CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 marzo 2023
76.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 5

SEDE REFERENTE

  Giovedì 9 marzo 2023.Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Giuseppina Castiello.

  La seduta comincia alle 14.05.

Modifica all'articolo 135 della Costituzione, in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche nella composizione della Corte costituzionale.
C. 6 cost. Schullian.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

  Francesco MICHELOTTI (FDI), relatore, fa presente che la proposta di legge costituzionale C. 6 Schullian, della quale la Commissione avvia oggi l'esame, è volta a modificare l'articolo 135 della Costituzione, in materia di composizione della Corte costituzionale, per prevedere che uno dei giudici nominati dal Parlamento debba essere espressione delle minoranze linguistiche della Repubblica. Secondo i proponenti, infatti, la garanzia di una rappresentanza delle minoranze linguistiche dentro la Corte costituzionale «si rende opportuna al fine di dirimere dall'origine eventuali Pag. 6conflitti di attribuzione tra lo Stato e le regioni», in particolare quelle ad autonomia speciale, e potrebbe «apportare un valore aggiunto nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in quanto più sensibile alle esigenze giustificate delle minoranze».
  Evidenzia dunque che la proposta intende tutelare le minoranze linguistiche – come richiesto dall'articolo 6 della Costituzione, che inserisce questo compito della Repubblica tra i principi fondamentali – garantendo loro una presenza anche all'interno della composizione della Corte costituzionale.
  Ricorda che, in base all'articolo 135 della Costituzione, la Corte costituzionale è composta di quindici giudici – nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative – che devono essere scelti tra i magistrati delle giurisdizioni superiori, ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio. In particolare, in base all'articolo 3 della legge costituzionale n. 2 del 1967, il Parlamento in seduta comune elegge i giudici della Corte costituzionale a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea per i primi due scrutini; con la maggioranza dei tre quinti per gli scrutini successivi al terzo.
  In merito, la proposta C. 6 cost., che si compone di 2 articoli, prevede dunque, all'articolo 1, mediante l'inserimento di un ulteriore periodo al primo comma dell'articolo 135 della Costituzione, che uno tra i cinque giudici scelti dal Parlamento in seduta comune sia espressione delle minoranze linguistiche della Repubblica.
  L'articolo 2 della proposta contiene una disposizione transitoria in base alla quale il Parlamento in seduta comune dovrà procedere alla nomina del giudice espressione delle minoranze linguistiche in occasione della prima integrazione della Corte successiva alla data in entrata in vigore della legge costituzionale e, successivamente, alla scadenza del mandato del giudice nominato.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dal Servizio studi per quanto concerne il fondamento costituzionale della tutela delle minoranze linguistiche e la rassegna della legislazione che ha dato ampia attuazione a questo principio, segnala sin d'ora che la proposta di legge costituzionale non specifica, né demanda a una legge attuativa successiva, le modalità per individuare un magistrato, un professore o un avvocato come espressione di una delle diverse minoranze linguistiche della Repubblica.
  Rammenta infatti che l'Italia è ricca di minoranze linguistiche, prevalentemente concentrate nelle zone di confine: Val d'Aosta (francofoni), Trentino-Alto Adige (germanofoni e ladini) e Friuli-Venezia Giulia (sloveni, germanofoni e friulani). Tali aree, che rientrano tra le regioni a statuto speciale, insieme alla Sardegna e alla Sicilia, godono di ampi livelli di autonomia e le minoranze presenti fruiscono di differenti forme di tutela. Oltre a queste esistono altre minoranze linguistiche presenti nel resto del territorio nazionale: albanesi, greci, franco-provenzali, catalani, croati, occitani. Inoltre, una lingua espressione di una intera regione, il sardo, è riconosciuta come lingua da tutelare. Le popolazioni che parlano le lingue fin qui citate sono considerate minoranze linguistiche storiche e sono tutelate dallo Stato italiano dalla legge n. 482 del 1999, che ha dettato la prima disciplina generale del principio della tutela minoritaria affermato nell'articolo 6 della Costituzione. Le minoranze linguistiche riconosciute e tutelate da tale legge sono dodici: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo. Tale legge introduce alcune misure di favore per le minoranze ivi elencate, la cui operatività è comunque subordinata all'individuazione da parte degli enti locali dei territori di insediamento della minoranza linguistica tutelata; si applica un modello territoriale e non personale di tutela. Norme statali di tutela speciale, anch'essePag. 7 ispirate ad un modello di tutela territoriale e non personale, sono previste per gli sloveni dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38. Inoltre, tutte le regioni a statuto speciale e alcune delle regioni a statuto ordinario hanno adottato disposizioni specifiche per le minoranze presenti nel proprio territorio.
  Fa presente che nel solo Trentino-Alto Adige questa tutela si esprime anche attraverso la possibilità di dichiarare da parte dei cittadini ivi residenti l'appartenenza al gruppo linguistico italiano, tedesco o ladino (articolo 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976). Da ciò discendono misure di tutela di carattere personale quali, ad esempio, le norme che assicurano la presenza di appartenenti a determinati gruppi linguistici negli organi giurisdizionali e, per quanto di interesse in questa sede, nel Consiglio di Stato.

