CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 marzo 2023
78.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 90

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 marzo 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 13.30.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.
Testo unificato Doc. XXII n. 11 e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2023.

  Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che nella precedente seduta la relatrice Schifone ha svolto una relazione introduttiva e che nella seduta odierna la Commissione procederà all'espressione del parere sul provvedimento.
  Invita pertanto la relatrice a illustrare la sua proposta di parere.

  Marta SCHIFONE (FDI), relatrice, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 1), di cui raccomanda l'approvazione.

  Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP) ringrazia la relatrice per aver recepito nella sua proposta di parere un'osservazione proposta dal gruppo del Partito Democratico.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

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Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.
C. 914, approvata dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Walter RIZZETTO, presidente, avverte che nella seduta odierna la Commissione esprimerà il parere di propria competenza.
  Dà la parola al relatore, onorevole Malagola, perché svolga il suo intervento introduttivo e formuli la sua proposta di parere.

  Lorenzo MALAGOLA (FDI), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla III Commissione (Affari esteri) sul disegno di legge C. 914, già approvato dal Senato, che prevede la ratifica e l'esecuzione di due Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) in materia di sicurezza sul lavoro.
  Si tratta, in particolare, della Convenzione n. 155, sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e del relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002, e della Convenzione n. 187 sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.
  Nel complesso i richiamati atti contribuiscono alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali e mirano a realizzare un ambiente di lavoro sempre più sicuro e salubre mediante un'azione progressiva e coordinata, sia a livello nazionale sia di impresa, con la piena partecipazione di tutte le parti interessate. In particolare, tali norme internazionali mirano a costituire un quadro di riferimento per una politica nazionale che promuova il dialogo sociale, la definizione delle funzioni e delle responsabilità dei vari attori e l'approfondimento della conoscenza delle questioni della sicurezza sul lavoro.
  Passando ad esaminare il contenuto della Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155 e relativo Protocollo, la parte I (articoli 1-3) contiene l'ambito di applicazione della Convenzione e le definizioni dei termini chiave in essa utilizzati. In particolare, alla Parte I, gli articoli 1 e 2 dispongono che la Convenzione si applichi, rispettivamente, a tutti i rami dell'attività economica e ai rispettivi lavoratori, anche se gli Stati membri hanno la facoltà di escludere settori e categorie di lavoratori, a causa di sostanziali problemi di applicazione, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate. In ogni caso, le esclusioni, totali o parziali, devono essere motivate e gli Stati membri sono tenuti a prevedere una progressiva applicazione delle tutele.
  L'articolo 3 reca le definizioni ricorrenti nel testo.
  La parte II – articoli da 4 a 7 – contiene i principi delle politiche nazionali in materia di sicurezza sul lavoro. Particolarmente rilevante l'articolo 4, che al comma 1, prevede che ciascuna delle Parti della Convenzione, alla luce della situazione e della prassi nazionale, e consultandosi con le organizzazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, dovrà definire, applicare e riesaminare periodicamente una politica nazionale coerente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e di ambiente di lavoro. Ai sensi del comma 2, tale politica nazionale avrà lo scopo di prevenire infortuni e danni alla salute risultanti dall'attività lavorativa, riducendo al minimo le cause di rischio, nella misura in cui ciò sia realizzabile e ragionevole. Il successivo articolo 5 elenca i grandi ambiti di azione dei quali la politica nazionale elaborata da ciascuna delle Parti dovrà tenere conto nella misura in cui essi influiscono sull'ambiente di lavoro e, conseguentemente, sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Sulla scorta dell'articolo 6 la politica nazionale di ciascuna delle Parti dovrà precisare funzioni e responsabilità Pag. 92delle autorità pubbliche, dei datori di lavoro, dei lavoratori e di altre persone interessate, considerando la complementarità di tali responsabilità, nonché le condizioni e la prassi nazionale. Ai sensi dell'articolo 7, la situazione in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori dovrà essere oggetto periodicamente di un esame complessivo e di un esame relativo a specifici settori, per identificare i maggiori problemi e i mezzi più efficaci per risolverli, nonché valutare i risultati. La parte III (articoli da 8 a 15) elenca le azioni a livello nazionale. In base all'articolo 8 ciascuna delle Parti, in consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, dovrà adottare le misure necessarie per dare effetto all'articolo 4 di cui sopra: l'azione delle Parti potrà avvenire per via legislativa, regolamentare o con ogni altro metodo conforme alle condizioni e alla prassi nazionale. Ai sensi dell'articolo 9, il controllo sull'applicazione delle normative relative alla salute e sicurezza dei lavoratori dovrà avvalersi di un sistema ispettivo adeguato, e dovrà prevedere appropriate sanzioni in caso di infrazione. Peraltro, alla dimensione sanzionatoria andrà affiancata, secondo quanto prevede l'articolo 10, una serie di misure di assistenza ai datori di lavoro e ai lavoratori, che ne favoriscano l'ottemperanza ai rispettivi obblighi di legge.
