CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 marzo 2023
75.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
Pag. 32

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 8 marzo 2023. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.

  La seduta comincia alle 14.45.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021.
C. 853 Formentini ed altri.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Elisabetta GARDINI (FDI), relatrice, intervenendo da remoto, segnala che il provvedimentoPag. 33 in esame – che riprende il medesimo contenuto del disegno di legge A.C. 3417, approvato dalla III Commissione nel corso della seduta del 22 marzo 2022 – è finalizzato ad autorizzare la ratifica e l'esecuzione del Protocollo emendativo con allegato, fatto a Roma il 27 settembre 2021, dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, del 5 marzo 2008.
  Sottolinea che la relazione illustrativa allegata al provvedimento fa presente che la modifica dell'Accordo del 2008 si rende necessaria per garantire la piena realizzazione del sistema a tecnologia 5G in Italia, che richiede di ridefinire l'assetto delle frequenze radio televisive fra i due Stati.
  Rileva che la medesima relazione illustrativa fa presente che l'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva ha consentito, fin dalla sua originaria stipulazione nel 1987, una pacifica «convivenza» nel servizio radioelettrico tra i due Stati, regolando l'uso delle frequenze assegnate. L'Accordo ha, inoltre, costituito la base della cooperazione culturale tra i due enti concessionari del servizio pubblico, la RAI-Radiotelevisione italiana e la San Marino RTV.
  Osserva che il Protocollo emendativo, oltre a prolungare al 2026 la vigenza dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva, prevede in particolare alcuni impegni rilevanti per i due Paesi.
  Sul fronte sammarinese, si stabilisce la conferma della rinuncia all'utilizzo di alcuni dei propri canali televisivi e la rinuncia all'uso di quelli digitali radiofonici a fronte, da parte italiana dell'impegno alla ritrasmissione sull'intero territorio italiano del segnale televisivo della San Marino RTV, con contestuale riconoscimento di un incremento del contributo economico annuale con decorrenza dall'anno 2021.
  Al riguardo, precisa che il Protocollo prevede che la Repubblica di San Marino non porrà in esercizio i canali 7, 26 e 30 DVB nonché 12B e 12C DAB. A fronte di tali impegni, viene rideterminato l'importo della somma forfetaria annuale per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo.
  Nello specifico, segnala che il Protocollo si compone di un preambolo e due articoli.
  L'articolo 1 novella l'articolo 3 dell'Accordo al fine prevedere che la Repubblica di San Marino cessi, in una data compresa tra il 15 ottobre e il 30 ottobre 2021, di utilizzare il canale 51, che sarà utilizzato dalla Parte italiana per lo sviluppo del sistema 5G.
  A tal riguardo fa presente che, in attuazione della nuova Road Map, rimodulata con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 luglio 2021, il 15 novembre 2021 è partito il rilascio della banda di frequenza 700 e il riposizionamento delle frequenze delle emittenti televisive sulla banda sub 700. Segnala che il processo è avvenuto per aree geografiche progressive e si è concluso il 30 giugno 2022. Alla Repubblica di San Marino risulta assegnato il canale 831 del Digitale terrestre.
