CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 marzo 2023
78.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 147

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 15 marzo 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

  La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di denominazione dei prodotti alimentari contenenti proteine vegetali.
C. 746 Carloni.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Davide BERGAMINI (LEGA), relatore, rileva preliminarmente che, come anche evidenziato nella relazione illustrativa, il mercato agroalimentare in questi ultimi anni ha visto il proliferare di alimenti a base vegetale posti in commercio con l'uso distorto di nomi riferiti alla carne e ai prodotti a base di carne, per sfruttarne la notorietà e le analogie che questa suscita nella mente del consumatore.
  Evidenzia, quindi, che la proposta di legge si compone di sette articoli e si propone la finalità di vietare l'uso delle denominazioni legali riferite alla carne ai prodotti costituiti da alimenti vegetali, garantendo, così, le corrette condizioni del mercato agroalimentare e salvaguardando, comunque, i casi particolari legati alla preparazione di prodotti composti che possono contenere sia proteine vegetali che animali.
  L'articolo 1 individua l'ambito di applicazione della legge, precisando, al comma 1, che la finalità è quella di tutelare il patrimonio zootecnico nazionale, riconoscendo il suo elevato valore culturale, socio-economico e ambientale, nonché di fornire un adeguato sostegno alla sua valorizzazione, assicurando, nel contempo, un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori e il loro diritto all'informazione. Il comma 2 prevede che le disposizioni della presente legge si applichino ai prodotti alimentari contenenti proteine vegetali legalmente realizzati e commercializzati nel territorio nazionale.
  L'articolo 2 definisce gli alimenti contenenti proteine vegetali e reca le seguenti definizioni base:

   a) «proteine vegetali»: proteine prodotte o derivanti da organismi appartenenti a tutti i regni diversi dal regno animale;

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   b) «alimenti di origine animale»: prodotti di origine animale e prodotti alimentari da essi derivati;

   c) «denominazione legale»: il nome di un alimento prescritto dalle disposizioni dell'Unione europea a esso applicabili o, in mancanza di tali disposizioni, la denominazione prevista dalla legislazione nazionale dello Stato membro in cui l'alimento è venduto;

   d) «nome descrittivo»: una denominazione dell'alimento, accompagnata, se necessario, dall'indicazione del suo utilizzo, per consentire ai consumatori di individuarne la vera natura e di distinguerlo dagli altri prodotti con i quali potrebbe essere confuso;

   e) «prodotti trasformati»: i prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti non trasformati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera o), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;

   f) «ingrediente»: qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi alimentari e gli enzimi alimentari, o qualsiasi componente di un ingrediente composto, utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare e ancora presente nel prodotto finito, eventualmente in forma modificata. I residui non sono considerati ingredienti.

   L'articolo 3 reca disposizioni in materia di corretta designazione dei prodotti contenenti proteine vegetali, al fine di non indurre il consumatore in errore circa le caratteristiche, gli effetti e le proprietà degli alimenti. A tal fine si introduce il divieto di utilizzo dei nomi riferiti alla carne, o ai prodotti a base di carne, per gli alimenti che contengono proteine vegetali. In particolare è quindi vietato l'uso di:

   a) denominazioni legali riferite alla carne, a una produzione a base di carne o a prodotti ottenuti in prevalenza da carne;

   b) riferimenti a specie animali o a gruppi di specie animali o a una morfologia o a un'anatomia animale;

   c) terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria;

   d) nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali.

   L'articolo 4 prevede che il divieto di cui all'articolo precedente non preclude l'aggiunta di proteine vegetali, aromi o ingredienti ai prodotti di origine animale. È sempre ammesso, comunque, l'uso del nome riferito alla carne, ai prodotti a base di carne o alla preparazione di carne, quando le proteine animali sono effettivamente presenti nel prodotto alimentare contenente proteine vegetali e purché non induca in errore il consumatore quanto all'effettiva natura dell'alimento.
   L'articolo 5, in materia di pietanze pronte, specifica che le denominazioni di cui all'articolo 3 possono essere utilizzate nelle combinazioni di prodotti alimentari di origine animale con altri tipi di prodotti alimentari che, comunque, non sostituiscono né sono alternativi a quelli di origine animale, ma sono aggiunti a essi nell'ambito di tali combinazioni
   L'articolo 6 richiama il mutuo riconoscimento a garanzia della libera circolazione delle merci nel mercato unico. A tal fine, il comma 1 prevede che i prodotti legalmente realizzati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea, in un altro Stato che è parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo o in Turchia non sono soggetti ai requisiti previsti dalla presente legge, a condizione che gli obiettivi generali di sostenibilità finalizzati alla tutela dell'ambiente e della salute umana, animale e vegetale e agli interessi dei consumatori, di cui all'articolo 1, siano riconosciuti dalle disposizioni dello Stato di origine.
   L'articolo 7, in materia di divieti e sanzioni, introduce il divieto di vendita e di distribuzione a titolo gratuito dei prodotti che non rispettano le disposizioni della presente legge. In particolare il comma 1 prevede il divieto di detenere per la vendita o la distribuzione a titolo gratuito nonché vendere o distribuire gratuitamente prodotti alimentari non conformi alle disposizioni della presente legge. Il comma 2, Pag. 149infine, dispone che, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1 nell'ambito dell'attività di impresa, si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 7.500 euro, in relazione alla quantità di prodotto venduta o distribuita a titolo gratuito.

