CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 marzo 2023
77.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 14 marzo 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 13.20.

Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza.
C. 831-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, segnala preliminarmente che il disegno di legge, modificato dalla Commissione di merito, reca norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza ed è corredato di una relazione tecnica riferita al testo iniziale del provvedimento.
  Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica e delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, con riferimento agli articoli 1 e 2 rileva che la relazione tecnica afferma che l'effetto deflattivo del contenzioso prodotto dalla riforma del processo penale, di cui al decreto legislativo n. 150 del 2022, con l'ampliamento delle fattispecie di reato procedibili solo a querela di parte, consentirà di introdurre, senza aggravio di oneri per la finanza pubblica, la perseguibilità d'ufficio per gli specifici reati previsti dalle disposizioni in riferimento, in merito ai quali si potrà quindi provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, reputa pertanto opportuno che il Governo fornisca i dati riscontrati in fase di prima applicazione in ordine all'effetto deflattivo del contenzioso prodotti dalla riforma del processo penale, posto che proprio su tale effetto deflattivo la relazionePag. 35 tecnica fonda l'asserita neutralità della disposizione in esame.
  Con riferimento all'articolo 3, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo in merito a quanto affermato dalla relazione tecnica a sostegno della neutralità finanziaria della disposizione, ossia che l'introduzione dell'arresto obbligatorio in flagranza anche in mancanza di querela, nel caso in cui la persona offesa non risulti reperibile, non incide sull'iscrizione del procedimento penale, che resta subordinata alla successiva acquisizione della querela. Osserva infatti che, alla luce della formulazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, introdotte nel corso dell'esame in sede referente, sembrerebbe invece che esse, in caso di convalida dell'arresto, prevedendo la sospensione del processo, quando manchi la querela e questa possa sopravvenire, consentano, diversamente da quanto evidenziato incidentalmente dalla relazione tecnica, l'avvio del procedimento anche in assenza di querela.
  Prende atto infine di quanto affermato dalla relazione tecnica riguardo al fatto che i compiti previsti in capo agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria (ricerca della persona offesa e attività informativa in favore della stessa) rientrano nell'ambito delle relative funzioni istituzionali e che, pertanto, tali compiti potranno essere espletati nell'ambito delle vigenti disponibilità di bilancio.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 4, recante la clausola di invarianza finanziaria, prevede che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei relativi compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che i benefici in termini di deflazione del contenzioso derivanti dalle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, che hanno introdotto il regime di procedibilità a querela per un elevato numero di reati, non sono stati a suo tempo oggetto di una specifica quantificazione e allo stato non è possibile apprezzarne gli effetti, anche in considerazione del fatto che la riforma del processo penale di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2022 è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, non essendo peraltro decorsi i termini massimi per la presentazione della querela ai sensi dell'articolo 124 del codice penale.
  Assicura, in ogni caso, che le attività conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, che prevedono la procedibilità d'ufficio per taluni delitti aggravati, rientrano nell'ambito delle funzioni istituzionali degli organi coinvolti e, pertanto, ad esse si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Segnala, infine, che nell'ambito delle fattispecie di sospensione del processo penale in caso di arresto in flagranza in mancanza di querela, di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, il procedimento penale è attivato esclusivamente per la convalida dell'arresto, nonché per l'eventuale applicazione delle misure cautelari, mentre la prosecuzione dell'ordinario iter di accertamento del reato potrà avvenire solo a seguito dell'integrazione della condizione di procedibilità.

  Valentina D'ORSO (M5S), intendendo portare all'attenzione della V Commissione il dibattito che si è svolto in sede referente presso la Commissione Giustizia, fa presente che la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 4, riferita all'intero provvedimento, non appare coerente con le disposizioni in materia di arresto in flagranza, di cui all'articolo 3, che, a suo avviso, sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fa presente, al riguardo, che non è chiaro se sia configurabile la fattispecie di ingiusta detenzione nel caso in cui, entro il termine delle 48 ore, non sia presentata la querela da parte della persona offesa, con la Pag. 36conseguenza del pagamento di un risarcimento da parte dello Stato. Sottolinea, comunque, che, anche nel caso non si ritenga configurabile una fattispecie di ingiusta detenzione, non si possono escludere eventuali oneri derivanti dalla gestione dei ricorsi che saranno presentati in tal senso. Rammenta che tale questione è stata sollevata anche nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame preliminare del provvedimento ed è rimarcata, altresì, dall'emendamento Costa 3.102, che riconosce il diritto all'equa riparazione per la custodia cautelare subita anche ai soggetti che siano stati arrestati in flagranza e per i quali l'azione penale non sia stata avviata per mancata presentazione della querela.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, alla luce di quanto evidenziato dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 831-A Governo, recante norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    con riferimento agli articoli 1 e 2, i benefici in termini di deflazione del contenzioso derivanti dalle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, che hanno introdotto il regime di procedibilità a querela per un elevato numero di reati, non sono stati a suo tempo oggetto di una specifica quantificazione e allo stato non è possibile apprezzarne gli effetti, anche in considerazione del fatto che la riforma del processo penale di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2022 è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, non essendo peraltro decorsi i termini massimi per la presentazione della querela ai sensi dell'articolo 124 del codice penale;

