CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 marzo 2023
74.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 29

SEDE REFERENTE

  Martedì 7 marzo 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 12.40.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
C. 103 Serracchiani.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 febbraio 2023.

  Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che nella seduta del 15 febbraio i rappresentanti delle forze di maggioranza hanno chiesto di rinviare l'esame delle 13 proposte emendative presentate (pubblicate nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 15 febbraio 2023) e nell'ufficio di presidenza del 23 febbraio è stato convenuto, all'unanimità dei rappresentanti dei gruppi presenti, di sottoporre al Presidente la richiesta di differimento dell'inizio della discussione in Assemblea al calendario di marzo, avendo acquisito l'esplicito assenso del rappresentante del gruppo di opposizione nella cui quota è iscritto il provvedimento in oggetto.
  L'avvio del provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 13 marzo.
  Essendogli stato riferito dello svolgimento di interlocuzioni sul merito degli emendamenti, chiede ai relatori di informare la Commissione sui loro esiti.

  Alice BUONGUERRIERI (FDI), relatrice, anche a nome del correlatore, onorevolePag. 30 Zan, conferma che sono in corso delle riflessioni sul merito delle proposte emendative.
  Tenuto conto del fatto che nella giornata odierna il tempo lasciato libero dall'Assemblea alla Commissione appare esiguo, anche al fine di non comprimere il dibattito in Commissione, i relatori propongono concordemente di chiedere il rinvio dell'esame del provvedimento ad altra seduta nella quale sarà possibile disporre del tempo necessario per un ampio dibattito.

  Il Viceministro della Giustizia Francesco Paolo SISTO si rimette alla decisione della Commissione.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza.
C. 831 Governo.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2023.

  Ciro MASCHIO, presidente, avverte che sono state presentate 34 proposte emendative (vedi allegato 1).
  Con riguardo ai profili di ammissibilità ricorda che l'articolo 89, comma 1, del Regolamento, riserva al presidente il compito di dichiarare inammissibili gli emendamenti e articoli aggiuntivi che siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione.
  Richiama altresì la decisione, assunta dalla Commissione nella scorsa seduta, di esprimersi in senso contrario alla richiesta del gruppo M5S di abbinamento della proposta C 834 Cafiero De Raho recante «Modifiche al codice penale, in materia di procedibilità, e all'articolo 599-bis del codice di procedura penale, in materia di concordato anche con rinuncia ai motivi di appello». In quella sede avevo precisato che non vi erano i presupposti dell'abbinamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, in quanto l'identità di materia sussiste per il solo articolo 1 della citata proposta, che riguarda la materia della procedibilità, ma non per l'articolo 2 che invece, trattando dell'elenco dei delitti per i quali è precluso il concordato anche con rinuncia ai motivi in appello, riguarda una materia certamente non identica a quella del disegno di legge governativo.
  Facendo oggi riferimento a tale decisione della Commissione e ai criteri del richiamato articolo 89 del regolamento, dichiara che sono da considerarsi inammissibili i seguenti articoli aggiuntivi:

   Ascari 1.01., in quanto novella l'articolo 165, quinto comma, del codice penale, sulla permanenza dell'efficacia di talune misure cautelari nei confronti di condannati per specifici delitti che beneficiano della sospensione condizionale della pena;

   Ascari 1.02., che inasprisce la pena in caso di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di cui all'articolo 387-bis del codice penale;

   Ascari 1.03, che estende la fattispecie di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all'articolo 570-bis del codice penale anche al mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio;

   Ascari 1.04., che modifica gli articoli 575, 579 e 584 del codice penale, al fine di sostituire la locuzione «persona» a quella di «uomo» nel codice penale;

   Enrico Costa 2.1., limitatamente alla parte conseguenziale, che modifica il comma 318 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, al fine di evitare che per norme riguardanti sanzioni penali in materia di reddito di cittadinanza vi sia l'abrogazione dal 1° gennaio 2024, come previsto dalla legislazione vigente (mentre la parte principale risulta ammissibile in quanto si limitaPag. 31 ad integrare l'articolo 2 del testo in esame con quelli di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 4 del 2019);