  L'articolo 11 individua le funzioni che l'autorità competente è tenuta ad assicurare progressivamente, tra le quali vi sono la definizione delle regole che governano l'avvio e la prosecuzione dell'attività di impresa, l'individuazione dei processi di lavoro vietati, la procedura di denuncia di infortunio o di malattia professionale, l'avvio di eventuali inchieste, la pubblicazione dei dati, l'introduzione di sistemi di investigazione degli agenti che mettono a rischio la salute dei lavoratori. L'articolo 12 riguarda gli obblighi in capo a coloro che progettano, fabbricano, importano o cedono macchinari, materiali o sostanze ad uso professionale.
  In base poi all'articolo 13 un lavoratore ritiratosi da una situazione di lavoro che giudicava presentasse un pericolo imminente e grave per la propria vita o la propria salute dovrà essere protetto contro provvedimenti ingiustificati.
  L'articolo 14 prevede di adottare misure per favorire l'inclusione delle questioni di sicurezza, di salute e di ambiente lavorativo nei programmi educativi e formativi a tutti i livelli, incluso l'insegnamento tecnico superiore, nonché nel settore medico.
  L'articolo 15 impone il coordinamento tra i soggetti e gli organi competenti a dare esecuzione alla Convenzione, fino a prevedere, eventualmente, di un unico organo a livello centrale.
  Nella Parte IV, che riguarda più propriamente le imprese, l'articolo 16 individua gli obblighi dei datori di lavoro, volti in particolare ad assicurare l'assenza di rischi nei luoghi di lavoro, nonché in relazione agli agenti con i quali sono a contatto i lavoratori, nonché alla fornitura di adeguate protezioni. L'articolo 17 impone la collaborazione fra le imprese che operano nello stesso luogo, mentre l'articolo 18 riguarda i casi di emergenza e gli infortuni che i datori di lavoro sono tenuti a fronteggiare. L'articolo 19 dettaglia le azioni a livello di impresa, in cui sono coinvolti i lavoratori e i loro rappresentanti, che collaborano per assicurare la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, come previsto esplicitamente dal successivo articolo 20. L'articolo 21, infine, esclude qualsiasi onere a carico del lavoratore in relazione a misure per la sicurezza e la salute nel luogo di lavoro.
  La Parte V, infine, agli articoli da 22 a 30 reca le disposizioni finali, riguardanti le modalità di ratifica e di revisione della Convenzione.
  Passando, quindi, al Protocollo alla Convenzione n. 155, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002, esso si compone di un preambolo e di 12 articoli. Scopo fondamentale del Protocollo è il miglioramento dei metodi di raccolta e analisi dei dati sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, oltre alla loro armonizzazione a livello mondiale. Nella Parte I, l'articolo 1 reca le definizioni ricorrenti nel testo. La Parte II reca la disciplina generale della registrazione degli infortuni sul lavoro e le loro Pag. 93dichiarazioni. Nella Parte III, gli articoli 6 e 7 introducono disposizioni riguardanti le modalità di raccolta e pubblicazione da parte degli Stati membri delle statistiche annuali riguardanti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Nella Parte IV, gli articoli da 8 a 12 recano le disposizioni finali riguardanti le modalità di ratifica e di denuncia del Protocollo.
  Passando alla Convenzione n. 187 del 2006 sul quadro promozionale per la sicurezza e la salute sul lavoro, segnalo che essa fornisce ulteriori indicazioni sullo sviluppo delle politiche nazionali di prevenzione, con particolare attenzione alla revisione periodica delle politiche delle misure adottate da ciascuna delle parti.
  La Convenzione è composta di quattordici articoli, suddivisi in sei Parti. Nella I Parte, l'articolo 1 reca le definizioni ricorrenti nel testo, mentre nella Parte II l'articolo 2 individua gli obiettivi degli Stati membri che ratificano la Convenzione, i quali devono adottare una politica nazionale specifica, un sistema nazionale e un programma nazionale, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative. Lo scopo è quello di realizzare progressivamente un ambiente di lavoro sicuro, sulla base dei principi enunciati negli strumenti dell'OIL, valutando periodicamente quali misure potrebbero essere adottate per la ratifica delle convenzioni di tale organismo.
  La Parte III reca disposizioni riguardanti le politiche nazionali, dettagliate dall'articolo 3, mentre la Parte IV, con l'articolo 4, introduce disposizioni riguardanti il sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro. La Parte V, all'articolo 5, prevede l'adozione da parte dello Stato membro di un programma nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro e ne disciplina il contenuto. La Parte VI, infine, reca, agli articoli da 6 a 14 le disposizioni finali.
  Passando al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, esso consta di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione OIL n. 155 e del relativo Protocollo del 2002; nonché della Convenzione OIL n. 187. L'articolo 3 riporta una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale, al comma 1, dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica dei predetti strumenti internazionali non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai sensi del successivo comma 2, le amministrazioni interessate svolgono le attività conseguenti al recepimento nell'ordinamento italiano dei tre strumenti internazionali con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato 2), auspicandone l'approvazione, rilevando che il provvedimento in esame contribuirebbe a meglio definire il quadro normativo delle misure volte ad assicurare la salute e la sicurezza sul lavoro.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane.
C. 977, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Walter RIZZETTO, presidente, avverte che nella seduta odierna la Commissione esprimerà il parere di propria competenza, considerato che l'avvio della discussione in Assemblea del provvedimento è previsto a partire da lunedì 20 marzo 2023.
  Dà la parola al relatore perché svolga il suo intervento introduttivo e formuli la sua proposta di parere.

