CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 marzo 2023
78.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 45

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 marzo 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 13.05.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.
Nuovo testo unificato Doc. XXII, n. 11 e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 46

  Roberto PELLA (FI-PPE), relatore, fa presente che il provvedimento in esame, composto da sei articoli, dispone l'istituzione, per la durata della XIX legislatura, di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, costituita da venti deputati nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ciascun Gruppo. Precisa, in particolare, che la Commissione riferisce alla Camera stessa sull'attività svolta annualmente e, comunque, ogniqualvolta ne ravvisi la necessità.
  Passando, quindi, ad illustrare il contenuto del provvedimento, evidenzia in primo luogo che il testo prevede che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, con facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti. Segnala che la Commissione potrà, inoltre, avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni ritenute necessarie di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministri competenti, nonché di dati e informazioni forniti dagli enti locali, dall'ISTAT e dalle Forze di polizia o altri soggetti che reputi utile interpellare.
  Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, sottolinea che l'articolo 6, comma 7, prevede che le spese per il funzionamento della Commissione siano determinate nel limite massimo di euro 50.000 annui e poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Evidenzia, inoltre, che il provvedimento prevede che il Presidente della Camera possa autorizzare annualmente un incremento delle spese, in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
  Al riguardo, nel rilevare che il provvedimento in esame non è suscettibile di determinare effetti sulla finanza pubblica, dal momento che i relativi oneri incidono esclusivamente sul bilancio interno della Camera, propone di esprimere sullo stesso nulla osta.

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

  Daniela TORTO (M5S), nel sottolineare che la questione delle condizioni di sicurezza e dello stato di degrado delle città e delle loro periferie è particolarmente avvertita nell'opinione pubblica, annunzia il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori.
Nuovo testo C. 665 e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesco CANNIZZARO (FI-PPE), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul nuovo testo della proposta di legge C. 665 e abbinate, concernente l'istituzione, per la durata della XIX legislatura, di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori.
  Passando, quindi, ad illustrare il contenuto del provvedimento, evidenzia quanto segue. Il testo, composto da sei articoli, prevede che la Commissione sia composta da venti senatori e da venti deputati scelti, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari,Pag. 47 assicurando in ogni caso la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo esistente rispettivamente al Senato e alla Camera.
  Segnala che la Commissione ha il compito di ricostruire e analizzare in maniera puntuale la dinamica dei rapimenti di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, esaminando dati e informazioni acquisiti al riguardo attraverso le inchieste giudiziarie e giornalistiche, nonché fatti, atti e condotte commissive oppure omissive che possano avere costituito ostacolo o ritardo o avere portato ad allontanarsi dalla ricostruzione veritiera dei fatti. La Commissione dovrà altresì verificare, mediante l'analisi degli atti processuali e del materiale investigativo raccolto negli anni, quali criticità e circostanze possano avere ostacolato il sistema giudiziario nell'accertamento dei fatti e delle responsabilità. Al termine dei propri lavori la Commissione presenta alle Camere una relazione sulle risultanze dell'inchiesta, essendo ammesse anche relazioni di minoranza.
  Osserva, inoltre, che la proposta di legge prevede che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, con facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti. La Commissione potrà, altresì, avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni ritenute necessarie, entro un numero massimo stabilito dal regolamento interno della Commissione stessa.
  Con riferimento ai profili di interesse della Commissione Bilancio, l'articolo 6, comma 6, del provvedimento dispone che le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui, siano poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
  Al riguardo, nel rilevare che il provvedimento in esame non è suscettibile di determinare effetti sulla finanza pubblica, dal momento che i relativi oneri incidono esclusivamente sui bilanci interni delle due Camere, propone di esprimere sullo stesso nulla osta.

