CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 marzo 2023
80.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 38

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 marzo 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.

  La seduta comincia alle 13.25.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.
C. 217 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ricorda che la Commissione bilancio ha esaminato il testo unificato del provvedimento in titolo, da ultimo, nella seduta dello scorso 15 marzo, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle competenti Commissioni riunite VII e IX, senza tuttavia pervenire in quella sede alla deliberazione dello stesso, anche in considerazione della mancata trasmissione da parte del Governo della relazione tecnica, richiesta sul provvedimento medesimo nella precedente seduta del 28 febbraio 2023.
  Comunica, inoltre, che le predette Commissioni riunite, in data 15 marzo, ne hanno Pag. 39concluso l'esame in sede referente, approvando un emendamento dei relatori, che non sembra comunque presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, nonché una proposta di correzione di carattere meramente formale.
  Avverte, infine, che la Commissione bilancio è dunque chiamata oggi a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea, come risultante dalle modifiche complessivamente apportate nel corso dell'esame in sede referente, rispetto al quale resta ferma l'esigenza di acquisire la relazione tecnica richiesta.

  La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO chiede un rinvio dell'esame del provvedimento, giacché al momento il Ministero dell'economia e delle finanze è impegnato nel completamento delle necessarie verifiche istruttorie sui profili di carattere finanziario, anche alla luce della relazione tecnica in fase di verifica ad opera degli uffici della Ragioneria generale dello Stato.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, registrato sul punto il consenso della relatrice, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi.
Doc. XXII n. 7-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Mauro D'ATTIS (FI-PPE), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimento in esame, contenente il solo emendamento Andrea Rossi 1.100, che è volto, da un lato, a sopprimere la previsione secondo cui la Commissione parlamentare d'inchiesta in oggetto è istituita per la durata della XIX legislatura, dall'altro, a stabilire che la stessa conclude i propri lavori entro diciotto mesi dalla sua costituzione. Evidenzia che resta, invece, fermo il limite massimo di 40.000 euro annui relativo alle spese per il funzionamento della Commissione, poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
  Nel rilevare che il termine di durata dell'istituenda Commissione d'inchiesta è desumibile dal termine previsto per la conclusione dei relativi lavori, propone di esprimere nulla osta sulla citata proposta emendativa, che non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori.
C. 665 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione ha esaminato il nuovo testo del provvedimento in titolo, ai fini dell'espressione del parere alla I Commissione Affari costituzionali, nella seduta dello scorso 15 marzo, esprimendo in quella sede nulla osta e che la Commissione di merito ne ha quindi concluso l'esame in sede referente in data 16 marzo 2023, approvando due ulteriori proposte emendative presentate dalla relatrice.
  Poiché tali ultime modifiche non presentano alcun rilievo di carattere finanziario, propone di esprimere nulla osta sul testo ora all'esame dell'Assemblea, considerando che gli oneri previsti per il funzionamento della istituenda Commissione parlamentare d'inchiesta restano esclusivamentePag. 40 a carico dei bilanci interni delle due Camere.

  La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di parere formulata dal presidente.

  La Commissione approva la proposta di parere.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.
Doc. XXII, n. 11 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Roberto PELLA (FI-PPE), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimento in esame, contenente i soli emendamenti Simiani 1.101, Laus 1.100 e Simiani 1.102, che sono volti ad ampliare, a vario titolo, i compiti attribuiti alla istituenda Commissione parlamentare d'inchiesta, nel rispetto comunque del limite massimo di 50.000 euro annui relativo alle spese per il suo funzionamento, che sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
  Poiché le predette proposte emendative non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse nulla osta.