  Andrea GIACCONE (LEGA), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla Commissione XII (Affari sociali) il parere di competenza sul disegno di legge C. 977, recante deleghe al Governo in Pag. 94materia di politiche in favore delle persone anziane, approvato dal Senato.
  Fatto presente che si soffermerà, in particolare, sugli ambiti di competenza della XI Commissione, osservo che il provvedimento, che consta di 9 articoli, all'articolo 1, specifica le definizioni contenute nel disegno di legge delega, delineandone in tal senso l'ambito di intervento. Ricorda che il provvedimento in commento attua la Riforma del sistema degli interventi in favore degli anziani non autosufficienti prevista dalla Missione 5 Componente 2 del PNRR, che fissa al primo trimestre 2023 il traguardo per l'adozione della legge delega, e al primo trimestre 2024 il traguardo per l'approvazione dei decreti legislativi delegati.
  L'articolo 2 elenca i princìpi e i criteri direttivi generali a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, sottolineando, in premessa, che la delega ha come obiettivo la ricognizione, il riordino, la semplificazione, l'integrazione e il coordinamento delle disposizioni legislative vigenti rivolte alla popolazione anziana in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria – anche in attuazione del PNRR – nonché il progressivo potenziamento delle relative azioni, da realizzarsi nell'ambito delle risorse disponibili (come definite dall'articolo 8). A tal fine, viene istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), con il compito di promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con particolare riguardo alle politiche per la presa in carico delle fragilità e della non autosufficienza.
  L'articolo 3 reca una disciplina di delega al Governo per la definizione di misure intese alla promozione dell'invecchiamento attivo e della dignità, autonomia e inclusione sociale degli anziani e alla prevenzione della loro fragilità. I princìpi e criteri direttivi specifici, di cui al comma 2 del presente articolo 3, concernono: gli interventi per l'invecchiamento attivo e la promozione dell'autonomia delle persone anziane (lettera a)); gli interventi per la solidarietà e la coesione tra le generazioni (lettera b)); gli interventi per la prevenzione della fragilità (lettera c)). Assumono rilievo, per quanto attiene alle competenza della Commissione, quelli recati alla lettera a), laddove, al n. 1), prevedono la promozione della salute e della cultura della prevenzione lungo tutto il corso della vita, attraverso campagne informative e iniziative da svolgersi in ambito scolastico e nei luoghi di lavoro, e al n. 8, prevedono la promozione di percorsi e iniziative per il mantenimento, mediante l'attività sportiva e la relazione con gli animali di affezione, delle capacità fisiche, intellettive, lavorative e sociali, al fine della conservazione dell'indipendenza funzionale in età avanzata e di una buona qualità di vita.
  L'articolo 4, composto da due commi e oggetto di diverse modifiche in sede referente al Senato, reca e disciplina una delega legislativa al Governo avente per oggetto l'assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti. La delega è espressamente finalizzata a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili, nonché a potenziare progressivamente le relative azioni, in attuazione delle previsioni di cui alla Missione 5, componente 2, riforma 2, del PNRR. Al riguardo, assumono rilievo, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione, gli ulteriori principi e criteri direttivi recati alla lettera e) del comma 2, laddove si prevede il coordinamento, per i rispettivi ambiti territoriali di competenza, degli interventi dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari in favore degli anziani non autosufficienti erogati a livello regionale e locale, tenuto conto – come specificato in sede referente al Senato – delle indicazioni fornite da enti e società che valorizzano la collaborazione e l'integrazione delle figure professionali in rete. Di un certo rilievo anche la lettera q) del medesimo comma 2, che, in riferimento a una serie