  Marina MARCHETTO ALIPRANDI (FDI) con riferimento alle finalità indicate dall'articolo 1 evidenzia, in via generale, l'opportunità di prevedere anche un esplicito riferimento al benessere degli animali.

  Antonella FORATTINI (PD-IDP) rivolge al relatore una richiesta di chiarimenti circa la portata dell'articolo 3 della proposta di legge in esame, in materia di corretta designazione dei prodotti contenenti proteine vegetali, al fine di poter meglio comprendere quali potrebbero essere le diverse denominazioni dei prodotti in commercio.

  Davide BERGAMINI (LEGA) ribadisce come la finalità dell'intervento normativo sia quella di non indurre in errore il consumatore circa le effettive caratteristiche dei prodotti: sulla scelta delle denominazioni occorre, quindi, fare riferimento alla natura animale o vegetale delle proteine prevalenti contenute nei singoli prodotti.

  Mirco CARLONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per lo sviluppo del settore apistico.
C. 161 Cattoi e C. 706 Ciaburro.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Monica CIABURRO (FDI), relatore, riferisce che le proposte di legge di cui la Commissione avvia l'esame in sede referente recano disposizioni in materia di apicoltura.
  In particolare, le due proposte intervengono in maniera simile su alcune tematiche.
  In particolare, la proposta Cattoi modifica espressamente la legge n. 313 del 2004 in modo da prevedere che l'apicoltura sia considerata come attività di interesse didattico, culturale ed educativo, oltre al già previsto ruolo di conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale, mentre la proposta a sua prima firma fa riferimento alla «valorizzazione della dimensione educativa e didattica» dell'apicoltura come una delle finalità dell'intervento normativo.
  Entrambe le proposte, poi, intervengono sugli accordi che gli enti locali, le scuole di ogni ordine e grado e le strutture di cura possono fare con gli apicoltori per promuovere la conoscenza del ruolo svolto dalle api nel mantenimento dell'ecosistema, anche attraverso la messa a disposizione delle arnie, degli alveari e apiari. Secondo la proposta Cattoi tali accordi saranno parte delle materie su cui il programma apistico dovrà indicare una programmazione delle attività. Anche la proposta a sua prima firma integra le materie sulle quali il programma programmatico apistico deve esprimere i propri indirizzi. Vengono, a tal fine, inseriti: lo sviluppo di campagne promozionali e comunicativo-informative su caratteristiche e distinguibilità del miele italiano; la rimodulazione ed il rafforzamento delle procedure di tracciabilità all'interno delle filiere del miele per permettere un'identificazione più chiara e immediata dell'origine del prodotto, la strutturazione ed il miglioramento dei meccanismi di controllo in campo a seguito di segnalazione di avvelenamenti di api; sviluppo e validazione di tecniche di individuazione dell'adulterazione del miele.
  La proposta a sua prima firma aggiunge, poi, tra le definizioni contenute nell'articolo 2 della legge n. 313 del 2004, quella di miele, da intendersi come «la sostanza dolce naturale che le api producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante che esse Pag. 150bottinano, trasformano combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare». Viene, inoltre, previsto, che al miele non può essere aggiunto alcun ingrediente alimentare né alcun additivo.
  Entrambe le proposte estendono, poi, l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'IVA al servizio di impollinazione e alla pappa reale. Si prevede, infatti, l'introduzione nella Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del riferimento alla «pappa reale o gelatina reale» e al «servizio di impollinazione». Ricorda, al riguardo, che attualmente il servizio di impollinazione, ossia l'affitto delle arnie per il periodo della fioritura, nonché la pappa reale, sono al momento soggetti all'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 22 per cento.
  La proposta a sua prima firma prevede, poi, una delega per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale con l'indicazione dei seguenti princìpi e criteri direttivi cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega: semplificazione e riduzione delle procedure per la vendita e la cessione al dettaglio di prodotti dell'apicoltura presso la sede aziendale, equiparandone il regime a quello dei produttori agricoli che cedono in campo i propri prodotti e permettendo, nel caso delle piccole produzioni, l'esercizio delle attività di smielatura, lavorazione, invasettamento, confezionamento e commercializzazione del prodotto in locali d'uso temporaneo senza cambio destinazione d'uso dei locali medesimi; abolizione dell'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, per gli allevatori apistici che si avvalgono della determinazione del reddito imponibile riferendosi al reddito agrario disponibile; estensione agli apicoltori produttori di idromele, relativamente a tale produzione, delle agevolazioni previste dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; creazione di un meccanismo di tracciabilità del miele prodotto in Italia e di un sistema di etichettatura indicante l'origine del miele commercializzato in Italia, con la finalità di valorizzare le produzioni nazionali e le filiere locali.
  Sono, poi, dettate disposizioni in materia di attività di promozione del settore apistico nazionale, da realizzarsi attraverso apposite campagne di informazione per la promozione della conoscenza delle caratteristiche del miele italiano e dei relativi processi produttivi, delle filiere, dell'origine e della tracciabilità del miele e dei prodotti ad esso analoghi. Per la realizzazione di queste attività è autorizzata la spesa di 80.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

  Mirco CARLONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 15 marzo 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.05.