  Nazario PAGANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di permesso di soggiorno.
C. 127 Bordonali e C. 162 Iezzi.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

  Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) interviene per un richiamo al Regolamento, rammentando di aver avanzato nei giorni scorsi la richiesta di abbinamento ai provvedimenti in esame della proposta di legge a sua prima firma C. 69. Chiede quindi di conoscere l'esito di tale richiesta, avanzata ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento della Camera.

  Nazario PAGANO, presidente, fa presente che non è possibile procedere all'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, della proposta di legge C. 69 Magi, dal momento che il perimetro dell'intervento normativo da essa recato è più ampio rispetto a quello dei provvedimenti all'ordine del giorno. Fa presente altresì che per le ragioni sopra esposte la richiesta di abbinamento di tale proposta andrà sottoposta alla deliberazione della Commissione, in una prossima seduta in cui siano previste votazioni. Precisa inoltre che, in alternativa, il collega Magi potrebbe predisporre una diversa proposta di legge, il cui ambito sia sovrapponibile a quello dei provvedimenti in esame, in modo da consentire di procedere all'abbinamento d'ufficio.

  Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), nel rammentare che la proposta di legge a sua firma è stata sottoscritta dai gruppi Partito democratico, Azione-Italia Viva e AVS, sottolinea che, oltre all'aspetto procedurale, la questione ha natura politica. Rileva a tale proposito che la sua richiesta di procedere all'abbinamento risponde ad esigenze di economia dei lavori, al fine di evitare che la Commissione avvii due percorsi paralleli su tematiche affini, eventualmente svolgendo distinti cicli di audizioni in cui con ogni verosimiglianza si finirà per invitare i medesimi soggetti. Ritiene quindi che si tratti di una questione da dirimere in sede di Ufficio di presidenza.

  Nazario PAGANO, presidente, concorda con il collega Magi che la questione vada affrontata in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  Roberto GIACHETTI (A-IV-RE), nel condividere le considerazioni svolte dal collega Magi, ritiene del tutto improprio l'avvio dell'esame delle proposte di legge all'ordine del giorno, prima che sia intervenuta la richiamata deliberazione della Commissione sulla richiesta di abbinamento della Pag. 8proposta di legge C. 69 Magi. Considera quindi più opportuno incardinare i provvedimenti dopo tale deliberazione, anche considerando il fatto che, a seguito dell'esito della decisione della Commissione sull'abbinamento della proposta di legge C. 69, il relatore potrebbe cambiare il suo intervento. Suggerisce di rinviare alla prossima settimana l'avvio dell'esame delle proposte di legge all'ordine del giorno procedendo in quella sede alla deliberazione della Commissione sul richiesto abbinamento.

  Nazario PAGANO, presidente, con riguardo alle considerazioni del collega Giachetti, fa notare come non vi siano elementi ostativi all'incardinamento oggi delle proposte di legge C. 127 Bordonali e C. 162 Iezzi, stante che la relativa relazione odierna potrebbe essere integrata a seguito dell'eventuale decisione della Commissione di abbinare la proposta di legge C. 69 Magi.

  Filiberto ZARATTI (AVS) ritiene che il collega Magi abbia efficacemente illustrato le ragioni per cui l'abbinamento della proposta di legge C. 69 risulti utile e necessario per l'economia dei lavori della Commissione, considerando irrazionale un esame distinto e parallelo su provvedimenti che intervengono sulla medesima tematica. Quanto al versante politico della questione, rammenta che nella giornata odierna il Consiglio dei ministri, riunito a Cutro, dovrebbe adottare un decreto-legge destinato, almeno sulla base delle bozze in circolazione, ad incidere sui medesimi argomenti trattati dai provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione e dalla proposta di legge del collega Magi. Nel preannunciare quindi un «ingorgo» foriero di inevitabile confusione, ritiene che sia interesse, tanto dell'opposizione quanto della maggioranza e della presidenza, organizzare efficacemente i propri lavori per affrontare la materia nella sua complessità. In conclusione considera utile attendere l'adozione da parte del Governo dell'annunciato decreto-legge.