di soggetti erogatori, prevede Pag. 95l'aggiornamento e semplificazione dei criteri minimi di autorizzazione e di accreditamento strutturale, organizzativo e di congruità del personale, al quale ultimo si prevede debbano essere applicati i trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui al presente provvedimento. L'aggiornamento e la semplificazione dei criteri anzidetti è previsto con riguardo ai soggetti erogatori pubblici e privati, anche del Terzo settore e del servizio civile universale, per servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e centri multiservizi socio-assistenziali, sociosanitari e sanitari, tenendo in considerazione anche la presenza di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, finalizzati alla prevenzione e alla garanzia della sicurezza degli utenti, e per l'erogazione di terapie domiciliari o di servizi di diagnostica domiciliare, in linea con il sistema di monitoraggio, valutazione e controllo introdotto dalla legge per la concorrenza 2021, applicato a tutte le strutture operanti in regime di accreditamento e convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale, tenuto conto in particolare degli esiti del controllo e del monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, in termini di qualità, sicurezza e appropriatezza, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione.
  L'articolo 5 delega il Governo ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, uno o più decreti legislativi in materia di politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti.
  L'articolo in esame, al comma 2, individua pertanto ulteriori principi e criteri direttivi, oltre a quelli fissati dall'articolo 2, a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, ricomprendendoli in due grandi ambiti, il primo dei quali (lettera a)) è riferito al progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali in favore delle persone anziane non autosufficienti. A tal fine si prevede, al n. 1), l'introduzione, anche in via sperimentale e progressiva, per le persone anziane non autosufficienti che optino espressamente per essa, di una prestazione universale graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale ed erogabile, a scelta del soggetto beneficiario, sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona di valore comunque non inferiore all'indennità di accompagnamento e ai servizi socio-assistenziali domiciliari e di comunità rivolti alla non autosufficienza. Tale prestazione, dunque, quando fruita, assorbe l'indennità di accompagnamento – di cui all'articolo 1, della legge n. 18 del 1980 – e le prestazioni erogate dai servizi socio-assistenziali volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza degli anziani non autosufficienti, comprese le nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane (ulteriori prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge di bilancio 2022). Con una modifica approvata in sede referente al Senato è stato attribuito al Governo il compito di disciplinare la reversibilità della scelta effettuata per la prestazione universale.
  Inoltre, al n. 2), per promuovere il miglioramento, anche in via progressiva, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni di lavoro di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti su tutto il territorio nazionale, fra gli ulteriori criteri e i principi previsti, deve essere compresa la ricognizione e il riordino delle agevolazioni contributive e fiscali, anche mediante la rimodulazione delle aliquote e dei termini, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, volte a sostenere la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente, per sostenere e promuovere l'occupazione di qualità nel settore dei servizi socioassistenziali.
  Il secondo ambito cui si riferiscono i principi e criteri direttivi a cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega (lettera b)) è quello della definizione delle modalità di formazione del personale addetto al supporto e all'assistenza delle personePag. 96 anziane (personale operante presso la rete dei servizi rivolti alla non autosufficienza e caregiver familiari) mediante:

   definizione di percorsi formativi idonei allo svolgimento delle attività professionali prestate nell'ambito della cura e dell'assistenza alle persone anziane non autosufficienti presso i servizi del territorio, a domicilio, nei centri semiresidenziali integrati e residenziali (n. 1));

   definizione, mediante linee guida nazionali adottate con Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, degli standard formativi degli assistenti familiari impegnati nel supporto e nell'assistenza delle persone anziane nel loro domicilio, al fine della qualificazione professionale e senza introdurre requisiti di accesso per l'esercizio della relativa professione. Le linee guida individuano i contenuti delle competenze degli assistenti familiari e i riferimenti univoci per la certificazione delle competenze pregresse acquisite in linea con i livelli di inquadramento previsti nella contrattazione collettiva nazionale sul rapporto di lavoro domestico. A tali attività le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (n. 2));

   identificazione, nel rispetto dei limiti di spesa di personale previsti dalla normativa vigente, dei fabbisogni regionali per le professioni ed i professionisti afferenti al modello di salute bio-psico-social, per tutte le figure professionali occupate presso le organizzazioni pubbliche e private coinvolte nelle azioni previste dalla presente legge (n. 3));

  Infine, in base alla lettera c), per sostenere il processo di progressivo ed equilibrato miglioramento delle condizioni di vita individuali dei caregiver familiari, comunque nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, devono essere previsti: la ricognizione e ridefinizione della normativa di settore; la promozione di interventi diretti alla certificazione delle competenze professionali acquisite nel corso dell'esperienza maturata; forme di partecipazione delle rappresentanze dei caregiver familiari, nell'ambito della programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria a livello nazionale, regionale e locale.
  L'articolo 6, al comma 1, disciplina il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente provvedimento. Al comma 2 si prevede la possibilità di adottare ulteriori decreti legislativi correttivi o integrativi, fermi restando i princìpi e criteri direttivi di delega posti dal provvedimento in esame, e si disciplina la relativa procedura di adozione.
  L'articolo 7 specifica che le norme del presente disegno di legge e quelle dei decreti legislativi emanati in base alle relative discipline di delega sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le norme di attuazione degli stessi.
  L'articolo 8 individua le risorse necessarie all'attuazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 (fatte salve le risorse individuate per l'erogazione della prestazione universale graduata) della legge delega, alle quali si provvede mediante le disponibilità finanziarie derivanti dal riordino e dalla modificazione delle misure del Fondo per le non autosufficienze, del Fondo nazionale per le politiche sociali, del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, dei due Fondi caregiver, e del Fondo per le politiche della famiglia per la parte dedicata al finanziamento delle attività di informazione e comunicazione a sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari. Alla realizzazione degli obiettivi di cui alla legge delega concorrono inoltre, in via programmatica, le risorse disponibili nell'ambito del PNRR, Missione 5, componente 2, investimento 1.1, Missione 6, componente 1, investimenti 1.1, 1.2 e 1.3. L'articolo precisa infine che, oltre alle risorse dei Fondi supra citati, dall'attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.Pag. 97
  L'articolo 9 prevede che la presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3), di cui raccomanda l'approvazione.

  Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP), dopo aver ricordato il positivo lavoro svolto su tale tematica nella scorsa legislatura, preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, facendo presente che nel corso dell'esame del provvedimento non sono state accolte alcune ragionevoli proposte di modifica presentate dal Partito Democratico, ad esempio quelle in materia di sostegno ai caregiver familiari. Ritiene inoltre che il provvedimento in oggetto, che interviene su una materia complessa, rechi deleghe troppo ampie, con il rischio di lasciare troppa discrezionalità al Governo nella definizione dei vari interventi.

  Francesco MARI (AVS) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Valentina BARZOTTI (M5S) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Antonio D'ALESSIO (A-IV-RE) dichiara il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Aboubakar SOUMAHORO (MISTO) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.