  Ricorda, inoltre, che il decreto-legge n. 146 del 2021, all'articolo 14, ha autorizzato il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ad erogare dei contributi pluriennali alla Repubblica di San Marino per le trasmissioni televisive, condizionati alla effettiva messa a disposizione a favore dell'Italia, entro il 31 dicembre 2021, di una serie di canali, tra cui il canale televisivo 51.
  Osserva che, a sua volta, l'articolo 3, paragrafo 3 dell'Accordo, nella versione novellata dal Protocollo, impegna la Repubblica di San Marino a non porre in esercizio parte delle proprie attribuzioni (cosiddetto «assignment»), stabilite dal Piano di Ginevra 2006, adottato al termine della Conferenza regionale delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), riguardanti i canali televisivi digitali 7, 26 e 30 – DVB e quelli radiofonici digitali 12B e 12C – DAB, durante il periodo di vigenza dell'Accordo. In ogni caso, tali attribuzioni, continueranno a rimanere in capo alla Repubblica di San Marino secondo quanto stabilito in sede di UIT e potenzialmente riutilizzabili per intero al termine dell'Accordo. Nel Protocollo si evidenzia, inoltre, l'impegno dell'Italia a Pag. 34facilitare la conclusione di un accordo che un operatore sammarinese potrà concludere autonomamente con uno degli operatori italiani nazionali DAB per la trasmissione della radio digitale sull'intero territorio italiano.
  Evidenzia che il nuovo testo dell'articolo 5 definisce la somma forfettaria riconosciuta dal Governo italiano al Governo sammarinese per le annualità dal 2021 al 2026, nella misura di 4.898.000 di euro per l'anno 2021, di 4.492.000 di euro per l'anno 2022, di 4.530.000 di euro per l'anno 2023, di 4.581.000 di euro per l'anno 2024, di 4.648.000 di euro per l'anno 2025 e di 4.718.000 di euro a decorrere dall'anno 2026.
  Rileva che i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7 sono modificati nel senso di individuare nei Ministeri degli affari esteri dei due Paesi i coordinatori della Commissione mista, responsabili altresì dell'applicazione dell'Accordo e della continuità del servizio.
  Sottolinea che l'articolo 9, parimenti novellato dal Protocollo in esame, obbliga le Parti a non esercitare il diritto di denuncia, previsto dall'articolo 9 dell'Accordo, fino al 31 dicembre 2026 e disciplina le modalità di entrata in vigore del Protocollo emendativo.
  Per quanto riguarda il disegno di legge di conversione, rileva che esso si compone di quattro articoli.
  Gli articoli 1 e 2 dispongono rispettivamente la ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3, relativo alle disposizioni finanziarie, autorizza la spesa di 4.492.000 euro per l'anno 2022, di 4.530.000 euro per l'anno 2023, di 4.581.000 euro per l'anno 2024, di 4.648.000 euro per l'anno 2025 e di 4.718.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  Evidenzia che tali cifre andranno necessariamente modificate nel corso della discussione. In proposito, segnala che il Governo ha recentemente presentato un nuovo disegno di legge di ratifica (A.C. 924), non ancora assegnato alla Commissione.
  Osserva, infine, che l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  Il sottosegretario Giorgio SILLI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

