CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 marzo 2023
77.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 14 marzo 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

  La seduta comincia alle 12.05.

Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane.
C. 977 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento.
  Ricorda che il provvedimento all'ordine del giorno è stato calendarizzato per l'esame in Assemblea a partire da lunedì 20 marzo. In considerazione di tale calendarizzazione, connessa al fatto che con il disegno di legge in oggetto s'intende dare attuazione ad alcuni degli obiettivi indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) entro il primo trimestre 2023, nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 8 marzo è stato definito l'iter del provvedimento in Commissione. In particolare, nella seduta odierna si svolgerà l'esame preliminare, con l'intervento del relatore e la discussione, fino alla sua conclusione. Il termine per la presentazione delle proposte emendative è stato fissato alle ore 15 di oggi. Nella giornata di domani, mercoledì 15 marzo, avranno luogo le votazioni delle proposte emendative presentate. L'esame in sede referente si concluderà entro giovedì 16 marzo, con la votazione sul conferimento del mandato al relatore.
  Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Ciocchetti, per lo svolgimento della relazione.

  Luciano CIOCCHETTI (FDI), relatore, fa presente che il provvedimento di cui la XII Commissione avvia oggi l'esame in sede referente è volto ad attuare la «Riforma del sistema degli interventi in favore degli anziani non autosufficienti» prevista dalla Missione 5 – Componente 2 del PNRR, che fissa al primo trimestre 2023 il termine per l'adozione della legge delega e al primo trimestre 2024 il termine per l'approvazione dei decreti legislativi. Da queste scadenze derivano i tempi a disposizione della Commissione per l'esame del provvedimento che – ricorda – trova la propria origine nella precedente legislatura, in particolare nei lavori della Commissione per la riforma dell'assistenza sanitaria e sociosanitariaPag. 53 della popolazione anziana, presieduta da Monsignor Paglia.
  Segnala quindi che nel corso dell'iter al Senato sono state approvate diverse modifiche al testo presentato dal Governo, anche attraverso l'accoglimento di proposte emendative dell'opposizione. Si tratta di una riforma attesa da 2,9 milioni di anziani non autosufficienti, che diventeranno 5 milioni entro il 2030. Il provvedimento muove dal riconoscimento del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio e dal principio di semplificazione e integrazione delle procedure di valutazione della persona anziana non autosufficiente. Grazie a tale semplificazione e all'istituzione dei punti unici di accesso (PUA) diffusi sul territorio si potrà effettuare in una sede unica una valutazione multidimensionale finalizzata a definire un progetto assistenziale individualizzato (PAI).
  Ulteriori elementi di rilievo sono la definizione di una specifica governance nazionale delle politiche in favore della popolazione anziana, con il compito di coordinare gli interventi; la promozione di misure a favore dell'invecchiamento attivo e dell'inclusione sociale, anche sostenendo il cosiddetto turismo lento; la promozione di nuove forme di coabitazione solidale per le persone anziane e di coabitazione intergenerazionale, anche nell'ambito di case famiglia e condomini solidali, aperti ai familiari, ai volontari e ai prestatori di servizi sanitari, sociali e sociosanitari; la promozione di interventi per la prevenzione della fragilità di persone anziane; l'integrazione degli istituti dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD); il riconoscimento del diritto delle persone anziane alla somministrazione di cure palliative domiciliari e presso gli hospice; la previsione di interventi a favore dei caregiver familiari.
  L'obiettivo della legge delega è quello di realizzare una delle riforme di cui da più tempo si parla nel Paese, quella dell'integrazione tra il sociale e il sanitario e tra le rispettive competenze di comuni, regioni e aziende sanitarie. La legge deve generare trasparenza, evitare duplicazioni di servizi, e tenere il più possibile le persone anziane a casa loro.
