CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 marzo 2023
77.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 28

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 14 marzo 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene, in videoconferenza, il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 13.20.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi.
C. 665 e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ciro MASCHIO, presidente e relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, la proposta di legge C. 665, adottato come testo base, come risultante dall'esame delle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito, da ultimo lo scorso 8 marzo.
  Osserva che il provvedimento è volto ad istituire una Commissione bicamerale di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi – avvenuta a Roma il 22 giugno 1983, quando la ragazza aveva quindici anni, in circostanze mai chiarite – nonché di Mirella Gregori. Nell'esame in sede referente si è infatti evidenziato trattarsi di vicende connesse, non solo da un punto di vista temporale – avvenute praticamente negli stessi giorni – ma anche dalla circostanza che dallo sviluppo delle indagini giudiziarie e delle inchieste giornalistiche sono emersi intrecci molto profondi, con personaggi che paiono essere protagonisti di entrambe le vicende.
  In particolare l'articolo 1 istituisce la Commissione d'inchiesta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura. I compiti assegnati alla Commissione comprendono la ricostruzionePag. 29 dei due rapimenti e delle relative vicende processuali nonché delle eventuali responsabilità per il loro mancato esito.
  L'articolo 2 prevede che sia composta da 40 componenti, 20 senatori e 20 deputati, assicurando comunque la presenza di almeno un rappresentante di ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
  Segnala – trattandosi di una disposizione non consueta nelle deliberazioni istitutive di Commissioni d'inchiesta – il comma 2 dell'articolo in commento. Infatti, la Commissione di merito ha inteso specificare che i componenti devono essere nominati «tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione». Inoltre, devono dichiarare alla Presidenza della Camera di appartenenza, entro dieci giorni dalla nomina, se nei loro confronti possa sussistere una situazione di «conflitto di interessi per aver ricoperto ruoli processuali in relazione ai fatti di cui all'articolo 1 della proposta in esame». La norma non prevede se e quali effetti discendano da tale dichiarazione.
  L'articolo 3 disciplina le audizioni a testimonianza. Si prevede, in particolare, l'applicazione degli articoli 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (Falsa testimonianza) del codice penale. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, possono essere opposti il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  L'articolo 4 precisa ulteriormente i poteri della Commissione. Prevede la possibilità di procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Come di consueto, la proposta stabilisce ulteriori limitazioni, prevedendo che la Commissione non possa adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  Nelle materie attinenti all'inchiesta, la Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti in deroga all'articolo 329 codice di procedura penale che copre con il segreto gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa così come è in sua facoltà, fino a quando permangano ragioni di natura istruttoria, ritardare con decreto la loro trasmissione. La Commissione è comunque vincolata a mantenere l'eventuale regime di segretezza degli atti ricevuti coperti da segreto.
  Nel caso in cui la Commissione intenda svolgere accertamenti o acquisire documenti fuori del territorio dello Stato, trovano applicazione le pertinenti disposizioni del capo II del titolo III del libro XI del codice di procedura penale (articolo 727 e seguenti), che reca le norme sulle rogatorie all'estero, nonché dei trattati internazionali.
  L'articolo 5 della proposta di inchiesta prevede, come di consueto, l'obbligo del segreto su tutti gli atti e i documenti che la Commissione ha acquisito ai fini dell'inchiesta e soggetti al regime di segretezza, per i componenti della Commissione, i funzionari, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio. A differenza di quanto previsto generalmente in altre proposte di inchiesta parlamentare, la proposta non specifica che l'obbligo del segreto vale anche dopo la cessazione dell'incarico.
  La violazione dell'obbligo del segreto e la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio), salvo che il fatto non integri un più grave reato.Pag. 30
  L'articolo 6, in fine, dispone in merito all'organizzazione dei lavori, prevedendo, tra l'altro, che la stessa possa avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
  Si riserva, infine, di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

  Il Viceministro della giustizia Francesco Paolo SISTO, da remoto, si riserva di intervenire nel prosieguo dei lavori.