    le attività conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, che prevedono la procedibilità d'ufficio per taluni delitti aggravati, rientrano nell'ambito delle funzioni istituzionali degli organi coinvolti e, pertanto, ad esse si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    nell'ambito delle fattispecie di sospensione del processo penale in caso di arresto in flagranza in mancanza di querela, di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, il procedimento penale è attivato esclusivamente per la convalida dell'arresto, nonché per l'eventuale applicazione delle misure cautelari, mentre la prosecuzione dell'ordinario iter di accertamento del reato potrà avvenire solo a seguito dell'integrazione della condizione di procedibilità,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  Daniela TORTO (M5S), nel sottolineare che la rappresentante del Governo non ha fornito una risposta alla richiesta di chiarimenti formulata dall'onorevole D'Orso, annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO conferma che il testo del provvedimento non determina nuovi o maggiori oneri connessi al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, che potrebbero invece derivare dall'emendamento Costa 3.102.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), concordando con quanto illustrato dall'onorevole D'Orso, evidenzia che non si può ritenere possibile che dal provvedimento in esame non deriveranno nuovi o maggiori oneri Pag. 37per la finanza pubblica, poiché anche solo la presentazione di ricorsi volti a richiedere il riconoscimento del diritto all'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non sopravvenga la querela della persona offesa, determinerà un aggravio di attività per gli uffici giudiziari.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In proposito, segnala che appare opportuno acquisire l'avviso del Governo sulle implicazioni finanziarie dell'emendamento Costa 3.102, che, come è stato segnalato, è volto a riconoscere il diritto all'equa riparazione di cui all'articolo 314, comma 3, del codice di procedura penale, anche ai soggetti che siano stati arrestati in flagranza ai sensi del comma 3 dell'articolo 380 del predetto codice, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, del presente provvedimento, e per i quali l'azione penale non sia stata avviata per mancata presentazione della querela. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa e alla possibilità di farvi comunque fronte nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati alle fattispecie di equa riparazione già previste a legislazione vigente.
  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario sull'emendamento Costa 3.102, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Concorda, invece, sull'assenza di profili finanziari problematici per le altre proposte emendative presentate.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento Costa 3.102, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  La Sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972.
C. 849 e abb.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, fa presente che la proposta di legge in esame reca l'autorizzazione all'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972. Segnala che il provvedimento, non corredato di relazione tecnica, riproduce il testo del disegno di legge di ratifica C. 3307 presentato dal Governo nella XVIII legislatura, il cui esame non è stato concluso.
  Evidenzia che nella scorsa legislatura, nel corso dell'esame in sede consultiva presso la V Commissione, la rappresentante del Governo, in risposta alle richieste di chiarimento della relatrice, aveva fatto presente che la quota annua per il funzionamento della Convenzione di Vienna sarebbe decorsa a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento. In quella sede, la Commissione Bilancio espresse, quindi, parere favorevole con Pag. 38una sola condizione afferente la decorrenza degli oneri e delle corrispondenti coperture. Rileva che al provvedimento in esame è stato tardivamente abbinato il disegno di legge C. 923 di iniziativa governativa, corredato di relazione tecnica, avente ad oggetto la ratifica della medesima Convenzione di Vienna, i cui contenuti sono identici a quelli del predetto provvedimento ad esclusione dell'articolo 4, che reca una diversa quantificazione degli oneri e una diversa articolazione temporale. Evidenzia, pertanto, che, ai fini della valutazione degli effetti finanziari, sono state utilizzate la relazione tecnica presentata dal Governo nella scorsa legislatura e la relazione tecnica riferita al disegno di legge C. 923 del Governo.
  In merito ai profili di quantificazione, rileva che l'onere totale derivante dalla ratifica della Convenzione di Vienna discende dall'articolo 10 della Convenzione medesima ed è valutato in 10.680 euro annui a decorrere dal primo anno di applicazione dell'accordo, derivanti dalle spese di missione e dal versamento del contributo finanziario obbligatorio annuale. Evidenzia che la relazione tecnica presentata nella scorsa legislatura forniva gli elementi informativi sottostanti alle stime dell'onere: detti elementi erano coerenti con altre convenzioni di analogo tenore. Rileva che, nel corso dell'esame parlamentare, la Commissione Bilancio, preso atto di un chiarimento del Governo, ha espresso sul testo parere favorevole con una sola condizione afferente la decorrenza degli oneri e delle coperture. In proposito, ritiene dunque che andrebbe acquisito un chiarimento circa la perdurante validità degli elementi forniti dalla predetta relazione tecnica nel corso della precedente legislatura, tenuto conto che alcuni di essi dipendono da fattori variabili, come ad esempio il tasso di cambio del franco svizzero che risulta al momento sensibilmente diverso da quello assunto a riferimento dalla relazione tecnica allegata al provvedimento presentato nella scorsa legislatura. In particolare, a suo avviso, dovrebbe essere chiarito se la quantificazione dell'onere debba essere allineata a quella risultante dalla relazione tecnica riferita al disegno di legge C. 923 recentemente presentato dal Governo. Sulle restanti disposizioni della Convenzione e della proposta di legge di ratifica non ha osservazioni da formulare, alla luce degli elementi di quantificazione forniti dalle due relazioni tecniche e considerate le clausole di invarianza finanziaria riportate agli articoli 3, sugli uffici del saggio del sistema camerale, e 5, riferita al complesso della Convenzione ad eccezione dell'articolo 10, del disegno di legge di ratifica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 4, comma 1, provvede agli oneri derivanti dall'articolo 10 della Convenzione oggetto di ratifica, derivanti dalla corresponsione di una quota annua per il funzionamento della Convenzione medesima e dalle spese di missione relative alla partecipazione di rappresentanti italiani alle riunioni del Comitato permanente di cui al medesimo articolo 10, valutati in 10.680 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2022-2024, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al riguardo, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2022 e non essendo il provvedimento incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché tenuto conto della natura degli oneri in oggetto, fermo restando quanto rappresentato in ordine alla quantificazione degli oneri, ritiene necessario aggiornarne la decorrenza, nonché la relativa copertura finanziaria prevedendo che ad essi si provveda, a decorrere dall'anno 2023, mediante riduzione dell'accantonamento di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2023-2025, che reca le occorrenti disponibilità. Sul punto, considera comunque necessario acquisire l'avviso del Governo. Rileva, infine, che l'articolo 5, recante la Pag. 39clausola di invarianza finanziaria, prevede che dall'attuazione delle disposizioni della Convenzione di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 10 della medesima Convenzione, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la relatrice sulla necessità di aggiornare la quantificazione e la decorrenza degli oneri derivanti dalla corresponsione di una quota annua per il funzionamento della Convenzione, garantita dal Comitato permanente istituito ai sensi dell'articolo 10 della medesima Convenzione, e dalle spese di missione relative alla partecipazione di rappresentanti italiani alle riunioni del suddetto Comitato permanente, aggiornando conseguentemente la relativa copertura finanziaria.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 849 e abbinate, recante adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972;