  Alfonso COLUCCI (M5S) preannuncia la richiesta di abbinare ai provvedimenti in esame le proposte di legge della collega Ascari C. 403 e C. 450 che intervengono sulla medesima tematica. Nel condividere le osservazioni dei colleghi, data l'importanza della materia, reputa necessario attendere prima di avviare l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno, anche in ragione del decreto-legge che il Governo si appresta ad adottare.

  Nazario PAGANO, presidente, fa presente al collega Alfonso Colucci che le proposte di legge C. 403 e C. 450, presentate dall'onorevole Ascari, non sono state ancora assegnate.

  Alfonso COLUCCI (M5S) fa notare che era sua intenzione nell'intervento precedente preannunciare la futura richiesta di abbinamento, che interverrà verosimilmente nei prossimi giorni.

  Simona BONAFÈ (PD-IDP), ricordato che il suo gruppo ha sottoscritto la proposta di legge C. 69 Magi, nel fare proprie le considerazioni dei colleghi, evidenzia che anche per il Partito democratico non avrebbe senso procedere separatamente all'esame di provvedimenti incidenti sulla medesima materia. Chiede quindi che la discussione si svolga nella sede più appropriata dell'ufficio di presidenza e che si proceda preventivamente all'abbinamento della proposta di legge C. 69 per ragioni di economia dei lavori. Considera quindi metodologicamente più corretto rinviare l'incardinamento dei provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione, in attesa delle decisioni dell'ufficio di presidenza.

  Nazario PAGANO, presidente, nel rammentare che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sulla odierna calendarizzazione delle proposte di legge C. 127 Bordonali e C. 162 Iezzi, ritiene che nulla osti al loro incardinamento, precisando che nella seduta in corso non sono previste votazioni. Nel ribadire che la relazione del collega Iezzi potrà comunque essere integrata alla luce di eventuali futuri abbinamenti, non Pag. 9ravvisa impedimenti all'avvio odierno dell'esame.

  Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) ritiene che, nell'ambito dei poteri discrezionali del presidente, incardinare nella seduta odierna le proposte di legge C. 127 e C. 162 risulterebbe una forzatura, considerando che gli argomenti avanzati dalle opposizioni sono oggettivi e razionali, oltre che privi di fini ostruzionistici. Si domanda quindi per quale motivo si voglia mettere in atto oggi una «finzione», con un incardinamento che non tiene conto di possibili scelte successive destinate ad intervenire a breve. Chiede quindi formalmente al Presidente di far stabilire alla Commissione con un voto se rinviare o meno l'avvio dell'esame, attesa la richiesta di abbinamento della proposta di legge del collega Magi e delle proposte di legge del Movimento 5 Stelle, nonché l'imminente adozione del decreto-legge del Governo.

  Nazario PAGANO, presidente, ribadisce che, alla luce della convocazione odierna, non è possibile procedere a votazioni.

  Roberto GIACHETTI (A-IV-RE), nel far presente che le norme regolamentari sono note a tutti, sottolinea come il voto da lui prospettato abbia una natura meramente procedurale. Ritiene quindi che, a fronte di una sua esplicita richiesta, il presidente non possa non sottoporre alla valutazione della Commissione il rinvio dell'inizio dell'esame. Aggiunge che anche in Assemblea si può procedere a votazioni di natura procedurale nelle sedute in cui non sono previste votazioni.

  Nazario PAGANO, presidente, ribadisce che non è possibile procedere a votazioni, come rilevabile peraltro dalla partecipazione da remoto di alcuni colleghi.

  Igor IEZZI (LEGA), intervenendo da remoto, in qualità di rappresentante del gruppo Lega, fa presente che il suo gruppo non condivide la richiesta di rinviare l'incardinamento dei provvedimenti in oggetto, rammentando che la loro calendarizzazione nella settimana in corso era stata concordata nella riunione dell'ufficio di presidenza del 22 febbraio scorso. Evidenziato quindi come i colleghi abbiano avuto tempo sufficiente per presentare eventuali proposte di legge di analogo contenuto, dichiara di non avere nulla in contrario a che si proceda a futuri abbinamenti, tanto più se essi dovessero comportare un ampliamento del perimetro dell'intervento normativo. Ribadisce in conclusione la sua volontà di incardinare oggi i provvedimenti, nel rispetto delle decisioni assunte in ufficio di presidenza.