  Ciro MASCHIO, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
C. 889 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo PULCIANI (FDI), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 11 del 2023 recante «Misure urgenti in materia di cessione dei crediti», ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VI Commissione (Finanze).
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata analisi dei contenuti del decreto-legge, evidenzia alcuni limitati profili di competenza della Commissione Giustizia.
  Segnala che l'articolo 1 modifica l'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 che ha introdotto la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per la quasi totalità degli interventi edilizi per cui è riconosciuto un credito di imposta. Ai sensi della lettera a), a far data dalla entrata in vigore del decreto-legge (17 febbraio 2023) alle pubbliche amministrazioni è vietato acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura.
  La lettera b) circoscrive il perimetro della responsabilità solidale del beneficiario delle agevolazioni fiscali e del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite.
  Ferma restando l'ipotesi di dolo, viene escluso il concorso dei cessionari nella violazione qualora essi dimostrino di avere acquisito il credito di imposta e siano in possesso di specifica documentazione (dettagliata nella norma in esame) riguardante le opere da cui origina il credito di imposta. Inoltre, si specifica che l'esclusione di responsabilità opera anche nei confronti dei soggetti professionali (diversi dai consumatori o utenti) che acquistano i crediti di imposta da banche e gruppi bancari, mediante rilascio di una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la predetta documentazione.
  Il mancato possesso di parte della documentazione rilevante non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario; tale soggetto può dunque fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. L'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa del cessionario grava sull'ente impositore, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale.
  Rimane ferma l'applicazione dell'articolo 14, comma 1.bis.1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, ai sensi del quale la limitazione della responsabilità solidale al dolo e alla colpa grave riguarda solo i crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di legge.
  L'articolo 2 reca alcune modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali, vietando di optare, in luogo della fruizione Pag. 31diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto del fornitore o per la cessione del credito con riferimento ai crediti d'imposta, riconoscendo alcune deroghe.
  Osserva, infine, che l'articolo 3 reca la consueta clausola di entrata in vigore del decreto-legge.
  Conclusivamente, sottolinea come le ragioni poste alla base del provvedimento, di interesse della Commissione giustizia, sono quella di porre fine, attraverso la disposizione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, all'acquisto, da parte delle amministrazioni regionali, attraverso procedure negoziali, di crediti da scontare con i debiti fiscali a loro carico, nonché quella di limitare, con la previsione di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 1, ai soli casi di dolo o colpa grave la responsabilità penale del cessionario nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite.
  Si riserva, infine, di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

  Il Viceministro della giustizia Francesco Paolo SISTO, da remoto, si riserva di intervenire nel prosieguo dei lavori.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.
Testo unificato Doc. XXII, n. 11 e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ciro MASCHIO, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Bellomo, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici l'illustrazione complessiva del testo, richiamandone sinteticamente i contenuti.
  Rammenta che il tema è stato già oggetto di attenzione da parte della Camera dei deputati, che nella XVII legislatura aveva istituito una Commissione d'inchiesta per verificare lo stato del degrado e del disagio delle città e delle loro periferie, con particolare riguardo alle implicazioni socio-economiche e di sicurezza, attraverso l'esame di una serie di fattori (delibera del 27 luglio 2016). La Commissione aveva concluso i propri lavori con l'approvazione di una relazione finale il 14 dicembre 2017.
  Osserva che l'articolo 1 istituisce, per tutta la durata della XIX legislatura, la Commissione e ne definisce le funzioni. In particolare, la Commissione ha tra i suoi compiti quello di accertare lo stato del degrado delle città e delle loro periferie, con particolare riferimento, tra gli altri, anche al fenomeno delle occupazioni abusive, dell'abusivismo edilizio, all'avvio di piani di recupero del territorio, alla ricognizione dello stato dell'edilizia residenziale pubblica.
  L'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione, cui fanno parte venti deputati, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
  Con riferimento ai poteri della Commissione, fa presente che l'articolo 3 prevede che, ad eccezione dell'accompagnamento coattivo dei testimoni di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, la Commissione non possa adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale nonché alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Inoltre, il medesimo articolo disciplina le audizioni a testimonianza, per le quali, mantenendo comunque ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, si prevede l'applicazione degli articoli 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (Falsa testimonianza) del codice penale.
  Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.Pag. 32
  Inoltre, qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.
  L'articolo 4 precisa ulteriormente i poteri della Commissione in merito alla richiesta di atti e documenti. In particolare la Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale – che copre con il segreto gli atti di indagine – copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa così come è in sua facoltà, fino a quando permangano ragioni di natura istruttoria, ritardare con decreto la loro trasmissione. La Commissione è comunque vincolata a mantenere l'eventuale regime di segretezza degli atti ricevuti coperti da segreto.
  L'articolo 5 prevede il vincolo del segreto per i componenti la Commissione, per il personale addetto alla stessa e per ogni altra persona che collabora con la Commissione, compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio. Tale vincolo permane anche dopo la cessazione dell'incarico.
  La violazione di tale obbligo, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti e documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono puniti ai sensi delle leggi vigenti.
  L'articolo 6, in fine, disciplina l'organizzazione interna della Commissione, prevedendo, tra l'altro, che la Commissione possa avvalersi anche dell'opera di agenti e ufficiali della polizia giudiziaria.

  Il Viceministro della giustizia Francesco Paolo SISTO, da remoto, si riserva di intervenire nel prosieguo dei lavori.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 14 marzo 2023.

Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza.
Emendamenti C. 831-A Governo.

  Il Comitato si è riunito dalle 13.50 alle 14.