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
C. 889 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, segnala che il disegno di legge ha ad oggetto la conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  Evidenzia che il provvedimento è corredato di relazione tecnica e che lo stesso non è corredato di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari poiché al provvedimento non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica,
  Riguardo ai profili finanziari del provvedimento, rileva che le norme del presente decreto dispongono in ordine agli interventi assistiti da bonus fiscali in relazione ai seguenti aspetti: l'articolo 2 prevede il divieto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, di optare – salve specifiche eccezioni – in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura o per la cessione del credito; l'articolo 1, comma 1, lettera a), introduce il divieto per le pubbliche amministrazioni di essere cessionarie dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle predette opzioni, mentre l'articolo 1, comma 1, lettera Pag. 48b), reca una limitazione dell'ambito di applicazione della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari.
  Con riferimento al divieto generalizzato di cessione dei crediti, rileva che, sebbene la relazione tecnica affermi il carattere ordinamentale della disposizione, la stessa sembrerebbe, in realtà, riflettersi positivamente sui saldi di finanza pubblica. Infatti, essa da un lato, appare suscettibile di ridurre la platea potenziale dei beneficiari dei vari incentivi edilizi aventi precedentemente accesso alla possibilità di sconto in fattura o cessione del credito, con conseguenti prevedibili effetti migliorativi dei saldi iscritti negli andamenti tendenziali, sia in termini di fabbisogno sia in termini di indebitamento netto; dall'altro lato, appare suscettibile di consentire la classificazione dei crediti d'imposta di nuova maturazione come crediti «non pagabili» anziché come crediti «pagabili», evitando in tal modo, per i lavori iniziati dopo l'entrata in vigore del provvedimento, di imputare l'intero onere in termini di indebitamento netto all'esercizio di avvio dei lavori (2023, 2024 e, in parte, 2025).
  Tutto ciò considerato, ritiene pertanto opportuno che il Governo chiarisca se ai fini della predisposizione del Documento di economia e finanza 2023 sarà definita una nuova traiettoria dei saldi di finanza pubblica verosimilmente più favorevole rispetto alla precedente, per tener conto sia degli effetti ascrivibili al decreto in esame sia di quelli derivanti dalla riclassificazione Istat dei crediti già maturati che – stante l'imputazione integrale degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto sul triennio ormai trascorso, ossia sul triennio di avvio dei lavori – appare idonea a comportare la liberazione di corrispondenti spazi finanziari – ai soli fini dell'indebitamento netto – sugli esercizi successivi al 2022, nei quali tali crediti erano stati in parte imputati per effetto della precedente classificazione contabile.
  Con riferimento al divieto per le pubbliche amministrazioni di essere cessionarie dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, precisa che la relazione tecnica si limita ad affermare che la disposizione è volta ad evitare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, sulla base della considerazione che le operazioni in parola potrebbero determinare l'aumento del debito pubblico. Al riguardo, rileva che il previsto rischio di aumento del debito si riferisce presumibilmente agli effetti che potrebbero derivare dal flusso di cassa in uscita conseguente all'acquisto dei crediti d'imposta da parte delle amministrazioni pubbliche interessate che si configurerebbe, di fatto, come un pagamento anticipato dei medesimi crediti a soggetti esterni al settore delle pubbliche amministrazioni (principalmente banche), con conseguenti effetti di aumento del fabbisogno e del debito. Tali effetti peraltro sembrerebbero comunque limitati al caso in cui il flusso in uscita necessario al pagamento dei crediti d'imposta sia aggiuntivo e non sostitutivo rispetto a quello che si verificherebbe per sostenere altre spese.
  Ciò stante, ritiene necessario che il Governo, in primo luogo, assicuri la correttezza della precedente ricostruzione, giacché la stessa non è desumibile univocamente dalla relazione tecnica, e, in secondo luogo, fornisca dati circa l'ordine di grandezza delle operazioni poste in essere dalle pubbliche amministrazioni prima dell'entrata in vigore del divieto in esame e del loro impatto sul debito.
  Infine, con riferimento alla limitazione della responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari, evidenzia che essa appare, in linea di principio, potenzialmente in grado di incidere sulla capacità di recupero da parte dell'amministrazione finanziaria di crediti eventualmente indebitamente fruiti. Anche su tale aspetto, pur considerando il carattere eventuale e indiretto dei suddetti effetti, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

  Il Sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessun altro chiedendoPag. 49 di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.
Testo unificato C. 217 e abb.
(Parere alle Commissioni VII e IX).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 marzo 2023.