  La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 16/2023: Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina.
C. 939 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Roberto PELLA (FI-PPE), relatore, ricorda che il disegno di legge ha ad oggetto la conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina.
  Con riferimento all'articolo 1, recante proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le norme in esame prorogano fino al 31 dicembre 2023 le misure di assistenza già previste dall'articolo 31 del decreto-legge n. 21 del 2022 a favore delle persone richiedenti la protezione temporanea provenienti dall'Ucraina. Ciò premesso, rileva che la quantificazione degli oneri è verificabile sulla base degli elementi forniti dalla relazione tecnica ed è coerente con le stime a suo tempo effettuate con riferimento al citato articolo 31 e alle successive modificazioni, ad eccezione di taluni aspetti sui quali ritiene sia necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo.
  In primo luogo, rileva che il numero dei soggetti beneficiari del contributo di sostentamento di cui al comma 1, lettera b), pari a 1.350 adulti e 650 minori, risulta sensibilmente inferiore a quello stimato in occasione di precedenti interventi senza che di ciò si dia conto nella relazione tecnica.
  Osserva, poi, che il costo pro capite pro die per i minorenni beneficiari del predetto contributo, pari a 5 euro, risulta diverso da quello quantificato in precedenti provvedimenti, pari a 10 euro per ogni soggetto, adulto o minore.
  Segnala, poi, la relazione tecnica afferma che la proroga del predetto contributo di sostentamento non comporta nuovi oneri in quanto il fabbisogno risulta integralmente coperto dalle somme disponibili a tal fine destinate, senza tuttavia fornire un quadro aggiornato delle disponibilità e degli oneri previsti a valere sulle medesime risorse.
  Da ultimo, sottolinea che la relazione tecnica, nell'evidenziare che la proroga dell'assistenza sanitaria in favore dei rifugiati ucraini di cui al comma 6, sarà realizzata Pag. 41nell'ambito delle risorse già stanziate a favore delle regioni e delle province autonome e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, include nei calcoli ai fini della stima un risparmio di spesa per quasi 48 milioni di euro sulla base della considerazione che circa 31.000 permessi già autorizzati non sono stati ritirati, senza tener conto del fatto che, sebbene la disciplina in esame attribuisca il diritto ad accedere all'assistenza sanitaria ai soli titolari di permesso di soggiorno per protezione temporanea, tuttavia talune prestazioni quali, ad esempio, le prestazioni di pronto soccorso, sono comunque assicurate a legislazione vigente a ogni residente a qualunque titolo sul territorio nazionale.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dal comma 1, lettere a) e c), concernenti rispettivamente la prosecuzione dell'accoglienza diffusa per un massimo di 7.000 persone e il contributo una tantum ai comuni, quantificati nel limite complessivo di 89.600.000 euro per l'anno 2023, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  In proposito, nel prendere atto che la lettera c) prevede che il contributo una tantum sia assegnato nei limiti di ulteriori 40.000.000 di euro per l'anno 2023, segnala l'opportunità di precisare che alla prosecuzione dell'accoglienza diffusa di cui alla lettera a) si provvede nel limite di 49.600.000 euro per l'anno 2023, in linea con quanto indicato dalla relazione tecnica. Sul punto, ritiene che sia opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Quanto all'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, ricorda che esso è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile, per far fronte agli interventi conseguenti agli eventi relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale. Segnala che detto Fondo risulta iscritto sul capitolo 979 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in base al bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio per il 2023, nel medesimo anno presenta una dotazione di 490 milioni di euro. Ciò posto, ritiene necessario acquisire una conferma da parte del Governo che il Fondo per le emergenze nazionali, di cui peraltro l'articolo 5 del decreto in esame prevede l'incremento per un importo pari a 61.530.597 euro nell'anno 2023, rechi le necessarie disponibilità.
  Per quanto riguarda l'articolo 2, concernente la proroga dei permessi di soggiorno per le persone provenienti dall'Ucraina, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica che, in particolare, riferisce che la proroga della validità dei permessi di soggiorno temporanei rilasciati alle persone provenienti dall'Ucraina e in scadenza al 4 marzo 2023, non necessitando delle ordinarie procedure di rinnovo, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La relazione tecnica, inoltre, considerato che gli oneri relativi al rilascio e al rinnovo di tali permessi di soggiorno temporanei, indicati dalla relazione tecnica in euro 46,46 per singolo documento, sono, in base alla vigente disciplina, a totale carico dell'erario, precisa che la disposta proroga ex lege dei medesimi permessi appare suscettibile di produrre delle economie in termini di costi che, comunque, non vengono scontate in bilancio. Prende atto, altresì, di quanto, riferito dalla relazione tecnica circa l'alleggerimento delle attività presso gli uffici immigrazione delle Questure determinabile dalla disposizione, considerato il ristretto arco temporale entro il quale, diversamente, i medesimi uffici sarebbero stati tenuti a gestire le ordinarie procedure di rinnovo dei permessi di cui trattasi.
  Relativamente all'articolo 3, concernente l'assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che l'onere indicato dalle norme in relazione all'assistenza dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina è coerente con i dati e le ipotesi sottostanti la Pag. 42quantificazione proposta dalla relazione tecnica. Osserva che, in base al tenore letterale delle norme, infatti, poiché le somme erogate ai comuni che sostengono spese sono corrisposte non più a titolo di rimborso bensì di semplice contributo, l'onere che ne consegue può essere configurato quale tetto massimo di spesa. Rileva, tuttavia, che per quanto riguarda l'imputazione dell'onere all'esercizio 2023, la limitazione della spettanza dei contributi al periodo 4 marzo-31 dicembre 2023 è esplicitata dalla sola relazione tecnica, mentre il testo della disposizione, da un lato, prevede che le istanze finalizzate al riconoscimento del contributo possano essere presentate dai comuni interessati fino al 30 settembre 2024, dall'altro, stabilisce invece che l'incremento delle risorse commissariali avvenga solo nel 2023. Su tale aspetto ritiene che sia pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo ai fini della valutazione di eventuali effetti, anche in termini di fabbisogno e indebitamento netto, negli esercizi successivi al 2023. Infine, ritiene altresì opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle ragioni per le quali, nel prospetto riepilogativo degli oneri, la spesa è stata registrata come spesa in conto capitale ai fini del saldo netto da finanziare.
  Rispetto all'articolo 4, concernente la commissione nazionale per il diritto di asilo, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento al comma 1, pur prendendo atto dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica ai fini della stima dell'onere recato dalla disposizione, evidenzia che a fronte di quanto previsto da quest'ultima, che consente l'avvalimento da parte del Ministero dell'interno di 10 unità di personale in regime di somministrazione per l'intero 2023 nel limite di spesa di 150.000 euro complessivi, la relazione tecnica quantifica un onere di euro 135.731,88 per un impiego del medesimo personale riferito invece a soli tre mesi del 2023. Al riguardo, ritiene pertanto opportuno acquisire ulteriori elementi informativi volti a confermare la prudenzialità dell'ipotesi di quantificazione assunta dalla relazione tecnica in merito alla durata d'impiego del suddetto personale; ciò anche in considerazione del fatto che la norma appare espressamente finalizzata a far fronte all'eccezionale volume di richieste di protezione internazionale connesse al conflitto bellico attualmente in corso in Ucraina.
  Relativamente all'articolo 5, commi 2 e 3, concernente la copertura degli oneri recati dal decreto, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che la norma in esame provvede alla copertura della gran parte degli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 276,6 milioni a fronte di 299,4 milioni di euro complessivi, mediante puntuali riduzioni di programmi di spesa iscritti negli stati di previsione dei Ministeri indicati all'allegato 1. A questo riguardo ritiene necessario rilevare che le riduzioni disposte dal presente provvedimento si aggiungono a quelle già applicate a valere sui predetti stati di previsione, all'atto della presentazione del disegno di legge di bilancio per gli anni 2023-2025. Ricorda che in quella sede infatti, per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2022, sono state definite riduzioni di spesa, in termini di indebitamento netto, per ciascun Ministero, complessivamente pari a 800 milioni di euro per l'anno 2023, 1.200 milioni di euro per l'anno 2024 e 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, ai sensi dell'articolo 22-bis della legge n. 196 del 2009. Tutto ciò considerato e visto che in numerosi casi il presente provvedimento e il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recano riduzioni ai medesimi programmi di spesa, ritiene necessario che il Governo chiarisca se le amministrazioni interessate potranno dare attuazione alle riduzioni previste dal presente provvedimento senza compromettere l'ordinato svolgimento dell'attività amministrativa e senza pregiudicare il rispetto della normativa europea in materia di tempestività dei pagamenti recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo n. 231 del 2002, anche in considerazione del fatto che le riduzioni in questione sono disposte nei primi mesi dell'anno ossia in un momento nel quale l'esercizio finanziario risulta ben lungi dalla conclusione e i risparmi conseguibili Pag. 43non sono ancora concretamente riscontrabili attraverso la verifica dell'effettivo mancato utilizzo delle disponibilità di bilancio. Ritiene infine opportuno che il Governo fornisca un quadro riassuntivo dei programmi di spesa su cui intervengono sia il decreto in esame sia il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con l'indicazione delle riduzioni complessivamente operate.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2, lettere a) e b), dell'articolo 5 fa fronte agli oneri derivanti dalle seguenti misure: l'incremento, disposto dall'articolo 1, comma 4, delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza, per un importo pari a 137.851.305 euro per l'anno 2023; l'incremento, disposto dall'articolo 1, comma 5, del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, per un importo pari a 52.295.898 euro per l'anno 2023; l'incremento, disposto dall'articolo 3, comma 3, delle risorse attribuite al Commissario delegato per le attività di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, per un importo pari a 47.711.000 euro per l'anno 2023; l'incremento, disposto dall'articolo 5, comma 1, del Fondo per le emergenze nazionali, per un importo pari a 61.530.597 euro per l'anno 2023.
  Fa quindi presente che ai suddetti oneri, complessivamente quantificati in 299.388.800 euro per l'anno 2023, si provvede: quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto, concernenti determinati programmi di spesa iscritti nel vigente bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a); quanto a 22.800.000 euro, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 148, della legge n. 388 del 2000, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b).
  Con riferimento alla prima modalità di copertura, ritiene necessario rappresentare che essa – sebbene utilizzata più volte, anche di recente, in precedenti provvedimenti – sembrerebbe prefigurare una copertura a valere su stanziamenti di bilancio non espressamente prevista dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, considerando altresì che, per ciascun programma di spesa compreso nell'allegato 1 al presente decreto, la riduzione delle rispettive dotazioni di competenza e di cassa è indicata mediante un dato aggregato, con una modalità che non consente, in assenza di ulteriori specificazioni, una puntuale verifica in sede parlamentare circa le autorizzazioni legislative di spesa concretamente incise dalla riduzione medesima, che – come si evince dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica – consistono esclusivamente in risorse di natura corrente. Nel ribadire dunque l'opportunità di acquisire elementi di maggior dettaglio in ordine agli stanziamenti di bilancio interessati dalla disposizione in esame, anche al fine di escludere che le dotazioni oggetto di riduzione ricomprendano poste di bilancio relative a spese di carattere obbligatorio, i cosiddetti oneri inderogabili, che come tali non risultano in linea di principio rimodulabili rispetto agli stanziamenti previsti a legislazione vigente, evidenzia la necessità che il Governo confermi, da un lato, che le risorse indicate a copertura siano effettivamente disponibili, dall'altro, che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime, anche in considerazione del limitato lasso di tempo trascorso dall'inizio dell'esercizio finanziario interessato. In tale contesto, fa peraltro presente che il comma 3 dell'articolo 5 prevede che, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da inviare alle Commissioni parlamentari per l'espressione del relativo parere, che si esprimono entro quindici giorni, possono essere disposte variazioni Pag. 44compensative, in termini di competenza e di cassa, in ciascuno stato di previsione della spesa, tra gli stanziamenti di cui all'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, fermo restando il divieto di utilizzare gli stanziamenti di conto capitale per compensare spese correnti.
  Tutto ciò premesso, da un punto di vista formale segnala l'opportunità di integrare la disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), al fine di specificare che le risorse ivi reperite derivano da una corrispondente riduzione «degli stanziamenti di parte corrente, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto», conformemente a quanto rappresentato nel medesimo allegato e nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento. Rileva che potrebbe, altresì, valutarsi la possibilità di chiarire espressamente che i decreti di cui al comma 3 siano trasmessi «alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari». Su entrambi questi aspetti, ritiene che sia comunque utile acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento alla seconda modalità di copertura, anch'essa più volte utilizzata in passato, rammenta che le risorse in questione sono quelle derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, di cui si prevede – ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della citata legge n. 388 del 2000 – la destinazione ad iniziative a vantaggio dei consumatori. Tanto premesso, fermo restando che – per quanto ciò non sia espressamente riportato nella relazione tecnica, a differenza di quanto rilevato in riferimento ad analoghi precedenti – tale utilizzo sembrerebbe configurare in sostanza una limitazione alla riassegnazione alla spesa dei citati proventi, ritiene che sia necessario acquisire dal Governo, da un lato, un'indicazione circa l'ammontare dei proventi effettivamente registrati alla data del 22 febbraio 2023, al fine di valutarne la congruità rispetto agli oneri oggetto di copertura, dall'altro, una rassicurazione in ordine al fatto che l'utilizzo delle risorse in parola non sia suscettibile di compromettere la realizzazione delle specifiche finalità sottese al citato articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000, che fossero eventualmente già state programmate a valere sulle risorse medesime.
  Infine, segnala che l'articolo 5, comma 4, stabilisce che, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e che il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, possa disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