  Giulio TREMONTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle ulteriori Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019.
C. 912, d'iniziativa dei senatori Craxi ed altri, approvata dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuele POZZOLO (FDI), relatore, in premessa, segnala che il provvedimento è già stato approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 21 febbraio ed il suo contenuto è pressoché identico, ad eccezione della disposizione relativa alla copertura finanziaria del provvedimento, al disegno di legge governativo A.S. 1377 presentato nel 2019 al Senato ed il cui iter si è interrotto a causa della conclusione anticipata della XVIII legislatura.
  Sottolinea che, come precisato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, l'intesa rientra nell'ambito degli accordi volti al rafforzamento della cooperazione culturale del nostro Paese, ed è finalizzata all'intensificazione dei rapporti cinematografici e audiovisivi con la Repubblica dominicana.
  In particolare, rileva che il testo costituisce uno strumento normativo volto a Pag. 35favorire la pianificazione di opere cinematografiche o audiovisive tra produttori italiani e dominicani, consentendo alle coproduzioni realizzate ai sensi dell'Accordo di essere considerate alla stregua di opere nazionali dai rispettivi Paesi.
  Osserva, inoltre, che l'intesa in esame contribuisce a rafforzare ulteriormente a le relazioni bilaterali tra i due Paesi, già improntate ad una piena collaborazione e a rapporti economici rilevanti. Ricorda, a questo riguardo che nel giugno 2018 hanno avuto inizio le celebrazioni per il 120° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Repubblica dominicana
  Evidenzia che, come ricordato dal rapporto SACE 2022, il Paese rappresenta per l'Italia il settimo mercato di sbocco in America latina: ha acquistato nel 2021 oltre 400 milioni di euro di beni (quasi il 25 per cento in più rispetto al record precedente) e prosegue il 2022 con ottimo ritmo.
  Ricorda, altresì, che l'Italia ha aderito di recente al fondo di aiuto Iberoamericano Ibermedia, volto a sostenere lo sviluppo di progetti di coproduzione cinematografica tra i Paesi aderenti. Attivo dal novembre 1997, il programma vede ad oggi la partecipazione, oltre all'Italia, di Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Messico, Panama, Paraguay, Perù, Portogallo, Porto Rico, Repubblica dominicana, Spagna, Uruguay e Venezuela.
  Nel merito del provvedimento in esame, osserva che l'Accordo è composto di 20 articoli e di un Allegato.
  Più nel dettaglio, dopo aver offerto un quadro delle definizioni di «coproduzione» e di «coproduttore», ed aver indicato le due direzioni ministeriali chiamate a svolgere il ruolo di Autorità competenti responsabili dell'applicazione del testo bilaterale (articolo 1), l'Accordo stabilisce che le coproduzioni approvate e realizzate ai sensi dell'Accordo, siano assimilate alle opere nazionali (articolo 2), individua i benefici a cui le opere possono avere diritto e i requisiti richiesti ai produttori per ottenerli (articolo 3), fissa le modalità di effettuazione delle riprese (articolo 4) e le quote in percentuale degli apporti finanziari dei coproduttori (articolo 5) e considera la possibilità di realizzazione di coproduzioni multilaterali (articolo 6). Sottolinea che l'accordo disciplina, altresì, gli aspetti relativi alla comproprietà dei diritti di proprietà intellettuale (articolo 7), stabilisce facilitazioni alla circolazione del personale tecnico, creativo ed artistico e della relativa attrezzatura di produzione dell'altra Parte (articolo 8) e fissa i termini per il saldo degli apporti da parte del coproduttore minoritario (articolo 9) e per la distribuzione dei mercati e dei proventi (articolo 10).
  Rileva che ulteriori articoli dell'intesa disciplinano le modalità, rispettivamente, per l'esportazione delle opere coprodotte in Paesi dove viga il contingentamento nella commercializzazione (articolo 12), per l'apposizione delle diciture di identificazione delle opere (articolo 13), per la presentazione delle stesse ai Festival internazionali (articolo 14) e per l'approvazione dei progetti di coproduzione (articolo 15). Ad una Commissione mista viene affidato il compito di vigilare sulla regolare applicazione dell'Accordo (articolo 16).
  Osserva che l'Allegato al testo dell'intesa bilaterale individua, infine, le norme procedurali per l'ammissione ai benefici della coproduzione.
  Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, segnala che consta di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 ineriscono rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione. L'articolo 3, relativo alla copertura finanziaria, stabilisce che alle spese derivanti dall'attuazione dell'Accordo – valutati in 4.890 euro ogni quattro anni, a decorrere dall'anno 2025 – si provvede nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 2 autorizza il Ministro delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.Pag. 36
  Rileva che l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Segnala, da ultimo che il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie – politica estera e rapporti internazionali dello Stato – di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

