CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 2 marzo 2023
72.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Giovedì 2 marzo 2023 – Presidenza del vicepresidente Bruno TABACCI.

  La seduta comincia alle 13.15.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile.
C. 930 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione VIII).
(Esame e conclusione – Parere con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Ingrid BISA, relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge C. 930 e rilevato che:

   sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

    il provvedimento, originariamente composto da 6 articoli per un totale di 10 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 24 articoli, per un totale di 39 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità unitaria di disporre misure urgenti per le attività di ricostruzione nelle zone dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016; a questa si aggiunge l'ulteriore finalità, pure enunciata nel preambolo e vertente su materia connessa, di rifinanziare il “Fondo regionale di protezione civile”, di cui all'articolo 45 del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018), e di velocizzare l'impiego delle risorse stanziate per far fronte agli eventi alluvionali del settembre 2022 nella regione Marche; al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire la riconducibilità a tali finalità della disposizione di cui all'articolo 3-duodecies che autorizza la proroga dei contratti a tempo determinato per l'accelerazione e l'attuazione di tutti gli investimenti per il dissesto idrogeologico compresi quelli finanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 39 commi, 2 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi;Pag. 5 in particolare, è prevista l'adozione di un decreto ministeriale e di un provvedimento di altra natura; in un altro caso previsto il coinvolgimento del sistema delle conferenze;

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    l'articolo 3, comma 1, reca una norma di interpretazione autentica, e quindi retroattiva, dell'articolo 57, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, riguardo all'ambito soggettivo di applicazione della norma di proroga dei rapporti di lavoro a termine presso due uffici speciali costituiti in relazione al sisma del 6 aprile 2009: l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere; la norma in esame specifica che la possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2025 dei suddetti rapporti concerne anche i titolari dei due Uffici, nel rispetto, per i medesimi due incarichi, di un limite di durata complessiva, pari a cinque anni nella riformulazione operata in sede referente; la norma di interpretazione autentica in esame specifica altresì che nel computo del limite di durata occorre tener conto di ogni proroga, disposta in via amministrativa, contrattuale o legislativa; in proposito, si ricorda che il paragrafo 3, lettera l), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera prescrive che l'intento di interpretare autenticamente risulti anche dalla rubrica dell'articolo; si segnala inoltre che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 70 del 2020, ha rilevato che al Legislatore “non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative che di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata”;

    sul testo originario del provvedimento, successivamente alla presentazione del disegno di legge di conversione al Senato, il 2 febbraio 2023, sono pervenute l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 3, comma 1.»

  Il deputato Alfonso COLUCCI osserva che il rilievo segnalato nella premessa del parere attiene piuttosto all'esigenza di integrare la rubrica dell'articolo 3.

  La deputata Valentina BARZOTTI si associa alle considerazioni del collega Colucci.

  La deputata Ingrid BISA, relatrice, nel condividere le osservazioni dei colleghi, riformula l'osservazione della proposta di parere nel senso di sostituire alle parole: «approfondire la formulazione dell'articolo 3, comma 1» con le seguenti: «specificare la formulazione della rubrica dell'articolo 3».

  Il Comitato approva la proposta di parere, come riformulata dalla relatrice (vedi allegato).

  La seduta termina alle 13.30.