  Segnala che attualmente sono assistiti in regime domiciliare 407 mila anziani, poco più del 2,9 per cento degli over 65 (dato 2021), con una media nazionale di appena 16 accessi all'anno per caso trattato. Il PNRR (Missione 6, componente 1) pone l'obiettivo di assistere a domicilio il 10 per cento degli ultra sessantacinquenni non autosufficienti, prevedendo circa 800 mila nuove prese in carico nei prossimi cinque anni, assicurando ad una simile platea un'assistenza domiciliare in linea con gli standard europei (200-240 ore all'anno).
  Entrando nel merito del contenuto del disegno di legge Atto Camera 977, come risultante a seguito delle modifiche apportate dal Senato, rileva che l'articolo 1 reca le definizioni di alcuni fondamentali istituti richiamati poi nell'articolato quali: i livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS); gli ambiti territoriali sociali (ATS); i punti unici di accesso (PUA); i progetti individualizzati di assistenza integrata (PAI); i livelli essenziali di assistenza (LEA); il caregiver familiare.
  L'articolo 2 precisa che la delega ha come obiettivo complessivo la ricognizione, il riordino, la semplificazione, l'integrazione e il coordinamento delle disposizioni legislative vigenti rivolte alla popolazione anziana in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria, nonché il progressivo potenziamento delle relative azioni. Nell'esercizio della delega, il Governo deve attenersi ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali: a) promozione del valore umano, psicologico, sociale, culturale ed economico di ogni stagione della vita, indipendentemente dall'età e dalla presenza di limitazioni dell'autonomia personale; b) promozione e valorizzazione delle attività svolte dalle persone anziane in ambito culturale, nell'associazionismo e nelle famiglie, per la promozione della solidarietà tra le generazioni, anche con il supporto del servizio civile universale; c) promozione di attività di ascolto e di supporto psicologico e alla socializzazione, anche con il coinvolgimento del volontariato, del servizio civile universale e degli enti del Terzo settore; d) Pag. 54riconoscimento del diritto delle persone anziane a determinarsi liberamente in ordine alle decisioni che riguardano la loro assistenza, nonché alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio; e) promozione della valutazione multidimensionale bio-psico-sociale delle capacità e dei bisogni di natura sociale, sanitaria e sociosanitaria ai fini dell'accesso a un continuum di servizi per le persone anziane fragili e per le persone anziane non autosufficienti; f) riconoscimento del diritto delle persone anziane alla somministrazione di cure palliative domiciliari e presso hospice; g) promozione dell'attività fisica sportiva nella popolazione anziana; h) riconoscimento degli specifici fabbisogni di assistenza delle persone anziane con pregresse condizioni di disabilità, al fine di promuoverne l'inclusione sociale e la partecipazione attiva alla comunità; i) promozione del miglioramento delle condizioni materiali e di benessere delle famiglie degli anziani fragili o non autosufficienti e di coloro che sono impegnati nella loro cura; l) rafforzamento dell'integrazione e dell'interoperabilità dei sistemi informativi degli enti e delle amministrazioni competenti, anche valorizzando dati generati dai cittadini o risultanti da indagini condotte da enti del Terzo settore; m) riqualificazione dei servizi di semiresidenzialità, di residenzialità temporanea o di sollievo e promozione dei servizi di vita comunitaria e di coabitazione domiciliare (cohousing).