  Il sottosegretario Giorgio SILLI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

  Giulio TREMONTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle ulteriori Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018.
C. 913, d'iniziativa dei senatori Craxi ed altri, approvata dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Dimitri COIN (LEGA), relatore, ricorda che, anche in questo caso, il provvedimento è già stato approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 21 febbraio ed il suo contenuto è identico ad un disegno di legge di iniziativa governativa approvato nella scorsa legislatura dal Senato in prima lettura ed il cui iter non si è concluso per lo scioglimento anticipato della legislatura.
  Sottolinea che la relazione al disegno di legge presentato al Senato spiega che la modifica al testo dell'Accordo era stata richiesta dalla Parte italiana durante la riunione di una Commissione mista tenutasi a Jerevan nell'ottobre 2015 per assicurare maggiore flessibilità per gli operatori del trasporto stradale delle merci che dispongono di parchi veicolari costituiti anche da veicoli trainanti.
  Ricorda a questo riguardo che nel 2020 l'interscambio ha superato i 174 milioni di euro (-13 per cento rispetto all'anno precedente), con esportazioni italiane pari a 137,4 milioni di euro (-7,9 per cento) e importazioni equivalenti a 36,8 milioni di euro (-30,1 per cento). Evidenzia che l'andamento dell'interscambio nel 2019 aveva raggiunto un significativo trend positivo, raggiungendo per la prima volta i 201 milioni di euro (+10 per cento rispetto all'anno precedente), con esportazioni pari a circa 148 milioni di euro (+5,8 per cento) e importazioni pari a 53 milioni di euro (+23,5 per cento).
  Rileva che, nello specifico, il Protocollo emendativo introduce una modifica al testo dell'Accordo, in particolare aggiungendo un comma all'articolo 11, relativamente al trasporto di merci effettuate da un complesso veicolare di due veicoli. L'integrazione dispone che in caso di trasporto di merci effettuato da un complesso veicolare di due veicoli (autocarro che traina un rimorchio o trattore stradale che traina un semirimorchio) sia possibile usare un'autorizzazione anche per uno solo dei due veicoli che compone il complesso veicolare (per il veicolo motore o per il veicolo trainato), a condizione che tutti i veicoli coinvolti siano registrati nel territorio di una delle Parti contraenti. Viene, inoltre, precisato che nel viaggio di ritorno è possibile sostituire il rimorchio (o il semirimorchio) indicando il suo numero di targa sull'autorizzazione accanto al numero di targa del rimorchio (o del semirimorchio) usato nel viaggio di andata.
  Osserva che il Protocollo emendativo dispone, inoltre, la sostituzione di un comma dell'articolo 25 dell'Accordo in relazione alle autorità competenti delle Parti incaricate dell'attuazione dell'intesa bilaterale, stabilendo che esse siano il Ministero delle Pag. 37infrastrutture e dei trasporti per l'Italia e il Ministero dei trasporti, delle comunicazioni e delle tecnologie informatiche per la parte armena.
  Evidenzia che, a sua volta, il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dalle disposizioni oggetto di ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Segnala, da ultimo, che anche in questo caso il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

  Il sottosegretario Giorgio SILLI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