  Il Sottosegretario Federico FRENI chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento poiché non risulta ancora completata l'istruttoria volta alla verifica della relazione tecnica, richiesta dalla Commissione, alla quale hanno contribuito le amministrazioni di più Ministeri.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, prendendo atto della richiesta formulata dal rappresentante del Governo, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 15 marzo 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 13.15.

Schema di decreto legislativo di recepimento dell'articolo 1, punti 8) e 18), della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, per quanto riguarda, rispettivamente, l'articolo 10-bis, paragrafo 13, secondo comma, e l'articolo 25-bis, paragrafo 13, secondo comma, della direttiva 2009/103/CE.
Atto n. 28.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, fa presente che il presente schema di decreto legislativo recepisce l'articolo 1, punti 8) e 18), della direttiva (UE) 2021/2118, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, per quanto riguarda, rispettivamente, l'articolo 10-bis, paragrafo 13, secondo comma, e l'articolo 25-bis, paragrafo 13, secondo comma, della direttiva 2009/103/CE.
  Osserva che il decreto in esame costituisce attuazione della delega prevista dall'articolo 1 della legge n. 127 del 2022 con cui si è previsto il recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.
  Con riguardo ai profili finanziari del provvedimento, sottolinea che il Fondo di garanzia per le vittime della strada è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, dalla società CONSAP e che tale concessionaria, quale gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada, svolge anche la funzione di Organismo di indennizzo italiano, rilevando altresì che la CONSAP è esterna al perimetro della pubblica amministrazione, ai fini del conto consolidato.
  Ciò premesso, considerato che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare annualmente alla CONSAP, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, un contributo commisuratoPag. 50 al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento dell'obbligo di assicurazione, andrebbe a suo parere chiarito se, in conseguenza della conclusione degli accordi in parola con gli organismi omologhi, possa derivare un incremento delle aliquote di contribuzione a carico delle predette imprese assicuratrici e, indirettamente, possano determinarsi effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato in termini di minori entrate tributarie. Evidenzia infatti, che un incremento dei contributi versati dalle imprese assicuratrici, quali oneri deducibili fiscalmente, potrebbe determinare una riduzione della base imponibile dei medesimi soggetti. Sul punto reputa necessario acquisire elementi volti ad escludere effetti negativi di gettito.
  Inoltre, andrebbe a suo avviso chiarito se la conclusione dei predetti accordi possa determinare un incremento degli oneri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, con conseguenti tensioni finanziarie sul medesimo Fondo.
  Non formula, invece, rilievi in merito ai compiti attribuiti dal provvedimento alla società CONSAP, tenendo conto di quanto chiarito dalla relazione tecnica, che precisa come tali attività rientrino nell'ambito delle funzioni ordinariamente svolte dalla Concessionaria dei servizi assicurativi pubblici.

  Il Sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento della relatrice, osserva che, ai fini dell'attuazione delle procedure di rimborso e di rivalsa previste dall'articolo 10-bis, paragrafo 13, secondo comma, e dall'articolo 25-bis, paragrafo 13, secondo comma, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, oggetto di recepimento, non si rende necessario un incremento del contributo che le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare annualmente alla società CONSAP, in qualità di ente gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada, che, per l'anno 2023 è stato determinato, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 30 dicembre 2022, nella misura del 2,5 per cento dei premi incassati nello stesso esercizio, in ciò confermando la misura già stabilita, con analogo decreto ministeriale, per l'anno 2022.
  In riferimento agli accordi che la società CONSAP è autorizzata a concludere, entro il 23 dicembre 2023, con gli omologhi organismi degli altri Stati membri dell'Unione europea al fine di dare attuazione alle citate procedure di rimborso e rivalsa previste dalla direttiva 2009/103/CE, evidenzia che non deriverà un incremento degli oneri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, dal momento che la conclusione di tali accordi è suscettibile di garantire una maggiore reciprocità nei rapporti con gli omologhi organismi degli altri Stati membri dell'Unione europea e, conseguentemente, di assicurare un più tempestivo recupero delle somme erogate dal predetto Fondo per conto di altri Fondi di garanzia europei.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo di recepimento dell'articolo 1, punti 8) e 18), della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, per quanto riguarda, rispettivamente, l'articolo 10-bis, paragrafo 13, secondo comma, e l'articolo 25-bis, paragrafo 13, secondo comma, della direttiva 2009/103/CE (Atto n. 28);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    ai fini dell'attuazione delle procedure di rimborso e di rivalsa previste dall'articolo 10-bis, paragrafo 13, secondo Pag. 51comma, e dall'articolo 25-bis, paragrafo 13, secondo comma, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, oggetto di recepimento, non si rende necessario un incremento del contributo che le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare annualmente alla società CONSAP, in qualità di ente gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada, che, per l'anno 2023 è stato determinato, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 30 dicembre 2022, nella misura del 2,5 per cento dei premi incassati nello stesso esercizio, in ciò confermando la misura già stabilita, con analogo decreto ministeriale, per l'anno 2022;