  Alessandro URZÌ (FDI) interviene esclusivamente per richiamare i colleghi al rispetto della convocazione della seduta odierna, che prevede l'incardinamento delle proposte di legge C. 127 Bordonali e C. 162 Iezzi. Nel far presente che oggi non sono previste votazioni, rileva che si porrebbe il problema dei colleghi collegati da remoto. Ritenendo che la richiesta avanzata dai gruppi di opposizione non sia quindi accettabile, invita il presidente a procedere secondo quanto stabilito dall'ufficio di presidenza.

  Alfonso COLUCCI (M5S) ritiene che la convocazione odierna non esclude la possibilità che, nel caso in cui emerga l'esigenza di votare, il presidente possa sospendere la seduta, rinviandola ad un momento successivo per procedere alle votazioni.

  Alessandro URZÌ (FDI) dichiara che spetta al presidente assumere una decisione.

  Filiberto ZARATTI (AVS), nel premettere che nessun deputato di opposizione intende fare forzature, fa presente che la Commissione deve potersi esprimere e che, qualora ciò non sia possibile oggi, potrebbe esserlo domani o nei giorni successivi. Ritiene quindi che nel frattempo l'esame delle proposte di legge non debba essere avviato. Chiede inoltre che si esprima il rappresentante del Governo presente in Commissione. Se, come sembra, il Governo in questo momento sta approvando a Cutro un Pag. 10decreto-legge, è interesse di tutti, ivi compresa la maggioranza, saperlo, trattandosi di un provvedimento che nei prossimi giorni potrebbe giungere all'esame del Parlamento. Ritiene che per svolgere i lavori parlamentari in modo ordinato sia necessario attendere il decreto-legge del Governo e stigmatizza che si intenda oggi avviare l'esame di proposte di iniziativa parlamentare sui medesimi temi, evidenziando come tale situazione rischi di dimostrare che non vi sia perfetto allineamento tra un pezzo della maggioranza e il Governo.

  Nazario PAGANO, presidente, dopo aver svolto un ulteriore approfondimento, dichiara che nella seduta odierna non è possibile procedere a votazioni. Ritiene che oggi l'onorevole Iezzi dovrebbe svolgere la relazione e si dovrebbe rinviare alla prossima settimana la decisione sulla richiesta di abbinamento della proposta C. 69 Magi, rispetto alla quale il relatore ha espresso ampia disponibilità.

  Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) contesta le affermazioni del Presidente circa l'impossibilità di procedere a votazioni e afferma che la decisione di incardinare comunque il provvedimento rappresenti una soluzione solo per la maggioranza. Stigmatizza quindi la conduzione della Commissione da parte del Presidente, affermando che con tali decisioni, comunque prive di motivazioni razionali, si determinino vantaggi per la maggioranza.

  Alessandro URZÌ (FDI) invita l'onorevole Giachetti a rivolgersi con rispetto alla presidenza.

  Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) fa presente di non aver mancato di rispetto al Presidente, avendo solo sottolineato l'irrazionalità della sua decisione.

  Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) evidenzia come la presidenza intenda ignorare una richiesta di rinvio avanzata dalle opposizioni. Sottolinea che, se non è possibile votare in tale seduta, si dovrebbe – come richiesto dalle opposizioni – convocare una nuova seduta. Fa presente, peraltro, che la votazione richiesta è meramente procedurale e non attiene al merito dei provvedimenti.

  Nazario PAGANO, presidente, rammenta all'onorevole Magi che anche in Assemblea, quando la seduta non prevede votazioni, non è possibile procedere a voti di natura procedurale.

  Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) sottolinea che in Assemblea non è possibile neanche partecipare ai lavori in videoconferenza.

  Simona BORDONALI (LEGA) richiama l'attenzione sulla disponibilità manifestata dall'onorevole Iezzi a procedere all'abbinamento delle altre proposte di legge indicate. Dichiara di non comprendere le ragioni delle richieste avanzate dalle opposizioni e sottolinea la pericolosità del precedente che le opposizioni vorrebbero introdurre, dovendosi così procedere alla sospensione della seduta ogniqualvolta ci sia da votare e qualcuno sia collegato in videoconferenza. Ritiene che ciò potrebbe vanificare la ratio della partecipazione da remoto. Invita dunque il Presidente ad avviare i lavori della Commissione come previsto dall'ordine del giorno, ribadendo che tutti i colleghi erano edotti da tempo della convocazione odierna per l'avvio dell'esame delle proposte C. 127 Bordonali e C. 162 Iezzi.

