CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 2 marzo 2023
72.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 65

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 2 marzo 2023. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI.

  La seduta comincia alle 13.20.

DL 3/2023: Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile.
C. 930 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Tiziana NISINI, presidente, ricorda che, come convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi nella giornata di ieri, nella seduta odierna la Commissione esprimerà il parere di propria competenza, considerato che l'avvio della discussione in Assemblea del provvedimento è previsto a partire da lunedì 6 marzo 2023.
  Invita, quindi, il relatore svolgere la propria relazione introduttiva e a formulare la proposta di parere.

  Marcello COPPO (FDI), relatore, osserva, in via generale, che il provvedimento in esame mira alla semplificazione delle procedure burocratiche, introducendo norme volte a non disperdere la professionalità e la formazione del personale che si è occupato dell'attività di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi. Si tratta, dunque, di norme che permettono la stabilizzazione di lavoratori a tempo determinato o l'estensione della possibilità di usufruire di personale specializzato.
  Sono poi previste norme che intervengono sul versante sociale, prevedendo, in favore di orfani e coniugi delle vittime degli eventi sismici, quote di riserva dei posti dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente.
  Passando, quindi, ad esaminare il contenuto del provvedimento, che, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato della Repubblica consta di 24 articoli, con riferimento agli ambiti più direttamente riferibili alle competenze della XI Commissione, osserva che l'articolo 1-bis, introdotto dal Senato della Repubblica, sostituisce il comma 7-bis dell'articolo 17 del decreto-legge n. 115 del 2022, che prevede, nella formulazione vigente, che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo Pag. 662001, n. 165, ricomprese nel cratere sismico del 2009, possano riservare fino al 30 per cento dei posti dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente a favore degli orfani e dei coniugi delle vittime dell'evento sismico. Fa presente a riguardo che con l'intervento in esame si estende l'applicazione delle disposizioni anche alle amministrazioni pubbliche ricomprese nel cratere del sisma del 2016-2017 e alle parti di unioni civili previste dalla legge 20 maggio 2016, n. 76.
  Osserva poi che l'articolo 3, al comma 1, mediante una norma di interpretazione autentica dell'articolo 57, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, specifica che la possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2025 dei rapporti di lavoro a termine presso i due Uffici speciali costituiti in relazione al sisma del 6 aprile 2009, l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere, concerne anche i titolari dei medesimi due Uffici, nel rispetto, per i medesimi due incarichi, di un limite di durata complessiva pari a cinque anni.
  Il successivo comma 2 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 la possibile durata, anche mediante rinnovo, dei rapporti di lavoro a termine stipulati con il personale in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti pubblici ricompresi nel cratere di una serie di eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016, ivi compresi i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dal Commissario straordinario per la ricostruzione nei medesimi territori mediante convenzioni con società a controllo pubblico.
  Il comma 2-bis, inserito dal Senato della Repubblica, modifica la disciplina sulla stabilizzazione del personale di cui ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 57 del decreto-legge n. 104 del 2020 che svolga o abbia svolto rapporti di lavoro a termine presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali e le unioni di comuni rientranti in uno dei crateri dei suddetti eventi sismici del 2009 e del 2016-2017 e degli eventi sismici del 2002, riguardanti in via principale la provincia di Campobasso, e del 2012, riguardanti la pianura padana emiliana e altri territori, o presso gli Enti parco nazionali il cui ambito rientri, almeno in parte, nel suddetto cratere del 2016-2017, ovvero – in base all'estensione posta dalle novelle – presso la regione. La novella modifica sia la disciplina della possibilità di assunzione diretta sia la disciplina della quota di riserva nei concorsi pubblici, con interventi che riguardano anche i relativi requisiti e introducono una deroga alla dotazione organica per i suddetti Enti parco nazionali.
  In particolare, riguardo alla stabilizzazione mediante assunzione diretta a tempo indeterminato, la norma vigente già include anche la regione nell'ambito degli enti che possono procedere a tali assunzioni, ma non contempla, nell'ambito dei requisiti, i periodi di servizio a termine svolti presso la regione.
  Con riferimento alla medesima forma di stabilizzazione mediante assunzione diretta, resta fermo, oltre al richiamo della conformità delle assunzioni al piano triennale dei fabbisogni, che la finalità consiste nell'impiego di professionalità necessarie alla ricostruzione e che le medesime assunzioni sono possibili solo per il personale a termine ancora in servizio e reclutato con procedure concorsuali o selettive. Resta altresì ferma la condizione del possesso di almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, nelle funzioni in oggetto. In base alla novella, tuttavia, quest'ultimo requisito può essere maturato entro il 31 dicembre 2023, mentre nel testo finora vigente il requisito deve essere maturato entro il 31 dicembre 2022, e con riferimento esclusivo agli ultimi otto anni precedenti. Resta fermo, inoltre, che, al fine del computo in oggetto, rilevano anche i periodi di servizio a tempo determinato svolti nelle medesime attività presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra i predetti Uffici speciali per la ricostruzione ed enti. Nel segnalare che anche in tal caso, c'è un'estensione del riferimento alla regione, ricorda, infine, che resta fermo che dall'ambitoPag. 67 della possibilità di stabilizzazione mediante assunzione diretta è escluso il personale dirigenziale.