   Ascari 3.03., che modifica l'articolo 282-ter del codice di procedura penale, al fine di estendere lo strumento del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa qualora si proceda per specifiche fattispecie di reato;

   Ascari 3.04., che modifica l'articolo 292 del codice di procedura penale, al fine di accelerare l'adozione di misure cautelari con riguardo ai reati di cui all'articolo 132-bis, comma 1, lettera a) e lettera a-bis), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice;

   Ascari 3.05., che modifica l'articolo 310 del codice di procedura penale, al fine di escludere la sospensione delle misure cautelari in sede di accoglimento dell'appello del pubblico ministero quando si proceda per maltrattamenti contro familiari e conviventi e atti persecutori e vi sia siano rischi per la persona offesa;

   Ascari 3.06., che modifica l'articolo 316 del codice di procedura penale in materia di sequestro conservativo nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter;

   Ascari 3.07., che reca modifiche all'articolo 362 del codice di procedura penale in materia di assunzione di informazioni da persone minori da parte del pubblico ministero;

   Ascari 3.08., che modifica l'articolo 384 del codice di procedura penale, al fine di consentire il fermo della persona gravemente indiziata dei delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori;

   D'Orso 3.09., che modifica l'articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta;

   Cafiero De Raho 3.010., che reca modifiche all'articolo 599-bis del codice di procedura penale in materia di concordato in appello;

   Cafiero De Raho 3.011., che prevede la reviviscenza del comma 2 del citato articolo 599-bis del codice di procedura penale;

   D'Orso 3.012., che modifica l'articolo 41 del decreto legislativo n. 150 del 2022, al fine di sopprimere le disposizioni in materia di priorità nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale e le disposizioni in materia di avocazione e criteri di priorità, entrambe introdotte dal citato decreto legislativo nelle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

   D'Orso 3.013., che, analogamente, interviene sull'articolo 41 del decreto legislativo n. 150 del 2022, al fine di sopprimere la disposizione in materia di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione ai sensi dell'articolo 344-bis del codice, introdotta dal citato decreto legislativo nelle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e di sopprimere il medesimo articolo 344-bis;

   Vinci 3.019., che modifica l'articolo 260 del codice penale militare di pace, al fine di ampliare il novero dei reati punibili a richiesta del comandante del corpo o di altro ente superiore da cui dipende il militare.

  In relazione alle valutazioni di ammissibilità, tiene infine a precisare di aver adottato criteri non restrittivi, in funzione di consentire la più ampia trattazione possibile delle proposte avanzate dai colleghi, ammettendo proposte emendative che pure presentavano profili di criticità in ordine alla loro congruità con le materie oggetto del provvedimento, quali in particolare l'emendamento del collega Enrico Costa 2.1, per la prima parte, nonché gli articoli aggiuntivi Ascari 1.09 e Dori 1.013.
  Avverte, infine che, che considerato l'imminente avvio della seduta pomeridiana dei Pag. 32lavori dell'Assemblea, la Commissione potrà aggiornare i propri lavori ad una prossima seduta, da svolgere dopo aver acquisito, ove i gruppi ritengano di proporli, eventuali ricorsi sulle pronunce di inammissibilità, per la cui presentazione fissa il termine delle 17 della giornata odierna.

  Valentina D'ORSO (M5S) conferma la richiesta di disporre di un termine per la presentazione di ricorsi avverso le declaratorie di inammissibilità, sottolineando come il breve tempo a disposizione della Commissione prima dell'avvio dei lavori dell'Assemblea non consenta comunque alla Commissione di iniziare ad esaminare le proposte emendative presentate.

  Ciro MASCHIO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, riservandosi di convocarla oggi al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea, o nella giornata di domani.

  Maria Carolina VARCHI (FDI), prendendo atto della legittima richiesta di disporre di termini per promuovere il riesame delle dichiarazioni di inammissibilità, chiede che si tenga conto dell'esigenza di disporre di adeguati spazi di lavoro della Commissione, chiamata a riferire in Assemblea il prossimo 13 marzo. Evidenzia pertanto l'opportunità che la Commissione sia convocata a stretto giro, anche eventualmente al termine dei lavori dell'Aula, non solo per comunicare l'esito degli eventuali ricorsi presentati ma anche per procedere con l'esame delle proposte emendative ammissibili.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.55.

