CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 marzo 2023
77.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 14 marzo 2023. — Presidenza del vicepresidente Gianfranco ROTONDI.

  La seduta comincia alle 18.15.

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
C. 889 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione. Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Antonio GIORDANO (FDI), relatore, nell'illustrare i contenuti del provvedimento sottolinea come esso intervenga a modificare la disciplina riguardante la cessione dei crediti d'imposta relativi a spese per gli interventi in materia di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e «superbonus 110%», misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche. L'oggetto dell'intervento non è dunque costituito dal bonus, bensì dalla cessione del relativo credito, che ha potenzialità negative sull'incremento del debito pubblico.
  Ricorda che l'articolo 1, comma 1, lettera a), vieta dal 17 febbraio 2023 alle Pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura, mentre il comma 1, lettera b), circoscrive il perimetro della responsabilità solidale del beneficiario delle agevolazioni fiscali e del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite.Pag. 69
  Avverte che, ferma restando l'ipotesi di dolo, il concorso dei cessionari nella violazione viene escluso qualora essi dimostrino di avere acquisito il credito di imposta e siano in possesso di specifica documentazione (dettagliata nella norma in esame) riguardante le opere da cui origina il credito di imposta. Segnala altresì che l'esclusione di responsabilità opera anche nei confronti dei soggetti professionali (diversi dai consumatori o utenti) che acquistano i crediti di imposta da banche e gruppi bancari, mediante rilascio di una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la predetta documentazione.
  Rileva che il provvedimento chiarisce che il mancato possesso di parte della documentazione rilevante non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario; tale soggetto può dunque fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. L'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario grava sull'ente impositore, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale.
  Con riferimento all'articolo 2, fa presente che esso stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto da parte dei fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche.
  Menziona una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si trova applicazione la nuova disciplina, specificando che il provvedimento abroga altresì le disposizioni che già consentivano, nella disciplina previgente all'introduzione dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio), la cessione del credito per taluni interventi di riqualificazione energetica, ristrutturazione importante di primo livello, nonché di edilizia antisismica.
  Preannuncia conclusivamente la presentazione di una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Gianfranco ROTONDI, presidente, avverte che la collega Scutellà, a nome del gruppo M5S, ha presentato a sua volta una proposta di parere (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, on. Giordano.

Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane.
C. 977 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione. Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Stefano CANDIANI (LEGA), relatore, evidenziando la ratio del disegno di legge delega, richiama l'urgenza di adeguare il sistema di welfare del nostro Paese ai nuovi bisogni sociali e, soprattutto, di mettere le famiglie in condizione di affrontare con maggiore serenità il carico assistenziale e gli inevitabili costi che comporta una persona anziana o anziana non autosufficiente.
  Sottolinea in particolare la necessità di definire nuovi criteri ed interventi assistenziali per la terza età, per migliorare la qualità del sistema di assistenza alle persone anziane e anziane non autosufficienti e contribuire agli oneri gravanti sulle loro famiglie con emolumenti da rafforzare e riformare anche alla luce dell'evoluzione dei bisogni assistenziali, in un quadro d'integrazione sociale, di autonomia e di vita indipendente.
  Richiama altresì l'esigenza di dare sistematicità ad una materia in cui sussistono fonti normative eterogenee e distinti Pag. 70centri di azione amministrativa che operano con regole proprie e senza coordinamento;
  Precisa che il disegno di legge delega è inteso ad attuare alcune norme della legge di bilancio 2022 nonché, con specifico riferimento alla categoria degli anziani non autosufficienti, a realizzare uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che fissa al primo trimestre 2023 il traguardo per l'adozione della legge delega, ed al primo trimestre 2024 il traguardo per l'approvazione dei decreti legislativi delegati.
  Rileva che la riforma si pone in linea con il principio di cui all'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e si colloca coerentemente nell'ambito della Strategia europea per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 nonché della Strategia europea per l'assistenza del settembre 2022, che individua misure volte a promuovere l'accesso a servizi di assistenza di qualità ed economicamente sostenibili, a vantaggio dei beneficiari e dei caregiver, anche non professionali, contribuendo in tale modo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali.
  Preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, on. Candiani.