  La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane.
C. 977 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e degli emendamenti ad esso riferiti.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, ricorda che il disegno di legge, di iniziativa governativa, già approvato con modifiche dal Senato della Repubblica, conferisce al Governo deleghe legislative in materia di politiche in favore delle persone anziane e che il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica che risulta Pag. 45tuttora in gran parte utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni.
  Con riferimento all'articolo 2, che definisce l'oggetto, i princìpi e i criteri direttivi generali, in merito ai profili di quantificazione, fermo restando quanto dirà in seguito relativamente all'articolo 8, nel rilevare che la disposizione in esame reca i princìpi e i criteri direttivi generali ai fini dell'esercizio delle deleghe contenute nel presente provvedimento, osserva in primo luogo che alcuni dei predetti princìpi e criteri direttivi dovranno essere attuati, per espressa previsione normativa, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente ovvero nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge. Riguardo a quest'ultimo limite, appare necessario, a suo avviso, che il Governo chiarisca se con esso si intenda fare riferimento alle risorse previste dall'articolo 8 ai fini dell'attuazione delle deleghe contenute nel presente provvedimento nonché a quelle reperibili, ove necessario, attraverso la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamata al comma 4 del medesimo articolo 8, ossia mediante successivi provvedimenti legislativi che dovranno entrare in vigore contestualmente o prima dell'adozione dei decreti legislativi con cui le deleghe stesse saranno esercitate.
  Ciò posto, rileva altresì che, diversamente dai princìpi e criteri direttivi dianzi menzionati, il principio e criterio direttivo generale di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 2, prevedendo il riconoscimento di un vero e proprio diritto delle persone anziane alla somministrazione di cure palliative domiciliari e presso hospice, pur essendo suscettibile di determinare oneri, coerentemente con la nozione di diritto soggettivo, non prevede invece alcun vincolo di carattere finanziario. In proposito, ritiene pertanto necessario che il Governo chiarisca con quali risorse si intenda provvedere all'attuazione di tale principio e criterio direttivo, posto che, da un lato, esso non risulta delimitabile nell'ambito di un tetto di spesa, dall'altro, la relazione tecnica non fornisce al riguardo alcuna indicazione.
  Con riferimento all'articolo 2, commi da 3 a 5, concernente il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento all'istituzione del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), evidenzia che la relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e precisa che la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del nuovo comitato nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. In proposito, evidenzia che dovrebbe essere acquisita una conferma da parte del Governo circa l'effettiva possibilità per la Presidenza del Consiglio di assicurare l'operatività del CIPA nel rispetto della citata clausola di invarianza finanziaria, tenuto conto sia delle particolari attività assegnate al Comitato – tra le quali segnala la promozione dell'integrazione dei sistemi informativi di tutti i soggetti competenti alla valutazione e all'erogazione dei servizi e degli interventi in ambito statale e territoriale e l'adozione di un sistema di monitoraggio nazionale – sia del fatto che la disposizione – diversamente da quanto avvenuto in passato in relazione a norme di analogo contenuto – non esclude espressamente che vengano corrisposti emolumenti a qualsiasi titolo in favore dei componenti del Comitato. Infine, rileva che la norma, nell'assegnare al CIPA il compito di provvedere all'adozione di un «Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana», prevede che detto Piano sostituisca il Piano per la non autosufficienza. In proposito, considerato che il nuovo Piano, almeno stando al tenore letterale della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) – peraltro di contenuto immediatamente precettivo –, non sembrerebbe rivolto ai soggetti non autosufficienti che non siano al tempo stesso anziani, ritiene necessario che venga chiarito in quale modo si intenda far fronte alle prestazioni a favore di questi ultimi, posto Pag. 46che esse attualmente sono assicurate dal Piano per le non autosufficienze, che per effetto della norma in esame sembrerebbe dover essere soppresso. Rileva che una possibile soluzione potrebbe essere quella di prevedere accanto al «Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana» un apposito Piano per la non autosufficienza dedicato alle persone non anziane a cui potrebbe essere destinata quota parte delle risorse del Fondo per le non autosufficienze alla luce di quanto previsto dal successivo articolo 8, comma 1. Quest'ultima disposizione, infatti, includendo il Fondo per le non autosufficienze tra le risorse da utilizzare per l'attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge solo limitatamente a quelle disponibili per le prestazioni in favore delle persone anziane non autosufficienti, sembra implicitamente mantenere la loro originaria finalizzazione alle risorse destinate alle persone non anziane e non autosufficienti. Su tali profili appare comunque necessario, a suo avviso, acquisire l'avviso del Governo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 5 dell'articolo 2 prevede che all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, che dispongono l'istituzione del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), definendone i compiti e la composizione, la Presidenza del Consiglio dei ministri, presso cui è istituito il CIPA, provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sul proprio bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, fermo quanto rilevato in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare.
  Per quanto concerne gli articoli 3, 4 e 5, che recano le deleghe al Governo in materia di politiche per l'invecchiamento attivo, assistenza sociale e sanitaria, cura e assistenza a lungo termine delle persone anziane anche non autosufficienti, in merito ai profili di quantificazione, fermo restando quanto dirà in seguito relativamente all'articolo 8, con riferimento agli specifici princìpi e criteri direttivi recati dagli articoli 3, 4 e 5, rinvia alle osservazioni formulate con riguardo ai princìpi e criteri direttivi di carattere generale di cui all'articolo 2, sia per quanto riguarda i princìpi e criteri direttivi che recano vincoli di carattere finanziario, sia per quanto concerne il diritto all'accesso alle cure palliative, richiamato, in questo caso, dal principio e criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera o).
  Con riferimento all'articolo 8, recante disposizioni finanziarie, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che l'articolo 8 individua le risorse con cui si dovrà provvedere all'attuazione delle deleghe conferite ai sensi degli articoli da 2 a 5. Rileva che a fronte di tali risorse, peraltro, si evidenziano numerosi princìpi e criteri direttivi suscettibili di determinare oneri a carico della finanza pubblica. Ciò stante, segnala che l'articolo 8, a presidio della compensatività degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione del provvedimento, reca una clausola generale di invarianza finanziaria, di cui al comma 5, che prevede che dall'attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, conseguentemente, agli adempimenti derivanti dai decreti delegati, le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Infine, fa presente che il comma 4 dell'articolo 8 prevede altresì che, in caso di insufficienza delle risorse previste a copertura degli oneri, si possa ricorrere alla procedura disciplinata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che consente, all'atto dell'esercizio delle deleghe, di reperire ulteriori risorse mediante successivi provvedimenti legislativi che dovranno entrare in vigore contestualmente o prima dell'adozione dei relativi decreti legislativi.
  In sostanza, ai fini dell'attuazione del provvedimento evidenzia come, da un lato, venga prefigurata una cornice finanziaria non individuata in termini numerici, ma commisurata a risorse già stanziate e destinatePag. 47 ad una serie di benefici, che saranno modificati o riordinati per effetto dell'esercizio delle deleghe, dall'altro lato, venga previsto il reperimento di ulteriori risorse, in caso di necessità, mediante l'applicazione della procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.
  Fa presente che si tratta di un meccanismo di copertura, peraltro già utilizzato in precedenti occasioni, che se da un lato risulta dotato della flessibilità necessaria soprattutto in caso di deleghe particolarmente complesse, come quella in esame, dall'altro si traduce in un rinvio al momento dell'esercizio delle deleghe, non solo della quantificazione degli effetti finanziari negativi da esse derivanti – peraltro non sempre delimitabili nell'ambito di un tetto di spesa – ma anche delle risorse destinate a farvi fronte, posto che anche queste ultime dipenderanno dai contenuti dei successivi decreti legislativi, che saranno chiamati a definire aspetti della riforma che incidono sia sulla quantificazione degli oneri sia su quella delle risorse necessarie a farvi fronte, come ad esempio nel caso della definizione di soggetto anziano. Segnala come tutto ciò, per altro, implichi il rischio che, qualora in sede di attuazione delle deleghe, si accerti che le risorse utilizzabili a copertura risultino insufficienti, le deleghe stesse non possano essere esercitate, in tutto o in parte, fino a quando non siano reperite le occorrenti risorse finanziarie attraverso appositi provvedimenti legislativi e che gli stessi non siano entrati in vigore. Anche al fine di ridurre tale rischio, appare pertanto opportuno, a suo avviso, che il Governo quantifichi fin d'ora, almeno in via di prima approssimazione, sia le risorse che si ritiene di poter recuperare per effetto del riordino e dalla modificazione degli interventi attualmente in essere, sia i previsti utilizzi delle stesse in relazione alle misure che la legge delega in esame prefigura, fermo restando che, per una puntuale quantificazione degli oneri e per una verifica degli stessi e delle relative coperture in sede parlamentare, si dovrà comunque attendere la fase di esame degli schemi dei decreti legislativi.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 8, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 4, dispone che all'attuazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 si provvede mediante le risorse derivanti dal riordino e dalla modificazione delle misure nell'ambito del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge n. 296 del 2006, del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge n. 328 del 2000 e del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015, limitatamente alle risorse disponibili previste per le prestazioni in favore delle persone anziane e anziane non autosufficienti; del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 254, della legge n. 205 del 2017, come incrementato ad opera dell'articolo 1, comma 483, della legge n. 145 del 2018, limitatamente alle risorse disponibili previste per le prestazioni in favore delle persone anziane e anziane non autosufficienti e del Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 1, commi 1250, 1251 e 1252, della legge n. 296 del 2006, per il finanziamento delle attività di informazione e comunicazione a sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari.
  Al riguardo, rappresenta che dal decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2023-2025, risulta che il Fondo per le non autosufficienze, iscritto sul capitolo 3538 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, presenta una dotazione di 865,3 milioni di euro per l'anno 2023, 913,6 milioni per l'anno 2024 e 962,3 milioni per l'anno 2025; il Fondo nazionale per le politiche sociali, iscritto sul capitolo 3671 del medesimo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, presenta una dotazione di circa 391 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025; il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, iscritto sul capitolo 3550 del medesimo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, presenta Pag. 48una dotazione di 622 milioni di euro per l'anno 2023 e di 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025; il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver è iscritto sul capitolo 2090 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e presenta una dotazione pari a circa 25,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025 e che il Fondo per le politiche della famiglia è iscritto sul capitolo 2102 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e presenta una dotazione pari a circa 104 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025.
  Nel rilevare che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), le risorse che potranno essere utilizzate a fini di copertura derivano dal riordino o dalla modificazione di misure finanziate dai fondi ivi indicati esclusivamente con riferimento alle prestazioni in favore delle persone anziane e anziane non autosufficienti e, ai sensi della successiva lettera c), potranno essere utilizzate solo le risorse del Fondo per le politiche della famiglia destinate al finanziamento delle attività di informazione e comunicazione a sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari, ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibile quantificazione ex ante di tali risorse nell'ambito dei fondi richiamati.
  Fa presente che il successivo comma 2 prevede che alla realizzazione degli obiettivi di cui alla legge delega concorrono, in via programmatica, le risorse disponibili nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, compatibilmente con le procedure previste per l'attivazione delle risorse stesse e fermo restando il conseguimento dei relativi obiettivi e traguardi, relative alla Missione 5, componente 2, investimento 1.1, per il sostegno alle persone vulnerabili e per la prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti e alla Missione 6, componente 1, investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 per la realizzazione delle Case della comunità e per la presa in carico della persona, per il potenziamento dei servizi domiciliari e della telemedicina, nonché per il rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle strutture quali gli Ospedali di comunità.
  Al riguardo, segnala che alla Missione 5, componente 2, investimento 1.1, sono destinate risorse complessivamente pari a circa 500 milioni di euro, di cui 373,5 milioni di euro sono indirizzate alle linee di attività riferite alle persone anziane (sub-investimenti 1.1.2 – Azioni per una vita autonoma e deistituzionalizzazione per gli anziani, per risorse complessive pari a 307,5 milioni di euro, e 1.1.3 – Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale, per risorse complessive pari a 66 milioni di euro). Con riferimento alla Missione 6, componente 1, segnala che l'investimento 1.1 – Case della Comunità e presa in carico della persona, reca risorse pari a 2 miliardi di euro, l'investimento 1.2 – Casa come primo luogo di cura e telemedicina, reca risorse pari a 4 miliardi di euro e l'investimento 1.3 – Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) infine, reca risorse pari a 1 miliardo di euro. Inoltre, rileva che, ai sensi del medesimo comma 2, si prevede che concorrano alla realizzazione degli obiettivi di cui alla legge delega anche le risorse previste nell'ambito del Programma nazionale «Inclusione e lotta alla povertà» della programmazione 2021-2027, compatibilmente con le procedure previste per l'attivazione delle predette risorse dalla normativa europea di settore. Con riferimento a tali ultime risorse, segnala che il Programma nazionale «Inclusione e lotta alla povertà», relativo alla programmazione 2021-2027, è stato approvato dalla Commissione europea il 1° dicembre 2022 e che, tra finanziamento europeo e cofinanziamento nazionale, reca complessivamente risorse pari a oltre 4 miliardi di euro. In proposito, osserva che le risorse richiamate non sembrano concorrere direttamente alla Pag. 49copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento e dall'attuazione delle deleghe legislative di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, rappresentando piuttosto un elemento che contribuisce a delineare la cornice finanziaria all'interno della quale sarà possibile adottare misure in favore delle persone anziane. In proposito, evidenzia come sarebbe opportuna una conferma da parte del Governo.
  Fermo restando quanto già osservato in merito ai profili di quantificazione, non ha, invece, osservazioni da formulare rispetto alle clausole di invarianza finanziaria previste dai commi 3 e 5 dell'articolo 8, nonché con riferimento alle disposizioni del successivo comma 4, che disciplina il procedimento di adozione dei decreti legislativi in caso di insufficienza delle risorse disponibili ai fini della copertura degli oneri derivanti dai decreti stessi.

