimento fino all'anno fiscale in corso al 31 dicembre 2033. Le modalità di versamento sono disciplinate dal comma 3 dell'articolo 9. L'articolo 10 dispone in materia di risorse finanziarie per i comuni di frontiera, mentre l'articolo 11 prevede l'istituzione, l'alimentazione e il riparto del Fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche. Ai sensi dell'articolo 12, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali istituisce, con proprio decreto, un tavolo interministeriale, coordinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, allo scopo di discutere proposte in materia di sicurezza sociale, mercato del lavoro e dialogo sociale nonché cooperazione transnazionale per la definizione di uno Statuto dei lavoratori frontalieri. Si prevede che facciano parte del tavolo i rappresentanti dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e degli Pag. 128affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché dei lavoratori frontalieri delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle amministrazioni locali di confine. L'istituzione del tavolo deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese, o altri emolumenti. L'articolo 13 interviene in merito alla copertura finanziaria del provvedimento. L'articolo 14 stabilisce che il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 16/2023: Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina.
C. 939 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea VOLPI (FDI), relatore, osserva che la Commissione lavoro è chiamata ad esprimere il parere alla I Commissione sul disegno di legge C. 939, di conversione del decreto-legge n. 16 del 2023, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina.
  Il provvedimento, che consta di 6 articoli, all'articolo 1 proroga fino al 31 dicembre 2023, nuovo termine dello stato di emergenza, le misure di assistenza e accoglienza in favore delle persone provenienti dall'Ucraina, già adottate in attuazione del decreto-legge n. 21 del 2022 come successivamente rafforzate e rimodulate mediante i decreti-legge n. 50 (articolo 44) e n. 115 del 2022 (articolo 26).
  L'articolo 2 proroga al 31 dicembre 2023 i permessi di soggiorno in scadenza il 4 marzo 2023 rilasciati ai profughi provenienti dall'Ucraina in conseguenza al riconoscimento agli stessi da parte dell'Unione europea della protezione temporanea.
  L'articolo 3 mira alla razionalizzazione e all'efficientamento dell'azione del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno – Commissario delegato per l'assistenza dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto, novellando le misure adottabili dal Commissario ai sensi dell'articolo 31-bis del decreto-legge n. 21 del 2022. In particolare, la novella riconosce inoltre al Commissario delegato la possibilità di avvalersi degli uffici del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e incrementa le risorse attribuite al Commissario.
  Per quanto riguarda più in particolare le disposizioni che presentano attinenza con le competenze della XI Commissione, segnalo poi che l'articolo 4, comma 1, consente alla Commissione nazionale per il diritto di asilo di avvalersi, nel 2023 ed entro il limite di spesa di 150 mila euro, di non oltre 10 prestatori di lavoro con contratto a tempo determinato, in considerazione dell'eccezionale volume di richieste di protezione internazionale connesse al conflitto bellico in atto in Ucraina. Tale comma precisa che la disposizione è finalizzata ad assicurare la migliore funzionalità dei compiti di coordinamento del Sistema nazionale di riconoscimento della protezione internazionale. Si prevede che detto personale sia reclutato tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro e che sia in possesso di professionalità di cui la Commissione stessa risulta non sufficientemente dotata. Il comma 2 reca una disposizione di neutralità finanziaria disponendo che alla copertura dell'autorizzazione di spesa di cui sopra si provveda mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza apportare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
  L'articolo 5 dispone, al comma 1, l'incremento del Fondo per le emergenze nazionali di 61,5 milioni di euro per il 2023. Il comma 2 reca le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame.Pag. 129
  L'articolo 6 dispone che il decreto-legge in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 22 marzo 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO, indi della vicepresidente Chiara GRIBAUDO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

  La seduta comincia alle 15.

  Walter RIZZETTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

5-00541 Soumahoro: Iniziative volte a scongiurare il licenziamento collettivo dei dipendenti della Alfasigma Spa.

  Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto.

  Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, auspicando che l'Esecutivo possa scongiurare il licenziamento di 333 dipendenti della multinazionale farmaceutica in oggetto, alla luce della mancanza delle condizioni per l'applicazione della disposizione di cui alla legge n. 223 del 1991 e dell'assenza dei motivi tecnici, organizzativi e produttivi rivendicati dall'azienda Alfasigma s.p.a. – peraltro percettrice di importanti contributi da parte del sistema sanitario nazionale – per giustificare una presunta impossibilità di adottare misure idonee a evitare in tutto o in parte la riduzione di personale.

5-00542 Aiello: Dati aggiornati relativi alle assunzioni formalmente effettuate nei Centri per l'impiego, nonché alle risorse assegnate a livello territoriale.

  Davide AIELLO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Davide AIELLO (M5S) replicando, auspica che il Governo solleciti le regioni a procedere alle assunzioni previste, al fine di potenziare gli organici dei centri per l'impiego, considerato che, allo stato, il numero di tali assunzioni risulta ancora modesto. Si augura inoltre che il Governo richieda alle regioni di fornire una dettagliata rendicontazione circa l'impiego delle somme stanziate per tale finalità, ricordando che dal corretto utilizzo di tali risorse, da indirizzare al potenziamento dei centri per l'impiego, deriva la possibilità di avviare politiche attive del lavoro adeguate.

5-00543 Rizzetto: Iniziative normative per consentire il prepensionamento ai lavoratori fuoriusciti da Italiaonline (già Seat Pagine Gialle Spa) in seguito a licenziamento collettivo.

  Marta SCHIFONE (FDI), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto.

  Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Marta SCHIFONE (FDI), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per l'attenzione mostrata nei confronti dei lavoratori fuoriusciti da Italiaonline (già Seat Pagine Gialle Spa) in seguito a licenziamento collettivo, dichiarandosi molto soddisfatta Pag. 130per la risposta fornita, che testimonia la volontà dell'Esecutivo di affrontare il problema.

5-00544 Laus: Sull'esercizio del ruolo di indirizzo e controllo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei confronti dell'Ordine dei consulenti del lavoro.

  Emiliano FOSSI (PD-IDP), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto.

  Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Emiliano FOSSI (PD-IDP), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta, facendo notare che non può essere negata la contiguità di interessi tra l'operato della Ministra del lavoro e delle politiche sociali e la gestione dell'Ordine dei consulenti, ricordando che la Ministra ha ricoperto la carica di presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti per diversi anni. Rilevato che tali questioni richiederebbero ben altra sensibilità politica, paventa il rischio che sia in atto una degenerazione di certe logiche che definisce di familismo, rispetto alle quali fa presente che il suo gruppo continuerà a svolgere un ruolo di vigile controllo.

5-00545 Tenerini: Estensione dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto anche alla quota di pensione calcolata con il sistema contributivo.

  Chiara TENERINI (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

  Chiara TENERINI (FI-PPE), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la disponibilità manifestata, evidenziando la necessità di sanare una situazione che crea una disparità di trattamento tra lavoratori sottoposti anni addietro ai medesimi rischi di esposizione all'amianto, in ragione di un requisito temporale del tutto estraneo alla ratio delle disposizioni di cui alla legge n. 208 del 2015.

5-00546 Mari: Iniziative per garantire l'indennità di disoccupazione ai lavoratori autonomi esercenti attività musicali.

  Francesco MARI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8).

  Francesco MARI (AVS), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, che ha prospettato una soluzione alla problematica – di natura essenzialmente burocratica – relativa al mancato riconoscimento dell'indennità di disoccupazione ai lavoratori autonomi esercenti attività musicali.

5-00547 Formentini: Iniziative volte a rivedere le modalità applicative delle sanzioni per mancato versamento del premio per l'assicurazione INAIL per le casalinghe.

  Tiziana NISINI (LEGA), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto.

  Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 9).

  Tiziana NISINI (LEGA), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta, evidenziando la necessità di un intervento normativo che consenta di rivedere l'importo delle sanzioni irrogate per il mancato versamento del premio per l'assicurazione INAIL per le casalinghe, sanzioni, che, a suo avviso, appaiono non proporzionate al periodo di trasgressione, tali da essere definite quasi come usuraie. Osserva, peraltro, che quello del lavoro domestico, destinato alla cura della famiglia e della casa, è un settore particolare, che richiederebbe una specifica attenzione.

Pag. 131

  Chiara GRIBAUDO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.