DL 16/2023: Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina.
C. 939 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Salvatore CAIATA (FDI), relatore, illustra i contenuti del provvedimento, sottolineando che l'articolo 1 proroga fino al 31 dicembre 2023, nuovo termine dello stato di emergenza, le misure di assistenza e accoglienza in favore delle persone provenienti dall'Ucraina, già adottate in attuazione del decreto-legge n. 21 del 2022 come successivamente rafforzate e rimodulate mediante i decreti-legge n. 50 (articolo 44) e n. 115 del 2022 (articolo 26).
  Precisa che la disposizione di cui al comma 1 stabilisce la prosecuzione dell'accoglienza diffusa per un massimo di 7.000 unità, autorizzando a tal fine anche convenzioni territoriali tra regioni, enti del terzo settore e privati, previo nulla osta del Dipartimento della protezione civile (lettera a)), proroga, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'elargizione del contributo di sostentamento (lettera b)) e rifinanzia, nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2023, il contributo una tantum finalizzato al rafforzamento, in via temporanea, dei servizi sociali e destinato ai comuni che ospitano un significativo numero di persone richiedenti la protezione temporanea (lettera c)).
  Fa inoltre presente che si prevede un incremento di circa 137,9 milioni di euro per l'anno 2023 delle risorse che finanziano i centri governativi di accoglienza ordinari e straordinari e di 52,3 milioni di euro per il 2023 del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo che finanzia le strutture territoriali della rete SAI (Sistema Accoglienza Integrazione), al fine di proseguire l'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina (commi 4 e 5). Inoltre si dispone, nell'ambito del fabbisogno sanitario standard per l'anno 2023, la prosecuzione della garanzia di accesso all'assistenza sanitaria sul territorio nazionale per i richiedenti e titolari della protezione temporanea a condizioni di parità con i cittadini italiani (comma 6).
  Ricorda che, secondo il diritto dell'Unione europea, la protezione temporanea è la procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nel loro Paese d'origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora vi sia anche il rischio che il sistema d'asilo non possa far Pag. 71fronte a tale afflusso senza effetti pregiudizievoli per il suo corretto funzionamento, per gli interessi delle persone di cui trattasi e degli altri richiedenti protezione.
  L'obiettivo del provvedimento è alleviare la pressione sui sistemi nazionali di asilo e consentire agli sfollati di godere di diritti armonizzati in tutta l'UE. Tra questi diritti rientrano il soggiorno, l'accesso al mercato del lavoro e agli alloggi, l'assistenza medica e l'accesso all'istruzione per i minori, secondo quanto prefigurato nelle linee d'indirizzo della risoluzione del Parlamento europeo «Conseguenze sociali ed economiche per l'UE della guerra russa in Ucraina – rafforzare la capacità di agire dell'UE», del 19 maggio scorso.
  Rileva che il meccanismo della protezione temporanea è stato disciplinato dalla direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, che in Italia è stata recepita con il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85. Tale procedura di carattere eccezionale non era stata mai utilizzata fino al 4 marzo 2022, quando il Consiglio dell'UE giustizia affari interni ha approvato, su proposta della Commissione europea, la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 che ha accertato l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea.
  Precisa che la decisione prevede la possibilità per i cittadini dell'Ucraina e loro familiari in fuga dal Paese di risiedere e muoversi nel territorio dell'UE, con possibilità di lavorare e di avere accesso a diritti sociali, come il diritto di alloggio e di assistenza sanitaria. Nel concreto della decisione 2022/382, il Consiglio ha stabilito che la protezione temporanea sia attiva retroattivamente, a far data dal 24 febbraio 2022. Il Consiglio non ha previsto una data di conclusione della protezione stessa, motivo per cui si considera la durata di almeno un anno dalla data di inizio.
  Dopo avere richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022 per l'esecuzione della direttiva 2022/382, fa presente che secondo i dati resi disponibili nella relazione tecnica al provvedimento in esame, alla data del 2 marzo 2023 risultano aver presentato domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea un totale di 172.895 persone (118.753 adulti e 54.142 minori).
  Precisa che l'articolo 2 proroga al 31 dicembre 2023 i permessi di soggiorno in scadenza il 4 marzo 2023 rilasciati ai profughi provenienti dall'Ucraina in conseguenza al riconoscimento agli stessi da parte dell'Unione europea della protezione temporanea.
  L'articolo 3 stabilisce che la somma pari ad un massimo di 100 euro pro capite al giorno in favore dei comuni che accolgono minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina sia riconosciuta non più a titolo di rimborso per i costi sostenuti, bensì a titolo di mero contributo (comma 1, lettera a) e fissa al 30 settembre 2024 la data per la presentazione delle relative istanze da parte dei comuni interessati (comma 2). La novella riconosce inoltre al Commissario delegato la possibilità di avvalersi degli uffici del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno (comma 1, lettera b) e incrementa le risorse attribuite al Commissario (comma 3).
  Ricorda che l'articolo 4 consente alla Commissione nazionale per il diritto di asilo di avvalersi, nel 2023 ed entro il limite di spesa di 150 mila euro, di non oltre 10 prestatori di lavoro con contratto a tempo determinato, in considerazione dell'eccezionale volume di richieste di protezione internazionale connesse al conflitto bellico in atto in Ucraina.
  Con riferimento all'articolo 5, rileva che esso dispone, al comma 1, l'incremento del Fondo per le emergenze nazionali di 61,5 milioni di euro per il 2023. Il comma 2 reca le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame.
  Preannuncia una proposta di parere favorevole, che si riserva d'illustrare nella prossima seduta: il parere è motivato dalla piena coerenza tra il provvedimento al nostro esame e l'azione perseguita a livello nazionale e dell'Unione europea a sostegno Pag. 72delle popolazioni sfollate dall'Ucraina, al centro dei lavori della Conferenza interparlamentare sulla PESC/PSDC svoltasi a Stoccolma il 2 e 3 marzo scorsi alla quale ha preso parte, assieme alle colleghe Ciaburro e Gruppioni, in rappresentanza della Camera dei deputati.