SEDE REFERENTE

  Martedì 7 marzo 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 18.45.

Sui lavori della Commissione.

  Maria Carolina VARCHI (FDI), relatrice, in via preliminare, intende condividere con i componenti della Commissione la notizia appena trasmessa dalle agenzie di stampa relativa alla conferma da parte della Corte di Cassazione delle condanne per l'omicidio dell'avvocato palermitano Enzo Fragalà, che è stato anche parlamentare per diverse legislature. In essa trova altresì conferma che Enzo Fragalà è stato una vittima della mafia per aver svolto in modo coraggioso il suo ruolo di avvocato.
  Passando al tema per cui ha chiesto la parola, richiama nuovamente l'attenzione dei colleghi sulla necessita che la Commissione Giustizia sia coinvolta in sede referente nell'esame delle proposte di legge in materia di separazione delle carriere dei magistrati, attualmente assegnate alla sola Commissione Affari costituzionali, che sta svolgendo un'approfondita attività conoscitiva. Nella consapevolezza che della questione è stata già investita la Presidenza della Camera, ritiene che l'ampiezza dell'impatto sulla funzione e sull'organizzazione giudiziaria renda indispensabile un coinvolgimento della Commissione di settore non limitato alla fase consultiva. Ritiene quindi che sia giunto il momento di formalizzare la richiesta di procedere in sede di Commissioni riunite.

  Tommaso Antonino CALDERONE (FI-PPE) si associa al ricordo del collega avvocato Fragalà, penalista rappresentativo del Foro siciliano che ha operato in un contesto sicuramente difficile, pagando con la vita il suo impegno lavorativo e la sua onestà. Nell'evidenziare che le sentenze vanno sempre rispettate e che una condanna non può essere mai un'occasione di giubilo, esprime il proprio sollievo per il fatto che sia stata fatta finalmente giustizia con una pronuncia definitiva su un efferato delitto che ha coinvolto un collega con cui Pag. 33ha avuto l'occasione di lavorare in più circostanze.
  Quanto alla richiesta della collega Varchi di sollecitare l'assegnazione congiunta delle proposte di legge costituzionale, al cui esame egli partecipa in quanto primo firmatario di una di esse, si riserva di esprimersi dopo aver svolto le opportune interlocuzioni con il suo gruppo parlamentare.

  Valentina D'ORSO (M5S) si unisce ai colleghi intervenuti nel ricordo dell'avvocato Fragalà, segnalando che la sua tragica vicenda ha segnato la vita del Foro palermitano. Dichiara di avere un legame particolare personale con quanto successo in quanto il suo giuramento come avvocato è avvenuto pochi giorni dopo l'omicidio e che pertanto rammenta con commozione quei fatti. Coglie, inoltre, l'occasione per rivolgere un pensiero ai familiari dell'avvocato Fragalà in queste circostanze.
  In merito alla questione dell'esame delle proposte di legge costituzionale in materia di separazione delle carriere dei magistrati, ricorda che il Movimento 5 Stelle aveva già richiesto che i lavori della Commissione fossero programmati tenendo conto dell'esigenza di dover partecipare anche alle sedute della Commissione Affari costituzionali dedicate a tale argomento. Dichiara di condividere pertanto la proposta avanzata dalla deputata Varchi.

Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza.
C. 831 Governo.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

  Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che nella seduta antimeridiana la presidenza si è espressa sulle proposte di legge ritenute inammissibili, fissando il termine per proporre eventuali reclami. Al riguardo, tenuto conto dei ricorsi pervenuti, la presidenza ha ritenuto di riammettere le seguenti proposte emendative:

   Enrico Costa 2.1., con riguardo alla parte conseguenziale, in relazione alla stretta conseguenzialità logica tra la prima parte – che la presidenza considera ammissibile – e la parte riguardante la volontà di stabilizzazione della fattispecie penale che, invece, a legislazione vigente risulterebbe abrogata a partire dal 1° gennaio 2024;

   Ascari 3.08., in relazione alla sua connessione in senso lato alla misura coercitiva temporanea dell'arresto in flagranza di reato oggetto dell'articolo 3.

  Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sul complesso delle proposte emendative presentate dal suo gruppo, ricorda come le audizioni svolte hanno confermato la problematicità del contenuto dell'articolo 3.
  Infatti se appare comprensibile la preoccupazione di assicurare una maggiore tutela rispetto ad alcuni reati predatori e di dare del tempo per la presentazione della querela, non appare accettabile la soluzione proposta, che stride fortemente con l'impianto dell'ordinamento in quanto si rischia di effettuare un arresto di 48 ore senza che poi si verifichino i presupposti per la procedibilità del reato.
  Sottolinea che sarebbe invece più agevole procedere a ripristinare la procedibilità d'ufficio per determinati reati che determinano un forte allarme sociale. Segnala in proposito che il suo gruppo ha infatti presentato sia un emendamento che prevede tale misura per una serie di reati, sia proposte relative a singole fattispecie, dove auspica si possa incontrare una maggiore sensibilità di altre forze politiche, anche della maggioranza. Esprime un appello a valutare con attenzione tali proposte per non lasciare sole le persone offese da reati particolarmente odiosi assumendo una posizione coerente con quanto dichiarato in passato.

  Maria Carolina VARCHI (FDI), relatrice, propone l'accantonamento dell'emendamento Enrico Costa 2.1 ed esprime parere Pag. 34favorevole sull'emendamento Vinci 3.2. Esprime, quindi, parere contrario su tutte le altre proposte emendative.

  Il Viceministro Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Ciro MASCHIO, presidente, dispone l'accantonamento dell'emendamento Enrico Costa 2.1.

  Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) prima di illustrare l'emendamento a sua prima firma 1.1, ricorda che il provvedimento in esame propone di reintrodurre la procedibilità d'ufficio per tutti i reati con finalità di mafia di terrorismo per correggere un errore della riforma Cartabia che ha eliminato la procedibilità d'ufficio per molti reati. Ciò non ha consentito di valutare l'importanza del bene giuridicamente protetto.
  Rileva che la tutela di tali beni, in molti casi, è nell'interesse non del singolo ma della collettività. Eliminare la procedibilità d'ufficio per reati quali il sequestro di persona o la violenza privata rappresenta pertanto un sovvertimento dei valori. Non è possibile rimettere alla querela di parte la possibilità di perseguire un reato come un furto commesso con violazione di domicilio e con volto travisato.
  Nello stesso tempo sottolinea che non appare praticabile la previsione di procedere ad un arresto di un soggetto quando non si ha ancora certezza circa la procedibilità del reato. Ritiene pertanto che occorre ampliare ad altre fattispecie, oltre che per i reati di mafia e terrorismo, la procedibilità d'ufficio, tenendo conto anche del fatto che alcune vittime di reato, anche in contesti diversi, possono non avere il coraggio di sporgere denuncia. In conclusione, ribadisce che un Paese democratico deve offrire una piena tutela ai propri cittadini per reati che non possono essere considerati bagatellari.

  La Commissione respinge l'emendamento Cafiero De Raho 1.1.

  Federico GIANASSI (PD-IDP) interviene sull'emendamento a sua prima firma 1.2 per sottolineare come lo stesso, al pari delle successive proposte emendative a sua prima firma 1.3 e 1.4, sia volto ad introdurre un intervento che si coordina con lo spirito del provvedimento, rafforzandone l'efficacia. In particolare, precisa che l'emendamento 1.2, speculare all'emendamento 1.4, prevede che si mantenga la procedibilità d'ufficio per i reati aggravati anche ove ricorra la dissociazione.
  Ritiene inoltre che anche l'emendamento 1.3 rafforzi l'obiettivo del disegno di legge in esame in quanto è finalizzato a prevedere la procedibilità d'ufficio anche per le contravvenzioni procedibili attualmente a querela quando ricorrono le medesime circostanze aggravanti delle finalità mafiose e del metodo terroristico.

  Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sugli emendamenti Gianassi 1.2 e 1.3, precisando che invece sull'emendamento Gianassi 1.4 il Movimento 5 stelle voterà in senso contrario in quanto l'aggravante di cui all'articolo 416-bis del codice penale si applica soltanto ai delitti e non anche ai reati.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gianassi 1.2, 1.3, 1.4 e l'articolo aggiuntivo Cafiero De Raho 1.05.

  Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 1.06 che, modificando l'articolo 582 del codice penale, prevede che per il delitto di lesioni personali sia prevista la procedibilità d'ufficio.
  Sottolinea come infatti tale delitto investa un bene protetto dalla Costituzione la cui tutela ad avviso del suo gruppo non può essere rimessa al privato.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Cafiero De Raho 1.06.

  Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo a sua firma 1.07 che introducePag. 35 un correttivo al provvedimento sollecitato anche dall'Associazione vittime della strada in materia di lesioni gravissime.
  In particolare, sottolinea come la proposta emendativa sia volta a sottrarre dalla procedibilità a querela le lesioni stradali gravissime. Evidenzia infatti come nel caso di sinistri, in cui è necessario cristallizzare la scena, subordinare la procedibilità alla querela di parte e quindi condizionare all'apertura di un procedimento attività probatorie che devono essere immediatamente esperite o lo stesso sequestro della vettura.
  Chiede quindi alla relatrice e al rappresentante del Governo di riconsiderare la proposta emendativa in discussione, che non impatta sull'impianto del provvedimento e che va anche incontro alle esigenze di coloro che devono acquisire le prove.

  Tommaso Antonino CALDERONE (FI-PPE) sottolinea come per prassi, in presenza di un incidente stradale, le procure effettuano il sequestro del veicolo e lo trattengono fino alla scadenza del termine per la presentazione della querela da parte della persona offesa.
  Ritiene che, indipendentemente dalle valutazioni svolte dalla collega D'Orso e da lui non condivise, non sussista il problema evidenziato dalla proposta emendativa e pertanto dichiara il proprio voto contrario all'articolo aggiuntivo in discussione.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo D'Orso 1.07.

  Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 1.08, con il quale si abroga il sesto comma dell'articolo 605 del codice penale che prevede la procedibilità a querela per il delitto di sequestro di persona.
  Ritiene infatti che si tratti di un reato particolarmente grave per il quale è necessario che la procedibilità si avvii su impulso dello Stato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Cafiero De Raho 1.08 e Ascari 1.09.

  Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) illustra l'articolo aggiunto a sua prima firma 1.010 che prevede la procedibilità d'ufficio per il reato di violenza privata. Sottolinea ancora una volta come si tratti di un bene tutelato dalla Costituzione che ad avviso del suo gruppo deve essere protetto indipendentemente dalla volontà del singolo.

  Tommaso Antonino CALDERONE (FI-PPE) rileva come il delitto di cui all'articolo 610 del codice penale, oggetto dell'intervento dell'articolo aggiuntivo in esame, non desti un particolare allarme sociale, essendo nella prassi utilizzato in relazione a fattispecie non particolarmente gravi, come il parcheggio dell'auto in seconda fila, e per tale ragione dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta emendativa Cafiero De Raho 1.010.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Cafiero De Raho 1.010.

  Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 1.011 con il quale si prevede la procedibilità d'ufficio per il reato di violazione di domicilio. In proposito, rammenta come la Costituzione consideri il domicilio un bene inviolabile.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Cafiero De Raho 1.011.

  Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 1.012 volto a sanare una contraddizione del legislatore che all'articolo 624 del codice penale prevede che mentre il furto è punibile a querela della persona offesa, si procede d'ufficio se la persona offesa è incapace o se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro e pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede ovvero se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottrattoPag. 36 ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica.
  Ritiene che, poiché tale disposizione non pone sullo stesso piano condotte parimenti gravi, la proposta emendativa in esame sia opportunamente volta a prevedere sempre la procedibilità d'ufficio.