  Giulio TREMONTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle ulteriori Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.
C. 914, d'iniziativa dei senatori Craxi ed altri, approvata dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro BATTILOCCHIO (FI-PPE), relatore, in premessa, segnala che, come nei casi precedenti, il provvedimento è già stato approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 21 febbraio ed il suo contenuto è identico ad un disegno di legge governativo, di ratifica delle medesime convenzioni, già approvato in prima lettura dal Senato nella scorsa legislatura (A.S. 986). Analogo provvedimento era stato presentato anche nella XVII legislatura.
  Sottolinea che l'intento sotteso ai documenti internazionali in esame è quello di contribuire a prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di creare un ambiente di lavoro sempre più sicuro e salubre mediante un'azione progressiva e coordinata, sia a livello nazionale che di impresa, con la piena partecipazione di tutte le parti interessate. In particolare, tali norme internazionali mirano a costituire un quadro di riferimento per una politica nazionale che promuova il dialogo sociale, la definizione delle funzioni e delle responsabilità dei vari attori e l'approfondimento della conoscenza delle questioni della sicurezza sul lavoro.
  Evidenzia che, nello specifico, la Convenzione n. 155 del 1981, composta di trenta articoli, definisce i princìpi di una politica nazionale incentrata sulla prevenzione e soggetta a cicli di formulazione, attuazione e revisione al fine di migliorare continuamente il sistema di salute e sicurezza sul lavoro (articoli 4-7). A tal proposito, si chiede anche agli Stati di adottare un quadro coerente di leggi, regolamenti e prassi, con particolare riferimento ai macchinari e alle attrezzature e sostanze per uso professionale e di coinvolgere le organizzazioni rappresentative nella definizione delle politiche in materia (articoli 8-15).
  Rileva che la Convenzione definisce, altresì, forme di collaborazione fra i rappresentanti dei lavoratori e datori di lavoro nell'ambito della sicurezza e dell'igiene (articoli 16-21) ed alcune clausole finali (articoli 22-30).
  Precisa che, a sua volta, il Protocollo relativo alla Convenzione n. 155, risalente al 2002, composto di dodici articoli, è finalizzato a migliorare i metodi di registrazione e raccolta e di analisi statistica dei dati sugli infortuni sul lavoro e sulle malattiePag. 38 professionali, in vista di una loro armonizzazione a livello mondiale.
  Per quanto concerne la seconda Convenzione in esame, la n. 187 del 2006, evidenzia che è composta di quattordici articoli e fornisce, in primo luogo, indicazioni su come sviluppare una coerente politica nazionale in materia di prevenzione e su come avviare un circolo virtuoso di miglioramenti basato sulla revisione periodica delle politiche e delle misure adottate.
  Osserva che la Convenzione definisce, poi, i contorni della politica nazionale (articolo 3) volta a promuovere un ambiente di lavoro sicuro e salubre, prevedendo, in particolare, meccanismi di controllo e servizi di informazione e consulenza. Si prevede, inoltre, che ogni Stato membro stabilisca, mantenga e sviluppi, un proprio sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro che includa la legislazione, i contratti collettivi e ogni altro strumento rilevante in materia, autorità responsabili della sicurezza e della salute sul lavoro, nonché misure volte a promuovere, a livello di impresa la cooperazione fra le parti (articolo 4). Gli Stati hanno poi l'obbligo di elaborare, valutare e riesaminare periodicamente il Programma nazionale di sicurezza e salute sul lavoro, per promuovere lo sviluppo di una cultura nazionale di prevenzione e per contribuire alla protezione dei lavoratori (articolo 5). Gli articoli 6-14 contengono le clausole finali.
  In relazione a tali previsioni osserva che le medesime risultano già attuate nell'ordinamento giuridico italiano, ferma restando, ovviamente, la necessità di un loro costante aggiornamento alla luce degli obiettivi fondamentali perseguiti dalla Convenzione. A suo avviso, resta comunque fondamentale la ratifica in esame, essendo il nostro Paese parte dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.
  Per quanto concerne il disegno di legge, evidenzia che gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione OIL n. 155 e del relativo Protocollo del 2002; nonché della Convenzione OIL n. 187.
  Rileva che l'articolo 3 riporta una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale (comma 1) dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica dei predetti strumenti internazionali non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai sensi del successivo comma 2, le amministrazioni interessate svolgono le attività conseguenti al recepimento nell'ordinamento italiano dei tre strumenti internazionali con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Segnala, da ultimo, che il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

  Il sottosegretario Giorgio SILLI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

  Giulio TREMONTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle ulteriori Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010.
C. 915, d'iniziativa dei senatori Craxi ed altri, approvata dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 39