  I commi 3, 4 e 5 disciplinano l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e la composizione del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), organo dotato del compito di promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con particolare riguardo alle politiche per la presa in carico delle fragilità e della non autosufficienza. Il CIPA è presieduto dal Presidente del Consiglio o, su sua delega, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed è composto, oltre che da quest'ultimo, dai Ministri della salute, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, per le disabilità, per gli affari regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze. Il CIPA svolge le seguenti attività: adotta, con cadenza triennale e aggiornamento annuale, il «Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana» e il «Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana»; promuove, ferme restando le competenze dei singoli Ministeri, l'armonizzazione dei LEPS rivolti alle persone anziane non autosufficienti, e dei relativi obiettivi di servizio, con i LEA; promuove l'integrazione dei sistemi informativi esistenti e l'adozione di un sistema di monitoraggio delle attività svolte e dei servizi resi; monitora l'attuazione dei predetti Piani, trasmettendo annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione degli stessi. Al riguardo, evidenzia che la norma (articolo 2, comma 3, lettera a) che prevede il predetto Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana sostituisca il Piano per la non autosufficienza non può che intendersi nel senso che tale sostituzione operi limitatamente alla parte inerente alla popolazione anziana, considerati l'oggetto del disegno di legge e del complesso delle funzioni attribuite al CIPA. Pertanto, preannuncia l'intenzione di presentare un ordine del giorno nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea, volto a chiarire quanto appena evidenziato.
  L'articolo 3 delega il Governo ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, uno o più decreti legislativi per la definizione di misure intese alla promozione dell'invecchiamento attivo e della dignità, autonomia e inclusione sociale degli anziani e alla prevenzione della loro fragilità, sulla base di ulteriori princìpi e criteri direttivi. In particolare, con riferimento all'invecchiamento attivo (lettera a), si prevede la promozione di: interventi di sanità preventiva presso il domicilio delle persone anziane, anche attraverso la rete delle farmacie; impegno degli anziani in attività di utilità sociale e di volontariato; azioni volte a facilitare l'esercizio dell'autonomia e della mobilità nei Pag. 55contesti urbani ed extraurbani; nuove forme di domiciliarità e di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (senior cohousing) e intergenerazionale, in particolare con i giovani in condizioni svantaggiate; azioni di alfabetizzazione informatica; percorsi per il mantenimento, mediante l'attività sportiva e la relazione con gli animali di affezione, delle capacità fisiche, intellettive, lavorative e sociali; programmi e percorsi volti a favorire il turismo del benessere.
  Con riguardo agli interventi per la solidarietà e la coesione tra le generazioni (lettera b), si prevede la promozione: del sostegno delle esperienze tese a valorizzare la conoscenza e la trasmissione del patrimonio culturale, linguistico e dialettale; di programmi di cittadinanza attiva, anche con l'ausilio del servizio civile universale; dell'incontro e della relazione fra generazioni lontane.
  I princìpi e i criteri direttivi di cui alla lettera c), concernenti gli interventi per la prevenzione della fragilità, prevedono l'offerta progressiva della possibilità, per la persona anziana affetta da una o più patologie croniche suscettibili di aggravarsi con l'invecchiamento e che determinino il rischio di perdita dell'autonomia, di accedere a una valutazione multidimensionale delle sue capacità e dei suoi bisogni di natura bio-psico-sociale, sanitaria e sociosanitaria, da effettuarsi, nell'ambito dei punti unici di accesso (PUA), da parte di équipe multidisciplinari e, all'esito della suddetta valutazione, l'individuazione dei fabbisogni di assistenza della persona e per i necessari orientamento e supporto informativo ai fini dell'accesso al continuum di servizi e alle reti di inclusione sociale previsti dalla programmazione integrata socio-assistenziale e sociosanitaria, statale e regionale.