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica allegata al disegno di legge C. 923, recante adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972, presentato il 23 febbraio 2023 e abbinato alla proposta di legge C. 849 in esame, dai quali si evince che occorre aggiornare la quantificazione e la decorrenza degli oneri derivanti dalla corresponsione di una quota annua per il funzionamento della Convenzione, garantita dal Comitato permanente istituito ai sensi dell'articolo 10 della medesima Convenzione, e dalle spese di missione relative alla partecipazione di rappresentanti italiani alle riunioni del suddetto Comitato permanente;

   rilevata l'esigenza di adeguare la copertura finanziaria del provvedimento, alla luce dei contenuti riportati nella predetta relazione tecnica,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 10 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 13.053 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.
Testo unificato C. 217 e abb.
(Parere alle Commissioni VII e IX).
(Seguito dell'esame e rinvio).

Pag. 40

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 marzo 2023.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che sono ancora in corso le interlocuzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le amministrazioni interessate al fine di chiarire alcune criticità della proposta di legge dal punto di vista finanziario.
  Nel segnalare che il Governo dovrebbe essere in grado di completare l'istruttoria sul provvedimento entro la giornata di domani, chiede pertanto che il suo esame sia rinviato.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, prendendo atto della richiesta formulata dalla rappresentante del Governo, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.