  Enrico COSTA (A-IV-RE) non condivide le osservazioni del collega Cafiero de Raho che lasciano sottintendere che la procedibilità a querela corrisponda ad un minor rigore nel perseguire il reato.
  Osserva invece come – dopo che lo Stato ha definito il disvalore di un reato – prevederne o meno la procedibilità a querela significa esclusivamente legare all'interesse della persona offesa la facoltà di procedere o meno nei confronti dello stesso.
  Rammenta, quindi, come nella precedente legislatura la maggioranza, della quale faceva parte anche il Movimento 5 Stelle, ha conferito al Governo la delega al fine di estendere il novero di reati procedibile a querela. Nel corso della campagna elettorale, il Movimento cinque Stelle ha poi avuto un ripensamento.
  A suo avviso, la scelta di ampliare i casi di procedibilità a querela è stata improntata non a un minor rigore ma a un senso di realismo, in quanto spesso le aule dei tribunali sono intasate da processi per i quali la persona offesa non nutre particolare interesse.
  Osserva, quindi, come nel momento in cui si ritenesse necessaria la querela per procedere nei confronti di taluni reati, si dovrebbe anche essere coerenti e non affermare – come fatto da taluno – che tale previsione va a vantaggio dei criminali.
  Ribadisce di aver votato a favore di tale disposizione nella precedente legislatura e sottolinea di non essersi pentito di tale scelta, mentre osserva che con il provvedimento in discussione si sta in parte tornando indietro.
  Invita, quindi, il rappresentante del Governo a riflettere, eventualmente ai fini di un approfondimento nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea, sull'eventualità che la persona privata della libertà personale e liberata in assenza di querela, possa presentare l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione.

  Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) sottolinea come il collega Enrico Costa, intervenuto sull'articolo aggiuntivo a sua firma 1.012, in realtà stia trattando un tema estraneo a tale proposta emendativa.

  Enrico COSTA (A-IV-RE) conviene con il collega Cafiero de Raho e si riserva di intervenire nuovamente sulla questione al momento in cui verrà trattata.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Cafiero De Raho 1.012.

  Devis DORI (AVS) illustra gli articoli aggiuntivi a sua firma 1.013 e 1.015, animati dalla medesima ratio. Precisa che tali proposte emendative recepiscono le richieste di alcune associazioni ambientaliste e animaliste che hanno posto all'attenzione della Commissione una circostanza che travalica la finalità deflattiva perseguita dalla cosiddetta riforma Cartabia giungendo a rendere di fatto inapplicabili le norme che l'ordinamento prevede a tutela dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici.
  In particolare, sottolinea come in tutte le ipotesi in cui siano lo Stato, le regioni, le province autonome e gli altri enti pubblici ad essere annoverabili quale persona offesa, perché privata di parte del proprio patrimonio indisponibile, ricorra una oggettiva impossibilità degli stessi di presentare una querela e dunque di consentire la tutela del bene giuridico leso dalla condotta criminosa.
  In particolare, osserva che l'articolo 624 del codice penale, come modificato dalla riforma Cartabia, prevede che la procedibilità d'ufficio qualora la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7 – escludendo però l'ipotesi in cui il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede – e 7-bis.Pag. 37
  Osserva che tale formulazione comporta una riduzione delle ipotesi di riconoscimento della procedibilità d'ufficio a fronte della commissione del delitto de quo anche in numerosissimi casi in cui ricorrono talune circostanze aggravanti espressamente prevista all'articolo 625 del codice penale o a tale norma ricondotte in sede giurisprudenziale.
  Rileva come tale problematica si sia manifestata subito dopo l'entrata in vigore della citata riforma, rendendo, di fatto, inermi le autorità preposte alla repressione di fenomeni diffusi e caratterizzati dalla mancanza di strumenti normativi idonei a reprimerli efficacemente. Precisa quindi che le proposte emendative a sua firma modificano l'articolo 625 del codice penale per salvaguardare la perseguibilità d'ufficio di tali fattispecie di reato e delle relative circostanze aggravanti.
  Chiede quindi alla relatrice e al rappresentante del Governo di effettuare un'ulteriore valutazione delle proposte emendative in discussione.

  Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto di astensione del suo gruppo sugli articoli aggiuntivi Dori 1.013 e 1.015, sottolineando di condividerne lo spirito ma di ritenere che la formulazione dell'articolo aggiuntivo Cafiero De Raho 1.014 – del quale invita il collega Dori alla sottoscrizione – sia più efficace, prevedendo, attraverso la parola «ovvero», una alternativa. In particolare sottolinea come la proposta emendativa del suo gruppo introduca una nuova fattispecie, a differenza di quelle del collega Dori che invece agiscono su fattispecie già previste restringendone il campo.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Dori 1.013, Cafiero De Raho 1.014 e Dori 1.015.