  La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato), evidenzia che all'attuazione dei princìpi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, che richiamano espressamente i limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge oppure stabiliscono che i decreti legislativi ivi previsti dovranno provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, si farà fronte mediante le fonti di copertura complessivamente previste dall'articolo 8, nonché, ove necessario, attraverso le risorse reperite mediante successivi provvedimenti legislativi che dovranno entrare in vigore contestualmente o prima dell'adozione dei decreti legislativi con cui le deleghe stesse saranno esercitate, sulla base della procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamata dal comma 4 del medesimo articolo 8.
  Con riferimento ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), e all'articolo 4, comma 2, lettera o), che prevedono il riconoscimento alle persone anziane del diritto alla somministrazione di cure palliative domiciliari e presso hospice, fa presente che le predette prestazioni rientrano nei livelli essenziali di assistenza e, pertanto, ad esse si farà fronte, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, mediante le risorse previste a legislazione vigente derivanti dal trasferimento alle regioni e alle province autonome delle relative quote del Fondo sanitario nazionale nell'ambito dei livelli essenziali dell'assistenza sanitaria.
  Evidenzia che ai componenti del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana, istituito dall'articolo 2, comma 3, non verranno corrisposti emolumenti o indennità, giacché agli stessi non spettano istituzionalmente compensi aggiuntivi per la partecipazione alle riunioni, e il supporto alle relative attività verrà assicurato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri mediante l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sul proprio bilancio, non determinando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Conferma che il Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), sostituirà il Piano per la non autosufficienza esclusivamente per la parte inerente alla popolazione anziana, mentre per tutte le altre persone non autosufficienti continuerà ad essere elaborato il Piano per la non autosufficienza, secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
  Fa presente che le risorse derivanti dal riordino e dalla modificazione delle misure finanziate a valere sui Fondi di cui all'articolo 8, comma 1, limitatamente ai profili considerati dalla medesima disposizione, potranno essere puntualmente quantificate solo in sede di adozione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente provvedimento.
  Specifica che le risorse del PNRR e del Programma nazionale «Inclusione e lotta alla povertà» della programmazione 2021-2027, richiamate dall'articolo 8, comma 2, non concorrono direttamente alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento, ma contribuiscono,Pag. 50 in via programmatica, a delineare la cornice finanziaria all'interno della quale saranno inseriti i provvedimenti attuativi della legge delega, compatibilmente con le procedure previste ai fini dell'attivazione delle risorse nell'ambito delle rispettive programmazioni.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) esprime perplessità sul fatto che l'inserimento nei livelli essenziali delle prestazioni del diritto alla somministrazione di cure palliative domiciliari e presso hospice, in quanto configurati come diritti soggettivi non comprimibili entro un tetto di spesa, possa avvenire ad invarianza finanziaria. In proposito, esprime il timore che si farà fronte ai nuovi e maggiori oneri derivanti da tale previsione riducendo le risorse stanziante per altre categorie di livelli essenziali delle prestazioni. In merito al Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana, osserva come spesso si provveda a istituire organi e a conferire loro funzioni senza prevedere adeguate retribuzioni. Evidenzia, infatti, che il provvedimento, di cui condivide la finalità e lo spirito, ha un grande difetto, ossia la mancanza di adeguate risorse finanziarie per far fronte agli obiettivi che si pone. Ribadisce la richiesta già formulata dalla relatrice al Governo in merito a un'indicazione, anche sommaria, delle risorse riferite agli interventi in favore delle persone anziane che potranno essere oggetto di riordino e modificazione, secondo quanto disposto dall'articolo 8 del provvedimento in esame.