Sui lavori della Commissione.

  Stefano CANDIANI (LEGA) sottolinea come sia apparsa mortificante per le prerogative di questa Commissione l'esclusione dall'audizione del Ministro Fitto presso le sole Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento, quale era stata configurata fino a ieri mattina.
  La riconvocazione in extremis dell'audizione, in formato quadrangolare, con la partecipazione delle due Commissioni politiche dell'Unione europea ai lavori dell'audizione non deve essere considerata una concessione dall'alto, ma il frutto della piena rivendicazione del ruolo della XIV Commissione soprattutto per ambiti di competenza pienamente rientranti tra quelle della Commissione stessa, come l'attuazione del PNRR e dei Fondi strutturali europei.

  Alessia AMBROSI (FDI) stigmatizza il fatto che oggi, presso il Parlamento europeo, alcuni rappresentanti italiani abbiamo votato a favore della proposta di direttiva «Case green», malgrado le tante criticità puntualmente evidenziate dalle organizzazioni di settore nel corso dell'articolato ciclo conoscitivo promosso dalla XIV Commissione.

  Piero DE LUCA (PD-IDP) richiama l'atteggiamento istituzionale seguito dal suo Gruppo di fronte alla plateale esclusione della Commissione politiche dell'Unione europea dall'audizione del Ministro Fitto. Esprime vivo rincrescimento per la scarsa attenzione con la quale la Presidenza della Commissione ne promuove il ruolo, tanto da rendere necessario un intervento irrituale come quello che i commissari stanno vivendo in queste ore in assenza di una nuova convocazione.
  Annuncia che il suo Gruppo valuterà ogni iniziativa, compresa la sospensione dalla partecipazione ai lavori della Commissione, e propone la presentazione di una lettera alla Presidenza della Camera per evidenziare il malessere di tutti i commissari di fronte a queste plateali condotte escludenti da parte di altre Commissioni di settore.

  Elisa SCUTELLÀ (M5S) si associa alle considerazioni dell'on. De Luca, valutando l'adozione d'iniziative simili a quelle evocate dal collega De Luca. Per quanto attiene alle osservazioni dell'on. Ambrosi, fa presente che la proposta di direttiva non «mette le mani nelle tasche degli italiani».
  Ricorda altresì che è stata proprio l'adozione del superbonus, voluto dal Governo Conte II, a consentire un miglioramento del patrimonio abitativo nazionale. Tale intervento, il cui mantenimento era stato apertamente sostenuto da Fratelli d'Italia in campagna elettorale, è stato poi seccamente smentito dalle scelte del Governo Meloni.

  Antonio GIORDANO (FDI) in ordine al problema del mancato coinvolgimento della XIV Commissione nell'audizione di domani fa presente che si tratta di un problema di miglioramento dei canali di comunicazione istituzionale e burocratica. È importante essere coinvolti – eventualmente anche in esito all'approvazione di alcuni pareri – nelle audizioni che coinvolgono importanti personalità istituzionali, come nel caso del Ministro Sangiuliano, audito nei giorni scorsi in occasione dell'esame della legge europea per la libertà dei media. Invita la Presidenza a farsi tramite di queste sollecitazioni.

  Isabella DE MONTE (A-IV-RE) nell'associarsi a quanto espresso dai colleghi De Luca e Scutellà, sottolinea come non si tratti di osservazioni di parte ma di un'evidenza che ha implicato un'esclusione di una delle Commissioni competenti. Per quanto attiene alla proposta di direttiva sulle «Case green» evidenzia che si è all'interno di un «trilogo», che vede la partecipazionePag. 73 ad un negoziato tuttora in corso tra Consiglio, Commissione e Parlamento europeo.

  Gianfranco ROTONDI, presidente, fa presente che saranno attivati tutti i canali amministrativi ed istituzionali per rappresentare al Ministro Fitto e, più in generale, al Governo l'esigenza di un maggiore coinvolgimento della XIV Commissione nelle materie di propria competenza.

  La seduta termina alle 18.45.