  Simona BONAFÈ (PD-IDP) rinnova la richiesta, avanzata dall'onorevole Zaratti, di chiarimenti dal Governo su quanto stia decidendo al momento a Cutro il Consiglio dei ministri. Propone, considerato che alcuni colleghi sono collegati da remoto, di sospendere la seduta così da consentire loro di partecipare in presenza alla seduta e di votare sulla richiesta di rinviare l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno.

  Alfonso COLUCCI (M5S) fa presente che l'indicazione in convocazione che non sono previste votazioni, non vuol dire che le votazioni siano vietate.

Pag. 11

  Nazario PAGANO, presidente, ribadisce che non è possibile procedere a votazioni.

  Alfonso COLUCCI (M5S) chiede al Presidente di avere la pazienza di farlo finire, anche se ritiene che il suo intervento sia ripetitivo. Evidenzia che lui è presente e pronto a votare.

  Nazario PAGANO, presidente, ribadisce nuovamente che nella giornata odierna non è possibile procedere a votazioni. Evidenzia che, a suo avviso, le proposte di legge C. 127 Bordonali e C. 162 Iezzi devono essere incardinate nella seduta odierna, salvo che sia lo stesso relatore a chiedere di procedere diversamente. Ritiene quindi che eventuali abbinamenti potranno essere oggetto di decisione della Commissione la prossima settimana.

  Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) chiede se sia possibile acquisire informazioni dalla Sottosegretaria circa gli intendimenti del Governo e se risponda al vero che il Governo sta procedendo all'emanazione di un decreto-legge, come risulta dalla stampa.

  La sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO dichiara di non voler entrare nel merito della questione procedurale relativa ai lavori della Commissione e di non poter anticipare quanto sta decidendo il Consiglio dei ministri, in quanto i suoi lavori sono tuttora in corso.

  Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) chiede alla Sottosegretaria se i lavori del Consiglio dei ministri siano segreti.

  Filiberto ZARATTI (AVS) si offre di inoltrare alla Sottosegretaria la bozza di decreto-legge che sta circolando sugli organi di informazione.

  Giuseppe PROVENZANO (PD-IDP) fa presente che il Consiglio dei ministri è convocato sulla base di un preciso ordine del giorno che non è affatto segreto e che quindi è indubbio che il Governo stia approvando un decreto-legge in materia di immigrazione. Evidenzia come la questione odierna verta sull'opportunità di avviare l'esame di proposte di legge su una materia nella quale sta contestualmente intervenendo il Governo, quasi che la mano destra non sappia ciò che sta facendo la mano di estrema destra (per riprendere un'immagine dell'onorevole Zaratti). Propone di procedere nei lavori di Commissione in maniera ordinata, in primo luogo abbinando la proposta di legge dell'onorevole Magi e consentendo quindi a tal fine ai deputati collegati in videoconferenza qualche ora, se non un giorno, per partecipare in presenza. Si dichiara consapevole del fatto che questo possa rappresentare un sacrificio, ma ritiene che ciò faccia parte dei doveri di un parlamentare. Non intende contestare l'interpretazione della presidenza circa l'impossibilità di procedere a votazioni immediatamente, ma propone per questa ragione di interrompere la seduta, convocandola nuovamente per consentire a tutti di parteciparvi in presenza e votare.

  Nazario PAGANO, presidente, fa presente che rinvierà il previsto incardinamento soltanto nel caso in cui il collega Iezzi, che è relatore e primo firmatario di una delle due proposte di legge all'ordine del giorno, dovesse chiedere di posticiparlo di una settimana. Ribadisce che, per quanto lo riguarda, nulla osta a che oggi si avvii l'esame, per procedere in un momento successivo alla deliberazione su eventuali abbinamenti e alla conseguente integrazione della relazione. Nel ricordare che, come rilevato dall'onorevole Iezzi, l'incardinamento delle due proposte di legge in oggetto è stato calendarizzato da tempo, fa presente inoltre che il più volte richiamato decreto-legge che il Consiglio dei ministri si appresterebbe ad adottare potrebbe essere assegnato al Senato e non necessariamente alla Camera. In conclusione, ribadisce che, se il collega Iezzi insiste, si procederà all'incardinamento delle proposte di legge e all'illustrazione dei provvedimenti, che potrà essere successivamente integrata alla luce degli eventuali abbinamenti. Non ravvisa alcun fondamento in relazione alla polemica in corso.