  La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, replicando all'onorevole Guerra, evidenzia che maggiori elementi di dettaglio sono contenuti nella relazione tecnica aggiornata testé depositata agli atti della Commissione. In particolare, per quanto riguarda il riconoscimento del diritto alla somministrazione di cure palliative domiciliari e presso hospice conferma quanto dichiarato in precedenza, ossia che le predette prestazioni già a legislazione vigente rientrano nei livelli essenziali di assistenza e, pertanto, ad esse si farà fronte, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, mediante le risorse previste a legislazione vigente derivanti dal trasferimento alle regioni e alle province autonome delle relative quote del Fondo sanitario nazionale nell'ambito dei livelli essenziali dell'assistenza sanitaria.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminati il disegno di legge C. 977 Governo, recante deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane;

   preso atto degli elementi risultanti dalla relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    all'attuazione dei princìpi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, che richiamano espressamente i limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge oppure stabiliscono che i decreti legislativi ivi previsti dovranno provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, si farà fronte mediante le fonti di copertura complessivamente previste dall'articolo 8, nonché, ove necessario, attraverso le risorse reperite mediante successivi provvedimenti legislativi che dovranno entrare in vigore contestualmente o prima dell'adozione dei decreti legislativi con cui le deleghe stesse saranno esercitate, sulla base della procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamata dal comma 4 del medesimo articolo 8;

    con riferimento ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), e all'articolo 4, comma 2, lettera o), che prevedono il riconoscimento alle persone anziane del diritto alla somministrazione di cure palliative domiciliari e presso hospice, le predette prestazioni rientrano nei livelli essenziali di assistenza e, pertanto, ad esse si farà fronte, ai sensi Pag. 51dell'articolo 8, comma 3, mediante le risorse previste a legislazione vigente derivanti dal trasferimento alle regioni e alle province autonome delle relative quote del Fondo sanitario nazionale nell'ambito dei livelli essenziali dell'assistenza sanitaria;

    ai componenti del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana, istituito dall'articolo 2, comma 3, non verranno corrisposti emolumenti o indennità, giacché agli stessi non spettano istituzionalmente compensi aggiuntivi per la partecipazione alle riunioni, e il supporto alle relative attività verrà assicurato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri mediante l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sul proprio bilancio, non determinando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    il Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), sostituirà il Piano per la non autosufficienza esclusivamente per la parte inerente alla popolazione anziana, mentre per tutte le altre persone non autosufficienti continuerà ad essere elaborato il Piano per la non autosufficienza, secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;

    le risorse derivanti dal riordino e dalla modificazione delle misure finanziate a valere sui Fondi di cui all'articolo 8, comma 1, limitatamente ai profili considerati dalla medesima disposizione, potranno essere puntualmente quantificate solo in sede di adozione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente provvedimento;

    le risorse del PNRR e del Programma nazionale “Inclusione e lotta alla povertà” della programmazione 2021-2027, richiamate dall'articolo 8, comma 2, non concorrono direttamente alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento, ma contribuiscono, in via programmatica, a delineare la cornice finanziaria all'interno della quale saranno inseriti i provvedimenti attuativi della legge delega, compatibilmente con le procedure previste ai fini dell'attivazione delle risorse nell'ambito delle rispettive programmazioni,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In merito alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