  Emanuele LOPERFIDO (FDI), relatore, rileva che il provvedimento in titolo, già approvato dal Senato, ripropone in modo pressoché identico il testo del disegno di legge di ratifica presentato dal Governo nel corso della XVIII legislatura e che, esaminato ed approvato dall'Assemblea del Senato nella seduta del 20 aprile 2021, non ha completato il proprio iter di approvazione parlamentare a causa della conclusione della legislatura.
  Segnala che il testo oggi in esame differisce rispetto a quel testo limitatamente all'articolo 3 del disegno di legge, in quanto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato si è provveduto ad aggiornare la copertura finanziaria relativa all'attuazione di talune norme dell'Accordo.
  Rileva che l'intesa in esame sostituisce il precedente Accordo culturale firmato il 31 gennaio 1953, nonché l'Accordo scientifico sottoscritto nel giugno 2002, ma non ratificato.
  Sottolinea che l'intesa bilaterale esplicita, innanzitutto, l'impegno delle Parti a promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione nell'ambito culturale, scientifico e tecnologico, a migliorare la conoscenza, la diffusione delle rispettive lingue e culture e a favorire la collaborazione tra le rispettive istituzioni accademiche, amministrazioni archivistiche, biblioteche e musei (articoli 1-3). Osserva che i successivi articoli prevedono la possibilità per le Parti di chiedere la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento dei programmi e dei progetti promossi nell'ambito delle forme di cooperazione individuate dall'Accordo (articolo 4), le attività di istituzioni culturali e scolastiche nei due Paesi (articolo 5), il rafforzamento della collaborazione nel campo dell'istruzione mediante lo scambio di esperti, di informazioni e di documentazione sulle rispettive legislazioni, anche al fine di sottoscrivere accordi per il riconoscimento e l'equiparazione dei titoli universitari (articoli 6-7), e l'offerta di borse di studio (articolo 8).
  Evidenzia che l'Accordo impegna, inoltre, le Parti alla collaborazione reciproca nei settori editoriale, della musica, della danza, del teatro, del cinema, delle arti visive e dell'ambito radiotelevisivo (articoli 9-11), nonché ad impedire e reprimere l'importazione, l'esportazione ed il traffico illegale di opere d'arte (articolo 12). Ulteriori ambiti di collaborazione e di scambio di esperienze interessano i settori dello sport e della gioventù (articolo 13), i campi dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, e quello delle pari opportunità e della tutela delle minoranze (articolo 14). Sottolinea che, a sua volta, l'articolo 15 è volto a promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi – in particolare nei campi delle tecnologie dell'informazione, delle telecomunicazioni, delle biotecnologie, dell'agricoltura e dell'industria alimentare, della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dei trasporti, dell'energia e dei beni culturali – anche attraverso la conclusione di specifici accordi tra università, enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali. Ulteriori articoli definiscono la collaborazione delle Parti nei settori dell'archeologia, dell'antropologia e delle scienze affini, della valorizzazione del patrimonio culturale, facilitando la permanenza e l'uscita di persone, di materiali e di attrezzature dai rispettivi territori e promuovendo la protezione della proprietà intellettuale (articoli 16-18).
  Rileva che ad una Commissione mista, presieduta dai rispettivi Ministeri degli esteri, da convocarsi alternativamente nelle capitali dei due Paesi, sono affidati i compiti di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale, di redigere programmi esecutivi pluriennali e di valutare lo stato di attuazione dell'Accordo (articolo 19).
  Osserva che, a sua volta, il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di cinque articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, mentre i successivi articoli 3 e 4 prevedono disposizioni e clausole finanziarie.
  Segnala, da ultimo, che il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali Pag. 40dello Stato) di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

  Il sottosegretario Giorgio SILLI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