  La disciplina di delega di cui all'articolo 4 (il quale, così come l'articolo 5, è espressamente dedicato alla non autosufficienza) ha l'obiettivo di riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, nonché potenziare progressivamente le relative azioni. Si prevede che la delega sia esercitata mediante l'adozione di uno o più decreti legislativi entro il 31 gennaio 2024, sulla base di una serie di princìpi e criteri direttivi ulteriori rispetto a quelli generali di cui all'articolo 2: a) adozione di una definizione di popolazione anziana non autosufficiente che tenga conto dell'età anagrafica, delle condizioni di fragilità nonché dell'eventuale condizione di disabilità pregressa, in coerenza con le disposizioni e indicazioni internazionali adottate in materia; b) definizione del Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA) come modalità organizzativa permanente per il governo unitario e la realizzazione congiunta dell'insieme delle misure a titolarità pubblica dedicate all'assistenza degli anziani non autosufficienti; c) individuazione dei compiti dello SNAA in materia di programmazione integrata di servizi, interventi e prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali rivolte alla popolazione anziana non autosufficiente; d) individuazione dei LEPS in un'ottica di integrazione con i LEA, assicurando il raccordo con le altre recenti norme in materia (legge delega sulla disabilità; legge di bilancio 2023); e) adozione di un sistema di monitoraggio dell'erogazione dei LEPS per le persone anziane non autosufficienti e di un correlato sistema sanzionatorio e di interventi sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio; f) coordinamento degli interventi e dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari in favore degli anziani non autosufficienti erogati a livello regionale e locale; g) promozione su tutto il territorio nazionale di un omogeneo sviluppo degli ATS (Ambiti Territoriali Sociali) quali soggetti destinatari, primariamente, delle funzioni di programmazione, gestione, erogazione e monitoraggio dei servizi sociali in favore delle persone anziane non autosufficienti; h) promozione dell'integrazione funzionale tra distretto sanitario e ATS, allo scopo di garantire l'effettiva integrazione operativa dei processi, dei servizi e degli interventi per la non autosufficienza; i) semplificazione dell'accesso agli interventi e ai servizi tramite l'istituzione dei PUA, collocati presso le Case della comunità, con Pag. 56il compito di fornire il supporto necessario alle persone anziane non autosufficienti e alle loro famiglie e di svolgere attività di screening per l'individuazione dei fabbisogni di assistenza, anche in collaborazione con la rete delle farmacie territoriali; l) semplificazione e integrazione delle procedure di accertamento e valutazione della condizione di persona anziana non autosufficiente tramite una valutazione multidimensionale unificata dei fabbisogni della persona e del suo nucleo familiare, da effettuarsi secondo criteri standardizzati e omogenei a livello nazionale. La citata valutazione dei fabbisogni, effettuata presso i PUA, è finalizzata a definire il PAI, con la partecipazione della persona destinataria, dei familiari caregiver coinvolti o degli enti del Terzo settore, e il relativo «budget di cura e assistenza»; m) adozione di criteri e indicatori specifici per il monitoraggio delle diverse tipologie di prestazione assistenziale riferite alle persone anziane non autosufficienti, ricomprese nei LEPS; n) con riferimento alle prestazioni di assistenza domiciliare, integrazione degli istituti dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD), assicurando il coinvolgimento degli ATS e del SSN; o) previsione del diritto di accesso ai servizi di cure palliative per tutti i soggetti anziani non autosufficienti e affetti da patologie ad andamento cronico ed evolutivo, da erogarsi in tutti i luoghi di cura (quali il domicilio, la struttura ospedaliera, l'ambulatorio, l'hospice e i servizi residenziali), e del diritto alla definizione della pianificazione condivisa delle cure come esito di un processo mediante il quale il soggetto interessato esprime la propria autodeterminazione rispetto ai trattamenti cui desidera o non desidera essere sottoposto; p) con riferimento ai servizi semiresidenziali, promozione dell'offerta di interventi complementari di sostegno, attività di socialità e di arricchimento della vita, anche con il sostegno del servizio civile universale; q) con riferimento ai servizi residenziali, previsione di misure idonee a garantire adeguati livelli di intensità assistenziale, anche attraverso la rimodulazione della dotazione di personale in funzione della numerosità degli anziani residenti, nonché della qualità degli ambienti di vita; r) aggiornamento e semplificazione dei criteri minimi di autorizzazione e di accreditamento strutturale, organizzativo e di congruità del personale – al quale ultimo si prevede debbano essere applicati i trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi – con riguardo ai soggetti erogatori pubblici e privati, anche del Terzo settore e del servizio civile universale; s) a beneficio delle persone con pregresse condizioni di disabilità che entrano nell'età anziana, riconoscimento del diritto ad accedere a servizi e attività specifici per la loro pregressa condizione di disabilità e del diritto ad accedere direttamente, su richiesta, agli interventi e alle prestazioni previsti per le persone anziane e le persone anziane non autosufficienti.