   Quartini 1.4, che reca una serie di disposizioni volte al riconoscimento e al sostegno dell'attività del caregiver familiare, prevedendo, tra l'altro, il riconoscimento di specifiche prestazioni di carattere economico e sociale da parte dell'INPS in favore dei caregiver conviventi con l'assistito, che non siano lavoratori autonomi né titolari di rapporto di lavoro dipendente o di pensione con ISEE non superiore a 30.000 euro. Ai relativi oneri, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che, tuttavia, sulla base di un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, per l'anno 2023 non reca le occorrenti disponibilità;

   Zanella 2.5, che prevede che all'attuazione delle deleghe di cui al presente provvedimento si provveda nell'ambito di risorse aggiuntive occorrenti stanziate con apposito provvedimento legislativo;

Pag. 52

   Malavasi 8.2, che è volta a prevedere, per l'attuazione degli articoli da 2 a 5, lo stanziamento di risorse aggiuntive mediante un processo di progressivo incremento dei Fondi indicati dal comma 1 dell'articolo 8 e il potenziamento di un fondo pubblico e universale per la non autosufficienza, nonché l'incremento del Fondo sanitario nazionale allo scopo di provvedere all'erogazione delle prestazioni sanitarie, sopprimendo il limite delle risorse previste a legislazione vigente di cui al comma 3 del medesimo articolo 8, non indicando tuttavia la quantificazione degli oneri derivanti da tali modifiche né la relativa copertura finanziaria;

   Quartini 8.3, che prevede l'incremento delle risorse dei Fondi di cui al comma 1 dell'articolo 8, i cui interventi sono oggetto di riordino e di modifica ai fini della copertura finanziaria del provvedimento, senza tuttavia prevedere la quantificazione degli oneri derivanti da tale incremento né la corrispondente copertura finanziaria;

   Malavasi 8.9, che prevede che il Governo proceda al progressivo adeguamento del Fondo nazionale per la non autosufficienza in esito alla verifica dei contenuti dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe conferite con il provvedimento in esame, non indicando tuttavia la quantificazione degli oneri né la relativa copertura finanziaria;

   Di Lauro 8.10, che è volta a incrementare il Fondo sanitario nazionale di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, senza tuttavia indicare la relativa copertura finanziaria;

   Marianna Ricciardi 8.11, che è volta a sopprimere la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle deleghe conferite con il provvedimento in esame, di cui al comma 5 dell'articolo 8.

  Ritiene, altresì, opportuno acquisire l'avviso del Governo sulle seguenti proposte emendative:

   Bonetti 1.6, che assegna, tra l'altro, al Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, il compito di effettuare, avvalendosi di AGENAS, il censimento di tutte le RSA accreditate operanti in ambito nazionale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, come previsto dal comma 5 dell'articolo 2 del provvedimento in esame;

   Zanella 2.4, che estende l'applicazione delle deleghe di cui al disegno di legge anche alle persone non autosufficienti che non siano anziane. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, tenendo anche conto del fatto che il riordino e la modifica delle misure finanziate dai fondi indicati dall'articolo 8, comma 1, si riferiscono esclusivamente a prestazioni nei confronti delle persone anziane;

   Di Lauro 2.17 e Ruffino 2.20, che, nel modificare il criterio direttivo di cui alla lettera d), eliminano il riferimento ai limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge ai fini dell'attuazione del diritto delle persone anziane a determinarsi in maniera indipendente, libera, informata e consapevole con riferimento alle decisioni che riguardano la loro assistenza. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative, tenendo conto in ogni caso delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame e di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

   Ruffino 2.24, che inserisce tra i princìpi e criteri direttivi generali a cui si Pag. 53attiene il Governo nell'esercizio delle deleghe di cui al presente provvedimento l'introduzione, nell'ambito della titolarità del Servizio sanitario nazionale e con una compartecipazione finanziaria, di un contributo universalistico per la tutela negli atti della vita quotidiana degli anziani malati cronici non autosufficienti attraverso la valutazione del grado di non autosufficienza abbinato a un budget di cura, finanziato al 50 per cento dal Servizio sanitario nazionale e al 50 per cento dall'utente ovvero dall'ente locale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

   Zanella 2.26, che prevede, in particolare, che all'attuazione del criterio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), in materia di promozione della valutazione multidimensionale bio-psico-sociale delle capacità e dei bisogni di natura sociale, sanitaria e sociosanitaria ai fini dell'accesso a un continuum di servizi per le persone anziane fragili e per le persone anziane non autosufficienti, centrato sulle necessità della persona e del suo contesto familiare e sulla effettiva presa in carico del paziente anziano, si faccia fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e degli stanziamenti aggiuntivi disposti con provvedimento legislativo, anche in deroga alle facoltà assunzionali vigenti degli enti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, tenendo conto in ogni caso delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame e di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

   Di Lauro 2.28, che, in particolare, sopprime la previsione per cui la promozione della valutazione multidimensionale bio-psico-sociale delle capacità e dei bisogni di natura sociale, sanitaria e sociosanitaria ai fini dell'accesso a un continuum di servizi per le persone anziane fragili e per le persone anziane non autosufficienti, centrato sulle necessità della persona e del suo contesto familiare e sulla effettiva presa in carico del paziente anziano avvenga nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e delle facoltà assunzionali degli enti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, tenendo conto in ogni caso delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame e di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

   Sportiello 2.32 e Marianna Ricciardi 2.33, che prevedono che la promozione del miglioramento delle condizioni materiali e di benessere bio-psico-sociale delle famiglie degli anziani fragili o non autosufficienti e di tutti coloro i quali sono impegnati nella loro cura avvenga mediante un incremento strutturale delle risorse disponibili a legislazione vigente, anziché mediante una loro allocazione più razionale ed efficace, come attualmente previsto. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative, tenendo conto in ogni caso delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame e di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

   Malavasi 2.34, che prevede che, con provvedimenti successivi, sia garantito l'aggiornamento biennale delle prestazioni relative agli anziani fragili o non autosufficienti nell'ambito dei LEPS. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, tenendo conto, in ogni caso, delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame e di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della Pag. 54legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

   Sportiello 2.42, che prevede che il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana realizzi, anziché promuovere, come attualmente previsto, l'integrazione dei sistemi informativi di tutti i soggetti competenti alla valutazione e all'erogazione dei servizi e degli interventi in ambito statale e territoriale e provveda ad adottare un sistema di monitoraggio nazionale, quale strumento per la rilevazione continuativa delle attività svolte e dei servizi e delle prestazioni resi. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, come previsto dal comma 5 dell'articolo 2 del provvedimento in esame;

   Zanella 2.46, che prevede che la composizione del CIPA sia integrata con tre rappresentanti degli organismi rappresentativi del Terzo settore, della cooperazione sociale e delle imprese sociali. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine all'effettiva possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in particolare escludendo la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

   Marianna Ricciardi 2.47, che prevede che ai lavori del CIPA partecipino con funzioni consultive anche le associazioni e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e delle persone anziane non autosufficienti, nonché gli enti del Terzo settore competenti in materia. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine all'effettiva possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in particolare escludendo la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

   Quartini 3.18, che introduce un ulteriore principio e criterio direttivo volto a prevedere misure, anche di natura fiscale, in favore degli ascendenti che si prendono cura di uno o più nipoti al fine di consentire a entrambi i genitori di questi ultimi di svolgere la propria attività lavorativa. Al riguardo, stante la previsione di misure agevolative di carattere fiscale, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