  Giulio TREMONTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle ulteriori Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009.
C. 916, d'iniziativa dei senatori Craxi ed altri, approvata dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Simone BILLI (LEGA), relatore, in premessa, rileva che il provvedimento in titolo è stato approvato dal Senato il 21 febbraio 2023 e riprende il contenuto di un disegno di legge analogo, presentato dal Governo nella precedente legislatura che non poté terminare il suo iter parlamentare per la conclusione anticipata della legislatura.
  Sottolinea che, come precisato nella relazione illustrativa, il Protocollo, firmato il 16 novembre 2009 ed entrato in vigore il 1° giugno 2012, rappresenta il culmine di oltre venti anni di lavoro a livello intergovernativo in seno al Consiglio d'Europa in tema di partecipazione democratica a livello locale, iniziato con la firma della Carta europea delle autonomie locali.
  Ricorda che la Carta europea delle autonomie locali, adottata a Strasburgo il 15 ottobre del 1985 in seno al Consiglio d'Europa e ratificata da tutti e quarantasette i Paesi aderenti, obbliga le Parti ad applicare le regole fondamentali per garantire l'indipendenza politica, amministrativa e finanziaria degli enti locali, prevedendo che il principio dell'autonomia locale sia riconosciuto dal diritto nazionale e protetto dalle Costituzioni, permettendo agli enti locali di essere eletti con suffragio universale. Segnala che il nostro Paese l'ha ratificata ai sensi della legge n. 439 del 1989.
  Rileva che, a sua volta, il Protocollo addizionale del 2019 stabilisce che alla Carta europea delle autonomie locali sia aggiunta una nuova dimensione. Esso prevede, infatti, di garantire mediante uno strumento giuridico internazionale il diritto della persona a partecipare alla gestione degli affari delle collettività locali, ovvero il diritto di adoperarsi per determinare o influenzare l'esercizio delle competenze e delle responsabilità dell'autorità locale, concretizzando una tendenza di lungo termine nello sviluppo sociale degli Stati europei.
  In particolare, rileva che le Parti contraenti sono invitate ad adottare i provvedimenti necessari per facilitare l'esercizio di tale diritto e renderlo effettivo e garantire che il diritto dei cittadini alla partecipazione non comprometta le norme etiche di integrità e trasparenza dell'esercizio dell'autonomia e delle responsabilità delle collettività locali.
  Ricorda che il Protocollo è stato finora ratificato da ventuno Stati membri del Consiglio d'Europa, di cui dodici appartenenti all'Unione europea (Bulgaria, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Svezia e Ungheria).
  Nel dettaglio, precisa che il Protocollo è composto da sette articoli, preceduti da un breve preambolo, che sottolinea come il diritto alla partecipazione dei cittadini alla gestione degli affari pubblici costituisca uno dei princìpi democratici comuni a tutti i Paesi membri del Consiglio d'Europa. Si rappresenta, poi, l'opportunità di arricchire la Carta con disposizioni che garantiscano tale diritto.
  In relazione all'articolato, evidenzia che, dopo aver sintetizzato i suoi obiettivi e Pag. 41stabilito i conseguenti obblighi per gli Stati parte (articolo 1), il Protocollo stabilisce l'impegno delle Parti contraenti ad adottare tutte le misure necessarie a permettere l'esercizio effettivo del diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, conferendo a queste ultime le necessarie competenze e definendo le conseguenti procedure per l'attuazione di tale diritto (articolo 2). Ulteriori disposizioni prevedono che il Protocollo si applichi a tutte le categorie di collettività locali sul territorio degli Stati, pur facendo salva la possibilità per le Parti contraenti, al momento del deposito della ratifica, di stabilire eventuali limitazioni o esclusioni al campo di applicazione (articolo 3). Il testo contempla, inoltre, la possibilità per gli Stati parte di indicare l'ambito territoriale di applicazione, garantendo la possibilità di estenderne l'applicazione anche in momenti successivi (articolo 4). Da ultimi, gli articoli 5, 6 e 7 del Protocollo, concernono l'entrata in vigore del testo, la procedura di denuncia e le notifiche e a cura del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
  Rileva che, a sua volta, il disegno di legge di ratifica del Protocollo si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 del disegno di legge contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della legge, mentre l'articolo 3, nel porre una clausola di invarianza finanziaria, stabilisce (comma 2) che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Segnala, da ultimo, che il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie di cui al secondo comma, lettera a), dell'articolo 117 della Costituzione (politica estera e rapporti internazionali), demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Sottolinea la rilevanza, inoltre, dell'articolo 5 della Costituzione, ai sensi del quale «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento».

  Il sottosegretario Giorgio SILLI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

  Giulio TREMONTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle ulteriori Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 8 marzo 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.