    dagli accordi che la società CONSAP è autorizzata a concludere, entro il 23 dicembre 2023, con gli omologhi organismi degli altri Stati membri dell'Unione europea al fine di dare attuazione alle citate procedure di rimborso e rivalsa previste dalla direttiva 2009/103/CE non deriverà un incremento degli oneri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, dal momento che la conclusione di tali accordi è suscettibile di garantire una maggiore reciprocità nei rapporti con gli omologhi organismi degli altri Stati membri dell'Unione europea e, conseguentemente, di assicurare un più tempestivo recupero delle somme erogate dal predetto Fondo per conto di altri Fondi di garanzia europei,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo in oggetto».

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave) e nomina del relativo commissario straordinario.
Atto n. 29.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere i propri rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, sulle conseguenze di carattere finanziario dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave), e la nomina del relativo commissario straordinario.
  Passando, quindi, ad illustrare il contenuto del provvedimento, evidenzia quanto segue. Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri all'esame della Commissione provvede alla nomina dell'ingegner Antonio Mallamo quale Commissario straordinario per la realizzazione del predetto collegamento intermodale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 473 a 476, della legge n. 197 del 2022. Al Commissario sono affidate le attività relative alla rielaborazione, nella soluzione economicamente più vantaggiosa, del progetto definitivo dell'intervento, alla definizione del cronoprogramma dei relativi lavori e all'assunzione delle iniziative necessarie per l'affidamento, la realizzazione e la gestione dell'infrastruttura, da sottoporre all'approvazione del CIPESS.
  Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, segnala in primo luogo che il comma 1 dell'articolo 5 prevede che il compenso del Commissario straordinario, determinato nel rispetto dei limiti fissati Pag. 52dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalle legge n. 111 del 2011, sia costituito da una parte fissa, stabilita in 50.000 euro annui lordi, e da una parte variabile, anch'essa non superiore a 50.000 euro annui lordi, riconosciuta in relazione al rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 473, ultimo periodo, della citata legge n. 197 del 2022, si prevede che tali oneri siano posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare, che è stato definito dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 25 giugno 2020 n. 26.
  Il comma 2 del medesimo articolo 5 prevede, inoltre, che per lo svolgimento delle attività di competenza del Commissario straordinario le risorse disponibili a legislazione vigente, nel limite di 20 milioni di euro, siano versate alla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario, ai sensi dell'articolo 1, comma 476, della medesima legge n. 197 del 2022.
  Nel rilevare che la disposizione riprende sostanzialmente il contenuto del richiamato comma 476 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2023, ritiene comunque opportuno acquisire indicazioni dal Governo su quali siano le risorse delle quali si prevede l'utilizzo.
  Nel prendere atto che la formulazione del comma 2 dell'articolo 5 recepisce le indicazioni contenute nella nota della Ragioneria generale dello Stato n. 16334 del 27 gennaio 2023 allegata al presente schema di decreto, segnala che la disposizione fa riferimento allo «svolgimento delle attività di cui al comma 1», che concerne esclusivamente la determinazione del compenso spettante al Commissario straordinario, mentre, anche alla luce della formulazione dell'articolo 1, comma 476, della legge di bilancio per il 2023, richiamato dalla norma in esame, sembrerebbe più corretto fare riferimento allo «svolgimento delle attività di cui all'articolo 3» dello schema in esame.
  Segnala, altresì, che il citato comma 2 dell'articolo 5 – diversamente dall'articolo 1, comma 476, della legge di bilancio per il 2023 – non indica che l'utilizzo delle risorse disponibili, nel limite di 20 milioni di euro, è riferito all'anno 2023.
  Sembrerebbe, pertanto, opportuno integrare la disposizione in conformità alle previsioni della legge di bilancio per il 2023. Su entrambi questi aspetti, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