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  Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) ritiene che non spetti al Presidente stabilire se la polemica abbia fondamento o meno.

  Giuseppe PROVENZANO (PD-IDP) rileva che la decisione non spetti al collega Iezzi.

  Laura BOLDRINI (PD-IDP) sottolinea che il Presidente della Commissione è un organo di garanzia.

  Nazario PAGANO, presidente, reputa opportuno a questo punto del dibattito sospendere la seduta al fine di convocare una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e valutare l'eventuale modifica dell'ordine del giorno della Commissione.

  La seduta, sospesa alle 14.35, riprende alle 15.10.

  Nazario PAGANO, presidente, fa presente come, a seguito delle decisioni assunte nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, testé svoltasi, si procederà all'illustrazione delle proposte di legge C. 127 Bordonali e C. 162 Iezzi.

  Simona BONAFÈ (PD-IDP), alla luce degli esiti della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, appena svoltasi, nel richiamare le perplessità già espresse, ribadisce che ad avviso del Partito democratico si sarebbe dovuto rinviare l'incardinamento delle proposte di legge all'ordine del giorno. Dichiara pertanto che il suo gruppo abbandonerà i lavori della Commissione, al fine di non partecipare all'avvio dell'esame.

  Alfonso COLUCCI (M5S) fa presente che, ad avviso del Movimento 5 Stelle, il quadro attuale non consente di procedere all'incardinamento delle proposte di legge in oggetto. Pertanto ritiene che, a seguito di una decisione che non condividono, i componenti del suo gruppo siano costretti con rammarico a non partecipare ai lavori della Commissione.

  Nazario PAGANO, presidente, nell'esprimere rammarico per la decisione di tutte le forze di opposizione di abbandonare i lavori, ribadisce che nella riunione dell'ufficio di presidenza testé svoltasi la maggioranza – a suo parere correttamente – ha convenuto di avviare l'esame come previsto.