  Fa presente, poi, che l'articolo 5 delega il Governo ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, uno o più decreti legislativi in materia di politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti. L'articolo in commento individua pertanto ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici suddivisi in tre ambiti, il primo dei quali (comma 2, lettera a) è riferito al progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali in favore delle persone anziane non autosufficienti.
  A tal fine si prevede l'introduzione, anche in via sperimentale e progressiva, per le persone anziane non autosufficienti che optino espressamente per essa, di una prestazione universale graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale ed erogabile sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona, di valore comunque non inferiore a quello dell'indennità di accompagnamento e dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di comunità rivolti alla non autosufficienza. È previsto, inoltre, il riordino delle agevolazioni contributive e fiscali volte a sostenere la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente.
  Il secondo ambito della delega di cui all'articolo 5 è quello della formazione del Pag. 57personale addetto al supporto e all'assistenza delle persone anziane (comma 2, lettera b), mentre il terzo e ultimo ambito si riferisce al processo di progressivo ed equilibrato miglioramento delle condizioni di vita individuali dei caregiver familiari (comma 2, lettera c), attraverso: la ricognizione e ridefinizione della normativa di settore; la promozione di interventi diretti alla certificazione delle competenze professionali acquisite nel corso dell'esperienza maturata; la previsione di forme di partecipazione delle rappresentanze dei caregiver familiari, nell'ambito della programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria a livello nazionale, regionale e locale.
  L'articolo 6 disciplina il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe di cui agli articoli 3, 4 e 5 e prevede la possibilità per il Governo di adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti. Più specificamente, gli schemi dei decreti legislativi sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata e sono trasmessi alle Camere per i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla trasmissione. Per i decreti legislativi correttivi o integrativi si adotta la medesima procedura.
  L'articolo 7 reca la clausola di salvaguardia per le regioni e statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.
  L'articolo 8 individua le risorse necessarie all'attuazione degli articoli 2, 3, 4 e 5, alle quali si provvede mediante le disponibilità finanziarie derivanti dal riordino di determinati fondi, limitatamente alle risorse disponibili previste per le prestazioni in favore delle persone anziane e anziane non autosufficienti. Inoltre, alla realizzazione degli obiettivi di cui alla legge delega concorrono, in via programmatica, determinate risorse stanziate nell'ambito del PNRR.
  All'erogazione delle prestazioni sanitarie si provvede mediante le risorse ordinarie trasferite alle regioni nell'ambito del Fondo sanitario nazionale.
  Infine, l'articolo 9 dispone sull'entrata in vigore del provvedimento, fissandola al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Andrea QUARTINI (M5S) sottolinea l'importanza del provvedimento in esame, che punta a rispondere a bisogni reali che esistono nel Paese e che sono costantemente rammentati ai decisori politici nelle occasioni di confronto con le associazioni rappresentative e nei rapporti di numerose agenzie specializzate. Segnala che l'esigenza di fondo è quella di mettere a punto una sorta di linea guida nazionale sulla presa in carica dei bisogni sociali e sanitari delle persone anziane in generale e delle persone anziane non autosufficienti in particolare.
  Tra le direttrici che il provvedimento segue, ne segnala alcune condivisibili, quali la promozione dell'invecchiamento attivo e la deistituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti. Con riferimento al tema del cohousing, esprime invece una certa delusione per la vaghezza dei princìpi di delega, e ricorda alla maggioranza come siano molteplici i casi di successo cui ispirarsi, a livello internazionale ma non solo, e di come gli studi scientifici dimostrino come tale pratica dia risultati significativi in termini di rallentamento del percorso che conduce alla non autosufficienza.