  Il Sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente che le risorse da trasferire al Commissario ai sensi dell'articolo 5, comma 2, rientrano tra quelle assegnate per la realizzazione dell'opera in titolo con le deliberazioni CIPE n. 88 del 2010 e n. 51 del 2013, a valere sui limiti di impegno quindicennali destinati dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, alle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443.
  Concorda, inoltre, con la necessità di precisare, all'articolo 5, comma 2, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 476, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che le risorse disponibili a legislazione vigente sono destinate all'insieme delle attività affidate al Commissario straordinario dall'articolo 3 del provvedimento, anziché a quelle del solo comma 1 dell'articolo 5, che disciplina il compenso riconosciuto al Commissario in ragione del proprio incarico e che l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel limite di 20 milioni di euro, è riferito all'anno 2023.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere.

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Pag. 53Piave) e nomina del relativo commissario straordinario (Atto n. 29);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le risorse da trasferire al Commissario ai sensi dell'articolo 5, comma 2, rientrano tra quelle assegnate per la realizzazione dell'opera in titolo con le deliberazioni CIPE n. 88 del 2010 e n. 51 del 2013, a valere sui limiti di impegno quindicennali destinati dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, alle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443;

   rilevata la necessità di precisare all'articolo 5, comma 2, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 476, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che:

    le risorse disponibili a legislazione vigente sono destinate all'insieme delle attività affidate al Commissario straordinario dall'articolo 3 del provvedimento, anziché a quelle del solo comma 1 dell'articolo 5, che disciplina il compenso riconosciuto al Commissario in ragione del proprio incarico;

    l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel limite di 20 milioni di euro, è riferito all'anno 2023,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto in oggetto e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

   All'articolo 5, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

    sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: all'articolo 3;

    dopo le parole: 20 milioni di euro aggiungere le seguenti: per l'anno 2023».

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) annunzia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore.

  Daniela TORTO (M5S), nel dichiarare il voto contrario del MoVimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore, ricorda che il proprio gruppo aveva già espresso in passato forti perplessità sulla realizzazione del collegamento autostradale Roma-Latina. Richiama, in particolare, la proposta di revisione a suo tempo avanzata dal Viceministro per le infrastrutture e i trasporti Cancelleri, che intendeva riconsiderare un progetto che risale a circa trenta anni fa e comporta un rilevante impatto ambientale. Aggiunge, infine, che il MoVimento 5 Stelle ha ribadito più volte tale posizione nella recente campagna elettorale per le elezioni regionali nel Lazio.

  Marco GRIMALDI (AVS) dichiara il voto contrario di Alleanza Verdi e Sinistra sulla proposta di parere del relatore.

  Luigi MARATTIN (A-IV-RE) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), nell'annunciare il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia, ricorda che l'attuale collegamento Roma-Latina rappresenta una delle infrastrutture più invasive dal punto di vista ambientale, oltre che una strada in cui si registra una percentuale di morti per incidenti tra le più alte in ambito nazionale.

  Roberto PELLA (FI-PPE) esprime soddisfazione perché, mediante l'approvazione del provvedimento in esame, il Governo di centrodestra riuscirà finalmente a concretizzare la realizzazione di un'opera attesa da anni. Annuncia, pertanto, il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, intervenendo a nome del proprio gruppo, nel ricordare la difficoltà di percorrenza dell'attualePag. 54 tratta Roma-Latina, nota per essere una delle strade con il più alto numero di incidenti, esprime soddisfazione per il provvedimento adottato dal Governo di nomina del Commissario straordinario, che sarà incaricato, tra l'altro, di procedere alla rielaborazione del progetto definitivo dell'intervento utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Ritiene che la realizzazione dell'opera infrastrutturale porterà numerosi benefici in termini di minore impatto ambientale e di maggiore sicurezza stradale.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.35.