  Igor IEZZI (LEGA), relatore, prima di procedere all'illustrazione delle proposte in esame, ribadisce che il loro incardinamento nella giornata odierna è stato concordato in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il 22 febbraio scorso, ben prima quindi che si verificasse la tragedia di Cutro. Nel sottolineare che i due eventi non sono in alcun modo correlati, manifestando il proprio dispiacere per il fatto che i colleghi dell'opposizione abbiano deciso di abbandonare i lavori odierni, si augura di poter interloquire con loro in un momento successivo, quando vorranno tornare a prendere parte all'attività della Commissione. Rammaricandosi che ciò si sia verificato su un tema delicato e proprio nella giornata odierna, evidenzia la disponibilità della Lega e dell'intera maggioranza.
  Passando quindi all'illustrazione dei provvedimenti, fa notare che le abbinate proposte di legge C. 127 Bordonali e C. 162 a sua prima firma recano modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di permesso di soggiorno. Rammentato che il permesso di soggiorno, disciplinato dall'articolo 5 del testo unico è il documento che legittima la permanenza dello straniero nel territorio italiano, rilasciato per un periodo variabile a seconda dei motivi del soggiorno, fa presente preliminarmente che la proposta di legge C. 127 – costituita da un unico articolo – reca un intervento volto a negare il rinnovo del permesso di soggiorno in caso di violazione di disposizioni in materia fiscale o contributiva. Diversamente, la proposta C. 162, anch'essa costituita da un unico articolo, modifica in più punti la disciplina recata dal testo unico in materia di permesso di soggiorno, Pag. 13intervenendo su profili diversi e, in molti casi, sopprimendo alcune delle modifiche apportate al testo unico durante il Governo Conte II (attraverso il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130) e ripristinando la disciplina previgente, come da ultimo definita durante il Governo Conte I attraverso il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.
  Quanto nello specifico al contenuto della proposta di legge C. 127, evidenzia che essa (alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1) inserisce nell'articolo 5 del testo unico un nuovo comma 5-quater, al fine di negare il rinnovo del permesso di soggiorno quando, a carico dello straniero, si accerti la violazione di disposizioni in materia fiscale o contributiva. Allo stesso fine, (alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1) viene novellato anche l'articolo 9-bis del testo unico, inserendo un nuovo comma 6-bis che nega il rinnovo del permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo in presenza dell'accertamento di una violazione, a carico dello straniero titolare del permesso, delle disposizioni in materia fiscale o contributiva. Il rispetto di tali norme deve infatti considerarsi quale requisito che attesti il pieno inserimento sociale e lavorativo dello straniero che voglia stabilirsi nel nostro Paese e dare il suo contributo alla crescita dello stesso.
  Quanto invece alla proposta di legge C. 162, fa presente che anche il comma 1, lettera a), dell'articolo 1 di tale proposta interviene sull'articolo 5 del testo unico, in materia di permesso di soggiorno. Innanzitutto viene soppresso al numero 1) il comma 1-bis, che prevede la possibilità di soggiorno in Italia per gli studenti di filiazioni di università straniere a condizioni diverse rispetto a quelle già contenute nel TU immigrazione in materia di ingresso e soggiorno dello straniero per motivi di studio. Rammenta che tale comma 1-bis è stato introdotto nel testo unico dal citato decreto-legge n. 130 del 2020, il quale modificando la precedente normativa in materia di permessi di soggiorno ha notevolmente ampliato le tipologie di permessi, costituendo con ciò, stando ai dati degli arrivi negli ultimi due anni, un evidente pull factor dei flussi migratori verso il nostro Paese. Al numero 2), stante già il richiamo operato dall'articolo 10 della Costituzione, viene soppressa la clausola di salvaguardia degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano, reintrodotta al comma 6 sempre dal decreto-legge n. 130 del 2020, nell'ambito della procedura di revoca o rifiuto del permesso di soggiorno sulla base di accordi internazionali quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti.
  Il comma 1, lettera b), dell'articolo 1 interviene sull'articolo 6 del testo unico, in materia di convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, abrogando il comma 1-bis, introdotto dal decreto-legge n. 130 del 2020 che prevede la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro dei seguenti permessi di soggiorno: a) permesso di soggiorno per protezione speciale, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale; b) permesso di soggiorno per calamità; c) permesso di soggiorno per residenza elettiva; d) permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta di asilo; e) permesso di soggiorno per attività sportiva; f) permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico; g) permesso di soggiorno per motivi religiosi; h) permesso di soggiorno per assistenza di minori; h-bis) permesso di soggiorno per cure mediche.
  Viene quindi ripristinato il precedente regime di non convertibilità anche al fine di evitare un uso strumentale di tali permessi che sono invece previsti dal nostro ordinamento e rilasciati per esigenze specifiche e per un tempo determinato.
  Il comma 1, lettera c), dell'articolo 1 della proposta di legge C. 162 interviene sull'articolo 19 del testo unico, in materia di divieti di espulsione e di respingimento, sopprimendo alcune disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 130 del 2020 che, ampliando e rendendo più generici i requisiti per il riconoscimento della protezione speciale, tipizzata dal decreto-legge n. 113 Pag. 14del 2018, ha snaturato il senso di tale protezione esponendola a un suo abuso e ad una sua difforme applicazione sul territorio nazionale. Ciò è confermato anche dai dati della Commissione Nazionale d'Asilo relativi agli esiti delle decisioni delle Commissioni territoriali: nel 2020 erano l'1 per cento mentre nel 2021 sono diventate il 14 per cento.