   Quartini 3.19, che introduce un ulteriore principio e criterio direttivo volto a prevedere l'incentivazione di modalità graduali di uscita dal lavoro. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

   Quartini 3.22, che introduce un ulteriore principio e criterio direttivo volto a prevedere l'istituzione di un Fondo per il finanziamento di progetti a favore dell'invecchiamento attivo. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

   Di Lauro 3.24, che introduce un ulteriore principio e criterio direttivo volto a prevedere l'istituzione di un Osservatorio nazionale per l'invecchiamento attivo. Al Pag. 55riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

   Ciani 3.30 e Sportiello 3.33, che, nel modificare a vario titolo il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), relativo alla valutazione multidimensionale dei bisogni della persona anziana effettuata nell'ambito dei PUA, sopprimono il vincolo rappresentato, ai fini della sua attuazione, dai limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione al principio e criterio di delega nell'ambito delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, tenendo, in ogni caso, conto di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

   Marianna Ricciardi 4.3 e Zanella 4.12, che sono volte a prevedere che gli interventi compresi nella delega di cui all'articolo 4 abbiano ad oggetto – anziché le «persone anziane non autosufficienti», come attualmente stabilito dal provvedimento in esame – le persone anziane e non autosufficienti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, tenendo anche conto del fatto che il riordino e la modifica delle misure finanziate dai fondi indicati dall'articolo 8, comma 1, si riferiscono esclusivamente a prestazioni nei confronti delle persone anziane;

   Zanella 4.5 e Quartini 4.7, che, nel modificare il comma 1 dell'articolo 4, recante l'oggetto della delega ivi conferita al Governo, prevedono, nel quadro del coordinamento e del riordino delle risorse disponibili, l'individuazione di un unico centro di spesa e di responsabilità in ambito LEPS. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative, tenendo conto, in ogni caso, delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame e di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

   Ruffino 4.43, che, nel modificare l'articolo 4, comma 2, lettera l), numero 3), prevede che il budget di cura e assistenza sia composto per il 50 per cento da risorse del Servizio sanitario nazionale, indipendentemente dalla condizione economica del non autosufficiente, e per il 50 per cento da risorse dell'utente o degli enti gestori dei servizi sociali quando egli non ha capacità economiche sufficienti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

   Di Lauro 4.44, che, nel modificare il criterio di delega di cui al comma 2, lettera n), dell'articolo 4 sopprime il riferimento, ivi previsto, al «limiti della capienza e della destinazione delle rispettive risorse». Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, tenendo conto in ogni caso delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame e di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009:

   Marianna Ricciardi 4.46, che, nel modificare il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera n), relativo all'integrazione degli istituti dell'assistenzaPag. 56 domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD), sopprime il vincolo rappresentato, ai fini della sua attuazione, dai limiti della capienza e della destinazione delle risorse degli ATS e del Servizio sanitario nazionale, nonché il riferimento all'efficientamento e alla maggiore efficacia delle risorse disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, tenendo conto in ogni caso delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame e di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

   Ruffino 4.52, che introduce un ulteriore princìpio e criterio direttivo volto a prevedere l'offerta di un piano di assistenza domiciliare tutelare che obbligatoriamente contenga più modalità possibili, quali assegni di cura e buoni servizio per diverse finalità. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

   Marianna Ricciardi 4.59, che, nel modificare il criterio di cui all'articolo 4, comma 2, lettera q), riguardante i servizi residenziali, in riferimento alla rimodulazione del personale, sopprime il limite delle vigenti facoltà assunzionali. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

   Malavasi 4.64, che sostituisce il criterio di cui all'articolo 4, comma 2, lettera r), introducendo il riferimento alle retribuzioni determinate dall'applicazione del CCNL di settore al personale degli enti erogatori, sopprimendo il limite della compatibilità finanziarie di cui alla presente legge. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, tenendo conto in ogni caso delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame e di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

   Quartini 4.65, che, nel modificare il criterio di cui all'articolo 4, comma 2, lettera r), concernente l'aggiornamento e la semplificazione dei criteri riguardanti il personale dei soggetti erogatori pubblici e privati, prevede che tra tali criteri siano inserite apposite clausole sociali orientate a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

   Sportiello 4.101, che inserisce un ulteriore principio e criterio direttivo volto a prevedere l'adozione di un sistema di monitoraggio atto a garantire l'attribuzione della residenza per le persone senza fissa dimora di età superiore ai sessantacinque anni, che hanno stabilito il proprio domicilio nel comune. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

   Di Lauro 5.2, che, nel sostituire i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo Pag. 575, comma 2, lettera a), in materia di politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine, prevede che l'erogazione delle prestazioni sanitarie al domicilio sia a carico del Servizio sanitario nazionale nella misura del 60 per cento dell'importo, senza porre il limite delle risorse di cui all'articolo 8. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

   Di Lauro 5.7, che è volta a prevedere che la prestazione universale graduata di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), numero 1), assorba soltanto l'indennità di accompagnamento ma non le ulteriori prestazioni per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti e il supporto ai familiari che partecipano all'assistenza, di cui all'articolo 1, comma 164, della legge n. 234 del 2021. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

   Malavasi 5.10, che è volta a prevedere che la prestazione universale graduata di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), numero 1), assorba la parte dell'indennità di accompagnamento in misura non superiore al valore della prestazione stessa, anziché l'intera indennità di accompagnamento come previsto nel testo. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

   Di Lauro 5.13, che, in riferimento alla ricognizione e al riordino delle agevolazioni contributive e fiscali, volte a sostenere la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), numero 2), sopprime la possibilità di rimodulare le aliquote e i termini nonché il limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

   Zanella 5.15, che è volta a prevedere tra i criteri di delega l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

   Quartini 5.17, che è volta a prevedere, tra i princìpi e criteri direttivi della delega in materia di politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine, la creazione di nuovi percorsi di formazione e specializzazione degli operatori socio-sanitari da realizzare negli istituti professionali ad indirizzo socio-sanitario che siano omogenei su tutto il territorio nazionale, sopprimendo la clausola di neutralità finanziaria contenuta nell'articolo 5, comma 2, lettera b), numero 2). Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione Pag. 58alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

   Zanella 5.18, che è volta, tra l'altro, a sopprimere la clausola di invarianza finanziaria in riferimento al principio e criterio direttivo della definizione degli standard formativi degli assistenti familiari, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b). Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

   Marianna Ricciardi 5.21, che è volta a sopprimere il limite delle risorse disponibili a legislazione vigente contenuto nel principio e criterio direttivo riferito al miglioramento delle condizioni di vita individuali dei caregiver familiari. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

   Malavasi 5.23, che prevede di introdurre, tra i principi e criteri direttivi concernenti il processo di miglioramento delle condizioni dei caregiver, specifiche tutele nell'ambito previdenziale e assicurativo e per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, interventi di formazione e di certificazione delle competenze professionali acquisite nel corso dell'esperienza maturata, interventi di sostegno, anche psicologico, e forme di partecipazione delle rappresentanze dei caregiver familiari, nell'ambito della programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria a livello nazionale, regionale e locale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, fermo restando il vincolo stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

   Marianna Ricciardi 5.28, che prevede, nell'ambito dei princìpi e criteri direttivi della delega in materia di politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine, la revisione complessiva della disciplina, secondo criteri di equità, della compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza in riferimento alla definizione di rette a carico degli anziani non autosufficienti accolti in presidi residenziali e semiresidenziali. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

   Ruffino 8.4, che, nel prevedere che siano oggetto di riordino e modifica anche le misure finanziate mediante il Fondo sanitario nazionale, sopprime il comma 3 dell'articolo 8 ai sensi del quale al finanziamento delle prestazioni sanitarie si provvede mediante le risorse previste a legislazione vigente derivanti dal trasferimento alle regioni e alle province autonome delle relative quote del citato Fondo. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

   Malavasi 8.5, che prevede, che all'attuazione degli articoli da 2 a 4 si provveda mediante le risorse del Fondo nazionale delle politiche sociali destinate esclusivamente alla non autosufficienza. Al riguardo,Pag. 59 ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa tenendo conto delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame e di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

   Zanella 8.6 e 8.7, che, in riferimento rispettivamente ai Fondi di cui alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8, prevedono che le risorse destinate all'attuazione degli articoli da 2 a 4 siano quelle disponibili previste per le prestazioni a favore delle persone anziane e delle persone non autosufficienti, anziché quelle a favore delle persone anziane e anziane non autosufficienti, come prevede il testo. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari delle proposte emendative;

   Sportiello 8.8, che aggiunge, all'insieme dei Fondi previsti per finanziare l'attuazione degli articoli da 2 a 5, le risorse aggiuntive necessarie a rendere esigibili i LEPS individuati ai sensi della normativa vigente. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009.

   Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, nel presupposto che alle stesse possa darsi attuazione nell'ambito delle risorse complessivamente previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009.

  La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto, in assenza di ulteriori elementi di valutazione, appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.
  Concorda, invece, sull'assenza di profili finanziari problematici per le altre proposte emendative presentate.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede che la rappresentante del Governo motivi in maniera più dettagliata il parere contrario del Governo sulle proposte emendative richiamate dalla relatrice.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP), facendo riferimento alla reazione di alcuni colleghi di maggioranza a seguito della richiesta dell'onorevole Guerra, evidenzia che il suo gruppo non ha assolutamente intenzione di porre in atto un'azione di tipo ostruzionistico, ma si associa semplicemente alle richieste di chiarimento già formulate dalla relatrice.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede alla rappresentante del Governo di approfondire le ragioni del parere contrario sull'emendamento Marianna Ricciardi 2.47, in quanto, a suo avviso, la partecipazione, con funzioni consultive, ai lavori del CIPA delle associazioni e delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e delle persone anziane non autosufficienti, nonché degli enti del Terzo settore competenti in materia non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ritiene in proposito che, se necessario, il Governo potrebbe riformulare l'emendamento prevedendo un'apposita clausola di invarianza finanziaria che escluda la corresponsione di compensi o indennità per la partecipazione alle riunioni.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), ribadendo la richiesta già formulata alla rappresentante del Governo, esprime perplessità sul carattere oneroso dell'emendamento Malavasi 5.10, che è volto a prevedere che la prestazione universale graduata Pag. 60di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), numero 1), assorba la parte dell'indennità di accompagnamento in misura non superiore al valore della prestazione stessa, anziché l'intera indennità di accompagnamento, come previsto nel testo del provvedimento in esame. Tornando a quanto già evidenziato in merito al provvedimento, fa presente che la relazione tecnica aggiornata depositata dalla sottosegretaria non risponde alla sua richiesta in merito alle risorse che si ritiene di poter recuperare per effetto del riordino e della modificazione degli interventi attualmente in essere.

  Marco GRIMALDI (AVS) chiede alla rappresentante del Governo di chiarire il parere contrario sull'emendamento Zanella 2.26, che, a suo avviso, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto prevede che all'attuazione del criterio in materia di promozione della valutazione multidimensionale bio-psico-sociale delle capacità e dei bisogni di natura sociale, sanitaria e sociosanitaria ai fini dell'accesso a un continuum di servizi per le persone anziane fragili e per le persone anziane non autosufficienti, centrato sulle necessità della persona e del suo contesto familiare e sulla effettiva presa in carico del paziente anziano, si faccia fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e degli stanziamenti aggiuntivi disposti con provvedimento legislativo, anche in deroga alle facoltà assunzionali vigenti degli enti. Si associa, inoltre, alle considerazioni esposte dall'onorevole Dell'Olio con riferimento all'emendamento Marianna Ricciardi 2.47. Ritiene, quindi, che su tali proposte emendative, evidentemente prive di effetti finanziari, il Governo si stia esprimendo nel merito poiché il parere appena espresso dalla sottosegretaria Siracusano non può considerarsi, a suo avviso, un parere di natura tecnica, come riconosce essere, invece, il parere sull'emendamento Zanella 5.15, che, seppure condivisibile nel merito, nel prevedere tra i criteri di delega l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, potrebbe determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel concordare con l'onorevole Guerra sull'emendamento Malavasi 5.10, evidenzia che esso stabilisce che il valore della prestazione erogata non sia superiore a quello dell'indennità di accompagnamento già in godimento al soggetto e, pertanto, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO conferma il parere contrario del Governo su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, ribadendo che sulla base degli elementi disponibili le proposte emendative segnalate sono suscettibili di determinare oneri privi di adeguata copertura finanziaria.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), in considerazione della mancata risposta del Governo alle richieste di chiarimento dei deputati dell'opposizione, chiede al Presidente di voler garantire che la Commissione sia posta nelle condizioni di valutare in modo compiuto i profili finanziari dei provvedimenti e delle proposte emendative in esame anche tramite gli elementi e gli approfondimenti forniti dal Governo.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto della richiesta della deputata Guerra, sospende brevemente la seduta per consentire un maggiore approfondimento sulle proposte emendative richiamate dai deputati intervenuti nel corso del dibattito.

  La seduta, sospesa alle 13.50, riprende alle 14.

  La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, nel segnalare che nel breve tempo disponibile non è stato possibile acquisire ulteriori elementi istruttori, non può che ribadire in questa sede la contrarietà del Governo sugli identici emendamenti Zanella 2.26 e Malavasi 2.27, nonché sugli emendamenti Marianna Ricciardi 2.47 e MalavasiPag. 61 5.10, su cui sono in precedenza intervenuti, al fine di sollecitare un supplemento di istruttoria in merito alle loro implicazioni di ordine finanziario, gli onorevoli Grimaldi, Dell'Olio, Guerra e Ubaldo Pagano. In tale contesto, dichiara comunque la piena disponibilità del Governo a valutare positivamente eventuali ordini del giorno che i rispettivi presentatori intendessero presentare in Assemblea e che vertessero sulle finalità e sugli interventi a vario titolo prospettati dalle medesime proposte emendative.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nel prendere atto delle considerazioni testé svolte dalla rappresentante del Governo, fornisce altresì rassicurazioni in merito al fatto che per il futuro sarà sua cura assicurare quanto più possibile un adeguato esame in sede consultiva ad opera della Commissione bilancio delle proposte emendative riferite ai provvedimenti legislativi di volta in volta all'ordine del giorno dell'Assemblea, in ciò concordando con le osservazioni dell'onorevole Guerra circa l'esigenza che in tale peculiare fase dell'attività parlamentare la Commissione medesima sia posta nelle condizioni di effettuare le proprie valutazioni sulla base di ogni utile chiarimento ed elemento di informazione da parte del Governo.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, tenuto conto della discussione svoltasi, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.4, 1.6, 2.4, 2.5, 2.17, 2.20, 2.24, 2.26, 2.28, 2.32, 2.33, 2.34, 2.42, 2.46, 2.47, 3.18, 3.19, 3.22, 3.24, 3.30, 3.33, 4.3, 4.5, 4.7, 4.12, 4.43, 4.44, 4.46, 4.52, 4.59, 4.64, 4.65, 4.101, 5.2, 5.7, 5.10, 5.13, 5.15, 5.17, 5.18, 5.21, 5.23, 5.28, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10 e 8.11, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.05.