  Maria Carolina VARCHI (FDI), invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, l'emendamento Enrico Costa 2.1, precedentemente accantonato.

  Il Viceministro della giustizia Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello della relatrice, precisando come non vi sia una contrarietà nel merito della proposta. Tuttavia, è allo studio degli uffici legislativi una soluzione giuridica che affronta in modo sistematico il tema. Invita quindi il collega Costa a presentare un apposito ordine del giorno in Assemblea, che si riserva di accogliere a nome del Governo.

  Enrico COSTA (A-IV-RE) solleva perplessità sull'efficacia dell'annunciata soluzione, laddove provenga dagli stessi soggetti che hanno prodotto tale criticità. Ricorda infatti che è stato il Governo, nella legge di bilancio per l'anno 2023, a prevedere l'abrogazione delle norme del decreto-legge n. 4 del 2019 in tema di reddito di cittadinanza, senza accorgersi che si sarebbe realizzata anche l'abrogazione delle norme penali riguardanti la sua illecita percezione.
  Inoltre, teme che un'ulteriore problematica si verrà a creare per effetto dell'articolo 3 del disegno di legge in esame per quanto concerne i profili dell'ingiusta detenzione di coloro nei cui confronti non verrà esposta querela.

  Il Viceministro della giustizia Francesco Paolo SISTO ribadisce l'importanza di una soluzione meditata rispetto alla complessa tematica dell'abrogazione di norma penale abrogatrice e dichiara nuovamente di condividere un ordine del giorno in materia.

  Tommaso Antonino CALDERONE (FI-PPE) ritiene doveroso precisare che in questo caso non si verrebbe comunque a determinare una vera abrogatio criminis, quanto piuttosto la mera soppressione di una norma incriminatrice speciale, restando comunque ferme le fattispecie penali di carattere generale.

  Enrico COSTA (A-IV-RE) ritira l'emendamento a sua firma 2.1.

  Valentina D'ORSO (M5S), evidenziando il carattere soppressivo dell'emendamento 3.1. a sua prima firma, riprende la sollecitazione sul tema dell'ingiusta detenzione Pag. 38sollevata dal collega Costa, suscettibile di produrre ricadute economiche rilevati per l'erario. Nelle audizioni sono emerse criticità e dubbi su questa norma, anche sotto il profilo dell'impatto pratico sull'operato delle forze dell'ordine, anche in ragione della sofferenza di organico, che renderà particolarmente onerosa la ricerca della persona offesa.

  Enrico COSTA (A-IV-RE) si sofferma sulla vaghezza della locuzione utilizzata nella norma in esame di «pronta rintracciabilità», circostanza da cui dipende la compressione di un bene fondamentale quale la libertà personale. Ritiene che il Governo, intervenendo di volta in volta sull'onda di fatti di cronaca, non realizza l'obiettivo di configurare un quadro normativo certo e coerente sul piano costituzionale, che consenta alle forze dell'ordine di orientarsi. Pertanto, preannunciando un proprio emendamento sul punto, dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento in discussione.

  La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 3.1.

  Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), intervenendo sull'emendamento Vinci 3.2., ritiene che tale proposta, integrando il meccanismo previsto dall'articolo 3 del provvedimento, vada a rendere maggiormente complesso il procedimento delineato.
  Difatti, nel caso di arresto in flagranza e in mancanza della querela, il giudice, nel caso di rito direttissimo, sarà costretto a sospendere il processo, in attesa della verifica della volontà della persona offesa circa la perseguibilità del reato. Si domanda, quindi, se il soggetto arrestato a seguito della sospensione del processo verrà rimesso in libertà e se, nel caso in cui non vi sarà la querela, avrà diritto ad un indennizzo per l'illegittima detenzione patita.
  Inoltre, ritiene che la complessiva procedura delineata dall'articolo 3 finisca per determinare un inutile aggravio dei compiti delle forze di polizia e dell'autorità giudiziaria ed esponga tali soggetti, data la farraginosità delle norme in questione, anche ad eventuali sanzioni disciplinari. Fa presente che tale aggravio procedurale si aggiunge già alla grave carenza di organico di cui soffrono le forze dell'ordine, che potrebbe portare alla paralisi dell'attività svolta da quest'ultime, anche alla luce della necessità che esse dovranno rintracciare la persona offesa del reato per cui si è proceduto all'arresto. Pertanto, a nome del proprio gruppo, annuncia il voto contrario sull'emendamento 3.2. Vinci.