  Esprime un giudizio favorevole sull'istituzione dei punti unici di accesso e sui piani di assistenza individuali, mentre evidenzia come a suo avviso l'istituzione di un comitato interministeriale centralizzato, al vertice del sistema socio-assistenziale che si intende istituire, potrebbe in qualche modo favorire una depauperazione delle competenze del Servizio sanitario nazionale, specialmente per quanto riguarda la presa in carico di quella porzione di anziani non autosufficienti che è tale in quanto affetta da patologie croniche. Sul versante della distinzione tra prestazioni sanitarie e prestazioni sociosanitarie il provvedimento non risulta, a suo avviso, sufficientemente chiaro.
  Manifesta quindi un giudizio sostanzialmente positivo circa i princìpi di delega in materia di riconoscimento del diritto a Pag. 58usufruire di cure palliative presso il proprio domicilio, mentre denuncia un'eccessiva vaghezza dei princìpi di delega in materia di sostegno ai cosiddetti caregiver, figure che rappresentano un punto cruciale dell'intera infrastruttura assistenziale, alle quali le istituzioni si ostinano a non fornire adeguato riconoscimento.
  Parimenti, denuncia l'assenza, nel disegno di legge delega, della dovuta attenzione al tema della riforma delle residenze sanitarie assistenziali, a suo avviso non più rinviabile.
  Sottolinea, in conclusione, quella che dalla sua prospettiva costituisce la maggiore carenza del disegno di legge: la totale assenza di certezze sul fronte delle risorse aggiuntive, sia finanziarie sia in termini di nuovo personale, da mettere a disposizione del settore nel suo complesso. Preannuncia, quindi, la presentazione di emendamenti volti a modificare il testo nelle direzioni indicate.

  Paolo CIANI (PD-IDP) definisce in primo luogo molto rilevante il disegno di legge che la Commissione si appresta ad esaminare, ricordando come si tratti di un testo che trova la propria origine nel lavoro svolto da una Commissione istituita nel 2020 dall'allora Ministro Speranza. Si tratta di una proposta seria, che si propone di affrontare per la prima volta in modo organico e sistematico il tema dell'assistenza alle persone anziane, che non potrà che diventare cruciale nei prossimi anni, alla luce dell'evoluzione demografica che il Paese sta vivendo.
  Concorda con i principali obiettivi che il disegno di legge identifica: la deistituzionalizzazione degli assistiti e la prevenzione della non autosufficienza, costituita in particolare dalle misure volte a favore l'invecchiamento attivo. Sottolinea l'importanza del fatto che il provvedimento in questione ambisca a raggiungere tali obiettivi nel più totale rispetto dalla persona e delle sue libere determinazioni, finalità decisiva, che è necessario salvaguardare anche e soprattutto nei momenti in cui la persona si trova nei momenti di debolezza, quale è certamente la vecchiaia.
  Rileva come il provvedimento delinei con una certa precisione i tratti di quella necessaria integrazione sociosanitaria di cui si parla da decenni nel nostro Paese e sottolinea come la risposta ai bisogni sociali, con particolare riguardo a quelli che emergono con riferimento alle persone anziane, debbano essere il più possibile uniformi sul territorio nazionale. Da questo punto di vista, si pone un interrogativo sulla compatibilità tra gli obiettivi contenuti nel disegno di delega in esame e l'intento, manifestato recentemente dal Governo, di procedere sull'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116 della Costituzione.
  Conclude esprimendo il proprio apprezzamento circa il fatto di potersi occupare, insieme agli altri colleghi della Commissione, di un provvedimento di tale importanza.