  L'articolo viene quindi riformulato nella versione precedente al decreto-legge n. 130 del 2020 ed in particolare: 1) riportando i motivi di persecuzione per i quali non si può disporre l'espulsione o il respingimento a quelli di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, più in conformità anche con i motivi di cui all'articolo 1, lettera A della Convenzione di Ginevra del 1951, eliminando il riferimento all'orientamento sessuale e all'identità di genere (articolo 19, comma 1); 2) eliminando il riferimento (articolo 19, comma 1.1) agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano tra i motivi che impediscono il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato, come conseguenza della citata abrogazione del medesimo riferimento all'articolo 5, comma 6, del testo unico, operata dal numero 2) della lettera a) del comma 1 e per gli stessi motivi sopra indicati; 3) sopprimendo il divieto di respingimento o espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che l'allontanamento sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 1951, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (articolo 19, comma 1.1, terzo periodo). Conseguentemente viene soppressa anche la previsione secondo la quale, ai fini della valutazione dei rischi alla vita privata e familiare derivanti dall'allontanamento, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine (articolo 19, comma 1.1, quarto periodo), trattandosi in entrambi i casi di requisiti troppo generici e che si prestano a diverse interpretazioni; 4) eliminando la previsione di un permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di rigetto della domanda di protezione internazionale ove ricorrano i requisiti previsti per le categorie vulnerabili (contenuta al comma 1.2 dell'articolo 19) da parte del Questore, stante la previsione già contenuta all'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 che ne prevede il rilascio previo esame da parte della Commissione territoriale.
  Segnala inoltre che al numero 4) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge C. 162 viene ripristinata la formulazione originaria dell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), introdotta dal decreto-legge n. 113 del 2018, anche in relazione al divieto di espulsione e al rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche. Resta ferma la procedura che prevede l'accertamento di condizioni, che devono essere tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza, mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. In particolare, il riferimento alle gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie viene sostituito con il riferimento alle condizioni di salute di particolare gravità, che consente una definizione più precisa dei soggetti da tutelare. In conseguenza della modifica apportata dal comma 1, lettera b), del provvedimento, sopra descritta, viene eliminata la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per motivi di lavoro per i medesimi motivi già esposti nell'illustrare la lettera b) della proposta di legge.
  Il comma 1, lettera d), dell'articolo 1 modifica le condizioni per il permesso di soggiorno per calamità di cui all'articolo Pag. 1520-bis del testo unico, introdotto dal decreto-legge n. 113 del 2018, anche in questo caso ripristinando la disciplina originaria rispetto agli interventi operati dal successivo decreto-legge n. 130 del 2020. Si prevede, con una modifica al comma 1 del citato articolo 20-bis, che tale permesso sia rilasciato non più in caso di «situazione di grave calamità» ma in «situazione di contingente ed eccezionale calamità»; si modifica in più punti il comma 2 dell'articolo 20-bis ponendo un limite di sei mesi alla sua rinnovabilità, subordinando il rinnovo del permesso alla permanenza di eccezionali (e non più solo gravi) condizioni di calamità nel proprio Paese di origine ed eliminando la possibilità di conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro per i medesimi motivi già esposti nell'illustrare la lettera b) della proposta di legge.
  Il comma 1, lettera e), modifica la disciplina del permesso di soggiorno, di durata tra i nove e i dodici mesi, per ricerca di occupazione riconosciuto a chi abbia terminato un periodo di ricerca in Italia sull'articolo 27-ter del testo unico. In proposito, la novella in esame modifica i commi 9-bis e 9-ter, introdotti entrambi dal decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71 (di attuazione della direttiva (UE) 2016/801 relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari) e successivamente modificati dal decreto-legge n. 130 del 2020: reintroducendo – attraverso la modifica del primo periodo del comma 9-bis dell'articolo 27-ter – la necessità di dimostrare la disponibilità di un alloggio, di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere (requisiti stabiliti dall'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico) e di una assicurazione contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico (obbligo previsto dall'articolo 34, comma 3, del testo unico) dello straniero che, alla scadenza del permesso di soggiorno per ricerca, richieda un permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non superiore a dodici mesi al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa coerente con l'attività di ricerca completata; precisando – attraverso un'ulteriore modifica del primo periodo del comma 9-bis dell'articolo 27-ter – che il riferimento al permesso di soggiorno per ricerca è da intendersi riferito al comma 7 del medesimo articolo 27-ter; reintroducendo – attraverso la modifica del comma 9-ter dell'articolo 27-ter del testo unico – la necessità di allegare la documentazione relativa al possesso di alloggio, reddito, assicurazione sanitaria ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis del medesimo articolo. Resta ferma la necessità di allegare idonea documentazione di conferma del completamento dell'attività di ricerca svolta, rilasciata dall'istituto di ricerca.
  Infine, segnala che il comma 1, lettera f), interviene sull'articolo 32 del testo unico, recante disposizioni concernenti la conversione, al compimento della maggiore età, del permesso di soggiorno riconosciuto in favore dei minori stranieri non accompagnati, eliminando il secondo e il terzo periodo del comma 1-bis, introdotti dal decreto-legge n. 130 del 2020. In particolare, si sopprime la previsione (di cui al secondo periodo) ai sensi della quale il mancato rilascio del parere da parte della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio rilasciato ai già minori non accompagnati al momento del compimento della maggiore età. Viene conseguentemente eliminato il rinvio (contenuto al terzo periodo) al meccanismo del silenzio assenso disciplinato dall'articolo 20 della legge n. 241 del 1990. Ne consegue che il parere positivo da parte della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tornerà ad Pag. 16essere necessario per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, in favore dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) che siano stati sottoposti ad affidamento o tutela o che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, tenuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  Nazario PAGANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 9 marzo 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.10.

AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 9 marzo 2023.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 23 cost. Enrico Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone e C. 824 cost. Morrone, recanti modifiche all'articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, di Gaetano Azzariti, professore di diritto cosituzionale presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza e di Serena Sileoni, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università Suor Orsola Benincasa.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 16.