  Fa presente, poi, riguardo alla stabilizzazione mediante applicazione di una quota di riserva, non superiore al cinquanta per cento, nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dagli enti in oggetto, la novella opera un'estensione alla regione. Tale estensione riguarda l'ente regione sia sotto il profilo degli enti presso cui si sia svolta l'attività a termine pregressa sia sotto il profilo degli enti procedenti alle assunzioni mediante concorso. Inoltre, la novella differisce dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale il personale, al fine dell'applicazione delle quote di riserva, deve avere svolto presso gli Uffici speciali e gli enti in oggetto un'attività lavorativa a tempo determinato di almeno tre anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti il medesimo termine.
  La novella prevede inoltre che alle due forme di stabilizzazione oggetto della medesima l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possano procedere anche in deroga alla relativa dotazione organica; la deroga è ammessa nell'ambito di un contingente massimo pari a quindici unità per ciascuno dei due enti.
  Si rileva quindi che l'articolo 3-decies, introdotto dal Senato della Repubblica, autorizza i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, ad assumere a tempo indeterminato il personale in servizio presso i medesimi comuni, assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricostruzione. Ai fini di tali assunzioni, che avvengono secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di stabilizzazione del personale precario delle Pubbliche Amministrazioni disciplinate dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, viene prorogato al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il dipendente a tempo determinato deve maturare almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.
  Ricorda che le assunzioni a tempo indeterminato autorizzate dalla disposizione in commento riguardano il personale a tempo determinato in servizio presso i suddetti comuni, reclutato con procedure concorsuali o di selezione pubblica e direttamente impegnato nelle attività di ricostruzione e devono avvenire nei limiti delle capacità assunzionali di ciascun comune disponibili a legislazione vigente, per le medesime attività di ricostruzione, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale e, come già detto, secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di stabilizzazione del personale precario delle Pubblica amministrazione.
  Segnala, quindi, che l'articolo 3-terdecies, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, proroga dal 31 ottobre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine per il ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 1, comma 701, della legge n. 178 del 2020, ferma restando la durata non superiore a tre anni di ciascun contratto di lavoro a tempo determinato. In proposito, ricorda che il comma 701 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 aveva previsto che per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il contrasto al dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile possano fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi con durata dei contratti non superiore al 31 ottobre 2023.
  Fa notare, poi, che l'articolo 5-quater, introdotto durante l'esame in sede referente al Senato, autorizza la spesa di 23.750 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da destinare alla stipulazione di polizzePag. 68 assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile nonché dei componenti della «Commissione grandi rischi».
  Segnala, da ultimo, che l'articolo 5-quinquies, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, prevede che il personale del servizio di protezione civile assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2002, n. 3260, che opera presso il centro funzionale decentrato della regione Molise, di cui alla nota del 4 settembre 2009, prot. n. DPC/PREN/56378, nonché presso la sala operativa regionale, sia ammesso a procedure straordinarie di stabilizzazione, previa verifica dei requisiti professionali previsti per le posizioni da ricoprire, nei ruoli della regione Molise, nei limiti delle capacità assunzionali disponibili a legislazione vigente.
  Rammenta in proposito che il centro funzionale decentrato e la sala operativa regionale di cui sopra costituiscono due distinte unità operative nell'ambito del Servizio di Protezione civile della regione Molise, incardinate in precedenza nell'Agenzia regionale di Protezione civile, istituita con la legge regionale n. 12 del 2012, e poi, a seguito della soppressione di quest'ultima, avvenuta con la legge regionale n. 8 del 2015, nell'Amministrazione regionale.
  Ricorda, altresì, che le funzioni della sala operativa regionale, quale sede tecnica di raccolta notizie, comando, coordinamento, comunicazione e controllo al fine dell'attività di protezione civile di competenza della regione, sono previste dall'articolo 13 della legge della regione Molise n. 10 del 2000. La medesima disposizione stabilisce che la sala operativa è posta alle dirette dipendenze del dirigente del servizio di protezione civile ed è presidiata, nell'arco delle 24 ore da personale regionale.
  Formula, infine, una proposta di parere favorevole sul provvedimento nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

  Davide AIELLO (M5S), pur rilevando che il testo in esame interviene su una materia molto importante e delicata, ritiene che il suo impianto complessivo non sia convincente e risulti poco coraggioso.
  Ricorda che il suo gruppo, durante l'esame del provvedimento al Senato, ha presentato diverse proposte emendative migliorative, che, tuttavia, non sono state prese in considerazione, nonostante fossero volte a superare l'inerzia dei privati e a semplificare le procedure burocratiche in ambito comunale in vista di una più efficace ricostruzione dopo gli eventi sismici.
  Preannuncia, dunque, l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Antonio D'ALESSIO (A-IV-RE) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, facendo notare che nell'altro ramo del Parlamento è stato svolto un lavoro positivo e inclusivo.

  Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP), pur prendendo atto del confronto tra i gruppi svolto al Senato sul provvedimento, ritiene che lo sforzo compiuto, nel complesso, non sia stato sufficiente, preannunciando, dunque, l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.30.