  Elena BONETTI (A-IV-RE) si associa alle valutazioni positive espresse dal relatore e dagli altri colleghi intervenuti sul provvedimento in esame, ricordando che il testo costituisce l'ultimo atto approvato dal Governo Draghi a cui, successivamente, sono state apportate solo variazioni di portata limitata nonché alcuni aggiustamenti determinati dalle modifiche legislative intervenute nel frattempo. Ricorda che si tratta di un articolato che rappresenta l'esito di un lavoro svolto nella Commissione per la riforma dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana, presieduta da Monsignor Vincenzo Paglia, istituita presso il Ministero della salute, in seguito integrato dall'operato del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio, per assicurare una visione trasversale e sistematica.
  Nel rammentare che si tratta di un provvedimento derivante dagli impegni assunti in sede di PNRR, segnala che sarebbe stato auspicabile, nonché possibile, un approdo del testo alla Camera con maggiore anticipo rispetto a quanto accaduto, per consentire a entrambi i rami del Parlamento di proporre e discutere miglioramenti al testo attraverso la presentazione di emendamenti.Pag. 59
  Pone in particolare evidenza il contenuto dell'articolo 3 del testo in esame, in materia di invecchiamento attivo, osservando che per la prima volta si assumono impegni precisi in tale ambito, ed esprime l'auspicio che sia possibile svolgere un confronto reale in sede emendativa.
  Segnala che le modifiche introdotte al testo rispetto alla versione elaborata dal Governo precedente ne hanno ridotto la portata per quanto concerne la promozione di percorsi formativi e lavorativi per i caregiver. Sottolinea, in proposito, che occorrerebbe tenere conto delle iniziative europee in materia di assistenza, richiamate anche dalla Commissaria Dalli nella sua recente audizione presso le competenti Commissioni di Camera e Senato, tra cui la Commissione Affari sociali.
  Per quanto concerne le risorse, si dichiara pienamente consapevole, anche sulla base della sua esperienza di Ministra, che esse possono essere indicate anche in sede di decreti legislativi attuativi, sottolineando tuttavia come debba esserci un preciso impegno da parte del Governo a stanziare risorse adeguate nel momento dell'adozione di tali decreti, al fine di assicurare la piena applicazione delle disposizioni che si intende introdurre.

  Luciano CIOCCHETTI (FDI), relatore, nel ringraziare tutti coloro che sono intervenuti, segnala che, a quanto gli risulta, sarebbero già state presentate numerose proposte emendative da parte di gruppi dell'opposizione. Al riguardo, osserva che così facendo si corre il rischio di non poterle esaminare con la dovuta attenzione nel merito e auspica, quindi, che venga effettuata un'operazione di selezione delle proposte da presentare. Ricorda che il provvedimento in esame deve entrare in vigore entro il primo trimestre dell'anno in corso e che il Governo e la maggioranza intendono rispettare l'impegno assunto in sede europea, peraltro da parte di un Governo diverso da quello attualmente in carica.
  Rileva, quindi, che alcune delle problematiche sollevate possono essere affrontate attraverso i decreti attuativi, richiamando, a titolo esemplificativo, quelle relative ai caregiver, al personale e ai servizi residenziali. Ricorda, inoltre, che il provvedimento in esame prevede anche la possibilità di emanare successivamente decreti correttivi e integrativi.
  Nel manifestare disponibilità al confronto e al dibattito e osservando che tutti i membri della Commissione avrebbero voluto contribuire a un ulteriore affinamento del testo qualora vi fosse stata la possibilità, segnala che è possibile intervenire anche attraverso la presentazione e l'approvazione di ordini del giorno che diano indicazioni in merito ai decreti attuativi da emanare. Ricorda che nel corso dell'esame al Senato sono stati approvati diversi emendamenti presentati delle opposizioni e che esse si sono astenute in sede di votazione finale. Ribadisce pertanto l'auspicio che la Commissione possa concentrare il dibattito su un numero circoscritto di proposte emendative.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento e, dopo aver ricordato la scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti, fissata alle ore 15 della giornata odierna, ne rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.