  Tommaso Antonino CALDERONE (FI-PPE), replicando al collega Cafiero de Raho, ritiene opportuno precisare, in primo luogo, che nella prassi del rito direttissimo avviene già costantemente che le forze dell'ordine provvedano a rintracciare immediatamente la persona offesa del reato. Pertanto, la norma in oggetto non crea nessun aggravio di lavoro per le forze di polizia. In secondo luogo, sulla possibilità di disporre un indennizzo per ingiusta detenzione in caso di mancanza di querela, rammenta che l'arresto in flagranza di reato è pur sempre un arresto legale e legittimo pertanto, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità in materia, non crede che potrà mai essere riconosciuto un risarcimento in un caso del genere. Ritiene pertanto che l'emendamento anche a sua firma migliori il disegno di legge in discussione. Infine, quanto alle modalità per la proposizione della querela, nota come già adesso vi siano modalità per poter presentare la querela anche con forme semplificate.

  Enrico COSTA (A-IV-RE) ritiene che l'introduzione della possibilità di sospendere il rito direttissimo prevista dall'emendamento in discussione farebbe cambiare la natura di quest'ultimo in senso contraddittorio rispetto alla sua stessa denominazione.

  Francesco GALLO (MISTO) annuncia il proprio voto favorevole all'emendamento 3.2. Vinci.

  La Commissione approva l'emendamento Vinci 3.2 (allegato 2).

Pag. 39

  Valentina D'ORSO (M5S), sottoscrivendo l'articolo aggiuntivo 3.08 Ascari, evidenzia che si tratta di un emendamento molto importante volto a contrastare la violenza di genere, sul quale richiama l'attenzione di tutti i colleghi. Difatti, l'emendamento in questione prevede che, nei casi di reati particolarmente gravi come quelli di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, venga disposto il fermo del soggetto indiziato, al fine di evitare la possibile commissione di reati ben più gravi, come spesso testimoniato da recenti fatti di cronaca. Si tratta di un ulteriore tassello per completare e rendere più efficace la normativa denominata «codice rosso» riguardante la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere. Pertanto, facendo appello soprattutto a quelle forze politiche, come la Lega, che hanno fatto di questi temi un proprio cavallo di battaglia, si appella alla sensibilità dei colleghi per trovare una maggioranza quanto più ampia possibile per approvare questo emendamento.

  Tommaso Antonino CALDERONE (FI-PPE) evidenziando come la formulazione della proposta emendativa lo renda tecnicamente incomprensibile, fa presente che, essendo i reati previsti caratterizzati dall'elemento dell'abitualità, e cioè da un comportamento che si protrae nel tempo, sarebbe contraddittorio prevedere il requisito del grave e immettente pericolo del compimento della condotta per disporre il fermo dell'indiziato. Pertanto, a nome del gruppo di Forza Italia, annuncia il voto contrario sull'articolo aggiuntivo 3.08 Ascari.

  Enrico COSTA (A-IV-RE) condivide la valutazione del collega Calderone circa la natura abituale dei due reati citati dalla proposta emendativa, circostanza che non si adatta alla disciplina prevista dall'emendamento. Pertanto, pur ritenendo meritevole la finalità esplicitata dall'onorevole D'Orso, ritiene che la sua traduzione in una proposta emendativa vada ulteriormente affinata.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ascari 3.08.

  Ciro MASCHIO, presidente, essendosi concluse le votazioni sulle proposte emendative dichiarate ammissibili, avverte che il testo, come risultate dalla proposta emendativa approvata, sarà trasmesso alle Commissioni in sede consultiva. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 20.25